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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 30/11/2025, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
n. 4553/2024 r.g.
Tribunale di Perugia PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Gaia Muscato ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4553/2024 r.g. promossa da
(C.P.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1 07.03.1981
(C.P.F. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2 21.04.1976
(C.P.F. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._3 06.06.1997
(C.P.F. ) nato a [...] il Parte_3 C.F._4 03.02.2000
(C.P.F. ) nato a [...] il [...] Parte_4 C.F._5
(C.P.F. ) nata a [...] il [...], Persona_1 C.F._6 rappresentata dai genitori e Parte_4 [...]
(C.P.F. ) nata a [...] il Persona_2 C.F._7 14.06.2011, rappresentata dai genitori e Parte_4 Persona_2
tutti rappresentati e difesi, per procura speciale notarile, dall'avv. Raffaele Ciliento ed elettivamente domiciliati in Indirizzo telematico presso il predetto difensore pagina 1 di 7 RICORRENTI nei confronti di
(C.F. ) in persona del ministro pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia (C.F. e P.IVA_2 ope legis domiciliato presso i suoi uffici in VIA DEGLI OFFICI 14 06123 PERUGIA
RESISTENTE
E con l'intervento necessario del pubblico ministero.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex 281 duodecies c.p.c., depositato il 19/11/2024, i ricorrenti in epigrafe chiedono il riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis e per l'effetto domandano che venga disposto l'ordine all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici.
A sostegno della propria domanda i richiedenti asseriscono di essere discendenti in linea retta del cittadino italiano nato il [...] in Italia a [...], nel comune di Terni-TR, (dal Persona_3 sig. e dalla sig.ra , e successivamente emigrato in Brasile, senza Persona_4 Persona_5 mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi come cittadino brasiliano.
In particolare, nel ricorso si espone:
- che dall'unione coniugale tra il sig. e la sig.ra nasceva il sig. Persona_3 Persona_6 (in data 13.06.1911); Persona_7
- che in data 16.08.1939 il sig. si univa in matrimonio con la sig.ra Persona_7 Parte_5
[...]
- che dall'unione coniugale tra il sig. e la sig.ra nasceva Persona_7 Parte_5 in data 25.07.1956; Persona_8
- che in data 6.10.1973 la sig.ra si univa in matrimonio con il sig. ; Persona_8 Persona_9
- che dall'unione coniugale tra la sig.ra e il sig. nascevano: la sig.ra Persona_8 Persona_9
(in data 7.03.1981), la sig.ra (in Parte_1 Controparte_1 CP_1 data 21.04.1976) e il sig. (in data 12.03.1979) attuali ricorrenti;
Parte_4
- che in data 5.02.1993 la sig.ra sposava il sig. Controparte_1 Controparte_3 ;
[...]
- che dall'unione coniugale tra la sig.ra e il sig. Controparte_1 Controparte_3
nascevano gli attuali ricorrenti: il sig. (in data 6.06.1997) e il
[...] Parte_2 sig. , (in data 3.02.2000); Parte_3
- che in data 26.07.2002 il sig. si univa in matrimonio con la sig.ra ; Parte_4 Persona_2
- che dall'unione coniugale tra il sig. e la sig.ra nascevano le figlie: Parte_4 Persona_2
(in data 4.04.2008) e (in data Persona_1 Persona_2
14.06.2011), attuali ricorrenti.
Deducono quindi i ricorrenti di avere diritto al riconoscimento della. cittadinanza italiana iure pagina 2 di 7 sanguinis, per essere discendenti legittimi, in linea retta, di cittadino italiano (ex art. 1 co.1 lett. a) l. 91/1992); deducono inoltre di avere inutilmente tentato di effettuare la prenotazione per ottenere appuntamento dinnanzi all'autorità amministrativa per il riconoscimento della cittadinanza italiana secondo quanto indicato nel sito istituzionale del in San Paolo - Brasile, e Parte_6 che la domanda di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, presentata al in San Paolo, non ha determinato nemmeno la loro collocazione in lista Parte_6 d'attesa; evidenziano che, con comunicazione pubblicata nel proprio sito istituzionale a marzo del 2024, il in San Paolo disponeva la convocazione dei soggetti che avevano Parte_6 presentato richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana nell'anno 2016-1017; deducono inoltre l'insussistenza di qualsivoglia obbligo giuridico impositivo della instaurazione di un procedimento amministrativo finalizzato ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana ex art. 1 lett. a) Legge 91/1992, come preliminare condizione di ammissibilità /procedibilità e/o proponibilità della azione giudiziale di status; rilevano che, dai lunghi tempi di attesa per l'esame delle loro domande in sede amministrativa, deriva la lesione del loro diritto soggettivo ad ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis entro i termini previsti dalla legge, ( di 730 giorni ex art. 3 DPR 362/1994); da ciò deducono l'interesse a ricorrere in via giudiziaria per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis; richiamano la Cass. civ. sez. un. 2022/25317, ove è affermato che la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario per “diritto di sangue”, e lo status di cittadino una volta acquisito è imprescrittibile, permanente e giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della nascita da cittadino italiano.
