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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/10/2025, n. 2789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2789 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 752/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. ER MO - Presidente
Dott. NA AN - Consigliera rel
Dott. Maria Teresa Brena - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 752/2020
TRA
(C.F. ), Parte_1 Pt_2 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 51/H 24036 PONTE SAN PIETRO presso lo studio dell'avv. IOGHA' FRANCESCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in CORSO Controparte_1 C.F._2
SEMPIONE 15/A MILANO presso lo studio dell'avv. CANZI PIETRO RENATO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CANZI FEDERICO
( ) CORSO SEMPIONE, 15/A 20145 MILANO;
C.F._3
APPELLATO
Oggetto: Vendita di cose immobili
1 R.G. N. 752/2020
CONCLUSIONI DELLE PARTI
NELL'INTERESSE DELL' APPELLANTE:
Piaccia all'Ill.ma Corte d'appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n.
7908/2019, pubblicata il 28 agosto 2019, mai notificata (doc. 1), disattesa ogni avversa istanza:
I) In via principale: confermare la Ctu depositata in data 16 novembre 2023 nel giudizio r.g.
43651/2021 Tribunale di Milano (doc. 10) e la sentenza di primo grado emessa dal Giudice del
Tribunale di Milano, Giudice Fascilla (Sentenza n. 5791/2024 pubbl. il 06/06/2024 doc. 9), passata in giudicato per mancata impugnazione e che costituisce giudicato pregiudiziale (in senso stretto ovvero vincolante) nell'ambito della presente causa pregiudicata e, dunque, accertato il carattere apocrifo delle sottoscrizioni apposte sul contratto preliminare di compravendita immobiliare per cui
è causa (doc. 3 di parte attrice) e riferite dall'attrice a dichiarare Parte_1
anche d'ufficio la nullità e/o l'inesistenza del contratto preliminare di compravendita immobiliare per cui è causa (doc. 3) e, dunque, in riforma della sentenza impugnata, rigettare le domande di trasferimento dell'immobile (ex art. 2932 c.c.) formulate dall'attrice in quanto Controparte_1 infondate in fatto e in diritto e fondate su un documento inesistente o nullo e per gli effetti:
-) ordinare la cancellazione di tale sottoscrizione dall'originale del documento impugnato;
-) escludere il documento contraffatto dalle fonti probatorie introdotte dalla Sig.ra Controparte_1 nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Milano r.g. 73811/2015 e nel presente giudizio;
-) ordinare la cancellazione a cura e spese della Sig.ra di tutte le trascrizioni (e/o Controparte_1 formalità) catastali e immobiliari dell'immobile di cui è causa (sia della domanda giudiziale e sia della sentenza giudiziale per la quota che ha interessato di trasferimento coattivo ex art. 2932);
-) dichiarare anche d'ufficio la nullità della transazione stipulata in data 19 settembre 2017 in quanto fondata su un contratto illecito ex art. 1972 c.c. e/o, comunque, per illegittimità dell'oggetto e/o della causa.
II) in via subordinata: previo accertamento della risoluzione per inadempimento della transazione del 19 settembre 2017 (doc. 4a) e/o della nullità della stessa, previo accertamento dei fatti di cui in premessa e segnatamente previo accertamento del decorso del termine essenziale per la sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita accertare e/o dichiarare e/o pronunciare la risoluzione del contratto preliminare di compravendita immobiliare e per l'effetto rigettare le domande formulate dall'attrice siccome infondate in fatto e in diritto;
III) previo accertamento della risoluzione per inadempimento della transazione del 19 settembre
2017 (doc. 4a) e/o della nullità della stessa, in via subordinata alla superiore domanda, previo accertamento dell'inerzia delle parti per circa nove anni, pronunciare la risoluzione del contratto per mutuo dissenso;
2 R.G. N. 752/2020
IV) in via subordinata: previo accertamento della risoluzione per inadempimento della transazione del 19 settembre 2017 (doc. 4a) e/o della nullità della stessa e previo accertamento dei fatti di cui in premessa e segnatamente del carattere simulato del contratto di compravendita immobiliare nella parte in cui si da atto della avvenuta corresponsione del prezzo pari ad € 180.000,00 subordinare la pronuncia della sentenza che tenga luogo del contratto non concluso al pagamento in favore di della somma di € 90.000,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
Parte_3
V) in ogni caso rigettare la domanda formulata da in quanto infondata in fatto e in Controparte_1 diritto;
VI) condannare l'appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi al sottoscritto difensore che si dichiara distrattario ex art. 93 c.p.c.
NELL'INTERESSE DELL' APPELLATA:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
preso atto:
che con sentenza n. 5791/2024, pubblicata il 06/06/2024 e divenuta tra le parti cosa giudicata, il Tribunale di Milano ha accertato l'apocrifia delle sottoscrizioni risultanti a nome dell'apparente venditrice, signora nella copia del contratto preliminare di vendita Parte_1 datato 1° marzo 2006 in forza della quale è stato disposto il trasferimento in favore della Signora
, ex art. 2932 c.c., della quota parte (50%) di proprietà dell'immobile ad uso Controparte_1 abitazione sito nel Comune di Milano in via Manfredo Fanti n. 4, al piano terzo, composto di due locali oltre servizi, il tutto censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio 478, mappale 3, subalterno 27;
- che, allo stato, la signora non dispone dell'originale della già menzionata Controparte_1 scrittura, né di altra copia diversa da quella prodotta in atti da parte appellante e deve, pertanto, esprimere al riguardo ogni riserva di salvezza;
rigettare ogni domanda svolta dal Signor ultronea allo stretto rapporto Parte_3 di pregiudizialità con il giudicato di cui alla citata sentenza n. 5791/2024 e, dunque, diversa dal riconoscimento della sua proprietà iure hereditatis;
confermare, per quanto estraneo all'indicato rapporto di pregiudizialità, la sentenza n.
