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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
N. 4167/2020 R.G.
UDIENZA FIGURATA A TRATTAZIONE SCRITTA 16/1/2025
Il Giudice, dott. Renato Buzi premesso
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa;
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite;
- che le parti hanno depositato note scritte;
- che il procedimento era stato già rinviato per la discussione (ex art. 281-sexies c.p.c.);
- che lo scrivente magistrato si è ritirato in camera di consiglio per la redazione della sentenza alle ore 8.30;
- che, alle ore 10.45, all'esito della camera di consiglio, viene riaperto il verbale dell'odierna udienza a “trattazione scritta”; tanto premesso,
il Giudice, dà lettura virtuale del dispositivo e della motivazione della sentenza allegata al presente verbale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
Velletri, 16/1/2025
Il Giudice
(dott. Renato Buzi)
Pagina 1 Dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del dott. Renato Buzi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato - ex art. 281 sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4167, Ruolo Generale dell'anno 2020, all'udienza del 16/1/2025, a trattazione scritta, con lettura del dispositivo e della motivazione, vertente
TRA
in proprio ed unitamente a nella qualità Parte_1 Parte_2 di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Persona_1 elettivamente domiciliati, rappresentati e difesi dagli avv.ti. Elettra
Bianchi e Pietro Marinucci, in forza di procura speciale in atti;
attori
E
- elettivamente domiciliata, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Domenico Vizzone, in forza di procura speciale in atti;
convenuta
- e CP_2 Controparte_3 convenuti contumaci
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ
EXTRACONTRATTUALE;
CONCLUSIONI: COME IN ATTI.
Pagina 2 Dott. Renato Buzi MOTIVAZIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L.
69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Gli attori, evocati - dinanzi all'intestato Ufficio - e CP_2
(proprietario e conducente dell'autovettura Fiat Bravo, Controparte_3 targata DN347LF) nonché (Compagnia di Controparte_1
Assicurazione per la RCA del veicolo), allegavano:
“(…) 1. che in data 15.06.2016, verso le ore 18,00 circa, il Sig. si trovava a percorrere sul margine destro la Via Appia Parte_1
Antica a piedi conducendo a mano la bicicletta con in sella il figlio minore;
Per_1
2. che la Via Appia Antica nel tratto interessato dal sinistro è percorribile in entrambi i sensi di marcia sebbene la carreggiata abbia una ampiezza molto limitata tale da consentire il passaggio di un solo veicolo alla volta come risulta dalla documentazione fotografica che si allega (doc. 1);
Pagina 3 Dott. Renato Buzi
3. che all'altezza della Via Vecchia di Carano un veicolo Fiat Bravo targato DN347LF condotto dal Sig. proveniente dalla Controparte_3 suddetta Via Vecchia di Carano si immetteva sulla via Appia Antica e nell'effettuare una manovra di svolta a destra ometteva di concedere la dovuta precedenza ed urtava la bicicletta causando la rovinosa caduta del piccolo e del Sig. Persona_1 Parte_1
4. che al sinistro ha assistito il Sig. che sin da ora Persona_2 si indica quale testimone;
5. che il suddetto veicolo Fiat Bravo targato DN347LF risultava garantito per la RCA dalla;
Controparte_1
6. che in conseguenza del sinistro il Sig. ed il figlio Pt_1 riportavano lesioni refertate presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero di Velletri come da certificazione che si allega (docc. 2 e
3);
7. che anche la bicicletta, acquistata lo stesso giorno del sinistro, riportava gravi danni come risulta dalla ricevuta fiscale d'acquisto e dal preventivo di riparazione che si allegano (doc. 4);
8. che l'attore ed il minore proseguivano le cure;
(…)”.
Concludevano per il risarcimento dei danni rispettivamente ad essi derivanti dal sinistro, come quantificati in citazione.
Si costituiva contestando la avversa pretesa Controparte_1 risarcitoria, di cui chiedeva il rigetto.
Nessuno invece si costituiva per e che CP_2 Controparte_3 restavano contumaci.
La causa era istruita con assunzione di prove testimoniali, documentazione ed ammissione di C.t.u. medico-legale.
All'odierna udienza, svolta a trattazione scritta, la causa era decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c., con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione.
