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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/10/2025, n. 3928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3928 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1920/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico, dott.ssa Maria Stefania Picece, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 1920 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione con decreto del 02.09.2025
TRA
in persona del suo l.r.p.t., C.F. e P. iva n° con Parte_1 P.IVA_1
sede in Bellizzi (Sa) alla Via E. Caterine n° 16, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv.
ER IN, C.F.: , con studio in Salerno (Sa) alla Via G. C.F._1
Diaz n° 13, indirizzo p.e.c. indicato per ricevere le comunicazioni inerenti al giudizio:
Email_1
ATTRICE OPPONENTE
E pagina 1 di 26 C.F..: P. VA n° , nato a CP_1 C.F._2 P.IVA_2
Salerno (Sa) il 21.04.1979 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Salerno (Sa) alla Via Luigi Guercio n° 420 presso lo studio dell'avv.
NC PE, C.F.: , dalla quale è rappresentato e difeso C.F._3
in virtù di procura in uno all'atto di costituzione di nuovo difensore del 25.03.2025,
con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 176 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria inerenti al giudizio all'indirizzo di posta elettronica certificata
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CONVENUTO – OPPOSTO
NONCHÉ
, in persona del suo l..r.p.t., Controparte_2
C.F. , con sede in Salerno (Sa) al Viale Del Bosco n° 26, elettivamente P.IVA_3
domiciliato in Salerno (Sa) alla Piazza Caduti Civili di Brescia n° 22 presso lo studio dell'avv. Gerardo De Martino, C.F.: che lo rappresenta e C.F._4
difende, per mandato in atti, congiuntamente e disgiuntamente, all'avv. Giuseppe
D'Alessandro, C.F.: , con dichiarazione resa di ricevere le C.F._5
comunicazioni relative al giudizio al numero di fax 089754807 oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata e Email_3 Email_4
pagina 2 di 26 TERZOCHIAMATO
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Il Tribunale di Salerno, I° sez. civ., con decreto ingiuntivo n° 150/2024, emesso in data
29.01.2024 nell'ambito del procedimento recante n° 586/2024 R.G., ingiungeva alla in persona del suo l.r.p.t., di pagare al ricorrente ing. Parte_1 CP_1
, nel termine di giorni quaranta dalla notifica del medesimo, la somma di euro
[...]
26.810,00 e gli interessi come richiesti nonché le spese del procedimento monitorio quantificate nella misura di euro 286,00 per spese, euro 1.305,00 per onorari di difesa,
oltre spese generali in ragione del 15% sugli onorari, c.a.p. ed iva come per legge.
, a sostegno del ricorso che ha condotto all'emissione del decreto CP_1
ingiuntivo, deduceva di avere ricevuto dalla in data 18.11.2022, Parte_1
l'incarico professionale per la progettazione e la direzione dei lavori da realizzarsi nel sito in Salerno (Sa) alla Via Del Bosco n° 26, e più Controparte_2
nello specifico: 1) diagnosi e modellazione energetica;
2) progettazione architettonica;
3) progettazione impiantistica;
4) direzione dei lavori;
5) direzione dei lavori strutturali. Ciò con l'impegno della società - che in data 30.11.2022 Parte_1
stipulava con il , contratto di affidamento incarico Controparte_2
pagina 3 di 26 General Contractor 110 % - a corrispondere al professionista incaricato le spettanze dovute. Rappresentava, altresì, di avere provveduto a realizzare quanto convenzionalmente pattuito relativamente ai punti n. 1, 2, 3, in precedenza indicati,
quindi di avere emesso, in data 13.10.2023, documento contabile in relazione alle prestazioni tecniche per la progettazione degli interventi di miglioramento energetico al - accordo quadro n° 22/145 - Cila - Superbonus Controparte_2
110%, prot. n° 293410 del 23.11.2022 - di importo, pari ad euro 26.810,82,
comprensivo di iva;
di avere sollecitato più volte la seppure invano, Parte_1
al pagamento di quanto richiesto, restando così titolare nei confronti della società
ingiunta di un credito ritenuto certo, liquido, esigibile, oltre che basato su prova scritta:
requisiti, questi ultimi, posti alla base della formulata istanza di concessione della provvisoria esecutività.
Il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato in data 02.02.2024, veniva opposto con atto di citazione a mezzo del quale l'opponente evidenziava, preliminarmente, che il contratto sorto tra e la fosse anteriore a quello CP_1 Parte_1
intercorso tra il e la medesima società, datato Controparte_2
30.11.2022. Ciò a volere significare che il lavoro materiale che avrebbe dovuto eseguire l' era già stato programmato tra il professionista ed il Parte_1
condominio. Rappresentava, poi, che la pur avendo iniziato i lavori Parte_1
dopo la stipula del contratto sottoscritto il 30.11.2022, in particolare provvedendo al montaggio dell'impalcatura, non era stata pagata per essi dal Controparte_2
pagina 4 di 26 . Si riteneva, pertanto, ingiustamente convenuta in giudizio, avendo subito un CP_2
importante danno economico, ragione per la quale anticipava al Tribunale la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di quest'ultimo, ritenendolo l'unico committente dei lavori.
Rilevava, inoltre, richiamando giurisprudenza di legittimità, come alla documentazione contabile posta alla base del decreto ingiuntivo, non potesse essere riconosciuta alcuna idoneità probatoria, essendo essa di formazione unilaterale oltre che oggetto di contestazione e, come tale, da inquadrare quale atto giuridico a contenuto partecipativo, strutturato secondo le forme di una mera dichiarazione di parte.
Contestava, nel prosieguo della propria difesa, che le somme richieste dal professionista, non vidimate dal parere del proprio ordine professionale, non avessero,
in ogni caso, alcuna reale corrispondenza con la progettazione svolta.
Concludeva, infine, chiedendo al tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza,
trattandosi di presunto credito contestato, di revocare il decreto ingiuntivo n°
150/2024, emesso il 29.01.2024 dal tribunale di Salerno, I° sez. civ., nell'ambito del procedimento recante n° 586/2024 R.G., e notificato in data 02.02.2024; di essere autorizzato, a norma dell'art. 269 c.p.c., alla chiamata in causa del terzo in persona del suo l.r.p.t., ritenendola, quindi, Controparte_2
indispensabile per una precisa ricostruzione dei fatti storici;
di accogliersi l'opposizione e, conseguentemente, condannare la parte opposta a tutte le spese, diritti ed onorari da attribuirsi al procuratore antistatario, oltre spese generali del 15%, iva e pagina 5 di 26 c.p.a.; con salvezza illimitata in ordine ai mezzi istruttori da richiedere, ivi comprese le prove testimoniali e quelle documentali.
La causa veniva iscritta a ruolo in data 14.03.2024 con attribuzione del n° 1920/2024
R.G. ed assegnata al giudice procedente.
La prima udienza, considerata l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa,
ritualmente avanzata dall'attrice, veniva differita ex art. 269 c.p.c., con decreto del
24.05.2024, alla data del 29.10.2024.
Si costituiva in giudizio , con comparsa di costituzione e risposta del CP_1
10.06.2024, il quale preliminarmente impugnava e contestava il contenuto dell'atto di opposizione ritenendolo inammissibile, improcedibile, pretestuoso e manifestamente infondato. Replicava, pertanto, nel proprio atto difensivo, punto per punto, alle eccezioni sollevate dall'opponente, impugnandole analiticamente. In ordine al primo,
secondo e terzo motivo di opposizione - rubricati con le lettere alfabetiche A, B, C, ed inerenti alla nullità del decreto ingiuntivo per la carenza dei presupposti e delle condizioni di legge oltre che per l'infondatezza del credito azionato - assumeva essere prive di alcun pregio giuridico le argomentazioni di parte opponente poiché
assolutamente destituite di fondamento e non dotate di alcuna vis probatoria. Riteneva
essere stata provata per tabulas la correttezza delle richieste poste alla base del decreto ingiuntivo opposto, ciò considerando le molteplici attività professionali e tecniche svolte in forza della lettera d'incarico e dell'accordo quadro n° 22/145.
pagina 6 di 26 Precisando di avere svolto queste ultime esclusivamente per conto della società
[...]
le indicava così nel dettaglio: sopralluoghi e verifiche delle Parte_1
caratteristiche termico/energetiche di tutte le u.i. costituenti il fabbricato condominiale denominato sito in Salerno al Viale Del Bosco n° 26; redazione Controparte_2
dell'attestato di prestazione Energetica (APE) ante - operam; diagnosi e modellazione energetica dello stabile;
progettazione degli interventi di miglioramento del fabbisogno energetico del fabbricato;
redazione dell'attestato di prestazione energetica (APE) post
- operam; redazione della relazione tecnica ex Legge 10; redazione delle schede tecniche dei materiali;
redazione e deposito della CILA per gli interventi non rientranti nel Superbonus 110% e di cui al prot. n° 293415 del 23.11.2022; redazione e deposito della CILA per gli interventi Superbonus 110% e di cui al prot. n° 293410 del
23.11.2022. Ciò per un totale di euro 26.810,82, pari all'importo di cui alla documentazione contabile depositata nel procedimento monitorio e della fattura n°
26/B2C. Specificava, altresì, che la somma in questione, più volte richiesta alla
[...]
al pari dei conteggi effettuati dal professionista, mai era stata contestata Parte_1
prima dell'introdotta opposizione.
Considerava, inoltre, giuridicamente irrilevanti, le doglianze dell'odierna opponente in ordine alle presunte ed ipotetiche inadempienze e/o omissioni di parte opposta, in quanto non provate sia nell'an che nel quantum e, comunque, decisamente ultronee ed estranee all'odierno petitum, tutt'al più oggetto di specifico ed autonomo accertamento. Argomentava, inoltre, in ordine all'inammissibilità della richiesta pagina 7 di 26 monitoria ed alla improcedibilità del procedimento monitorio, questioni poste da parte opponente, per mancanza del parere della competente associazione professionale.
