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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 10/12/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
RGL 1143/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile – Lavoro nella persona del Giudice dott. RE HI, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 4.12.2025, ha pronunziato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1143/2025 R.G.L.
promossa da
, cod. fisc. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli Avv.ti Diego Leonardo Revelli e Giorgio RE Pelissero
RICORRENTE
contro
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. , rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Atanasio Maurizio Greco
RESISTENTE
conclusioni delle parti
per parte ricorrente
Nel merito
In via principale
- Annullare la comunicazione di accertamento somme indebitamente percepite datata 08.10.2024 ricevuta dal ricorrente in data 15.10.2024 e, per l'effetto, dichiarare illegittima la richiesta di restituzione avanzata dall' CP_1 dichiarando che nulla è dovuto dal ricorrente.
In via subordinata
- Annullare la comunicazione di accertamento somme indebitamente percepite datata 08.10.2024 ricevuta dal ricorrente in data 15.10.2024 e, per l'effetto, dichiarare illegittima la richiesta di restituzione avanzata dall' CP_1 disponendo conseguentemente la riduzione di quanto richiesto in restituzione
Pag. 1 a 8 dall' sulla base di quanto percepito dal ricorrente a titolo di retribuzione CP_1 nei periodi oggetto del presente ricorso.
In via di ulteriore subordine
- Annullare la comunicazione di accertamento somme indebitamente percepite datata 08.10.2024 ricevuta dal ricorrente in data 15.10.2024 e, per l'effetto, dichiarare illegittima la richiesta di restituzione avanzata dall' CP_1 disponendo che il ricorrente sia tenuto
unicamente alla restituzione dei ratei pensionistici erogati nelle mensilità in cui
è stata attivata la chiamata lavorativa.
- In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre rimb.
Forf., IVA e CPA come per legge.
per parte resistente
- in via preliminare e pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione – in favore della Magistratura Amministrativa- in ordine alle domande da controparte dispiegate avverso l e miranti ad ottenere la declaratoria di CP_1 illegittimità e/o l'annullamento dei provvedimenti emanati da Pubbliche
Amministrazioni in sede amministrativa, con ogni consequenziale provvedimento;
- in vai subordinata e nel merito – previa declaranda intervenuta decadenza
e/o prescrizione dei diritti ex adverso azionati- rigettare le domande tutte proposte da avverso l con l'atto introduttivo del Parte_1 CP_1 presente giudizio, siccome infondate in fatto ed in diritto e, comunque, sfornite di prova, assolvendo così l da ogni pretesa dalla citata controparte CP_1 avanzata .
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. adiva il Tribunale di Torino allegando quanto segue: Controparte_2
a) il ricorrente è titolare della pensione anticipata n. 8103-33330318 cat. voart (cd.
“quota 100”) con decorrenza dal 1.4.2019 (docc. 1 e 2 ricorrente);
b) in data 17.6.2020 il ricorrente sottoscriveva contratto di lavoro a chiamata a tempo con scadenza al 31.12.2020 (doc. 3 ricorrente), successivamente prorogato fino al 31.12.2021 (doc. 4 ricorrente);
c) in data 6.6.2022 il ricorrente sottoscriveva contratto di lavoro a chiamata con scadenza al 31.12.2022 (doc. 5 ricorrente), successivamente prorogato fino al
31.12.2022 (doc. 6 ricorrente) e ulteriormente prorogato fino al 31.12.2024 (doc. 7 ricorrente);
d) per l'attività lavorativa in forza dei contratti a chiamati il ricorrente, nel periodo giugno 2020 – aprile 2023, aveva percepito l'importo complessivo di € 1.220,08 netti, e in particolare (doc. 8 ricorrente):
Pag. 2 a 8 i. € 37,00 netti luglio 2020;
ii. € 96,00 netti settembre 2020;
iii. € 193,00 netti novembre 2020; iv. € 300,00 netti marzo 2021;
v. € 71,00 netti giugno 2021; vi. € 54,08 netti dicembre 2021; vii. € 309,00 netti giugno 2022; viii. € 160,00 netti aprile 2023;
e) con comunicazione datata 8.10.2024 (e ricevuta dal ricorrente in data
15.10.2024) l comunicava al ricorrente l'accertamento di somme CP_1 indebitamente percepite in relazione alla pensione quota 100 per complessivi € 68.663,74 in relazione al periodo 1.1.2020 – 30.4.2023 in ragione dell'incumulabilità del reddito da lavoro dipendente con la pensione quota 100
(doc. 9 ricorrente);
f) il ricorso amministrativo avverso la comunicazione di indebito veniva respinto dall' (docc. 10 e 11 ricorrente). CP_1
Il ricorrente chiedeva, quindi, accertarsi l'insussistenza dell'indebito in quanto i redditi conseguenti erano inferiori a € 5.000,00 lordi annui o, in subordine, di limitare l'ammontare dell'indebito a un ammontare pari a quello degli importi percepiti a titolo di retribuzione o, in ulteriore subordine, di limitare l'indebito pensionistico ai soli ratei corrisposti nei mesi in cui il ricorrente aveva ricevuto la retribuzione.
