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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 1497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1497 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 5532/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5532/2019 R.G.
TRA
p.i. , elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Agostino Parte_1 P.IVA_1
Depretis n. 102, presso lo studio dell'avv.to Federica Sandulli, c.f. , indirizzo C.F._1
pec che la rappresenta e difende in sostituzione Email_1 dell'avv.to Franco Tortorano (deceduto il 03.11.2020), come da procura allegata alla comparsa di costituzione depositata il 12.1.2021
APPELLANTE
E
, c.f. , elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Controparte_1 C.F._2
Stazio n. 3, presso lo studio dell'avv.to Stefano Maione, c.f. , che lo C.F._3
rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, indirizzo pec Email_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9488/2019 pubblicata il 25.10.2019
Conclusioni per l'appellante: “1 - Accertare e dichiarare che il Notaio è incorso Controparte_1 nelle violazioni indicate in premessa nella stipula dell'atto di compravendita del 18 settembre 2009, rep. 94302, racc. 14266 tra costituita sia in proprio che in nome e per conto del Parte_2
coniuge SI. (parti venditrici) e e (parti Controparte_2 Controparte_3 CP_4
acquirenti) e che tali violazioni sono state la causa della dichiarata impossibilità per la Parte_1
di escutere la garanzia ipotecaria di cui al contratto di mutuo garantito da ipoteca del 18
[...] settembre 2009, rep. N. 94303, racc. 14267, concessa sull'immobile oggetto del contratto di compravendita del 18.09.2009, rep. N. 94302, racc. 14266 e per l'effetto: A – Accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale del Notaio nella produzione dei danni subiti dalla Controparte_1
e che hanno trovato causa nell'indicata impossibilità per la Banca di escutere Parte_1
1 la garanzia ipotecaria;
B – Condannare il Notaio al pagamento in favore di Controparte_1
dei danni esposti nel capo n. 5 della premessa e che ancora in questa sede si Parte_1 indicano nella complessiva somma di € 70.081,56, oltre interessi moratori convenzionali sulla sorta capitale di € 68.733,71, maturati e maturandi dal 7.05.2012 sino al soddisfo. 2. - Con vittoria delle spese e competenze di difesa oltre I.V.A. e C.p.A.”.
Conclusioni per l'appellato: “1) Rigettare integralmente l'appello proposto, siccome nullo, inammissibile ed infondato, e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza appellata. 2)
Condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore del procuratore antistatario”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. Con atto di citazione notificato il 6.8.2013 la convenne in giudizio, dinanzi Parte_1
al Tribunale di Napoli, il notaio , ed espose che in data 18.09.2009 aveva stipulato un Controparte_1
contratto di mutuo a favore di e , a rogito del predetto notaio, per Controparte_3 CP_4
l'importo di euro 60.000,00; che il prestito era stato garantito da ipoteca concessa sull' immobile sito in Castel San Lorenzo (Sa), alla via Pendino n. 78, acquistato da e - Controparte_3 CP_4
con contratto di compravendita stipulato il 18.09.2009 a rogito del medesimo notaio Controparte_1
– nei confronti di , costituitasi nel contratto, quale parte venditrice, anche in nome e Parte_2 per conto del coniuge;
che l'importo mutuato venne corrisposto alla venditrice Controparte_2 con accredito su un conto corrente intestato a quest'ultima, acceso presso il Banco di Napoli, filiale n. 04003 di Salerno;
che il mancato pagamento, da parte dei mutuatari, delle rate di mutuo scadute, per un importo pari ad euro 3.413,00, indusse essa banca ad avvalersi della clausola risolutiva, prevista dall'art. 9 delle condizioni generali del contratto di mutuo, e a notificare ai mutuatari e a costituitosi fideiussore, atto di precetto per un importo pari ad euro 70.081,56. Parte_3
Il difensore dell'attrice lamentò che la non riuscì ad escutere la garanzia ipotecaria, Parte_1
dopo aver appreso che , venditrice del bene immobile ai mutuatari, immobile posto Parte_2
a garanzia del finanziamento, non era proprietaria del bene;
che la negligente identificazione di
[...]
, in sede di stipula del contratto di compravendita immobiliare da parte del notaio Parte_2 CP_1
in violazione dell'art. 49 della legge n. 89 del 16.02.1913, aveva comportato la conseguente
[...] impossibilità per l'attrice di soddisfare il proprio credito;
che la Procura della Repubblica di Salerno aveva emesso decreto di citazione in giudizio nei confronti di e Controparte_3 CP_4
e altro soggetto da identificare, per i reati di truffa aggravata ex artt. 110, 61 n. 2, Parte_3
494 e 483 c.p. (R.G. n. 15329/2009); che l'impossibilità di escutere la garanzia ipotecaria era imputabile sia a “comportamenti truffaldini” che al notaio , incorso nella violazione Controparte_1
2 delle norme del codice civile e della legge notarile, per aver ritenuto sufficiente, al momento dell'identificazione della parte venditrice, in sede di stipulazione dell'atto di compravendita del
18.09.2009, l'esame della sola carta di identità. Pertanto la banca attrice così concluse: “1. - Accertare
e dichiarare che il Notaio è incorso nelle violazioni indicate in premessa nella stipula Controparte_1 dell'atto di compravendita del 18 settembre 2009, rep. 94302, racc. 14266 tra Parte_2
costituita sia in proprio che in nome e per conto del coniuge SI. (parti Controparte_2
venditrici) e e (parti acquirenti) e che tali violazioni sono state la Controparte_3 CP_4
causa della dichiarata impossibilità per la di escutere la garanzia ipotecaria di cui Parte_1
al contratto di mutuo garantito da ipoteca del 18 settembre 2009, rep. N. 94303, racc. 14267, concessa sull'immobile oggetto del contratto di compravendita del 18.09.2009, rep. N. 94302, racc.
14266 e per l'effetto: A – Accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale del Notaio
nella produzione dei danni subiti dalla e che hanno trovato Controparte_1 Parte_1 causa nell'indicata impossibilità per la Banca di escutere la garanzia ipotecaria;
B – condannare il
Notaio al pagamento in favore della dei danni esposti nel capo Controparte_1 Parte_1
n. 5 della premessa e che ancora in questa sede si indicano nella complessiva somma di euro
70.081,56, oltre interessi moratori convenzionali sulla sola sorta capitale di euro 68.733,71, maturati
e maturandi dal 7.05.2012 sino al soddisfo;
2. - con vittoria di spese e competenze di difesa oltre Cap ed Iva.”.
