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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 7193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7193 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Sofia Rotunno Presidente rel. est. dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. R.G. 5184/2024 vertente tra
, C.F. nato a [...] l'[...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(RM), Via dell'Himalaya, n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Monnini (c.f.
ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Firenze, Via A. Poliziano C.F._2
n. 13
APPELLANTE
E
c.f. ), nata a [...] il [...], residente in [...] C.F._3
Spinedi n. 7, rappresentata e difesa, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione in primo grado, dall'Avv. Marzia Contucci (c.f. del Foro di Roma, presso il cui studio in C.F._4
Roma, Via Monte Santo n. 2, è elettivamente domiciliata,
APPELLATA nonché
Procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma
interventore necessario
Avente a oggetto: appello avverso la sentenza n.12730/2024 emessa il 27 giugno 2024 dal Tribunale di Roma- Prima Sezione Civile nel Proc. n. R.G. 15732/2020 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e Parte_1 CP_1
Conclusioni: per l'appellante: “ … l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma I) Voglia, nel merito, in tesi, accogliere la presente impugnazione con riferimento al I° motivo di gravame ed in conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza n. 12730/2024, pubblicata in data 29/7/2024, del Tribunale di Roma, Voglia accertare che non è dovuto un assegno divorzile a favore dell'ex coniuge d a carico dell'ex coniuge CP_1 Parte_1 per i motivi anche di diritto e sulla base delle circostanze allo stato attuale allegate e provate;
e quindi Voglia rigettare la domanda in tal senso proposta in primo grado dalla Sig.ra Con CP_1 conseguenziale domanda di ripetizione delle somme versate a tal titolo dal Sig. alla Parte_1
Sig.ra in tesi, a far data dalla domanda divorzile in primo grado, in ipotesi, a far data del CP_1 verificarsi delle circostanze sopravvenute rilevanti all'uopo nel corso del giudizio di primo grado o dalla presente domanda di ripetizione svolta nel presente grado;
sempre con interessi legali dal momento dei versamenti al momento della effettiva restituzione delle somme. II) Voglia, nel merito, in ipotesi, accogliere la presente impugnazione con riferimento al II° motivo in subordine di gravame, ed in relazione alle deduzioni svolte col I° motivo di gravame, ed in conseguenza, Voglia, in riforma dell'impugnata sentenza n. 12730/2024, pubblicata in data 29/7/2024, del Tribunale di Roma, accertare l'importo dovuto a titolo di assegno divorzile dall'ex coniuge Sig. alla ex coniuge Sig.ra Parte_1
n misura inferiore a quello di € 450,00 mensili riconosciuto dalla sentenza di prime cure, CP_1 nella somma che si indica al Collegio del gravame di € 200,00 o in quella diversa minore o maggiore misura, sempre inferiore ad € 450,00 mensili riconosciuto dalla sentenza di prime cure, che sarà ritenuta equa e di giustizia dall'Ecc.ma Corte di Appello di Roma;
III) Voglia, sia in ipotesi di accoglimento del II° motivo in subordine di gravame, sia anche nella ipotesi che entrambi i motivi di appello non siano accolti, stabilire che la decorrenza delle statuizioni nel quantum della sentenza n. 12730/2024 del Tribunale di Roma in tema di assegno divorzile decorra a far data della domanda di divorzio in primo grado. Con conseguente accoglimento della domanda di ripetizione di indebito del Sig. Pt_1
nei confronti della Sig.ra della differenza tra quanto versato e quanto
[...] CP_1 definitivamente riconosciuto, alla luce dell'accoglimento del II° motivo o anche in ipotesi di non accoglimento dei due motivi di gravame, a far data dalla domanda giudiziale alla data della effettiva restituzione, con interessi legali dal momento dei versamenti al momento della effettiva restituzione delle somme differenziali. In via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento del II° motivo in subordine di gravame, o anche per l'ipotesi che entrambi i motivi di appello non siano accolti, stabilire che la decorrenza delle statuizioni in tema di assegno divorzile nella misura che sarà riconosciuta, decorra a far data comunque dalla definitività della sentenza sullo status o da differente momento nel corso del giudizio di primo grado del sopravvenire delle circostanze riconosciute ai fini della minor somma riconosciuta nella sentenza di prime cure. Con conseguente accoglimento della domanda di ripetizione di indebito del Sig. nei confronti della Sig.ra di quanto versato in Parte_1 CP_1 misura maggiore del definitivamente riconosciuto a far data da tale individuato momento alla data della effettiva restituzione, con interessi legali dal momento dei versamenti al momento della effettiva restituzione delle somme differenziali. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio” In via istruttoria, ci si riporta al contenuto dei documenti da 1) a 48) già depositati in atti. Sempre in via istruttoria, si insiste nelle istanze e opposizioni già da ultimo formulate e precisate con le note autorizzate 27/9/2025…”
Per l'appellata:
“a. rigettare integralmente l'appello e confermare la sentenza n. 12730/2024 del Tribunale di Roma;
b. in via subordinata, rideterminare la misura dell'assegno divorzile nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
c. respingere la domanda di ripetizione dell'indebito; d. condannare l'appellante alle spese del presente grado di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e contraevano matrimonio concordatario in data 22 maggio 2009. Parte_1 CP_1
Dal matrimonio non nascevano figli. In data 5 aprile 2018 il Tribunale di Roma omologava le condizioni della separazione consensuale sottoscritta dai coniugi all'udienza del 28 febbraio 2018, con le quali, tra l'altro, si stabiliva a carico del l'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno mensile di Pt_1 mantenimento di € 1.100,00, oltre adeguamento Istat.