Riteneva, al riguardo, ampiamente superato, l'orientamento della Suprema Corte
richiamato dalla nell'atto introduttivo del giudizio. Con ciò Parte_1
esponendo che, con l'abolizione delle tariffe professionali, fosse divenuto del tutto superfluo il parere di congruità da parte dell'ordine professionale, tant'è che,
orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, l'emissione della fattura registrata nei registri contabili risulta essere elemento sufficiente a richiedere la tutela monitoria,
stante anche la prova, ricorrente nel caso di specie, delle prestazioni rese, fornita con la documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo.
Aggiungeva che, con la Legge n° 81/2017 del 22.05.2017, è stata introdotta la possibilità di utilizzare le fatture regolarmente registrate nei registri contabili come prova dell'esistenza del credito per la richiesta del decreto ingiuntivo. Riteneva,
ancora, congruo e conforme alla norma, il compenso professionale richiesto, mai opposto dall'opponente, né a seguito della trasmissione della parcella, né a seguito della formale costituzione in mora. In merito alla richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dell'Amministratore p.t. del , Controparte_2
formulata dalla al tribunale, esponeva che la stessa non potesse Parte_1
trovare accoglimento in quanto inammissibile ed irricevibile, mancandone i presupposti richiesti dalla legge. Considerando il credito preciso e certo nel suo ammontare, perfettamente esigibile, e l'opposizione assolutamente non fondata su pagina 8 di 26 prova scritta, spiegava, infine, sussistere tutti i presupposti richiesti dalla legge per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Concludeva, pertanto, chiedendo al tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni: preliminarmente dichiarare il D.I. opposto, n° 150/2024 (proc. n°
586/2024 R.G.), provvisoriamente esecutivo;
sempre in via preliminare, rigettare la richiesta di autorizzazione alla chiamata in giudizio dell'amministratore p.t. del
, non ricorrendone i presupposti;
nel merito, rigettare Controparte_2
l'atto di opposizione, perché palesemente infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto,
confermare il D.I. n° 150/2024 reso dal Tribunale di Salerno;
in via gradata e subordinata, nella denegata ipotesi di mancata conferma del D.I., condannare la in persona del l.r.p.t. al pagamento, in favore di , Parte_1 CP_1
di tutte le somme che risulteranno, a seguito dell'istruttoria processuale, dovute al creditore per le prestazioni professionali da lui compiute;
condannare la società
opponente al pagamento di tutte le spese e competenze di causa da attribuirsi al procuratore antistatario. In via istruttoria contestava tutta la documentazione depositata da parte opponente, con riserva di articolare le proprie richieste istruttorie in sede di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., anche per meglio argomentare e dedurre in opposizione alle richieste di controparte.
Il convenuto - opposto produceva i seguenti documenti: atto di citazione in opposizione;
ricorso e decreto ingiuntivo n° 150/2024 - proc. n° 586/2024 R.G.; fattura pagina 9 di 26 n° 26/B2C; certificato di regolarità contributiva;
p.e.c. del 31.10.23 avente ad oggetto revoca dell'incarico professionale.
Il tribunale, con decreto del 15.09.2024, disponeva ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 29.10.2024, il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e le conclusioni delle parti.
Il , terzo chiamato in causa dall'attrice - opponente, si Controparte_2
costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 25.09.2024 ritenendo temeraria la domanda formulata dalla nei propri confronti, oltre che Parte_1
dilatoria e priva di fondamento giuridico. Ne chiedeva, pertanto, il rigetto.
Argomentava, al riguardo, dopo una premessa generale sulla figura del General
Contractor ed il richiamo alla norma di riferimento in materia di Superbonus 110%,
eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di chiamata in causa notificatogli in data
25 giugno 2024, per violazione dell'art. 163 n° 4 c.p.c. Sosteneva, in particolare, che lo stesso, oltre alla mancanza di un chiaro collegamento tra le domande formulate da nei confronti della e da quest'ultima nei confronti CP_1 Parte_1
della terza chiamata - non esponeva in modo chiaro e preciso i fatti costitutivi, gli elementi di diritto, le norme di legge o i principi giuridici fondanti la pretesa attrice.
Ciò non essendo state descritte dettagliatamente le circostanze di fatto che, secondo l'attrice - opponente, giustificherebbero la risoluzione del contratto di appalto e la condanna del al risarcimento dei danni e mancando, Controparte_2
inoltre, riferimenti puntuali a specifici inadempimenti, ritardi, o comportamenti di pagina 10 di 26 quest'ultimo che avrebbero causato un pregiudizio all'attrice. Riteneva il medesimo privo di allegazioni sulla comunanza di causa non contenendo alcuna asserzione in merito alle ragioni di fatto e di diritto per le quali la considerava, per Parte_1
l'appunto, comune la causa al , ovvero per le quali Controparte_2
chiedeva di essere garantita. Inoltre, in esso, non veniva chiarito, a giustificazione della chiamata in causa del terzo, quale fosse il titolo giuridico o il rapporto sostanziale che avrebbe legato il alla controversia tra e Controparte_2 Parte_1
, né quale fosse il pregiudizio che la avrebbe subito CP_1 Parte_1
in caso di soccombenza nei confronti di . CP_1
Il terzo chiamato in causa, ancora, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva tanto rispetto alle pretese di , dal quale non era stato evocato in CP_1
fase monitoria, tanto rispetto a quelle della società chiamante in causa Parte_1
Richiamava, al riguardo, il contenuto degli artt. 2, 5, 7, del contratto di
[...]
affidamento dell'incarico al General Contractor, ritenendo non sussistere in capo a sé
alcun tipo di inadempimento. Esponeva, quindi, di non avere alcun rapporto contrattuale diretto con e di non essere responsabile dell'adempimento CP_1
delle obbligazioni assunte dalla nei confronti del tecnico. Parte_1
Il rassegnava le seguenti conclusioni chiedendo al Controparte_2
Tribunale: in via preliminare di rito, di dichiarare la nullità dell'atto di chiamata in causa notificato in data 25.06.2024 per mancata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno della domanda, mancanza di collegamento tra le domande e assenza pagina 11 di 26 di allegazioni sulla comunanza di causa ovvero sulle ragioni della garanzia, e per l'effetto disporne l'integrazione; nel merito, in via principale e comunque subordinatamente all'accoglimento della precedente domanda, di rigettare tutte le domande azionate dalla in quanto destituite di fondamento Parte_1
giuridico; in ogni caso, di condannare la al pagamento delle spese, Parte_1
diritti ed onorari del presente giudizio, oltre iva e c.p.a. come per legge.
Offriva in comunicazione, in via istruttoria, i seguenti documenti: copia del verbale di assemblea di condominio del 25.09.2022; copia dell'incarico conferito a CP_1
; copia del contratto stipulato tra il ed il
[...] Controparte_2
General Contractor in data 30.11.2022; copia della delibera di conferimento del mandato agli avvocati D'Alessandro e . Si opponeva, infine, ad ogni CP_2
avversa richiesta istruttoria in quanto irrituale e comunque inammissibile.
L'attrice - opponente, con note di trattazione scritta del 21.10.2024, si riportava preliminarmente alle argomentazioni alla base dell'atto introduttivo del giudizio opponendosi alle motivazioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta. Chiedeva,
pertanto, l'ammissione di mezzi istruttori, da intendersi quali prove documentali e testimoniali, non meglio indicati ma da specificare in una fase successiva.
Il terzo chiamato in causa, con note di trattazione scritta del 24.10.2024, si riportava ai propri atti difensivi, impugnando e contestando ancora una volta le avverse deduzioni,
allegazioni e richieste istruttorie, e chiedeva che la causa venisse rinviata per la decisione.
pagina 12 di 26 Il convenuto - opposto, con note di trattazione scritta del 28.10.2024, nel riportarsi ai propri scritti difensivi, alla documentazione allegata e ad ogni deduzione ed eccezione esposta, impugnava e contestava l'avverso atto introduttivo di opposizione a decreto ingiuntivo e quanto con esso dedotto, prodotto ed eccepito. Prendeva atto, inoltre,
dell'avvenuta costituzione del terzo chiamato ed Controparte_2
insisteva, per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Chiedeva, infine, di accogliere le conclusioni già formulate nel primo atto difensivo e la concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Il tribunale - lette le note depositate nel termine come assegnato in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. e rilevato il mancato deposito delle parti di memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., ritenuto il giudizio di pronta soluzione - con ordinanza del 29.10.2024, rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e fissava l'udienza del 07.07.2025 per la decisione.
Con atto del 25.03.2025, intervenuta nel corso del giudizio la rinuncia al mandato professionale da parte dell'avv. Gennaro Pagano, procuratore costituito di CP_1
, si costituiva l'avv. NC PE, quale nuovo difensore di quest'ultimo,
[...]
che si riportava integralmente a quanto dedotto, eccepito e prodotto dal precedente difensore.
Il tribunale, con decreto del 07.05.2025, disponeva ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 07.07.2025, il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti.
pagina 13 di 26 L'attrice - opponente, con note autorizzate del 03.07.2025, nel riportarsi integralmente a tutte le argomentazioni poste a base dell'atto introduttivo di opposizione nonché, alla richiesta della chiamata del terzo, insisteva per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Indicava quali prove documentali il contratto tra e la CP_1 Parte_1
datato 14.11.2022 oltre che il contratto tra il e la Controparte_2
società del 30.11.2022; quali prove testimoniali le assunzioni Parte_1
testimoniali di , ed sulla Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
circostanza specifica per la quale la società avrebbe provveduto a Parte_1
tutte le istallazioni necessarie per i lavori commissionati con posa in opera di impalcature.
