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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/10/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________ La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere ,
3) dott.ssa Angelina Maria Giud.Aus.rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 742/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale dell'8.1.2024 e vertente
T R A
(P.I ) elettivamente domiciliato in Reggio Parte_1 P.IVA_1
Calabria, via Reggio Campi Rione A, n.3 , nello studio dell'avv. Ivana Calcopietro, rappresentato e difeso dall'avv. MACCARI LORIANO giusta procura in atti,
APPELLANTE E
, nata a [...], [...], elettivamente CP_1 domiciliata in Reggio Calabria, via DE Ginestra,n.8 , nello studio degli avv.ti MAFRICI ANTONINO e ROMANO GIUSEPPINA , che la rappresentano e difendono giusta procura in atti,
(P.I ) , Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata Paola, Corso Roma, n.3 nello studio dell'avv. CAVALLO ANTONIO , che la rappresenta e difende giusta procura in atti ,
APPELLATI OGGETTO: Cessione dei crediti - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 333/2019, del 28.2.2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il con atto ritualmente notificato si opponeva davanti al Parte_1
Tribunale di Reggio Calabria al D.I. n. 729/2014 , emesso dallo stesso Tribunale in favore di , per la somma di euro 42.744,77, quale cessionaria di un CP_1 Con credito vantato dalla nei confronti del Comune opponente Controparte_4 per la ripetizione di oneri di urbanizzazione corrisposti per una costruzione non eseguita. Eccepiva l'incompetenza territoriale per essere competente il Tribunale di Arezzo;
il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo;
l'infondatezza DE pretesa creditoria DE avendo il Comune disposto CP_1 legittimamente il pagamento all'NT DE NE in forza DE Circolare del Ministero delle Finanze n.29, dell'8.10.2009 e di quella nella stessa richiamata n.22/2008; la mancata autorizzazione del alla cessione del credito da parte Pt_1 DE cedente VEMO e, quindi, l'inopponibilità DE medesima;
Controparte_5
l'intento elusivo del predetto atto delle norme che presidiano la garanzia del credito dell'NT DE NE . IE , l'autorizzazione alla chiamata in causa di e concludeva Controparte_6 per la nullità e la revoca del Decreto opposto , di essere manlevata in caso di condanna da e la vittoria delle spese. CP_7
Nei rispettivi atti costituzione chiedeva il rigetto dell'opposizione CP_1 risultando infondate le eccezioni in rito e le domande di merito dell'opponente ; la terza chiamata protestava l'estraneità nella vicenda e chiedeva , in caso CP_7
d'accoglimento dell'opposizione, il rigetto DE domanda di manleva proposta dal
Pt_1
Il giudizio, istruito documentalmente, si concludeva con la sentenza n.333/2019 con cui il Tribunale rigettava l'opposizione; confermava il D.I. opposto;
rigettava la domanda di manleva proposta dall'opponente nei confronti di Equitalia Centro Spa;
dichiarava le spese del giudizio non ripetibili.
Con citazione notificata con PEC del 18.9.2019 il impugna la Parte_1 decisione e rileva : 1)Violazione degli artt.99 e 112 c.p.c. in relazione all'art.185, comma 1, del D.Lgvo n. 267/2000 in deroga all'art. 1182, comma 3, c.c. ed degli artt. 19 e 20 c.p.c. e 133 del D.Lgvo n.104/2010 in quanto il primo giudice, a fronte delle eccezioni di incompetenza per territorio e di difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, non si è espresso nella motivazione DE decisione pronunciandosi, per saltum, sulle questioni di merito e richiamando l'ordinanza del 28.4.2015 di rigetto delle eccezioni. 1a )La predetta ordinanza è stata impugnata estensivamente negli atti e verbali di causa. La competenza per territorio doveva essere individuata nel tribunale di Arezzo perché la pubblica amministrazione sostanzialmente convenuta è assoggettata al regime del foro erariale e, in questo caso, alla sede DE Tesoreria. Il foro erariale non era derogabile perché la cessione del credito era stata notificata al e per di più al Pt_1 momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (27.6.2014) il pagamento era già avvenuto. 1b) Anche a voler sperimentare tutti i possibili e alternativi fori previsti negli artt.19 e 20 c.p.c. il pagamento non poteva che avvenire nella circoscrizione del tribunale di Arezzo dove ha sede la persona giuridica pubblica ex art.11 c.c. Nel caso degli enti locali l'art.185, comma 1, D.Lgv 267/2000 e la relativa giurisprudenza di legittimità prevedono che nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro da parte di pubbliche amministrazioni non statali la competenza, sotto il profilo del forum destinatae solutionis , è determinata in relazione al luogo ove ha sede l'ufficio di tesoreria dell'Ente debitore. Dunque sulla competenza per territorio l'art.185 del citato decreto legislativo deroga l'art. 1182, comma 3, c.c. L'inciso “ sotto il profilo del forum destinatae solutionis “ è dirimente perché la controparte afferma di avere utilizzato proprio quello per cui, anche sotto tale aspetto l'ordinanza del 28.4.2015 non è condivisibile posto che il momento genetico dell'insorgenza del credito si iscrive nell'ambito DE giurisdizione del giudice amministrativo con la conseguenza che anche gli atti successivi ricadono sotto la stessa giurisdizione.
