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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/09/2025, n. 2074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2074 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2856/2024 R.G.
REPVBR
Tribunale di Torre Annunziata
SEZ. II CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sez. II civile, dott.ssa Luisa Zicari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di secondo grado iscritto al n. 2856/2024 R.G., vertente
TRA
Parte 1 (P. Iva P.IVA 1
,in persona legale rapp.te p.t. sig. Pt 2
[...] elettivamente domiciliata in Roma al Viale Mazzini n. 114/B, presso lo studio dell'avv.
Vincenzo Melito che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
E CP_1 (C.F. C.F. 1 ), elettivamente domiciliata in Agerola alla via
Case Milano n. 8, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Milano che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in primo grado.
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n.781/2024;
Conclusioni: come da atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
CP_1 evocava in giudizio la 1.Con atto ritualmente notificato in data 21 luglio 2020, per quivi sentire dichiarare la risoluzione del Controparte 2 (ora Controparte_3
contratto ad oggetto turistico per impossibilità sopravvenuta della prestazione e, per l'effetto, la condanna della convenuta alla restituzione della somma di euro 610,00, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da quantificarsi in una somma non inferiore a euro 900,00, con vittoria di spese di lite.
A tal fine, deduceva che: in data 26.10.2018 acquistava dalla convenuta agenzia il pacchetto turistico all inclusive avente ad oggetto un soggiorno in una struttura alberghiera sita in Sharm el
Sheikh con fruizione dal 23.1.2019 al 30.1.2019; per l'acquisto di tale pacchetto versava la somma complessiva di euro 610,00; all'atto di conclusione del contratto, sottoscriveva le condizioni generali ivi contenute omettendo, tuttavia, di stipulare l'assicurazione annullamento, in quanto non adeguatamente informata e/o consigliata dal venditore circa tale possibilità; in data 17.1.2019 veniva colpita da una feroce miopericardite che ne comportava l'immediato ricovero presso la struttura ospedaliera di San Giovanni e Ruggi di Salerno ove veniva trattenuta fino alla data
21.1.2019; il successivo decorso clinico e la necessaria sottoporsi a lunghe cure, ne impedivano la partenza;
in data 19.1.2019, l'attrice provvedeva immediatamente a informare via mail l'agenzia di viaggi circa la condizione di salute in cui versava, allegando comprovante documentazione medica e prospettando l'impossibilità di una partenza in tempi ravvicinati;
pertanto, chiedeva l'attivazione della procedura di annullamento del viaggio e di essere informato sulla documentazione integrativa da produrre necessaria a tal uopo, senza tuttavia ottenere tempestivo riscontro;
nonostante i ripetuti solleciti, l'agenzia non provvedeva alla restituzione delle somme pagate;
alla data della partenza,
l'attrice apprendeva che nessuna prenotazione a suo nome risultava all'aeroporto di Napoli e che la camera prenotata presso la struttura alberghiera era stata modificata;
nonostante l'esperito tentativo di risolvere bonariamente la controversia, l'attrice non otteneva alcun risultato.
Istauratosi il contraddittorio, si costituiva la Parte 1 (precedentemente CP 2
[...] che chiedeva il rigetto delle domande proposte, in quanto destituite di ogni fondamento in fatto e in diritto.
Testimone 1 e, all'esito, La causa veniva istruita con assunzione della prova orale del teste veniva assegnata a sentenza.
Con sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n. 781/2024 la domanda veniva accolta con condanna della parte soccombente alla restituzione di euro 610,00 e al pagamento delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello parte convenuta che ne chiedeva l'integrale riforma e, per l'effetto, la condanna della parte appellata alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della pronunzia di primo grado.
La causa veniva rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.1.2025 e poi revocata l'ordinanza di discussione fatte precisare le conclusioni la causa veniva assegnata a sentenza senza termini con rinunzia di entrambe le parti .
2.In rito.
Sulla eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. (come modificato dal D.L.
n.83/2012).
Con sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017 le Sezioni Unite sono intervenute per chiarire la portata del requisito della specificità dei motivi d'appello, infatti a seguito dell'emanazione del decreto legge n. 83/2012, che ha introdotto delle importanti modifiche agli articoli 342 e 434 del codice di procedura civile, l'effettiva portata di tale requisito è stata oggetto di interpretazioni contrastanti, che sono state finalmente uniformate, con la predetta sentenza enunciando il seguente principio di diritto: "gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado".
La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'atto di appello sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado;
mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa.
Tanto premesso occorre evidenziare che l'eccezione in rito è del tutto infondata atteso che parte appellante alla luce del contenuto della sentenza impugnata, come si evince da quanto sopra riportato, ha chiaramente posto il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta.
