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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/07/2025, n. 2918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2918 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3669/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Michele Posio Presidente relatore
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3669/2022 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. PATERNOSTER ILARIA e l'avv. Parte_1 C.F._1
PATERNOSTER ANDREA;
RICORRENTE
Contro
(c.f. , con l'avv. TRENTINI LUCA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/12/2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
“1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Flero (BS) in data 19.11.2001 tra il Sig. Pt_1 nato a [...] il [...] e la sig.ra nata a [...] il [...], essendosi protratta per
[...] CP_1
i prescritti sei mesi la separazione personale tra gli stessi, ordinando altresì all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Flero di trascrivere la relativa cessazione.
pagina 1 di 6 2. Stabilire che i coniugi sono economicamente indipendenti e, pertanto, dichiarare che nulla è più dovuto da parte del sig. a titolo di concorso nel mantenimento della moglie, sig.ra Pt_1 CP_1
Con vittoria delle spese di lite tutte”.
Per parte resistente:
“In merito: - previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile, indicato in parte motiva della comparsa di costituzione e risposta per la convenuta dep. il 21/02/2024, dei coniugi
Parte_2
- respinta ogni contraria domanda del ricorrente, perché infondata in fatto e diritto, disporsi, a far data dal ricorso introduttivo del giudizio, assegno mensile di € 400,00 (euro quattrocento/00), a carico del ricorrente stesso, da versarsi alla convenuta il giorno 1 di ogni mese quale contributo per il suo mantenimento, oltre a concorso del ricorrente, in misura di 2/3, nelle spese mediche sostenute dalla predetta.
In via istruttoria: disporsi, previa revoca dell'ordinanza del 28/09/2024, l'ammissione delle prove indicate nelle proprie memorie ex art. 183, VI co. n. 2 e successiva integrativa e n. 3 C.P.C. dep. rispettivamente nel PCT il 24-
25/06/2024 ed il 15/07/2024 e la non ammissione di quelle di controparte per quanto dedotte nelle predette memorie.
Spese e compenso di avvocato rifusi, con distrazione a favore del sottoscritto Procuratore antistatario (antistatario limitatamente alle somme superiori ad € 1.500 alle quali il ricorrente sarà eventualmente condannato a pagare per spese di lite)”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30/03/2022, proponeva domanda di scioglimento del Parte_1 matrimonio con in Flero (BS) il 19/11/2001 (atto trascritto nel registro degli atti CP_1 di matrimonio del predetto comune al n. 6, parte I), deducendo che il Tribunale di Brescia con sentenza n. 2189/2014 (rg 16700/2012) aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni precisate congiuntamente all'udienza del 29/05/2014 (segnatamente, riguardanti l'obbligo del marito di contribuire al mantenimento della moglie nella misura di euro 300,00 mensili), che da allora la convivenza non era ripresa. Il ricorrente formulava pertanto le trascritte conclusioni.
Si costituiva ritualmente la quale, associatasi alla domanda di divorzio, CP_1 formulava a sua volta le conclusioni in epigrafe.
All'udienza del 12/10/2022 le parti comparivano avanti al Presidente che con ordinanza del 25/09/2023 pronunciava i provvedimenti urgenti e provvisori disponendo conformemente alle condizioni separative, rimettendo per il resto le parti al Giudice Istruttore, nella persona del presente sottoscrittore, avanti al quale si costituivano col deposito di memorie integrative.
pagina 2 di 6 Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., rigettate le istanze istruttorie delle parti con ordinanza del
28/09/2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in data 20/12/2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
Preliminarmente, vanno disattese le reiterate istanze istruttorie delle parti per essere la causa idoneamente decidibile sulla base degli atti e dei documenti versati, confermando pertanto sul punto l'ordinanza resa in data 28/09/2024.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, i coniugi non si sono riconciliati dal tempo della separazione pronunciata nel 2014, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle condizioni di divorzio, è controverso tra i coniugi il diritto all'attribuzione di un assegno divorzile a favore della resistente, la quale allo stato percepisce dal marito un contributo nel proprio mantenimento di euro 300,00 mensili, in virtù degli accordi separativi confermati nella fase presidenziale del procedimento di divorzio.