Si è costituito il , per mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, Controparte_2 eccependo la necessità della previa integrazione del contraddittorio nei confronti del PM.; parte resistente rilevava come le amministrazioni competenti alla valutazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza, alle quali era stato trasmesso l'avverso ricorso, non avessero segnalato per il momento la sussistenza di motivi ostativi al riconoscimento della cittadinanza stessa;
eccepiva che non risultava che l'avversa domanda fosse stata preceduta da rituale presentazione di istanza in sede amministrativa e che dunque non era decorso il termine ordinario per l'esame dell'istanza in sede amministrativa (di 730 gg); nel merito, l'Amministrazione resistente ha chiesto di accertare la sussistenza della piena prova dell'avverso diritto, affermando la necessità che la documentazione allegata dai ricorrenti venisse esaminata dall'Autorità consolare;
ha chiesto infine di disporre la compensazione delle spese del giudizio anche nell'ipotesi dell'accoglimento dell'avversa domanda (visto l'eccezionale numero dei richiedenti il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, e considerato che i ritardi degli non possono Controparte_4 imputarsi alla responsabilità del convenuto). CP_2
All'esito della scadenza dei termini assegnati, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, la causa è stata assunta in decisione.
***** La presente controversia, avendo ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza, è disciplinata dal rito semplificato di cognizione e rientra nella competenza per materia delle sezioni specializzate, in composizione monocratica, secondo quanto disposto dall'art. 19 bis, comma 1, del d.lgs. 150/2011, che prescrive: “1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione.”
La competenza per territorio è fissata sulla scorta dei criteri individuati nell'art. 4, comma 5, della L. n.46/2017, ovverosia in base “al luogo in cui l'attore ha la dimora”, con la precisazione che “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono pagina 3 di 7 assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani” (art. 4 comma 5, seconda parte, nel testo modificato dall'articolo 1, comma 36, della Legge 26 novembre 2021, n.206).
Nel caso di specie sussiste dunque la competenza di questa sezione specializzata, atteso che l'avo dei ricorrenti, il sig. , era nato a [...], provincia di Terni, comune ricompreso nella Persona_3 circoscrizione della sezione specializzata del Tribunale di Perugia.
*****
In riferimento all'interesse ad agire – condizione dell'azione, necessaria ai fini dell'ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 100 c.p.c. – si rileva la necessità dell'intervento del giudice per il superamento della situazione di incertezza determinata dal mancato esame - nel termine di legge (730 giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/1994) e comunque in tempi ragionevoli (vedasi art. 111 Cost) – della domanda amministrativa intentata dai ricorrenti e rimasta del tutto inevasa. Si premette che i ricorrenti asseriscono di avere tentato più volte di prenotarsi secondo le modalità prescritte nel sito web istituzionale del Consolato di San Paolo, ovverosia tramite il sistema
“Prenotami”, e che il loro tentativi non hanno avuto alcun esito. Si rileva in proposito che l'allegato al ricorso numero 18, che dovrebbe sostenere codesta affermazione dei ricorrenti, e che si intitola “Tentativo Prenotami ricorrenti”, non risulta effettivamente esser stato depositato con il ricorso introduttivo del presente giudizio. Risultano allegati al ricorso unicamente i moduli di richiesta compilati dai ricorrenti (vedasi allegato n. 17 del ricorso).
Ne deriva che parte ricorrente non ha dimostrato di avere effettivamente tentato di rivolgersi all'autorità consolare ai fini dell'esame della sua domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis in sede amministrativa.