Il convenuto - opposto, con note di trattazione scritta del 04.07.2025, nel riportarsi ai propri atti e scritti difensivi, chiedeva di riservare la causa a sentenza, senza la concessione dei termini, e di accogliere le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta che riproponeva per esteso.
Il terzo chiamato in causa, con le note di trattazione scritta del 04.07.2025, chiedeva la decisione della causa e l'integrale accoglimento, per le ragioni esposte in atti, delle conclusioni rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta, date per trascritte.
Il tribunale, con provvedimento del 02.09.2025, lette le note di precisazioni delle conclusioni e le comparse conclusionali, visto l'art. 189 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
pagina 14 di 26 Va preliminarmente chiarito che il giudizio conseguente all'opposizione al decreto ingiuntivo di cui agli artt. 645 e ss. c.p.c. è un giudizio ordinario a cognizione piena la cui peculiarità consiste nell'inversione, meramente formale, delle posizioni processuali dovute alla circostanza che l'opponente è in realtà il debitore sostanziale e l'opposto il creditore sostanziale. Tale inversione, peraltro, non pregiudica la ripartizione dell'onere della prova stabilita dall'art. 2697 c.c., in virtù del quale chi vuol far valere in giudizio un diritto deve fornire la prova del fatto costitutivo dello stesso, mentre spetta al convenuto provarne i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi. Tale onere rimane così ripartito anche nel giudizio di opposizione, dovendo il creditore - opposto provare i fatti costitutivi della pretesa dal medesimo avanzata, e dunque la fonte negoziale o legale del proprio diritto, mentre il debitore - opponente dovrà invece fornire la prova dell'insussistenza della pretesa creditoria azionata con il procedimento monitorio, dell'avvenuto adempimento o delle modificazioni subite dalla stessa. Dal
citato articolo si desume, quindi, il c.d. principio di presunzione di persistenza del diritto in forza del quale essa, appunto, si presume, ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. sez. unite, n° 13533/2001 del 30.10.2001,
Cass. Civ., sez. I, n° 13674/2006 del 13.06.2006; Cass. Civ., sez. III, n° 8615/2006).
L'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa pagina 15 di 26 creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza;
quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza, ovvero, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ciò premesso, va rilevato, inoltrandosi nel merito della causa, che essa è stata istruita esclusivamente mediante acquisizione documentale. Visionando la documentazione prodotta dalle parti, si rileva che il , nel corso Controparte_2
dell'assemblea ordinaria svoltasi in data 27.09.2022, deliberava a verbale di affidare alla società i lavori di manutenzione straordinaria con l'ausilio dei Parte_1
benefici fiscali vigenti (superbonus) secondo le modalità comunicate dal General
Contractor (all. 1 alla comparsa di costituzione e risposta del terzo chiamato in causa);
in data 18.11.2022, l'impresa con riferimento Controparte_3
all'accordo quadro n° 22/145 per la redazione di progetti di efficientamento energetico di edifici residenziali ai sensi della Legge n° 77/2020 (all. 1
al ricorso per d.i.; all. 2 alla comparsa di costituzione e risposta del terzo chiamato in causa), affidava all'ingegnere , con lettera di conferimento, l'incarico CP_1
professionale per la progettazione e la direzione dei lavori da eseguire presso l'unità
immobiliare sita in Salerno (Sa) al Viale Del Bosco n° 26 ( Controparte_2
), relativo a diagnosi e modellazione energetica, progettazione architettonica,
[...]
progettazione impiantistica, direzione dei lavori e direzione dei lavori strutturali (all.2
pagina 16 di 26 al ricorso per d.i.; all. 3 alla comparsa di costituzione e risposta del terzo chiamato); in data 23.11.2022, con prot. n° 293410 e con prot. n° 293415, venivano presentate da
, allo sportello unico per l'edilizia del Comune di Salerno, le necessarie CP_1
comunicazioni asseverate per l'avvio dei lavori, nello specifico CILA e CILAS;
il
30.11.2022, l'impresa General Contractor (fornitore) stipulava con Parte_1
il (committente), in persona di , Controparte_2 Controparte_4
contratto di affidamento incarico General Contractor 110% (all. 3 al ricorso per emissione di d.i.). Proseguendo nella disamina dei documenti costituenti gli atti di causa, è possibile ancora ricostruire, sotto il profilo degli accadimenti caratterizzanti il giudizio, che , in data 03.10.2023, inviava alla e, per CP_1 Parte_1
conoscenza, al , lettera avente ad oggetto pagamento Controparte_2
spettanze professionali (allegati 9 e 9 quater al ricorso per d.i.); lo stesso, il giorno
13.10.2023, emetteva avviso di parcella per l'importo di euro 26.810,82, comprensivo di iva, nei confronti della recante il seguente oggetto: prestazioni Parte_1
professionali. Prestazioni tecniche per la progettazione degli interventi di
miglioramento energetico al Condominio - accordo quadro n° Controparte_2
22/145 - CILA - Superbonus 110%, prot. n° 293410 del 23.11.2022 (all. 8 al ricorso per d.i.); , in data 15.10.2023, sollecitava a mezzo p.e.c., alla CP_1 [...]
(allegati 9 bis e 9 quinquies al ricorso per d.i.) e 03.11.2023 (allegati 9 Parte_1
ter e 9 sexies al ricorso per d.i.), il pagamento di quanto richiesto. Lo stesso faceva il difensore del professionista con lettera intestata all'odierna attrice - opponente del pagina 17 di 26 25.10.2023 (all. 10 al ricorso per d.i.). L'opposto, infine, emetteva in pendenza del presente giudizio, per la precisione in data 03.06.2024, la fattura n° 26/B2C, per il medesimo importo di cui all'avviso di parcella del 13.10.2023.
Dalla documentazione versata in atti si evince, in maniera chiara, la natura e l'obbligazione specifica assunta dalla nei confronti del professionista Parte_1
. L'art. 7 dell'accordo quadro n° 22/145, per la redazione di progetti di CP_1
efficientamento energetico di edifici residenziali ai sensi della Legge n° 77/2020,
prevede espressamente che “il professionista ( ) sarà remunerato dei CP_1
compensi pattuiti con il presente contratto mediante bonifico bancario dopo il termine
di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura da parte del committente (
[...]
. Le fatture per la corresponsione dei compensi potranno essere emesse Parte_1
solo dopo il completo espletamento dell'attività professionale come concordata con il
presente contratto e per stati di avanzamento. Gli onorari saranno determinati in base
alle vigenti tabelle professionali come richiamate in premessa e come dettagliati negli
allegati al presente contratto. Le fatture dovranno contenere il riferimento al presente
contratto ed il loro pagamento sarà sottoposto alla sussistenza delle condizioni
contrattualmente previste;
alla consegna da parte del professionista della
documentazione di cui ai punti che precedono;
alla consegna da parte del
professionista della documentazione di cui alle previsioni di legge in materia e del
DURC, o di documento equipollente, in corso di validità alla data di erogazione del
pagamento. La committente avrà la facoltà di contestare le attività di cui all'incarico
pagina 18 di 26 eseguite dal professionista e conseguentemente di sospendere e/o rifiutare il relativo
pagamento, qualora (ma non limitatamente): il professionista non abbia emesso
regolare fattura secondo i tempi e le modalità indicate nel contratto;
ovvero il
professionista non abbia consegnato la documentazione di cui alle previsioni di legge
in materia, ivi compreso il DURC in corso di validità alla data di erogazione del
pagamento; ovvero l'esecuzione dell'attività di cui all'incarico, e/o parte di esse, non
sia stata svolta in conformità alle previsioni del presente contratto”. Dall'articolo in questione si evince come destinatario delle fatture inerenti ai lavori indicati fosse esclusivamente l'impresa che, quindi, si è obbligata nei confronti Parte_1
dell'odierno opposto, con la sottoscrizione dell'accordo quadro n° 22/145 ed, in particolare, con la lettera di conferimento dell'incarico al professionista, atti entrambi anteriori alla stipula del contratto di affidamento incarico General Contractor 110 %,
quest'ultimo intervenuto tra il e la Controparte_2 [...]
in data 30.11.2022. Controparte_3
In esso, al punto n° 2 della premessa, costituente parte integrante e sostanziale del medesimo, si legge che il committente ( ) delibera che Controparte_2
intende conferire alla (fornitore), incarico per la valutazione di Parte_1
fattibilità (tecnico/economico/urbanistica) per l'esecuzione dei lavori di
efficientamento energetico e/o adeguamento/miglioramento del rischio sismico (eco -
bonus e sisma - bonus) dell'edificio come sopra identificato e pertanto affida alla
[...]
tutto l'espletamento della pratica del 110, omnicomprensiva della parte Parte_1
pagina 19 di 26 tecnica, edile sismica, edile Eco, impiantistica, visto fiscale, visto tecnico, ecc. È
ancora specificato, ai punti numero 6 e 7 della premessa, che: per l'esecuzione dei
lavori, oggetto del presente contratto, il committente prende atto che il fornitore può
anche avvalersi della collaborazione di aziende specializzate nelle realizzazioni delle
attività presenti nel computo metrico, ovvero dei contratti di prestazione d'opera per
la realizzazione dei lavori illustrati nel computo metrico;
ovvero dei contratti di
prestazione d'opera per la realizzazione dei lavori illustrati nel computo metrico
nominando in prima persona, con separati contratti;
il committente conferisce al
fornitore un mandato con rappresentanza per lo svolgimento delle attività
amministrative necessarie per ottenere dei benefici fiscali di cui sopra, ivi compreso
l'accesso agli atti ed ai documenti amministrativi presso gli uffici tecnici comunali, ed
il conferimento degli incarichi professionali ove necessari. All'art. 4, primo punto,
dell'indicato contratto, rubricato obblighi del fornitore ( e manleva è Parte_1
statuito che il fornitore, a condizione che, a sua volta, il committente rispetti gli
obblighi di cui al presente contratto ed in particolare di cui al precedente capo
(obblighi del committente), si obbliga verso il committente stesso a sostenere tutti i
costi per l'esecuzione dei lavori e per gli incarichi tecnici nominati dal cliente in
relazione agli interventi. All'art. 5, rubricato incarichi professionali, è previsto che il
fornitore sottoscriverà appositi incarichi con le figure professionali necessarie,
conferendo ai tecnici mandato con rappresentanza attraverso il quale, in qualità di
fornitore, pagherà, in nome e per conto del committente, il compenso dovuto ai
pagina 20 di 26 professionisti incaricati e all'impresa; i professionisti emetteranno fattura a nome del
fornitore.
