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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/11/2025, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa SS Di TA, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 29 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3099/2024 promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Parte_1 C.F._1
Rampulla, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sara Bucello, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: compensi premianti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 10.10.2024, l'odierna ricorrente – premesso di aver contribuito proficuamente al raggiungimento degli obiettivi strategici e/o operativi proposti, negoziati e concordati con l' nel periodo compreso tra il 2016 e il Controparte_1
2020 – chiede dichiararsi il proprio diritto alla percezione del trattamento accessorio relativo alla produttività collettiva previsto al raggiungimento degli obiettivi e, per l'effetto, condannarsi l'Azienda convenuta al pagamento, in suo favore, dei compensi premianti di produttività collettiva;
in subordine, chiede dichiararsi che la stessa ha comunque proficuamente contribuito con la propria prestazione presso l'unità cui era addetta al raggiungimento dei risultati previsti dalla produttività collettiva e, conseguentemente, condannarsi la parte convenuta alla corresponsione di una retribuzione adeguata alla prestazione da lei eseguita;
in ulteriore subordine, chiede dichiararsi illegittima la propria esclusione dal sistema premiante e, per l'effetto, condannarsi la parte convenuta al pagamento, in suo favore, della somma pari a 7.500,00 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita in giudizio l' , deducendo variamente Controparte_1
l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
Nel corso del giudizio è stata assunta prova per testi.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
_______________________
Va ricordato che, secondo il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., grava su chi agisce in giudizio per far valere un diritto l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento;
segnatamente, “il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova” (cfr. Cass. 4 ottobre
2013, n. 22738; Cass. 9 febbraio 2012, n. 1878).
Tanto premesso, giova evidenziarsi come il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato sia stato sancito, nell'ordinamento comunitario, dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, trasfuso nella
Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, secondo la quale “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Sulla scorta del suddetto principio di non discriminazione, l'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001 tutelava anche nel nostro ordinamento la posizione del lavoratore assunto a tempo determinato, prevedendo che “al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, e in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”. A seguito della sua abrogazione, tale normativa è stata di fatto riproposta nell'art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, a tenore del quale “Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato”.
In particolare, in merito alla comparabilità tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato, va osservato come la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 11 gennaio 2016, n. 196) abbia affermato che “Il compenso incentivante di cui all'art. 32 del c.c.n.l. enti pubblici non economici 1999-2001, legato al raggiungimento di determinati e specifici obbiettivi, non è incompatibile con la natura determinata del rapporto di lavoro, sicché la mancata corresponsione anche ai dipendenti a tempo determinato (nella specie, della Croce Rossa Italiana) si pone in contrasto con la disciplina contrattuale di settore e, data l'assenza di ragioni oggettive che giustifichino il trattamento differenziato, con il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato sancito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368 del 2001, in attuazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato oggetto della direttiva n. 99/70/CEE”.
Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, occorre rilevare come dalla documentazione versata in atti e, ancor di più, dalle dichiarazioni rese dai testi (“conosco la Tes_1 ricorrente sin dal 1996 in quanto ha lavorato, inizialmente come soggetto ex art. 23 e poi come
LSU, alle dipendenze dei vari enti sanitari che si sono succeduti fino ad arrivare all'
[...]
; ricordo che il rapporto è proseguito con contratto a tempo determinato Controparte_1 stipulato in data 01.07.2005 e sino alla data della stabilizzazione avvenuta nel luglio del 2020; preciso che, in relazione al ruolo da me svolto come direttore del personale e successivamente come direttore del servizio economico finanziario, ho avuto modo di interfacciarmi spesso con la ricorrente;
preciso che gli obiettivi devono essere raggiunti dall'unità operativa complessivamente considerata nel corso dell'orario ordinario di lavoro e che la ricorrente prestava la propria attività lavorativa come gli altri dipendenti a tempo indeterminato;
confermo che i dipendenti a tempo indeterminato hanno ricevuto la retribuzione di risultato legata al raggiungimento degli obiettivi per l'anno 2016; rappresento che le mansioni svolte dalla ricorrente nell'anno 2016 sono identiche
a quelle svolte dal personale assunto a tempo indeterminato ed inquadrato nello stesso profilo di assistente amministrativo;
preciso altresì che la ricorrente, in quanto ragioniera, era addetta alla registrazione delle fatture;
al pari di tutti gli altri dipendenti del servizio la ricorrente contribuiva al raggiungimento degli obiettivi di performance che erano assegnati ad ogni unità operativa e tutti
i dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato, contribuivano allo stesso modo al raggiungimento degli obiettivi”) e (“sono direttore del controllo di gestione dell' Tes_2 [...]
