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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 09/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2650/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2650/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STARA GIUSEPPE, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STARA GIUSEPPE, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STARA GIUSEPPE, Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIZZU MARIA DELIA, CP_1 C.F._4
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Proprietà
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da foglio di p.c.:
A) Dichiarare gli attori , e , proprietari pro indiviso ed in parti Parte_1 Parte_2 Parte_3
uguali del fabbricato rurale collabente, ora fatto accatastare dagli attori e distinto nel N.C.T. del
Comune di Alghero con il mapp. 442 del foglio 38, facente parte del terreno posto in agro di Alghero di ha 1.38.27 nel Nuovo Catasto Terreni del Comune di Alghero distinto al fg. 38 con i mappali 68 di
pagina 1 di 4 ha 00.99.26 e 390 (ex 69/a) di ha 00.39.01 (ora 441). per accessione ai sensi dell'art. 938 e segg. C.C., in virtù dell'acquisto fattone dalla comune dante causa con atto notaro del 16 CP_2 Per_1
dicembre 2005 rep. n. 38.305.
B) Ordinare al Conservatore dei RR.II.di Sassari di trascrivere o annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di acquisto notaro del 16 dicembre 2005 rep. n. 38.305, esonerando il Per_1
Conservatore medesimo da ogni responsabilità e carico.
C) In mero subordine emanare sentenza costitutiva che produca gli effetti dell'atto di rettifica ed integrazione non concluso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 C.C. dandosi atto che nessuna prestazione era dovuta dagli attori da parte loro o della dante causa.
CP_ D) Con riserva di chiedere i danni patiti dai ricorrenti per l'inadempimento della da accertarsi e liquidarsi in separato giudizio.
E) Con vittoria di spese e compensi.
In mero subordine, e previa revoca dell'ordinanza 19 febbraio 2024 “in parte qua” si chiede
l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capi: (…)”
Per parte convenuta, come da comparsa di costituzione:
“adversis reiectis
a) rigettare ogni avversa pretesa poichè infondata sia in fatto che in diritto.
b) con vittoria di spese e compensi di legge oltre accessori e spese generali in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e , premesso di essere Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi di deceduta in data 12.5.2017, rappresentato di essere proprietari mortis causa del CP_2
terreno sito in Alghero e distinto al Catasto terreni al F. 38, mapp. 68 e 390, rappresentato che la de cuius aveva acquistato il terreno “nello stato di fatto e di diritto” da con atto di CP_1 compravendita del 16.12.2005, rappresentato che nell'atto notarile non si dava erroneamente atto dell'esistenza del fabbricato rurale collabente, il quale era presente sul terreno da epoca anteriore all'anno 1967, dedotto che detto fabbricato era stato fatto accatastare dagli attori stessi, affermato pertanto l'acquisto per accessione del bene da parte di sin dal 2005 e, per l'effetto, dei CP_2
suoi eredi mortis causa, rappresentato che la venditrice non era disponibile alla sottoscrizione di un atto di rettifica e di integrazione della compravendita, rappresentato infine di aver instaurato la procedura di mediazione obbligatoria, tutto ciò dedotto, chiedevano l'accertamento della proprietà del fabbricato rurale collabente – distinto al Catasto fabbricati F. 38, map. 442 – a seguito di acquisto per accessione pagina 2 di 4 e, in subordine, la rettifica e l'integrazione del contratto di compravendita ai sensi dell'art. 2932 c.c.
Con comparsa del 12.1.2024 si costituiva la quale, premesso di aver acquistato il bene, poi CP_1
alienato a in data 12.12.1973, eccepito che in detto atto non era presente alcuna CP_2
indicazione del fabbricato indicato dai ricorrenti, eccepito altresì che tale fabbricato non era esistente al momento del trasferimento del 2005, rappresentando di aver realizzato, dopo il 1973, una piccola tettoia di circa 8/10 mq, la quale era abusiva ed era stata dismessa prima del 2005, tutto ciò dedotto, chiedeva il rigetto della domanda attorea.
A seguito della prima udienza del 24.1.2024, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e veniva fissata l'udienza del giorno 23.10.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Successivamente le parti precisavano le conclusioni e, a seguito della discussione della causa mediante note conclusionali, la causa veniva trattenuta in decisione in data 3.12.2024.
*
Si deve premettere che la presente sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., è depositata nel termine di cui al comma terzo della citata norma, applicabile al presente giudizio in virtù dell'art. 7, co. 3, d.lgs. n.
165/2024 (cd. Correttivo della riforma Cartabia, entrato in vigore il 26.11.2024).
*
La domanda di parte ricorrente è infondata e deve essere respinta per i seguenti motivi.
L'acquisto per accessione del fabbricato attualmente accatastato presso il Catasto fabbricati del
Comune di Alghero, F. 38, map. 442, da farsi decorrere al momento della compravendita del terreno da parte di nel giorno 16.12.2005, presuppone la prova che, a tale data, il fabbricato fosse CP_2
in concreto presente ed esistente sui luoghi.
Tale prova non è stata fornita né sono rilevanti le istanze istruttorie formulate dai ricorrenti a tal fine.