Il ricorrente chiede la revoca del suddetto contributo, deducendo il mutamento delle circostanze che all'epoca della separazione determinarono i coniugi a concordarne l'attribuzione, rappresentando che le condizioni economiche della moglie sarebbero migliorate successivamente alla separazione di fatto
(2012), lavorando come operaia e vivendo con la madre senza oneri di locazione;
per contro, i propri redditi avrebbero subito una contrazione, dovuta alla riduzione dello stipendio per crisi pandemica e ad oneri quali finanziamenti contratti in costanza di matrimonio per esigenze familiari e canone di locazione.
La resistente chiede l'attribuzione a proprio favore di un assegno divorzile di euro 400,00, deducendo sotto il profilo assistenziale di essere inabile al lavoro al 75% e di lavorare part time con remunerazione mensile di circa euro 800,00, sotto il profilo compensativo per il contributo dato alla formazione del patrimonio familiare, non avendo lavorato durante il matrimonio per prendersi cura della famiglia e, in particolare, del figlio deceduto all'età di due anni per patologia di cui era affetto fin dalla nascita.
pagina 3 di 6 Procedendo all'esame delle rispettive allegazioni, è bene premettere che il riconoscimento dell'assegno divorzile muove dall'esame delle attuali condizioni patrimoniali e reddituali dei coniugi e che le allegazioni e le prove offerte – in ordine alle quali non si ravvisa necessità di ulteriore istruttoria– vanno valutate alla luce dell'orientamento di legittimità a Sezioni Unite (sentenza n. 18287 del 11.7.2018), a mente del quale il requisito dell'inadeguatezza dei mezzi per accordare l'assegno all'ex coniuge richiedente va accertato sulla base dei parametri di cui all'art. 5 comma 6 prima parte l. 898/1970, ovvero le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, il reddito di entrambi e la durata del matrimonio. Va pertanto considerata non solo la comparazione tra i redditi attuali e potenziali delle parti al momento della pronuncia (profilo assistenziale), ma si deve necessariamente tenere conto anche del contributo personale ed economico fornito da ciascuno di essi alla vita ed al patrimonio familiare nel corso del matrimonio in rapporto alla durata dello stesso (profilo compensativo- perequativo), dando quindi rilievo al c.d. “profilo soggettivo” del coniuge richiedente, al pari di quello oggettivo.
Sulla base di tali premesse, alla luce della documentazione prodotta le condizioni economico – patrimoniali delle parti possono essere ricostruite come di seguito.
Il ricorrente risulta percettore di redditi lordi da lavoro ammontanti ad euro 27.414,00 nell'ultimo anno documentato, ossia nel 2023 (cfr. 730/2024) – in linea con le precedenti annualità (euro 28.120,00 nel
2022; euro 29.823,00 nel 2021; euro 25.739,00 nel 2020), con stipendio mensile di circa euro 2.000,00 netti (comprensivi degli oneri deducibili dovuti a titolo di assegno separativo, € 3.600,00 annui, per cui
è già in atto il pignoramento dello stipendio), è gravato dal pagamento della quota parte di 1/3 del canone di locazione dell'immobile di € 500,00 mensili condiviso con altri due coinquilini, pertanto in misura corrispondente ad euro circa 166,00.