In particolare, all'esito della c.d. Riforma RT (D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), deve continuare a ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; tanto che, in conformità al principio di delega (legge 26 novembre 2021, n. 206, art. 1, comma 5, lettera L, n. 2), è stato inserito un terzo comma all'articolo 281-sexies c.p.c. al fine di prevedere che il giudice, in
Pagina 4 Dott. Renato Buzi alternativa alla lettura contestuale della sentenza e del dispositivo ai sensi dei primi due commi, possa riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni. D'altro canto, la S.C. (Cass. 37137/2022) ha ritenuto come l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), debba ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. anche Cass. 13735/2023 e Cass.
32358/2023).
La domanda attrice è sostanzialmente fondata e va pertanto accolta nei limiti di cui in motivazione.
In ordine alla dinamica del sinistro ed alla esclusiva responsabilità del conducente non pare vi siano dubbi. CP_3
Invero, la testimonianza raccolta da ha confermato Persona_2 sostanzialmente la dinamica del sinistro come surriferita dagli attori in citazione (cfr. dichiarazioni rese da all'udienza Persona_2
27/4/2023).
In difetto di allegazione e prova su elementi oggettivi atti ad inficiarne l'attendibilità, non può revocarsi in dubbio la genuinità di tale testimonianza.
Ciò detto, va osservato come i fattori violativi delle norme del codice della strada preponderanti nella dinamica del sinistro risultino essere la mancata precedenza agli utenti (i ) marcianti sulla strada Pt_1 favorita, percepiti dal connotante di sicuro disvalore il CP_3 relativo atteggiamento e la scelta di avviare comunque la manovra di fuoriuscita nella strada nonostante l'avvistamento dei pedoni, nella consapevolezza del sicuro ingombro della corsia di marcia in ragione della dimensione del mezzo in movimento.
In sostanza, la violazione delle norme cautelari (art. 140 e 154 c.d.s.) da parte del ha determinato la concretizzazione del rischio che CP_3
Pagina 5 Dott. Renato Buzi dette regole miravano a prevenire;
di talché, alla colpa del convenuto va ricondotto l'evento realizzatosi, in quanto causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione delle predette regole cautelari (v. Cass. Pen. 9709/2022; Cass. Pen. 40050/2018; Cass. Pen.
33602/2016; Cass. Pen. 10378/2018).
In conclusione, l'evento dannoso in esame è da ascriversi interamente alla condotta gravemente violativa delle norme, generiche e specifiche, che governano la circolazione stradale tenuta dal , per le CP_3 ragioni sopra indicate.
Orbene, si tratta di verificare se, accanto all'accertata responsabilità del conducente della autovettura, possa individuarsi un'eventuale responsabilità concorrente dei citanti, per poi procedere alla
(eventuale) graduazione delle reciproche responsabilità.
Al riguardo, va rammostrato come non appaia davvero sufficiente ad interrompere il nesso eziologico l'eccepito (ma non riscontrato) comportamento colposo degli attori, secondo la prospettazione della compagnia di assicurazione;
onde è escluso il concorso di colpa dei
, che sono finiti travolti dall'autoveicolo in transito di Pt_1 controparte (arg. ex Cass. Pen. 25961/2003).
Dunque, l'esclusiva responsabilità per il sinistro va posta in capo al
, conducente dell'autovettura della , in mancanza di CP_3 CP_2 adeguata prova liberatoria.
In ogni caso, le allegazioni di sul dedotto Controparte_1 concorso di colpa ascritto ai citanti sono rimaste prive di riscontro e quindi restano confinate nell'ambito delle mere congetture.
A questo punto si tratta di accertare l'ammontare del danno risarcibile.
Nel corso del giudizio è stata ammessa C.t.u. medico-legale e l'Ausiliario del Giudice (prof. , previo attento esame Persona_3 della documentazione medica prodotta e visita, ha così concluso per:
- “(…) Il periziato, sig. , classe 1982, Parte_1 Parte_1 di condizione titolare di un bar all'epoca del fatto de quo ed attualmente, è risultato affetto da “POSTUMI ALGICO LIMITANTI DI TRAUMA
FRATTURATIVO DEL GOMITO DESTRO IN DESTRIMANE ANCHE STRUMENTALMENTE
ACCERTATI”. Detti postumi sono da ritenere causalmente riconnessi alle lesioni patite nel fatto per cui è lite senza efficienza concausale di fattori preesistenti, simultanei o sopravvenuti.