Il rilievo contenuto nella ridetta Ordinanza che “ oggetto DE presente domanda non è la determinazione degli oneri di urbanizzazione “ non si presta ad un favorevole apprezzamento a fronte DE formulazione DE norma. L'art.133 c.p.a. iscrive nell'ambito DE giurisdizione esclusiva le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia di urbanistica e di edilizia . Ne consegue che il provvedimento monitorio è nullo perché adottato da giudice incompetente e carente di giurisdizione. 2) Motivazione inadeguata su un punto decisivo DE controversia. Violazione errata applicazione dell'art.1260 c.c. in relazione all'art.48 bis del D.P.R. n.602/1973, del DM
18.1.2008, n.40 “ Modalità di attuazione dell'articolo 48 bis del decreto del Presidente DE Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni “. Violazione di circolare adottata praeter legem . Il primo giudice è pervenuto alla pronuncia impugnata ritenendo fosse una semplice cessione di credito notificata ad un soggetto non compreso nell'art.48 bis del DPR n.602/1973 ed individuato dall'art.1, comma 2 del decreto legislativo n.165/2001. L'avere trascurato la qualificazione dell'ente ceduto come soggetto pubblico al quale l'ordinamento ha affidato la scomoda funzione di esattore dello Stato si è rivelato fatale alla decisione , così come fatale si è rilevato attribuire ( contrariamente a quanto ritenuto dall'adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.19/2011) alla Circolare ministeriale n.29/2009 valore di norma interna DE PA che non riveste il carattere di norma giuridica vincolante per i privati. La norma contenuta nell'art.48 bis dispone che un'amministrazione pubblica prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5.000,00 euro deve verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento. Tale verifica costituisce un obbligo che non consente alla PA alcuna valutazione. Il decreto ministeriale n.40/2008, per scongiurare ogni forma d'incertezza sulle figure dei soggetti obbligati , in applicazione del comma 2 dell'art.48 bis , ha stabilito con Regolamento la loro individuazione , ossia quelle di soggetti pubblici, beneficiario, agente DE riscossione etc. In particolare la figura del beneficiario è individuata nel destinatario di un pagamento, a qualunque titolo, superiore a 5.000,00 euro. A ciò si può aggiungere che nella circolare del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, n.13 del 21.3.2018 , a punto 8 sub “ cessione del credito “ , si legge “ a prescindere dall'accettazione anche tacita dell'amministrazione ceduta, quest'ultima sarà tenuta ad effettuare la verifica de qua nei confronti del solo cedente , originario creditore, all'atto del pagamento a favore del cessionario da ritenere peraltro consapevole del rischio che il cedente possa risultare infine inadempiente agli obblighi di versamento delle cartelle di pagamento “. Quindi il quadro normativo è univoco e la portata delle circolari corrisponde al risultato di una lettura qualificabile praeter legem . In conclusione il primo giudice ha adottato la decisione con una motivazione apparente , violando le norme di cui al motivo. 3) Violazione dell'art.48 bis del DPR n.603/1973 in relazione all'art. 1260 c.c.
La sentenza è errata anche nel capo in cui rigetta la domanda di manleva scrivendo “ la domanda di manleva proposta nei confronti DE terza chiamata in causa , CP_7 attesa la evidente carenza di legittimazione passiva di quest'ultima nel presente giudizio……” E' evidente che del convincimento del giudice non ha fatto parte la disciplina speciale disposta dall'art.48 bis . I protagonisti principali di detta norma sono : le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, D.Lgvo n.165/2001; il beneficiario;
il soggetto abilitato alla notifica delle cartelle di pagamento che , nel caso di specie, altri non è se non Equitalia Centro S.p.A. Rimane incomprensibile come il Tribunale ha ritenuto carente di legittimazione
, soggetto anche nominativamente menzionano nel Regolamento adottato ai CP_7 sensi del comma 2 del citato art.48 bis e dell'art. 17, comma 3 , DE legge n.400 del 1988. Il Regolamento ha forza di legge poiché adottato nelle “ materie di competenza del Ministro da Autorità sottordinate al Ministro quando la legge espressamente conferisca tale potere “. Il giudice e l'amministrazione non potevano riconoscere altro NT DE NE se non . CP_7
Il titolare del credito rivendicato da non compare nell'assetto ordinamentale e CP_7 dunque i provvedimenti dell'amministrazione e la pronuncia del giudice non potevano ad esso rivolgersi o tenerne conto a qualsiasi titolo. La riprova di ciò è rinvenibile nella corrispondenza successiva ( 21.5.2019) dalla quale si ricava che il Comune di a tutt'oggi non consce il soggetto che ha Pt_1 beneficiato del pagamento. L' ha affermato che l'importo è stato Controparte_8 immediatamente riversato agli enti impositori detentori del credito iscritto a ruolo e che da tale momento “ siamo impossibilitati ad accogliere la Vostra richiesta “. Nella realtà sotto tale affermazione si cela la colpevole omissione di non aver chiamato in giudizio il creditore, ovvero il tentativo di eludere tale adempimento. Conclude chiedendo , per le esposte causali, da valutare in via gradata, di dichiarare la nullità, annullare o revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando altresì che nulla è dovuto dal a . In caso di rigetto dell'opposizione Parte_1 CP_1
o in qualsiasi altra ipotesi nella quale il dovesse essere tenuto al pagamento di Pt_1 somme a , condannate l' , già CP_1 Controparte_8 Equitalia Centro S.p.A., alla restituzione di quanto a suo tempo percepito per le ragioni descritte in narrativa con interessi e rivalutazione da dì del pagamento al soddisfo. In caso di accoglimento dell'appello nei confronti di condannare la CP_1 medesima alla restituzione di quanto eventualmente percepito dal dì DE pronuncia di primo grado alla data di pubblicazione DE auspicanda sentenza di riforma. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi. In ultimo propone istanza di sospensione ex art. 283 e 351 c.p.c. data la fondatezza del gravame e i gravi e fondati motivi esistenti in ordine alla riduzione DE capacità finanziaria dell'Ente dovuta al pagamento DE rilevante somma con conseguente riduzione del potere di spesa per i servizi erogati, molti dei quali compresi nei livelli essenziali delle prestazioni minime di cui all'art.117, comma 2, lett m) DE Costituzione.
nella comparsa di costituzione e di risposta deduce che : CP_1
-la censura relativa all'omesso esame dell'eccezione di incompetenza per territorio e di carenza di giurisdizione è infondata poiché il Tribunale ha affermato che le eccezioni vanno disattese per le medesime ragioni esposte dal G.I. nell'ordinanza del 28.4.2015.