Infatti, le produzioni ortofoto sub doc. 3 di parte attrice appaiono insufficienti a costituire un elemento probatorio – anche in via indiziaria – in quanto, nei punti evidenziati, non vi è alcuna chiarezza fotografica su eventuali manufatti presenti sul terreno, tant'è che in alcune ortofoto si vedono esclusivamente porzioni di verde naturale, prive dei caratteri di un fabbricato urbano (cfr. ortofoto nn.
3, 4 e 5).
E, peraltro, stante l'incertezza dello stato dei luoghi nel corso del tempo, l'eventuale CTU sarebbe stata esplorativa.
L'insufficiente prova dell'esistenza del fabbricato nell'anno 2005 è peraltro avvalorata dal fatto che, sia nell'atto di compravendita del 1973 che nell'atto di compravendita del 2005 – atti che solitamente contengono la precisa descrizione del bene trasferito ai fini, appunto, di chiarezza contrattuale – non è
pagina 3 di 4 presente alcun riferimento a detto manufatto.
Con riguardo all'istanza di rettifica dell'atto di compravendita, si osserva che l'art. 59 bis L. notarile riconosce al Notaio la facoltà di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini del l'esecuzione della pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in un atto pubblico da lui formato.
Ebbene, tale atto è di esclusiva competenza del Notaio rogante, il quale interviene autonomamente nell'ipotesi di errori e/o omissioni da lui stesso riconosciute o riconoscibili, il tutto al fine di regolamentare eventuali errori senza incidere sul contenuto essenziale dell'atto rogato.
Gli effetti della rettifica notarile non possono dunque essere realizzati e/o sostituiti da una pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c.
La domanda subordinata di rettifica per gli effetti di cui all'art. 2932 c.c. è pertanto infondata.
Le domande di parte ricorrente devono essere integralmente rigettate.
*
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e, applicato il D.M. n. 55/2024, scaglione minimo, tenuto conto della natura semplificata del rito, dell'assenza di istruttoria e della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con trattazione cartolare, si liquidano in € 1.500,00 per compenso a favore di oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, da distrarsi a favore di avv. Maria CP_1
Delia Rizzu, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande di parte ricorrente;
2) condanna e alla refusione delle spese del giudizio in Parte_1 Parte_2 Parte_3
favore di per la somma di € 1.500,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario CP_1
al 15%, da distrarsi a favore di avv. Maria Delia Rizzu, dichiaratasi antistataria.
Sassari, 9.1.2025
Il Giudice
Elisa Remonti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2650/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STARA GIUSEPPE, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STARA GIUSEPPE, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STARA GIUSEPPE, Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIZZU MARIA DELIA, CP_1 C.F._4
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Proprietà
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da foglio di p.c.:
A) Dichiarare gli attori , e , proprietari pro indiviso ed in parti Parte_1 Parte_2 Parte_3
uguali del fabbricato rurale collabente, ora fatto accatastare dagli attori e distinto nel N.C.T. del
Comune di Alghero con il mapp. 442 del foglio 38, facente parte del terreno posto in agro di Alghero di ha 1.38.27 nel Nuovo Catasto Terreni del Comune di Alghero distinto al fg. 38 con i mappali 68 di
pagina 1 di 4 ha 00.99.26 e 390 (ex 69/a) di ha 00.39.01 (ora 441). per accessione ai sensi dell'art. 938 e segg. C.C., in virtù dell'acquisto fattone dalla comune dante causa con atto notaro del 16 CP_2 Per_1
dicembre 2005 rep. n. 38.305.
B) Ordinare al Conservatore dei RR.II.di Sassari di trascrivere o annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di acquisto notaro del 16 dicembre 2005 rep. n. 38.305, esonerando il Per_1
Conservatore medesimo da ogni responsabilità e carico.
C) In mero subordine emanare sentenza costitutiva che produca gli effetti dell'atto di rettifica ed integrazione non concluso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 C.C. dandosi atto che nessuna prestazione era dovuta dagli attori da parte loro o della dante causa.
CP_ D) Con riserva di chiedere i danni patiti dai ricorrenti per l'inadempimento della da accertarsi e liquidarsi in separato giudizio.
E) Con vittoria di spese e compensi.
In mero subordine, e previa revoca dell'ordinanza 19 febbraio 2024 “in parte qua” si chiede
l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capi: (…)”
Per parte convenuta, come da comparsa di costituzione:
“adversis reiectis
a) rigettare ogni avversa pretesa poichè infondata sia in fatto che in diritto.