§ 1.1. Si costituì il notaio e dedusse che non si era limitato a verificare l'identità di Controparte_1
soltanto sulla scorta dell'esame della carta d'identità, esibita in originale, ma anche Parte_2
sulla scorta di ulteriori elementi che, in maniera concordante, potevano ricondurre all'identificazione della , e precisamente: a) la circostanza che la carta d'identità non presentava segni di Pt_2
manomissione e/o abrasioni, come poteva essere confermato dalla prova per testi;
b) la consegna da parte di colei che si era presentata come del documento rappresentato dalla procura Parte_2
speciale ricevuta dal commissario aggiunto delegato ad esercitare le funzioni notarili presso il
Consolato Generale d'Italia in La Plata (Argentina), documento con il quale, in data 4.06.2009,
[...]
conferiva alla moglie, , nella qualità di comproprietario CP_2 Controparte_5 dell'immobile oggetto della compravendita, la procura a vendere;
c) la modalità di pagamento del prezzo, mediante versamento su un conto corrente intestato alla venditrice, , acceso Controparte_5
presso il Banco di Napoli, e non con la consueta modalità di consegna di assegni circolari, a conferma dell'identità di quest'ultima, avendo dovuto la stessa necessariamente intrattenere rapporti, a suo nome, con un primario istituto di credito, che non avrebbe potuto instaurare un rapporto di conto corrente se non previa identificazione del correntista.
Il notaio concluse chiedendo il rigetto della domanda attorea. CP_1
3 § 1.2 Svolta l'attività istruttoria, mediante espletamento dell'interrogatorio formale delle parti e l'escussione dei testi, con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli rigettò la domanda proposta dalla e condannò quest'ultima al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore dell'avv. Stefano Maione, quale procuratore antistatario di . Controparte_1
§ 1.3. La decisione del primo giudice – per quel che rileva nel presente gravame – si fonda sulle ragioni che di seguito si sintetizzano per punti.
1) L'art. 49 della legge notarile, nel testo novellato con legge n. 333/1976, non contempla più la necessità dell'accertamento 'oggettivo' da parte del notaio dell'identità degli stipulanti quale 'risultato da ottenersi personalmente ed esclusivamente dal notaio', ma quale 'stato soggettivo di certezza intorno ad un'identità attraverso regole di diligenza, prudenza e perizia professionale e sulla base di qualsiasi elemento astrattamente idoneo a formare un tale convincimento' (cfr. Cass. n. 13362/2018).
Il testo vigente dell'art. 49 della legge n. 89/1913 risulta quindi mutato rispetto alla versione originaria: «Il notaro deve essere personalmente certo dell'identità personale delle parti. In caso contrario deve accertarsene per mezzo di due fidefacienti da lui conosciuti, i quali possono essere anche i testimoni».
La modificazione del testo normativo, in forza dell'art. 1 della legge n. 333/1976, ha ridimensionato il dato della conoscenza personale delle parti per il notaio tenuto alla loro identificazione, anche alla luce dei mutati rapporti economici e sociali. Infatti, nell'attuale versione non compare più l'avverbio
«personalmente» (collegato alla certezza oggettiva in ordine all'identità delle parti). Nel testo della disposizione vigente è, inoltre, precisato che la sicurezza circa l'identificazione possa conseguirsi anche al momento dell'attestazione: il che vale ad escludere la necessità del dato della pregressa conoscenza personale della parte da parte del notaio. Infine, la norma novellata conferisce rilievo a tutti gli elementi atti a formare il 'convincimento' del professionista. La sentenza della Corte di
Cassazione n.13362/2018 ha precisato che il notaio officiato del rogito di un mutuo ipotecario da erogare da una banca non è responsabile dell'erronea identificazione di generalità indicate in un documento di identità falso, se ha verificato la loro corrispondenza con quelle menzionate nella documentazione approntata dall'istituto di credito in vista della stipula. Alla stregua di tali presupposti il comportamento del convenuto notaio è esente da ogni censura sotto il profilo della Controparte_1
diligenza adempitiva.
2) Costituisce circostanza indubbiamente provata quella per cui il notaio non si sia limitato CP_1
a verificare l'identità di , parte venditrice del bene oggetto di ipoteca, solo sulla scorta Parte_2 dell'esame della carta d'identità prodotta in originale dalla stessa - che non presentava segni di manomissione e/o abrasioni, così come è risultato confermato anche dalle risultanze della prova
4 testimoniale (cfr. testi e all'epoca dei fatti dipendenti del Testimone_1 Tes_2
notaio che hanno riferito di aver visionato i documenti delle parti contraenti in originale, tra CP_1
i quali quello della parte venditrice, di averne estratto copia fotostatica, di non aver ravvisato alcuna anomalia o segno di abrasione sugli stessi e che i medesimi documenti in originale venivano visionati anche dal medesimo notaio) - ma che il notaio abbia tratto ulteriori elementi di convincimento da una serie di dati che fornivano ampia e rassicurante certezza sull'identità personale della venditrice dell'immobile. Nel caso di specie risulta provato che la falsa venditrice, aveva consegnato, altresì, la procura speciale ricevuta dal commissario aggiunto delegato ad esercitare le funzioni notarili presso il Consolato Generale d'Italia in La Plata (Argentina), con cui in data 04.06.2009 Controparte_2
conferiva procura a vendere alla moglie, , comproprietaria dell'immobile oggetto del Parte_2 contratto di compravendita rogato dal notaio Altro dato sintomatico dell'idoneità CP_1 dell'operato del notaio ad accertare l'identità della venditrice è costituito dalla compartecipazione all'operazione truffaldina degli acquirenti dell'immobile, desumibile dal fatto che essi, con ogni probabilità, fossero a conoscenza della falsa identità, posto che per la conclusione di una compravendita le parti devono essere entrate necessariamente in contatto (anche tramite terze persone quali conoscenti o intermediari di professione), nonché dalla circostanza che il pagamento in favore della venditrice avvenne con erogazione dell'importo finanziato effettuata dalla banca attrice mediante bonifico su un conto del Banco di Napoli intestato alla venditrice : ciò era Parte_2 sintomatico del fatto che la fosse effettivamente conosciuta ed identificata dall'istituto bancario Pt_2
presso il quale veniva effettuato il pagamento, atteso che il Banco di Napoli necessariamente aveva dovuto identificare ed acquisire l'anagrafica della cliente prima di poter accendere il conto corrente su cui fu versato l'importo erogato dall'istituto mutuante.
3) La spiccata capacità decettiva della è desumibile dall'uso dei terzi complici nella mansione Pt_2
dei simulati acquirenti, sintomo questo di un'organizzazione complessa e ben collaudata, funzionale alla perpetrazione di una truffa studiata nei minimi particolari, come quello dell'utilizzo del mezzo di pagamento del bonifico a favore dei sedicenti venditori, che sicuramente è idoneo a corredare l'intera operazione di una parvenza di veridicità e credibilità.