Il richiamo per relationem all'ordinanza in base ai principi dettati dal S.C. non determina alcun vizio DE sentenza e tantomeno la sua nullità. Comunque, non sussiste il difetto di giurisdizione in quanto la controversia non ha ad oggetto questioni riguardanti la materia urbanistica , o la sistemazione del territorio, per cui non rientra nelle previsioni dell'art.133, comma 2, lettera f) del D.Lgv. 104/2010. La materia del contendere riguarda l'opponibilità all'Ente DE cessione del credito Con effettuata dalla in favore di e la legittimità DE decisione CP_4 CP_1 dello stesso Ente di non versare alla cessionaria la somma ( tra l'altro non contestata nell'an e nel quantum ) dovuta al cedente a titolo di restituzione di oneri di urbanizzazione dallo stesso versati per una costruzione mai realizzata ma di dar corso , ai sensi dell'art. 48 bis ,DPR n.602/1973, alla segnalazione dello stesso credito ad Con Contr
, creditrice DE cedente per ragioni fiscali , consentendole di CP_7 procedere ad esecuzione forzata;
-ugualmente infondata è eccezione d' incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, competenza che ,secondo l'appellante spetta al Tribunale di Arezzo nella cui circoscrizione ha sede la sua tesoreria . Il c.d. foro DE tesoreria dell'ente non è inderogabile ma si aggiunge agli altri fori previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c. e, in particolare, al foro in cui è sorta l'obbligazione. L'obbligazione si è perfezionata in Melito di Porto Salvo che è nella circoscrizione del Tribunale di Reggio Calabria. Tanto anche alla luce di quanto previsto dall'art.1182 c.c. secondo cui, nel caso in cui il luogo del domicilio del creditore al momento del pagamento sia diverso da quello del tempo in cui l'obbligazione è sorta , il debitore deve adempiere nel nuovo domicilio purchè gli sia stato preventivamente comunicato e non sia più gravoso l'adempimento. Il ha ricevuto la comunicazione DE cessione del credito Parte_1 mediante notifica dell'atto di cessione e non ha ragioni per sostenere che il cambiamento del luogo dell'adempimento abbia in qualche modo aggravato la sua posizione di debitore;
- nel merito l'appellante sostiene l'errore del giudice di primo grado nell'avere trattato e deciso la controversia come se fosse un'ordinaria cessione di credito tra soggetti privati, trascurando di considerare la sua qualità di ente pubblico. L' argomentazione non coglie nel segno perché la cessione di cui si discute è avvenuta in favore di un soggetto privo di qualificazioni particolari e ha avuto per oggetto un diritto di carattere non personale e non nato da contratti di somministrazione, fornitura o appalto o, comunque, ancora in corso. Quindi ricade nel campo d'applicazione del R.D. 18.11.1923, artt. 69 e 70 , tuttora vigente ed applicabile a tutti gli enti pubblici. Di conseguenza la sua efficacia ed opponibilità nei confronti del era subordinata alla forma solenne dell'atto Pt_1 pubblico o DE scrittura privata autenticata e alla notificazione all'ente ( condizioni presenti in questo caso ) , senza necessità di autorizzazione preventiva o accettazione successiva da parte dell'ente, anche tenuto conto del disposto dell'art.1260, comma 1 c.c. riguardo alla cessione dei crediti non aventi natura personale. Ne deriva che l'appellata, quale soggetto subentrato nella titolarità del credito e beneficiario del pagamento privo di pendenze debitorie nei confronti dell'Agenzia di riscossione, era legittimata a pretendere l'adempimento da parte del che, da Pt_1 canto suo, era tenuto a versarle le somme senza poter opporre eccezioni di sorta. Né questa conclusione può essere confutata facendo leva sulla Circolare n.29/2009 e successive emanate dal MEF che, avendo carattere interno alla P.A. , sono incapaci d'incidere sulle normative civilistiche di rango primario. A ciò occorre aggiungere come il DM n.40/2008 , emanato al fine di stabilire le modalità di attuazione dell'art.48 bis del DPR n.602/1973, abbia previsto perentorie scansioni temporali entro le quali il procedimento a tutela dei crediti esattoriali deve essere espletato e concluso, che nella fattispecie non sembra siano state rispettate. Quanto alle finalità elusive attribuite dall'appellante alla normativa appena richiamata e alla citata circolare ministeriale , va ricordato come l'ordinamento privatistico appronti specifici strumenti giudiziari volti alla vanificazione dell'intento elusivo del debitore . Si tratta di strumenti volti ad accertare la volontà del debitore di sottrarre al creditore la garanzia del credito attraverso atti dispositivi del patrimonio , ma anche DE volontà del terzo di partecipare alla manovra fraudolenta . Nella fattispecie , secondo l'inaccettabile pretesa dell'appellante, CP_1 dovrebbe sacrificare il suo interesse senza che le si possa imputare alcuna malafede e senza accertamento giudiziario in tal senso, ma solo sulla base di una mera affermazione di principio DE P.A. così come espressa nella circolare MEF n.13/18 . Conclude chiedendo di rigettare l'appello con la vittoria delle spese e competenze del giudizio .
, premettendo che la questione oggetto di gravame Controparte_9 Contr riguarda il rapporto tra il , e la , Parte_1 CP_1 CP_4 deduce che può replicare quanto detto in primo grado con riguardo alle questioni che attengono al proprio operato. Infatti, è l'Ente impositore che provvede alla formazione del ruolo contenente la Contr pretesa economica e, resolo esecutivo, lo trasmette all' che provvede alla redazione DE cartella di pagamento e alla notifica al debitore. Il Concessionario svolge compiti meramente esecutivi, non può svolgere attività d'indagine in ordine al merito e ai tempi di formazione dei ruoli non essendo titolare sostanziale dei crediti vantati dall'Ente impositore. Ciò trova conferma nella circolare ministeriale n.98/E dell'aprile 1996 dove si precisa che il concessionario del servizio può ritenersi parte del processo tributario solo quando oggetto DE controversia sia l'impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili , connessi alla compilazione o intestazione DE cartella di pagamento e degli avvisi di mora , o nella notificazione degli atti. Contr Ne consegue come risulti estranea alla formazione del ruolo e all'individuazione dei dati da riportare nella cartella di pagamento relativi all'an ed al quantum. Alla luce delle suesposte considerazioni , sussiste la carenza di legittimazione passiva Contr dell' con riguardo alla formazione del ruolo e al merito DE pretesa . Va evidenziato che gli assunti avversari posti a sostegno DE domanda riguardano il Con Contr rapporto tra il la società e . Pt_1 CP_1
Pertanto nessun addebito può essere mosso alla deducente neanche in termini di eventuale soccombenza poiché ha agito nel suo ruolo di esecutore per il recupero delle somme contenute nella cartella di pagamento sottese all'atto di pignoramento notificato al terzo pignorato . Parte_1
Il tutto seguendo la normativa di riferimento ( art 48 bis DPR 602/73 senza incorrere in alcuna delle violazioni di legge. Pertanto la valutazione operata dal giudice di prime cure nel momento in cui ha rigettato la richiesta di manleva del è giusta essendo, appunto, il Parte_1
Concessionario, destinatario del provvedimento di pagamento eseguito in suo favore dal alla luce dell'art.48 bis citato. Pt_1
Conclude chiedendo di accertare e dichiarare la palese infondatezza del gravame e rigettarlo in toto con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi del giudizio.