Quanto ad ulteriori oneri, i documenti in atti attestano l'esistenza al marzo 2023 di cartelle esattoriale a suo carico;
la contrazione di prestito con nel 2008 con saldo residuo al 2015 di circa euro CP_2
7.000,00; la cessione di un quinto in busta paga risultante da quelle prodotte in atti, risalenti al 2021 ed a gennaio 2022. Tuttavia, con riferimento al tempo successivo alla separazione, è ragionevolmente desumibile un incremento patrimoniale tra il 2020 e il 2024 in dipendenza di plurimi atti dispositivi di diritti su immobili (cfr. tre cessioni di immobili a titolo oneroso, riportate nella ispezione ipotecaria in atti doc. 6 di parte resistente) all'esito della successione dei genitori.
pagina 4 di 6 La resistente, invalida al lavoro in misura superiore al 60%, risulta percettrice di redditi lordi da lavoro ammontanti ad euro 11.000,00 nel 2023 (cfr. CU2024), in linea con quelli dell'annualità precedente
(euro 10.652,00 nel 2022 attestati nel CU2023) e percepisce uno stipendio netto in busta paga di circa euro 800,00; non sono documentati oneri a suo carico posto che il dedotto pagamento di un canone di locazione risulta sprovvisto di prova.
L'esame comparativo delle rispettive situazioni patrimoniali e reddituali rivela una disparità delle rispettive condizioni economiche a favore del ricorrente, il quale gode di un maggiore reddito da lavoro ed ha beneficiato di incrementi patrimoniali, seppur non determinabili nel loro ammontare, senza significativa incidenza degli oneri, posto che il pagamento del canone di locazione è in condivisione con gli altri inquilini, mentre in relazione ai dedotti debiti a carico non v'è prova della loro attualità, risalendo nel tempo i documenti attestanti l'esistenza di cartelle esattoriali (2023), finanziamento (residuo al 2015)
e cessione del quinto (busta paga gennaio 2022), in ogni caso da ritenersi compensati dagli introiti senz'altro ottenuti a titolo ereditario, sebbene non specificati dal ricorrente pur avendone specifico onere ex art. 473 bis.18 c.p.c..
D'altra parte, la certificata invalidità lavorativa della resistente limita verosimilmente le aspettative per la stessa di reperire un'occupazione più redditizia.
Sussistono pertanto i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione assistenziale.
Paiono altresì sussistere i presupposti per l'attribuzione dell'assegno anche in funzione compensativa, avendo riguardo alla durata del matrimonio ed alla desumibile dedizione della resistente alle cure del figlio e della casa, essendo incontestato che la stessa in costanza di matrimonio non lavorasse.
Ravvisati pertanto i presupposti per l'attribuzione dell'assegno divorzile a favore della richiedente, il
Tribunale stima congruo fissarlo in misura di euro 230,00 (rivalutabili annualmente secondo Istat), a fronte degli introiti - benché non elevati - percepiti dalla resistente dopo la separazione e della diversa funzione del contributo divorzile, venendo meno con la sentenza di divorzio la funzione del mantenimento del medesimo tenore di vita matrimoniale.
Va disattesa in quanto inammissibile la domanda della resistente di compartecipazione del coniuge alle spese mediche.
Considerata la parziale soccombenza reciproca in punto di quantum dell'assegno divorzile, le spese di lite si reputano parzialmente compensate per 1/3.
Le restanti spese di lite seguono la soccombenza prevalente del ricorrente e si liquidano, ai sensi del d.m.
55/2014 per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in € 2.539,00 per compenso pagina 5 di 6 professionale (segnatamente € 851,00 per fase di studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria e € 1.453,00 per fase decisionale, dedotto 1/3 per compensazione parziale), oltre spese ed accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e celebrato in Parte_1 CP_1
Flero (BS) il 19/11/2001, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, n. n.
6, parte I;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del CP_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) a decorrere dalla presente sentenza, pone a carico di , a titolo di assegno divorzile. Parte_1
l'obbligo di versare a la somma di € 230,00 entro il giorno 10 di ogni CP_1 mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici
ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti;
5) compensa tra le parti le spese di lite parzialmente nella misura di un terzo;
6) condanna al pagamento in favore di delle restanti spese Parte_1 CP_1 del giudizio, liquidate in motivazione in € per spese ed in € 2.539,00 per compenso professionale, oltre spese, 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario, limitatamente all'importo superiore ad € 1.500,00.
Brescia, camera di consiglio del 3/07/2025.