4) Non vi era alcun elemento significativo per il quale il notaio potesse ragionevolmente dubitare dell'identità delle persone che comparivano davanti a lui (tali non possono certamente essere le semplici circostanze, dedotte da parte attrice, che le parti venditrici erano nate all'estero o che la procura alla fosse stata rilasciata dal marito, benché residente in Italia, trattandosi di Parte_2
circostanze del tutto prive del carattere di anomalia): è di tutta evidenza che la banca per concedere il mutuo ipotecario contestuale alla vendita, aveva già concluso la fase deliberativa della concessione del mutuo;
era stata la banca ad istruire la pratica del mutuo accessorio alla vendita, evidentemente a
5 mezzo di propri funzionari e di un perito di fiducia incaricato da essa per la valutazione del bene tramite sopralluogo, nel corso del quale avrebbe dovuto identificare la proprietaria del bene su cui si sarebbe andata ad iscrivere l'ipoteca; inoltre la medesima nel contratto di mutuo propedeutico CP_6
alla vendita ebbe a dichiarare di aver esaminato la documentazione esibita dalla mutuataria sia in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria sia in merito al rilascio delle garanzie, con ciò garantendo, anche a beneficio del notaio, la corrispondenza dei dati anche identificativi delle parti a quelli riportati nella documentazione approntata dalla banca stessa, ai fini dell'istruttoria della pratica di mutuo.
5) La negligenza del notaio non può, poi, ritenersi provata alla luce delle dichiarazioni contenute nel verbale redatto in data 29 luglio 2010 dai Carabinieri della Stazione di Salerno Mercatello, in cui si legge che e hanno dichiarato che in occasione del rogito “ Controparte_3 CP_4 Persona_1
portava i capelli legati ed indossava per tutto il tempo un paio di occhiali da sole", posto che
[...]
si tratta di dichiarazioni rese dai verosimili compartecipi dell'operazione truffaldina e, pertanto, prive della sia pur minima attendibilità.
6) Alla luce di quanto detto deve rilevarsi come il legittimo affidamento del notaio in ordine CP_1
all'identità personale della parte venditrice si sia fondato su una serie di rilevanti elementi, tutti idonei ad escludere un inadempimento colposo. Coerentemente con l'indirizzo giurisprudenziale sopraenunciato, il notaio ha, infatti, fondato il proprio convincimento su circostanze fattuali CP_1
tali da considerarsi gravi, precise e concordanti e, pertanto, sufficienti ai fini dell'identificazione delle parti. Né d'altra parte la ha saputo individuare qualche ulteriore attività che il Parte_1
professionista avrebbe dovuto compiere per scongiurare l'evento, tenuto conto anche del fatto che essa stessa, tramite i suoi funzionari, è incorsa nei medesimi errori che imputa al notaio.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado la ha proposto appello, cui ha resistito, Parte_1
costituendosi, il notaio . Controparte_1
La causa è stata riservata in decisione all'udienza del 1°.10.2024, assegnando alle parti i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Depositati gli scritti conclusivi, con provvedimento del 26.02.2025 la causa è stata rimessa sul ruolo per impedimento del relatore e, all'udienza del 18.03.2025, è stata riservata in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
§ 2.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione dell'art. 116 c.p.c. per avere il primo giudice erroneamente affermato, ai capi 1.6 e 1.10 della sentenza, che l'identificazione della
è stata effettuata direttamente dal notaio attraverso il confronto tra il documento Pt_2 Controparte_1
6 d'identità esibito e la presunta venditrice presente nello studio notarile al momento della stipula dell'atto.
L'appellante deduce: a) che l'attività di identificazione dei clienti non sia stata effettuata dal notaio, ma sia stata delegata ai collaboratori/dipendenti dello studio, ed argomenta che l'esame delle deposizioni dei testi escussi non consente di raggiungere la prova che il notaio abbia Controparte_1 personalmente identificato la , poiché i testi hanno confermato che l' identificazione dei clienti Pt_2
era delegata ai collaboratori/dipendenti dello studio;
b) che, in particolare, il teste Testimone_1 ha confermato tale circostanza riferendo di avere effettuato personalmente l'identificazione
[...]
della ; c) che il teste ha riferito che il notaio per consuetudine identificava le parti Pt_2 Tes_2
dagli atti, ma non ricorda in relazione alla vicenda in esame se ciò fosse avvenuto;
d) che entrambi i suddetti testi hanno dichiarato che l'unico documento presentato dalla era la carta di identità; Pt_2
e) che il primo giudice non ha tenuto conto del fatto che il notaio non ha effettuato “ulteriori ed approfonditi controlli” sulla reale coincidenza del soggetto indicato sulla carta di identità con quello presente nello studio al momento della stipula, poiché “la venditrice, qualificatasi come Parte_2
portava i capelli legati ed indossava per tutto il tempo della stipula dell'atto un paio di occhiali
[...] da sole”; f) che tale ultima circostanza è stata oggetto dell'interrogatorio formale deferito al notaio e deve ritenersi confermata ai sensi dell'art. 232 c.p.c., per non avere il notaio fornito alcuna CP_1 giustificazione in ordine alla sua assenza all'udienza fissata per l'interrogatorio formale;
g) che occorre tener conto delle dichiarazioni rese dagli acquirenti, e nel Controparte_3 CP_4
verbale redatto il 29.07.2010 dai Carabinieri della Stazione di Mercetello, che ha valenza di prova fino a querela di falso, con riguardo del fatto che, in sede di stipula del contratto di compravendita del 18.09.2009, aveva i capelli legati ed e aveva sempre indossato un paio di occhiali Parte_2
da sole.
§ 2.2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta che non è stata fornita alcuna prova che al notaio sia stata consegnata, in originale, la procura speciale rilasciata alla Controparte_1 Pt_2
dal coniuge . Controparte_2
L'appellante argomenta che dal verbale redatto il 15.06.2010 dai Carabinieri di Castel San Lorenzo si evince che era in possesso dell'originale della procura conferitale dal coniuge;
Parte_2
che, pertanto, la presunta consegna della stessa al notaio non costituisce – come erroneamente affermato dal primo giudice – uno degli “elementi gravi, precisi e concordanti” da cui poter desumere l'accertamento dell'identità della venditrice.
§ 2.3. Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ritiene che la circostanza che la venditrice fosse stata identificata dall'istituto di credito ove era stato acceso ed intrattenuto il rapporto di conto corrente sul quale
7 sarebbe stato versato il corrispettivo del prezzo, rappresentasse un ulteriore elemento in grado di comprovare l'identità della venditrice.
Quanto all'istruttoria espletata dalla , finalizzata alla concessione del mutuo, essa era Parte_1 circoscritta alla verifica dell'identità dei mutuatari, nonché a quella del garante, per poi erogare la somma mutuata, mediante bonifico, sul conto corrente acceso presso il Banco di Napoli intestato alla
. “D'altronde, l'Istituto di credito è tenuto ad eseguire le disposizioni del proprio cliente in Pt_2
qualità di suo mandatario e non è responsabile nei confronti del terzo beneficiario del pagamento, nei cui confronti non assume nessuna obbligazione”.
