2. Il Ministro della giustizia puo' rifiutare la richiesta quando:
a) non ha ricevuto informazioni circa l'identita' e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo, l'esistenza di un mandato d'arresto europeo, la natura e la qualificazione giuridica del reato e la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo di commissione;
b) il ricercato e' cittadino italiano o ((cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente nel territorio italiano da almeno cinque anni)) e il transito e' richiesto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta' personale.
3. Nel caso in cui la richiesta di transito riguardi un cittadino italiano o ((un cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente nel territorio italiano da almeno cinque anni)) , il Ministro della giustizia puo' subordinare il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della liberta' personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.