; ho conosciuto la ricorrente, se non ricordo male, nel 2016 Controparte_1 quale dipendente del;
successivamente venne a lavorare nel mio settore al controllo di Pt_2 gestione e in quella occasione stipulò con l' un contratto di lavoro a tempo pieno;
Controparte_1 preciso che la ricorrente non solo ha partecipato al raggiungimento degli obiettivi della nostra unità operativa, ma era anche addetta alla misurazione degli obiettivi di tutta l'Azienda; confermo che gli obiettivi sono quelli indicati nel documento che mi viene mostrato (doc. 3B del fascicolo di parte ricorrente); i dipendenti a tempo indeterminato che svolgevano le stesse mansioni della ricorrente hanno percepito la retribuzione di risultato relativa al periodo compreso tra il 2016 e il
2020; la ricorrente era un assistente amministrativo e svolgeva le stesse mansioni svolte da un lavoratore di pari qualifica assunto a tempo indeterminato”) sia emersa in giudizio la prova della partecipazione della ricorrente – al pari degli altri componenti dell'unità di pertinenza - al raggiungimento degli obiettivi e, pertanto, non è dato riscontrare alcuna “ragione oggettiva” che giustifichi il mancato riconoscimento, in suo favore, del trattamento accessorio relativo alla produttività.
Alla luce di tali considerazioni, va riconosciuto il diritto della parte ricorrente alla corresponsione del trattamento accessorio relativo alla produttività per gli anni dal 2016 al 2020, rispetto al quale, trattandosi di rapporto di pubblico impiego, vanno liquidati solo gli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria (si veda, sul punto, Consiglio di Stato 11 febbraio 2013 n. 748) e, conseguentemente, va disposta la condanna dell' resistente al relativo pagamento. CP_1
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Il peso delle spese segue la soccombenza, con distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente alla corresponsione del trattamento accessorio relativo alla produttività per gli anni dal 2016 al 2020, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo, e, per l'effetto, condanna l' al relativo Controparte_1 pagamento;
condanna altresì l' al pagamento, in favore di parte Controparte_1 ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi 2.200,00 euro per compensi, oltre
IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge, e ne dispone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento, il 3 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
SS Di TA
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa SS Di TA, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 29 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3099/2024 promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Parte_1 C.F._1
Rampulla, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sara Bucello, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: compensi premianti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 10.10.2024, l'odierna ricorrente – premesso di aver contribuito proficuamente al raggiungimento degli obiettivi strategici e/o operativi proposti, negoziati e concordati con l' nel periodo compreso tra il 2016 e il Controparte_1
2020 – chiede dichiararsi il proprio diritto alla percezione del trattamento accessorio relativo alla produttività collettiva previsto al raggiungimento degli obiettivi e, per l'effetto, condannarsi l'Azienda convenuta al pagamento, in suo favore, dei compensi premianti di produttività collettiva;
in subordine, chiede dichiararsi che la stessa ha comunque proficuamente contribuito con la propria prestazione presso l'unità cui era addetta al raggiungimento dei risultati previsti dalla produttività collettiva e, conseguentemente, condannarsi la parte convenuta alla corresponsione di una retribuzione adeguata alla prestazione da lei eseguita;
in ulteriore subordine, chiede dichiararsi illegittima la propria esclusione dal sistema premiante e, per l'effetto, condannarsi la parte convenuta al pagamento, in suo favore, della somma pari a 7.500,00 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita in giudizio l' , deducendo variamente Controparte_1
l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
Nel corso del giudizio è stata assunta prova per testi.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
_______________________
Va ricordato che, secondo il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., grava su chi agisce in giudizio per far valere un diritto l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento;
segnatamente, “il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova” (cfr. Cass. 4 ottobre
2013, n. 22738; Cass. 9 febbraio 2012, n. 1878).
Tanto premesso, giova evidenziarsi come il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato sia stato sancito, nell'ordinamento comunitario, dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, trasfuso nella
Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, secondo la quale “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Sulla scorta del suddetto principio di non discriminazione, l'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001 tutelava anche nel nostro ordinamento la posizione del lavoratore assunto a tempo determinato, prevedendo che “al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, e in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”. A seguito della sua abrogazione, tale normativa è stata di fatto riproposta nell'art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, a tenore del quale “Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato”.