§ 2.4. Con il quarto motivo di gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha affermato che si sia formato un legittimo affidamento del notaio in ordine all'identità della presunta venditrice, mediante l'esame di una serie di elementi CP_1
idonei ad escludere un inadempimento colposo del professionista. Aggiunge: “Piuttosto, a fronte della certezza in merito alla errata identificazione della venditrice ed a fronte della dedotta e documentata violazione dei canoni di diligenza qualificata ex art. 1176, co. II, c.c. da parte del
Notaio, controparte non ha saputo opporre comportamenti positivi del pubblico ufficiale idonei a smentire le difese della su cui ha tentato di riversare la responsabilità (o anche solo un CP_6
concorso di responsabilità) in un errore al medesimo imputabile in via esclusiva. Della errata identificazione della SI.ra al momento della stipula dell'atto di compravendita (cui Parte_2
non ha preso parte , alla luce di tutti gli elementi evidenziati sin dal primo Parte_1
grado del giudizio, infatti, non potrebbe che rispondere il Notaio, con la necessaria conseguenza che
l'errore del pubblico ufficiale nel compimento dell'atto – antecedente alla erogazione del mutuo – ha poi determinato il pagamento del netto ricavo del finanziamento a soggetto non legittimato privando la della garanzia ipotecaria cui lo stesso era subordinato.” CP_6
§ 3. Il primo motivo di gravame è in parte inammissibile e in parte infondato.
Come evidenziato dall'appellato la doglianza relativa alla circostanza che l'identificazione della non sarebbe stata effettuata direttamente dal notaio mediante il confronto tra l'aspetto della Pt_2 persona presentatasi per la stipula dell'atto di compravendita e il documento d'identità - ma sarebbe stata delegata ai suoi collaboratori - è inammissibile, in quanto sollevata per la prima volta in grado di appello, e non può essere valutata tenuto conto del disposto di cui all'art. 345 c.p.c.. In ogni caso dalle dichiarazioni dei testi, e non si evince che il notaio non Testimone_1 Tes_2
abbia provveduto direttamente ad identificare la venditrice, ma soltanto che, come avviene, per consuetudine, nella fase preparatoria dell'atto da rogare, i collaboratori del notaio hanno provveduto ad estrarre copia dei documenti di identità dei soggetti interessati allo stipulando atto, nulla ostando
8 a che anche i collaboratori del notaio, in aggiunta a quest'ultimo, abbiano potuto provvedere all'identificazione dei suddetti soggetti.
La dedotta circostanza che la venditrice, per tutto il tempo relativo alla stipula dell'atto, avesse i capelli legati e indossasse occhiali da sole (con la conseguenza che ciò avrebbe impedito un raffronto, da parte del notaio, della fotografia riportata sulla carta d'identità con l'aspetto della venditrice) non scalfisce la statuizione del primo giudice, che ha affermato che le dichiarazioni contenute nel verbale redatto in data 29 luglio 2010 dai Carabinieri della Stazione di Salerno Mercatello - in cui si legge che e hanno dichiarato che in occasione del rogito Controparte_3 CP_4 Persona_1
. portava i capelli legati ed indossava per tutto il tempo un paio di occhiali da sole" - sono
[...]
prive della sia pur minima attendibilità, trattandosi di dichiarazioni rese dai verosimili compartecipi dell'operazione truffaldina, anche alla luce del decreto di citazione in giudizio nei confronti di
, e altro soggetto da identificare, per i reati di truffa Controparte_3 CP_4 Parte_3
aggravata ex artt. 110, 61 n. 2, 494 e 483 c.p. (decreto indicato dal difensore della medesima Parte_1
nel giudizio di primo grado) e non potendosi ritenere - come rappresentato dall'appellante - che
[...]
il verbale redatto dinanzi ai Carabinieri faccia fede fino a querela di falso della veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese da e Controparte_3 CP_4
Dalla mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del notaio, sul fatto che la venditrice avesse i capelli legati e indossasse occhiali da sole, al momento della stipula del contratto di compravendita, non può che trarsi un mero elemento indiziario a favore della veridicità della suddetta circostanza, che di per sé è privo di rilevanza probatoria, in mancanza di altri elementi.
§ 3.1. Il secondo motivo di gravame è infondato.
La prova che sia stata fornita al notaio la procura speciale rilasciata in favore di da Parte_2 parte del coniuge è offerta dal contenuto dell'atto pubblico di compravendita Controparte_2
che la richiama, e dalla circostanza che il teste ha riferito che il notaio, oltre al documento Tes_2
di riconoscimento della , prese visione anche della procura a vendere rilasciata a suo favore. In Pt_2 ogni caso la circostanza che l'originale della procura fosse nella disponibilità di non Parte_2 esclude che il documento fosse stato sottoposto in visione al notaio, quand'anche in copia, trattandosi, peraltro di un documento proveniente dall'estero.
§ 3.2. Anche il terzo motivo di gravame è infondato.
L'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice ritiene che la circostanza che la venditrice fosse stata identificata dall'istituto di credito, ove era stato acceso ed intrattenuto il rapporto di conto corrente sul quale sarebbe stato versato il prezzo di acquisto dell'immobile, rappresentasse un ulteriore elemento in grado di comprovare l'identità della venditrice.
9 Al riguardo il Collegio osserva che il primo giudice non ha considerato isolatamente la suddetta circostanza, ma in correlazione con gli altri elementi presuntivi rappresentati dall'identificazione della venditrice mediante un documento d'identità che risultava non abraso né manomesso, e dal fatto che la venditrice avesse la disponibilità di una procura a vendere che indicava come destinataria proprio , con le medesime generalità risultanti dal documento di identità esibito al Controparte_5
notaio. A tali elementi si aggiunge, con valore indiziario, il fatto che il soggetto presentatosi come avesse anche rappresentato di essere titolare di un rapporto di conto corrente acceso Controparte_5
presso il Banco di Napoli, circostanza che non è di comune ed estesa conoscenza.
La doglianza relativa al fatto che la , nell'istruire la pratica di mutuo non era tenuta Parte_1 all'identificazione del soggetto venditore dell'immobile sul quale sarebbe stata iscritta l'ipoteca - quand'anche fosse fondata - non inficia il quadro indiziario che il notaio aveva in sede di CP_1
stipula, che lo induceva a confidare nel fatto che la venditrice fosse stata correttamente identificata nella . Controparte_5
§ 3.3. La considerazione che precede vale anche ad evidenziare l'infondatezza del quarto motivo di gravame e ad escludere la sussistenza di una condotta negligente del notaio anche alla luce CP_1 del rilievo che quest'ultimo non può che aver confidato anche sulla conoscenza, da parte degli acquirenti, della venditrice, , e non aveva elementi per ipotizzare che gli acquirenti Parte_2
avrebbero potuto verosimilmente - come affermato dal primo giudice - essere compartecipi di un'operazione truffaldina.
Per quanto esposto l'appello va rigettato.
§ 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al DM 147/2022
(scaglione di riferimento compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00), con quantificazione dei compensi nella misura minima, con riguardo alla fase istruttoria/trattazione, atteso che non è stata svolta alcuna attività istruttoria in sede di gravame, ed in misura compresa tra i minimi e i medi di tariffa, con riguardo alle altre fasi processuali, tenuto conto della contenuta complessità della questioni esaminate poste a fondamento della decisione.
In considerazione del rigetto dell'appello sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228
(applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), per il versamento, con riferimento alla parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
10 La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio a favore dell'appellato, spese che si liquidano in euro 8.000,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione al difensore anticipatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli 25 marzo 2025
Il consigliere est. dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5532/2019 R.G.
