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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 16606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16606 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Filomena Albano, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 21451/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente TRA
- , nato a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Roma, via G. Nicotera n. 5, presso lo studio degli avv.ti Marianna Rita de
QU e FL AN, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
APPELLANTE E
- nata a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Roma, via Sessoriana n.1, presso lo studio dell'avv.to Alessandro Mancori, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: spese straordinarie - appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n.
4136/2024
CONCLUSIONI: all'udienza del 12.11.2025, le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello notificato in data 16.05.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio impugnando la sentenza n. 4136/2024 emessa dal Giudice di Pace di CP_1 Roma, che aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo dallo stesso proposta, relativa al decreto ingiuntivo n. 17238/22, con cui gli era stato ingiunto di pagare la somma di € 1.656,60 per mancato rimborso del 60% di alcune spese straordinarie mediche e sportive relative ai Part figli, oltre gli interessi legali a decorrere dalla domanda e le spese della procedura. Il sig. ha proposto i seguenti motivi di appello: 1) erroneità della pronuncia con riguardo alle spese mediche per assenza del motivato dissenso;
2) mancata considerazione dei rimborsi assicurativi ricevuti dalla sig.ra omessa ammissione dell'ordine di esibizione ed CP_1 erroneo stralcio del documento n.2 allegato alle note di udienza del 12.04.2024; 3) erroneità della quantificazione trattenuta in busta paga della sig.ra erroneo stralcio del CP_1 documento n.2 allegato alle note di udienza del 12.04.2024 e mancata ammissione della prova testimoniale;
4) riforma della parte relativa alla soccombenza sulle spese di lite della causa di opposizione oltre ai compensi di cui al d.i. opposto con richiesta di ripetizione delle somme versate.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.10.2024, si è costituita CP_1 chiedendo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, il rigetto
[...] delle pretese attoree. All'udienza del 12.11.2025, la causa è stata trattenuta in decisione. In fatto, va rilevato che oggetto di causa sono alcune spese mediche sostenute, tra il 2021 e il
2022, da per i figli, che il giudizio di prime cure ha riconosciuto non essere CP_1 state rimborsate da , diversamente da quanto stabilito nell'accordo di separazione Parte_1 all'epoca in vigore tra le parti. Le censure relative alle spese sportive, oggetto di controversia nel primo grado di giudizio, non sono state riproposte in sede di appello e, pertanto, su di esse si è formato giudicato.
Anzitutto, va rilevato che i rapporti tra le parti erano regolati, al momento in cui sono state compiute le spese oggetto di causa, dall'accordo di separazione sottoscritto dalle parti in data 18.03.2019 e omologato dal Tribunale di Roma in data 28.03.2019, poi confermato in sede di divorzio con i provvedimenti provvisori ed urgenti adottati all'udienza del 12.11.2020. Secondo quanto statuito dall'accordo in questione, in materia di regolamentazione delle spese straordinarie tra le parti, con particolare riguardo alle spese mediche, “il padre resta obbligato al versamento del 60% e la madre resta obbligata al versamento del 40% delle spese mediche e dentistiche per i figli, previamente concordate tra loro e a meno che non si rivelassero spese urgenti non differibili, se non coperte dal SSN e dalle assicurazioni private di ciascuno dei genitori, con l'intesa che la spesa anticipata da un genitore a tale titolo eventualmente rimborsata all'altro genitore dalla propria assicurazione dovrà essere restituita al genitore che l'avesse anticipata dietro esibizione di documentazione attestante l'entità del rimborso avvenuto”. Ciò premesso, per ragioni di ordine logico, si procede ad analizzare primariamente il secondo motivo di appello, avente ad oggetto la mancata considerazione di alcuni rimborsi ricevuti da per le spese in questione. CP_1 Circostanza pacifica e incontestata tra le parti è l'iscrizione, obbligatoria, da parte di CP_1 al Fondo di Previdenza previsto per il personale della Camera dei Deputati, per il
[...] tramite del quale i dipendenti possono ottenere un rimborso relativo ad alcune spese mediche sostenute, in misura percentuale della spesa sostenuta. Sulla base di questo presupposto, parte appellante ritiene che, essendo state le spese mediche di cui è causa rimborsate attraverso questo meccanismo, le stesse non dovrebbero essere ricomprese nelle spese straordinarie dovute secondo gli accordi di separazione, rientrando nell'esenzione di cui beneficiano i coniugi quando le spese sono coperte dalle assicurazioni private degli stessi (cfr. n. 8) dell'accordo); al contrario, parte appellata, argomentando a partire dal dato letterale della formulazione contenuta nell'accordo, sostiene la non assimilabilità del di Previdenza CP_2 in questione alle “assicurazioni private” richiamate dall'accordo per l'operatività di tale esenzione, contestando la natura di assicurazione dello stesso e producendo, in tal senso, un documento della Segreteria del che precisa non trattarsi di assicurazione privata. CP_2
Sul punto, va rilevato quanto segue.
Il Fondo di Previdenza per il Personale della Camera dei Deputati, pur non essendo un'assicurazione privata, fornisce, secondo quanto stabilito dalla documentazione prodotta da entrambe le parti, un “servizio di assistenza sanitaria integrativa” a favore del personale. L'erogazione di tale servizio avviene attraverso il rimborso delle spese sostenute in misura percentuale della spesa stessa. Pertanto, il Fondo di Previdenza in esame assolve, tra le varie funzioni cui è destinato, anche a una funzione di assistenza sanitaria integrativa, che può, in termini generali, essere perseguita da privati anche attraverso la stipulazione di contratti con un ente assicurativo.
