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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 26/03/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria
Pasqua Rita Vena, letti gli artt. 281 sexies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 2274 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, in persona della dott.ssa rappresentata e difesa – Parte_1 Parte_2
giusta delega in calce al ricorso - dall'Avv. Arturo Artusi, presso il cui studio in Parma, Strada
Farini n. 47 è elettivamente domiciliata
- RICORRENTE-
E
Controparte_1
-RESISTENTE CONTUMACE-
OGGETTO: accettazione dell'eredità con beneficio di inventario – mancata redazione dell'inventario
CONCLUSIONI: All'udienza del 5 marzo 2025, il ricorrente precisava le proprie conclusioni come da ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 18 luglio 2024, il chiedeva Parte_1 che fosse accertato che la resistente successivamente all'accettazione con Controparte_1 beneficio di inventario l'eredità morendo dismessa dal padre , non aveva svolto Persona_1
alcuna delle attività obbligatorie previste dagli artt. 485 e ss. c.c, e che pertanto la stessa, sulla base dell'art. 485 secondo comma c.c., doveva essere considerata erede pura e semplice del defunto padre. Chiedeva che fosse conseguentemente accertata la piena proprietà in capo alla stessa per effetto della sua qualifica di erede pura e semplice, dei beni siti in Strada Controparte_1
Egidio Pini n. 25, in Parma, costituenti il lotto n. 1 della procedura esecutiva immobiliare n.
1 14/2020 R.G.E. promossa avanti il Tribunale di Parma, così identificati al Catasto fabbricati del
Comune di Parma:
- appartamento iscritto al foglio 24, mappale 999, subalterno 7 ;
- appartamento iscritto al foglio 24, mappale 999, subalterno 8;
- deposito iscritto al foglio 24, mappale 999, subalterno 9;
- autorimessa iscritta al foglio 24, mappale 467, subalterno 1;
- autorimessa iscritta al foglio 24, mappale 467, subalterno 2.
A sostegno delle domande svolte il allegava che nell'anno 2020 esso aveva Parte_1
radicato una procedura di esecuzione immobiliare (avendo come titolo un mutuo fondiario) avanti il
Tribunale di Parma, iscritta al n. 14/2020 R.G.E., contro la mutuataria e contro il Controparte_1
padre, , quale terzo datore di ipoteca, con atto di pignoramento notificato il Persona_1
10/1/2020. In data 29/11/2021 era venuto a mancare . Persona_1
Nell'esecuzione immobiliare così radicata erano stati formati dal Ctu, due lotti:
-il primo relativo ad immobile sito in Strada Egidio Pini n. 25 in Parma;
- il secondo sito in Via Rosolino Pilo n. 1 in Parma.
Il credito da essa vantato ammontava a € 543.476,72, in via ipotecaria in relazione al mutuo n.
6396130, con valuta 20/3/2024, oltre a interessi successivi dal 21/3/2024; a € 63.626,32 in via chirografaria in relazione al contratto di conto corrente n. 2785, valuta 20/3/2024, oltre a interessi successivi dal 21/3/2024; a € 22.355,21 per spese sostenute in prededuzione al fine di dare impulso alla procedura esecutiva rge 14/2020. Era dunque evidente che il ricavato della vendita del lotto n. 2 non era in alcun modo sufficiente ad assicurare il recupero dell'ingente credito da essa vantato.
I beni oggetto del lotto n. 1 era quelli di cui alle seguenti descrizioni catastali:
1) appartamento censito al foglio 24, mappale 999, subalterno 7;
2) appartamento censito al foglio 24, mappale 999, subalterno 8;
3) deposito censito al foglio 24, mappale 999, subalterno 9;
4) autorimessa foglio 24, mappale 467, subalterno 1;
5) autorimessa foglio 24, mappale 467, subalterno 2.