Sospesa , con ordinanza del 10.3.2020, l'efficacia esecutiva DE sentenza, il procedimento subiva più rinvii per la precisazione delle conclusioni. Da ultimo disposta la trattazione dell'udienza dell'8.1.2024 a norma dell'art.127 ter c.p.c., con ordinanza dell'1.2.2024 la causa veniva assunta a sentenza con i termini previsti dall'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A)Con il primo motivo di gravame il sostiene che la sentenza Parte_1 gravata è viziata, ai sensi degli artt.99 e 112 c.p.c., per avere omesso il Tribunale di esaminare le sollevate eccezioni di incompetenza per territorio e di carenza di giurisdizione del giudice ordinario limitandosi a fare riferimento all'ordinanza emessa dal Giudice Istruttore il 28.4.2015 e senza tenere in conto che detta ordinanza era stata contestata nella prima udienza successiva , nonché che le eccezioni erano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni. La censura è infondata atteso che a pagina 3 DE sentenza il Tribunale richiama integralmente la succitata ordinanza e specifica di condividere le ragioni esposte dal G.I. per motivare il rigetto delle eccezioni preliminari di rito sollevate dal Parte_1
.
[...]
Comunque entrambe le eccezioni non possono trovare accoglimento:
-a norma dell'art.133, comma 2 , lettera f) del decreto legislativo n.104/2010 si appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti in materia di edilizia ed urbanistica concernenti tutti gli aspetti dell'uso del territorio , ferme restando le giurisdizioni le giurisdizioni ……..”. Oggetto di questo giudizio è il credito ( poi ceduto a ) vantato dalla CP_1 Con società nei confronti del conseguente Controparte_4 Parte_1 al pagamento di oneri di urbanizzazione pagati dalla Società al per la Pt_1 costruzione di un'opera poi non realizzata . Pertanto, non riguardando il credito questioni in materia di edilizia o urbanistica e, tantomeno, l'uso del territorio comunale , la vertenza esula dalla giurisdizione del Giudice amministrativo;
-quanto all'incompetenza per territorio del Tribunale di Reggio Calabria, in favore del Tribunale di Arezzo nella cui circoscrizione ha sede la tesoreria dell'Ente appellante , deve dirsi che il giudice di legittimità detta da tempo il principio secondo cui ai fini DE competenza territoriale nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro da parte di enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici , che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello DE sede di tesoreria dell'ente , valgono ad individuare il forun destinatae solutionis eventualmente in deroga all'art.1182 c.c., ma non rendono detto foro né esclusivo , né inderogabile;
pertanto la p.a. che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, diverso da quello DE sede DE tesoreria, ha l'onere di contestare specificatamente tutti i possibili fori, indicando le ragioni giustificative dell'esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicare la competenza ( in termini Cass. civ.n.11781/2020). Nel caso in esame è documentato e non contestato il presupposto DE conoscenza da parte dell'obbligato dello spostamento del luogo di adempimento per effetto DE Con cessione del credito da a . L'opponente nulla deduce, CP_4 CP_1 nonostante l'esplicito invito del G.I. contenuto nell'ordinanza del 28.4.2015, sulla circostanza relativa all'aggravio di adempiere nel nuovo domicilio del creditore e, quindi, la competenza territoriale risulta radicata nel “ forum contractus “ , ossia nel luogo di stipula del contratto di cessione del credito, circostanza anche questa non contestata. B) Con il secondo motivo sostiene l'inopponibilità nei suoi confronti DE cessione di credito e , quindi l'inesistenza del credito azionato da con rito CP_1 monitorio, in quanto come ente pubblico è obbligato ad osservare il disposto dell'art.48 bis del DPR n. 602/1973 e del D.M. n.40/2008 che determina le modalità di attuazione del citato art.48 bis. Orbene, a norma dell'art.48 bis , DPR n.602/1973, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, prima di effettuare , a qualunque titolo , un pagamento di importo superiore a cinquemila euro , verificano, anche in via telematica , se il beneficiario è inadempiente dell'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente per la riscossione competente per territorio ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Nel caso in esame il ha accertato l'inadempimento DE cedente Parte_1 dell'obbligo di versamento summenzionato, segnalando la Parte_2 circostanza ad Equitalia Centro quale agente per la riscossione all'epoca competente per territorio. Se, dunque, il cedente , per le ragioni sopra indicate, non può vantare il diritto al soddisfacimento da parte del dell'obbligazione restitutoria, analoga Pt_1 insussistenza del diritto va ravvisata in capo alla cessionaria del credito che non vanta alcun titolo poziore. Il motivo d'appello è, quindi, fondato e va accolto, con conseguente riforma dell'appellata sentenza e revoca del decreto ingiuntivo n.729/2014 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria .
C) Per quanto attiene il regolamento delle spese di lite seguono la soccombenza sia per il primo che per il secondo grado e si liquidano, in favore del Parte_1
e dell nei minimi, stante
[...] Controparte_8 particolarità nelle questioni trattate , di quanto previsto dal DM n.147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00 , per il primo grado in complessivi euro 3.809,00 per ciascuna parte, di cui euro 851,00 per fase di studio, euro 602,00 per fase introduttiva, euro 903,00 per fase di trattazione ed euro 1.453,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge e, per il secondo grado, in complessivi euro 4.996,00 per ciascuna parte, di cui euro 1.029,00 per fase di studio, euro 709,00 per fase introduttiva, euro 1.523,00 per fase di trattazione ed euro 1.735,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
con atto di citazione notificato con PEC del 18.9.2019 nei confronti di
[...]
e dell' , CP_1 Controparte_2 ia doma
1) accoglie l'appello e, in riforma DE sentenza gravata, revoca il decreto ingiuntivo n.729/2014 emesso l'8.7.2014 dal Tribunale di Reggio Calabria;
2) condanna al pagamento delle spese processuali , in favore CP_1 del in persona del legale rappresentante pro tempore , che Parte_1 liquida per il primo grado in complessivi euro 3.809,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge e, per il secondo grado, in complessivi euro 4.996,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) condanna al pagamento delle spese processuali, in favore CP_1 dell in persona del legale rappresentante pro Controparte_8 tempore, che liquida per il primo grado in complessivi euro 3.809,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge e, per il secondo grado, in complessivi euro 4.996,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge. Reggio Calabria del 16/10/2025.
La Giud.Aus. est.