2. Costituitosi in giudizio avanti al Tribunale di Torino, l affermava di aver CP_1 correttamente applicato l'art. 14 d.l. 4/2019 con riferimento alla incumulabilità tra la pensione quota 100 e i redditi di lavoro dipendente o autonomo, cui consegue la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione dei predetti redditi, posta la correlazione tra la incumulabilità e l'annualità che caratterizza il periodo d'imposta.
3. Il Tribunale di Torino si dichiarava territorialmente incompetente (doc. 16 ricorrente). Parte ricorrente riassumeva tempestivamente il giudizio avanti al
Tribunale di Ivrea e entrambe le parti ribadivano le difese già precedentemente svolte. All'esito della discussione orale delle parti all'udienza del 4.12.2025, la controversia è stata decisa come da dispositivo.
*
4. L'eccezione di difetto di giurisdizione è infondata: la domanda di parte ricorrente deve essere interpretata alla luce del tenore complessivo dell'atto introduttivo e dall'esame di tale atto risulta evidente che oggetto della presente controversia è un'azione di accertamento della spettanza di beneficiare, per il periodo per cui è
Pag. 3 a 8 causa, della pensione cd. quota 100. Trattasi di domanda evidentemente rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.
Si premette che è pacifico, anche tenuto conto delle difese delle parti che significativamente sul punto nulla hanno argomentato, che parte ricorrente – beneficiario della pensione cd. quota 100 dal 1.4.2019 – nel periodo per cui è causa (01/01/2020 – 30/04/2023) non aveva ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.
Ciò posto, l'art. 14, comma 1, d.l. 4/2019, in via sperimentale e per il solo triennio
2019-2021, ha previsto per alcune categorie di soggetti (ossia, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall' , nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, CP_1 comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335) la possibilità di conseguire la pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni.
A fronte di tale possibilità di conseguire anticipatamente la pensione rispetto alla disciplina ordinaria per la pensione di vecchiaia, l'art. 14, comma 3, d.l. 4/2019 prevede che la pensione anticipata cd. quota 100 “non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per
l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
Considerato che è pacifico tra le parti (oltre a risultare documentalmente: cfr. docc. 3-
8 ricorrente) che, violando l'inequivoco disposto normativo, parte ricorrente ha svolto attività lavorativa subordinata retribuita mentre percepiva la pensione quota 100 (e prima di aver maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia), occorre individuare quale sia la conseguenza di siffatta violazione.
4.1. La tesi di parte ricorrente secondo cui, nel caso di specie, non vi sarebbe alcuna conseguenza in ragione del fatto che egli ha conseguito, per il periodo per cui è causa, redditi da lavoro subordinato inferiori a € 5.000,00 lordi annui è manifestamente infondata.
Come risulta dal dato testuale dell'art. 14, comma 3, d.l. 4/2019, il limite di € 5.000,00 lordi annui viene in rilievo esclusivamente per le attività di lavoro autonomo occasionale, mentre nel caso di specie si discute di lavoro subordinato a chiamata.
Inoltre, la Corte costituzionale ha già chiarito che il diverso regime posto dall'art. 14, comma 3, d.l. 4/2019 tra lavoro autonomo occasionale e lavoro subordinato (anche a chiamata) non viola il principio di uguaglianza (cfr. Corte cost. 234/2022 cons. dir.
7.1.-7.4.).
4.2. Ciò posto, deve evidenziarsi che sulla questione oggetto di causa è sopravvenuta un'ulteriore pronuncia del Giudice delle leggi (Corte cost. 162/2025).