Parte appellante ha infatti censurato la sentenza per violazione degli artt. 1463 c.c. e 41 - 42 codice del turismo, oltre che per una errata valutazione del materiale istruttorio.
3. Nel merito.
L'appellante impugna la sentenza gravata dolendosi per violazione di quanto previsto dall' art. 1463 c.c. in ordine al diritto alla restituzione del costo di un pacchetto turistico di cui il viaggiatore non ha potuto usufruire stante la dedotta impossibilità sopravvenuta, consistente nella impossibilità totale di usufruire dello stesso per fatto sopravvenuto e non dipendente da sua responsabilità.
Lamenta, inoltre, l'errata o falsa applicazione degli art. 41-42 del Codice del Turismo avendo il giudice di prime cure applicato la normativa precedente ai fatti di causa ed omettendo, inoltre, di pronunziarsi in ordine alla mancata adesione dell'appellata alla polizza assicurativa di annullamento. La sentenza benché con diversa motivazione deve essere confermata e l'appello deve essere disatteso
Deve darsi atto che effettivamente il giudice di prime cure erra nella parte in cui fa applicazione di una disciplina non in vigore al tempo dei fatti di causa e, in particolare, in ragione dell'operato richiamo all'art. 79 cod. turismo d.lgs. n. 79/2011 e nulla dedue in ordine al compendio documentale depositato dall'appellante e, segnatamente, relativo alla mancata adesione della viaggiatrice alla polizza annullamento viaggio e del requisito di “non rimborsabilità” del contratto concluso.
Purtuttavia, tali censure non risultano sufficienti a incidere sulla decisione della lite.
Invero, in punto di diritto, giova premettere che nel contratto di viaggio vacanza "tutto compreso"
(cd. "pacchetto turistico" o package) la pluralità di attività e servizi che compendiano la prestazione valgono in particolare a connotare la finalità che la stessa è volta a realizzare.
I plurimi aspetti e profili della complessa prestazione ideata ed organizzata dal c.d. tour operator sono infatti funzionalizzati al soddisfacimento dei profili - da apprezzarsi in condizioni di normalità avuto riguardo alle circostanze concrete del caso di relax, svago, ricreativi, ludici, culturali,
-
escursionistici, ecc. in cui si sostanzia la "finalità turistica", o lo "scopo di piacere" assicurato dalla vacanza, che il turista consumatore in particolare persegue nell'indursi alla stipulazione del contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" (v. Cass., 24/7/2007, n. 16315).
Nel superare i distinguo previsti con riferimento al contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio, l'organizzatore e il venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nell'art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 111 del 1995, poi all'art. 93, comma 2, D.Lgs. n. 206 del 2005 (c.d. Codice del consumo) e quindi all'art. 33 del Codice del Turismo assumono, nell'ambito del rischio di impresa, un'obbligazione di risultato nei confronti dell'acquirente.
Nel contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" (c.d. "pacchetto turistico" o package) la "finalità turistica" connota come detto - la sua causa concreta ed assume rilievo, oltre che come elemento di
-
qualificazione, anche relativamente alla sorte del contratto, quale criterio di relativo adeguamento.
Pertanto, la causa concreta viene a rivestire decisiva rilevanza altresì in ordine alla sorte della vicenda contrattuale, in ragione di eventi sopravvenuti che si ripercuotono sullo svolgimento del rapporto, quali ad esempio l'impossibilità o l'aggravio della prestazione, l'inadempimento, ecc.
Eventi negativamente incidenti sull'interesse creditorio (nel caso, turistico) sino a farlo venire del tutto meno laddove - in base a criteri di normalità avuto riguardo alle circostanze concrete del caso - essi depongano per l'impossibilità della relativa realizzazione.
In tal caso, il venir meno dell'interesse creditorio determina invero l'estinzione del rapporto obbligatorio, in ragione del sopravvenuto difetto dell'elemento funzionale ai sensi dell'art. 1174 c.c. E ove come nella specie il rapporto obbligatorio trovi fonte in un contratto, il venir meno dell'interesse creditorio comporta la irrealizzabilità della causa concreta del medesimo, assumendo conseguentemente rilievo quale autonoma causa di relativa estinzione.
Il venir meno dell'interesse creditorio e della causa del contratto che ne costituisce la fonte, va al riguardo sottolineato, può essere invero determinata anche dalla sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione.
