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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 22/10/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 590 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nata in BULGARIA in [...]_1
18/06/1986 C.F. C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti rispettivamente dall'avv. FABBRI CHIARA e dall'avv. CAPPELLI RENATO con ricorso depositato in data 12/03/2025, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler disciplinare di comune accordo i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli , nata il [...] a [...]_1
Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo:
1) La figlia resta affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, Persona_1 con prevalente collocazione abitativa presso l'abitazione familiare di proprietà della madre sita in Cesena (FC) in via Tullio Battelli 194. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, del cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi che trascorrerà con la figlia mentre le decisioni straordinarie dovranno essere prese in via condivisa.
2) Il signor si impegna a versare alla signora Parte_1 [...]
la somma di € 250,00 da gennaio 2025 sino a quando non trasferirà Controparte_1 effettivamente la sua residenza. 3) I genitori concordano che la figlia minore si intrattenga con loro giorno e Per_1 notte secondo il seguente calendario mensile: rosso con la madre – blu con il padre1
1 1° settimana MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO CP_2
DOMEN 2° settimana MERCOLEDI CP_2 Controparte_3
DOMEN 3° settimana MERCOLEDI CP_2 CP_3 CP_3
DOMEN 4° settimana MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI CP_2 CP_3
DOMEN Con la precisazione che: a)- 2 sabati sera/notte starà con il padre e 2 sabati sera/notte starà con la madre. b)- il mercoledì ed il venerdì la minore pernotterà sempre con il padre. Tuttavia visto l'impegno agonistico serale del padre, vi sarà la flessibilità del giorno di mercoledì con il giovedì compatibilmente agli impegni, comunicando alla madre con almeno una settimana di preavviso. c)- 2 sabati al mese la minore resterà con il padre solo sino alle ore 18 senza il pernotto, gli altri 2 sabati al mese la minore pernotterà con il padre che la terrà sino alla domenica mattina. d)- dal mese di maggio al mese di agosto di ogni anno la minore la minore resterà con il padre anche 2 domeniche al mese per tutto il giorno.
4) Durante le vacanze estive il padre terrà la figlia minore almeno 15 giorni, Per_1 anche non consecutivi, con periodo da comunicare alla madre con un preavviso di almeno 30 giorni;
ugualmente farà la madre in caso di sua vacanza con o senza la figlia minore;
5) Le giornate festive come Natale, Pasqua, Santo Stefano, Lunedì dell'Angelo, 6 gennaio, 1 maggio, 2 giugno, 8 dicembre, saranno sempre alternate di anno in anno tra i genitori avendo cura di assicurare comunque al padre almeno 5 giorni consecutivi durante le festività natalizie e 2 giorni durante quelle pasquali;
6) nei periodi in cui vi è la sospensione scolastica il padre si impegna a ritirare la minore a casa della madre anziché a scuola in orario mattutino alle ore 8:00;
7) durante ogni giornata verrà effettuata una telefonata alla figlia minore indicativamente sempre nella fascia oraria serale, verso le ore 20:00, salvo motivi di urgenza e necessità;
8) Il padre si impegna inoltre a contribuire al mantenimento della figlia con un assegno mensile di € 200,00 (euro duecento/00) che verrà versato entro il giorno 15 di ciascun mese mediante bonifico alle seguenti coordinate bancarie IT 11W06 23023 935 0000 30531957 intestato alla signora , a decorrere dal giorno di CP_1 uscita dall'abitazione della madre;
9) Il padre concorrerà altresì in misura paritaria (50%) alle spese straordinarie sostenute dalla madre e più precisamente secondo il seguente prospetto: A)- Spese straordinarie da non concordare preventivamente con l'altro genitore (in quanto ritenute in via generale conformi all'interesse della figlia): spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i
2 trattamenti e i farmaci prescritti nonché quelle aventi carattere di urgenza;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dell'attività sportiva da frequentare (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludiche - ricreative - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); campi scuola estivi, pre-scuola e post-scuola; spese necessarie per il futuro conseguimento della patente di guida;
spese per l'acquisto di eventuali mezzi di trasporto (ivi comprese i pagamenti di assicurazioni e bolli); abbonamento a mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite e gite scolastiche con e senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritte.
-B) Tutte le altre spese straordinarie dovranno essere prima concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax, mail o sms/messaggi Whatsapp) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax, mail o sms/messaggi Whatsapp) motivandolo adeguatamente.
-C) Il rimborso delle spese straordinarie avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente all'esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa.
10) Ciascun genitore, per poter effettuare viaggi e/o soggiorni all'estero con la figlia minore dovrà acquisire il preventivo consenso scritto dell'altro genitore (raccomandata, fax, mail o sms/messaggi Whatsapp). I genitori rilasciano fin d'ora il consenso al rilascio della carta di identità valida per l'espatrio e/o passaporto impegnandosi a firmare i relativi documenti al momento dovuto.