In data 1/12/2022, la debitrice esecutata aveva accettato con beneficio di Controparte_1 inventario l'eredità del defunto padre ed aveva trascritto tale accettazione in data 5/12/2022. A tale formale accettazione non aveva fatto seguito alcuna ulteriore attività da parte della stessa Per_1
Dalla perizia inerente il lotto 1 (valutato dal CTU in € 278.000,00), effettuata nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, era emerso che la non aveva provveduto alla voltura Per_1
catastale dei beni ereditati dal padre, che quindi risultavano ancora intestati:
1) per la piena proprietà al padre defunto per la quota di ½; Persona_1
2 2) per il diritto di usufrutto al padre defunto per la quota di ½ ; Persona_1
3) per la nuda proprietà a per la quota di ½. Controparte_1
L'Istituto di credito ricorrente assumeva che era necessario, al fine di poter realizzare il recupero del proprio ingente credito, procedere al pignoramento dei beni sopra descritti e quindi ottenere una sentenza che potesse costituire ulteriore titolo per la successiva trascrizione del pignoramento dei suddetti immobili, accertando e dichiarando l'acquisizione da parte della della qualifica di Per_1
erede pura e semplice, ex art. 485 secondo comma del codice civile, sulle quote dei diritti già vantati dal defunto padre sui beni immobili a vario titolo intestati allo stesso. Persona_1
Tanto premesso in fatto, il argomentava in diritto, assumendo che la Parte_1 Per_1 doveva essere considerata erede pura e semplice del defunto padre, giusta il disposto di cui all'art. 485, secondo comma, c.c., in base al quale “trascorso tale termine (ossia quello di tre mesi dall'apertura della successione per la redazione dell'inventario), senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.”
All'udienza del 5/2/2025 il Giudice dichiarava la contumacia della resistente, ritualmente evocata in giudizio e non costituita. La causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 5/3/2025, all'esito della discussione orale.
*****
Ciò posto, l'art. 484 cc stabilisce che l'accettazione di eredità con beneficio di inventario deve essere effettuata mediante atto pubblico, ricevuto da un notaio o da un cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale e trascritta nella conservatoria dei registri immobiliari del luogo di apertura della successione. Come prevede il terzo comma, “la dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile”. Il termine di redazione dell'inventario successivo alla dichiarazione è di tre mesi dall'apertura della successione (art. 485 c.c e art. 487 cc) e può essere prorogato per una sola volta, con autorizzazione del giudice della successione, per ulteriori tre mesi.
L'art. 484 c.c., nel prevedere che l'accettazione con beneficio d'inventario si fa con dichiarazione, preceduta o seguita dalla redazione dell'inventario, delinea una fattispecie a formazione progressiva, di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti ivi previsti;
infatti, sia la prevista indifferenza della loro successione cronologica, sia la comune configurazione in termini di adempimenti necessari, sia la mancata di una distinta disciplina dei loro effetti, fanno apparire ingiustificata l'attribuzione all'uno dell'autonoma idoneità a dare luogo al beneficio, salvo il successivo suo venir meno, in caso di difetto dell'altro. Ne consegue che, se da un lato la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario ha una propria immediata efficacia,
3 determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato che subentra perciò in universum ius defuncti, compresi i debiti del "de cuius", d'altro canto essa non incide sulla limitazione della responsabilità intra vires, che è condizionata (anche) alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell'inventario, in mancanza del quale l'accettante è considerato erede puro e semplice (art. 485, 487, 488 c.c.), non perché abbia perduto "ex post" il beneficio, ma per non averlo mai conseguito. Infatti, le norme che impongono il compimento dell'inventario in determinati termini sanciscono sempre come conseguenza che l'erede venga considerato accettante puro e semplice.
Sul piano probatorio, in caso di eredità beneficiata, spetta all'erede provare la tempestiva formazione dell'inventario e non al creditore - che intenda far valere la responsabilità "ultra vires" del primo - il ritardo o l'omissione dell'adempimento, trattandosi di un elemento costitutivo del relativo beneficio (v. Cass. n. 16514/2015; Cass. n. 11030/2003).
Nella specie, è documentalmente riscontrabile che, con atto a ministero del Notaio Persona_2
in data 1/12/2022, la resistente ha accettato con beneficio di inventario l'eredità morendo dismessa dal defunto padre. Tale accettazione è stata trascritta in data 5/12/2022. La resistente risulta essere l'unica chiamata all'eredità del padre. Dalla nota di trascrizione (doc. 12 ricorrente) emerge, infatti, che il de cuius, , non ha lasciato disposizioni testamentarie e che alla data del Persona_1 decesso era vedovo, non aveva ascendenti e aveva un'unica figlia, che è Controparte_1
l'odierna resistente.
In difetto della prova che la fosse nel possesso dei beni ereditari al momento della morte del Per_1 padre, deve farsi applicazione della norma di cui all'art. 487, comma 2, cpc, secondo cui il chiamato all'eredità, che non è nel possesso dei beni ereditari, allorché effettui la dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, deve compiere l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall'autorità giudiziaria.
Orbene, come emerge dal certificato rilasciato dalla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del
Tribunale di Parma (doc. 3), successivamente alla formale accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non ha fatto seguito alcuna ulteriore attività da parte della resistente. La deve Per_1
essere, pertanto, considerata erede puro e semplice del defunto padre , non avendo Persona_1 provveduto alla redazione dell'inventario nei tre mesi successivi all'accettazione.
