Ordinanza cautelare 16 giugno 2021
Sentenza 2 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 02/05/2026, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00831/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00424/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 424 del 2021, proposto da
Mira Pubblicità S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Lauricella e Margherita Lauricella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bologna, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Trentini e Nadia Zanoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, nonché domicilio eletto presso lo studio Nadia Zanoni in Bologna, piazza Maggiore n. 6;
per l'annullamento
- del provvedimento del dirigente dell'U.I Entrate – Ufficio Pubblicità e autorizzazioni, P.G.N. 124682/2021 del 16.03.2021, notificato in data 16 marzo 2021, con il quale viene annullata l'autorizzazione PG 61465/2020 del 10.02.2020 all'installazione di cartello pubblicitario stradale in Bologna, via S. Donato 50 mt dopo incrocio via S. Nicolò di Villola, direzione centro;
- per quanto occorrer possa del “Regolamento Comunale per la collocazione delle insegne di esercizio, dei cartelli pubblicitari, delle tende solari, degli altri mezzi pubblicitari", approvato con deliberazione PG n.161731/1998 e successive modificazioni in parte qua ove all'art. 6 rubricato “limitazioni” esclude in via generalizzata la possibilità di installare cartelli pubblicitari all'interno del centro abitato;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso e/o correlato ancorché sconosciuto alla ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bologna;
Vista la dichiarazione del 2 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 aprile 2026 il dott. EN SS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Parte ricorrente ha impugnato in questa sede, chiedendone previamente la sospensione dell’efficacia in via cautelare, il provvedimento con cui il Comune di Bologna ha annullato l’autorizzazione (che le aveva in precedenza rilasciato) all’installazione di un cartello pubblicitario perché ricadente nel centro abitato (in contrasto con il Regolamento Comunale per la collocazione delle insegne di esercizio, dei cartelli pubblicitari, delle tende solari, degli altri mezzi pubblicitari ).
Nella resistenza dell’Amministrazione intimata, la domanda di tutela cautelare è stata respinta da questo Tribunale con ordinanza n. 277/2021 pubblicata il 16 giugno 2021, per difetto del periculum in mora .
In seguito, con dichiarazione versata in atti il 2 febbraio 2026, parte ricorrente ha rappresentato di non avere più interesse a coltivare il giudizio.
A quest’ultimo riguardo, deve rilevarsi che costituisce jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso (in questo senso cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918; Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379).
In applicazione del richiamato principio, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese di lite della presente fase di merito possono essere compensate, tenuto conto della natura e delle ragioni della presente decisione; resta ferma la condanna (disposta con la menzionata ordinanza n. 277/2021) del ricorrente alla refusione delle spese della fase cautelare, in quanto l’esito del giudizio non consente di ritenere superate le motivazioni alla base della predetta condanna.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese della presente fase di merito compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
EF NC, Presidente
Francesca Dello Sbarba, Referendario
EN SS, Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| EN SS | EF NC |
IL SEGRETARIO