Tuttavia, va rilevato che costituiscono fatto notorio i ritardi accumulati dai consolati italiani in Brasile nell'evasione delle domande di cittadinanza. Più in particolare, presso i consolati italiani in Brasile, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni. A tale proposito si osserva che le lunghissime liste di attesa in via amministrativa si risolvono in un sostanziale diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
In ultimo, in diritto, si osserva che la legge non prevede la previa proposizione della domanda amministrativa quale condizione di procedibilità dell'azione di accertamento dell'acquisto della cittadinanza italiana.
*****
Entrando nel merito, si osserva che la presente controversia è stata introdotta prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 36/2025 (e successiva legge di conversione) che, ha parzialmente, modificato la disciplina della cittadinanza iure sanguinis introducendo criteri più restrittivi e disciplinato diversamente il regime degli oneri probatori. Ai fini della decisione deve trovare applicazione la disciplina normativa “vigente” sino al 27.3.2025 (cfr. art. 1 lett. b DL 36/2025) e l'interpretazione che ne hanno dato la giurisprudenza di legittimità e di merito.
Tanto premesso si ricorda, in via generale, che, sino al recente intervento normativo, l'ordinamento giuridico italiano ha previsto quale criterio di acquisizione della cittadinanza quello della nascita da pagina 4 di 7 cittadino italiano (cd. acquisto iure sanguinis), secondo una previsione risalente alla codificazione del 1865 (art. 4 e 7) e successivamente recepita dalla legge n. 555 del 1912 e quindi dalla l. n. 91 del 1992 (che si è limitata ad immutare la norma, per adeguarla al dettato costituzionale, equiparando la discendenza maschile a quella femminile).
La riforma legislativa del 1992, volta - come detto - ad adeguare ai principi costituzionali la precedente normativa in tema di cittadinanza (che prevedeva la trasmissione prevalentemente in linea paterna e solo in via residuale, in ipotesi estremamente circoscritte, ammetteva la trasmissione in linea materna e inoltre stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza della donna per effetto del matrimonio con lo straniero) interviene dopo le pronunce della Corte Costituzionale n. 87/1975 e n. 30/1983, con le quali è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della l. n. 555/1912 (sulla perdita della cittadinanza della donna per matrimonio con cittadino straniero) e poi dell'art. 1, n.1 della medesima legge, in quanto in contrasto con gli articoli 3 e 29 della Costituzione italiana.
Per effetto delle predette declaratorie di incostituzionalità, a partire dal 1° gennaio 1948 (data di entrata in vigore della Costituzione), anche i figli nati da madre cittadina italiana hanno acquistato iure sanguinis la cittadinanza italiana.
Dubbi residuavano invece sulla posizione dei figli nati prima del 1948 da madre, cittadina italiana, che avesse perduto la cittadinanza per matrimonio con cittadino straniero, in forza dell'art. 10 della legge n. 555/1912. Inizialmente, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la portata retroattiva delle citate pronunce di incostituzionalità non potesse spingersi oltre la data di entrata in vigore della Costituzione.
Ciò determinava tuttavia una ulteriore inaccettabile disparità di trattamento tra i figli nati prima e dopo il 1° gennaio 1948, venuta meno solo con l'interpretazione fornita dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione di cui alla sentenza n. 4466/2009.
Le Sezioni Unite, infatti, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo "status" di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto "status" permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell' illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. (Sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009).
Alla luce dell'excursus svolto, risulta oggi irrilevante accertare se la cittadinanza italiana si sia trasmessa per linea maschile o per linea femminile e se, in quest'ultima ipotesi, la trasmissione per linea materna sia avvenuta in epoca precostituzionale o meno.
Nel sistema delineato dalle fonti appena richiamate, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario per “diritto di sangue” e lo status di cittadino una volta acquisito è imprescrittibile,
pagina 5 di 7 permanente e giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della nascita da cittadino italiano, indipendentemente dal sesso di questi (Cass. civ. sez. un. 2022/25317).
Occorre altresì che non sia intervenuta nella trasmissione della cittadinanza alcuna fattispecie interruttiva.
Quanto al riparto dell'onere della prova, spetta a colui che rivendica la cittadinanza in forza di un rapporto di discendenza da cittadino italiano soltanto dimostrare di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
incombe invece alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione (Cass. S.U. n. 2531/2022).