Pag. 4 a 8 Ritiene questo giudice che la pronuncia da ultimo richiamata, sebbene di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sottoposta, imponga di superare l'orientamento in precedenza espresso da questo Tribunale. Ciò per le ragioni che seguono (e già esposte anche dal Tribunale di Torino, sez. lavoro, sent.
2460/2025 in causa RGL 2082/2025).
4.3. Le specifiche finalità dell'istituto della pensione anticipata Quota 100 emergono da Corte cost. 234/2022: «Il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso. Il legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale. […] Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta "quota 100" dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile. Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato (come rilevato peraltro da questa Corte con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego - NASpI -, nella sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale».
La Corte Costituzionale si è occupata altresì – sebbene fosse un aspetto solo adombrato ma non sviluppato nell'ordinanza di rimessione – della possibile sproporzione che possa in concreto determinarsi fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della c.d. Quota 100 ed i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa, escludendo che anche in tali casi la scelta del legislatore volta a diversificare il divieto di cumulo in relazione a prestazioni di lavoro autonomo e di lavoro subordinato possa risultare costituzionalmente illegittima.
Sebbene non possa ravvisarsi una valenza sanzionatoria nella perdita del trattamento pensionistico, nondimeno va rimarcato come parte ricorrente abbia contravvenuto all'impegno sotteso alla presentazione della domanda di pensione
Quota 100, di astenersi dal percepire redditi da lavoro.
L'astensione da qualsiasi attività lavorativa subordinata costituisce la condizione per il raggiungimento delle finalità perseguite dal legislatore con l'introduzione della
Pag. 5 a 8 possibilità di accesso, in via straordinaria, al trattamento pensionistico in assenza dei requisiti anagrafici ordinariamente necessari: la prospettiva di perdita del trattamento pensionistico costituisce misura adeguata e persuasiva per assicurare il rispetto di tale condizione;
si tratta tuttavia di comprendere in che termini sia configurabile la perdita del trattamento pensionistico conseguente alla incumulabilità, posto che l'art. 14, comma 3, d.l. 4/2019 non fornisce indicazioni espresse al riguardo.
A conferma della soluzione interpretativa sull'estensione dell'incumulabilità all'intera CP_ annualità, sostenuta dall' , è intervenuta Cass. lav., 4 dicembre 2024, n. 30994 che affermato: «14. Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo. 15. È la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto
l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-2021). 16. Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo».
Le conseguenze di tale soluzione interpretativa prestano tuttavia il fianco ad alcuni rilievi di compatibilità costituzionale, in particolare rispetto all'art. 3 Cost. sotto il profilo della proporzionalità e della ragionevolezza (in quanto la perdita dell'intero trattamento pensionistico spettante per l'anno solare appare manifestamente sproporzionata ed in grado di compromettere il sostentamento dell'individuo, ancorché inidonea a perseguire l'obiettivo del ricambio generazionale nel mercato del lavoro), rispetto all'art. 38 comma 2 Cost. comportando la privazione della protezione previdenziale per un intero anno a fronte dello svolgimento di periodi di lavoro limitati.
Tali questioni sono state sottoposte alla Corte costituzionale che, tuttavia, le ha ritenute inammissibili ritenendo che il giudice remittente non avesse correttamente assolto all'onere di preventiva interpretazione in senso costituzionalmente conforme della disposizione censurata (Corte cost. 162/2025). La Corte costituzione inoltre ha ritenuto che la pronuncia della Corte di Cassazione sopra richiamata non possa essere ritenuta espressione di diritto vivente, in quanto suscettibile di essere
Pag. 6 a 8 confermata oppure oggetto di revirement secondo l'ordinaria dinamica giurisprudenziale.
L'interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione sulla incumulabilità deve in particolare essere svolta alla luce del dettato dell'art. 38 comma 2 Cost., che impone di assicurare ai lavoratori i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia: la pensione Quota 100 consente di ritirarsi dal lavoro anticipatamente rispetto al raggiungimento dell'età di accesso alla pensione di vecchiaia, ma presuppone in ogni caso un'età superiore a 62 anni;
revocare la pensione per tutto l'anno qualora vi sia produzione di redditi da lavoro dipendente, di qualunque misura
(anche irrisoria, come nel caso in esame), comporta certamente la erosione della funzione previdenziale della pensione.