Deve trattarsi di impossibilità di utilizzazione della prestazione non imputabile al creditore, incidente sull'interesse che risulta anche tacitamente obiettivato nel contratto e che ne connota la causa concreta. Trattandosi di contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" (o package) la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione deve essere come nella specie tale da vanificare o rendere irrealizzabile la "finalità di vacanza", laddove irrilevanti rimangono viceversa le finalità ulteriori per le quali il turista si induce a stipulare il contratto (es. desiderio di allontanarsi per un po' dal coniuge o dalla cerchia degli amici o dall'ambiente di lavoro), in cui si sostanziano propriamente i motivi. In accordo con quanto posto in rilievo in dottrina,
l'impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della prestazione va pertanto ravvisata costituire figura diversa dall'impossibilità sopravvenuta (totale o parziale) della prestazione, cui non è invero riconducibile (v. Cass., 24/7/2007, n. 16315. Cfr. altresì Cass., 29/3/2019, n. 8766).
La totale impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 c.c. che consiste in un impedimento assoluto ed oggettivo, a carattere definitivo, della prestazione integra infatti un fenomeno di automatica estinzione dell'obbligazione e risoluzione del contratto che ne costituisce la fonte ai sensi dell'art. 1463 c.c. e art. 1256,1co., c.c., in ragione del venir meno della relazione di interdipendenza funzionale in cui la medesima si trova con la prestazione della controparte (c.d. sinallagma funzionale), a tale stregua conseguendo la irrealizzabilità della causa concreta del contratto.
Diversamente da tale ipotesi, l'impossibilità di utilizzazione della prestazione non viene in realtà a sostanziarsi in un impedimento precludente l'attuazione dell'obbligazione, non presupponendone di per sé l'obiettiva ineseguibilità da parte del debitore.
Pur essendo la prestazione in astratto ancora eseguibile il venir meno della possibilità che essa realizzi lo scopo dalle parti perseguito con la stipulazione del contratto (nel caso, lo "scopo di piacere" in cui si sostanzia la "finalità turistica"), essa implica il venir meno dell'interesse creditorio, quale vicenda che attiene esclusivamente alla sfera del creditore (in dottrina si segnala l'esempio secondo cui il fatto che il compratore si sia procurata la merce da altro fornitore non impedisce al venditore di effettuare la consegna prevista).
Come osservato in dottrina, mentre nelle ipotesi in cui la prestazione diviene impossibile l'obbligazione si estingue per il concorso delle due cause estintive,
l'impossibilità sopravvenuta della utilizzabilità della prestazione estingue invero il rapporto obbligatorio per il venir meno dell'interesse creditorio, e di conseguenza il contratto, che dell'obbligazione costituisce la fonte/per irrealizzabilità della relativa causa concreta.
La sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione deve dunque distinguersi dalla sopravvenuta impossibilità della esecuzione della prestazione.
In accordo con quanto anche autorevolmente sostenuto in dottrina, va pertanto affermato che l'impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore, pur se normativamente non specificamente prevista, costituisce -analogamente all'impossibilità di esecuzione della prestazione-
(autonoma) causa di estinzione dell'obbligazione.
Orbene nell'impugnata sentenza il giudice di prime cure ha invero applicato i suindicati principi.
In particolare, a fronte della riconosciuta impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del consumatore/viaggiatore a causa dell'insorgere della miocardite a ridosso della partenza, ha considerato correttamente di disporre il rimborso da parte del Tour operator all'odierna appellata di quanto percepito.
Lo stato di salute della CP_1, tempestivamente comunicato all'Agenzia, che l'ha costretta al ricovero ospedaliero dal 19.1.2019 al 23.1.2019, deve considerarsi circostanza sopravvenuta e invincibile e idonea a comportare un grave turbamento nella paziente tale da impedirle di intraprendere serenamente il viaggio organizzato.
In tali casi, la mancata adesione dell'appellata alla polizza di annullamento, pur congruamente offerta dalla Pt 3 non sposta il centro del problema.
Invero, nessuna disposizione di legge, neppure a seguito del recepimento della direttiva europea
2015/2302, richiede al contraente/consumatore la stipulazione di una polizza assicurativa per poter accedere alla tutela risolutoria prevista dal codice civile. Diversamente opinando si raggirerebbe il rimedio generale e autonomo di cui all'art. 1463 c.c. che consente di risolvere il contratto in presenza di una circostanza che ne impedisca la corretta esecuzione.
Inoltre, dalla lettura delle condizioni generali del contratto depositate in atti emerge che la polizza di annullamento offerta dalla Pt 3 da stipularsi entro 12 ore dall'acquisto del pacchetto, avrebbe garantito il rimborso al viaggiatore assicurato in caso di “gravidanza” o “infortunio” occorsogli prima della partenza.