7908/2019, pubblicata il 28/08/2019 e non notificata, con cui il Tribunale di Milano, Sezione IV
Civile, ha definitivamente pronunciato sul giudizio iscritto al n. 73811/2015 di R.G.;
con il favore delle anticipazioni e dei compensi professionali di causa, oltre al rimborso delle spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Svolgimento del processo
3 R.G. N. 752/2020
Il presente procedimento ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
7908/2019, che ha accolto la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 Parte_3
, volta a ottenere sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c. e, per l'effetto, il trasferimento
[...] della proprietà immobiliare di “un appartamento ad uso abitativo sito nel Comune di Milano alla via Manfredo Fanti n. 4, piano terzo, composto di due locali oltre servizi, censito al Nuovo Catasto
Edilizio Urbano al foglio 478, mappale 3, subalterno 27” nonché la trascrizione della sentenza ai sensi dell'articolo 2652, comma 2, c.c. ad opera del Conservatore dei Registri Immobiliari.
I fatti e le allegazioni delle parti ha introdotto il presente giudizio allegando di aver sottoscritto con la propria madre Controparte_1
in data 1 marzo 2006, un contratto preliminare avente a oggetto la vendita del bene Parte_1 immobile di proprietà della come sopra descritto. Pt_1
L'attrice ha dedotto di aver versato integralmente il prezzo di compravendita, pattuito per 180.000 euro, come da quietanza di pagamento prodotta nel giudizio di primo grado. Ciononostante, Pt_1 si rendeva inadempiente all'obbligo di trasferire la proprietà dell'immobile, dal momento che
[...] non stipulava il rogito nel termine concordato – 1 marzo 2007.
Interveniva in corso di giudizio la morte di e pertanto il processo veniva interrotto Parte_1 in data 21 settembre 2016 e, in seguito, riassunto nei confronti degli eredi della convenuta.
Si è costituito, dunque, in giudizio in qualità di erede della madre, che ha Parte_3 contestato la domanda attorea deducendo, anzitutto, che l'atto introduttivo fosse stato notificato a persona incapace di intendere e volere, producendo documentazione medica a conforto.
Ha disconosciuto la sottoscrizione del contratto preliminare, rilevando che le sottoscrizioni apposte e riferite a fossero apocrife e che, pertanto, dovesse essere pronunciata declaratoria Parte_1 di nullità e/o inesistenza e/o inefficacia del contratto, con conseguente rigetto di ogni pretesa avversa.
Ha dedotto inoltre che fosse intervenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare per scadenza del termine essenziale, fissato “entro e non oltre il termine del 1 marzo 2007”, e, in ogni caso, che non fosse mai stato pagato il prezzo da parte della promissaria acquirente, con conseguente carattere simulato del contratto preliminare di compravendita.
La sentenza del Tribunale
Il Tribunale di Milano con sentenza n. 7908/2019 ha accolto la domanda attorea e, rigettate le doglianze del convenuto, ha pronunciato sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c., trasferendo, per l'effetto, il diritto di proprietà del 50% dell'immobile facente capo a a Parte_3
sulla base delle seguenti argomentazioni: Controparte_1
4 R.G. N. 752/2020
- Ha ritenuto tardivo il disconoscimento della sottoscrizione effettuato da Pt_3 Parte_3 tenuto conto che quando era ancora in vita ed era stata convenuta in giudizio, non Parte_1 aveva proposto tempestivamente istanza di disconoscimento del contratto preliminare cui era apposta la sua firma.
- Ha rilevato l'effettiva esistenza di una quietanza di pagamento rilasciata da alla Parte_1 figlia, la quale costituisce prova precostituita dei fatti in essa riportati (a nulla rilevando la carenza di indicazioni circa le modalità di pagamento del prezzo e la mancanza di tracce del versamento effettuato da ). Controparte_1
- Ha quindi accertato l'adempimento dell'attrice agli impegni assunti con il contratto CP_1 preliminare e l'inadempimento della alla conclusone del definitivo e, per l'effetto, ha Pt_1 pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c. di trasferimento della quota del 50% di Parte_3 in capo a (essendo nel frattempo la stessa divenuta proprietaria iure hereditatis della Controparte_1 quota del 50% dell'immobile promesso in vendita), dichiarando la sentenza titolo per la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
L'appello
1. Avverso la citata sentenza ha proposto appello deducendo anzitutto che Parte_3 nelle more del giudizio di primo grado, segnatamente in data 19 settembre 2017, aveva concluso con una transazione, con la quale ha riconosciuto la validità del contratto Controparte_1 preliminare intercorso fra madre e sorella, e si è impregnato a rinunciare alle domande formulate in giudizio, dietro corresponsione da parte di di una somma pari a 40.000,00 euro CP_1 suddivisa in due tranche (25.000,00 euro alla stipula del contratto e 15.000,00 entro sette giorni dal deposito della sentenza di primo grado). Tale transazione, qualificata dall'appellante come “non novativa”, si sarebbe risolta per inadempimento della , a seguito di diffida ad Controparte_1 adempiere inviata in data 28 febbraio 2020, a seguito del mancato versamento delle somme concordate da parte della sorella.
2. Ha dedotto in ogni caso la nullità della transazione perché fondata su contratto illecito ai sensi dell'articolo 1972 c.c. (ossia il preliminare sottoscritto da e , e ha Controparte_1 Parte_1 riproposto la questione relativa alla falsità della sottoscrizione della al preliminare. In Pt_1 relazione a ciò, l'appellante ha preliminarmente proposto querela di falso in via incidentale avverso tale sottoscrizione, chiedendo che la Corte, considerata la rilevanza del documento per la decisione, assegnasse alle parti un termine per riassumere la causa di falso dinnanzi al Tribunale ai sensi dell'articolo 355 c.p.c.
3. In via subordinata, ha contestato la pronuncia di primo grado chiedendone l'integrale riforma per i motivi che seguono.
3.1 Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto rigettare la domanda attorea in quanto carente la prova dell'inadempimento di agli obblighi contrattuali. non aveva fornito Parte_1 Controparte_1
5 R.G. N. 752/2020
alla madre indicazioni circa il nominativo del notaio o la data prevista per il rogito, sicché non sarebbe possibile muovere doglianze nei confronti della originaria convenuta in giudizio.
