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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/11/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei giudici
DOTT. MARCO CAMPAGNOLO PRESIDENTE
DOTT. SILVIA BIANCHI GIUDICE
DOTT. ANNA BATTAGLIA
GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di
[...]
c.f. e p. iva , con sede legale in 30037 Scorzé Controparte_1 P.IVA_1
(VE), via Venezia n. 63, in persona degli amministratori Signori (c.f. ), CP_2 C.F._1
e (c.f. ); Controparte_3 C.F._2 esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; osservato che la debitrice si è costituita e ha dichiarato di non opporsi all'apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo
Ufficio; ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- impresa che esercita un'attività commerciale come risulta Controparte_1 dalla visura in atti;
- la società versa in situazione di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I., stante la pesante situazione debitoria in cui essa si trova;
- dalla documentazione depositata risulta il superamento sia dei limiti dimensionali stabiliti dall'art. 2, comma
1, lett. d) C.C.I., che della soglia prevista dall'art. 49, ultimo comma, CC.II.; considerato che la sussistenza dei predetti requisiti è stata confermata dalla stessa debitrice con la propria comparsa di costituzione;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti c.f. Controparte_1
e p. iva ), con sede legale in 30037 Scorzé (VE), via Venezia n. 63; P.IVA_1 nomina la dott.ssa Anna Battaglia Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della Persona_1 nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 18/3/2026 ad ore 12.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del
Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 19/11/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Anna Battaglia Dott. Marco Campagnolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei giudici
DOTT. MARCO CAMPAGNOLO PRESIDENTE
DOTT. SILVIA BIANCHI GIUDICE
DOTT. ANNA BATTAGLIA
GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di
[...]
c.f. e p. iva , con sede legale in 30037 Scorzé Controparte_1 P.IVA_1
(VE), via Venezia n. 63, in persona degli amministratori Signori (c.f. ), CP_2 C.F._1
e (c.f. ); Controparte_3 C.F._2 esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; osservato che la debitrice si è costituita e ha dichiarato di non opporsi all'apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo
Ufficio; ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- impresa che esercita un'attività commerciale come risulta Controparte_1 dalla visura in atti;
- la società versa in situazione di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I., stante la pesante situazione debitoria in cui essa si trova;
- dalla documentazione depositata risulta il superamento sia dei limiti dimensionali stabiliti dall'art. 2, comma
1, lett. d) C.C.I., che della soglia prevista dall'art. 49, ultimo comma, CC.II.; considerato che la sussistenza dei predetti requisiti è stata confermata dalla stessa debitrice con la propria comparsa di costituzione;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti c.f. Controparte_1
e p. iva ), con sede legale in 30037 Scorzé (VE), via Venezia n. 63; P.IVA_1 nomina la dott.ssa Anna Battaglia Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della Persona_1 nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 18/3/2026 ad ore 12.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del
Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 19/11/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Anna Battaglia Dott. Marco Campagnolo