Pertanto, la copertura assicurativa avrebbe in ogni caso riguardato ipotesi diverse dall'evento che ha interessato la CP_1, dovendosi questo ritenere un caso di "malattia" e non di semplice
"infortunio".
Né può dirsi che l'evento allegato dalla attrice non rientri nel concetto di “circostanze sopravvenute e imprevedibili”, essendo imprevedibile, financo per un soggetto già interessato da problematiche cardiovascolari o di altro genere, il momento in cui le preesistenti condizioni di salute degenereranno in una forma particolarmente intensa impedendone il regolare svolgimento delle comuni attività di vita.
Sul punto, la direttiva europea entrata in vigore il 1.7.2018 non deroga ma potenzia la tutela del consumatore prevedendone la facoltà di risolvere il contratto non solo quando risulti direttamente colpito dall'evento impeditivo ma anche quando tale evento riguardi un suo prossimo congiunto, anche non direttamente coinvolto nell'esperienza di viaggio.
Con riguardo alla non corretta applicazione dell'art. 41 del codice del turismo, va rilevato che esso non smentisce ma, al più, conferma tale assetto normativo prevedendo al comma 1 che "il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio del pacchetto, dietro rimborso all'organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest'ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta", ponendo a carico dell'organizzatore l'onere di dimostrare le spese sostenute effettivamente.
Tale disposizione non risulta in ogni caso applicabile al caso de qua, in quanto riferita alla ipotesi di recesso e non di risoluzione del contratto.
Ed, infatti, occorre distinguere la fattispecie della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, nel caso di specie una malattia, da quella del recesso. Si ha la prima quando il viaggiatore non può più recarsi in viaggio per un impedimento che prescinde dalla sua volontà e non è ad esso imputabile e si ha il secondo quando, invece, il viaggiatore decide deliberatamente di non voler più viaggiare.
In caso di malattia il viaggiatore ha il diritto di risolvere (non recedere) il contratto e, pertanto non configurandosi il recesso non si configurano anche eventuali penali previste, appunto, a fronte del recesso, con la conseguenza che il viaggiatore ha diritto al rimborso dell'intero prezzo pagato per il pacchetto turistico.
Infine, neppure rileva la circostanza che il pacchetto acquistato dalla signora CP_1 fosse "non rimborsabile" in quanto tale previsione, al pari della polizza di annullamento, rientra tra le condizioni contrattuali e non influisce sulla causa del contratto che, diversamente, ne rappresenta la funzione.
In definitiva, è evidente come non si possa in realtà fare esclusivo riferimento alla portata delle previsioni contrattuali, in base alle quali risultava convenuta l'esclusione della polizza di annullamento, del tutto ignorando che al di là e a prescindere dalle stesse
la sopravvenuta impossibilità della utilizzabilità della prestazione da parte del creditore per causa al medesimo non imputabile, pur se normativamente non specificamente prevista, costituisce analogamente all'impossibilità di esecuzione della prestazione- in termini generali (autonoma) causa di estinzione dell'obbligazione, per il venir meno dell'interesse creditorio, e di conseguenza del contratto, il quale dell'obbligazione costituisce la fonte, per irrealizzabilità della relativa causa concreta (v. Cass., 24/7/2007, n. 16315. Cfr. altresì Cass., 29/3/2019, n. 8766; Cass., 6/12/2024, n.
31368).
Ne consegue che l'appello va rigettato in quanto infondato, anche se la sentenza va modificata come sopra detto nella sua motivazione.
Ogni altra questione resta assorbita.
4 Sulle spese di lite.
Le spese di primo grado restano confermate.
Quanto alle spese del presente giudizio le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo - con distrazione in favore dell'Avv. Alessandra Milano dichiaratasi antistataria - sulla base della nota spese depositata e che tuttavia deve essere ridotta in considerazione sia del fatto che il valore della causa (€ 1136,00) è prossimo allo scaglione inferiore, sia del fatto che la motivazione della sentenza è stata integrata avendo il giudice di prime cure fatto riferimento ad una normativa precedente.
In base a quanto ha previsto dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 il cui articolo 1, comma 17 ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il seguente comma:"1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, e considerato che nel caso in esame ne sussistono i presupposti, ne consegue che l'appellante deve essere condannato a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta l'appello l'appello proposto dalla Parte
al pagamento delle spese del presente grado in favore di Condanna Parte 1 CP 1 che liquida in € 1458,00 per competenze oltre spese generali al 15%, iva e cpa se dovute, con distrazione in favore dell'Avv. Alessandra Milano;
Condanna Parte 1 a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale.