3.2 Con secondo motivo di gravame, ha ribadito che il contratto preliminare dovrebbe ritenersi risolto per scadenza del termine essenziale siglato dalle parti o, comunque, la risoluzione per mutuo dissenso.
3.3 Il Giudice di prime cure avrebbe ritenuto erroneamente sussistente la quietanza di pagamento attestante l'avvenuto pagamento del prezzo da parte di e comunque adducendo la Controparte_1 mancanza della prova dell'avvenuto pagamento del corrispettivo.
4. Si è costituita in giudizio , contestando i motivi addotti in ordine Controparte_1 all'inadempimento della transazione stipulata con e altresì all'inadempimento Parte_3 del contratto preliminare lamentato da costui nell'atto di appello.
- Con riferimento alla transazione, ne ha rilevato l'estraneità al giudizio e, pertanto, l'impossibilità per l'appellante di domandare una pronuncia sulla base di un accordo che non forma oggetto della decisione impugnata. Ha inoltre osservato di non essere stata inadempiente agli obblighi pattuiti nella transazione, perché, da un lato, la diffida ad adempiere le veniva notificata prima del termine previsto per l'adempimento e, dall'altro, l'obbligazione di pagamento della seconda rata pari a euro
15.0000 doveva intendersi già estinta per compensazione legale con maggiori crediti vantati nei confronti dell'appellante.
Infine, ha affermato il carattere “novativo” della transazione, adducendo l'assunzione di nuove e diverse obbligazioni rispetto a quelle fatte valere nel giudizio di primo grado e, in conseguenza di ciò, l'inapplicabilità dell'articolo 1972 c.c.
- Per ciò che attiene alla querela di falso, ha ribadito la ricognizione, effettuata dall'appellante nella transazione, della validità formale e sostanziale del contratto preliminare siglato da lei e la madre, sicché sarebbe superata la questione circa l'autenticità delle sottoscrizioni apposte al preliminare dalla Pt_1
- Sotto il profilo dell'inadempimento del contratto preliminare, ha contestato tutti i motivi addotti dall'appellante, affermando di aver provveduto al pagamento integrale dell'importo pattuito in favore della madre.
La Corte, effettuate le dovute valutazioni, ritenuta la rilevanza della querela di falso, ne autorizzava la proposizione. A seguito della decadenza dall'introduzione del giudizio in via incidentale,
l'appellante dava notizia di aver proposto la querela davanti al Tribunale in via principale, e pertanto veniva disposta la sospensione del giudizio.
Conclusosi il procedimento di querela di falso davanti al tribunale con sentenza passata in giudicato, riassumeva il giudizio davanti a questa Corte. Parte_3
6 R.G. N. 752/2020
Sulle conclusioni come sopra riportate, la causa veniva decisa alla camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025.
Motivi della decisione
L'appello deve ritenersi fondato e accolto per le ragioni che seguono.
1. E' necessario trattare, anzitutto, degli effetti derivanti nel presente procedimento dalla stipula del contratto di transazione sottoscritto da ed in data 19 Pt_3 Parte_3 Controparte_1 settembre 2017, in corso di giudizio, prima della pronuncia della sentenza di primo grado, e mai prodotto nel corso di quel giudizio.
Volendo brevemente riepilogare il contenuto dell'accordo, va premesso che, con tale scrittura privata (doc. 4 dell'appellante in appello), le parti hanno inteso comporre la lite avente a oggetto il contratto preliminare di compravendita siglato da e che ha dato Controparte_1 Parte_1 origine al primo grado di giudizio e, pertanto, fatte le debite premesse in ordine alla pendenza della lite, si sono vincolate nei termini che seguono:
7 R.G. N. 752/2020
8 R.G. N. 752/2020
Dunque, ha riconosciuto la validità formale e sostanziale del preliminare, e di contro Pt_3
si è impegnata a versare a la somma complessiva di euro Controparte_1 Parte_3
40.000, secondo le modalità indicate, e conclusivamente si è obbligato a rinunciare alle Parte_3 domande formulate in giudizio e a ogni connesso diritto.
Per valutare l'incidenza di tale accordo nel presente giudizio, occorre verificare se lo stesso debba considerarsi come un accordo novativo rispetto alla controversia oggetto del giudizio, oppure un accordo di tipo conservativo.
La differenza in relazione agli effetti è di estremo rilievo, in quanto, quando la transazione è novativa, dal punto di vista processuale non può che determinarsi la cessazione della materia del contendere, dato che tratto distintivo della transazione novativa è l'estinzione del rapporto giuridico oggetto di controversia, con conseguente creazione di un nuovo rapporto che regoli gli assetti di interesse delle parti coinvolte. E' solo nella transazione novativa che la fonte dei diritti e delle obbligazioni delle parti diviene la stessa transazione e ciò in quanto, dalla composizione della lite, nasce un nuovo rapporto giuridico, autonomo e indipendente rispetto a quello originario. Il processo in corso, pertanto, non potrà che arrestarsi, essendo preclusa ogni statuizione del Giudice su quel rapporto originariamente controverso, e che le parti hanno estinto con la formulazione di un nuovo accordo.
In caso di transazione conservativa, invece, non si giungerà a tale approdo, ma, se del caso, il giudice sarà tenuto, prendendo atto della transazione, a regolare quel rapporto controverso secondo le nuove intenzioni a cui le parti si sono determinate. Il titolo originario, in ogni caso, resta il presupposto dell'accordo transattivo, che si è costruito sul rapporto che ha originato il giudizio.
Sul punto risulta pertinente la pronuncia della Suprema Corte, Cass. Civ. Sezione III, 20.04.2020, n.
7963, secondo cui: “la transazione è "conservativa" quando le parti danno vita ad un "accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e
a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un "quid medium" tra le prospettazioni iniziali" (Cass. Sez. Lav. sent. 14 giugno 2006, n. 13717, Rv. 590340-01)”.