Considerato quanto esposto, anche a voler ritenere che la certamente Parte_1
obbligatasi direttamente nei confronti del professionista a mezzo CP_1
dell'incarico conferitogli il 18.11.2022, abbia agito quale General Contractor sulla scorta di un successivo affidamento ricevuto, a sua volta, dal Controparte_2
, ciò non sgraverebbe comunque l'impresa opponente, dall'obbligo di pagare i
[...]
professionisti ed i tecnici incaricati. Con l'espressione General Contractor - mutuata dal diritto degli appalti pubblici, in particolare dall'art. 194 del codice dei contratti pubblici - si identifica una persona fisica o, più frequentemente, come nel caso di specie, una società dotata di idonea capacità organizzativa, tecnico - realizzativa e finanziaria, a cui il committente affida l'intera pratica del bonus fiscale e che, quindi,
si occupa di gestire e ottimizzare tutte le procedure che caratterizzano un intervento edilizio, da quella burocratica a quella esecutiva di completa realizzazione dell'opera.
Questo soggetto, più precisamente, si impegna ad eseguire, con organizzazione e mezzi propri, le opere e le forniture occorrenti alla realizzazione degli interventi.
Inoltre, vista la possibilità di convertire l'agevolazione fiscale usufruibile in credito di imposta cedibile sul corrispettivo dovuto, il General Contractor gestisce, per conto del committente, anche tutte le conseguenziali attività legali, amministrative, tecniche e contabili, il tutto con proprie risorse professionali direttamente individuate e contrattualizzate. In altri termini, tale figura riveste il ruolo di garante del rispetto di pagina 21 di 26 tutti gli adempimenti burocratici nonché delle scadenze tecniche previste per la realizzazione delle opere, osservanza necessaria per poter accedere alle agevolazioni previste dalla normativa di riferimento.
Va, inoltre, considerato, nell'analisi della spiegata domanda e delle difese svolte dalle parti, che è stata ampiamente fornita la prova dell'attività professionale svolta da su incarico della ciò con particolare riferimento alla CP_1 Parte_1
relazione tecnica illustrativa, redatta ai sensi dell'articolo 33 del D. L. 77, nonché degli elaborati tecnici necessari per la relativa ai lavori di efficientamento Parte_2
energetico e strutturale dell'immobile sito in Salerno al Viale Del Bosco n. 26. Il
riferimento è, in particolare, ai documenti di cui agli allegati al ricorso per emissione di decreto ingiuntivo contraddistinti dai numeri 4 e 5.
La inoltre, non ha mai mosso alcuna contestazione a Parte_1 CP_1
in relazione alle attività dal medesimo poste in essere né, del pari, ha mai contestato, se non in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'avviso di parcella del 13.10.2023
emessa dal tecnico (all. 8 al ricorso per d.i.) oltre all'importo delle somme richiestegli,
da ultimo con sollecito di pagamento avente valore di formale costituzione in mora del
25.10.2023 (all. 10 al ricorso per d.i.). L'odierna opponente, infatti, a seguito della emissione dell'avviso di parcella, si limitava ad inviare a mezzo p.e.c. a CP_1
, in data 31.10.2023, lettera avente ad oggetto revoca dell'incarico professionale
[...]
(all. 5 alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposto), specificando che quest'ultima interveniva in relazione all'incarico conferito tramite la sottoscrizione di pagina 22 di 26 accordo - quadro inerente al ed avente ad oggetto la Controparte_2
ristrutturazione dell'immobile sito in Salerno alla Via Del Bosco n° 26. Ciò, non solo riconoscendo l'incarico conferito al professionista ma senza alcun minimo cenno di risposta o contestazione delle somme in precedenza richieste in pagamento.
Quanto all'avviso di parcella, esso costituisce una scrittura privata proveniente dal professionista che ha eseguito la prestazione. Come tale, ha valore di prova, ma con un'efficacia probatoria inferiore rispetto a quella di un atto pubblico. In particolare,
l'avviso di parcella può fornire prova dell'esistenza del credito vantato dal professionista, ma tale prova non è assistita da fede privilegiata. Il valore probatorio dell'avviso di parcella può essere contestato dalla controparte, che può fornire prova contraria. In caso di contestazione, spetterà al giudice valutarne l'efficacia probatoria nel contesto complessivo degli elementi istruttori acquisiti nel processo.
emetteva, in pendenza del giudizio di opposizione, per la precisione in CP_1
data 03.06.2024, anche la fattura n° 26/B2C del 03.06.2024 (all. 3 alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposto) che richiamava nella descrizione la pro forma del
13.10.2023. La giurisprudenza si è più volte espressa, al riguardo, anche sulla natura e la valenza della fattura ai fini della prova del credito specificando che essa consiste nella dichiarazione, indirizzata da una parte all'altra, di fatti riguardanti un rapporto già
costituito, quindi, di un atto unilaterale a contenuto partecipativo che di per sé non costituisce prova del rapporto contrattuale, se questo è posto in contestazione, né delle prestazioni eseguite e del danno lamentato. Ciò tanto più se non è accompagnata da pagina 23 di 26 una quietanza o da un'accettazione e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla (cfr. Cass., sez. civ., sentenza n° 15176/2015 del 20.07.2015; Cass. sez. civ.,
sentenza n° 15832/2011 del 19.07.2011; Cass. sez. civ., sentenza n° 771/1982 del
09.02.1982). La fattura, quindi, può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite solo se il rapporto non è contestato e il debitore ha accettato le fatture senza contestazioni nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. civ., sez. III,
sent. n° 13651/2006 del 13.06.2006). Quando essa non acquisisce piena dignità
probatoria avrà, pertanto, valore di mero indizio che dovrà essere valutato nel complesso degli elementi emersi dall'istruttoria.
Nella fattispecie concreta, l'avviso di parcella, emesso prima dell'introduzione del giudizio ed al quale ha fatto seguito l'indicata fattura, va considerato, ai fini della prova del credito, unitamente al contratto stipulato dalla e Parte_1 CP_1
, all'accordo quadro n° 22/145, alla documentazione tutta inerente ai lavori svolti
[...]
dal professionista. Va precisato, inoltre, quanto alle somme richieste dal professionista a pagamento delle attività svolte, che con l'abolizione delle tariffe professionali, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto c.d. si è reso del CP_5
tutto superfluo il parere di congruità da parte dell'ordine professionale.
Ponendo in disamina il compenso professionale richiesto dal tecnico è necessario precisare che questi è assolutamente congruo a quanto previsto dalla norma ed in linea con i parametri ministeriali di riferimento, in quanto determinato proporzionalmente all'importo complessivo dei lavori risultanti dal computo metrico prodotto in atti (all. 6
pagina 24 di 26 al ricorso per d.i.), secondo i criteri previsti dal D.M. 17 giugno 2016, modificato da
D. Lgs. 36/2023, allegato I.13, come previsto dall'art. 119 del D.L. 19 maggio 2020 n.
34, Decreto Rilancio, convertito in Legge n. 77/2020.
Le doglianze rappresentate nell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso sono,
dunque, sterili e prive di fondamento. La documentazione versata fa emergere che l'obbligazione della discende dall'affidamento dell'incarico Parte_1
professionale a che, nell'immediatezza dello stesso, si è attivato per CP_1
darvi seguito.
Alla luce di quanto osservato, ribadito che la pretesa creditoria veicolata tramite decreto ingiuntivo risulta adeguatamente dimostrata, avendo parte opposta depositato documentazione atta a confermare la certezza e l'esigibilità del credito, l'opposizione deve essere rigettata.
Non vi è spazio per l'accoglimento delle pretese formulate nei confronti del terzo chiamato, essendo, per quanto illustrato ed argomentato, obbligata al soddisfacimento dell'obbligazione nei confronti del professionista la sola Parte_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014, da ultimo aggiornato con D.M. n°
37/2018.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 25 di 26 - Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n° 150/2024
reso dal Tribunale di Salerno, I° sez. civ., in data 29.01.2024, nell'ambito del procedimento recante il n° 586/2024 R.G., dichiarandone la definitiva efficacia esecutiva.
- Rigetta la domanda come proposta nei confronti del terzo chiamato
[...]
. Controparte_2
- Condanna la in persona del suo l.r.p.t., alla refusione delle spese Parte_1
del presente giudizio a favore di e del CP_1 Controparte_2
, in persona del suo l.r.p.t., che si liquidano, per ciascuna parte, in complessivi
[...]
euro 5.000,00, oltre al 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da attribuirsi per il solo a favore del procuratore dichiaratosi antistatario CP_1
avv. NC PE.