Il Presidente
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Michele Posio Presidente relatore
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3669/2022 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. PATERNOSTER ILARIA e l'avv. Parte_1 C.F._1
PATERNOSTER ANDREA;
RICORRENTE
Contro
(c.f. , con l'avv. TRENTINI LUCA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/12/2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
“1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Flero (BS) in data 19.11.2001 tra il Sig. Pt_1 nato a [...] il [...] e la sig.ra nata a [...] il [...], essendosi protratta per
[...] CP_1
i prescritti sei mesi la separazione personale tra gli stessi, ordinando altresì all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Flero di trascrivere la relativa cessazione.
pagina 1 di 6 2. Stabilire che i coniugi sono economicamente indipendenti e, pertanto, dichiarare che nulla è più dovuto da parte del sig. a titolo di concorso nel mantenimento della moglie, sig.ra Pt_1 CP_1
Con vittoria delle spese di lite tutte”.
Per parte resistente:
“In merito: - previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile, indicato in parte motiva della comparsa di costituzione e risposta per la convenuta dep. il 21/02/2024, dei coniugi
Parte_2
- respinta ogni contraria domanda del ricorrente, perché infondata in fatto e diritto, disporsi, a far data dal ricorso introduttivo del giudizio, assegno mensile di € 400,00 (euro quattrocento/00), a carico del ricorrente stesso, da versarsi alla convenuta il giorno 1 di ogni mese quale contributo per il suo mantenimento, oltre a concorso del ricorrente, in misura di 2/3, nelle spese mediche sostenute dalla predetta.
In via istruttoria: disporsi, previa revoca dell'ordinanza del 28/09/2024, l'ammissione delle prove indicate nelle proprie memorie ex art. 183, VI co. n. 2 e successiva integrativa e n. 3 C.P.C. dep. rispettivamente nel PCT il 24-
25/06/2024 ed il 15/07/2024 e la non ammissione di quelle di controparte per quanto dedotte nelle predette memorie.
Spese e compenso di avvocato rifusi, con distrazione a favore del sottoscritto Procuratore antistatario (antistatario limitatamente alle somme superiori ad € 1.500 alle quali il ricorrente sarà eventualmente condannato a pagare per spese di lite)”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30/03/2022, proponeva domanda di scioglimento del Parte_1 matrimonio con in Flero (BS) il 19/11/2001 (atto trascritto nel registro degli atti CP_1 di matrimonio del predetto comune al n. 6, parte I), deducendo che il Tribunale di Brescia con sentenza n. 2189/2014 (rg 16700/2012) aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni precisate congiuntamente all'udienza del 29/05/2014 (segnatamente, riguardanti l'obbligo del marito di contribuire al mantenimento della moglie nella misura di euro 300,00 mensili), che da allora la convivenza non era ripresa. Il ricorrente formulava pertanto le trascritte conclusioni.
Si costituiva ritualmente la quale, associatasi alla domanda di divorzio, CP_1 formulava a sua volta le conclusioni in epigrafe.
All'udienza del 12/10/2022 le parti comparivano avanti al Presidente che con ordinanza del 25/09/2023 pronunciava i provvedimenti urgenti e provvisori disponendo conformemente alle condizioni separative, rimettendo per il resto le parti al Giudice Istruttore, nella persona del presente sottoscrittore, avanti al quale si costituivano col deposito di memorie integrative.
pagina 2 di 6 Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., rigettate le istanze istruttorie delle parti con ordinanza del
28/09/2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in data 20/12/2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
Preliminarmente, vanno disattese le reiterate istanze istruttorie delle parti per essere la causa idoneamente decidibile sulla base degli atti e dei documenti versati, confermando pertanto sul punto l'ordinanza resa in data 28/09/2024.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, i coniugi non si sono riconciliati dal tempo della separazione pronunciata nel 2014, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle condizioni di divorzio, è controverso tra i coniugi il diritto all'attribuzione di un assegno divorzile a favore della resistente, la quale allo stato percepisce dal marito un contributo nel proprio mantenimento di euro 300,00 mensili, in virtù degli accordi separativi confermati nella fase presidenziale del procedimento di divorzio.