TRA
p.i. , elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Agostino Parte_1 P.IVA_1
Depretis n. 102, presso lo studio dell'avv.to Federica Sandulli, c.f. , indirizzo C.F._1
pec che la rappresenta e difende in sostituzione Email_1 dell'avv.to Franco Tortorano (deceduto il 03.11.2020), come da procura allegata alla comparsa di costituzione depositata il 12.1.2021
APPELLANTE
E
, c.f. , elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Controparte_1 C.F._2
Stazio n. 3, presso lo studio dell'avv.to Stefano Maione, c.f. , che lo C.F._3
rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, indirizzo pec Email_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9488/2019 pubblicata il 25.10.2019
Conclusioni per l'appellante: “1 - Accertare e dichiarare che il Notaio è incorso Controparte_1 nelle violazioni indicate in premessa nella stipula dell'atto di compravendita del 18 settembre 2009, rep. 94302, racc. 14266 tra costituita sia in proprio che in nome e per conto del Parte_2
coniuge SI. (parti venditrici) e e (parti Controparte_2 Controparte_3 CP_4
acquirenti) e che tali violazioni sono state la causa della dichiarata impossibilità per la Parte_1
di escutere la garanzia ipotecaria di cui al contratto di mutuo garantito da ipoteca del 18
[...] settembre 2009, rep. N. 94303, racc. 14267, concessa sull'immobile oggetto del contratto di compravendita del 18.09.2009, rep. N. 94302, racc. 14266 e per l'effetto: A – Accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale del Notaio nella produzione dei danni subiti dalla Controparte_1
e che hanno trovato causa nell'indicata impossibilità per la Banca di escutere Parte_1
1 la garanzia ipotecaria;
B – Condannare il Notaio al pagamento in favore di Controparte_1
dei danni esposti nel capo n. 5 della premessa e che ancora in questa sede si Parte_1 indicano nella complessiva somma di € 70.081,56, oltre interessi moratori convenzionali sulla sorta capitale di € 68.733,71, maturati e maturandi dal 7.05.2012 sino al soddisfo. 2. - Con vittoria delle spese e competenze di difesa oltre I.V.A. e C.p.A.”.
Conclusioni per l'appellato: “1) Rigettare integralmente l'appello proposto, siccome nullo, inammissibile ed infondato, e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza appellata. 2)
Condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore del procuratore antistatario”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. Con atto di citazione notificato il 6.8.2013 la convenne in giudizio, dinanzi Parte_1
al Tribunale di Napoli, il notaio , ed espose che in data 18.09.2009 aveva stipulato un Controparte_1
contratto di mutuo a favore di e , a rogito del predetto notaio, per Controparte_3 CP_4
l'importo di euro 60.000,00; che il prestito era stato garantito da ipoteca concessa sull' immobile sito in Castel San Lorenzo (Sa), alla via Pendino n. 78, acquistato da e - Controparte_3 CP_4
con contratto di compravendita stipulato il 18.09.2009 a rogito del medesimo notaio Controparte_1
– nei confronti di , costituitasi nel contratto, quale parte venditrice, anche in nome e Parte_2 per conto del coniuge;
che l'importo mutuato venne corrisposto alla venditrice Controparte_2 con accredito su un conto corrente intestato a quest'ultima, acceso presso il Banco di Napoli, filiale n. 04003 di Salerno;
che il mancato pagamento, da parte dei mutuatari, delle rate di mutuo scadute, per un importo pari ad euro 3.413,00, indusse essa banca ad avvalersi della clausola risolutiva, prevista dall'art. 9 delle condizioni generali del contratto di mutuo, e a notificare ai mutuatari e a costituitosi fideiussore, atto di precetto per un importo pari ad euro 70.081,56. Parte_3
Il difensore dell'attrice lamentò che la non riuscì ad escutere la garanzia ipotecaria, Parte_1
dopo aver appreso che , venditrice del bene immobile ai mutuatari, immobile posto Parte_2
a garanzia del finanziamento, non era proprietaria del bene;
che la negligente identificazione di
[...]
, in sede di stipula del contratto di compravendita immobiliare da parte del notaio Parte_2 CP_1
in violazione dell'art. 49 della legge n. 89 del 16.02.1913, aveva comportato la conseguente
[...] impossibilità per l'attrice di soddisfare il proprio credito;
che la Procura della Repubblica di Salerno aveva emesso decreto di citazione in giudizio nei confronti di e Controparte_3 CP_4
e altro soggetto da identificare, per i reati di truffa aggravata ex artt. 110, 61 n. 2, Parte_3
494 e 483 c.p. (R.G. n. 15329/2009); che l'impossibilità di escutere la garanzia ipotecaria era imputabile sia a “comportamenti truffaldini” che al notaio , incorso nella violazione Controparte_1
2 delle norme del codice civile e della legge notarile, per aver ritenuto sufficiente, al momento dell'identificazione della parte venditrice, in sede di stipulazione dell'atto di compravendita del
18.09.2009, l'esame della sola carta di identità. Pertanto la banca attrice così concluse: “1. - Accertare
e dichiarare che il Notaio è incorso nelle violazioni indicate in premessa nella stipula Controparte_1 dell'atto di compravendita del 18 settembre 2009, rep. 94302, racc. 14266 tra Parte_2
costituita sia in proprio che in nome e per conto del coniuge SI. (parti Controparte_2
venditrici) e e (parti acquirenti) e che tali violazioni sono state la Controparte_3 CP_4
causa della dichiarata impossibilità per la di escutere la garanzia ipotecaria di cui Parte_1
al contratto di mutuo garantito da ipoteca del 18 settembre 2009, rep. N. 94303, racc. 14267, concessa sull'immobile oggetto del contratto di compravendita del 18.09.2009, rep. N. 94302, racc.
14266 e per l'effetto: A – Accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale del Notaio
nella produzione dei danni subiti dalla e che hanno trovato Controparte_1 Parte_1 causa nell'indicata impossibilità per la Banca di escutere la garanzia ipotecaria;
B – condannare il
Notaio al pagamento in favore della dei danni esposti nel capo Controparte_1 Parte_1
n. 5 della premessa e che ancora in questa sede si indicano nella complessiva somma di euro
70.081,56, oltre interessi moratori convenzionali sulla sola sorta capitale di euro 68.733,71, maturati
e maturandi dal 7.05.2012 sino al soddisfo;
2. - con vittoria di spese e competenze di difesa oltre Cap ed Iva.”.