Conseguentemente deve essere riconosciuta in capo alla stessa, per effetto della sua qualifica di erede pura e semplice, la piena proprietà dei beni morendo dismessi dal de cuius e Persona_1
in particolare degli immobili, siti in Strada Egidio Pini n. 25, Parma, costituenti il lotto n. 1 della procedura esecutiva immobiliare n. 14/2020 R.G.E. promossa avanti il Tribunale di Parma, così identificati al Catasto fabbricati del Comune di Parma:
4 - appartamento iscritto al foglio 24, mappale 999, subalterno 7 ;
- appartamento iscritto al foglio 24, mappale 999, subalterno 8;
- deposito iscritto al foglio 24, mappale 999, subalterno 9;
- autorimessa iscritta al foglio 24, mappale 467, subalterno 1;
- autorimessa iscritta al foglio 24, mappale 467, subalterno 2.
In conclusione, le domande attoree appaiono tutte meritevoli di positivo apprezzamento.
Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo a carico della resistente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) Dichiara che è erede pura e semplice del defunto padre;
Controparte_1 Persona_1
2) Accerta e dichiara la piena proprietà in capo a quale erede pura e semplice, Controparte_1
dei beni morendo dismessi dal de cuius e in particolare degli immobili, siti in Strada Persona_1
Egidio Pini n. 25, Parma, costituenti il lotto n. 1 della procedura esecutiva immobiliare n. 14/2020
R.G.E. promossa avanti il Tribunale di Parma, così identificati al Catasto fabbricati del Comune di
Parma:
- appartamento iscritto al foglio 24, mappale 999, subalterno 7 ;
- appartamento iscritto al foglio 24, mappale 999, subalterno 8;
- deposito iscritto al foglio 24, mappale 999, subalterno 9;
- autorimessa iscritta al foglio 24, mappale 467, subalterno 1;
- autorimessa iscritta al foglio 24, mappale 467, subalterno 2.
3) Condanna a rifondere al le spese di lite da questo Controparte_1 Parte_1
sostenute, che liquida in euro 1.730,88 per anticipazioni e in euro 6.600,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma, il 22 marzo 2025
Il Giudice Unico
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria
Pasqua Rita Vena, letti gli artt. 281 sexies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 2274 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, in persona della dott.ssa rappresentata e difesa – Parte_1 Parte_2
giusta delega in calce al ricorso - dall'Avv. Arturo Artusi, presso il cui studio in Parma, Strada
Farini n. 47 è elettivamente domiciliata
- RICORRENTE-
E
Controparte_1
-RESISTENTE CONTUMACE-
OGGETTO: accettazione dell'eredità con beneficio di inventario – mancata redazione dell'inventario
CONCLUSIONI: All'udienza del 5 marzo 2025, il ricorrente precisava le proprie conclusioni come da ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 18 luglio 2024, il chiedeva Parte_1 che fosse accertato che la resistente successivamente all'accettazione con Controparte_1 beneficio di inventario l'eredità morendo dismessa dal padre , non aveva svolto Persona_1
alcuna delle attività obbligatorie previste dagli artt. 485 e ss. c.c, e che pertanto la stessa, sulla base dell'art. 485 secondo comma c.c., doveva essere considerata erede pura e semplice del defunto padre. Chiedeva che fosse conseguentemente accertata la piena proprietà in capo alla stessa per effetto della sua qualifica di erede pura e semplice, dei beni siti in Strada Controparte_1
Egidio Pini n. 25, in Parma, costituenti il lotto n. 1 della procedura esecutiva immobiliare n.
1 14/2020 R.G.E. promossa avanti il Tribunale di Parma, così identificati al Catasto fabbricati del
Comune di Parma:
- appartamento iscritto al foglio 24, mappale 999, subalterno 7 ;
- appartamento iscritto al foglio 24, mappale 999, subalterno 8;
- deposito iscritto al foglio 24, mappale 999, subalterno 9;
- autorimessa iscritta al foglio 24, mappale 467, subalterno 1;
- autorimessa iscritta al foglio 24, mappale 467, subalterno 2.