Torre Annunziata, 18 settembre 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Luisa Zicari
REPVBR
Tribunale di Torre Annunziata
SEZ. II CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sez. II civile, dott.ssa Luisa Zicari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di secondo grado iscritto al n. 2856/2024 R.G., vertente
TRA
Parte 1 (P. Iva P.IVA 1
,in persona legale rapp.te p.t. sig. Pt 2
[...] elettivamente domiciliata in Roma al Viale Mazzini n. 114/B, presso lo studio dell'avv.
Vincenzo Melito che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
E CP_1 (C.F. C.F. 1 ), elettivamente domiciliata in Agerola alla via
Case Milano n. 8, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Milano che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in primo grado.
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n.781/2024;
Conclusioni: come da atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
CP_1 evocava in giudizio la 1.Con atto ritualmente notificato in data 21 luglio 2020, per quivi sentire dichiarare la risoluzione del Controparte 2 (ora Controparte_3
contratto ad oggetto turistico per impossibilità sopravvenuta della prestazione e, per l'effetto, la condanna della convenuta alla restituzione della somma di euro 610,00, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da quantificarsi in una somma non inferiore a euro 900,00, con vittoria di spese di lite.
A tal fine, deduceva che: in data 26.10.2018 acquistava dalla convenuta agenzia il pacchetto turistico all inclusive avente ad oggetto un soggiorno in una struttura alberghiera sita in Sharm el
Sheikh con fruizione dal 23.1.2019 al 30.1.2019; per l'acquisto di tale pacchetto versava la somma complessiva di euro 610,00; all'atto di conclusione del contratto, sottoscriveva le condizioni generali ivi contenute omettendo, tuttavia, di stipulare l'assicurazione annullamento, in quanto non adeguatamente informata e/o consigliata dal venditore circa tale possibilità; in data 17.1.2019 veniva colpita da una feroce miopericardite che ne comportava l'immediato ricovero presso la struttura ospedaliera di San Giovanni e Ruggi di Salerno ove veniva trattenuta fino alla data
21.1.2019; il successivo decorso clinico e la necessaria sottoporsi a lunghe cure, ne impedivano la partenza;
in data 19.1.2019, l'attrice provvedeva immediatamente a informare via mail l'agenzia di viaggi circa la condizione di salute in cui versava, allegando comprovante documentazione medica e prospettando l'impossibilità di una partenza in tempi ravvicinati;
pertanto, chiedeva l'attivazione della procedura di annullamento del viaggio e di essere informato sulla documentazione integrativa da produrre necessaria a tal uopo, senza tuttavia ottenere tempestivo riscontro;
nonostante i ripetuti solleciti, l'agenzia non provvedeva alla restituzione delle somme pagate;
alla data della partenza,
l'attrice apprendeva che nessuna prenotazione a suo nome risultava all'aeroporto di Napoli e che la camera prenotata presso la struttura alberghiera era stata modificata;
nonostante l'esperito tentativo di risolvere bonariamente la controversia, l'attrice non otteneva alcun risultato.
Istauratosi il contraddittorio, si costituiva la Parte 1 (precedentemente CP 2
[...] che chiedeva il rigetto delle domande proposte, in quanto destituite di ogni fondamento in fatto e in diritto.
Testimone 1 e, all'esito, La causa veniva istruita con assunzione della prova orale del teste veniva assegnata a sentenza.
Con sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n. 781/2024 la domanda veniva accolta con condanna della parte soccombente alla restituzione di euro 610,00 e al pagamento delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello parte convenuta che ne chiedeva l'integrale riforma e, per l'effetto, la condanna della parte appellata alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della pronunzia di primo grado.
La causa veniva rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.1.2025 e poi revocata l'ordinanza di discussione fatte precisare le conclusioni la causa veniva assegnata a sentenza senza termini con rinunzia di entrambe le parti .
2.In rito.
Sulla eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. (come modificato dal D.L.
n.83/2012).
Con sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017 le Sezioni Unite sono intervenute per chiarire la portata del requisito della specificità dei motivi d'appello, infatti a seguito dell'emanazione del decreto legge n. 83/2012, che ha introdotto delle importanti modifiche agli articoli 342 e 434 del codice di procedura civile, l'effettiva portata di tale requisito è stata oggetto di interpretazioni contrastanti, che sono state finalmente uniformate, con la predetta sentenza enunciando il seguente principio di diritto: "gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado".
La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'atto di appello sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado;
mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa.
Tanto premesso occorre evidenziare che l'eccezione in rito è del tutto infondata atteso che parte appellante alla luce del contenuto della sentenza impugnata, come si evince da quanto sopra riportato, ha chiaramente posto il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta.