In particolare, in merito alla comparabilità tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato, va osservato come la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 11 gennaio 2016, n. 196) abbia affermato che “Il compenso incentivante di cui all'art. 32 del c.c.n.l. enti pubblici non economici 1999-2001, legato al raggiungimento di determinati e specifici obbiettivi, non è incompatibile con la natura determinata del rapporto di lavoro, sicché la mancata corresponsione anche ai dipendenti a tempo determinato (nella specie, della Croce Rossa Italiana) si pone in contrasto con la disciplina contrattuale di settore e, data l'assenza di ragioni oggettive che giustifichino il trattamento differenziato, con il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato sancito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368 del 2001, in attuazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato oggetto della direttiva n. 99/70/CEE”.
Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, occorre rilevare come dalla documentazione versata in atti e, ancor di più, dalle dichiarazioni rese dai testi (“conosco la Tes_1 ricorrente sin dal 1996 in quanto ha lavorato, inizialmente come soggetto ex art. 23 e poi come
LSU, alle dipendenze dei vari enti sanitari che si sono succeduti fino ad arrivare all'
[...]
; ricordo che il rapporto è proseguito con contratto a tempo determinato Controparte_1 stipulato in data 01.07.2005 e sino alla data della stabilizzazione avvenuta nel luglio del 2020; preciso che, in relazione al ruolo da me svolto come direttore del personale e successivamente come direttore del servizio economico finanziario, ho avuto modo di interfacciarmi spesso con la ricorrente;
preciso che gli obiettivi devono essere raggiunti dall'unità operativa complessivamente considerata nel corso dell'orario ordinario di lavoro e che la ricorrente prestava la propria attività lavorativa come gli altri dipendenti a tempo indeterminato;
confermo che i dipendenti a tempo indeterminato hanno ricevuto la retribuzione di risultato legata al raggiungimento degli obiettivi per l'anno 2016; rappresento che le mansioni svolte dalla ricorrente nell'anno 2016 sono identiche
a quelle svolte dal personale assunto a tempo indeterminato ed inquadrato nello stesso profilo di assistente amministrativo;
preciso altresì che la ricorrente, in quanto ragioniera, era addetta alla registrazione delle fatture;
al pari di tutti gli altri dipendenti del servizio la ricorrente contribuiva al raggiungimento degli obiettivi di performance che erano assegnati ad ogni unità operativa e tutti
i dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato, contribuivano allo stesso modo al raggiungimento degli obiettivi”) e (“sono direttore del controllo di gestione dell' Tes_2 [...]
; ho conosciuto la ricorrente, se non ricordo male, nel 2016 Controparte_1 quale dipendente del;
successivamente venne a lavorare nel mio settore al controllo di Pt_2 gestione e in quella occasione stipulò con l' un contratto di lavoro a tempo pieno;
Controparte_1 preciso che la ricorrente non solo ha partecipato al raggiungimento degli obiettivi della nostra unità operativa, ma era anche addetta alla misurazione degli obiettivi di tutta l'Azienda; confermo che gli obiettivi sono quelli indicati nel documento che mi viene mostrato (doc. 3B del fascicolo di parte ricorrente); i dipendenti a tempo indeterminato che svolgevano le stesse mansioni della ricorrente hanno percepito la retribuzione di risultato relativa al periodo compreso tra il 2016 e il
2020; la ricorrente era un assistente amministrativo e svolgeva le stesse mansioni svolte da un lavoratore di pari qualifica assunto a tempo indeterminato”) sia emersa in giudizio la prova della partecipazione della ricorrente – al pari degli altri componenti dell'unità di pertinenza - al raggiungimento degli obiettivi e, pertanto, non è dato riscontrare alcuna “ragione oggettiva” che giustifichi il mancato riconoscimento, in suo favore, del trattamento accessorio relativo alla produttività.
Alla luce di tali considerazioni, va riconosciuto il diritto della parte ricorrente alla corresponsione del trattamento accessorio relativo alla produttività per gli anni dal 2016 al 2020, rispetto al quale, trattandosi di rapporto di pubblico impiego, vanno liquidati solo gli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria (si veda, sul punto, Consiglio di Stato 11 febbraio 2013 n. 748) e, conseguentemente, va disposta la condanna dell' resistente al relativo pagamento. CP_1
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Il peso delle spese segue la soccombenza, con distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente alla corresponsione del trattamento accessorio relativo alla produttività per gli anni dal 2016 al 2020, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo, e, per l'effetto, condanna l' al relativo Controparte_1 pagamento;
condanna altresì l' al pagamento, in favore di parte Controparte_1 ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi 2.200,00 euro per compensi, oltre
IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge, e ne dispone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento, il 3 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
SS Di TA