Venendo al caso di specie, deve darsi atto che la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Al riguardo è bene osservare che le leggere immutazioni dei nominativi contenuti negli atti anagrafici non producono incertezza in ordine all'identità dei vari soggetti, che resta chiaramente determinata sulla base delle date di nascita, nonché della paternità e maternità degli stessi.
Risulta, dunque, dalla documentazione in atti - della cui autenticità non vi è motivo di dubitare - che l'avo cittadino italiano sig. , ha trasmesso la cittadinanza italiana iure Persona_3 sanguinis a tutti i suoi discendenti e segnatamente al figlio , che a sua volta l'ha Persona_7 trasmessa alla figlia ha trasmesso, a sua volta, la Persona_8 Persona_8 cittadinanza italiana iure sanguinis ai figli , Parte_1 Controparte_1
e;
la sig.ra l'ha trasmessa a sua
[...] Parte_4 Controparte_1 volta ai figli e al sig. ; il sig. Parte_2 Parte_3 Parte_4
l'ha trasmessa a sua volta alle figlie e
[...] Persona_1 Persona_2
.
[...]
Si considera dunque provata la discendenza diretta per linea retta delle ricorrenti da cittadino italiano.
Deve darsi atto che non sono stati dedotti, da parte del resistente, specifici eventi interruttivi. CP_2
Nel caso di specie, gli eventuali fatti interruttivi della linea di trasmissione della cittadinanza avrebbero dovuto essere provati dal , che però non ha documentato alcun riscontro dell'autorità CP_2 consolare competente.
In conclusione, sulla base dei suesposti elementi la domanda della parte ricorrente deve trovare accoglimento.
Le spese devono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto del comportamento processuale del resistente - che non si opponeva all'accoglimento della domanda - e considerato che la mancata tempestiva evasione delle richieste amministrative è imputabile non a un'inerzia dell'amministrazione, quanto piuttosto al numero incredibilmente elevato delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i signori pagina 6 di 7 nato a [...] il [...]; Parte_1
nata a [...] il [...], Controparte_1
nato a [...] il [...], Parte_2 CP_1
nato a [...] il [...], Parte_3 CP_1
nato a [...] il [...], Parte_4
nata a [...] il [...], Persona_1
nata a [...] il [...], Persona_2
sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Perugia, 27.11.2025
Il giudice Gaia Muscato
pagina 7 di 7
Tribunale di Perugia PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Gaia Muscato ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4553/2024 r.g. promossa da
(C.P.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1 07.03.1981
(C.P.F. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2 21.04.1976
(C.P.F. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._3 06.06.1997
(C.P.F. ) nato a [...] il Parte_3 C.F._4 03.02.2000
(C.P.F. ) nato a [...] il [...] Parte_4 C.F._5
(C.P.F. ) nata a [...] il [...], Persona_1 C.F._6 rappresentata dai genitori e Parte_4 [...]
(C.P.F. ) nata a [...] il Persona_2 C.F._7 14.06.2011, rappresentata dai genitori e Parte_4 Persona_2
tutti rappresentati e difesi, per procura speciale notarile, dall'avv. Raffaele Ciliento ed elettivamente domiciliati in Indirizzo telematico presso il predetto difensore pagina 1 di 7 RICORRENTI nei confronti di
(C.F. ) in persona del ministro pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia (C.F. e P.IVA_2 ope legis domiciliato presso i suoi uffici in VIA DEGLI OFFICI 14 06123 PERUGIA
RESISTENTE
E con l'intervento necessario del pubblico ministero.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex 281 duodecies c.p.c., depositato il 19/11/2024, i ricorrenti in epigrafe chiedono il riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis e per l'effetto domandano che venga disposto l'ordine all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici.
A sostegno della propria domanda i richiedenti asseriscono di essere discendenti in linea retta del cittadino italiano nato il [...] in Italia a [...], nel comune di Terni-TR, (dal Persona_3 sig. e dalla sig.ra , e successivamente emigrato in Brasile, senza Persona_4 Persona_5 mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi come cittadino brasiliano.
In particolare, nel ricorso si espone:
- che dall'unione coniugale tra il sig. e la sig.ra nasceva il sig. Persona_3 Persona_6 (in data 13.06.1911); Persona_7
- che in data 16.08.1939 il sig. si univa in matrimonio con la sig.ra Persona_7 Parte_5
[...]