§ 1.1. Si costituì il notaio e dedusse che non si era limitato a verificare l'identità di Controparte_1
soltanto sulla scorta dell'esame della carta d'identità, esibita in originale, ma anche Parte_2
sulla scorta di ulteriori elementi che, in maniera concordante, potevano ricondurre all'identificazione della , e precisamente: a) la circostanza che la carta d'identità non presentava segni di Pt_2
manomissione e/o abrasioni, come poteva essere confermato dalla prova per testi;
b) la consegna da parte di colei che si era presentata come del documento rappresentato dalla procura Parte_2
speciale ricevuta dal commissario aggiunto delegato ad esercitare le funzioni notarili presso il
Consolato Generale d'Italia in La Plata (Argentina), documento con il quale, in data 4.06.2009,
[...]
conferiva alla moglie, , nella qualità di comproprietario CP_2 Controparte_5 dell'immobile oggetto della compravendita, la procura a vendere;
c) la modalità di pagamento del prezzo, mediante versamento su un conto corrente intestato alla venditrice, , acceso Controparte_5
presso il Banco di Napoli, e non con la consueta modalità di consegna di assegni circolari, a conferma dell'identità di quest'ultima, avendo dovuto la stessa necessariamente intrattenere rapporti, a suo nome, con un primario istituto di credito, che non avrebbe potuto instaurare un rapporto di conto corrente se non previa identificazione del correntista.
Il notaio concluse chiedendo il rigetto della domanda attorea. CP_1
3 § 1.2 Svolta l'attività istruttoria, mediante espletamento dell'interrogatorio formale delle parti e l'escussione dei testi, con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli rigettò la domanda proposta dalla e condannò quest'ultima al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore dell'avv. Stefano Maione, quale procuratore antistatario di . Controparte_1
§ 1.3. La decisione del primo giudice – per quel che rileva nel presente gravame – si fonda sulle ragioni che di seguito si sintetizzano per punti.
1) L'art. 49 della legge notarile, nel testo novellato con legge n. 333/1976, non contempla più la necessità dell'accertamento 'oggettivo' da parte del notaio dell'identità degli stipulanti quale 'risultato da ottenersi personalmente ed esclusivamente dal notaio', ma quale 'stato soggettivo di certezza intorno ad un'identità attraverso regole di diligenza, prudenza e perizia professionale e sulla base di qualsiasi elemento astrattamente idoneo a formare un tale convincimento' (cfr. Cass. n. 13362/2018).
Il testo vigente dell'art. 49 della legge n. 89/1913 risulta quindi mutato rispetto alla versione originaria: «Il notaro deve essere personalmente certo dell'identità personale delle parti. In caso contrario deve accertarsene per mezzo di due fidefacienti da lui conosciuti, i quali possono essere anche i testimoni».
La modificazione del testo normativo, in forza dell'art. 1 della legge n. 333/1976, ha ridimensionato il dato della conoscenza personale delle parti per il notaio tenuto alla loro identificazione, anche alla luce dei mutati rapporti economici e sociali. Infatti, nell'attuale versione non compare più l'avverbio
«personalmente» (collegato alla certezza oggettiva in ordine all'identità delle parti). Nel testo della disposizione vigente è, inoltre, precisato che la sicurezza circa l'identificazione possa conseguirsi anche al momento dell'attestazione: il che vale ad escludere la necessità del dato della pregressa conoscenza personale della parte da parte del notaio. Infine, la norma novellata conferisce rilievo a tutti gli elementi atti a formare il 'convincimento' del professionista. La sentenza della Corte di
Cassazione n.13362/2018 ha precisato che il notaio officiato del rogito di un mutuo ipotecario da erogare da una banca non è responsabile dell'erronea identificazione di generalità indicate in un documento di identità falso, se ha verificato la loro corrispondenza con quelle menzionate nella documentazione approntata dall'istituto di credito in vista della stipula. Alla stregua di tali presupposti il comportamento del convenuto notaio è esente da ogni censura sotto il profilo della Controparte_1
diligenza adempitiva.
2) Costituisce circostanza indubbiamente provata quella per cui il notaio non si sia limitato CP_1
a verificare l'identità di , parte venditrice del bene oggetto di ipoteca, solo sulla scorta Parte_2 dell'esame della carta d'identità prodotta in originale dalla stessa - che non presentava segni di manomissione e/o abrasioni, così come è risultato confermato anche dalle risultanze della prova
4 testimoniale (cfr. testi e all'epoca dei fatti dipendenti del Testimone_1 Tes_2
notaio che hanno riferito di aver visionato i documenti delle parti contraenti in originale, tra CP_1
i quali quello della parte venditrice, di averne estratto copia fotostatica, di non aver ravvisato alcuna anomalia o segno di abrasione sugli stessi e che i medesimi documenti in originale venivano visionati anche dal medesimo notaio) - ma che il notaio abbia tratto ulteriori elementi di convincimento da una serie di dati che fornivano ampia e rassicurante certezza sull'identità personale della venditrice dell'immobile. Nel caso di specie risulta provato che la falsa venditrice, aveva consegnato, altresì, la procura speciale ricevuta dal commissario aggiunto delegato ad esercitare le funzioni notarili presso il Consolato Generale d'Italia in La Plata (Argentina), con cui in data 04.06.2009 Controparte_2
conferiva procura a vendere alla moglie, , comproprietaria dell'immobile oggetto del Parte_2 contratto di compravendita rogato dal notaio Altro dato sintomatico dell'idoneità CP_1 dell'operato del notaio ad accertare l'identità della venditrice è costituito dalla compartecipazione all'operazione truffaldina degli acquirenti dell'immobile, desumibile dal fatto che essi, con ogni probabilità, fossero a conoscenza della falsa identità, posto che per la conclusione di una compravendita le parti devono essere entrate necessariamente in contatto (anche tramite terze persone quali conoscenti o intermediari di professione), nonché dalla circostanza che il pagamento in favore della venditrice avvenne con erogazione dell'importo finanziato effettuata dalla banca attrice mediante bonifico su un conto del Banco di Napoli intestato alla venditrice : ciò era Parte_2 sintomatico del fatto che la fosse effettivamente conosciuta ed identificata dall'istituto bancario Pt_2
presso il quale veniva effettuato il pagamento, atteso che il Banco di Napoli necessariamente aveva dovuto identificare ed acquisire l'anagrafica della cliente prima di poter accendere il conto corrente su cui fu versato l'importo erogato dall'istituto mutuante.
3) La spiccata capacità decettiva della è desumibile dall'uso dei terzi complici nella mansione Pt_2
dei simulati acquirenti, sintomo questo di un'organizzazione complessa e ben collaudata, funzionale alla perpetrazione di una truffa studiata nei minimi particolari, come quello dell'utilizzo del mezzo di pagamento del bonifico a favore dei sedicenti venditori, che sicuramente è idoneo a corredare l'intera operazione di una parvenza di veridicità e credibilità.