Il ricorrente chiede la revoca del suddetto contributo, deducendo il mutamento delle circostanze che all'epoca della separazione determinarono i coniugi a concordarne l'attribuzione, rappresentando che le condizioni economiche della moglie sarebbero migliorate successivamente alla separazione di fatto
(2012), lavorando come operaia e vivendo con la madre senza oneri di locazione;
per contro, i propri redditi avrebbero subito una contrazione, dovuta alla riduzione dello stipendio per crisi pandemica e ad oneri quali finanziamenti contratti in costanza di matrimonio per esigenze familiari e canone di locazione.
La resistente chiede l'attribuzione a proprio favore di un assegno divorzile di euro 400,00, deducendo sotto il profilo assistenziale di essere inabile al lavoro al 75% e di lavorare part time con remunerazione mensile di circa euro 800,00, sotto il profilo compensativo per il contributo dato alla formazione del patrimonio familiare, non avendo lavorato durante il matrimonio per prendersi cura della famiglia e, in particolare, del figlio deceduto all'età di due anni per patologia di cui era affetto fin dalla nascita.
pagina 3 di 6 Procedendo all'esame delle rispettive allegazioni, è bene premettere che il riconoscimento dell'assegno divorzile muove dall'esame delle attuali condizioni patrimoniali e reddituali dei coniugi e che le allegazioni e le prove offerte – in ordine alle quali non si ravvisa necessità di ulteriore istruttoria– vanno valutate alla luce dell'orientamento di legittimità a Sezioni Unite (sentenza n. 18287 del 11.7.2018), a mente del quale il requisito dell'inadeguatezza dei mezzi per accordare l'assegno all'ex coniuge richiedente va accertato sulla base dei parametri di cui all'art. 5 comma 6 prima parte l. 898/1970, ovvero le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, il reddito di entrambi e la durata del matrimonio. Va pertanto considerata non solo la comparazione tra i redditi attuali e potenziali delle parti al momento della pronuncia (profilo assistenziale), ma si deve necessariamente tenere conto anche del contributo personale ed economico fornito da ciascuno di essi alla vita ed al patrimonio familiare nel corso del matrimonio in rapporto alla durata dello stesso (profilo compensativo- perequativo), dando quindi rilievo al c.d. “profilo soggettivo” del coniuge richiedente, al pari di quello oggettivo.
Sulla base di tali premesse, alla luce della documentazione prodotta le condizioni economico – patrimoniali delle parti possono essere ricostruite come di seguito.
Il ricorrente risulta percettore di redditi lordi da lavoro ammontanti ad euro 27.414,00 nell'ultimo anno documentato, ossia nel 2023 (cfr. 730/2024) – in linea con le precedenti annualità (euro 28.120,00 nel
2022; euro 29.823,00 nel 2021; euro 25.739,00 nel 2020), con stipendio mensile di circa euro 2.000,00 netti (comprensivi degli oneri deducibili dovuti a titolo di assegno separativo, € 3.600,00 annui, per cui
è già in atto il pignoramento dello stipendio), è gravato dal pagamento della quota parte di 1/3 del canone di locazione dell'immobile di € 500,00 mensili condiviso con altri due coinquilini, pertanto in misura corrispondente ad euro circa 166,00.