Con ricorso depositato il 3 marzo 2020 adiva il Tribunale di Roma, chiedendo di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio e di disporre che, sulla base delle condizioni economiche dei due soggetti, nessun assegno divorzile fosse dovuto lo alla In CP_1 subordine, laddove fossero state ritenute sussistenti le condizioni per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della chiedeva di quantificarne l'importo sulla base delle effettive CP_1 condizioni di reddito degli ex coniugi.
La resistente, costituendosi in giudizio, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo di riconoscere in suo favore l'assegno divorzile nella misura di € 1.200,00 al mese.
All'esito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi, con ordinanza del 16 gennaio 2021 il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale emetteva i provvedimenti provvisori, ponendo a carico del l'obbligo di versare in favore della un assegno mensile di mantenimento di € Pt_1 CP_1
650,00.
In data 9 novembre 2021 veniva pubblicata la sentenza parziale n. 17773/2021, sullo status dei coniugi.
Con sentenza n. 127302024 pubblicata il 29 luglio 2024, il Tribunale di Roma, definitivamente provvedendo, così decideva: “
1. accoglie la richiesta di assegno divorzile, disponendo che il sig. Pt_1 corrisponderà alla sig.ra a somma di € 450,00 mensile rivalutata come per legge secondo gli CP_1 indici Istat, con effetti decorrenti dalla data del deposito della presente sentenza e fermi restando gli effetti dei provvedimenti resi in corso di causa;
2. compensa le spese di lite.”
Avverso detta pronuncia, con ricorso depositato il 14 ottobre 2024 proponeva appello Parte_1
formulando i seguenti motivi:
[...]
- Insussistenza e comunque radicale mancanza di prova in ordine alla funzione compensativo- perequativa dell'assegno divorzile
Al riguardo, l'appellante osservava che: il giudice di primo grado aveva riconosciuto la funzione assistenziale dell'assegno divorzile, fondando la propria decisione sulla sola comparazione della situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi e sulla riduzione della capacità lavorativa della accertata dall , senza procedere ad alcuna valutazione in merito alla funzione
CP_1 compensativa e perequativa, ai fini del riconoscimento della spettanza dell'assegno stesso;
la
CP_1 svolgeva l'attività di attrice prima del matrimonio e aveva continuato a farlo anche dopo, assecondando così la sua passione e i suoi desideri, senza dover rinunciare alle sue aspirazioni a beneficio della famiglia;
il aveva sempre spronato la moglie a promuovere la sua figura di artista e di insegnante Pt_1 di scuola di recitazione;
nessun contributo era stato offerto dalla alla conduzione della vita
CP_1 familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, essendosi il nucleo mantenuto grazie al solo apporto economico del;
la decisione condivisa della coppia di Pt_1 intraprendere il percorso di fecondazione assistita, nel 2014 e nel 2016, non aveva avuto alcuna incidenza sulla produzione reddituale della sulle sue possibilità di crescita professionale;
il
CP_1
aveva allegato e provato di avere avuto acceso, all'epoca, all'epoca, a due prestiti, al fine di Pt_1 sostenere i costi del percorso di fecondazione assistita, per l'importo totale di € 20.000,00, integralmente dal medesimo sostenuto;
- Mancato e/o errato esame del presupposto della “impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive”. Non incidenza o non “rilevanza prevalente”, a tal fine, della “parziale invalidità” riconosciuta alla Comportamenti omissivi della in relazione alla sua possibilità di aumentare i CP_1 CP_1 propri redditi in costanza di matrimonio.