(dott.ssa Angelina Maria) la Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________ La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere ,
3) dott.ssa Angelina Maria Giud.Aus.rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 742/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale dell'8.1.2024 e vertente
T R A
(P.I ) elettivamente domiciliato in Reggio Parte_1 P.IVA_1
Calabria, via Reggio Campi Rione A, n.3 , nello studio dell'avv. Ivana Calcopietro, rappresentato e difeso dall'avv. MACCARI LORIANO giusta procura in atti,
APPELLANTE E
, nata a [...], [...], elettivamente CP_1 domiciliata in Reggio Calabria, via DE Ginestra,n.8 , nello studio degli avv.ti MAFRICI ANTONINO e ROMANO GIUSEPPINA , che la rappresentano e difendono giusta procura in atti,
(P.I ) , Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata Paola, Corso Roma, n.3 nello studio dell'avv. CAVALLO ANTONIO , che la rappresenta e difende giusta procura in atti ,
APPELLATI OGGETTO: Cessione dei crediti - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 333/2019, del 28.2.2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il con atto ritualmente notificato si opponeva davanti al Parte_1
Tribunale di Reggio Calabria al D.I. n. 729/2014 , emesso dallo stesso Tribunale in favore di , per la somma di euro 42.744,77, quale cessionaria di un CP_1 Con credito vantato dalla nei confronti del Comune opponente Controparte_4 per la ripetizione di oneri di urbanizzazione corrisposti per una costruzione non eseguita. Eccepiva l'incompetenza territoriale per essere competente il Tribunale di Arezzo;
il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo;
l'infondatezza DE pretesa creditoria DE avendo il Comune disposto CP_1 legittimamente il pagamento all'NT DE NE in forza DE Circolare del Ministero delle Finanze n.29, dell'8.10.2009 e di quella nella stessa richiamata n.22/2008; la mancata autorizzazione del alla cessione del credito da parte Pt_1 DE cedente VEMO e, quindi, l'inopponibilità DE medesima;
Controparte_5
l'intento elusivo del predetto atto delle norme che presidiano la garanzia del credito dell'NT DE NE . IE , l'autorizzazione alla chiamata in causa di e concludeva Controparte_6 per la nullità e la revoca del Decreto opposto , di essere manlevata in caso di condanna da e la vittoria delle spese. CP_7
Nei rispettivi atti costituzione chiedeva il rigetto dell'opposizione CP_1 risultando infondate le eccezioni in rito e le domande di merito dell'opponente ; la terza chiamata protestava l'estraneità nella vicenda e chiedeva , in caso CP_7
d'accoglimento dell'opposizione, il rigetto DE domanda di manleva proposta dal
Pt_1
Il giudizio, istruito documentalmente, si concludeva con la sentenza n.333/2019 con cui il Tribunale rigettava l'opposizione; confermava il D.I. opposto;
rigettava la domanda di manleva proposta dall'opponente nei confronti di Equitalia Centro Spa;
dichiarava le spese del giudizio non ripetibili.
Con citazione notificata con PEC del 18.9.2019 il impugna la Parte_1 decisione e rileva : 1)Violazione degli artt.99 e 112 c.p.c. in relazione all'art.185, comma 1, del D.Lgvo n. 267/2000 in deroga all'art. 1182, comma 3, c.c. ed degli artt. 19 e 20 c.p.c. e 133 del D.Lgvo n.104/2010 in quanto il primo giudice, a fronte delle eccezioni di incompetenza per territorio e di difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, non si è espresso nella motivazione DE decisione pronunciandosi, per saltum, sulle questioni di merito e richiamando l'ordinanza del 28.4.2015 di rigetto delle eccezioni. 1a )La predetta ordinanza è stata impugnata estensivamente negli atti e verbali di causa. La competenza per territorio doveva essere individuata nel tribunale di Arezzo perché la pubblica amministrazione sostanzialmente convenuta è assoggettata al regime del foro erariale e, in questo caso, alla sede DE Tesoreria. Il foro erariale non era derogabile perché la cessione del credito era stata notificata al e per di più al Pt_1 momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (27.6.2014) il pagamento era già avvenuto. 1b) Anche a voler sperimentare tutti i possibili e alternativi fori previsti negli artt.19 e 20 c.p.c. il pagamento non poteva che avvenire nella circoscrizione del tribunale di Arezzo dove ha sede la persona giuridica pubblica ex art.11 c.c. Nel caso degli enti locali l'art.185, comma 1, D.Lgv 267/2000 e la relativa giurisprudenza di legittimità prevedono che nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro da parte di pubbliche amministrazioni non statali la competenza, sotto il profilo del forum destinatae solutionis , è determinata in relazione al luogo ove ha sede l'ufficio di tesoreria dell'Ente debitore. Dunque sulla competenza per territorio l'art.185 del citato decreto legislativo deroga l'art. 1182, comma 3, c.c. L'inciso “ sotto il profilo del forum destinatae solutionis “ è dirimente perché la controparte afferma di avere utilizzato proprio quello per cui, anche sotto tale aspetto l'ordinanza del 28.4.2015 non è condivisibile posto che il momento genetico dell'insorgenza del credito si iscrive nell'ambito DE giurisdizione del giudice amministrativo con la conseguenza che anche gli atti successivi ricadono sotto la stessa giurisdizione.
