Articolo 7 della Legge 23 dicembre 1956, n. 1417
Articolo 6Articolo 8
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13 gennaio 1957
Art. 7. Corsi di addestramento e aggiornamento professionale

I corsi di addestramento e di aggiornamento professionale previsti dalle vigenti disposizioni, sono effettuati per il personale appartenente ai ruoli delle carriere direttive e di concetto, tecnica ed amministrativa, e per quello appartenente al ruolo tecnico della carriera esecutiva.
I corsi stessi, ai fini di fare acquisire pratica conoscenza dei servizi dei vari settori dell'Amministrazione, possono essere completati mediante la temporanea destinazione del personale di nuova nomina presso gli uffici dei vari opifici e stabilimenti.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1957