E ancora: “l'applicazione dell'art. 1972, comma 2, cod. civ. alla sola transazione c.d. “novativa” trova la ragion d'essere nel fatto che “la nullità, l'inesistenza o comunque l'esaurimento del preesistente titolo rimasto invece controverso e fuori dalla transazione (cosiddetta transazione
“non novativa”), determinano, “indipendentemente da ogni impugnativa, automaticamente
l'inutilità della transazione” (Cass. Sez. 3, sent. 10 luglio 1998, n. 6703, Rv. 517065-01), e ciò in quanto, come già osservato dalla prevalente dottrina, nella transazione “conservativa”, l'accordo transattivo regola congiuntamente alla fonte preesistente – e non in sostituzione di esso – il rapporto fra le parti, sicché le vicende ad essa relative sono destinate ad influire sulla sorte del contratto di cui all'art. 1965 cod. civ.”.
9 R.G. N. 752/2020
Nel caso di specie sicuramente la transazione intervenuta tra e Controparte_1 Parte_3
, sopra riportata, deve qualificarsi come conservativa.
[...]
Dall'esame della scrittura privata si evince con chiarezza che le parti sono addivenute all'accordo non già per vincolarsi a nuovi rapporti, ma, al contrario, per regolare i reciproci impegni gravitanti attorno al contratto preliminare, e ciò anche assegnando un'interpretazione letterale al testo dell'accordo. I contraenti, infatti, come rilevato in premessa, hanno fatto riferimento al preliminare sottoscritto a Milano in data 1 marzo 2006 e hanno assunto impegni non avulsi da esso ma, anzi, riconoscendone la validità, si sono vincolate a realizzarne gli effetti.
In conseguenza di ciò, non può essere dichiarata cessata la materia del contendere perché la transazione mantiene un collegamento con quel rapporto (il contratto preliminare) che ha originato il giudizio dinnanzi al Tribunale.
2. Illustrata la rilevanza della transazione ai fini della decisione, e dunque il permanere nel presente giudizio del titolo (contratto preliminare) su cui si basa la domanda svolta da , Controparte_2 correttamente deve ritenersi rilevante la querela di falso proposta avverso la sottoscrizione del preliminare, a prescindere da ogni questione circa l'intervenuta o meno risoluzione per inadempimento della transazione stessa: invero, anche se dovesse ritenersi non risolta la transazione
-come allegato invece dall'appellante, al fine di “togliere di mezzo” la stessa dal presente giudizio- in ogni caso una declaratoria di falsità della sottoscrizione del contratto presupposto della transazione, con conseguente nullità dello stesso, esplica i suoi effetti anche sulla sopravvivenza della transazione stessa.
Si deve dare atto, infatti, dell'intervenuta pronuncia del Tribunale di Milano, n. 5791/2024, che, all'esito di procedimento di querela di falso instaurato da ha accertato la Parte_3 falsità delle sottoscrizioni apparentemente apposte da al contratto preliminare siglato Parte_1 con . Controparte_1
Il Tribunale ha recepito le valutazioni del CTU Dott. che ha rilevato: “con un elevato Per_1 grado di confidenza tecnica che la suddetta scrittura privata non è stata sottoscritta da Pt_1
Esiste infatti una elevata probabilità che le quattro firme alla stessa riferite, costituiscano
[...] dei falsi operati da persona che ne conoscesse il modello sottoscrittivo così da svolgere un tentativo riproduttivo che però, alla fine, ha dato origine a quattro prodotti grafici differenti tra loro e, anche per questo motivo, poco convincenti. Le firme a nome oggi oggetto di Parte_1 indagine peritale, quindi, sono molto probabilmente apocrife”.
Sulla scorta di tali considerazioni, il Giudice ha dichiarato la falsità della sottoscrizione del contratto preliminare con sentenza che, in assenza di impugnazioni, è passata in giudicato.
3. In considerazione di ciò, il contratto preliminare oggetto di giudizio deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 1350 c.c. per difetto di sottoscrizione, che è elemento essenziale della fattispecie. Essendo nullo il preliminare, anche la transazione ad esso collegata deve essere dichiarata, pertanto, nulla. In tale senso si è espressa chiaramente la Corte di Cassazione nella
10 R.G. N. 752/2020
sentenza n 7963/2020 sopra richiamata, secondo cui “ la transazione conservativa, riguardante
l'esecuzione o gli effetti di un negozio nullo, è sempre affetta da nullità, ancorché le parti ne abbiano trattato, perché essa regola il rapporto congiuntamente al titolo contrattuale invalido e non in sostituzione di questo.”
Circa la rilevabilità della nullità di cui sopra, deve richiamarsi il principio affermato della Corte di
Cassazione, secondo cui il giudice ha sempre la facoltà di rilevare d'ufficio la nullità del contratto.
Si richiama la pronuncia Cass. Civ. Sez.Un., 12.12.2024, n. 26242: “Nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo”.
Inoltre: “Il rilievo "ex officio" di una nullità negoziale - sotto qualsiasi profilo ed anche ove sia configurabile una nullità speciale o "di protezione" - deve ritenersi consentito, sempreché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata "ragione più liquida", in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione) […]”.
Per queste ragioni, rilevata la nullità del contratto preliminare e della transazione ad esso collegata, ne consegue il rigetto della domanda di pronuncia di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. proposta da , formulata sulla base del preliminare dichiarato nullo. Controparte_1
L'appello deve quindi essere accolto, rilevando che tutti gli altri motivi di appello risultano assorbiti.
Al rigetto della domanda consegue l'ordine al conservatore dei registri immobiliari di cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli.
Le spese di lite di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico della parte appellata, secondo la liquidazione di cui in dispositivo, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_3
n. 7908/2019 del Tribunale di Milano, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da ai sensi dell'articolo 2932 c.c. di trasferimento del Controparte_1
50% dell'immobile sito in via Manfredo Fanti n. 4, Milano, censito al Nuovo Catasto
Edilizio Urbano al foglio 478, mappale 3, subalterno 27, ordinando al conservatore la cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli;
11 R.G. N. 752/2020
2) Condanna alla rifusione all'appellato delle spese di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio, liquidate per il primo grado in complessivi euro 7.100,00, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a, e per il presente giudizio in complessivi euro 5.000,00, oltre rimborso contributo unificato, e rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a., con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 8.10.2025.