Come condivisibilmente affermato dalla Corte d'Appello di Brescia (sentenza n. 81 del 15/04/2025), le norme di riferimento non prevedono la perdita della pensione per l'intero anno solare nel caso di rioccupazione, mentre una siffatta sanzione comporterebbe una decadenza estesa ai periodi anteriori e successivi alla rioccupazione, che avrebbe dovuto essere espressamente prevista.
La lettura costituzionalmente orientata della previsione di non cumulabilità tra la pensione Quota 100 e il reddito da lavoro dipendente impone quindi di limitare la sospensione della prestazione previdenziale ai soli ratei dei periodi coperti dal contratto di lavoro, dovendosi riespandere – al di fuori dei periodi nei quali il pensionato ricava altri redditi da lavoro – la funzione previdenziale del trattamento pensionistico, finalizzato a fornire i mezzi di sussistenza al lavoratore fuoriuscito per motivi di età dal mondo del lavoro.
4.4. Alla luce di quanto sopra, la non cumulabilità deve essere limitata ai soli ratei dei mesi in cui parte ricorrente ha ricavato i redditi derivanti dal rapporto di lavoro (luglio
2020; settembre 2020; novembre 2020; marzo 2021; giugno 2021; dicembre 2021; giugno 2022; aprile 2023). In tali limiti deve essere accertata la percezione indebita del trattamento pensionistico. La prestazione risulta spettante in relazione a tutti gli altri ratei riferiti al periodo per cui è causa (1.1.2020 – 30.4.2023).
5. La compensazione integrale delle spese di giudizio si impone in relazione alla presenza di un precedente di legittimità in senso contrario e dell'intervento in corso di causa della pronuncia della Corte Costituzionale, che rendono evidente il non ancora compiuto assetto interpretativo delle norme rilevanti per la decisione.
P.Q.M.
il Tribunale di Ivrea, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
a) accerta il diritto di a percepire la pensione Quota Parte_1
100, ad eccezione dei seguenti ratei che non gli sono dovuti:
i) luglio 2020;
ii) settembre 2020;
Pag. 7 a 8 iii) novembre 2020; iv) marzo 2021;
v) giugno 2021;
vi) dicembre 2021;
vii) giugno 2022;
viii) aprile 2023;
b) compensa integralmente le spese.
Motivazione in giorni 60.
Ivrea, 4.12.2025
Il Giudice
RE HI
Pag. 8 a 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile – Lavoro nella persona del Giudice dott. RE HI, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 4.12.2025, ha pronunziato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1143/2025 R.G.L.
promossa da
, cod. fisc. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli Avv.ti Diego Leonardo Revelli e Giorgio RE Pelissero
RICORRENTE
contro
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. , rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Atanasio Maurizio Greco
RESISTENTE
conclusioni delle parti
per parte ricorrente
Nel merito
In via principale
- Annullare la comunicazione di accertamento somme indebitamente percepite datata 08.10.2024 ricevuta dal ricorrente in data 15.10.2024 e, per l'effetto, dichiarare illegittima la richiesta di restituzione avanzata dall' CP_1 dichiarando che nulla è dovuto dal ricorrente.
In via subordinata
- Annullare la comunicazione di accertamento somme indebitamente percepite datata 08.10.2024 ricevuta dal ricorrente in data 15.10.2024 e, per l'effetto, dichiarare illegittima la richiesta di restituzione avanzata dall' CP_1 disponendo conseguentemente la riduzione di quanto richiesto in restituzione
Pag. 1 a 8 dall' sulla base di quanto percepito dal ricorrente a titolo di retribuzione CP_1 nei periodi oggetto del presente ricorso.
In via di ulteriore subordine
- Annullare la comunicazione di accertamento somme indebitamente percepite datata 08.10.2024 ricevuta dal ricorrente in data 15.10.2024 e, per l'effetto, dichiarare illegittima la richiesta di restituzione avanzata dall' CP_1 disponendo che il ricorrente sia tenuto
unicamente alla restituzione dei ratei pensionistici erogati nelle mensilità in cui
è stata attivata la chiamata lavorativa.
- In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre rimb.
Forf., IVA e CPA come per legge.
per parte resistente
- in via preliminare e pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione – in favore della Magistratura Amministrativa- in ordine alle domande da controparte dispiegate avverso l e miranti ad ottenere la declaratoria di CP_1 illegittimità e/o l'annullamento dei provvedimenti emanati da Pubbliche
Amministrazioni in sede amministrativa, con ogni consequenziale provvedimento;
- in vai subordinata e nel merito – previa declaranda intervenuta decadenza
e/o prescrizione dei diritti ex adverso azionati- rigettare le domande tutte proposte da avverso l con l'atto introduttivo del Parte_1 CP_1 presente giudizio, siccome infondate in fatto ed in diritto e, comunque, sfornite di prova, assolvendo così l da ogni pretesa dalla citata controparte CP_1 avanzata .