- che dall'unione coniugale tra il sig. e la sig.ra nasceva Persona_7 Parte_5 in data 25.07.1956; Persona_8
- che in data 6.10.1973 la sig.ra si univa in matrimonio con il sig. ; Persona_8 Persona_9
- che dall'unione coniugale tra la sig.ra e il sig. nascevano: la sig.ra Persona_8 Persona_9
(in data 7.03.1981), la sig.ra (in Parte_1 Controparte_1 CP_1 data 21.04.1976) e il sig. (in data 12.03.1979) attuali ricorrenti;
Parte_4
- che in data 5.02.1993 la sig.ra sposava il sig. Controparte_1 Controparte_3 ;
[...]
- che dall'unione coniugale tra la sig.ra e il sig. Controparte_1 Controparte_3
nascevano gli attuali ricorrenti: il sig. (in data 6.06.1997) e il
[...] Parte_2 sig. , (in data 3.02.2000); Parte_3
- che in data 26.07.2002 il sig. si univa in matrimonio con la sig.ra ; Parte_4 Persona_2
- che dall'unione coniugale tra il sig. e la sig.ra nascevano le figlie: Parte_4 Persona_2
(in data 4.04.2008) e (in data Persona_1 Persona_2
14.06.2011), attuali ricorrenti.
Deducono quindi i ricorrenti di avere diritto al riconoscimento della. cittadinanza italiana iure pagina 2 di 7 sanguinis, per essere discendenti legittimi, in linea retta, di cittadino italiano (ex art. 1 co.1 lett. a) l. 91/1992); deducono inoltre di avere inutilmente tentato di effettuare la prenotazione per ottenere appuntamento dinnanzi all'autorità amministrativa per il riconoscimento della cittadinanza italiana secondo quanto indicato nel sito istituzionale del in San Paolo - Brasile, e Parte_6 che la domanda di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, presentata al in San Paolo, non ha determinato nemmeno la loro collocazione in lista Parte_6 d'attesa; evidenziano che, con comunicazione pubblicata nel proprio sito istituzionale a marzo del 2024, il in San Paolo disponeva la convocazione dei soggetti che avevano Parte_6 presentato richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana nell'anno 2016-1017; deducono inoltre l'insussistenza di qualsivoglia obbligo giuridico impositivo della instaurazione di un procedimento amministrativo finalizzato ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana ex art. 1 lett. a) Legge 91/1992, come preliminare condizione di ammissibilità /procedibilità e/o proponibilità della azione giudiziale di status; rilevano che, dai lunghi tempi di attesa per l'esame delle loro domande in sede amministrativa, deriva la lesione del loro diritto soggettivo ad ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis entro i termini previsti dalla legge, ( di 730 giorni ex art. 3 DPR 362/1994); da ciò deducono l'interesse a ricorrere in via giudiziaria per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis; richiamano la Cass. civ. sez. un. 2022/25317, ove è affermato che la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario per “diritto di sangue”, e lo status di cittadino una volta acquisito è imprescrittibile, permanente e giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della nascita da cittadino italiano.
Si è costituito il , per mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, Controparte_2 eccependo la necessità della previa integrazione del contraddittorio nei confronti del PM.; parte resistente rilevava come le amministrazioni competenti alla valutazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza, alle quali era stato trasmesso l'avverso ricorso, non avessero segnalato per il momento la sussistenza di motivi ostativi al riconoscimento della cittadinanza stessa;
eccepiva che non risultava che l'avversa domanda fosse stata preceduta da rituale presentazione di istanza in sede amministrativa e che dunque non era decorso il termine ordinario per l'esame dell'istanza in sede amministrativa (di 730 gg); nel merito, l'Amministrazione resistente ha chiesto di accertare la sussistenza della piena prova dell'avverso diritto, affermando la necessità che la documentazione allegata dai ricorrenti venisse esaminata dall'Autorità consolare;
ha chiesto infine di disporre la compensazione delle spese del giudizio anche nell'ipotesi dell'accoglimento dell'avversa domanda (visto l'eccezionale numero dei richiedenti il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, e considerato che i ritardi degli non possono Controparte_4 imputarsi alla responsabilità del convenuto). CP_2
All'esito della scadenza dei termini assegnati, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, la causa è stata assunta in decisione.
***** La presente controversia, avendo ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza, è disciplinata dal rito semplificato di cognizione e rientra nella competenza per materia delle sezioni specializzate, in composizione monocratica, secondo quanto disposto dall'art. 19 bis, comma 1, del d.lgs. 150/2011, che prescrive: “1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione.”