Così deciso in Salerno, lì 3 ottobre 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico, dott.ssa Maria Stefania Picece, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 1920 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione con decreto del 02.09.2025
TRA
in persona del suo l.r.p.t., C.F. e P. iva n° con Parte_1 P.IVA_1
sede in Bellizzi (Sa) alla Via E. Caterine n° 16, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv.
ER IN, C.F.: , con studio in Salerno (Sa) alla Via G. C.F._1
Diaz n° 13, indirizzo p.e.c. indicato per ricevere le comunicazioni inerenti al giudizio:
Email_1
ATTRICE OPPONENTE
E pagina 1 di 26 C.F..: P. VA n° , nato a CP_1 C.F._2 P.IVA_2
Salerno (Sa) il 21.04.1979 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Salerno (Sa) alla Via Luigi Guercio n° 420 presso lo studio dell'avv.
NC PE, C.F.: , dalla quale è rappresentato e difeso C.F._3
in virtù di procura in uno all'atto di costituzione di nuovo difensore del 25.03.2025,
con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 176 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria inerenti al giudizio all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
CONVENUTO – OPPOSTO
NONCHÉ
, in persona del suo l..r.p.t., Controparte_2
C.F. , con sede in Salerno (Sa) al Viale Del Bosco n° 26, elettivamente P.IVA_3
domiciliato in Salerno (Sa) alla Piazza Caduti Civili di Brescia n° 22 presso lo studio dell'avv. Gerardo De Martino, C.F.: che lo rappresenta e C.F._4
difende, per mandato in atti, congiuntamente e disgiuntamente, all'avv. Giuseppe
D'Alessandro, C.F.: , con dichiarazione resa di ricevere le C.F._5
comunicazioni relative al giudizio al numero di fax 089754807 oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata e Email_3 Email_4
pagina 2 di 26 TERZOCHIAMATO
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Il Tribunale di Salerno, I° sez. civ., con decreto ingiuntivo n° 150/2024, emesso in data
29.01.2024 nell'ambito del procedimento recante n° 586/2024 R.G., ingiungeva alla in persona del suo l.r.p.t., di pagare al ricorrente ing. Parte_1 CP_1
, nel termine di giorni quaranta dalla notifica del medesimo, la somma di euro
[...]
26.810,00 e gli interessi come richiesti nonché le spese del procedimento monitorio quantificate nella misura di euro 286,00 per spese, euro 1.305,00 per onorari di difesa,
oltre spese generali in ragione del 15% sugli onorari, c.a.p. ed iva come per legge.
, a sostegno del ricorso che ha condotto all'emissione del decreto CP_1
ingiuntivo, deduceva di avere ricevuto dalla in data 18.11.2022, Parte_1
l'incarico professionale per la progettazione e la direzione dei lavori da realizzarsi nel sito in Salerno (Sa) alla Via Del Bosco n° 26, e più Controparte_2
nello specifico: 1) diagnosi e modellazione energetica;
2) progettazione architettonica;
3) progettazione impiantistica;
4) direzione dei lavori;
5) direzione dei lavori strutturali. Ciò con l'impegno della società - che in data 30.11.2022 Parte_1
stipulava con il , contratto di affidamento incarico Controparte_2
pagina 3 di 26 General Contractor 110 % - a corrispondere al professionista incaricato le spettanze dovute. Rappresentava, altresì, di avere provveduto a realizzare quanto convenzionalmente pattuito relativamente ai punti n. 1, 2, 3, in precedenza indicati,
quindi di avere emesso, in data 13.10.2023, documento contabile in relazione alle prestazioni tecniche per la progettazione degli interventi di miglioramento energetico al - accordo quadro n° 22/145 - Cila - Superbonus Controparte_2
110%, prot. n° 293410 del 23.11.2022 - di importo, pari ad euro 26.810,82,
comprensivo di iva;
di avere sollecitato più volte la seppure invano, Parte_1
al pagamento di quanto richiesto, restando così titolare nei confronti della società
ingiunta di un credito ritenuto certo, liquido, esigibile, oltre che basato su prova scritta:
requisiti, questi ultimi, posti alla base della formulata istanza di concessione della provvisoria esecutività.
Il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato in data 02.02.2024, veniva opposto con atto di citazione a mezzo del quale l'opponente evidenziava, preliminarmente, che il contratto sorto tra e la fosse anteriore a quello CP_1 Parte_1
intercorso tra il e la medesima società, datato Controparte_2
30.11.2022. Ciò a volere significare che il lavoro materiale che avrebbe dovuto eseguire l' era già stato programmato tra il professionista ed il Parte_1
condominio. Rappresentava, poi, che la pur avendo iniziato i lavori Parte_1
dopo la stipula del contratto sottoscritto il 30.11.2022, in particolare provvedendo al montaggio dell'impalcatura, non era stata pagata per essi dal Controparte_2
pagina 4 di 26 . Si riteneva, pertanto, ingiustamente convenuta in giudizio, avendo subito un CP_2
importante danno economico, ragione per la quale anticipava al Tribunale la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di quest'ultimo, ritenendolo l'unico committente dei lavori.
Rilevava, inoltre, richiamando giurisprudenza di legittimità, come alla documentazione contabile posta alla base del decreto ingiuntivo, non potesse essere riconosciuta alcuna idoneità probatoria, essendo essa di formazione unilaterale oltre che oggetto di contestazione e, come tale, da inquadrare quale atto giuridico a contenuto partecipativo, strutturato secondo le forme di una mera dichiarazione di parte.
Contestava, nel prosieguo della propria difesa, che le somme richieste dal professionista, non vidimate dal parere del proprio ordine professionale, non avessero,
in ogni caso, alcuna reale corrispondenza con la progettazione svolta.
Concludeva, infine, chiedendo al tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza,
trattandosi di presunto credito contestato, di revocare il decreto ingiuntivo n°
150/2024, emesso il 29.01.2024 dal tribunale di Salerno, I° sez. civ., nell'ambito del procedimento recante n° 586/2024 R.G., e notificato in data 02.02.2024; di essere autorizzato, a norma dell'art. 269 c.p.c., alla chiamata in causa del terzo in persona del suo l.r.p.t., ritenendola, quindi, Controparte_2
indispensabile per una precisa ricostruzione dei fatti storici;
di accogliersi l'opposizione e, conseguentemente, condannare la parte opposta a tutte le spese, diritti ed onorari da attribuirsi al procuratore antistatario, oltre spese generali del 15%, iva e pagina 5 di 26 c.p.a.; con salvezza illimitata in ordine ai mezzi istruttori da richiedere, ivi comprese le prove testimoniali e quelle documentali.
La causa veniva iscritta a ruolo in data 14.03.2024 con attribuzione del n° 1920/2024
R.G. ed assegnata al giudice procedente.
La prima udienza, considerata l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa,
ritualmente avanzata dall'attrice, veniva differita ex art. 269 c.p.c., con decreto del
24.05.2024, alla data del 29.10.2024.
Si costituiva in giudizio , con comparsa di costituzione e risposta del CP_1
10.06.2024, il quale preliminarmente impugnava e contestava il contenuto dell'atto di opposizione ritenendolo inammissibile, improcedibile, pretestuoso e manifestamente infondato. Replicava, pertanto, nel proprio atto difensivo, punto per punto, alle eccezioni sollevate dall'opponente, impugnandole analiticamente. In ordine al primo,
secondo e terzo motivo di opposizione - rubricati con le lettere alfabetiche A, B, C, ed inerenti alla nullità del decreto ingiuntivo per la carenza dei presupposti e delle condizioni di legge oltre che per l'infondatezza del credito azionato - assumeva essere prive di alcun pregio giuridico le argomentazioni di parte opponente poiché
assolutamente destituite di fondamento e non dotate di alcuna vis probatoria. Riteneva
essere stata provata per tabulas la correttezza delle richieste poste alla base del decreto ingiuntivo opposto, ciò considerando le molteplici attività professionali e tecniche svolte in forza della lettera d'incarico e dell'accordo quadro n° 22/145.
pagina 6 di 26 Precisando di avere svolto queste ultime esclusivamente per conto della società
[...]
le indicava così nel dettaglio: sopralluoghi e verifiche delle Parte_1
caratteristiche termico/energetiche di tutte le u.i. costituenti il fabbricato condominiale denominato sito in Salerno al Viale Del Bosco n° 26; redazione Controparte_2
dell'attestato di prestazione Energetica (APE) ante - operam; diagnosi e modellazione energetica dello stabile;
progettazione degli interventi di miglioramento del fabbisogno energetico del fabbricato;
redazione dell'attestato di prestazione energetica (APE) post
- operam; redazione della relazione tecnica ex Legge 10; redazione delle schede tecniche dei materiali;
redazione e deposito della CILA per gli interventi non rientranti nel Superbonus 110% e di cui al prot. n° 293415 del 23.11.2022; redazione e deposito della CILA per gli interventi Superbonus 110% e di cui al prot. n° 293410 del
23.11.2022. Ciò per un totale di euro 26.810,82, pari all'importo di cui alla documentazione contabile depositata nel procedimento monitorio e della fattura n°
26/B2C. Specificava, altresì, che la somma in questione, più volte richiesta alla
[...]
al pari dei conteggi effettuati dal professionista, mai era stata contestata Parte_1
prima dell'introdotta opposizione.
Considerava, inoltre, giuridicamente irrilevanti, le doglianze dell'odierna opponente in ordine alle presunte ed ipotetiche inadempienze e/o omissioni di parte opposta, in quanto non provate sia nell'an che nel quantum e, comunque, decisamente ultronee ed estranee all'odierno petitum, tutt'al più oggetto di specifico ed autonomo accertamento. Argomentava, inoltre, in ordine all'inammissibilità della richiesta pagina 7 di 26 monitoria ed alla improcedibilità del procedimento monitorio, questioni poste da parte opponente, per mancanza del parere della competente associazione professionale.