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. adiva il Tribunale di Torino allegando quanto segue: Controparte_2
a) il ricorrente è titolare della pensione anticipata n. 8103-33330318 cat. voart (cd.
“quota 100”) con decorrenza dal 1.4.2019 (docc. 1 e 2 ricorrente);
b) in data 17.6.2020 il ricorrente sottoscriveva contratto di lavoro a chiamata a tempo con scadenza al 31.12.2020 (doc. 3 ricorrente), successivamente prorogato fino al 31.12.2021 (doc. 4 ricorrente);
c) in data 6.6.2022 il ricorrente sottoscriveva contratto di lavoro a chiamata con scadenza al 31.12.2022 (doc. 5 ricorrente), successivamente prorogato fino al
31.12.2022 (doc. 6 ricorrente) e ulteriormente prorogato fino al 31.12.2024 (doc. 7 ricorrente);
d) per l'attività lavorativa in forza dei contratti a chiamati il ricorrente, nel periodo giugno 2020 – aprile 2023, aveva percepito l'importo complessivo di € 1.220,08 netti, e in particolare (doc. 8 ricorrente):
Pag. 2 a 8 i. € 37,00 netti luglio 2020;
ii. € 96,00 netti settembre 2020;
iii. € 193,00 netti novembre 2020; iv. € 300,00 netti marzo 2021;
v. € 71,00 netti giugno 2021; vi. € 54,08 netti dicembre 2021; vii. € 309,00 netti giugno 2022; viii. € 160,00 netti aprile 2023;
e) con comunicazione datata 8.10.2024 (e ricevuta dal ricorrente in data
15.10.2024) l comunicava al ricorrente l'accertamento di somme CP_1 indebitamente percepite in relazione alla pensione quota 100 per complessivi € 68.663,74 in relazione al periodo 1.1.2020 – 30.4.2023 in ragione dell'incumulabilità del reddito da lavoro dipendente con la pensione quota 100
(doc. 9 ricorrente);
f) il ricorso amministrativo avverso la comunicazione di indebito veniva respinto dall' (docc. 10 e 11 ricorrente). CP_1
Il ricorrente chiedeva, quindi, accertarsi l'insussistenza dell'indebito in quanto i redditi conseguenti erano inferiori a € 5.000,00 lordi annui o, in subordine, di limitare l'ammontare dell'indebito a un ammontare pari a quello degli importi percepiti a titolo di retribuzione o, in ulteriore subordine, di limitare l'indebito pensionistico ai soli ratei corrisposti nei mesi in cui il ricorrente aveva ricevuto la retribuzione.
2. Costituitosi in giudizio avanti al Tribunale di Torino, l affermava di aver CP_1 correttamente applicato l'art. 14 d.l. 4/2019 con riferimento alla incumulabilità tra la pensione quota 100 e i redditi di lavoro dipendente o autonomo, cui consegue la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione dei predetti redditi, posta la correlazione tra la incumulabilità e l'annualità che caratterizza il periodo d'imposta.
3. Il Tribunale di Torino si dichiarava territorialmente incompetente (doc. 16 ricorrente). Parte ricorrente riassumeva tempestivamente il giudizio avanti al
Tribunale di Ivrea e entrambe le parti ribadivano le difese già precedentemente svolte. All'esito della discussione orale delle parti all'udienza del 4.12.2025, la controversia è stata decisa come da dispositivo.
*
4. L'eccezione di difetto di giurisdizione è infondata: la domanda di parte ricorrente deve essere interpretata alla luce del tenore complessivo dell'atto introduttivo e dall'esame di tale atto risulta evidente che oggetto della presente controversia è un'azione di accertamento della spettanza di beneficiare, per il periodo per cui è
Pag. 3 a 8 causa, della pensione cd. quota 100. Trattasi di domanda evidentemente rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.
Si premette che è pacifico, anche tenuto conto delle difese delle parti che significativamente sul punto nulla hanno argomentato, che parte ricorrente – beneficiario della pensione cd. quota 100 dal 1.4.2019 – nel periodo per cui è causa (01/01/2020 – 30/04/2023) non aveva ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.