Al riguardo, l'appellante deduceva che: il giudice di prime cure, nel riconoscere il diritto all'assegno di divorzio in favore della nulla aveva argomentato in ordine alla impossibilità, per la CP_1 CP_1 di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive;
il tribunale non aveva valutato la inerzia della CP_1
e la sua mancanza di volontà di impegnarsi eventualmente in altre attività maggiormente remunerative;
dall'età di 38 anni (quando si era sposata) all'attuale età di 51 anni, la aveva continuato a CP_1 svolgere la medesima vita di artista e di insegnante artistica, attività non idonee a garantirle una reale autonomia economica;
non sussistevano “ragioni oggettive” che non rendevano possibile per la richiedente il raggiungimento della “adeguatezza” dei propri mezzi;
il Tribunale di Roma aveva riconosciuto il diritto della resistente alla percezione dell'assegno in funzione assistenziale, tenuto conto anche dell'avvenuto riconoscimento dell'incapacità lavorativa della beneficiaria al 55%, senza valutare il fatto che le patologia riconosciute alla (“spondiloartrite sieronegativa;
discopatia CP_1 cervicale e lombare;
listesi I° L5-S1, sindrome ansioso-depressiva reattiva”.) non avevano mai impedito alla stessa di svolgere la sua attività lavorativa artistica in via autonoma, in teatro, al cinema, per produzioni televisive o come direttrice della associazione di insegnamento di recitazione;
laddove la i fosse attivata per entrare nel mondo del lavoro dipendente avrebbe goduto dello status di CP_1
“categoria protetta” ex Legge 68/99;
- erronea valutazione comparativa delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti.
Al riguardo, l'appellante rilevava che: con riferimento alla situazione reddituale della il CP_1
Tribunale di Roma aveva accertato un reddito medio di € 300,00 mensili derivanti dalla gestione dell'attività dell'associazione “Io Teatro” solo parzialmente documentata (era stata omessa la produzione della dichiarazione dei redditi del 2022); l'attività esercitata dalla risultava in CP_1 perdita, dovendo essere da lei mensilmente versati € 664,36 a titolo di locazione e oltre € 180,00 per utenze e assicurazione, a fronte di un compenso mensile lordo di € 400,00; diversamente da quanto dichiarato dalla nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, il complesso immobiliare CP_1 in cui ella vive a Roma e la casa di Vacanza all'Isola del Giglio erano stati conferiti in un trust denominato
“Dardo Trust”, i cui disponenti erano i genitori della il cui “trustee” era il padre della stessa;
CP_1
Il risultava percettore di un reddito annuo di € 50.375,35, e non di € 63.702,00, come indicato Pt_1 in sentenza;
non si era tenuto conto dei due mutui gravanti sul (complessivamente € 1.875,00 Pt_1 al mese) delle rate relative ai finanziamenti da lui contratti, della cessione del quinto dello stipendio (rata mensile € 581,00) dei costi di gestione della sua nuova abitazione familiare e delle spese derivanti dalla nascita del figlioletto avvenuta il 20 giugno 2018 (solo la retta dell'asilo nido € 270,00 al Per_1 mese); in relazione all'età dell'avente diritto, la dopo la separazione avrebbe avuto ampio CP_1 margine per dedicarsi ad attività lavorativa maggiormente remunerativa, mentre quanto alla durata del matrimonio, si era trattato di un breve lasso temporale (nove anni);
- Necessità di valutare le circostanze sopravvenute incidenti sui parametri di cui all'articolo 5 l. 878/70, e specificamente la sottoscrizione, da parte del , di un nuovo finanziamento personale con Pt_1 [...]
per l'importo di € 30.000,00 con scadenza al 15/10/2033, l'incidenza dei costi di gestione per la CP_3 casa di Rocca Priora, la vendita dell'autovettura Land Rover per insostenibilità dei relativi costi, la prestazione di una garanzia per un finanziamento contratto dalla madre della nuova compagna del;
Pt_1
- Ripetibilità delle somme indebitamente percepite dalla a far data dalla domanda o, in CP_1 subordine, dal verificarsi delle circostanze sopravvenute nel corso del giudizio;
- Eccessività dell'importo stabilito dal primo giudice a tutolo di assegno divorzile;
- Ingiustificata decorrenza dell'importo ridotto di € 450,00 dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio, anziché dalla domanda.