La Consigliera est La Presidente
NA AN ER MO
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. ER MO - Presidente
Dott. NA AN - Consigliera rel
Dott. Maria Teresa Brena - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 752/2020
TRA
(C.F. ), Parte_1 Pt_2 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 51/H 24036 PONTE SAN PIETRO presso lo studio dell'avv. IOGHA' FRANCESCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in CORSO Controparte_1 C.F._2
SEMPIONE 15/A MILANO presso lo studio dell'avv. CANZI PIETRO RENATO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CANZI FEDERICO
( ) CORSO SEMPIONE, 15/A 20145 MILANO;
C.F._3
APPELLATO
Oggetto: Vendita di cose immobili
1 R.G. N. 752/2020
CONCLUSIONI DELLE PARTI
NELL'INTERESSE DELL' APPELLANTE:
Piaccia all'Ill.ma Corte d'appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n.
7908/2019, pubblicata il 28 agosto 2019, mai notificata (doc. 1), disattesa ogni avversa istanza:
I) In via principale: confermare la Ctu depositata in data 16 novembre 2023 nel giudizio r.g.
43651/2021 Tribunale di Milano (doc. 10) e la sentenza di primo grado emessa dal Giudice del
Tribunale di Milano, Giudice Fascilla (Sentenza n. 5791/2024 pubbl. il 06/06/2024 doc. 9), passata in giudicato per mancata impugnazione e che costituisce giudicato pregiudiziale (in senso stretto ovvero vincolante) nell'ambito della presente causa pregiudicata e, dunque, accertato il carattere apocrifo delle sottoscrizioni apposte sul contratto preliminare di compravendita immobiliare per cui
è causa (doc. 3 di parte attrice) e riferite dall'attrice a dichiarare Parte_1
anche d'ufficio la nullità e/o l'inesistenza del contratto preliminare di compravendita immobiliare per cui è causa (doc. 3) e, dunque, in riforma della sentenza impugnata, rigettare le domande di trasferimento dell'immobile (ex art. 2932 c.c.) formulate dall'attrice in quanto Controparte_1 infondate in fatto e in diritto e fondate su un documento inesistente o nullo e per gli effetti:
-) ordinare la cancellazione di tale sottoscrizione dall'originale del documento impugnato;
-) escludere il documento contraffatto dalle fonti probatorie introdotte dalla Sig.ra Controparte_1 nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Milano r.g. 73811/2015 e nel presente giudizio;
-) ordinare la cancellazione a cura e spese della Sig.ra di tutte le trascrizioni (e/o Controparte_1 formalità) catastali e immobiliari dell'immobile di cui è causa (sia della domanda giudiziale e sia della sentenza giudiziale per la quota che ha interessato di trasferimento coattivo ex art. 2932);
-) dichiarare anche d'ufficio la nullità della transazione stipulata in data 19 settembre 2017 in quanto fondata su un contratto illecito ex art. 1972 c.c. e/o, comunque, per illegittimità dell'oggetto e/o della causa.
II) in via subordinata: previo accertamento della risoluzione per inadempimento della transazione del 19 settembre 2017 (doc. 4a) e/o della nullità della stessa, previo accertamento dei fatti di cui in premessa e segnatamente previo accertamento del decorso del termine essenziale per la sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita accertare e/o dichiarare e/o pronunciare la risoluzione del contratto preliminare di compravendita immobiliare e per l'effetto rigettare le domande formulate dall'attrice siccome infondate in fatto e in diritto;
III) previo accertamento della risoluzione per inadempimento della transazione del 19 settembre
2017 (doc. 4a) e/o della nullità della stessa, in via subordinata alla superiore domanda, previo accertamento dell'inerzia delle parti per circa nove anni, pronunciare la risoluzione del contratto per mutuo dissenso;
2 R.G. N. 752/2020
IV) in via subordinata: previo accertamento della risoluzione per inadempimento della transazione del 19 settembre 2017 (doc. 4a) e/o della nullità della stessa e previo accertamento dei fatti di cui in premessa e segnatamente del carattere simulato del contratto di compravendita immobiliare nella parte in cui si da atto della avvenuta corresponsione del prezzo pari ad € 180.000,00 subordinare la pronuncia della sentenza che tenga luogo del contratto non concluso al pagamento in favore di della somma di € 90.000,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
Parte_3
V) in ogni caso rigettare la domanda formulata da in quanto infondata in fatto e in Controparte_1 diritto;
VI) condannare l'appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi al sottoscritto difensore che si dichiara distrattario ex art. 93 c.p.c.
NELL'INTERESSE DELL' APPELLATA:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
preso atto:
che con sentenza n. 5791/2024, pubblicata il 06/06/2024 e divenuta tra le parti cosa giudicata, il Tribunale di Milano ha accertato l'apocrifia delle sottoscrizioni risultanti a nome dell'apparente venditrice, signora nella copia del contratto preliminare di vendita Parte_1 datato 1° marzo 2006 in forza della quale è stato disposto il trasferimento in favore della Signora
, ex art. 2932 c.c., della quota parte (50%) di proprietà dell'immobile ad uso Controparte_1 abitazione sito nel Comune di Milano in via Manfredo Fanti n. 4, al piano terzo, composto di due locali oltre servizi, il tutto censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio 478, mappale 3, subalterno 27;
- che, allo stato, la signora non dispone dell'originale della già menzionata Controparte_1 scrittura, né di altra copia diversa da quella prodotta in atti da parte appellante e deve, pertanto, esprimere al riguardo ogni riserva di salvezza;
rigettare ogni domanda svolta dal Signor ultronea allo stretto rapporto Parte_3 di pregiudizialità con il giudicato di cui alla citata sentenza n. 5791/2024 e, dunque, diversa dal riconoscimento della sua proprietà iure hereditatis;
confermare, per quanto estraneo all'indicato rapporto di pregiudizialità, la sentenza n.