Riteneva, al riguardo, ampiamente superato, l'orientamento della Suprema Corte
richiamato dalla nell'atto introduttivo del giudizio. Con ciò Parte_1
esponendo che, con l'abolizione delle tariffe professionali, fosse divenuto del tutto superfluo il parere di congruità da parte dell'ordine professionale, tant'è che,
orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, l'emissione della fattura registrata nei registri contabili risulta essere elemento sufficiente a richiedere la tutela monitoria,
stante anche la prova, ricorrente nel caso di specie, delle prestazioni rese, fornita con la documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo.
Aggiungeva che, con la Legge n° 81/2017 del 22.05.2017, è stata introdotta la possibilità di utilizzare le fatture regolarmente registrate nei registri contabili come prova dell'esistenza del credito per la richiesta del decreto ingiuntivo. Riteneva,
ancora, congruo e conforme alla norma, il compenso professionale richiesto, mai opposto dall'opponente, né a seguito della trasmissione della parcella, né a seguito della formale costituzione in mora. In merito alla richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dell'Amministratore p.t. del , Controparte_2
formulata dalla al tribunale, esponeva che la stessa non potesse Parte_1
trovare accoglimento in quanto inammissibile ed irricevibile, mancandone i presupposti richiesti dalla legge. Considerando il credito preciso e certo nel suo ammontare, perfettamente esigibile, e l'opposizione assolutamente non fondata su pagina 8 di 26 prova scritta, spiegava, infine, sussistere tutti i presupposti richiesti dalla legge per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Concludeva, pertanto, chiedendo al tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni: preliminarmente dichiarare il D.I. opposto, n° 150/2024 (proc. n°
586/2024 R.G.), provvisoriamente esecutivo;
sempre in via preliminare, rigettare la richiesta di autorizzazione alla chiamata in giudizio dell'amministratore p.t. del
, non ricorrendone i presupposti;
nel merito, rigettare Controparte_2
l'atto di opposizione, perché palesemente infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto,
confermare il D.I. n° 150/2024 reso dal Tribunale di Salerno;
in via gradata e subordinata, nella denegata ipotesi di mancata conferma del D.I., condannare la in persona del l.r.p.t. al pagamento, in favore di , Parte_1 CP_1
di tutte le somme che risulteranno, a seguito dell'istruttoria processuale, dovute al creditore per le prestazioni professionali da lui compiute;
condannare la società
opponente al pagamento di tutte le spese e competenze di causa da attribuirsi al procuratore antistatario. In via istruttoria contestava tutta la documentazione depositata da parte opponente, con riserva di articolare le proprie richieste istruttorie in sede di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., anche per meglio argomentare e dedurre in opposizione alle richieste di controparte.
Il convenuto - opposto produceva i seguenti documenti: atto di citazione in opposizione;
ricorso e decreto ingiuntivo n° 150/2024 - proc. n° 586/2024 R.G.; fattura pagina 9 di 26 n° 26/B2C; certificato di regolarità contributiva;
p.e.c. del 31.10.23 avente ad oggetto revoca dell'incarico professionale.
Il tribunale, con decreto del 15.09.2024, disponeva ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 29.10.2024, il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e le conclusioni delle parti.
Il , terzo chiamato in causa dall'attrice - opponente, si Controparte_2
costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 25.09.2024 ritenendo temeraria la domanda formulata dalla nei propri confronti, oltre che Parte_1
dilatoria e priva di fondamento giuridico. Ne chiedeva, pertanto, il rigetto.
Argomentava, al riguardo, dopo una premessa generale sulla figura del General
Contractor ed il richiamo alla norma di riferimento in materia di Superbonus 110%,
eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di chiamata in causa notificatogli in data
25 giugno 2024, per violazione dell'art. 163 n° 4 c.p.c. Sosteneva, in particolare, che lo stesso, oltre alla mancanza di un chiaro collegamento tra le domande formulate da nei confronti della e da quest'ultima nei confronti CP_1 Parte_1
della terza chiamata - non esponeva in modo chiaro e preciso i fatti costitutivi, gli elementi di diritto, le norme di legge o i principi giuridici fondanti la pretesa attrice.
Ciò non essendo state descritte dettagliatamente le circostanze di fatto che, secondo l'attrice - opponente, giustificherebbero la risoluzione del contratto di appalto e la condanna del al risarcimento dei danni e mancando, Controparte_2
inoltre, riferimenti puntuali a specifici inadempimenti, ritardi, o comportamenti di pagina 10 di 26 quest'ultimo che avrebbero causato un pregiudizio all'attrice. Riteneva il medesimo privo di allegazioni sulla comunanza di causa non contenendo alcuna asserzione in merito alle ragioni di fatto e di diritto per le quali la considerava, per Parte_1
l'appunto, comune la causa al , ovvero per le quali Controparte_2
chiedeva di essere garantita. Inoltre, in esso, non veniva chiarito, a giustificazione della chiamata in causa del terzo, quale fosse il titolo giuridico o il rapporto sostanziale che avrebbe legato il alla controversia tra e Controparte_2 Parte_1
, né quale fosse il pregiudizio che la avrebbe subito CP_1 Parte_1
in caso di soccombenza nei confronti di . CP_1
Il terzo chiamato in causa, ancora, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva tanto rispetto alle pretese di , dal quale non era stato evocato in CP_1
fase monitoria, tanto rispetto a quelle della società chiamante in causa Parte_1
Richiamava, al riguardo, il contenuto degli artt. 2, 5, 7, del contratto di
[...]
affidamento dell'incarico al General Contractor, ritenendo non sussistere in capo a sé
alcun tipo di inadempimento. Esponeva, quindi, di non avere alcun rapporto contrattuale diretto con e di non essere responsabile dell'adempimento CP_1
delle obbligazioni assunte dalla nei confronti del tecnico. Parte_1
Il rassegnava le seguenti conclusioni chiedendo al Controparte_2
Tribunale: in via preliminare di rito, di dichiarare la nullità dell'atto di chiamata in causa notificato in data 25.06.2024 per mancata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno della domanda, mancanza di collegamento tra le domande e assenza pagina 11 di 26 di allegazioni sulla comunanza di causa ovvero sulle ragioni della garanzia, e per l'effetto disporne l'integrazione; nel merito, in via principale e comunque subordinatamente all'accoglimento della precedente domanda, di rigettare tutte le domande azionate dalla in quanto destituite di fondamento Parte_1
giuridico; in ogni caso, di condannare la al pagamento delle spese, Parte_1
diritti ed onorari del presente giudizio, oltre iva e c.p.a. come per legge.
Offriva in comunicazione, in via istruttoria, i seguenti documenti: copia del verbale di assemblea di condominio del 25.09.2022; copia dell'incarico conferito a CP_1
; copia del contratto stipulato tra il ed il
[...] Controparte_2
General Contractor in data 30.11.2022; copia della delibera di conferimento del mandato agli avvocati D'Alessandro e . Si opponeva, infine, ad ogni CP_2
avversa richiesta istruttoria in quanto irrituale e comunque inammissibile.
L'attrice - opponente, con note di trattazione scritta del 21.10.2024, si riportava preliminarmente alle argomentazioni alla base dell'atto introduttivo del giudizio opponendosi alle motivazioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta. Chiedeva,
pertanto, l'ammissione di mezzi istruttori, da intendersi quali prove documentali e testimoniali, non meglio indicati ma da specificare in una fase successiva.
Il terzo chiamato in causa, con note di trattazione scritta del 24.10.2024, si riportava ai propri atti difensivi, impugnando e contestando ancora una volta le avverse deduzioni,
allegazioni e richieste istruttorie, e chiedeva che la causa venisse rinviata per la decisione.
pagina 12 di 26 Il convenuto - opposto, con note di trattazione scritta del 28.10.2024, nel riportarsi ai propri scritti difensivi, alla documentazione allegata e ad ogni deduzione ed eccezione esposta, impugnava e contestava l'avverso atto introduttivo di opposizione a decreto ingiuntivo e quanto con esso dedotto, prodotto ed eccepito. Prendeva atto, inoltre,
dell'avvenuta costituzione del terzo chiamato ed Controparte_2
insisteva, per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Chiedeva, infine, di accogliere le conclusioni già formulate nel primo atto difensivo e la concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Il tribunale - lette le note depositate nel termine come assegnato in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. e rilevato il mancato deposito delle parti di memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., ritenuto il giudizio di pronta soluzione - con ordinanza del 29.10.2024, rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e fissava l'udienza del 07.07.2025 per la decisione.
Con atto del 25.03.2025, intervenuta nel corso del giudizio la rinuncia al mandato professionale da parte dell'avv. Gennaro Pagano, procuratore costituito di CP_1
, si costituiva l'avv. NC PE, quale nuovo difensore di quest'ultimo,
[...]
che si riportava integralmente a quanto dedotto, eccepito e prodotto dal precedente difensore.
Il tribunale, con decreto del 07.05.2025, disponeva ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 07.07.2025, il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti.
pagina 13 di 26 L'attrice - opponente, con note autorizzate del 03.07.2025, nel riportarsi integralmente a tutte le argomentazioni poste a base dell'atto introduttivo di opposizione nonché, alla richiesta della chiamata del terzo, insisteva per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Indicava quali prove documentali il contratto tra e la CP_1 Parte_1
datato 14.11.2022 oltre che il contratto tra il e la Controparte_2
società del 30.11.2022; quali prove testimoniali le assunzioni Parte_1
testimoniali di , ed sulla Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
circostanza specifica per la quale la società avrebbe provveduto a Parte_1
tutte le istallazioni necessarie per i lavori commissionati con posa in opera di impalcature.