L'appellante ha concluso come in epigrafe.
Con decreto del 12 novembre 2024 il Presidente di questa Sezione fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 27 novembre 2025, assegnando al ricorrente termine fino al 31 gennaio 2025 per la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, e all'appellato termine fino al 31 maggio 2025 per il deposito di memorie.
Con memoria depositata telematicamente il 30 maggio 2025 si costituiva l'appellata, contestando punto per punto e specificamente tutte le circostanze di fatto dedotte dall'appellante a sostegno dei motivi di impugnazione da lui articolati, e concludendo per il rigetto dell'appello.
Con decreto del 13 ottobre 2025 il Presidente di questa Sezione ha disposto la sostituzione, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. introdotto dal d. lgs. n. 149/2022, dell'udienza del 27 novembre 2025 con il deposito di brevi note contenenti le sole istanze e conclusioni sulle quali il collegio avrebbe poi deciso in camera di consiglio.
In data 12 novembre 2025 la cancelleria ha trasmesso gli atti al P.G. per la formulazione del relativo parere.
Entrambi i procuratori delle parti hanno depositato note scritte sostitutive dell'udienza, ciascuno insistendo nelle rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante contesta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della sua ex moglie, anche alla luce dei principi giurisprudenziali affermati nella specifica materia dalla Suprema Corte e richiamati dal primo giudice, lamentando, in particolare, che sul punto la decisione impugnata sarebbe stata fondata esclusivamente sulla funzione assistenziale dell'assegno, in ragione della sperequazione dei redditi tra gli ex coniugi e della riduzione della capacità lavorativa della resistente a causa di alcune patologie dalle quali la stessa era affetta, senza che si fosse tenuto conto: del fatto che la aveva sempre svolto, sia prima che dopo il matrimonio, l'attività di CP_1 attrice di cinema, di teatro e di televisione, e aveva piena capacità e potenzialità lavorativa;
del fatto che la stessa non aveva dovuto rinunciare a sue aspirazioni professionali per dedicarsi alle esigenze familiari, né aveva mai contribuito in alcun modo alla formazione del patrimonio comune né di quello personale del marito;
del fatto che il aveva sempre incoraggiato la moglie a svolgere attività di Pt_1 lavoro maggiormente sicura dal punto di vista economico;
dell'età della e della durata del CP_1 matrimonio.
L'appellata, da parte sua, deduce che: è stata pacificamente accertata l'invalidità della ella CP_1 misura del 55%, riconosciuta dall' con certificato del 27.4.2022, attestante la presenza di "spondiloartrite sieronegativa;
discopatia cervicale e lombare;
listesi I° L5-S1, sindrome ansioso- depressiva reattiva", tutte patologie croniche e invalidanti, che limitano oggettivamente la capacità lavorativa dell'appellata; i redditi della sono estremamente modesti, come risulta dalla CP_1 dichiarazione sostitutiva del 22.5.2023 (che attesta entrate di circa € 400,00 mensili dall'attività di insegnante di teatro, oltre a sporadici compensi per prestazioni occasionali come attrice) e da quella datata 22.05.2025, sostanzialmente invariata;
il modesto reddito della è composto CP_1 principalmente dall'assegno divorzile e solo in minima parte da qualche lavoro occasionale come attrice e dai modestissimi ricavi come insegnate di teatro;
l'appellata non ha altre fonti di reddito né possiede proprietà immobiliari, godendo unicamente dell'uso gratuito dell'abitazione messale a disposizione dai genitori;
l'età dell'appellata (52 anni), unita alla sua invalidità e alla mancanza di qualifiche professionali diverse da quelle artistiche, rende oggettivamente difficoltoso un suo diverso inserimento nel mondo del lavoro per, procurarsi mezzi adeguati;
l'invalidità fisica attiene a condizioni che incidono direttamente sulla possibilità della donna di rimanere a lungo in piedi, di sollevare pesi, di effettuare determinati movimenti, di rimanere a lungo seduta, laddove le attività da lei attualmente svolte sono tutte conciliabili con le sue patologie;