Parte appellante ha infatti censurato la sentenza per violazione degli artt. 1463 c.c. e 41 - 42 codice del turismo, oltre che per una errata valutazione del materiale istruttorio.
3. Nel merito.
L'appellante impugna la sentenza gravata dolendosi per violazione di quanto previsto dall' art. 1463 c.c. in ordine al diritto alla restituzione del costo di un pacchetto turistico di cui il viaggiatore non ha potuto usufruire stante la dedotta impossibilità sopravvenuta, consistente nella impossibilità totale di usufruire dello stesso per fatto sopravvenuto e non dipendente da sua responsabilità.
Lamenta, inoltre, l'errata o falsa applicazione degli art. 41-42 del Codice del Turismo avendo il giudice di prime cure applicato la normativa precedente ai fatti di causa ed omettendo, inoltre, di pronunziarsi in ordine alla mancata adesione dell'appellata alla polizza assicurativa di annullamento. La sentenza benché con diversa motivazione deve essere confermata e l'appello deve essere disatteso
Deve darsi atto che effettivamente il giudice di prime cure erra nella parte in cui fa applicazione di una disciplina non in vigore al tempo dei fatti di causa e, in particolare, in ragione dell'operato richiamo all'art. 79 cod. turismo d.lgs. n. 79/2011 e nulla dedue in ordine al compendio documentale depositato dall'appellante e, segnatamente, relativo alla mancata adesione della viaggiatrice alla polizza annullamento viaggio e del requisito di “non rimborsabilità” del contratto concluso.
Purtuttavia, tali censure non risultano sufficienti a incidere sulla decisione della lite.
Invero, in punto di diritto, giova premettere che nel contratto di viaggio vacanza "tutto compreso"
(cd. "pacchetto turistico" o package) la pluralità di attività e servizi che compendiano la prestazione valgono in particolare a connotare la finalità che la stessa è volta a realizzare.
I plurimi aspetti e profili della complessa prestazione ideata ed organizzata dal c.d. tour operator sono infatti funzionalizzati al soddisfacimento dei profili - da apprezzarsi in condizioni di normalità avuto riguardo alle circostanze concrete del caso di relax, svago, ricreativi, ludici, culturali,
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escursionistici, ecc. in cui si sostanzia la "finalità turistica", o lo "scopo di piacere" assicurato dalla vacanza, che il turista consumatore in particolare persegue nell'indursi alla stipulazione del contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" (v. Cass., 24/7/2007, n. 16315).
Nel superare i distinguo previsti con riferimento al contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio, l'organizzatore e il venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nell'art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 111 del 1995, poi all'art. 93, comma 2, D.Lgs. n. 206 del 2005 (c.d. Codice del consumo) e quindi all'art. 33 del Codice del Turismo assumono, nell'ambito del rischio di impresa, un'obbligazione di risultato nei confronti dell'acquirente.
Nel contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" (c.d. "pacchetto turistico" o package) la "finalità turistica" connota come detto - la sua causa concreta ed assume rilievo, oltre che come elemento di
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qualificazione, anche relativamente alla sorte del contratto, quale criterio di relativo adeguamento.
Pertanto, la causa concreta viene a rivestire decisiva rilevanza altresì in ordine alla sorte della vicenda contrattuale, in ragione di eventi sopravvenuti che si ripercuotono sullo svolgimento del rapporto, quali ad esempio l'impossibilità o l'aggravio della prestazione, l'inadempimento, ecc.
Eventi negativamente incidenti sull'interesse creditorio (nel caso, turistico) sino a farlo venire del tutto meno laddove - in base a criteri di normalità avuto riguardo alle circostanze concrete del caso - essi depongano per l'impossibilità della relativa realizzazione.
In tal caso, il venir meno dell'interesse creditorio determina invero l'estinzione del rapporto obbligatorio, in ragione del sopravvenuto difetto dell'elemento funzionale ai sensi dell'art. 1174 c.c. E ove come nella specie il rapporto obbligatorio trovi fonte in un contratto, il venir meno dell'interesse creditorio comporta la irrealizzabilità della causa concreta del medesimo, assumendo conseguentemente rilievo quale autonoma causa di relativa estinzione.
Il venir meno dell'interesse creditorio e della causa del contratto che ne costituisce la fonte, va al riguardo sottolineato, può essere invero determinata anche dalla sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione.