Il convenuto - opposto, con note di trattazione scritta del 04.07.2025, nel riportarsi ai propri atti e scritti difensivi, chiedeva di riservare la causa a sentenza, senza la concessione dei termini, e di accogliere le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta che riproponeva per esteso.
Il terzo chiamato in causa, con le note di trattazione scritta del 04.07.2025, chiedeva la decisione della causa e l'integrale accoglimento, per le ragioni esposte in atti, delle conclusioni rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta, date per trascritte.
Il tribunale, con provvedimento del 02.09.2025, lette le note di precisazioni delle conclusioni e le comparse conclusionali, visto l'art. 189 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
pagina 14 di 26 Va preliminarmente chiarito che il giudizio conseguente all'opposizione al decreto ingiuntivo di cui agli artt. 645 e ss. c.p.c. è un giudizio ordinario a cognizione piena la cui peculiarità consiste nell'inversione, meramente formale, delle posizioni processuali dovute alla circostanza che l'opponente è in realtà il debitore sostanziale e l'opposto il creditore sostanziale. Tale inversione, peraltro, non pregiudica la ripartizione dell'onere della prova stabilita dall'art. 2697 c.c., in virtù del quale chi vuol far valere in giudizio un diritto deve fornire la prova del fatto costitutivo dello stesso, mentre spetta al convenuto provarne i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi. Tale onere rimane così ripartito anche nel giudizio di opposizione, dovendo il creditore - opposto provare i fatti costitutivi della pretesa dal medesimo avanzata, e dunque la fonte negoziale o legale del proprio diritto, mentre il debitore - opponente dovrà invece fornire la prova dell'insussistenza della pretesa creditoria azionata con il procedimento monitorio, dell'avvenuto adempimento o delle modificazioni subite dalla stessa. Dal
citato articolo si desume, quindi, il c.d. principio di presunzione di persistenza del diritto in forza del quale essa, appunto, si presume, ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. sez. unite, n° 13533/2001 del 30.10.2001,
Cass. Civ., sez. I, n° 13674/2006 del 13.06.2006; Cass. Civ., sez. III, n° 8615/2006).
L'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa pagina 15 di 26 creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza;
quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza, ovvero, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ciò premesso, va rilevato, inoltrandosi nel merito della causa, che essa è stata istruita esclusivamente mediante acquisizione documentale. Visionando la documentazione prodotta dalle parti, si rileva che il , nel corso Controparte_2
dell'assemblea ordinaria svoltasi in data 27.09.2022, deliberava a verbale di affidare alla società i lavori di manutenzione straordinaria con l'ausilio dei Parte_1
benefici fiscali vigenti (superbonus) secondo le modalità comunicate dal General
Contractor (all. 1 alla comparsa di costituzione e risposta del terzo chiamato in causa);
in data 18.11.2022, l'impresa con riferimento Controparte_3
all'accordo quadro n° 22/145 per la redazione di progetti di efficientamento energetico di edifici residenziali ai sensi della Legge n° 77/2020 (all. 1
al ricorso per d.i.; all. 2 alla comparsa di costituzione e risposta del terzo chiamato in causa), affidava all'ingegnere , con lettera di conferimento, l'incarico CP_1
professionale per la progettazione e la direzione dei lavori da eseguire presso l'unità
immobiliare sita in Salerno (Sa) al Viale Del Bosco n° 26 ( Controparte_2
), relativo a diagnosi e modellazione energetica, progettazione architettonica,
[...]
progettazione impiantistica, direzione dei lavori e direzione dei lavori strutturali (all.2
pagina 16 di 26 al ricorso per d.i.; all. 3 alla comparsa di costituzione e risposta del terzo chiamato); in data 23.11.2022, con prot. n° 293410 e con prot. n° 293415, venivano presentate da
, allo sportello unico per l'edilizia del Comune di Salerno, le necessarie CP_1
comunicazioni asseverate per l'avvio dei lavori, nello specifico CILA e CILAS;
il
30.11.2022, l'impresa General Contractor (fornitore) stipulava con Parte_1
il (committente), in persona di , Controparte_2 Controparte_4
contratto di affidamento incarico General Contractor 110% (all. 3 al ricorso per emissione di d.i.). Proseguendo nella disamina dei documenti costituenti gli atti di causa, è possibile ancora ricostruire, sotto il profilo degli accadimenti caratterizzanti il giudizio, che , in data 03.10.2023, inviava alla e, per CP_1 Parte_1
conoscenza, al , lettera avente ad oggetto pagamento Controparte_2
spettanze professionali (allegati 9 e 9 quater al ricorso per d.i.); lo stesso, il giorno
13.10.2023, emetteva avviso di parcella per l'importo di euro 26.810,82, comprensivo di iva, nei confronti della recante il seguente oggetto: prestazioni Parte_1
professionali. Prestazioni tecniche per la progettazione degli interventi di
miglioramento energetico al Condominio - accordo quadro n° Controparte_2
22/145 - CILA - Superbonus 110%, prot. n° 293410 del 23.11.2022 (all. 8 al ricorso per d.i.); , in data 15.10.2023, sollecitava a mezzo p.e.c., alla CP_1 [...]
(allegati 9 bis e 9 quinquies al ricorso per d.i.) e 03.11.2023 (allegati 9 Parte_1
ter e 9 sexies al ricorso per d.i.), il pagamento di quanto richiesto. Lo stesso faceva il difensore del professionista con lettera intestata all'odierna attrice - opponente del pagina 17 di 26 25.10.2023 (all. 10 al ricorso per d.i.). L'opposto, infine, emetteva in pendenza del presente giudizio, per la precisione in data 03.06.2024, la fattura n° 26/B2C, per il medesimo importo di cui all'avviso di parcella del 13.10.2023.
Dalla documentazione versata in atti si evince, in maniera chiara, la natura e l'obbligazione specifica assunta dalla nei confronti del professionista Parte_1
. L'art. 7 dell'accordo quadro n° 22/145, per la redazione di progetti di CP_1
efficientamento energetico di edifici residenziali ai sensi della Legge n° 77/2020,
prevede espressamente che “il professionista ( ) sarà remunerato dei CP_1
compensi pattuiti con il presente contratto mediante bonifico bancario dopo il termine
di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura da parte del committente (
[...]
. Le fatture per la corresponsione dei compensi potranno essere emesse Parte_1
solo dopo il completo espletamento dell'attività professionale come concordata con il
presente contratto e per stati di avanzamento. Gli onorari saranno determinati in base
alle vigenti tabelle professionali come richiamate in premessa e come dettagliati negli
allegati al presente contratto. Le fatture dovranno contenere il riferimento al presente
contratto ed il loro pagamento sarà sottoposto alla sussistenza delle condizioni
contrattualmente previste;
alla consegna da parte del professionista della
documentazione di cui ai punti che precedono;
alla consegna da parte del
professionista della documentazione di cui alle previsioni di legge in materia e del
DURC, o di documento equipollente, in corso di validità alla data di erogazione del
pagamento. La committente avrà la facoltà di contestare le attività di cui all'incarico
pagina 18 di 26 eseguite dal professionista e conseguentemente di sospendere e/o rifiutare il relativo
pagamento, qualora (ma non limitatamente): il professionista non abbia emesso
regolare fattura secondo i tempi e le modalità indicate nel contratto;
ovvero il
professionista non abbia consegnato la documentazione di cui alle previsioni di legge
in materia, ivi compreso il DURC in corso di validità alla data di erogazione del
pagamento; ovvero l'esecuzione dell'attività di cui all'incarico, e/o parte di esse, non
sia stata svolta in conformità alle previsioni del presente contratto”. Dall'articolo in questione si evince come destinatario delle fatture inerenti ai lavori indicati fosse esclusivamente l'impresa che, quindi, si è obbligata nei confronti Parte_1
dell'odierno opposto, con la sottoscrizione dell'accordo quadro n° 22/145 ed, in particolare, con la lettera di conferimento dell'incarico al professionista, atti entrambi anteriori alla stipula del contratto di affidamento incarico General Contractor 110 %,
quest'ultimo intervenuto tra il e la Controparte_2 [...]
in data 30.11.2022. Controparte_3
In esso, al punto n° 2 della premessa, costituente parte integrante e sostanziale del medesimo, si legge che il committente ( ) delibera che Controparte_2
intende conferire alla (fornitore), incarico per la valutazione di Parte_1
fattibilità (tecnico/economico/urbanistica) per l'esecuzione dei lavori di
efficientamento energetico e/o adeguamento/miglioramento del rischio sismico (eco -
bonus e sisma - bonus) dell'edificio come sopra identificato e pertanto affida alla
[...]
tutto l'espletamento della pratica del 110, omnicomprensiva della parte Parte_1
pagina 19 di 26 tecnica, edile sismica, edile Eco, impiantistica, visto fiscale, visto tecnico, ecc. È
ancora specificato, ai punti numero 6 e 7 della premessa, che: per l'esecuzione dei
lavori, oggetto del presente contratto, il committente prende atto che il fornitore può
anche avvalersi della collaborazione di aziende specializzate nelle realizzazioni delle
attività presenti nel computo metrico, ovvero dei contratti di prestazione d'opera per
la realizzazione dei lavori illustrati nel computo metrico;
ovvero dei contratti di
prestazione d'opera per la realizzazione dei lavori illustrati nel computo metrico
nominando in prima persona, con separati contratti;
il committente conferisce al
fornitore un mandato con rappresentanza per lo svolgimento delle attività
amministrative necessarie per ottenere dei benefici fiscali di cui sopra, ivi compreso
l'accesso agli atti ed ai documenti amministrativi presso gli uffici tecnici comunali, ed
il conferimento degli incarichi professionali ove necessari. All'art. 4, primo punto,
dell'indicato contratto, rubricato obblighi del fornitore ( e manleva è Parte_1
statuito che il fornitore, a condizione che, a sua volta, il committente rispetti gli
obblighi di cui al presente contratto ed in particolare di cui al precedente capo
(obblighi del committente), si obbliga verso il committente stesso a sostenere tutti i
costi per l'esecuzione dei lavori e per gli incarichi tecnici nominati dal cliente in
relazione agli interventi. All'art. 5, rubricato incarichi professionali, è previsto che il
fornitore sottoscriverà appositi incarichi con le figure professionali necessarie,
conferendo ai tecnici mandato con rappresentanza attraverso il quale, in qualità di
fornitore, pagherà, in nome e per conto del committente, il compenso dovuto ai
pagina 20 di 26 professionisti incaricati e all'impresa; i professionisti emetteranno fattura a nome del
fornitore.