A sostegno delle domande svolte il allegava che nell'anno 2020 esso aveva Parte_1
radicato una procedura di esecuzione immobiliare (avendo come titolo un mutuo fondiario) avanti il
Tribunale di Parma, iscritta al n. 14/2020 R.G.E., contro la mutuataria e contro il Controparte_1
padre, , quale terzo datore di ipoteca, con atto di pignoramento notificato il Persona_1
10/1/2020. In data 29/11/2021 era venuto a mancare . Persona_1
Nell'esecuzione immobiliare così radicata erano stati formati dal Ctu, due lotti:
-il primo relativo ad immobile sito in Strada Egidio Pini n. 25 in Parma;
- il secondo sito in Via Rosolino Pilo n. 1 in Parma.
Il credito da essa vantato ammontava a € 543.476,72, in via ipotecaria in relazione al mutuo n.
6396130, con valuta 20/3/2024, oltre a interessi successivi dal 21/3/2024; a € 63.626,32 in via chirografaria in relazione al contratto di conto corrente n. 2785, valuta 20/3/2024, oltre a interessi successivi dal 21/3/2024; a € 22.355,21 per spese sostenute in prededuzione al fine di dare impulso alla procedura esecutiva rge 14/2020. Era dunque evidente che il ricavato della vendita del lotto n. 2 non era in alcun modo sufficiente ad assicurare il recupero dell'ingente credito da essa vantato.
I beni oggetto del lotto n. 1 era quelli di cui alle seguenti descrizioni catastali:
1) appartamento censito al foglio 24, mappale 999, subalterno 7;
2) appartamento censito al foglio 24, mappale 999, subalterno 8;
3) deposito censito al foglio 24, mappale 999, subalterno 9;
4) autorimessa foglio 24, mappale 467, subalterno 1;
5) autorimessa foglio 24, mappale 467, subalterno 2.
In data 1/12/2022, la debitrice esecutata aveva accettato con beneficio di Controparte_1 inventario l'eredità del defunto padre ed aveva trascritto tale accettazione in data 5/12/2022. A tale formale accettazione non aveva fatto seguito alcuna ulteriore attività da parte della stessa Per_1
Dalla perizia inerente il lotto 1 (valutato dal CTU in € 278.000,00), effettuata nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, era emerso che la non aveva provveduto alla voltura Per_1
catastale dei beni ereditati dal padre, che quindi risultavano ancora intestati:
1) per la piena proprietà al padre defunto per la quota di ½; Persona_1
2 2) per il diritto di usufrutto al padre defunto per la quota di ½ ; Persona_1
3) per la nuda proprietà a per la quota di ½. Controparte_1
L'Istituto di credito ricorrente assumeva che era necessario, al fine di poter realizzare il recupero del proprio ingente credito, procedere al pignoramento dei beni sopra descritti e quindi ottenere una sentenza che potesse costituire ulteriore titolo per la successiva trascrizione del pignoramento dei suddetti immobili, accertando e dichiarando l'acquisizione da parte della della qualifica di Per_1
erede pura e semplice, ex art. 485 secondo comma del codice civile, sulle quote dei diritti già vantati dal defunto padre sui beni immobili a vario titolo intestati allo stesso. Persona_1
Tanto premesso in fatto, il argomentava in diritto, assumendo che la Parte_1 Per_1 doveva essere considerata erede pura e semplice del defunto padre, giusta il disposto di cui all'art. 485, secondo comma, c.c., in base al quale “trascorso tale termine (ossia quello di tre mesi dall'apertura della successione per la redazione dell'inventario), senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.”
All'udienza del 5/2/2025 il Giudice dichiarava la contumacia della resistente, ritualmente evocata in giudizio e non costituita. La causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 5/3/2025, all'esito della discussione orale.
*****
Ciò posto, l'art. 484 cc stabilisce che l'accettazione di eredità con beneficio di inventario deve essere effettuata mediante atto pubblico, ricevuto da un notaio o da un cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale e trascritta nella conservatoria dei registri immobiliari del luogo di apertura della successione. Come prevede il terzo comma, “la dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile”. Il termine di redazione dell'inventario successivo alla dichiarazione è di tre mesi dall'apertura della successione (art. 485 c.c e art. 487 cc) e può essere prorogato per una sola volta, con autorizzazione del giudice della successione, per ulteriori tre mesi.