4) Non vi era alcun elemento significativo per il quale il notaio potesse ragionevolmente dubitare dell'identità delle persone che comparivano davanti a lui (tali non possono certamente essere le semplici circostanze, dedotte da parte attrice, che le parti venditrici erano nate all'estero o che la procura alla fosse stata rilasciata dal marito, benché residente in Italia, trattandosi di Parte_2
circostanze del tutto prive del carattere di anomalia): è di tutta evidenza che la banca per concedere il mutuo ipotecario contestuale alla vendita, aveva già concluso la fase deliberativa della concessione del mutuo;
era stata la banca ad istruire la pratica del mutuo accessorio alla vendita, evidentemente a
5 mezzo di propri funzionari e di un perito di fiducia incaricato da essa per la valutazione del bene tramite sopralluogo, nel corso del quale avrebbe dovuto identificare la proprietaria del bene su cui si sarebbe andata ad iscrivere l'ipoteca; inoltre la medesima nel contratto di mutuo propedeutico CP_6
alla vendita ebbe a dichiarare di aver esaminato la documentazione esibita dalla mutuataria sia in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria sia in merito al rilascio delle garanzie, con ciò garantendo, anche a beneficio del notaio, la corrispondenza dei dati anche identificativi delle parti a quelli riportati nella documentazione approntata dalla banca stessa, ai fini dell'istruttoria della pratica di mutuo.
5) La negligenza del notaio non può, poi, ritenersi provata alla luce delle dichiarazioni contenute nel verbale redatto in data 29 luglio 2010 dai Carabinieri della Stazione di Salerno Mercatello, in cui si legge che e hanno dichiarato che in occasione del rogito “ Controparte_3 CP_4 Persona_1
portava i capelli legati ed indossava per tutto il tempo un paio di occhiali da sole", posto che
[...]
si tratta di dichiarazioni rese dai verosimili compartecipi dell'operazione truffaldina e, pertanto, prive della sia pur minima attendibilità.
6) Alla luce di quanto detto deve rilevarsi come il legittimo affidamento del notaio in ordine CP_1
all'identità personale della parte venditrice si sia fondato su una serie di rilevanti elementi, tutti idonei ad escludere un inadempimento colposo. Coerentemente con l'indirizzo giurisprudenziale sopraenunciato, il notaio ha, infatti, fondato il proprio convincimento su circostanze fattuali CP_1
tali da considerarsi gravi, precise e concordanti e, pertanto, sufficienti ai fini dell'identificazione delle parti. Né d'altra parte la ha saputo individuare qualche ulteriore attività che il Parte_1
professionista avrebbe dovuto compiere per scongiurare l'evento, tenuto conto anche del fatto che essa stessa, tramite i suoi funzionari, è incorsa nei medesimi errori che imputa al notaio.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado la ha proposto appello, cui ha resistito, Parte_1
costituendosi, il notaio . Controparte_1
La causa è stata riservata in decisione all'udienza del 1°.10.2024, assegnando alle parti i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Depositati gli scritti conclusivi, con provvedimento del 26.02.2025 la causa è stata rimessa sul ruolo per impedimento del relatore e, all'udienza del 18.03.2025, è stata riservata in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
§ 2.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione dell'art. 116 c.p.c. per avere il primo giudice erroneamente affermato, ai capi 1.6 e 1.10 della sentenza, che l'identificazione della
è stata effettuata direttamente dal notaio attraverso il confronto tra il documento Pt_2 Controparte_1
6 d'identità esibito e la presunta venditrice presente nello studio notarile al momento della stipula dell'atto.
L'appellante deduce: a) che l'attività di identificazione dei clienti non sia stata effettuata dal notaio, ma sia stata delegata ai collaboratori/dipendenti dello studio, ed argomenta che l'esame delle deposizioni dei testi escussi non consente di raggiungere la prova che il notaio abbia Controparte_1 personalmente identificato la , poiché i testi hanno confermato che l' identificazione dei clienti Pt_2
era delegata ai collaboratori/dipendenti dello studio;
b) che, in particolare, il teste Testimone_1 ha confermato tale circostanza riferendo di avere effettuato personalmente l'identificazione
[...]
della ; c) che il teste ha riferito che il notaio per consuetudine identificava le parti Pt_2 Tes_2
dagli atti, ma non ricorda in relazione alla vicenda in esame se ciò fosse avvenuto;
d) che entrambi i suddetti testi hanno dichiarato che l'unico documento presentato dalla era la carta di identità; Pt_2
e) che il primo giudice non ha tenuto conto del fatto che il notaio non ha effettuato “ulteriori ed approfonditi controlli” sulla reale coincidenza del soggetto indicato sulla carta di identità con quello presente nello studio al momento della stipula, poiché “la venditrice, qualificatasi come Parte_2
portava i capelli legati ed indossava per tutto il tempo della stipula dell'atto un paio di occhiali
[...] da sole”; f) che tale ultima circostanza è stata oggetto dell'interrogatorio formale deferito al notaio e deve ritenersi confermata ai sensi dell'art. 232 c.p.c., per non avere il notaio fornito alcuna CP_1 giustificazione in ordine alla sua assenza all'udienza fissata per l'interrogatorio formale;
g) che occorre tener conto delle dichiarazioni rese dagli acquirenti, e nel Controparte_3 CP_4
verbale redatto il 29.07.2010 dai Carabinieri della Stazione di Mercetello, che ha valenza di prova fino a querela di falso, con riguardo del fatto che, in sede di stipula del contratto di compravendita del 18.09.2009, aveva i capelli legati ed e aveva sempre indossato un paio di occhiali Parte_2
da sole.
§ 2.2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta che non è stata fornita alcuna prova che al notaio sia stata consegnata, in originale, la procura speciale rilasciata alla Controparte_1 Pt_2
dal coniuge . Controparte_2
L'appellante argomenta che dal verbale redatto il 15.06.2010 dai Carabinieri di Castel San Lorenzo si evince che era in possesso dell'originale della procura conferitale dal coniuge;
Parte_2
che, pertanto, la presunta consegna della stessa al notaio non costituisce – come erroneamente affermato dal primo giudice – uno degli “elementi gravi, precisi e concordanti” da cui poter desumere l'accertamento dell'identità della venditrice.
§ 2.3. Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ritiene che la circostanza che la venditrice fosse stata identificata dall'istituto di credito ove era stato acceso ed intrattenuto il rapporto di conto corrente sul quale
7 sarebbe stato versato il corrispettivo del prezzo, rappresentasse un ulteriore elemento in grado di comprovare l'identità della venditrice.
Quanto all'istruttoria espletata dalla , finalizzata alla concessione del mutuo, essa era Parte_1 circoscritta alla verifica dell'identità dei mutuatari, nonché a quella del garante, per poi erogare la somma mutuata, mediante bonifico, sul conto corrente acceso presso il Banco di Napoli intestato alla
. “D'altronde, l'Istituto di credito è tenuto ad eseguire le disposizioni del proprio cliente in Pt_2
qualità di suo mandatario e non è responsabile nei confronti del terzo beneficiario del pagamento, nei cui confronti non assume nessuna obbligazione”.