le difficoltà evidenziate e l'età di 52 anni rendono molto arduo lavorare più intensivamente o reperire un impiego di lavoro subordinato;
la offre CP_1 anche di fibromialgia e di periartrite, patologia di origine verosimilmente autoimmune, per la quale deve assumere regolarmente due integratori di costo elevato;
la funzione compensativo/perequativa e la connessione con l'evento divorzio è innegabile, posto che il nucleo familiare, costituito dai due coniugi, si manteneva con lo stipendio del , essendo la Signora mpegnata nella ricerca di una Pt_1 CP_1 gravidanza mediante PMI e quindi dedita a lavori saltuari;
dall'istruttoria documentale svolta in primo grado era emerso che la veva profuso nel matrimonio ogni energia, quasi annullandosi per CP_1 perseguire il desiderio del di avere un figlio, nonostante le difficoltà di concepimento, per Pt_1 curarsi della casa e delle sue necessità sociali mentre lui faceva carriera, per mettergli a disposizione una casa attraverso l'aiuto dei propri genitori, per rifiutare occasioni di lavoro quando lui non le riteneva convenienti o coerenti con il suo pensiero;
la veva dovuto sospendere i suoi progetti lavorativi CP_1 nel 2014-2015-2016, durante i tentativi di fecondazione assistita, dedicando gli anni più proficui per la maturazione di una possibile carriera di attrice al matrimonio;
il la incoraggiava solo a parole a Pt_1 inseguire il suo sogno, ma in realtà le troncava i contatti importanti con persone con le quali “non si trovava” e la incoraggiava a sentirsi sottovalutata qualora avesse accettato l'offerta di ruoli minori .
Ciò posto, va premesso che il criterio guida nell'interpretazione dell'art. 5, sesto comma, della legge 898/70 è stato per numerosi anni quello di attribuire all'avente diritto un assegno tale da consentirgli di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Tale posizione interpretativa, come è noto, è stata superata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11504 del 2017, che ha affermato l'orientamento opposto, negando il riconoscimento dell'assegno divorzile al richiedente che fosse economicamente autosufficiente (cfr. anche Cass. n. 23602/2017).
L'acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale sorto tra i due contrapposti orientamenti è culminato nel noto intervento delle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 dell'11 luglio 2018 , che ha enunciato il seguente principio: “Ai sensi della l. n. 898/1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (cfr. anche Cass. 23/1/2019, n. 1882).
In motivazione, la Corte di legittimità ha affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”.
Ritiene questa Corte che nel caso di specie il primo giudice abbia correttamente applicato i suddetti principi, riconoscendo in favore della l diritto alla percezione dell'assegno divorzile in ragione CP_1 della indisponibilità, in capo alla stessa, di mezzi economici adeguati, nel contesto di una manifesta sperequazione tra i redditi delle parti.
A tal fine, il Tribunale di Roma ha infatti rilevato che: il , Ufficiale della Guardia di Finanza, ha Pt_1 percepito un reddito netto di € 51.939,24 nel 2017, di € 54.976,02 nel 2018, di € 63.702,00 nel 2019, di
€ 52.029,85 nel 2020, di € 53.984,40 nel 2021 e di € 54.760,81 nel 2022, e riceve un canone mensile di
€ 400,00 (attualmente ridotto a € 300,00) per la locazione un appartamento di sua proprietà a Genzano;
subito dopo la instaurazione del giudizio di divorzio, il suddetto ha acquistato un altro appartamento a Rocca Priora, attualmente adibito ad abitazione del suo nuovo nucleo familiare;
egli versa mensilmente due rate di mutuo, una di € 1.025,19 (abitazione di Rocca Priora) e una di € 850,00 (abitazione di Genzano), nonché la retta per il nido del figlioletto (€ 270,00) e l'assegno per la ex moglie. La CP_1 svolge attività di insegnante di recitazione presso un'associazione culturale e percepisce un reddito medio mensile di € 300,00 circa e saltuariamente svolge l'attività di attrice, ha avuto il riconoscimento di una riduzione della capacità lavorativa del 55%.
La sentenza è corretta e deve essere pienamente confermata.
Dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'appellante il 30 maggio 2025 e dalla documentazione fiscale e bancaria da lui depositata, emerge che il ha percepito un reddito Pt_1 annuo da lavoro nel 2022 di € 54.400,81, nel 2023 di € 56.860,00 e nel 2024 di € 58.527,13. Il ha Pt_1 poi dichiarato di essere proprietario dell'unità immobiliare in Rocca Priora ove attualmente vive, per la quale versa una rata mensile di mutuo di € 1.025,19, nonché di un'altra unità immobiliare in Genzano, dalla quale ricava un canone mensile di locazione di € 400,00 (attualmente ridotto a € 300,00), versando una rata di mutuo di € 790,00; è gravato dalla rata mensile di € 750,00 per cessione del quinto, di € 341,00 per un finanziamento e di € 609,00 per altro finanziamento;
versa annualmente € 1.440,00 per l'asilo nido ed € 500,00 per il corso di Basket del figlio.
La nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da lei resa in data 22 maggio 2025, ha CP_1 affermato di aver percepito nell'anno 2023 il reddito complessivo di € 11.000,00, di cui solo € 3.200,00 da attività lavorativa ,e nel 2024 il reddito di € 12.018,00, di cui solo € 3.200,00 da attività lavorativa;
di non essere proprietaria di beni immobili e di dover mensilmente versare un canone di locazione di € 400,00 per il locale ove svolge l'insegnamento di recitazione, oltre alle relative spese di gestione.
Ciò posto, non può negarsi che dalla valutazione comparativa delle situazioni economiche delle parti emerge che la titolare di un reddito netto medio mensile da lavoro di circa € 400,00, si trovi CP_1 incontestabilmente in una posizione più disagiata, dal punto di vista economico, rispetto a quella del
, percettore di un reddito mensile netto oltre dieci volte superiore rispetto a quello della sua ex Pt_1 moglie.
È evidente che il reddito mensile da lavoro della ammontante a circa € 400,00 al mese, non CP_1 sia assolutamente idoneo ad assicurare alla stessa mezzi adeguati, soprattutto in ragione del fatto che la donna attualmente ha 52 anni e ha una capacità lavorativa notevolmente ridotta (55%), a causa di una patologia riconosciuta dall' con certificato del 27.4.2022, che attesta la presenza di "spondiloartrite sieronegativa;
discopatia cervicale e lombare;
listesi I° L5-S1, sindrome ansioso- depressiva reattiva", il che certamente limita la possibilità, per la stessa, di rinvenire occasioni professionali nel mondo dello spettacolo che potrebbero consentirle una più agiata condizione reddituale . Si tratta, invero, di un'attrice di teatro, cinema e televisione, per la quale, come notoriamente avviene in quell'ambiente, il trascorrere del tempo incide inevitabilmente sulle occasioni lavorative, che nel caso specifico sono ulteriormente compromesse da una malattia che incide sulla postura e sui movimenti corporei, rendendo inevitabilmente più difficile il coinvolgimento dell'interessata in ruoli che richiedano prestazioni fisiche più impegnative.
Va poi rilevato che il rapporto matrimoniale è durato nove anni, durante i quali per gran parte i coniugi hanno cercato di concepire un figlio, anche mediante fecondazione assistita, il che, verosimilmente, ha ulteriormente limitato le occasioni lavorative della donna, costretta a lunghi periodi di sospensione della sua attività per dedicarsi ai relativi trattamenti medici ,in un'età (tra i 34 e i 43 anni) in cui la carriera di attrice è pienamente in corso, con inevitabili riflessi sul pieno reinserimento professionale, in seguito alla separazione.
Quanto alle spese mensili a carico del , osserva questa Corte che ad eccezione del rateo di Pt_1 mutuo per l'acquisto della casa di Genzano, risalente al 2009, tutte le rimanenti obbligazioni che mensilmente gravano sull'appellante si riferiscono ad impegni da lui volontariamente assunti successivamente alla separazione, allorquando il suddetto si era già consensualmente obbligato a versare alla moglie € 1.100,00 al mese a titolo di assegno di mantenimento o era comunque tenuto a versare il più ridotto importo di € 650,00 al mese in favore della moglie, come stabilito in sede presidenziale nel giudizio di divorzio. Di tali sopravvenuti impegni economici non può quindi tenersi conto in questa sede, considerato, in particolare, che l'acquisto dell'immobile destinato ad abitazione del nuovo nucleo familiare dell'appellante è avvenuto nel 2022, senza che l'interessato si sia tuttavia privato dell'altro bene immobile già di sua proprietà, per il quale continua a versare una rata mensile di mutuo che supera di gran lunga l'importo del canone di locazione. Inoltre, i due finanziamenti e la cessione del quinto dello stipendio effettuati dal certamente non sono imputabili a spese da lui Pt_1 effettuate in favore del suo precedente nucleo familiare e, in ogni caso, tali operazioni hanno determinato un accrescimento patrimoniale dell'odierno appellante, grazie alla immediata percezione di notevoli importi in contanti, la cui destinazione non è stata affatto documentata.
