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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/09/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1978/2023
Il giorno 18/09/2025, nella causa iscritta al n RG 1978 /2023
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1978/2023 promossa da:
e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Civitavecchia, via P. Gobetti n.11, con l'avv. C.F._2
MOCCI MAURO ), dal quale rappresentati e difesi giusta procura in calce C.F._3 all'atto di citazione in primo grado
APPELLANTI contro
), in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in LUNGOPORTO GRAMSCI N. 37 00053 CIVITAVECCHIA con l'avv. COLTELLACCI PAOLA ) dal quale rappresentato e difeso giusta C.F._4 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 di 5 1. e hanno proposto appello alla sentenza n. 1334/2023, Parte_1 Parte_2 emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia il 16.5.2023, con cui è stata rigettata l'opposizione dagli stessi proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1348/2018 per € 2.266,83 per oneri condominiali.
A fondamento dell'appello, hanno dedotto che il Giudice di Pace avrebbe dovuto tener conto del pagamento di € 1.000,00 intervenuto in corso di causa e di cui gli odierni appellanti avevano dato conto nelle note conclusionali del 17.6.2020 e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo.
Si è costituito il in Civitavecchia, eccependo in via Controparte_2 preliminare l'inesistenza di valida procura alle liti in capo al difensore costituitosi per gli appellanti e, per l'effetto, l'inammissibilità dell'appello; nel merito, ha eccepito l'inammissibilità e infondatezza dell'eccezione di pagamento sollevata dagli appellanti.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. In via preliminare, deve ritenersi validamente rilasciata la procura alle liti, quale procura speciale redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa delle parti e autenticata dal difensore, digitalizzata e inserita nella busta telematica con la quale l'atto di appello è stato depositato, da ritenersi conforme all'ipotesi prevista dall'art. 83 comma 3 c.p.c. di procura speciale apposta in calce all'atto (“il requisito della specialità della procura, di cui all'art. 83, comma 3, c.p.c., è integrato allorché essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, all'atto cui accede e non sia ad esso successiva. (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto speciale la procura, rilasciata dall'appellato su foglio A4, materialmente separata dalla comparsa di costituzione in appello, ma telematicamente congiunta ad essa, per essere contenuta nella medesima "busta telematica"” Cass. n. 5610 del 03/03/2025).
3. Nel merito, l'appello è infondato.
Gli appellanti hanno censurato la sentenza del Giudice di Pace sotto l'unico profilo del mancato accoglimento dell'eccezione di pagamento della somma di € 1.000,00 in corso di causa, sollevata nelle note conclusive del giudizio di primo grado.
Sul punto, va osservato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente, con l'atto di opposizione o nel
3 di 5 corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n. 22489 del 19/10/2006; si v. anche nello stesso senso Cass. n. 21840 del 24/09/2013).
Trattandosi di eccezione in senso stretto, l'onere della prova del pagamento e della sua efficacia (parzialmente) estintiva dell'obbligazione dedotta in giudizio incombe sugli opponenti- odierni appellanti.
Orbene, non risulta che la deduzione del pagamento, contenuta nelle note conclusive del
17.6.2020 depositate dinanzi al Giudice di prime cure, sia stata supportata da prove documentali e, pertanto, correttamente il Giudice di Pace non ne ha tenuto conto.
Nel giudizio di appello che ci occupa, gli appellanti hanno prodotto la ricevuta datata
23.10.2019, sottoscritta dall'amministratore del appellato, relativa al pagamento di € CP_1
1.000,00 a titolo di “Acconto su quote arretrate” da parte di che tuttavia deve ritenersi Parte_2 documento inammissibile in appello ai sensi dell'art. 345 comma 3 c.p.c. (“non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”), trattandosi di documento formatosi nel corso del giudizio di primo grado che la parte, pur avendone la disponibilità, ha omesso di produrre.
Ne deriva il rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza appellata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1334/2023, emessa dal
Giudice di Pace di Civitavecchia il 16.5.2023, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore del appellato CP_1 delle spese di lite, che liquida in € 1.276,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
4 di 5 Civitavecchia, 18 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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