Il rilievo contenuto nella ridetta Ordinanza che “ oggetto DE presente domanda non è la determinazione degli oneri di urbanizzazione “ non si presta ad un favorevole apprezzamento a fronte DE formulazione DE norma. L'art.133 c.p.a. iscrive nell'ambito DE giurisdizione esclusiva le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia di urbanistica e di edilizia . Ne consegue che il provvedimento monitorio è nullo perché adottato da giudice incompetente e carente di giurisdizione. 2) Motivazione inadeguata su un punto decisivo DE controversia. Violazione errata applicazione dell'art.1260 c.c. in relazione all'art.48 bis del D.P.R. n.602/1973, del DM
18.1.2008, n.40 “ Modalità di attuazione dell'articolo 48 bis del decreto del Presidente DE Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni “. Violazione di circolare adottata praeter legem . Il primo giudice è pervenuto alla pronuncia impugnata ritenendo fosse una semplice cessione di credito notificata ad un soggetto non compreso nell'art.48 bis del DPR n.602/1973 ed individuato dall'art.1, comma 2 del decreto legislativo n.165/2001. L'avere trascurato la qualificazione dell'ente ceduto come soggetto pubblico al quale l'ordinamento ha affidato la scomoda funzione di esattore dello Stato si è rivelato fatale alla decisione , così come fatale si è rilevato attribuire ( contrariamente a quanto ritenuto dall'adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.19/2011) alla Circolare ministeriale n.29/2009 valore di norma interna DE PA che non riveste il carattere di norma giuridica vincolante per i privati. La norma contenuta nell'art.48 bis dispone che un'amministrazione pubblica prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5.000,00 euro deve verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento. Tale verifica costituisce un obbligo che non consente alla PA alcuna valutazione. Il decreto ministeriale n.40/2008, per scongiurare ogni forma d'incertezza sulle figure dei soggetti obbligati , in applicazione del comma 2 dell'art.48 bis , ha stabilito con Regolamento la loro individuazione , ossia quelle di soggetti pubblici, beneficiario, agente DE riscossione etc. In particolare la figura del beneficiario è individuata nel destinatario di un pagamento, a qualunque titolo, superiore a 5.000,00 euro. A ciò si può aggiungere che nella circolare del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, n.13 del 21.3.2018 , a punto 8 sub “ cessione del credito “ , si legge “ a prescindere dall'accettazione anche tacita dell'amministrazione ceduta, quest'ultima sarà tenuta ad effettuare la verifica de qua nei confronti del solo cedente , originario creditore, all'atto del pagamento a favore del cessionario da ritenere peraltro consapevole del rischio che il cedente possa risultare infine inadempiente agli obblighi di versamento delle cartelle di pagamento “. Quindi il quadro normativo è univoco e la portata delle circolari corrisponde al risultato di una lettura qualificabile praeter legem . In conclusione il primo giudice ha adottato la decisione con una motivazione apparente , violando le norme di cui al motivo. 3) Violazione dell'art.48 bis del DPR n.603/1973 in relazione all'art. 1260 c.c.
La sentenza è errata anche nel capo in cui rigetta la domanda di manleva scrivendo “ la domanda di manleva proposta nei confronti DE terza chiamata in causa , CP_7 attesa la evidente carenza di legittimazione passiva di quest'ultima nel presente giudizio……” E' evidente che del convincimento del giudice non ha fatto parte la disciplina speciale disposta dall'art.48 bis . I protagonisti principali di detta norma sono : le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, D.Lgvo n.165/2001; il beneficiario;
il soggetto abilitato alla notifica delle cartelle di pagamento che , nel caso di specie, altri non è se non Equitalia Centro S.p.A. Rimane incomprensibile come il Tribunale ha ritenuto carente di legittimazione
, soggetto anche nominativamente menzionano nel Regolamento adottato ai CP_7 sensi del comma 2 del citato art.48 bis e dell'art. 17, comma 3 , DE legge n.400 del 1988. Il Regolamento ha forza di legge poiché adottato nelle “ materie di competenza del Ministro da Autorità sottordinate al Ministro quando la legge espressamente conferisca tale potere “. Il giudice e l'amministrazione non potevano riconoscere altro NT DE NE se non . CP_7
Il titolare del credito rivendicato da non compare nell'assetto ordinamentale e CP_7 dunque i provvedimenti dell'amministrazione e la pronuncia del giudice non potevano ad esso rivolgersi o tenerne conto a qualsiasi titolo. La riprova di ciò è rinvenibile nella corrispondenza successiva ( 21.5.2019) dalla quale si ricava che il Comune di a tutt'oggi non consce il soggetto che ha Pt_1 beneficiato del pagamento. L' ha affermato che l'importo è stato Controparte_8 immediatamente riversato agli enti impositori detentori del credito iscritto a ruolo e che da tale momento “ siamo impossibilitati ad accogliere la Vostra richiesta “. Nella realtà sotto tale affermazione si cela la colpevole omissione di non aver chiamato in giudizio il creditore, ovvero il tentativo di eludere tale adempimento. Conclude chiedendo , per le esposte causali, da valutare in via gradata, di dichiarare la nullità, annullare o revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando altresì che nulla è dovuto dal a . In caso di rigetto dell'opposizione Parte_1 CP_1
o in qualsiasi altra ipotesi nella quale il dovesse essere tenuto al pagamento di Pt_1 somme a , condannate l' , già CP_1 Controparte_8 Equitalia Centro S.p.A., alla restituzione di quanto a suo tempo percepito per le ragioni descritte in narrativa con interessi e rivalutazione da dì del pagamento al soddisfo. In caso di accoglimento dell'appello nei confronti di condannare la CP_1 medesima alla restituzione di quanto eventualmente percepito dal dì DE pronuncia di primo grado alla data di pubblicazione DE auspicanda sentenza di riforma. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi. In ultimo propone istanza di sospensione ex art. 283 e 351 c.p.c. data la fondatezza del gravame e i gravi e fondati motivi esistenti in ordine alla riduzione DE capacità finanziaria dell'Ente dovuta al pagamento DE rilevante somma con conseguente riduzione del potere di spesa per i servizi erogati, molti dei quali compresi nei livelli essenziali delle prestazioni minime di cui all'art.117, comma 2, lett m) DE Costituzione.
nella comparsa di costituzione e di risposta deduce che : CP_1
-la censura relativa all'omesso esame dell'eccezione di incompetenza per territorio e di carenza di giurisdizione è infondata poiché il Tribunale ha affermato che le eccezioni vanno disattese per le medesime ragioni esposte dal G.I. nell'ordinanza del 28.4.2015.