11) I genitori si impegnano a fare mantenere alla figlia minore significativi rapporti con ciascun ramo genitoriale dei nonni. Il si impegna a non portare la figlia Pt_1 dai nonni materni nei giorni di sua spettanza;
se non può tenerla deve concordare con la madre il da farsi.
12) I genitori si impegnano e si obbligano altresì a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo a favore della figlia minore, la quale ha diritto a ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi.
13) La Signora percepirà per intero l'Assegno Unico Controparte_1
Universale.
3 14) I genitori estingueranno il libretto postale intestato alla figlia minore entro il mese di febbraio 2025, con la precisazione che le somme ivi presenti di circa € 2.000,00= verranno consegnate tutte alla madre.
15) Con il raggiungimento del presente accordo sono definitivamente tacitate tutte le questioni insorte tra i genitori, rinunciando così reciprocamente e definitivamente ad ogni azione, pretesa od eccezione.
16) Ciascun ricorrente provvederà a pagare le spese del presente procedimento al proprio difensore, senza vincolo di solidarietà. Posto il Pubblico Ministero in condizioni di intervenire2, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, osserva il Collegio che non vi sono ragioni oggettive che ostino all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nel ricorso congiunto. Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole sono da considerarsi senza dubbio confacenti al loro preminente interesse. L'affidamento condiviso, in uno con il regime di collocamento stabilito dalle parti, in assenza di gravi carenze o pregiudizi per i minori è il regime più adatto e confacente al preminente interesse della prole. Il calendario di incontri e visite pattuito dalle parti garantisce un'effettiva realizzazione del diritto dei figli di poter costruire un sano ed equilibrato rapporto con tutti e due i genitori. Infine, le clausole relative agli impegni economici a cui i genitori si sono obbligati risultano congrue ad assicurare la crescita dei minori con un adeguato apporto materiale e proporzionate ai redditi delle parti. Spese come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, dispone in conformità a quanto pattuito dalle parti nel ricorso congiunto dalle stesse depositato il 12/03/2025 e riportato in parte motiva. Spese come da accordo. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 22/10/2025
Il Presidente Massimo Di Patria 2 Comunicazione in data 18.3.2025 - Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 –
01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio 1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. ricorso depositato telematicamente
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nata in BULGARIA in [...]_1
18/06/1986 C.F. C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti rispettivamente dall'avv. FABBRI CHIARA e dall'avv. CAPPELLI RENATO con ricorso depositato in data 12/03/2025, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler disciplinare di comune accordo i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli , nata il [...] a [...]_1
Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo:
1) La figlia resta affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, Persona_1 con prevalente collocazione abitativa presso l'abitazione familiare di proprietà della madre sita in Cesena (FC) in via Tullio Battelli 194. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, del cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi che trascorrerà con la figlia mentre le decisioni straordinarie dovranno essere prese in via condivisa.
2) Il signor si impegna a versare alla signora Parte_1 [...]
la somma di € 250,00 da gennaio 2025 sino a quando non trasferirà Controparte_1 effettivamente la sua residenza. 3) I genitori concordano che la figlia minore si intrattenga con loro giorno e Per_1 notte secondo il seguente calendario mensile: rosso con la madre – blu con il padre1
1 1° settimana MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO CP_2
DOMEN 2° settimana MERCOLEDI CP_2 Controparte_3
DOMEN 3° settimana MERCOLEDI CP_2 CP_3 CP_3
DOMEN 4° settimana MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI CP_2 CP_3
DOMEN Con la precisazione che: a)- 2 sabati sera/notte starà con il padre e 2 sabati sera/notte starà con la madre. b)- il mercoledì ed il venerdì la minore pernotterà sempre con il padre. Tuttavia visto l'impegno agonistico serale del padre, vi sarà la flessibilità del giorno di mercoledì con il giovedì compatibilmente agli impegni, comunicando alla madre con almeno una settimana di preavviso. c)- 2 sabati al mese la minore resterà con il padre solo sino alle ore 18 senza il pernotto, gli altri 2 sabati al mese la minore pernotterà con il padre che la terrà sino alla domenica mattina. d)- dal mese di maggio al mese di agosto di ogni anno la minore la minore resterà con il padre anche 2 domeniche al mese per tutto il giorno.