Quanto ad ulteriori oneri, i documenti in atti attestano l'esistenza al marzo 2023 di cartelle esattoriale a suo carico;
la contrazione di prestito con nel 2008 con saldo residuo al 2015 di circa euro CP_2
7.000,00; la cessione di un quinto in busta paga risultante da quelle prodotte in atti, risalenti al 2021 ed a gennaio 2022. Tuttavia, con riferimento al tempo successivo alla separazione, è ragionevolmente desumibile un incremento patrimoniale tra il 2020 e il 2024 in dipendenza di plurimi atti dispositivi di diritti su immobili (cfr. tre cessioni di immobili a titolo oneroso, riportate nella ispezione ipotecaria in atti doc. 6 di parte resistente) all'esito della successione dei genitori.
pagina 4 di 6 La resistente, invalida al lavoro in misura superiore al 60%, risulta percettrice di redditi lordi da lavoro ammontanti ad euro 11.000,00 nel 2023 (cfr. CU2024), in linea con quelli dell'annualità precedente
(euro 10.652,00 nel 2022 attestati nel CU2023) e percepisce uno stipendio netto in busta paga di circa euro 800,00; non sono documentati oneri a suo carico posto che il dedotto pagamento di un canone di locazione risulta sprovvisto di prova.
L'esame comparativo delle rispettive situazioni patrimoniali e reddituali rivela una disparità delle rispettive condizioni economiche a favore del ricorrente, il quale gode di un maggiore reddito da lavoro ed ha beneficiato di incrementi patrimoniali, seppur non determinabili nel loro ammontare, senza significativa incidenza degli oneri, posto che il pagamento del canone di locazione è in condivisione con gli altri inquilini, mentre in relazione ai dedotti debiti a carico non v'è prova della loro attualità, risalendo nel tempo i documenti attestanti l'esistenza di cartelle esattoriali (2023), finanziamento (residuo al 2015)
e cessione del quinto (busta paga gennaio 2022), in ogni caso da ritenersi compensati dagli introiti senz'altro ottenuti a titolo ereditario, sebbene non specificati dal ricorrente pur avendone specifico onere ex art. 473 bis.18 c.p.c..
D'altra parte, la certificata invalidità lavorativa della resistente limita verosimilmente le aspettative per la stessa di reperire un'occupazione più redditizia.
Sussistono pertanto i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione assistenziale.
Paiono altresì sussistere i presupposti per l'attribuzione dell'assegno anche in funzione compensativa, avendo riguardo alla durata del matrimonio ed alla desumibile dedizione della resistente alle cure del figlio e della casa, essendo incontestato che la stessa in costanza di matrimonio non lavorasse.
Ravvisati pertanto i presupposti per l'attribuzione dell'assegno divorzile a favore della richiedente, il
Tribunale stima congruo fissarlo in misura di euro 230,00 (rivalutabili annualmente secondo Istat), a fronte degli introiti - benché non elevati - percepiti dalla resistente dopo la separazione e della diversa funzione del contributo divorzile, venendo meno con la sentenza di divorzio la funzione del mantenimento del medesimo tenore di vita matrimoniale.
Va disattesa in quanto inammissibile la domanda della resistente di compartecipazione del coniuge alle spese mediche.
Considerata la parziale soccombenza reciproca in punto di quantum dell'assegno divorzile, le spese di lite si reputano parzialmente compensate per 1/3.
Le restanti spese di lite seguono la soccombenza prevalente del ricorrente e si liquidano, ai sensi del d.m.
55/2014 per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in € 2.539,00 per compenso pagina 5 di 6 professionale (segnatamente € 851,00 per fase di studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria e € 1.453,00 per fase decisionale, dedotto 1/3 per compensazione parziale), oltre spese ed accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e celebrato in Parte_1 CP_1
Flero (BS) il 19/11/2001, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, n. n.
6, parte I;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del CP_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) a decorrere dalla presente sentenza, pone a carico di , a titolo di assegno divorzile. Parte_1
l'obbligo di versare a la somma di € 230,00 entro il giorno 10 di ogni CP_1 mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici
ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti;
5) compensa tra le parti le spese di lite parzialmente nella misura di un terzo;
6) condanna al pagamento in favore di delle restanti spese Parte_1 CP_1 del giudizio, liquidate in motivazione in € per spese ed in € 2.539,00 per compenso professionale, oltre spese, 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario, limitatamente all'importo superiore ad € 1.500,00.
Brescia, camera di consiglio del 3/07/2025.
Il Presidente
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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