Il richiamo per relationem all'ordinanza in base ai principi dettati dal S.C. non determina alcun vizio DE sentenza e tantomeno la sua nullità. Comunque, non sussiste il difetto di giurisdizione in quanto la controversia non ha ad oggetto questioni riguardanti la materia urbanistica , o la sistemazione del territorio, per cui non rientra nelle previsioni dell'art.133, comma 2, lettera f) del D.Lgv. 104/2010. La materia del contendere riguarda l'opponibilità all'Ente DE cessione del credito Con effettuata dalla in favore di e la legittimità DE decisione CP_4 CP_1 dello stesso Ente di non versare alla cessionaria la somma ( tra l'altro non contestata nell'an e nel quantum ) dovuta al cedente a titolo di restituzione di oneri di urbanizzazione dallo stesso versati per una costruzione mai realizzata ma di dar corso , ai sensi dell'art. 48 bis ,DPR n.602/1973, alla segnalazione dello stesso credito ad Con Contr
, creditrice DE cedente per ragioni fiscali , consentendole di CP_7 procedere ad esecuzione forzata;
-ugualmente infondata è eccezione d' incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, competenza che ,secondo l'appellante spetta al Tribunale di Arezzo nella cui circoscrizione ha sede la sua tesoreria . Il c.d. foro DE tesoreria dell'ente non è inderogabile ma si aggiunge agli altri fori previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c. e, in particolare, al foro in cui è sorta l'obbligazione. L'obbligazione si è perfezionata in Melito di Porto Salvo che è nella circoscrizione del Tribunale di Reggio Calabria. Tanto anche alla luce di quanto previsto dall'art.1182 c.c. secondo cui, nel caso in cui il luogo del domicilio del creditore al momento del pagamento sia diverso da quello del tempo in cui l'obbligazione è sorta , il debitore deve adempiere nel nuovo domicilio purchè gli sia stato preventivamente comunicato e non sia più gravoso l'adempimento. Il ha ricevuto la comunicazione DE cessione del credito Parte_1 mediante notifica dell'atto di cessione e non ha ragioni per sostenere che il cambiamento del luogo dell'adempimento abbia in qualche modo aggravato la sua posizione di debitore;
- nel merito l'appellante sostiene l'errore del giudice di primo grado nell'avere trattato e deciso la controversia come se fosse un'ordinaria cessione di credito tra soggetti privati, trascurando di considerare la sua qualità di ente pubblico. L' argomentazione non coglie nel segno perché la cessione di cui si discute è avvenuta in favore di un soggetto privo di qualificazioni particolari e ha avuto per oggetto un diritto di carattere non personale e non nato da contratti di somministrazione, fornitura o appalto o, comunque, ancora in corso. Quindi ricade nel campo d'applicazione del R.D. 18.11.1923, artt. 69 e 70 , tuttora vigente ed applicabile a tutti gli enti pubblici. Di conseguenza la sua efficacia ed opponibilità nei confronti del era subordinata alla forma solenne dell'atto Pt_1 pubblico o DE scrittura privata autenticata e alla notificazione all'ente ( condizioni presenti in questo caso ) , senza necessità di autorizzazione preventiva o accettazione successiva da parte dell'ente, anche tenuto conto del disposto dell'art.1260, comma 1 c.c. riguardo alla cessione dei crediti non aventi natura personale. Ne deriva che l'appellata, quale soggetto subentrato nella titolarità del credito e beneficiario del pagamento privo di pendenze debitorie nei confronti dell'Agenzia di riscossione, era legittimata a pretendere l'adempimento da parte del che, da Pt_1 canto suo, era tenuto a versarle le somme senza poter opporre eccezioni di sorta. Né questa conclusione può essere confutata facendo leva sulla Circolare n.29/2009 e successive emanate dal MEF che, avendo carattere interno alla P.A. , sono incapaci d'incidere sulle normative civilistiche di rango primario. A ciò occorre aggiungere come il DM n.40/2008 , emanato al fine di stabilire le modalità di attuazione dell'art.48 bis del DPR n.602/1973, abbia previsto perentorie scansioni temporali entro le quali il procedimento a tutela dei crediti esattoriali deve essere espletato e concluso, che nella fattispecie non sembra siano state rispettate. Quanto alle finalità elusive attribuite dall'appellante alla normativa appena richiamata e alla citata circolare ministeriale , va ricordato come l'ordinamento privatistico appronti specifici strumenti giudiziari volti alla vanificazione dell'intento elusivo del debitore . Si tratta di strumenti volti ad accertare la volontà del debitore di sottrarre al creditore la garanzia del credito attraverso atti dispositivi del patrimonio , ma anche DE volontà del terzo di partecipare alla manovra fraudolenta . Nella fattispecie , secondo l'inaccettabile pretesa dell'appellante, CP_1 dovrebbe sacrificare il suo interesse senza che le si possa imputare alcuna malafede e senza accertamento giudiziario in tal senso, ma solo sulla base di una mera affermazione di principio DE P.A. così come espressa nella circolare MEF n.13/18 . Conclude chiedendo di rigettare l'appello con la vittoria delle spese e competenze del giudizio .
, premettendo che la questione oggetto di gravame Controparte_9 Contr riguarda il rapporto tra il , e la , Parte_1 CP_1 CP_4 deduce che può replicare quanto detto in primo grado con riguardo alle questioni che attengono al proprio operato. Infatti, è l'Ente impositore che provvede alla formazione del ruolo contenente la Contr pretesa economica e, resolo esecutivo, lo trasmette all' che provvede alla redazione DE cartella di pagamento e alla notifica al debitore. Il Concessionario svolge compiti meramente esecutivi, non può svolgere attività d'indagine in ordine al merito e ai tempi di formazione dei ruoli non essendo titolare sostanziale dei crediti vantati dall'Ente impositore. Ciò trova conferma nella circolare ministeriale n.98/E dell'aprile 1996 dove si precisa che il concessionario del servizio può ritenersi parte del processo tributario solo quando oggetto DE controversia sia l'impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili , connessi alla compilazione o intestazione DE cartella di pagamento e degli avvisi di mora , o nella notificazione degli atti. Contr Ne consegue come risulti estranea alla formazione del ruolo e all'individuazione dei dati da riportare nella cartella di pagamento relativi all'an ed al quantum. Alla luce delle suesposte considerazioni , sussiste la carenza di legittimazione passiva Contr dell' con riguardo alla formazione del ruolo e al merito DE pretesa . Va evidenziato che gli assunti avversari posti a sostegno DE domanda riguardano il Con Contr rapporto tra il la società e . Pt_1 CP_1
Pertanto nessun addebito può essere mosso alla deducente neanche in termini di eventuale soccombenza poiché ha agito nel suo ruolo di esecutore per il recupero delle somme contenute nella cartella di pagamento sottese all'atto di pignoramento notificato al terzo pignorato . Parte_1
Il tutto seguendo la normativa di riferimento ( art 48 bis DPR 602/73 senza incorrere in alcuna delle violazioni di legge. Pertanto la valutazione operata dal giudice di prime cure nel momento in cui ha rigettato la richiesta di manleva del è giusta essendo, appunto, il Parte_1
Concessionario, destinatario del provvedimento di pagamento eseguito in suo favore dal alla luce dell'art.48 bis citato. Pt_1
Conclude chiedendo di accertare e dichiarare la palese infondatezza del gravame e rigettarlo in toto con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi del giudizio.