La valutazione medicolegale di detta fattispecie di danno alla persona viene così indicata:
Pagina 6 Dott. Renato Buzi incapacità temporanea assoluta GIORNI 40;
incapacità temporanea parziale al 50% GIORNI 20 ulteriori;
invalidità permanente (sub specie di danno biologico) pari al CINQUE
PER CENTO della totale.
Non sussiste concreto danno alla capacità lavorativa specifica del periziato, né alla capacità di estrinsecare la personalità del leso in attività non lavorative di rilevanza valutativa.
Le spese mediche di diagnosi e cura documentate nel fascicolo di parte attrice sono da ritenere giustificate e congrue ed ammontano ad euro
265,78. È inoltre documentata spesa di euro 302,00 per consulenza tecnica di parte della dott.ssa da ritenersi congrua ma sulla Per_4 cui risarcibilità si rinvia al parere del Giudicante non trattandosi di spesa di diagnosi e cura. Non sono prevedibili spese future (…)” (cfr. relazione di C.t.u. medico-legale in atti);
- “(…) Il periziato, minore classe Persona_1 Persona_1
2008, di condizione studente all'epoca del fatto de quo ed attualmente,
è risultato affetto da: “POSTUMI ALGICO LIMITANTI DI FRATTURA COMPLETA
DEL CONDILO MANDIBOLARE POSTERIORE DI SINISTRA E INFRAZIONE DELLA BASE
DELLA FALANGE PROSSIMALE DEL V DITO DEL PIEDE SX E CONTUSIONE DEL
GINOCCHIO DS CON INTERESSAMENTO DEL T. ROTULEO ANCHE STRUMENTALMENTE
ACCERTATI-ESITI CICATRIZIALI VISIBILI”. Detti postumi sono da ritenere causalmente riconnessi alle lesioni patite nel fatto per cui è lite senza efficienza concausale di fattori preesistenti, simultanei o sopravvenuti.
La valutazione medicolegale di detta fattispecie di danno alla persona viene così indicata:
incapacità temporanea assoluta GIORNI 30;
incapacità temporanea parziale al 50% GIORNI 30 ulteriori;
invalidità permanente (sub specie di danno biologico) pari al CINQUE
PER CENTO della totale.
Non sussiste concreto danno alla capacità lavorativa attuale o potenziale del periziato, né alla capacità di estrinsecare la personalità del leso in attività non lavorative di rilevanza valutativa.
Le spese mediche di diagnosi e cura documentate nel fascicolo di parte attrice sono da ritenere giustificate e congrue ed ammontano ad euro
1265,27. Non si ritiene giustificata la spesa di euro 132 per visita maxillofacciale documentata con fattura in data 5.9.18 in quanto non riscontrata da alcuna certificazione ed eseguita ad oltre 2 anni dal
Pagina 7 Dott. Renato Buzi fatto. È inoltre documentata spesa di euro 302,00 per consulenza tecnica di parte della dott.ssa da ritenersi congrua ma sulla cui Per_4 risarcibilità si rinvia al parere del Giudicante non trattandosi di spesa di diagnosi e cura. Non sono prevedibili spese future (…)” (cfr. relazione di C.t.u. medico-legale in atti).
Le suddette C.t.u., esaustive ed immuni da vizi logici o scientifici, sono pienamente condivise da questo Giudice nelle conclusioni in quanto perfettamente basata sul quadro clinico dei danneggiati.
Dovendosi fare riferimento alle tabelle in uso presso il Tribunale di
Milano - anno 2024 – (Cass. 14402/2011), si ritiene che, tenuto conto di: età degli attori ( , 34 anni alla data dell'incidente; Parte_1
8 anni alla data dell'incidente); invalidità permanente Persona_1 accertata;
in difetto di allegazione di profili soggettivi particolari, vada liquidata, a titolo di danno biologico e ai valori attuali, a:
1) la somma complessiva di € 14.839,00, come dalla Parte_1 seguente tabella:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Danno risarcibile € 9089,00
Invalidità temporanea € 5750,00
TOTALE GENERALE: € 14839,00
2) la somma complessiva di € 15.679,00, come dalla Persona_1 seguente tabella:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Danno risarcibile € 10504,00
Invalidità temporanea € 5175,00
TOTALE GENERALE: € 15679,00
Per inciso si rammenta che nel c.d. biologico rientra il danno estetico e il danno alla capacità lavorativa generica nonché alla vita di relazione, come emerge dalla definizione legislativa che privilegia una valutazione in chiave dinamica e non statica del bene salute.
