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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 13/02/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
T R I B U N A L E D I V E R C E L L I
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il GIUDICE Dr. Patrizia Baici ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al n. 491 R.G. dell'anno 2024 ed iniziata con ricorso, iscritto il 14/06/2024, da parte di:
, residente in [...]dei Conti (VC) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Pietro Caire ( e presso il suo studio in Casale Monferrato, Piazza Email_1
Rattazzi n. 9, elettivamente domiciliato giusta delega allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente e legale Rappresentante pro-tempore, con Sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Fernando BAGNASCO per procura generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito dr. Notaio in Roma,, elettivamente domiciliato in Persona_1
Vercelli, piazza Ernesto Zumaglini n. 10, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell CP_1
RESISTENTE
In punto a : Opposizione a ordinanza ingiunzione di pagamento.
Causa discussa e decisa all'udienza del 13.2.2025 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.6.2024 ha proposto opposizione all'ingiunzione Parte_1
di pagamento n. OI-001772628, notificatagli in data 18.5.2024 quale legale rappresentante/responsabile della società Ice Box snc, per la somma di euro 17.795,00 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 2 comma 1 bis dl 463/1983 convertito con modificazioni della l. 11 novembre 1983 n. 638, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali riferite all'annualità 2018, chiedendone l'annullamento.
Si è costituito in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso proposto per la Controparte_2
legittimità del provvedimento in questa sede opposto.
La causa è stata discussa e poi decisa all'udienza del 13.2.2025 non necessitando alcuna attività istruttoria.
L'opposizione proposta dalla ricorrente è risultata fondata per i motivi che seguono.
contesta al ricorrente, nella sua qualità legale rappresentante della società Ice Box CP_1
snc, l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e/o trattenute operate dall'impresa per l'anno 2018, come da atto di accertamento n. .0200.07/08/2019.0139883 del CP_1
07.08.2019.
Il ricorrente a sostegno dell'opposizione ha eccepito l'intervenuta prescrizione per la contribuzione omessa relativa all'anno 2018 e comunque inesigibili le sanzioni richieste poiché incluse nel beneficio dell'esdebitazione, riconosciutogli dalla sezione Fallimentare del Tribunale di Vercelli con provvedimento con provvedimento del 12.06.2023.
Dirimente ed assorbente ai fini della decisione è l'intervenuta decadenza ex art. 14 L. 689/81 della pretesa sanzionatoria dell'istituto.
Vero è che l'ordinanza ingiunzione in questa sede opposta si fonda sull'atto di accertamento n. .0200.07/08/2019.0139883 del 7.8.2019 con il quale è stato richiesto il pagamento CP_1
delle quote di contribuzione a carico dei lavoratori e trattenute sugli stipendi in relazione all'anno 2018 (doc. resistente).
E' circostanza pacifica che abbia emesso l'atto di accertamento in data 7.8.2019 e CP_1 che l'ordinanza ingiunzione opposta è stata emessa in data 22.4.2024 e notificata al ricorrente in data 18.5.2024.
A mente dell'art. 14 della legge 689/81 “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. […omissis…]
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La violazione contributiva è relativa all'anno 2018 e l'accertamento era facilmente rilevabile dall'istituto sin gennaio 2019, in quanto non implicante particolari aggravi istruttori, nè dagli atto sono emersi elementiche consentanto di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'inadempimento, trrattandosi di omissione contributiva automaticamente rilevabile dall resistente (vedi produzione resistente: denounce CP_1
contributive mensili).
Appare pertanto chiaro che vi è stata violazione del prescritto termine di 90 giorni poichè a fronte della violazione consumatasi sin dal 16 gennaio 2018, e così mese per mese sino al
16.1.2019, la contestazione è stata effettuata nei confronti della società ed del suo legale rappresentante solo in data 7.8.2019.
Trova pertanto applicazione l'ultimo comma dell'art. 14 Cit. con conseguente estinzione della pretesa sanzionatoria dell'Istituto.
Si osserva comunque che l'applicabilità dell'art. 14 citato è ribadita dall'art. 23, co. 2, D.L.
48/2023, convertito con modificazioni in L. n. 85/2023, il quale, nel modificare “in deroga” il termine di cui all'art. 14 limitatamente alle sole omissioni verificatesi dal 1° gennaio 2023
(così precisamente dispone: “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n.
463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”), ne conferma la piena vigenza per le violazioni relative alle annualità precedenti, come quella oggetto di causa.
Si evidenzia che la contestazione della violazione contributiva è precedente alla dichiarazione di fallimento del NO , in quanto socio di Ice Box di Domenica Ippolito Pt_1
e Roberto Volpato snc, giusta sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli n. 32/2019 pubblicata il 28.10.2019, e che pertanto a nulla rilevano le argomentazioni difensive sul beneficio successivo dell'intervenuta esdebitazione a fronte della decadenza dal poter sanzionatorio in capo all'Istituto resistente.
Va pertanto dichiarata la decadenza dell'ente previdenziale dal potere di irrogare la sanzione amministrativa con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Assorbita ogni altra questione.
In punto spese la controvertibilità delle questioni trattate giustifica la loro compensazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 cpc
ACCOGLIE l'opposizione e conseguentemente
ANNULLA l'ordinanza ingiunzione opposta e DICHIARA l'estinzione dell'obbligazione di pagamento delle somme con la stessa richieste.
COMPENSA le spese di lite.