La competenza per territorio è fissata sulla scorta dei criteri individuati nell'art. 4, comma 5, della L. n.46/2017, ovverosia in base “al luogo in cui l'attore ha la dimora”, con la precisazione che “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono pagina 3 di 7 assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani” (art. 4 comma 5, seconda parte, nel testo modificato dall'articolo 1, comma 36, della Legge 26 novembre 2021, n.206).
Nel caso di specie sussiste dunque la competenza di questa sezione specializzata, atteso che l'avo dei ricorrenti, il sig. , era nato a [...], provincia di Terni, comune ricompreso nella Persona_3 circoscrizione della sezione specializzata del Tribunale di Perugia.
*****
In riferimento all'interesse ad agire – condizione dell'azione, necessaria ai fini dell'ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 100 c.p.c. – si rileva la necessità dell'intervento del giudice per il superamento della situazione di incertezza determinata dal mancato esame - nel termine di legge (730 giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/1994) e comunque in tempi ragionevoli (vedasi art. 111 Cost) – della domanda amministrativa intentata dai ricorrenti e rimasta del tutto inevasa. Si premette che i ricorrenti asseriscono di avere tentato più volte di prenotarsi secondo le modalità prescritte nel sito web istituzionale del Consolato di San Paolo, ovverosia tramite il sistema
“Prenotami”, e che il loro tentativi non hanno avuto alcun esito. Si rileva in proposito che l'allegato al ricorso numero 18, che dovrebbe sostenere codesta affermazione dei ricorrenti, e che si intitola “Tentativo Prenotami ricorrenti”, non risulta effettivamente esser stato depositato con il ricorso introduttivo del presente giudizio. Risultano allegati al ricorso unicamente i moduli di richiesta compilati dai ricorrenti (vedasi allegato n. 17 del ricorso).
Ne deriva che parte ricorrente non ha dimostrato di avere effettivamente tentato di rivolgersi all'autorità consolare ai fini dell'esame della sua domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis in sede amministrativa.
Tuttavia, va rilevato che costituiscono fatto notorio i ritardi accumulati dai consolati italiani in Brasile nell'evasione delle domande di cittadinanza. Più in particolare, presso i consolati italiani in Brasile, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni. A tale proposito si osserva che le lunghissime liste di attesa in via amministrativa si risolvono in un sostanziale diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
In ultimo, in diritto, si osserva che la legge non prevede la previa proposizione della domanda amministrativa quale condizione di procedibilità dell'azione di accertamento dell'acquisto della cittadinanza italiana.
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Entrando nel merito, si osserva che la presente controversia è stata introdotta prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 36/2025 (e successiva legge di conversione) che, ha parzialmente, modificato la disciplina della cittadinanza iure sanguinis introducendo criteri più restrittivi e disciplinato diversamente il regime degli oneri probatori. Ai fini della decisione deve trovare applicazione la disciplina normativa “vigente” sino al 27.3.2025 (cfr. art. 1 lett. b DL 36/2025) e l'interpretazione che ne hanno dato la giurisprudenza di legittimità e di merito.
Tanto premesso si ricorda, in via generale, che, sino al recente intervento normativo, l'ordinamento giuridico italiano ha previsto quale criterio di acquisizione della cittadinanza quello della nascita da pagina 4 di 7 cittadino italiano (cd. acquisto iure sanguinis), secondo una previsione risalente alla codificazione del 1865 (art. 4 e 7) e successivamente recepita dalla legge n. 555 del 1912 e quindi dalla l. n. 91 del 1992 (che si è limitata ad immutare la norma, per adeguarla al dettato costituzionale, equiparando la discendenza maschile a quella femminile).
La riforma legislativa del 1992, volta - come detto - ad adeguare ai principi costituzionali la precedente normativa in tema di cittadinanza (che prevedeva la trasmissione prevalentemente in linea paterna e solo in via residuale, in ipotesi estremamente circoscritte, ammetteva la trasmissione in linea materna e inoltre stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza della donna per effetto del matrimonio con lo straniero) interviene dopo le pronunce della Corte Costituzionale n. 87/1975 e n. 30/1983, con le quali è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della l. n. 555/1912 (sulla perdita della cittadinanza della donna per matrimonio con cittadino straniero) e poi dell'art. 1, n.1 della medesima legge, in quanto in contrasto con gli articoli 3 e 29 della Costituzione italiana.