Deve trattarsi di impossibilità di utilizzazione della prestazione non imputabile al creditore, incidente sull'interesse che risulta anche tacitamente obiettivato nel contratto e che ne connota la causa concreta. Trattandosi di contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" (o package) la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione deve essere come nella specie tale da vanificare o rendere irrealizzabile la "finalità di vacanza", laddove irrilevanti rimangono viceversa le finalità ulteriori per le quali il turista si induce a stipulare il contratto (es. desiderio di allontanarsi per un po' dal coniuge o dalla cerchia degli amici o dall'ambiente di lavoro), in cui si sostanziano propriamente i motivi. In accordo con quanto posto in rilievo in dottrina,
l'impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della prestazione va pertanto ravvisata costituire figura diversa dall'impossibilità sopravvenuta (totale o parziale) della prestazione, cui non è invero riconducibile (v. Cass., 24/7/2007, n. 16315. Cfr. altresì Cass., 29/3/2019, n. 8766).
La totale impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 c.c. che consiste in un impedimento assoluto ed oggettivo, a carattere definitivo, della prestazione integra infatti un fenomeno di automatica estinzione dell'obbligazione e risoluzione del contratto che ne costituisce la fonte ai sensi dell'art. 1463 c.c. e art. 1256,1co., c.c., in ragione del venir meno della relazione di interdipendenza funzionale in cui la medesima si trova con la prestazione della controparte (c.d. sinallagma funzionale), a tale stregua conseguendo la irrealizzabilità della causa concreta del contratto.
Diversamente da tale ipotesi, l'impossibilità di utilizzazione della prestazione non viene in realtà a sostanziarsi in un impedimento precludente l'attuazione dell'obbligazione, non presupponendone di per sé l'obiettiva ineseguibilità da parte del debitore.
Pur essendo la prestazione in astratto ancora eseguibile il venir meno della possibilità che essa realizzi lo scopo dalle parti perseguito con la stipulazione del contratto (nel caso, lo "scopo di piacere" in cui si sostanzia la "finalità turistica"), essa implica il venir meno dell'interesse creditorio, quale vicenda che attiene esclusivamente alla sfera del creditore (in dottrina si segnala l'esempio secondo cui il fatto che il compratore si sia procurata la merce da altro fornitore non impedisce al venditore di effettuare la consegna prevista).
Come osservato in dottrina, mentre nelle ipotesi in cui la prestazione diviene impossibile l'obbligazione si estingue per il concorso delle due cause estintive,
l'impossibilità sopravvenuta della utilizzabilità della prestazione estingue invero il rapporto obbligatorio per il venir meno dell'interesse creditorio, e di conseguenza il contratto, che dell'obbligazione costituisce la fonte/per irrealizzabilità della relativa causa concreta.
La sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione deve dunque distinguersi dalla sopravvenuta impossibilità della esecuzione della prestazione.
In accordo con quanto anche autorevolmente sostenuto in dottrina, va pertanto affermato che l'impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore, pur se normativamente non specificamente prevista, costituisce -analogamente all'impossibilità di esecuzione della prestazione-
(autonoma) causa di estinzione dell'obbligazione.
Orbene nell'impugnata sentenza il giudice di prime cure ha invero applicato i suindicati principi.
In particolare, a fronte della riconosciuta impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del consumatore/viaggiatore a causa dell'insorgere della miocardite a ridosso della partenza, ha considerato correttamente di disporre il rimborso da parte del Tour operator all'odierna appellata di quanto percepito.
Lo stato di salute della CP_1, tempestivamente comunicato all'Agenzia, che l'ha costretta al ricovero ospedaliero dal 19.1.2019 al 23.1.2019, deve considerarsi circostanza sopravvenuta e invincibile e idonea a comportare un grave turbamento nella paziente tale da impedirle di intraprendere serenamente il viaggio organizzato.
In tali casi, la mancata adesione dell'appellata alla polizza di annullamento, pur congruamente offerta dalla Pt 3 non sposta il centro del problema.
Invero, nessuna disposizione di legge, neppure a seguito del recepimento della direttiva europea
2015/2302, richiede al contraente/consumatore la stipulazione di una polizza assicurativa per poter accedere alla tutela risolutoria prevista dal codice civile. Diversamente opinando si raggirerebbe il rimedio generale e autonomo di cui all'art. 1463 c.c. che consente di risolvere il contratto in presenza di una circostanza che ne impedisca la corretta esecuzione.
Inoltre, dalla lettura delle condizioni generali del contratto depositate in atti emerge che la polizza di annullamento offerta dalla Pt 3 da stipularsi entro 12 ore dall'acquisto del pacchetto, avrebbe garantito il rimborso al viaggiatore assicurato in caso di “gravidanza” o “infortunio” occorsogli prima della partenza.