Considerato quanto esposto, anche a voler ritenere che la certamente Parte_1
obbligatasi direttamente nei confronti del professionista a mezzo CP_1
dell'incarico conferitogli il 18.11.2022, abbia agito quale General Contractor sulla scorta di un successivo affidamento ricevuto, a sua volta, dal Controparte_2
, ciò non sgraverebbe comunque l'impresa opponente, dall'obbligo di pagare i
[...]
professionisti ed i tecnici incaricati. Con l'espressione General Contractor - mutuata dal diritto degli appalti pubblici, in particolare dall'art. 194 del codice dei contratti pubblici - si identifica una persona fisica o, più frequentemente, come nel caso di specie, una società dotata di idonea capacità organizzativa, tecnico - realizzativa e finanziaria, a cui il committente affida l'intera pratica del bonus fiscale e che, quindi,
si occupa di gestire e ottimizzare tutte le procedure che caratterizzano un intervento edilizio, da quella burocratica a quella esecutiva di completa realizzazione dell'opera.
Questo soggetto, più precisamente, si impegna ad eseguire, con organizzazione e mezzi propri, le opere e le forniture occorrenti alla realizzazione degli interventi.
Inoltre, vista la possibilità di convertire l'agevolazione fiscale usufruibile in credito di imposta cedibile sul corrispettivo dovuto, il General Contractor gestisce, per conto del committente, anche tutte le conseguenziali attività legali, amministrative, tecniche e contabili, il tutto con proprie risorse professionali direttamente individuate e contrattualizzate. In altri termini, tale figura riveste il ruolo di garante del rispetto di pagina 21 di 26 tutti gli adempimenti burocratici nonché delle scadenze tecniche previste per la realizzazione delle opere, osservanza necessaria per poter accedere alle agevolazioni previste dalla normativa di riferimento.
Va, inoltre, considerato, nell'analisi della spiegata domanda e delle difese svolte dalle parti, che è stata ampiamente fornita la prova dell'attività professionale svolta da su incarico della ciò con particolare riferimento alla CP_1 Parte_1
relazione tecnica illustrativa, redatta ai sensi dell'articolo 33 del D. L. 77, nonché degli elaborati tecnici necessari per la relativa ai lavori di efficientamento Parte_2
energetico e strutturale dell'immobile sito in Salerno al Viale Del Bosco n. 26. Il
riferimento è, in particolare, ai documenti di cui agli allegati al ricorso per emissione di decreto ingiuntivo contraddistinti dai numeri 4 e 5.
La inoltre, non ha mai mosso alcuna contestazione a Parte_1 CP_1
in relazione alle attività dal medesimo poste in essere né, del pari, ha mai contestato, se non in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'avviso di parcella del 13.10.2023
emessa dal tecnico (all. 8 al ricorso per d.i.) oltre all'importo delle somme richiestegli,
da ultimo con sollecito di pagamento avente valore di formale costituzione in mora del
25.10.2023 (all. 10 al ricorso per d.i.). L'odierna opponente, infatti, a seguito della emissione dell'avviso di parcella, si limitava ad inviare a mezzo p.e.c. a CP_1
, in data 31.10.2023, lettera avente ad oggetto revoca dell'incarico professionale
[...]
(all. 5 alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposto), specificando che quest'ultima interveniva in relazione all'incarico conferito tramite la sottoscrizione di pagina 22 di 26 accordo - quadro inerente al ed avente ad oggetto la Controparte_2
ristrutturazione dell'immobile sito in Salerno alla Via Del Bosco n° 26. Ciò, non solo riconoscendo l'incarico conferito al professionista ma senza alcun minimo cenno di risposta o contestazione delle somme in precedenza richieste in pagamento.
Quanto all'avviso di parcella, esso costituisce una scrittura privata proveniente dal professionista che ha eseguito la prestazione. Come tale, ha valore di prova, ma con un'efficacia probatoria inferiore rispetto a quella di un atto pubblico. In particolare,
l'avviso di parcella può fornire prova dell'esistenza del credito vantato dal professionista, ma tale prova non è assistita da fede privilegiata. Il valore probatorio dell'avviso di parcella può essere contestato dalla controparte, che può fornire prova contraria. In caso di contestazione, spetterà al giudice valutarne l'efficacia probatoria nel contesto complessivo degli elementi istruttori acquisiti nel processo.
emetteva, in pendenza del giudizio di opposizione, per la precisione in CP_1
data 03.06.2024, anche la fattura n° 26/B2C del 03.06.2024 (all. 3 alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposto) che richiamava nella descrizione la pro forma del
13.10.2023. La giurisprudenza si è più volte espressa, al riguardo, anche sulla natura e la valenza della fattura ai fini della prova del credito specificando che essa consiste nella dichiarazione, indirizzata da una parte all'altra, di fatti riguardanti un rapporto già
costituito, quindi, di un atto unilaterale a contenuto partecipativo che di per sé non costituisce prova del rapporto contrattuale, se questo è posto in contestazione, né delle prestazioni eseguite e del danno lamentato. Ciò tanto più se non è accompagnata da pagina 23 di 26 una quietanza o da un'accettazione e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla (cfr. Cass., sez. civ., sentenza n° 15176/2015 del 20.07.2015; Cass. sez. civ.,
sentenza n° 15832/2011 del 19.07.2011; Cass. sez. civ., sentenza n° 771/1982 del
09.02.1982). La fattura, quindi, può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite solo se il rapporto non è contestato e il debitore ha accettato le fatture senza contestazioni nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. civ., sez. III,
sent. n° 13651/2006 del 13.06.2006). Quando essa non acquisisce piena dignità
probatoria avrà, pertanto, valore di mero indizio che dovrà essere valutato nel complesso degli elementi emersi dall'istruttoria.
Nella fattispecie concreta, l'avviso di parcella, emesso prima dell'introduzione del giudizio ed al quale ha fatto seguito l'indicata fattura, va considerato, ai fini della prova del credito, unitamente al contratto stipulato dalla e Parte_1 CP_1
, all'accordo quadro n° 22/145, alla documentazione tutta inerente ai lavori svolti
[...]
dal professionista. Va precisato, inoltre, quanto alle somme richieste dal professionista a pagamento delle attività svolte, che con l'abolizione delle tariffe professionali, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto c.d. si è reso del CP_5
tutto superfluo il parere di congruità da parte dell'ordine professionale.
Ponendo in disamina il compenso professionale richiesto dal tecnico è necessario precisare che questi è assolutamente congruo a quanto previsto dalla norma ed in linea con i parametri ministeriali di riferimento, in quanto determinato proporzionalmente all'importo complessivo dei lavori risultanti dal computo metrico prodotto in atti (all. 6
pagina 24 di 26 al ricorso per d.i.), secondo i criteri previsti dal D.M. 17 giugno 2016, modificato da
D. Lgs. 36/2023, allegato I.13, come previsto dall'art. 119 del D.L. 19 maggio 2020 n.
34, Decreto Rilancio, convertito in Legge n. 77/2020.
Le doglianze rappresentate nell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso sono,
dunque, sterili e prive di fondamento. La documentazione versata fa emergere che l'obbligazione della discende dall'affidamento dell'incarico Parte_1
professionale a che, nell'immediatezza dello stesso, si è attivato per CP_1
darvi seguito.
Alla luce di quanto osservato, ribadito che la pretesa creditoria veicolata tramite decreto ingiuntivo risulta adeguatamente dimostrata, avendo parte opposta depositato documentazione atta a confermare la certezza e l'esigibilità del credito, l'opposizione deve essere rigettata.
Non vi è spazio per l'accoglimento delle pretese formulate nei confronti del terzo chiamato, essendo, per quanto illustrato ed argomentato, obbligata al soddisfacimento dell'obbligazione nei confronti del professionista la sola Parte_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014, da ultimo aggiornato con D.M. n°
37/2018.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 25 di 26 - Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n° 150/2024
reso dal Tribunale di Salerno, I° sez. civ., in data 29.01.2024, nell'ambito del procedimento recante il n° 586/2024 R.G., dichiarandone la definitiva efficacia esecutiva.
- Rigetta la domanda come proposta nei confronti del terzo chiamato
[...]
. Controparte_2
- Condanna la in persona del suo l.r.p.t., alla refusione delle spese Parte_1
del presente giudizio a favore di e del CP_1 Controparte_2
, in persona del suo l.r.p.t., che si liquidano, per ciascuna parte, in complessivi
[...]
euro 5.000,00, oltre al 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da attribuirsi per il solo a favore del procuratore dichiaratosi antistatario CP_1
avv. NC PE.
Così deciso in Salerno, lì 3 ottobre 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
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