Ciò posto, l'art. 14, comma 1, d.l. 4/2019, in via sperimentale e per il solo triennio
2019-2021, ha previsto per alcune categorie di soggetti (ossia, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall' , nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, CP_1 comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335) la possibilità di conseguire la pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni.
A fronte di tale possibilità di conseguire anticipatamente la pensione rispetto alla disciplina ordinaria per la pensione di vecchiaia, l'art. 14, comma 3, d.l. 4/2019 prevede che la pensione anticipata cd. quota 100 “non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per
l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
Considerato che è pacifico tra le parti (oltre a risultare documentalmente: cfr. docc. 3-
8 ricorrente) che, violando l'inequivoco disposto normativo, parte ricorrente ha svolto attività lavorativa subordinata retribuita mentre percepiva la pensione quota 100 (e prima di aver maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia), occorre individuare quale sia la conseguenza di siffatta violazione.
4.1. La tesi di parte ricorrente secondo cui, nel caso di specie, non vi sarebbe alcuna conseguenza in ragione del fatto che egli ha conseguito, per il periodo per cui è causa, redditi da lavoro subordinato inferiori a € 5.000,00 lordi annui è manifestamente infondata.
Come risulta dal dato testuale dell'art. 14, comma 3, d.l. 4/2019, il limite di € 5.000,00 lordi annui viene in rilievo esclusivamente per le attività di lavoro autonomo occasionale, mentre nel caso di specie si discute di lavoro subordinato a chiamata.
Inoltre, la Corte costituzionale ha già chiarito che il diverso regime posto dall'art. 14, comma 3, d.l. 4/2019 tra lavoro autonomo occasionale e lavoro subordinato (anche a chiamata) non viola il principio di uguaglianza (cfr. Corte cost. 234/2022 cons. dir.
7.1.-7.4.).
4.2. Ciò posto, deve evidenziarsi che sulla questione oggetto di causa è sopravvenuta un'ulteriore pronuncia del Giudice delle leggi (Corte cost. 162/2025).
Pag. 4 a 8 Ritiene questo giudice che la pronuncia da ultimo richiamata, sebbene di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sottoposta, imponga di superare l'orientamento in precedenza espresso da questo Tribunale. Ciò per le ragioni che seguono (e già esposte anche dal Tribunale di Torino, sez. lavoro, sent.
2460/2025 in causa RGL 2082/2025).
4.3. Le specifiche finalità dell'istituto della pensione anticipata Quota 100 emergono da Corte cost. 234/2022: «Il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso. Il legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale. […] Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta "quota 100" dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile. Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato (come rilevato peraltro da questa Corte con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego - NASpI -, nella sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale».
La Corte Costituzionale si è occupata altresì – sebbene fosse un aspetto solo adombrato ma non sviluppato nell'ordinanza di rimessione – della possibile sproporzione che possa in concreto determinarsi fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della c.d. Quota 100 ed i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa, escludendo che anche in tali casi la scelta del legislatore volta a diversificare il divieto di cumulo in relazione a prestazioni di lavoro autonomo e di lavoro subordinato possa risultare costituzionalmente illegittima.
Sebbene non possa ravvisarsi una valenza sanzionatoria nella perdita del trattamento pensionistico, nondimeno va rimarcato come parte ricorrente abbia contravvenuto all'impegno sotteso alla presentazione della domanda di pensione
Quota 100, di astenersi dal percepire redditi da lavoro.
L'astensione da qualsiasi attività lavorativa subordinata costituisce la condizione per il raggiungimento delle finalità perseguite dal legislatore con l'introduzione della
Pag. 5 a 8 possibilità di accesso, in via straordinaria, al trattamento pensionistico in assenza dei requisiti anagrafici ordinariamente necessari: la prospettiva di perdita del trattamento pensionistico costituisce misura adeguata e persuasiva per assicurare il rispetto di tale condizione;
si tratta tuttavia di comprendere in che termini sia configurabile la perdita del trattamento pensionistico conseguente alla incumulabilità, posto che l'art. 14, comma 3, d.l. 4/2019 non fornisce indicazioni espresse al riguardo.
A conferma della soluzione interpretativa sull'estensione dell'incumulabilità all'intera CP_ annualità, sostenuta dall' , è intervenuta Cass. lav., 4 dicembre 2024, n. 30994 che affermato: «14. Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo. 15. È la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto
l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-2021). 16. Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo».