Sospesa , con ordinanza del 10.3.2020, l'efficacia esecutiva DE sentenza, il procedimento subiva più rinvii per la precisazione delle conclusioni. Da ultimo disposta la trattazione dell'udienza dell'8.1.2024 a norma dell'art.127 ter c.p.c., con ordinanza dell'1.2.2024 la causa veniva assunta a sentenza con i termini previsti dall'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A)Con il primo motivo di gravame il sostiene che la sentenza Parte_1 gravata è viziata, ai sensi degli artt.99 e 112 c.p.c., per avere omesso il Tribunale di esaminare le sollevate eccezioni di incompetenza per territorio e di carenza di giurisdizione del giudice ordinario limitandosi a fare riferimento all'ordinanza emessa dal Giudice Istruttore il 28.4.2015 e senza tenere in conto che detta ordinanza era stata contestata nella prima udienza successiva , nonché che le eccezioni erano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni. La censura è infondata atteso che a pagina 3 DE sentenza il Tribunale richiama integralmente la succitata ordinanza e specifica di condividere le ragioni esposte dal G.I. per motivare il rigetto delle eccezioni preliminari di rito sollevate dal Parte_1
.
[...]
Comunque entrambe le eccezioni non possono trovare accoglimento:
-a norma dell'art.133, comma 2 , lettera f) del decreto legislativo n.104/2010 si appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti in materia di edilizia ed urbanistica concernenti tutti gli aspetti dell'uso del territorio , ferme restando le giurisdizioni le giurisdizioni ……..”. Oggetto di questo giudizio è il credito ( poi ceduto a ) vantato dalla CP_1 Con società nei confronti del conseguente Controparte_4 Parte_1 al pagamento di oneri di urbanizzazione pagati dalla Società al per la Pt_1 costruzione di un'opera poi non realizzata . Pertanto, non riguardando il credito questioni in materia di edilizia o urbanistica e, tantomeno, l'uso del territorio comunale , la vertenza esula dalla giurisdizione del Giudice amministrativo;
-quanto all'incompetenza per territorio del Tribunale di Reggio Calabria, in favore del Tribunale di Arezzo nella cui circoscrizione ha sede la tesoreria dell'Ente appellante , deve dirsi che il giudice di legittimità detta da tempo il principio secondo cui ai fini DE competenza territoriale nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro da parte di enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici , che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello DE sede di tesoreria dell'ente , valgono ad individuare il forun destinatae solutionis eventualmente in deroga all'art.1182 c.c., ma non rendono detto foro né esclusivo , né inderogabile;
pertanto la p.a. che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, diverso da quello DE sede DE tesoreria, ha l'onere di contestare specificatamente tutti i possibili fori, indicando le ragioni giustificative dell'esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicare la competenza ( in termini Cass. civ.n.11781/2020). Nel caso in esame è documentato e non contestato il presupposto DE conoscenza da parte dell'obbligato dello spostamento del luogo di adempimento per effetto DE Con cessione del credito da a . L'opponente nulla deduce, CP_4 CP_1 nonostante l'esplicito invito del G.I. contenuto nell'ordinanza del 28.4.2015, sulla circostanza relativa all'aggravio di adempiere nel nuovo domicilio del creditore e, quindi, la competenza territoriale risulta radicata nel “ forum contractus “ , ossia nel luogo di stipula del contratto di cessione del credito, circostanza anche questa non contestata. B) Con il secondo motivo sostiene l'inopponibilità nei suoi confronti DE cessione di credito e , quindi l'inesistenza del credito azionato da con rito CP_1 monitorio, in quanto come ente pubblico è obbligato ad osservare il disposto dell'art.48 bis del DPR n. 602/1973 e del D.M. n.40/2008 che determina le modalità di attuazione del citato art.48 bis. Orbene, a norma dell'art.48 bis , DPR n.602/1973, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, prima di effettuare , a qualunque titolo , un pagamento di importo superiore a cinquemila euro , verificano, anche in via telematica , se il beneficiario è inadempiente dell'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente per la riscossione competente per territorio ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Nel caso in esame il ha accertato l'inadempimento DE cedente Parte_1 dell'obbligo di versamento summenzionato, segnalando la Parte_2 circostanza ad Equitalia Centro quale agente per la riscossione all'epoca competente per territorio. Se, dunque, il cedente , per le ragioni sopra indicate, non può vantare il diritto al soddisfacimento da parte del dell'obbligazione restitutoria, analoga Pt_1 insussistenza del diritto va ravvisata in capo alla cessionaria del credito che non vanta alcun titolo poziore. Il motivo d'appello è, quindi, fondato e va accolto, con conseguente riforma dell'appellata sentenza e revoca del decreto ingiuntivo n.729/2014 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria .
C) Per quanto attiene il regolamento delle spese di lite seguono la soccombenza sia per il primo che per il secondo grado e si liquidano, in favore del Parte_1
e dell nei minimi, stante
[...] Controparte_8 particolarità nelle questioni trattate , di quanto previsto dal DM n.147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00 , per il primo grado in complessivi euro 3.809,00 per ciascuna parte, di cui euro 851,00 per fase di studio, euro 602,00 per fase introduttiva, euro 903,00 per fase di trattazione ed euro 1.453,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge e, per il secondo grado, in complessivi euro 4.996,00 per ciascuna parte, di cui euro 1.029,00 per fase di studio, euro 709,00 per fase introduttiva, euro 1.523,00 per fase di trattazione ed euro 1.735,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
con atto di citazione notificato con PEC del 18.9.2019 nei confronti di
[...]
e dell' , CP_1 Controparte_2 ia doma
1) accoglie l'appello e, in riforma DE sentenza gravata, revoca il decreto ingiuntivo n.729/2014 emesso l'8.7.2014 dal Tribunale di Reggio Calabria;
2) condanna al pagamento delle spese processuali , in favore CP_1 del in persona del legale rappresentante pro tempore , che Parte_1 liquida per il primo grado in complessivi euro 3.809,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge e, per il secondo grado, in complessivi euro 4.996,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) condanna al pagamento delle spese processuali, in favore CP_1 dell in persona del legale rappresentante pro Controparte_8 tempore, che liquida per il primo grado in complessivi euro 3.809,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge e, per il secondo grado, in complessivi euro 4.996,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge. Reggio Calabria del 16/10/2025.
La Giud.Aus. est.
(dott.ssa Angelina Maria) la Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)