7908/2019, pubblicata il 28/08/2019 e non notificata, con cui il Tribunale di Milano, Sezione IV
Civile, ha definitivamente pronunciato sul giudizio iscritto al n. 73811/2015 di R.G.;
con il favore delle anticipazioni e dei compensi professionali di causa, oltre al rimborso delle spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Svolgimento del processo
3 R.G. N. 752/2020
Il presente procedimento ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
7908/2019, che ha accolto la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 Parte_3
, volta a ottenere sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c. e, per l'effetto, il trasferimento
[...] della proprietà immobiliare di “un appartamento ad uso abitativo sito nel Comune di Milano alla via Manfredo Fanti n. 4, piano terzo, composto di due locali oltre servizi, censito al Nuovo Catasto
Edilizio Urbano al foglio 478, mappale 3, subalterno 27” nonché la trascrizione della sentenza ai sensi dell'articolo 2652, comma 2, c.c. ad opera del Conservatore dei Registri Immobiliari.
I fatti e le allegazioni delle parti ha introdotto il presente giudizio allegando di aver sottoscritto con la propria madre Controparte_1
in data 1 marzo 2006, un contratto preliminare avente a oggetto la vendita del bene Parte_1 immobile di proprietà della come sopra descritto. Pt_1
L'attrice ha dedotto di aver versato integralmente il prezzo di compravendita, pattuito per 180.000 euro, come da quietanza di pagamento prodotta nel giudizio di primo grado. Ciononostante, Pt_1 si rendeva inadempiente all'obbligo di trasferire la proprietà dell'immobile, dal momento che
[...] non stipulava il rogito nel termine concordato – 1 marzo 2007.
Interveniva in corso di giudizio la morte di e pertanto il processo veniva interrotto Parte_1 in data 21 settembre 2016 e, in seguito, riassunto nei confronti degli eredi della convenuta.
Si è costituito, dunque, in giudizio in qualità di erede della madre, che ha Parte_3 contestato la domanda attorea deducendo, anzitutto, che l'atto introduttivo fosse stato notificato a persona incapace di intendere e volere, producendo documentazione medica a conforto.
Ha disconosciuto la sottoscrizione del contratto preliminare, rilevando che le sottoscrizioni apposte e riferite a fossero apocrife e che, pertanto, dovesse essere pronunciata declaratoria Parte_1 di nullità e/o inesistenza e/o inefficacia del contratto, con conseguente rigetto di ogni pretesa avversa.
Ha dedotto inoltre che fosse intervenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare per scadenza del termine essenziale, fissato “entro e non oltre il termine del 1 marzo 2007”, e, in ogni caso, che non fosse mai stato pagato il prezzo da parte della promissaria acquirente, con conseguente carattere simulato del contratto preliminare di compravendita.
La sentenza del Tribunale
Il Tribunale di Milano con sentenza n. 7908/2019 ha accolto la domanda attorea e, rigettate le doglianze del convenuto, ha pronunciato sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c., trasferendo, per l'effetto, il diritto di proprietà del 50% dell'immobile facente capo a a Parte_3
sulla base delle seguenti argomentazioni: Controparte_1
4 R.G. N. 752/2020
- Ha ritenuto tardivo il disconoscimento della sottoscrizione effettuato da Pt_3 Parte_3 tenuto conto che quando era ancora in vita ed era stata convenuta in giudizio, non Parte_1 aveva proposto tempestivamente istanza di disconoscimento del contratto preliminare cui era apposta la sua firma.
- Ha rilevato l'effettiva esistenza di una quietanza di pagamento rilasciata da alla Parte_1 figlia, la quale costituisce prova precostituita dei fatti in essa riportati (a nulla rilevando la carenza di indicazioni circa le modalità di pagamento del prezzo e la mancanza di tracce del versamento effettuato da ). Controparte_1
- Ha quindi accertato l'adempimento dell'attrice agli impegni assunti con il contratto CP_1 preliminare e l'inadempimento della alla conclusone del definitivo e, per l'effetto, ha Pt_1 pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c. di trasferimento della quota del 50% di Parte_3 in capo a (essendo nel frattempo la stessa divenuta proprietaria iure hereditatis della Controparte_1 quota del 50% dell'immobile promesso in vendita), dichiarando la sentenza titolo per la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
L'appello
1. Avverso la citata sentenza ha proposto appello deducendo anzitutto che Parte_3 nelle more del giudizio di primo grado, segnatamente in data 19 settembre 2017, aveva concluso con una transazione, con la quale ha riconosciuto la validità del contratto Controparte_1 preliminare intercorso fra madre e sorella, e si è impregnato a rinunciare alle domande formulate in giudizio, dietro corresponsione da parte di di una somma pari a 40.000,00 euro CP_1 suddivisa in due tranche (25.000,00 euro alla stipula del contratto e 15.000,00 entro sette giorni dal deposito della sentenza di primo grado). Tale transazione, qualificata dall'appellante come “non novativa”, si sarebbe risolta per inadempimento della , a seguito di diffida ad Controparte_1 adempiere inviata in data 28 febbraio 2020, a seguito del mancato versamento delle somme concordate da parte della sorella.
2. Ha dedotto in ogni caso la nullità della transazione perché fondata su contratto illecito ai sensi dell'articolo 1972 c.c. (ossia il preliminare sottoscritto da e , e ha Controparte_1 Parte_1 riproposto la questione relativa alla falsità della sottoscrizione della al preliminare. In Pt_1 relazione a ciò, l'appellante ha preliminarmente proposto querela di falso in via incidentale avverso tale sottoscrizione, chiedendo che la Corte, considerata la rilevanza del documento per la decisione, assegnasse alle parti un termine per riassumere la causa di falso dinnanzi al Tribunale ai sensi dell'articolo 355 c.p.c.
3. In via subordinata, ha contestato la pronuncia di primo grado chiedendone l'integrale riforma per i motivi che seguono.
3.1 Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto rigettare la domanda attorea in quanto carente la prova dell'inadempimento di agli obblighi contrattuali. non aveva fornito Parte_1 Controparte_1
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alla madre indicazioni circa il nominativo del notaio o la data prevista per il rogito, sicché non sarebbe possibile muovere doglianze nei confronti della originaria convenuta in giudizio.