L'art. 484 c.c., nel prevedere che l'accettazione con beneficio d'inventario si fa con dichiarazione, preceduta o seguita dalla redazione dell'inventario, delinea una fattispecie a formazione progressiva, di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti ivi previsti;
infatti, sia la prevista indifferenza della loro successione cronologica, sia la comune configurazione in termini di adempimenti necessari, sia la mancata di una distinta disciplina dei loro effetti, fanno apparire ingiustificata l'attribuzione all'uno dell'autonoma idoneità a dare luogo al beneficio, salvo il successivo suo venir meno, in caso di difetto dell'altro. Ne consegue che, se da un lato la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario ha una propria immediata efficacia,
3 determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato che subentra perciò in universum ius defuncti, compresi i debiti del "de cuius", d'altro canto essa non incide sulla limitazione della responsabilità intra vires, che è condizionata (anche) alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell'inventario, in mancanza del quale l'accettante è considerato erede puro e semplice (art. 485, 487, 488 c.c.), non perché abbia perduto "ex post" il beneficio, ma per non averlo mai conseguito. Infatti, le norme che impongono il compimento dell'inventario in determinati termini sanciscono sempre come conseguenza che l'erede venga considerato accettante puro e semplice.
Sul piano probatorio, in caso di eredità beneficiata, spetta all'erede provare la tempestiva formazione dell'inventario e non al creditore - che intenda far valere la responsabilità "ultra vires" del primo - il ritardo o l'omissione dell'adempimento, trattandosi di un elemento costitutivo del relativo beneficio (v. Cass. n. 16514/2015; Cass. n. 11030/2003).
Nella specie, è documentalmente riscontrabile che, con atto a ministero del Notaio Persona_2
in data 1/12/2022, la resistente ha accettato con beneficio di inventario l'eredità morendo dismessa dal defunto padre. Tale accettazione è stata trascritta in data 5/12/2022. La resistente risulta essere l'unica chiamata all'eredità del padre. Dalla nota di trascrizione (doc. 12 ricorrente) emerge, infatti, che il de cuius, , non ha lasciato disposizioni testamentarie e che alla data del Persona_1 decesso era vedovo, non aveva ascendenti e aveva un'unica figlia, che è Controparte_1
l'odierna resistente.
In difetto della prova che la fosse nel possesso dei beni ereditari al momento della morte del Per_1 padre, deve farsi applicazione della norma di cui all'art. 487, comma 2, cpc, secondo cui il chiamato all'eredità, che non è nel possesso dei beni ereditari, allorché effettui la dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, deve compiere l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall'autorità giudiziaria.
Orbene, come emerge dal certificato rilasciato dalla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del
Tribunale di Parma (doc. 3), successivamente alla formale accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non ha fatto seguito alcuna ulteriore attività da parte della resistente. La deve Per_1
essere, pertanto, considerata erede puro e semplice del defunto padre , non avendo Persona_1 provveduto alla redazione dell'inventario nei tre mesi successivi all'accettazione.
Conseguentemente deve essere riconosciuta in capo alla stessa, per effetto della sua qualifica di erede pura e semplice, la piena proprietà dei beni morendo dismessi dal de cuius e Persona_1
in particolare degli immobili, siti in Strada Egidio Pini n. 25, Parma, costituenti il lotto n. 1 della procedura esecutiva immobiliare n. 14/2020 R.G.E. promossa avanti il Tribunale di Parma, così identificati al Catasto fabbricati del Comune di Parma:
4 - appartamento iscritto al foglio 24, mappale 999, subalterno 7 ;
- appartamento iscritto al foglio 24, mappale 999, subalterno 8;
- deposito iscritto al foglio 24, mappale 999, subalterno 9;
- autorimessa iscritta al foglio 24, mappale 467, subalterno 1;
- autorimessa iscritta al foglio 24, mappale 467, subalterno 2.
In conclusione, le domande attoree appaiono tutte meritevoli di positivo apprezzamento.
Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo a carico della resistente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) Dichiara che è erede pura e semplice del defunto padre;
Controparte_1 Persona_1
2) Accerta e dichiara la piena proprietà in capo a quale erede pura e semplice, Controparte_1
dei beni morendo dismessi dal de cuius e in particolare degli immobili, siti in Strada Persona_1
Egidio Pini n. 25, Parma, costituenti il lotto n. 1 della procedura esecutiva immobiliare n. 14/2020
R.G.E. promossa avanti il Tribunale di Parma, così identificati al Catasto fabbricati del Comune di
Parma:
- appartamento iscritto al foglio 24, mappale 999, subalterno 7 ;
- appartamento iscritto al foglio 24, mappale 999, subalterno 8;
- deposito iscritto al foglio 24, mappale 999, subalterno 9;
- autorimessa iscritta al foglio 24, mappale 467, subalterno 1;
- autorimessa iscritta al foglio 24, mappale 467, subalterno 2.
3) Condanna a rifondere al le spese di lite da questo Controparte_1 Parte_1
sostenute, che liquida in euro 1.730,88 per anticipazioni e in euro 6.600,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma, il 22 marzo 2025
Il Giudice Unico
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
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