Le conseguenze di tale soluzione interpretativa prestano tuttavia il fianco ad alcuni rilievi di compatibilità costituzionale, in particolare rispetto all'art. 3 Cost. sotto il profilo della proporzionalità e della ragionevolezza (in quanto la perdita dell'intero trattamento pensionistico spettante per l'anno solare appare manifestamente sproporzionata ed in grado di compromettere il sostentamento dell'individuo, ancorché inidonea a perseguire l'obiettivo del ricambio generazionale nel mercato del lavoro), rispetto all'art. 38 comma 2 Cost. comportando la privazione della protezione previdenziale per un intero anno a fronte dello svolgimento di periodi di lavoro limitati.
Tali questioni sono state sottoposte alla Corte costituzionale che, tuttavia, le ha ritenute inammissibili ritenendo che il giudice remittente non avesse correttamente assolto all'onere di preventiva interpretazione in senso costituzionalmente conforme della disposizione censurata (Corte cost. 162/2025). La Corte costituzione inoltre ha ritenuto che la pronuncia della Corte di Cassazione sopra richiamata non possa essere ritenuta espressione di diritto vivente, in quanto suscettibile di essere
Pag. 6 a 8 confermata oppure oggetto di revirement secondo l'ordinaria dinamica giurisprudenziale.
L'interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione sulla incumulabilità deve in particolare essere svolta alla luce del dettato dell'art. 38 comma 2 Cost., che impone di assicurare ai lavoratori i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia: la pensione Quota 100 consente di ritirarsi dal lavoro anticipatamente rispetto al raggiungimento dell'età di accesso alla pensione di vecchiaia, ma presuppone in ogni caso un'età superiore a 62 anni;
revocare la pensione per tutto l'anno qualora vi sia produzione di redditi da lavoro dipendente, di qualunque misura
(anche irrisoria, come nel caso in esame), comporta certamente la erosione della funzione previdenziale della pensione.
Come condivisibilmente affermato dalla Corte d'Appello di Brescia (sentenza n. 81 del 15/04/2025), le norme di riferimento non prevedono la perdita della pensione per l'intero anno solare nel caso di rioccupazione, mentre una siffatta sanzione comporterebbe una decadenza estesa ai periodi anteriori e successivi alla rioccupazione, che avrebbe dovuto essere espressamente prevista.
La lettura costituzionalmente orientata della previsione di non cumulabilità tra la pensione Quota 100 e il reddito da lavoro dipendente impone quindi di limitare la sospensione della prestazione previdenziale ai soli ratei dei periodi coperti dal contratto di lavoro, dovendosi riespandere – al di fuori dei periodi nei quali il pensionato ricava altri redditi da lavoro – la funzione previdenziale del trattamento pensionistico, finalizzato a fornire i mezzi di sussistenza al lavoratore fuoriuscito per motivi di età dal mondo del lavoro.
4.4. Alla luce di quanto sopra, la non cumulabilità deve essere limitata ai soli ratei dei mesi in cui parte ricorrente ha ricavato i redditi derivanti dal rapporto di lavoro (luglio
2020; settembre 2020; novembre 2020; marzo 2021; giugno 2021; dicembre 2021; giugno 2022; aprile 2023). In tali limiti deve essere accertata la percezione indebita del trattamento pensionistico. La prestazione risulta spettante in relazione a tutti gli altri ratei riferiti al periodo per cui è causa (1.1.2020 – 30.4.2023).
5. La compensazione integrale delle spese di giudizio si impone in relazione alla presenza di un precedente di legittimità in senso contrario e dell'intervento in corso di causa della pronuncia della Corte Costituzionale, che rendono evidente il non ancora compiuto assetto interpretativo delle norme rilevanti per la decisione.
P.Q.M.
il Tribunale di Ivrea, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
a) accerta il diritto di a percepire la pensione Quota Parte_1
100, ad eccezione dei seguenti ratei che non gli sono dovuti:
i) luglio 2020;
ii) settembre 2020;
Pag. 7 a 8 iii) novembre 2020; iv) marzo 2021;
v) giugno 2021;
vi) dicembre 2021;
vii) giugno 2022;
viii) aprile 2023;
b) compensa integralmente le spese.
Motivazione in giorni 60.
Ivrea, 4.12.2025
Il Giudice
RE HI
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