TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 04/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1280/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1280/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. LUCA BUFALINI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LUCA BUFALINI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. STEFANIA RIDENTE e dell'avv. BARI LUCA
( ) VIA FRANCESCO PETRARCA 71 52100 AREZZO;
, giusta C.F._2 mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. STEFANIA RIDENTE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
La parte ricorrente in epigrafe, assistente amministrativo, premesso di essere stato assunto con plurimi contratti a tempo determinato e di essere entrato in ruolo il 01.09.2009, contesta i decreti di ricostruzione della carriera emessi dal , che a fronte di otto anni, sei mesi e diciotto giorni di preruolo e dodici CP_1
anni di ruolo, gli hanno riconosciuto solo quindici anni mesi 4 e giorni dodici.
Chiede quindi il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del restante periodo di cinque anni, due mesi e sei giorni, con riconoscimento della progressione professionale e retributiva per effetto dell'anzianità maturata e il conseguente riconoscimento dei diritti connessi. Rivendica il diritto alla ricostruzione della carriera per intero.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente la parte resistente riconoscendo la fondatezza generale della domanda, ferma la prescrizione di cinque anni delle differenze retributive e la esclusione dalla progressione della carriera dell'anno 2013.
Istruita in via esclusivamente documentale la causa viene trattata per iscritto – e contestualmente decisa – all' odierna camera di consiglio non partecipativa, previo scambio di note fra le parti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti che seguono.
Deve essere accolta l'eccezione preliminare di prescrizione parziale avanzata dal resistente, in quanto il primo atto interruttivo della CP_1
prescrizione relativa agli arretrati stipendiali è contenuto nella lettera raccomandata dell'11.06.2024, il diritto alle differenze retributive potrà essere azionato dall'11.06.2019.
Nel merito è pacifico fra le parti il riconoscimento integrale dei servizi pre-ruolo svolti dal ricorrente come da stato matricolare in atti, ai fini della ricostruzione di carriera e della conseguente condanna dell'Amministrazione resistente a corrispondere le conseguenti differenze retributive maturate a decorrere dal 11.06.2019 e sino ad oggi, nonché ogni altro beneficio previsto dalla normativa vigente, in ragione dell'anzianità di servizio, con interessi legali come per legge, dal dovuto al saldo.
In ordine al riconoscimento della progressione economica, in relazione
Contr alla quale il chiede l'esclusione dell'anno 2013 in forza del blocco della progressione economica in base al DPR n. 22.1.2013; occorre evidenziare che tale difesa è infondata alla luce dell'ormai consolidato orientamento della Corte
2 di Cassazione (sul punto v. Cass. Sez. Lav. Ord.16133 del 11.06.2024), a mente del quale il blocco disposto dalla normativa di legge riguarda esclusivamente “gli incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti” e non la progressione di carriera ai fini giuridici.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione dei compensi nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto del ricorrente, disapplicati la normativa interna e gli atti amministrativi applicativi della stessa in quanto contrastanti con il diritto comunitario, all'esito dell' immissione in ruolo e superamento del periodo di prova, al riconoscimento integrale dei servizi pre- ruolo svolti come da stato matricolare in atti.
2. DA l'Amministrazione resistente a corrispondere le conseguenti differenze retributive maturate a decorrere dal 11.06.2019 e sino ad oggi, nonché ogni altro beneficio previsto dalla normativa vigente, in ragione dell'anzianità di servizio, con interessi legali come per legge, dal dovuto al saldo
3. DA parte resistente al pagamento – in favore del ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 950,00 per compensi, oltre aumento del 30% contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 04/02/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
3
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1280/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. LUCA BUFALINI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LUCA BUFALINI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. STEFANIA RIDENTE e dell'avv. BARI LUCA
( ) VIA FRANCESCO PETRARCA 71 52100 AREZZO;
, giusta C.F._2 mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. STEFANIA RIDENTE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
La parte ricorrente in epigrafe, assistente amministrativo, premesso di essere stato assunto con plurimi contratti a tempo determinato e di essere entrato in ruolo il 01.09.2009, contesta i decreti di ricostruzione della carriera emessi dal , che a fronte di otto anni, sei mesi e diciotto giorni di preruolo e dodici CP_1
anni di ruolo, gli hanno riconosciuto solo quindici anni mesi 4 e giorni dodici.
Chiede quindi il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del restante periodo di cinque anni, due mesi e sei giorni, con riconoscimento della progressione professionale e retributiva per effetto dell'anzianità maturata e il conseguente riconoscimento dei diritti connessi. Rivendica il diritto alla ricostruzione della carriera per intero.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente la parte resistente riconoscendo la fondatezza generale della domanda, ferma la prescrizione di cinque anni delle differenze retributive e la esclusione dalla progressione della carriera dell'anno 2013.
Istruita in via esclusivamente documentale la causa viene trattata per iscritto – e contestualmente decisa – all' odierna camera di consiglio non partecipativa, previo scambio di note fra le parti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti che seguono.
Deve essere accolta l'eccezione preliminare di prescrizione parziale avanzata dal resistente, in quanto il primo atto interruttivo della CP_1
prescrizione relativa agli arretrati stipendiali è contenuto nella lettera raccomandata dell'11.06.2024, il diritto alle differenze retributive potrà essere azionato dall'11.06.2019.
Nel merito è pacifico fra le parti il riconoscimento integrale dei servizi pre-ruolo svolti dal ricorrente come da stato matricolare in atti, ai fini della ricostruzione di carriera e della conseguente condanna dell'Amministrazione resistente a corrispondere le conseguenti differenze retributive maturate a decorrere dal 11.06.2019 e sino ad oggi, nonché ogni altro beneficio previsto dalla normativa vigente, in ragione dell'anzianità di servizio, con interessi legali come per legge, dal dovuto al saldo.
In ordine al riconoscimento della progressione economica, in relazione
Contr alla quale il chiede l'esclusione dell'anno 2013 in forza del blocco della progressione economica in base al DPR n. 22.1.2013; occorre evidenziare che tale difesa è infondata alla luce dell'ormai consolidato orientamento della Corte
2 di Cassazione (sul punto v. Cass. Sez. Lav. Ord.16133 del 11.06.2024), a mente del quale il blocco disposto dalla normativa di legge riguarda esclusivamente “gli incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti” e non la progressione di carriera ai fini giuridici.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione dei compensi nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto del ricorrente, disapplicati la normativa interna e gli atti amministrativi applicativi della stessa in quanto contrastanti con il diritto comunitario, all'esito dell' immissione in ruolo e superamento del periodo di prova, al riconoscimento integrale dei servizi pre- ruolo svolti come da stato matricolare in atti.
2. DA l'Amministrazione resistente a corrispondere le conseguenti differenze retributive maturate a decorrere dal 11.06.2019 e sino ad oggi, nonché ogni altro beneficio previsto dalla normativa vigente, in ragione dell'anzianità di servizio, con interessi legali come per legge, dal dovuto al saldo
3. DA parte resistente al pagamento – in favore del ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 950,00 per compensi, oltre aumento del 30% contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 04/02/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
3