Motivazione della sentenza entro 60 giorni
Vercelli, 13/02/2025
IL Giudice
Dott. Patrizia BAICI
T R I B U N A L E D I V E R C E L L I
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il GIUDICE Dr. Patrizia Baici ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al n. 491 R.G. dell'anno 2024 ed iniziata con ricorso, iscritto il 14/06/2024, da parte di:
, residente in [...]dei Conti (VC) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Pietro Caire ( e presso il suo studio in Casale Monferrato, Piazza Email_1
Rattazzi n. 9, elettivamente domiciliato giusta delega allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente e legale Rappresentante pro-tempore, con Sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Fernando BAGNASCO per procura generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito dr. Notaio in Roma,, elettivamente domiciliato in Persona_1
Vercelli, piazza Ernesto Zumaglini n. 10, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell CP_1
RESISTENTE
In punto a : Opposizione a ordinanza ingiunzione di pagamento.
Causa discussa e decisa all'udienza del 13.2.2025 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.6.2024 ha proposto opposizione all'ingiunzione Parte_1
di pagamento n. OI-001772628, notificatagli in data 18.5.2024 quale legale rappresentante/responsabile della società Ice Box snc, per la somma di euro 17.795,00 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 2 comma 1 bis dl 463/1983 convertito con modificazioni della l. 11 novembre 1983 n. 638, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali riferite all'annualità 2018, chiedendone l'annullamento.
Si è costituito in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso proposto per la Controparte_2
legittimità del provvedimento in questa sede opposto.
La causa è stata discussa e poi decisa all'udienza del 13.2.2025 non necessitando alcuna attività istruttoria.
L'opposizione proposta dalla ricorrente è risultata fondata per i motivi che seguono.
contesta al ricorrente, nella sua qualità legale rappresentante della società Ice Box CP_1
snc, l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e/o trattenute operate dall'impresa per l'anno 2018, come da atto di accertamento n. .0200.07/08/2019.0139883 del CP_1
07.08.2019.
Il ricorrente a sostegno dell'opposizione ha eccepito l'intervenuta prescrizione per la contribuzione omessa relativa all'anno 2018 e comunque inesigibili le sanzioni richieste poiché incluse nel beneficio dell'esdebitazione, riconosciutogli dalla sezione Fallimentare del Tribunale di Vercelli con provvedimento con provvedimento del 12.06.2023.
Dirimente ed assorbente ai fini della decisione è l'intervenuta decadenza ex art. 14 L. 689/81 della pretesa sanzionatoria dell'istituto.
Vero è che l'ordinanza ingiunzione in questa sede opposta si fonda sull'atto di accertamento n. .0200.07/08/2019.0139883 del 7.8.2019 con il quale è stato richiesto il pagamento CP_1
delle quote di contribuzione a carico dei lavoratori e trattenute sugli stipendi in relazione all'anno 2018 (doc. resistente).
E' circostanza pacifica che abbia emesso l'atto di accertamento in data 7.8.2019 e CP_1 che l'ordinanza ingiunzione opposta è stata emessa in data 22.4.2024 e notificata al ricorrente in data 18.5.2024.
A mente dell'art. 14 della legge 689/81 “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. […omissis…]
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La violazione contributiva è relativa all'anno 2018 e l'accertamento era facilmente rilevabile dall'istituto sin gennaio 2019, in quanto non implicante particolari aggravi istruttori, nè dagli atto sono emersi elementiche consentanto di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'inadempimento, trrattandosi di omissione contributiva automaticamente rilevabile dall resistente (vedi produzione resistente: denounce CP_1
contributive mensili).
Appare pertanto chiaro che vi è stata violazione del prescritto termine di 90 giorni poichè a fronte della violazione consumatasi sin dal 16 gennaio 2018, e così mese per mese sino al
16.1.2019, la contestazione è stata effettuata nei confronti della società ed del suo legale rappresentante solo in data 7.8.2019.
Trova pertanto applicazione l'ultimo comma dell'art. 14 Cit. con conseguente estinzione della pretesa sanzionatoria dell'Istituto.
Si osserva comunque che l'applicabilità dell'art. 14 citato è ribadita dall'art. 23, co. 2, D.L.
48/2023, convertito con modificazioni in L. n. 85/2023, il quale, nel modificare “in deroga” il termine di cui all'art. 14 limitatamente alle sole omissioni verificatesi dal 1° gennaio 2023
(così precisamente dispone: “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n.
463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”), ne conferma la piena vigenza per le violazioni relative alle annualità precedenti, come quella oggetto di causa.
Si evidenzia che la contestazione della violazione contributiva è precedente alla dichiarazione di fallimento del NO , in quanto socio di Ice Box di Domenica Ippolito Pt_1
e Roberto Volpato snc, giusta sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli n. 32/2019 pubblicata il 28.10.2019, e che pertanto a nulla rilevano le argomentazioni difensive sul beneficio successivo dell'intervenuta esdebitazione a fronte della decadenza dal poter sanzionatorio in capo all'Istituto resistente.
Va pertanto dichiarata la decadenza dell'ente previdenziale dal potere di irrogare la sanzione amministrativa con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Assorbita ogni altra questione.
In punto spese la controvertibilità delle questioni trattate giustifica la loro compensazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 cpc
ACCOGLIE l'opposizione e conseguentemente
ANNULLA l'ordinanza ingiunzione opposta e DICHIARA l'estinzione dell'obbligazione di pagamento delle somme con la stessa richieste.
COMPENSA le spese di lite.
Motivazione della sentenza entro 60 giorni
Vercelli, 13/02/2025
IL Giudice
Dott. Patrizia BAICI