§ 2.4. Con il quarto motivo di gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha affermato che si sia formato un legittimo affidamento del notaio in ordine all'identità della presunta venditrice, mediante l'esame di una serie di elementi CP_1
idonei ad escludere un inadempimento colposo del professionista. Aggiunge: “Piuttosto, a fronte della certezza in merito alla errata identificazione della venditrice ed a fronte della dedotta e documentata violazione dei canoni di diligenza qualificata ex art. 1176, co. II, c.c. da parte del
Notaio, controparte non ha saputo opporre comportamenti positivi del pubblico ufficiale idonei a smentire le difese della su cui ha tentato di riversare la responsabilità (o anche solo un CP_6
concorso di responsabilità) in un errore al medesimo imputabile in via esclusiva. Della errata identificazione della SI.ra al momento della stipula dell'atto di compravendita (cui Parte_2
non ha preso parte , alla luce di tutti gli elementi evidenziati sin dal primo Parte_1
grado del giudizio, infatti, non potrebbe che rispondere il Notaio, con la necessaria conseguenza che
l'errore del pubblico ufficiale nel compimento dell'atto – antecedente alla erogazione del mutuo – ha poi determinato il pagamento del netto ricavo del finanziamento a soggetto non legittimato privando la della garanzia ipotecaria cui lo stesso era subordinato.” CP_6
§ 3. Il primo motivo di gravame è in parte inammissibile e in parte infondato.
Come evidenziato dall'appellato la doglianza relativa alla circostanza che l'identificazione della non sarebbe stata effettuata direttamente dal notaio mediante il confronto tra l'aspetto della Pt_2 persona presentatasi per la stipula dell'atto di compravendita e il documento d'identità - ma sarebbe stata delegata ai suoi collaboratori - è inammissibile, in quanto sollevata per la prima volta in grado di appello, e non può essere valutata tenuto conto del disposto di cui all'art. 345 c.p.c.. In ogni caso dalle dichiarazioni dei testi, e non si evince che il notaio non Testimone_1 Tes_2
abbia provveduto direttamente ad identificare la venditrice, ma soltanto che, come avviene, per consuetudine, nella fase preparatoria dell'atto da rogare, i collaboratori del notaio hanno provveduto ad estrarre copia dei documenti di identità dei soggetti interessati allo stipulando atto, nulla ostando
8 a che anche i collaboratori del notaio, in aggiunta a quest'ultimo, abbiano potuto provvedere all'identificazione dei suddetti soggetti.
La dedotta circostanza che la venditrice, per tutto il tempo relativo alla stipula dell'atto, avesse i capelli legati e indossasse occhiali da sole (con la conseguenza che ciò avrebbe impedito un raffronto, da parte del notaio, della fotografia riportata sulla carta d'identità con l'aspetto della venditrice) non scalfisce la statuizione del primo giudice, che ha affermato che le dichiarazioni contenute nel verbale redatto in data 29 luglio 2010 dai Carabinieri della Stazione di Salerno Mercatello - in cui si legge che e hanno dichiarato che in occasione del rogito Controparte_3 CP_4 Persona_1
. portava i capelli legati ed indossava per tutto il tempo un paio di occhiali da sole" - sono
[...]
prive della sia pur minima attendibilità, trattandosi di dichiarazioni rese dai verosimili compartecipi dell'operazione truffaldina, anche alla luce del decreto di citazione in giudizio nei confronti di
, e altro soggetto da identificare, per i reati di truffa Controparte_3 CP_4 Parte_3
aggravata ex artt. 110, 61 n. 2, 494 e 483 c.p. (decreto indicato dal difensore della medesima Parte_1
nel giudizio di primo grado) e non potendosi ritenere - come rappresentato dall'appellante - che
[...]
il verbale redatto dinanzi ai Carabinieri faccia fede fino a querela di falso della veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese da e Controparte_3 CP_4
Dalla mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del notaio, sul fatto che la venditrice avesse i capelli legati e indossasse occhiali da sole, al momento della stipula del contratto di compravendita, non può che trarsi un mero elemento indiziario a favore della veridicità della suddetta circostanza, che di per sé è privo di rilevanza probatoria, in mancanza di altri elementi.
§ 3.1. Il secondo motivo di gravame è infondato.
La prova che sia stata fornita al notaio la procura speciale rilasciata in favore di da Parte_2 parte del coniuge è offerta dal contenuto dell'atto pubblico di compravendita Controparte_2
che la richiama, e dalla circostanza che il teste ha riferito che il notaio, oltre al documento Tes_2
di riconoscimento della , prese visione anche della procura a vendere rilasciata a suo favore. In Pt_2 ogni caso la circostanza che l'originale della procura fosse nella disponibilità di non Parte_2 esclude che il documento fosse stato sottoposto in visione al notaio, quand'anche in copia, trattandosi, peraltro di un documento proveniente dall'estero.
§ 3.2. Anche il terzo motivo di gravame è infondato.
L'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice ritiene che la circostanza che la venditrice fosse stata identificata dall'istituto di credito, ove era stato acceso ed intrattenuto il rapporto di conto corrente sul quale sarebbe stato versato il prezzo di acquisto dell'immobile, rappresentasse un ulteriore elemento in grado di comprovare l'identità della venditrice.
9 Al riguardo il Collegio osserva che il primo giudice non ha considerato isolatamente la suddetta circostanza, ma in correlazione con gli altri elementi presuntivi rappresentati dall'identificazione della venditrice mediante un documento d'identità che risultava non abraso né manomesso, e dal fatto che la venditrice avesse la disponibilità di una procura a vendere che indicava come destinataria proprio , con le medesime generalità risultanti dal documento di identità esibito al Controparte_5
notaio. A tali elementi si aggiunge, con valore indiziario, il fatto che il soggetto presentatosi come avesse anche rappresentato di essere titolare di un rapporto di conto corrente acceso Controparte_5
presso il Banco di Napoli, circostanza che non è di comune ed estesa conoscenza.
La doglianza relativa al fatto che la , nell'istruire la pratica di mutuo non era tenuta Parte_1 all'identificazione del soggetto venditore dell'immobile sul quale sarebbe stata iscritta l'ipoteca - quand'anche fosse fondata - non inficia il quadro indiziario che il notaio aveva in sede di CP_1
stipula, che lo induceva a confidare nel fatto che la venditrice fosse stata correttamente identificata nella . Controparte_5
§ 3.3. La considerazione che precede vale anche ad evidenziare l'infondatezza del quarto motivo di gravame e ad escludere la sussistenza di una condotta negligente del notaio anche alla luce CP_1 del rilievo che quest'ultimo non può che aver confidato anche sulla conoscenza, da parte degli acquirenti, della venditrice, , e non aveva elementi per ipotizzare che gli acquirenti Parte_2
avrebbero potuto verosimilmente - come affermato dal primo giudice - essere compartecipi di un'operazione truffaldina.
Per quanto esposto l'appello va rigettato.
§ 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al DM 147/2022
(scaglione di riferimento compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00), con quantificazione dei compensi nella misura minima, con riguardo alla fase istruttoria/trattazione, atteso che non è stata svolta alcuna attività istruttoria in sede di gravame, ed in misura compresa tra i minimi e i medi di tariffa, con riguardo alle altre fasi processuali, tenuto conto della contenuta complessità della questioni esaminate poste a fondamento della decisione.
In considerazione del rigetto dell'appello sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228
(applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), per il versamento, con riferimento alla parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
10 La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio a favore dell'appellato, spese che si liquidano in euro 8.000,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione al difensore anticipatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli 25 marzo 2025
Il consigliere est. dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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