Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3712 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 7316/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Vincenzo Pappalardo, pronunzia la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7316/2023 r.g.a.c. TRA
in persona del legale rappresentante p.t., , con sede legale Parte_1 Parte_2 ia Comunale C ice fiscale e zione al Registro delle Imprese di OL , elettivamente domiciliata in OL, via P.IVA_1
Duomo n. 36, presso lo stu asquale Caccavale, dal quale è rappresentata e difesa ATTORE E Controparte_1
CONVENUTO contumace CONCLUSIONI: L'odierna udienza del 14/04/2025, destinata alla discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte, cui per brevità si rinvia. AGIONI DI FATTO E
ha convenuto in giudizio esponendo Parte_1 Controparte_1 che:
, n.q. di titolare dell'impresa corrente in OL, via Poerio Controparte_1 nn. 3/ alet del Sole di Antonio Di Matteo”, le commissionava n. 414.720 “Bicchieri in carta bianca 7 OZ per granite Chalet del Sole 200 c.c.”, per il prezzo unitario di 0,035 euro, oltre IVA, spese di trasporto e accessori;
in sede di consegna della fornitura, il committente lamentava difetti e anomalie nella stampa, nella colorazione e qualità della materia prima dei lotti n. HNW4001, HNW4951, HNX8091, HNY1551, HNW6021, HNW7901, HNY0331 e HNY1491, come da fattura accompagnatoria n. 2611 del 1/9/2021; il contrasto che ne scaturiva veniva risolto con un contratto di transazione, in forza della quale l'attrice va al convenuto uno sconto del 30% sul prezzo dell'intera fornitura, ed il accettava la fornitura di bicchieri, e si obbligava CP_1
a versare il saldo di eur in tre rate, con scadenze mensili al 31/1/2022, 28/2/2022 e 28/3/2022, mediante bonifico bancario, specificamente dando atto che «i termini come sopra indicati sono essenziali nell'interesse della creditrice e che, pertanto, le somme dovranno risultare accreditate sul conto corrente indicato entro le scadenze anzidette, pena la risoluzione di diritto del presente accordo»; il convenuto versava soltanto la somma di euro 3.509,00 in data 25/7/2022, restando quindi debitore della residua somma di euro 5.313,63.
4/04/2025, destinata alla discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., e sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con il presente provvedimento. Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto, ritualmente citato e non comparso. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta. Il credito azionato dall'attrice trova infatti puntuale riscontro nell'accordo transattivo prodotto in copia nel fascicolo telematico, sottoscritto dalle parti del giudizio e dai rispettivi procuratori che li hanno assistiti in sede di stipula. Quanto al dedotto inadempimento, è appena il caso di rilevare che spettava al convenuto la prova di aver assolto gli obblighi assunti con il predetto contratto, ma questi ha preferito restare contumace, così serbando una condotta valutabile negativamente ex art.116 c.p.c. Non resta, pertanto, che accogliere la domanda. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e a, così provvede:
- condanna al pagamento, in favore di per la Controparte_1 Parte_1 causale di cui in mma di euro 5.313,63, oltr lcolati al tasso e secondo .lgs. 231/2002;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lit o 125,00 per spese ed Eu compenso, oltre spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge. OL, 14/04/2025
Il Giudice Dr.Vincenzo Pappalardo