In relazione al richiesto risarcimento del danno morale, esso deve ritenersi liquidato congiuntamente al danno biologico secondo le tabelle
"milanesi" (cfr. Cass. 18641/2011).
Dunque, e vanno CP_2 Controparte_3 Controparte_1 condannati in solido al pagamento, rispettivamente in favore di Pt_1
e delle complessive somme, ai valori attuali e
[...] Persona_1
a titolo di danno non patrimoniale, di € 14.839,00 e di € 15.679,00, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
Pagina 8 Dott. Renato Buzi Incidentalmente si evidenzia che sul debito di valore, liquidato (danno non patrimoniale) ai valori attuali, non vengono riconosciuti, in aggiunta alla rivalutazione monetaria, gli interessi compensativi fin dal sinistro per difetto di allegazione e prova su di un eventuale danno da ritardo ulteriore e maggiore rispetto a quello risarcito con la rivalutazione (cfr. Cass. 12452/2003).
In ordine alle spese mediche sostenute, il C.t.u. medico-legale ne ha confermato la congruità; quindi, va riconosciuta a:
- la somma di € 567,78 (265,78+302) Parte_1
- la somma di € 1.567,27 (1265,27+302) Persona_1 per le sostenute spese mediche e di C.t.p. in ragione del sinistro per cui è causa.
Non possono essere riconosciute e liquidate le ulteriori e molteplici voci di danno reclamate da parte attrice, in quanto non riscontrate da elementi prova certi e sicuri.
In particolare, relativamente alla capacità lavorativa specifica e quindi di guadagno, non è stata offerta adeguata prova di contrazione dell'eventuale reddito prodotto da in forza Parte_1 dell'incidente: “Il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica, sicché è onere del danneggiato - per consentire al giudice di procedere ad una liquidazione del danno patrimoniale futuro con criteri presuntivi, e ciò anche nei casi in cui la ricorrenza dello stesso risulti altamente probabile per l'elevata percentuale di invalidità permanente - supportare la richiesta risarcitoria con elementi idonei alla prova del pregresso effettivo svolgimento di attività economica, ovvero del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata” (Cass.
14517/2015; v. Cass. 4673/2016).
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti ex art. 91, co. 1,
c.p.c. e si liquidano, applicati i parametri tariffari medi, con aumento del 30% per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale, in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014.
Le spese di C.t.u. medico-legale, liquidate con separato decreto, vanno poste per l'intero definitivamente a carico solidale dei convenuti, tenuti a rimborsare agli attori quanto versato in acconto all'Ausiliario.
Pagina 9 Dott. Renato Buzi Visto l'art. 281-sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di e CP_2
rispettivamente quali proprietario e conducente del Controparte_3 veicolo Fiat Bravo targato DN347LF, nella causazione del sinistro indicato in citazione e, per l'effetto, li condanna, in solido con la compagnia di assicurazione al pagamento, in Controparte_1 favore degli attori:
* della complessiva somma, ai valori attuali e a titolo Parte_1 di danno non patrimoniale, di € 14.839,00, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
* e nella qualità di esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sul minore , della complessiva Persona_1 somma, ai valori attuali e a titolo di danno non patrimoniale, di €
15.679,00, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
2) condanna altresì i convenuti al pagamento, in favore degli attori:
* della complessiva somma di € 567,78 Parte_1
* e nella qualità di esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sul minore , della complessiva Persona_1 somma di € 1.567,27 per le sostenute spese mediche e di C.t.p. in ragione del sinistro per cui è causa, con rivalutazione monetaria in base agli indici Istat dai singoli esborsi fino alla presente sentenza e interessi legali, calcolati sulla somma così attualizzata, dalla presente sentenza fino al saldo effettivo;
3) rigetta la domanda attrice quanto al resto;
4) condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 9.900,80 per compenso ed € 300,00 per spese, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta;
5) pone le spese di C.t.u. medico-legale, liquidate con separato decreto, definitivamente e per intero a carico solidale dei convenuti, tenuti a rimborsare agli attori quanto versato in acconto all'Ausiliario.
Velletri, 16/1/2025
Il Giudice
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