4) Durante le vacanze estive il padre terrà la figlia minore almeno 15 giorni, Per_1 anche non consecutivi, con periodo da comunicare alla madre con un preavviso di almeno 30 giorni;
ugualmente farà la madre in caso di sua vacanza con o senza la figlia minore;
5) Le giornate festive come Natale, Pasqua, Santo Stefano, Lunedì dell'Angelo, 6 gennaio, 1 maggio, 2 giugno, 8 dicembre, saranno sempre alternate di anno in anno tra i genitori avendo cura di assicurare comunque al padre almeno 5 giorni consecutivi durante le festività natalizie e 2 giorni durante quelle pasquali;
6) nei periodi in cui vi è la sospensione scolastica il padre si impegna a ritirare la minore a casa della madre anziché a scuola in orario mattutino alle ore 8:00;
7) durante ogni giornata verrà effettuata una telefonata alla figlia minore indicativamente sempre nella fascia oraria serale, verso le ore 20:00, salvo motivi di urgenza e necessità;
8) Il padre si impegna inoltre a contribuire al mantenimento della figlia con un assegno mensile di € 200,00 (euro duecento/00) che verrà versato entro il giorno 15 di ciascun mese mediante bonifico alle seguenti coordinate bancarie IT 11W06 23023 935 0000 30531957 intestato alla signora , a decorrere dal giorno di CP_1 uscita dall'abitazione della madre;
9) Il padre concorrerà altresì in misura paritaria (50%) alle spese straordinarie sostenute dalla madre e più precisamente secondo il seguente prospetto: A)- Spese straordinarie da non concordare preventivamente con l'altro genitore (in quanto ritenute in via generale conformi all'interesse della figlia): spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i
2 trattamenti e i farmaci prescritti nonché quelle aventi carattere di urgenza;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dell'attività sportiva da frequentare (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludiche - ricreative - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); campi scuola estivi, pre-scuola e post-scuola; spese necessarie per il futuro conseguimento della patente di guida;
spese per l'acquisto di eventuali mezzi di trasporto (ivi comprese i pagamenti di assicurazioni e bolli); abbonamento a mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite e gite scolastiche con e senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritte.
-B) Tutte le altre spese straordinarie dovranno essere prima concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax, mail o sms/messaggi Whatsapp) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax, mail o sms/messaggi Whatsapp) motivandolo adeguatamente.
-C) Il rimborso delle spese straordinarie avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente all'esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa.
10) Ciascun genitore, per poter effettuare viaggi e/o soggiorni all'estero con la figlia minore dovrà acquisire il preventivo consenso scritto dell'altro genitore (raccomandata, fax, mail o sms/messaggi Whatsapp). I genitori rilasciano fin d'ora il consenso al rilascio della carta di identità valida per l'espatrio e/o passaporto impegnandosi a firmare i relativi documenti al momento dovuto.
11) I genitori si impegnano a fare mantenere alla figlia minore significativi rapporti con ciascun ramo genitoriale dei nonni. Il si impegna a non portare la figlia Pt_1 dai nonni materni nei giorni di sua spettanza;
se non può tenerla deve concordare con la madre il da farsi.
12) I genitori si impegnano e si obbligano altresì a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo a favore della figlia minore, la quale ha diritto a ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi.
13) La Signora percepirà per intero l'Assegno Unico Controparte_1
Universale.
3 14) I genitori estingueranno il libretto postale intestato alla figlia minore entro il mese di febbraio 2025, con la precisazione che le somme ivi presenti di circa € 2.000,00= verranno consegnate tutte alla madre.
15) Con il raggiungimento del presente accordo sono definitivamente tacitate tutte le questioni insorte tra i genitori, rinunciando così reciprocamente e definitivamente ad ogni azione, pretesa od eccezione.
16) Ciascun ricorrente provvederà a pagare le spese del presente procedimento al proprio difensore, senza vincolo di solidarietà. Posto il Pubblico Ministero in condizioni di intervenire2, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, osserva il Collegio che non vi sono ragioni oggettive che ostino all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nel ricorso congiunto. Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole sono da considerarsi senza dubbio confacenti al loro preminente interesse. L'affidamento condiviso, in uno con il regime di collocamento stabilito dalle parti, in assenza di gravi carenze o pregiudizi per i minori è il regime più adatto e confacente al preminente interesse della prole. Il calendario di incontri e visite pattuito dalle parti garantisce un'effettiva realizzazione del diritto dei figli di poter costruire un sano ed equilibrato rapporto con tutti e due i genitori. Infine, le clausole relative agli impegni economici a cui i genitori si sono obbligati risultano congrue ad assicurare la crescita dei minori con un adeguato apporto materiale e proporzionate ai redditi delle parti. Spese come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, dispone in conformità a quanto pattuito dalle parti nel ricorso congiunto dalle stesse depositato il 12/03/2025 e riportato in parte motiva. Spese come da accordo. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 22/10/2025
Il Presidente Massimo Di Patria 2 Comunicazione in data 18.3.2025 - Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 –
01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio 1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. ricorso depositato telematicamente