In definitiva, il consistente divario economico esistente tra le parti giustifica pienamente, sotto l'aspetto assistenziale, il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore del coniuge sprovvisto di mezzi adeguati, come correttamente ritenuto dal primo giudice.
Recentemente la Suprema Corte ha affermato che In tema di assegno divorzile, ove non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell"ex coniuge richiedente, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, che ricorrono in presenza di un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell"ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare;
in questi casi, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti, a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall"ex coniuge onerando. (Cassazione civile sez. I, 15/06/2025, n.15986).
Quanto alla funzione perequativa-compensativa dell'assegno, costituente altra componente dell'assegno in questione, contestata dall'appellante e da accertare indipendentemente da una specifica impugnazione incidentale dell'appellata, va rilevato che nella specie tale presupposto può essere ravvisato in primo luogo nel sacrificio offerto dal coniuge più debole in favore delle comuni aspirazioni della coppia. Ed invero, come già innanzi evidenziato, la a sacrificato gli anni più CP_1 proficui per la carriera artistica (dai 36 ai 43 anni) per dedicarsi al progetto familiare condiviso da entrambi i coniugi, di allargare il nucleo con la nascita di un figlio, essendosi ella impegnata a lungo nella ricerca di una gravidanza mediante PMI, con conseguente rallentamento della sua attività lavorativa nei periodi coincidenti con la sottoposizione ai numerosi tentativi di fecondazione assistita ai quali è stata sottoposta, il che ha inevitabilmente influito sulla sua carriera professionale, laddove, invece, negli stessi periodi il ha potuto invece dedicarsi esclusivamente alla sua carriera, Pt_1 conseguendo aumenti di grado e incrementando significativamente i suoi redditi.
Inoltre, non può ignorarsi che per tutta la durata del matrimonio i coniugi hanno usufruito del godimento di una dependance messa a loro disposizione dai genitori della il che ha consentito loro un CP_1 notevole risparmio di spese di abitazione, con conseguente incremento dei risparmi del , il quale Pt_1 nel corso del rapporto con la ha potuto continuare a tenere a reddito l'immobile di cui era CP_1 proprietario e subito dopo la separazione ha potuto addirittura acquistarne un altro, da destinare ad abitazione del suo nuovo nucleo familiare.
Sul punto, va richiamata una recente pronuncia della Corte di legittimità, secondo cui L'assegno divorzile deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nell'ipotesi di conduzione univoca della vita familiare che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi, a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio. (Cassazione civile sez. I, 09/07/2025, n.18693).
Ritiene, in definitiva, questa Corte, in linea con il più recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, che la sentenza impugnata non sia assolutamente meritevole di censura, sia quanto al riconoscimento del diritto della appellata alla percezione dell'assegno divorzile, sia quanto alla misura dell'assegno stabilita dal primo giudice, da ritenersi del tutto congrua, in relazione alle illustrate situazioni reddituali delle parti.
In ultimo, va rilevato che nel caso di specie la disposta decorrenza dell'assegno divorzile dalla pubblicazione della sentenza definitiva, anziché dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status, trova ampia giustificazione nel fatto che l'importo stabilito con la sentenza impugnata è frutto della complessiva valutazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, così come definitivamente delineatasi dopo la pronuncia non definitiva, nell'ulteriore corso del giudizio di primo grado.
L'appello deve essere pertanto rigettato.
Le spese del presente grado, in ragione della soccombenza, devono essere poste interamente a carico dell'appellante.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da con ricorso depositato il 14 ottobre 2024, avverso la Parte_1 sentenza n. 12730/2024 emessa dal Tribunale di Roma il 27 giugno 2024 e pubblicata il 29 luglio 2024, a definizione della causa iscritta al n. 15732/2020 R.G., di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , nel contraddittorio tra le parti, trasmessi gli atti al P.G., così Parte_1 CP_1 dispone:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al rimborso, in favore della appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 5.809,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore, qualificatosi antistatario;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, se effettivamente dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
(dott. Sofia Rotunno)