Per effetto delle predette declaratorie di incostituzionalità, a partire dal 1° gennaio 1948 (data di entrata in vigore della Costituzione), anche i figli nati da madre cittadina italiana hanno acquistato iure sanguinis la cittadinanza italiana.
Dubbi residuavano invece sulla posizione dei figli nati prima del 1948 da madre, cittadina italiana, che avesse perduto la cittadinanza per matrimonio con cittadino straniero, in forza dell'art. 10 della legge n. 555/1912. Inizialmente, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la portata retroattiva delle citate pronunce di incostituzionalità non potesse spingersi oltre la data di entrata in vigore della Costituzione.
Ciò determinava tuttavia una ulteriore inaccettabile disparità di trattamento tra i figli nati prima e dopo il 1° gennaio 1948, venuta meno solo con l'interpretazione fornita dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione di cui alla sentenza n. 4466/2009.
Le Sezioni Unite, infatti, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo "status" di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto "status" permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell' illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. (Sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009).
Alla luce dell'excursus svolto, risulta oggi irrilevante accertare se la cittadinanza italiana si sia trasmessa per linea maschile o per linea femminile e se, in quest'ultima ipotesi, la trasmissione per linea materna sia avvenuta in epoca precostituzionale o meno.
Nel sistema delineato dalle fonti appena richiamate, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario per “diritto di sangue” e lo status di cittadino una volta acquisito è imprescrittibile,
pagina 5 di 7 permanente e giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della nascita da cittadino italiano, indipendentemente dal sesso di questi (Cass. civ. sez. un. 2022/25317).
Occorre altresì che non sia intervenuta nella trasmissione della cittadinanza alcuna fattispecie interruttiva.
Quanto al riparto dell'onere della prova, spetta a colui che rivendica la cittadinanza in forza di un rapporto di discendenza da cittadino italiano soltanto dimostrare di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
incombe invece alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione (Cass. S.U. n. 2531/2022).
Venendo al caso di specie, deve darsi atto che la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Al riguardo è bene osservare che le leggere immutazioni dei nominativi contenuti negli atti anagrafici non producono incertezza in ordine all'identità dei vari soggetti, che resta chiaramente determinata sulla base delle date di nascita, nonché della paternità e maternità degli stessi.
Risulta, dunque, dalla documentazione in atti - della cui autenticità non vi è motivo di dubitare - che l'avo cittadino italiano sig. , ha trasmesso la cittadinanza italiana iure Persona_3 sanguinis a tutti i suoi discendenti e segnatamente al figlio , che a sua volta l'ha Persona_7 trasmessa alla figlia ha trasmesso, a sua volta, la Persona_8 Persona_8 cittadinanza italiana iure sanguinis ai figli , Parte_1 Controparte_1
e;
la sig.ra l'ha trasmessa a sua
[...] Parte_4 Controparte_1 volta ai figli e al sig. ; il sig. Parte_2 Parte_3 Parte_4
l'ha trasmessa a sua volta alle figlie e
[...] Persona_1 Persona_2
.
[...]
Si considera dunque provata la discendenza diretta per linea retta delle ricorrenti da cittadino italiano.
Deve darsi atto che non sono stati dedotti, da parte del resistente, specifici eventi interruttivi. CP_2
Nel caso di specie, gli eventuali fatti interruttivi della linea di trasmissione della cittadinanza avrebbero dovuto essere provati dal , che però non ha documentato alcun riscontro dell'autorità CP_2 consolare competente.
In conclusione, sulla base dei suesposti elementi la domanda della parte ricorrente deve trovare accoglimento.
Le spese devono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto del comportamento processuale del resistente - che non si opponeva all'accoglimento della domanda - e considerato che la mancata tempestiva evasione delle richieste amministrative è imputabile non a un'inerzia dell'amministrazione, quanto piuttosto al numero incredibilmente elevato delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i signori pagina 6 di 7 nato a [...] il [...]; Parte_1
nata a [...] il [...], Controparte_1
nato a [...] il [...], Parte_2 CP_1
nato a [...] il [...], Parte_3 CP_1
nato a [...] il [...], Parte_4
nata a [...] il [...], Persona_1
nata a [...] il [...], Persona_2
sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Perugia, 27.11.2025
Il giudice Gaia Muscato
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