3.2 Con secondo motivo di gravame, ha ribadito che il contratto preliminare dovrebbe ritenersi risolto per scadenza del termine essenziale siglato dalle parti o, comunque, la risoluzione per mutuo dissenso.
3.3 Il Giudice di prime cure avrebbe ritenuto erroneamente sussistente la quietanza di pagamento attestante l'avvenuto pagamento del prezzo da parte di e comunque adducendo la Controparte_1 mancanza della prova dell'avvenuto pagamento del corrispettivo.
4. Si è costituita in giudizio , contestando i motivi addotti in ordine Controparte_1 all'inadempimento della transazione stipulata con e altresì all'inadempimento Parte_3 del contratto preliminare lamentato da costui nell'atto di appello.
- Con riferimento alla transazione, ne ha rilevato l'estraneità al giudizio e, pertanto, l'impossibilità per l'appellante di domandare una pronuncia sulla base di un accordo che non forma oggetto della decisione impugnata. Ha inoltre osservato di non essere stata inadempiente agli obblighi pattuiti nella transazione, perché, da un lato, la diffida ad adempiere le veniva notificata prima del termine previsto per l'adempimento e, dall'altro, l'obbligazione di pagamento della seconda rata pari a euro
15.0000 doveva intendersi già estinta per compensazione legale con maggiori crediti vantati nei confronti dell'appellante.
Infine, ha affermato il carattere “novativo” della transazione, adducendo l'assunzione di nuove e diverse obbligazioni rispetto a quelle fatte valere nel giudizio di primo grado e, in conseguenza di ciò, l'inapplicabilità dell'articolo 1972 c.c.
- Per ciò che attiene alla querela di falso, ha ribadito la ricognizione, effettuata dall'appellante nella transazione, della validità formale e sostanziale del contratto preliminare siglato da lei e la madre, sicché sarebbe superata la questione circa l'autenticità delle sottoscrizioni apposte al preliminare dalla Pt_1
- Sotto il profilo dell'inadempimento del contratto preliminare, ha contestato tutti i motivi addotti dall'appellante, affermando di aver provveduto al pagamento integrale dell'importo pattuito in favore della madre.
La Corte, effettuate le dovute valutazioni, ritenuta la rilevanza della querela di falso, ne autorizzava la proposizione. A seguito della decadenza dall'introduzione del giudizio in via incidentale,
l'appellante dava notizia di aver proposto la querela davanti al Tribunale in via principale, e pertanto veniva disposta la sospensione del giudizio.
Conclusosi il procedimento di querela di falso davanti al tribunale con sentenza passata in giudicato, riassumeva il giudizio davanti a questa Corte. Parte_3
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Sulle conclusioni come sopra riportate, la causa veniva decisa alla camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025.
Motivi della decisione
L'appello deve ritenersi fondato e accolto per le ragioni che seguono.
1. E' necessario trattare, anzitutto, degli effetti derivanti nel presente procedimento dalla stipula del contratto di transazione sottoscritto da ed in data 19 Pt_3 Parte_3 Controparte_1 settembre 2017, in corso di giudizio, prima della pronuncia della sentenza di primo grado, e mai prodotto nel corso di quel giudizio.
Volendo brevemente riepilogare il contenuto dell'accordo, va premesso che, con tale scrittura privata (doc. 4 dell'appellante in appello), le parti hanno inteso comporre la lite avente a oggetto il contratto preliminare di compravendita siglato da e che ha dato Controparte_1 Parte_1 origine al primo grado di giudizio e, pertanto, fatte le debite premesse in ordine alla pendenza della lite, si sono vincolate nei termini che seguono:
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Dunque, ha riconosciuto la validità formale e sostanziale del preliminare, e di contro Pt_3
si è impegnata a versare a la somma complessiva di euro Controparte_1 Parte_3
40.000, secondo le modalità indicate, e conclusivamente si è obbligato a rinunciare alle Parte_3 domande formulate in giudizio e a ogni connesso diritto.
Per valutare l'incidenza di tale accordo nel presente giudizio, occorre verificare se lo stesso debba considerarsi come un accordo novativo rispetto alla controversia oggetto del giudizio, oppure un accordo di tipo conservativo.
La differenza in relazione agli effetti è di estremo rilievo, in quanto, quando la transazione è novativa, dal punto di vista processuale non può che determinarsi la cessazione della materia del contendere, dato che tratto distintivo della transazione novativa è l'estinzione del rapporto giuridico oggetto di controversia, con conseguente creazione di un nuovo rapporto che regoli gli assetti di interesse delle parti coinvolte. E' solo nella transazione novativa che la fonte dei diritti e delle obbligazioni delle parti diviene la stessa transazione e ciò in quanto, dalla composizione della lite, nasce un nuovo rapporto giuridico, autonomo e indipendente rispetto a quello originario. Il processo in corso, pertanto, non potrà che arrestarsi, essendo preclusa ogni statuizione del Giudice su quel rapporto originariamente controverso, e che le parti hanno estinto con la formulazione di un nuovo accordo.
In caso di transazione conservativa, invece, non si giungerà a tale approdo, ma, se del caso, il giudice sarà tenuto, prendendo atto della transazione, a regolare quel rapporto controverso secondo le nuove intenzioni a cui le parti si sono determinate. Il titolo originario, in ogni caso, resta il presupposto dell'accordo transattivo, che si è costruito sul rapporto che ha originato il giudizio.
Sul punto risulta pertinente la pronuncia della Suprema Corte, Cass. Civ. Sezione III, 20.04.2020, n.
7963, secondo cui: “la transazione è "conservativa" quando le parti danno vita ad un "accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e
a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un "quid medium" tra le prospettazioni iniziali" (Cass. Sez. Lav. sent. 14 giugno 2006, n. 13717, Rv. 590340-01)”.
