Sentenza 16 gennaio 2007
Massime • 1
In tema di disciplina degli esercenti le professioni sanitarie, affinché sia integrato l'illecito disciplinare di cui all'articolo 8 della legge n. 175 dell'8 febbraio 1992 è necessario il dolo specifico consistente nella volontà di consentire ovvero di agevolare l'esercizio abusivo della professione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2007, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - rel. Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell'avvocato DI PIERRO NICOLA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ORD MEDICI CHIRURGHI ODONT. PROV VENEZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO TRIBUNALE VENEZIA, MIN SALUTE, COMM CENTRALE ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE;
- intimati -
avverso la decisione n. 16/03 della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie di ROMA, depositata l'11/05/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/06 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La commissione dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Venezia ha irrogato al Dr. IC CA la sanzione della interdizione dall'esercizio della professione per la durata di un anno in relazione all'addebito di avere agevolato l'esercizio arbitrario dell'attività odontoiatrica. Con decisione resa il 7.3.2003 e depositata l'11.5.2004 la commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ha rigettato l'impugnazione del sanitario sul rilievo che l'avere esso previsto e temuto l'esercizio abusivo della professione da parte dell'odontotecnico senza fare nulla per impedirlo equivale all'averlo agevolato consapevolmente.
Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Dr. CA, affidandone l'accoglimento a due motivi;
gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 175 del 1992, art. 8 e art. 82 del codice deontologico in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3; ad integrare l'illecito disciplinare previsto dall'art.
8 - sostiene - occorre il dolo specifico e, cioè, non basta la coscienza e volontà dell'azione, ma è necessaria l'intenzione di realizzare il fine ulteriore di agevolare l'esercizio abusivo della professione;
come risulta dalla decisione impugnata, di tale intenzione non vi è traccia nella specie;
ne' l'avere previsto e temuto l'esercizio abusivo della professione equivale all'averlo intenzionalmente agevolato;
in altri termini l'art. 8 richiede il dolo specifico, figura ben diversa dal dolo eventuale ed incompatibile con una mera condotta omissiva.
Il motivo è fondato e va accolto.
Come questa Corte ha avuto occasione di affermare, mentre l'interdizione dall'esercizio di una professione di cui agli artt. 30 e 31 c.p. è una pena accessoria, la sanzione prevista dalla L. n.175 del 1992, art. 8 ha natura disciplinare ed è di competenza dell'organo professionale (Cass. 27.9.1999, n. 10698; Cass.30.7.2001, n. 10393). Pur non occupandosi specificamente della struttura dell'illecito disciplinare, questa Corte ha, tuttavia, precisato che l'illecito stesso è connotato dal dolo specifico (Cass. S.U. 8.5.1998, n. 4667). Nel rilevare che la lettera dell'art. 8 è inequivoca nel senso che per concretare l'illecito è necessario il dolo in forma specifica, si considera che dalla stessa lettera della norma risulta che lo scopo ulteriore che l'agente si deve prefiggere è quello di permettere o comunque agevolare l'esercizio abusivo della professione.
Si può, pertanto, affermare che la L. n. 175 del 1992, art. 8 prevede un illecito disciplinare, la cui materialità è costituita dal prestare il nome o l'attività, connotato dal dolo specifico di consentire oppure agevolare l'esercizio abusivo della professione. Ora la decisione impugnata ha ravvisato l'illecito sopra indicato nel fatto di avere "previsto e temuto" l'esercizio abusivo della professione senza fare nulla per impedirlo, istituendo un rapporto di equivalenza fra tale fatto e l'agevolazione consapevole dell'esercizio abusivo.
La detta decisione è, pertanto, caduta in errore e va cassata con rinvio alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie per nuovo esame sulla base dei principi di cui sopra. Nella peculiarità della specie va ravvisato giusto motivo di compensazione delle spese del giudizio di Cassazione. Rimane assorbito il secondo motivo.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo;
assorbito il secondo;
cassa e rinvia alla Commissione centrale;
compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 22 novembre 2006. Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2007