Pertanto, la copertura assicurativa avrebbe in ogni caso riguardato ipotesi diverse dall'evento che ha interessato la CP_1, dovendosi questo ritenere un caso di "malattia" e non di semplice
"infortunio".
Né può dirsi che l'evento allegato dalla attrice non rientri nel concetto di “circostanze sopravvenute e imprevedibili”, essendo imprevedibile, financo per un soggetto già interessato da problematiche cardiovascolari o di altro genere, il momento in cui le preesistenti condizioni di salute degenereranno in una forma particolarmente intensa impedendone il regolare svolgimento delle comuni attività di vita.
Sul punto, la direttiva europea entrata in vigore il 1.7.2018 non deroga ma potenzia la tutela del consumatore prevedendone la facoltà di risolvere il contratto non solo quando risulti direttamente colpito dall'evento impeditivo ma anche quando tale evento riguardi un suo prossimo congiunto, anche non direttamente coinvolto nell'esperienza di viaggio.
Con riguardo alla non corretta applicazione dell'art. 41 del codice del turismo, va rilevato che esso non smentisce ma, al più, conferma tale assetto normativo prevedendo al comma 1 che "il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio del pacchetto, dietro rimborso all'organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest'ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta", ponendo a carico dell'organizzatore l'onere di dimostrare le spese sostenute effettivamente.
Tale disposizione non risulta in ogni caso applicabile al caso de qua, in quanto riferita alla ipotesi di recesso e non di risoluzione del contratto.
Ed, infatti, occorre distinguere la fattispecie della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, nel caso di specie una malattia, da quella del recesso. Si ha la prima quando il viaggiatore non può più recarsi in viaggio per un impedimento che prescinde dalla sua volontà e non è ad esso imputabile e si ha il secondo quando, invece, il viaggiatore decide deliberatamente di non voler più viaggiare.
In caso di malattia il viaggiatore ha il diritto di risolvere (non recedere) il contratto e, pertanto non configurandosi il recesso non si configurano anche eventuali penali previste, appunto, a fronte del recesso, con la conseguenza che il viaggiatore ha diritto al rimborso dell'intero prezzo pagato per il pacchetto turistico.
Infine, neppure rileva la circostanza che il pacchetto acquistato dalla signora CP_1 fosse "non rimborsabile" in quanto tale previsione, al pari della polizza di annullamento, rientra tra le condizioni contrattuali e non influisce sulla causa del contratto che, diversamente, ne rappresenta la funzione.
In definitiva, è evidente come non si possa in realtà fare esclusivo riferimento alla portata delle previsioni contrattuali, in base alle quali risultava convenuta l'esclusione della polizza di annullamento, del tutto ignorando che al di là e a prescindere dalle stesse
la sopravvenuta impossibilità della utilizzabilità della prestazione da parte del creditore per causa al medesimo non imputabile, pur se normativamente non specificamente prevista, costituisce analogamente all'impossibilità di esecuzione della prestazione- in termini generali (autonoma) causa di estinzione dell'obbligazione, per il venir meno dell'interesse creditorio, e di conseguenza del contratto, il quale dell'obbligazione costituisce la fonte, per irrealizzabilità della relativa causa concreta (v. Cass., 24/7/2007, n. 16315. Cfr. altresì Cass., 29/3/2019, n. 8766; Cass., 6/12/2024, n.
31368).
Ne consegue che l'appello va rigettato in quanto infondato, anche se la sentenza va modificata come sopra detto nella sua motivazione.
Ogni altra questione resta assorbita.
4 Sulle spese di lite.
Le spese di primo grado restano confermate.
Quanto alle spese del presente giudizio le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo - con distrazione in favore dell'Avv. Alessandra Milano dichiaratasi antistataria - sulla base della nota spese depositata e che tuttavia deve essere ridotta in considerazione sia del fatto che il valore della causa (€ 1136,00) è prossimo allo scaglione inferiore, sia del fatto che la motivazione della sentenza è stata integrata avendo il giudice di prime cure fatto riferimento ad una normativa precedente.
In base a quanto ha previsto dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 il cui articolo 1, comma 17 ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il seguente comma:"1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, e considerato che nel caso in esame ne sussistono i presupposti, ne consegue che l'appellante deve essere condannato a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta l'appello l'appello proposto dalla Parte
al pagamento delle spese del presente grado in favore di Condanna Parte 1 CP 1 che liquida in € 1458,00 per competenze oltre spese generali al 15%, iva e cpa se dovute, con distrazione in favore dell'Avv. Alessandra Milano;
Condanna Parte 1 a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale.
Torre Annunziata, 18 settembre 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Luisa Zicari