E ancora: “l'applicazione dell'art. 1972, comma 2, cod. civ. alla sola transazione c.d. “novativa” trova la ragion d'essere nel fatto che “la nullità, l'inesistenza o comunque l'esaurimento del preesistente titolo rimasto invece controverso e fuori dalla transazione (cosiddetta transazione
“non novativa”), determinano, “indipendentemente da ogni impugnativa, automaticamente
l'inutilità della transazione” (Cass. Sez. 3, sent. 10 luglio 1998, n. 6703, Rv. 517065-01), e ciò in quanto, come già osservato dalla prevalente dottrina, nella transazione “conservativa”, l'accordo transattivo regola congiuntamente alla fonte preesistente – e non in sostituzione di esso – il rapporto fra le parti, sicché le vicende ad essa relative sono destinate ad influire sulla sorte del contratto di cui all'art. 1965 cod. civ.”.
9 R.G. N. 752/2020
Nel caso di specie sicuramente la transazione intervenuta tra e Controparte_1 Parte_3
, sopra riportata, deve qualificarsi come conservativa.
[...]
Dall'esame della scrittura privata si evince con chiarezza che le parti sono addivenute all'accordo non già per vincolarsi a nuovi rapporti, ma, al contrario, per regolare i reciproci impegni gravitanti attorno al contratto preliminare, e ciò anche assegnando un'interpretazione letterale al testo dell'accordo. I contraenti, infatti, come rilevato in premessa, hanno fatto riferimento al preliminare sottoscritto a Milano in data 1 marzo 2006 e hanno assunto impegni non avulsi da esso ma, anzi, riconoscendone la validità, si sono vincolate a realizzarne gli effetti.
In conseguenza di ciò, non può essere dichiarata cessata la materia del contendere perché la transazione mantiene un collegamento con quel rapporto (il contratto preliminare) che ha originato il giudizio dinnanzi al Tribunale.
2. Illustrata la rilevanza della transazione ai fini della decisione, e dunque il permanere nel presente giudizio del titolo (contratto preliminare) su cui si basa la domanda svolta da , Controparte_2 correttamente deve ritenersi rilevante la querela di falso proposta avverso la sottoscrizione del preliminare, a prescindere da ogni questione circa l'intervenuta o meno risoluzione per inadempimento della transazione stessa: invero, anche se dovesse ritenersi non risolta la transazione
-come allegato invece dall'appellante, al fine di “togliere di mezzo” la stessa dal presente giudizio- in ogni caso una declaratoria di falsità della sottoscrizione del contratto presupposto della transazione, con conseguente nullità dello stesso, esplica i suoi effetti anche sulla sopravvivenza della transazione stessa.
Si deve dare atto, infatti, dell'intervenuta pronuncia del Tribunale di Milano, n. 5791/2024, che, all'esito di procedimento di querela di falso instaurato da ha accertato la Parte_3 falsità delle sottoscrizioni apparentemente apposte da al contratto preliminare siglato Parte_1 con . Controparte_1
Il Tribunale ha recepito le valutazioni del CTU Dott. che ha rilevato: “con un elevato Per_1 grado di confidenza tecnica che la suddetta scrittura privata non è stata sottoscritta da Pt_1
Esiste infatti una elevata probabilità che le quattro firme alla stessa riferite, costituiscano
[...] dei falsi operati da persona che ne conoscesse il modello sottoscrittivo così da svolgere un tentativo riproduttivo che però, alla fine, ha dato origine a quattro prodotti grafici differenti tra loro e, anche per questo motivo, poco convincenti. Le firme a nome oggi oggetto di Parte_1 indagine peritale, quindi, sono molto probabilmente apocrife”.
Sulla scorta di tali considerazioni, il Giudice ha dichiarato la falsità della sottoscrizione del contratto preliminare con sentenza che, in assenza di impugnazioni, è passata in giudicato.
3. In considerazione di ciò, il contratto preliminare oggetto di giudizio deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 1350 c.c. per difetto di sottoscrizione, che è elemento essenziale della fattispecie. Essendo nullo il preliminare, anche la transazione ad esso collegata deve essere dichiarata, pertanto, nulla. In tale senso si è espressa chiaramente la Corte di Cassazione nella
10 R.G. N. 752/2020
sentenza n 7963/2020 sopra richiamata, secondo cui “ la transazione conservativa, riguardante
l'esecuzione o gli effetti di un negozio nullo, è sempre affetta da nullità, ancorché le parti ne abbiano trattato, perché essa regola il rapporto congiuntamente al titolo contrattuale invalido e non in sostituzione di questo.”
Circa la rilevabilità della nullità di cui sopra, deve richiamarsi il principio affermato della Corte di
Cassazione, secondo cui il giudice ha sempre la facoltà di rilevare d'ufficio la nullità del contratto.
Si richiama la pronuncia Cass. Civ. Sez.Un., 12.12.2024, n. 26242: “Nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo”.
Inoltre: “Il rilievo "ex officio" di una nullità negoziale - sotto qualsiasi profilo ed anche ove sia configurabile una nullità speciale o "di protezione" - deve ritenersi consentito, sempreché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata "ragione più liquida", in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione) […]”.
Per queste ragioni, rilevata la nullità del contratto preliminare e della transazione ad esso collegata, ne consegue il rigetto della domanda di pronuncia di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. proposta da , formulata sulla base del preliminare dichiarato nullo. Controparte_1
L'appello deve quindi essere accolto, rilevando che tutti gli altri motivi di appello risultano assorbiti.
Al rigetto della domanda consegue l'ordine al conservatore dei registri immobiliari di cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli.
Le spese di lite di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico della parte appellata, secondo la liquidazione di cui in dispositivo, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_3
n. 7908/2019 del Tribunale di Milano, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da ai sensi dell'articolo 2932 c.c. di trasferimento del Controparte_1
50% dell'immobile sito in via Manfredo Fanti n. 4, Milano, censito al Nuovo Catasto
Edilizio Urbano al foglio 478, mappale 3, subalterno 27, ordinando al conservatore la cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli;
11 R.G. N. 752/2020
2) Condanna alla rifusione all'appellato delle spese di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio, liquidate per il primo grado in complessivi euro 7.100,00, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a, e per il presente giudizio in complessivi euro 5.000,00, oltre rimborso contributo unificato, e rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a., con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 8.10.2025.
La Consigliera est La Presidente
NA AN ER MO
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