b) con vittoria di spese e compensi di legge oltre accessori e spese generali in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e , premesso di essere Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi di deceduta in data 12.5.2017, rappresentato di essere proprietari mortis causa del CP_2
terreno sito in Alghero e distinto al Catasto terreni al F. 38, mapp. 68 e 390, rappresentato che la de cuius aveva acquistato il terreno “nello stato di fatto e di diritto” da con atto di CP_1 compravendita del 16.12.2005, rappresentato che nell'atto notarile non si dava erroneamente atto dell'esistenza del fabbricato rurale collabente, il quale era presente sul terreno da epoca anteriore all'anno 1967, dedotto che detto fabbricato era stato fatto accatastare dagli attori stessi, affermato pertanto l'acquisto per accessione del bene da parte di sin dal 2005 e, per l'effetto, dei CP_2
suoi eredi mortis causa, rappresentato che la venditrice non era disponibile alla sottoscrizione di un atto di rettifica e di integrazione della compravendita, rappresentato infine di aver instaurato la procedura di mediazione obbligatoria, tutto ciò dedotto, chiedevano l'accertamento della proprietà del fabbricato rurale collabente – distinto al Catasto fabbricati F. 38, map. 442 – a seguito di acquisto per accessione pagina 2 di 4 e, in subordine, la rettifica e l'integrazione del contratto di compravendita ai sensi dell'art. 2932 c.c.
Con comparsa del 12.1.2024 si costituiva la quale, premesso di aver acquistato il bene, poi CP_1
alienato a in data 12.12.1973, eccepito che in detto atto non era presente alcuna CP_2
indicazione del fabbricato indicato dai ricorrenti, eccepito altresì che tale fabbricato non era esistente al momento del trasferimento del 2005, rappresentando di aver realizzato, dopo il 1973, una piccola tettoia di circa 8/10 mq, la quale era abusiva ed era stata dismessa prima del 2005, tutto ciò dedotto, chiedeva il rigetto della domanda attorea.
A seguito della prima udienza del 24.1.2024, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e veniva fissata l'udienza del giorno 23.10.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Successivamente le parti precisavano le conclusioni e, a seguito della discussione della causa mediante note conclusionali, la causa veniva trattenuta in decisione in data 3.12.2024.
*
Si deve premettere che la presente sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., è depositata nel termine di cui al comma terzo della citata norma, applicabile al presente giudizio in virtù dell'art. 7, co. 3, d.lgs. n.
165/2024 (cd. Correttivo della riforma Cartabia, entrato in vigore il 26.11.2024).
*
La domanda di parte ricorrente è infondata e deve essere respinta per i seguenti motivi.
L'acquisto per accessione del fabbricato attualmente accatastato presso il Catasto fabbricati del
Comune di Alghero, F. 38, map. 442, da farsi decorrere al momento della compravendita del terreno da parte di nel giorno 16.12.2005, presuppone la prova che, a tale data, il fabbricato fosse CP_2
in concreto presente ed esistente sui luoghi.
Tale prova non è stata fornita né sono rilevanti le istanze istruttorie formulate dai ricorrenti a tal fine.
Infatti, le produzioni ortofoto sub doc. 3 di parte attrice appaiono insufficienti a costituire un elemento probatorio – anche in via indiziaria – in quanto, nei punti evidenziati, non vi è alcuna chiarezza fotografica su eventuali manufatti presenti sul terreno, tant'è che in alcune ortofoto si vedono esclusivamente porzioni di verde naturale, prive dei caratteri di un fabbricato urbano (cfr. ortofoto nn.
3, 4 e 5).
E, peraltro, stante l'incertezza dello stato dei luoghi nel corso del tempo, l'eventuale CTU sarebbe stata esplorativa.
L'insufficiente prova dell'esistenza del fabbricato nell'anno 2005 è peraltro avvalorata dal fatto che, sia nell'atto di compravendita del 1973 che nell'atto di compravendita del 2005 – atti che solitamente contengono la precisa descrizione del bene trasferito ai fini, appunto, di chiarezza contrattuale – non è
pagina 3 di 4 presente alcun riferimento a detto manufatto.
Con riguardo all'istanza di rettifica dell'atto di compravendita, si osserva che l'art. 59 bis L. notarile riconosce al Notaio la facoltà di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini del l'esecuzione della pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in un atto pubblico da lui formato.
Ebbene, tale atto è di esclusiva competenza del Notaio rogante, il quale interviene autonomamente nell'ipotesi di errori e/o omissioni da lui stesso riconosciute o riconoscibili, il tutto al fine di regolamentare eventuali errori senza incidere sul contenuto essenziale dell'atto rogato.
Gli effetti della rettifica notarile non possono dunque essere realizzati e/o sostituiti da una pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c.
La domanda subordinata di rettifica per gli effetti di cui all'art. 2932 c.c. è pertanto infondata.
Le domande di parte ricorrente devono essere integralmente rigettate.
*
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e, applicato il D.M. n. 55/2024, scaglione minimo, tenuto conto della natura semplificata del rito, dell'assenza di istruttoria e della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con trattazione cartolare, si liquidano in € 1.500,00 per compenso a favore di oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, da distrarsi a favore di avv. Maria CP_1
Delia Rizzu, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande di parte ricorrente;
2) condanna e alla refusione delle spese del giudizio in Parte_1 Parte_2 Parte_3
favore di per la somma di € 1.500,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario CP_1
al 15%, da distrarsi a favore di avv. Maria Delia Rizzu, dichiaratasi antistataria.
Sassari, 9.1.2025
Il Giudice
Elisa Remonti
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