Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/04/2025, n. 1889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1889 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
r.g. 6567/2024
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
SENTENZA nella procedura camerale iscritta al n.6567/2024 R. G., assunta in decisione all'udienza del
29 aprile 2025, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
TRA
nato a [...] il [...], C.F: Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Coppola C.F._1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Emilio Ferraro
RESISTENTE
Con l'intervento necessario del PM in sede
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio.
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 03.09.2024, , premetteva che con Parte_1
sentenza n. 3679/2021 pubbl. il 24/12/2021, il Tribunale di Salerno pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio con prevedendo, tra l'altro, che il padre Controparte_1 versasse per il mantenimento del figlio € 350,00 mensili oltre la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50 %.
Al riguardo, il ricorrente, sul presupposto che il figlio avesse raggiunto la maggiore età, nonché l'indipendenza economica, chiedeva la revoca della suddetta condizione.
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Instaurato regolarmente il contraddittorio, anche parte resistent e si costituiva in giudizio, contestando la avversa ricostruzione dei fatti e chiedendo la conferma delle condizioni concordate in sede divorzile.
All'udienza del 15.04.2025, le parti erano comparse personalmente e parte ricorrente manifestava la volontà di definire il giudizio nel modo che segue “mi dichiaro disponibile, nell'interesse esclusivo di mio figlio, a definire il giudizio alle seguenti condizioni. Io, considerati i finanziamenti in essere da parte di mio figlio, mi impegno a versare la somma di € 4000,00, in due trance, l'una, di € 2000,00 entro trenta giorni dalla conclusione del presente accordo, l'altra di € 2000,00, nei successivi trenta giorni, alla finanziaria per consentire di ridurre il debito, se possibile, ovvero direttamente nelle mani di mio figlio, in caso contrario”.
Parte resistente si riservava di valutare la suddetta proposta. Il Giudice, preso atto della possibilità di una definizione bonarie della lite, rinviava all'udienza del 29.04.2025.
All'udienza del 29.04.2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, le parti confermavano di definire il giudizio alle condizioni proposte da parte ricorrente alla precedente udienza.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunti delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Preliminarmente osserva il Tribunale che la sentenza di divorzio dà luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di divorzio congiunto non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le p arti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi di divorzio. La sentenza di divorzio è invece modificabile in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni di divorzio (C. Cass. Civ. n.11448/2008).
Orbene, il Tribunale ritiene eque le condizioni concordate in ordine ai rapporti personali e patrimoniali tra i genitori e i figli e comprovate le sopravvenienze intervenute che suggeriscono la revisione delle statuizioni in precedenza assunte tra le parti, pertanto, ratifica quanto dalle stesse convenuto all'udienza del 15.04.2025 che qui si richiama integralmente.
In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, le spese di giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
2 r.g. 6567/2024
Il Tribunale di Salerno – I Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. accoglie il ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. e, per l'effetto, modifica le condizioni di divorzio di cui alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno, r.g. n. 3679/2021 pubbl. il 24/12/2021, secondo l'accordo dagli stessi raggiunto e riportate in parte motiva;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 30 aprile
2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Ilaria Bianchi
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