Ciò premesso, si impone una lettura sistematica, funzionale, e coerente con il canone della buona fede delle clausole contrattuali inerenti alle spese straordinarie (comprese quelle mediche) contenute nell'accordo di separazione. Tali clausole disciplinano la ripartizione, tra i coniugi, delle spese straordinarie e prevedono l'obbligo di rimborso della quota parte dovuta quando la spesa sia stata sostenuta da uno solo dei due, come espressamente previsto dai nn.
9-10) dell'accordo. Tale meccanismo è anche alla base del n. 8) dell'accordo, avente per oggetto specificamente le spese mediche, oggetto di causa. Tuttavia, la formulazione di questo punto diverge parzialmente dalle altre disposizioni relative alle spese straordinarie, nella parte in cui, prevedendo la medesima ripartizione 60%-40%, dispone “con l'intesa che la spesa anticipata da un genitore a tale titolo eventualmente rimborsata all'altro genitore dalla propria assicurazione dovrà essere restituita al genitore che l'avesse anticipata dietro esibizione di documentazione attestante l'entità del rimborso avvenuto”. Da questa precisazione emerge con chiarezza la finalità cui la seconda parte della clausola è destinata: quella di riequilibrare i rapporti patrimoniali tra le parti per le eventualità in cui uno dei genitori abbia beneficiato di un rimborso e una spesa medica (o parte di essa) sostenuta da una parte sia stata coperta dal
SSN ovvero da assicurazioni private, tanto ciò vero che alle assicurazioni private viene equiparato il rimborso ottenuto tramite il SSN.
Stando al dato letterale della clausola, la stessa dovrebbe operare con esclusivo riguardo alle spese mediche rimborsate dal SSN o da assicurazioni private. Cionondimeno, alla componente letterale deve accompagnarsi una lettura secondo buona fede che sia coerente con lo scopo pratico perseguito dalle parti, in applicazione degli orientamenti costanti nella giurisprudenza di legittimità in tema di interpretazione del contratto, secondo cui, “In tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale, pur assumendo funzione fondamentale nella ricerca della effettiva volontà delle parti, deve invero essere riguardato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quelli dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c., avuto riguardo allo
"scopo pratico" perseguito dalle parti con la stipulazione del contatto, e quindi della relativa "causa concreta".” (Cass. civ. 34795/2021). Tale indagine, relativa allo scopo pratico perseguito dalle parti, non può tradursi in una rigida esegesi letterale delle disposizioni (“In tema di interpretazione del contratto, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole, da verificare alla luce dell'intero contesto negoziale ai sensi dell'art. 1363 c.c., nonché ai criteri d'interpretazione soggettiva ex artt. 1369 e 1366 c.c., volti, rispettivamente, a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere - mediante comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia dell'altrui interesse
- interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale” (Cass. civ. 8940/2024; 7927/2017)).
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che il meccanismo di esenzione, per come concretamente congegnato dalle parti e descritto dal n. 8) dell'accordo sia idoneo a ricomprendere qualunque ipotesi in cui una spesa medica dei figli sia stata coperta da un rimborso ottenuto da uno dei due genitori, non potendo la ripartizione delle spese straordinarie, volta a disciplinare i rapporti per la gestione dei figli dal punto di vista economico in maniera coerente con la disponibilità delle parti, tradursi in un ingiustificato arricchimento di una delle parti, che finirebbe con il trattenere non solo il rimborso, già ottenuto, ma anche le somme erogate dall'altro genitore. A nulla rileva l'argomentazione di parte appellata secondo cui il premio sarebbe stato pagato da una sola delle parti, atteso che trattasi di trattenuta stipendiale obbligatoria e non di premio assicurativo e che, in ogni caso, è lo stesso accordo di separazione a stabilire, come visto, che “la spesa anticipata da un genitore a tale titolo eventualmente rimborsata all'altro genitore dalla propria assicurazione dovrà essere restituita al genitore che l'avesse anticipata dietro esibizione di documentazione attestante l'entità del rimborso avvenuto”, ben potendo la volontà delle parti espressa in un accordo negoziale superare il principio, peraltro non unanimemente sostenuto, a tenor del quale la stipula, da parte di uno dei genitori, di un'assicurazione sanitaria a copertura delle spese mediche dei figli, non incide sull'obbligo di rimborsare la quota di tali spese di competenza dell'altro genitore. Nel caso di specie, ciò deve tradursi – in considerazione, da un lato, dello scopo pratico perseguito dalle parti nell'accordo di separazione come emergente dalla lettura della totalità delle disposizioni contenute nel n. 8) dell'accordo alla luce dell'intero contesto negoziale e, dall'altro, della funzione di assistenza sanitaria integrativa cui assolve il Fondo di Previdenza
– nella ricomprensione del rimborso fornito dal sistema di Fondo di Previdenza a CP_1 il cui ottenimento deve ritenersi pacifico in quanto non specificamente contestato da
[...] parte appellata nel giudizio di appello, in un rimborso che fa scattare il meccanismo di esenzione descritto dal n. 8) dell'accordo di separazione rispetto alla ripartizione delle spese mediche tra i genitori. Di conseguenza, la parte delle spese mediche pagate da CP_1 rimborsata dal Fondo di Previdenza non deve essere ritenuta dovuta da . Parte_1 Alla luce di quanto esposto, il motivo è fondato e l'appello deve essere accolto, con conseguente parziale riforma della sentenza di primo grado, limitatamente all'oggetto del presente atto di appello, e restituzione delle somme eventualmente già versate da Parte_1
a a titolo di spese mediche. CP_1
Con assorbimento degli altri motivi.
Quanto alle spese di lite, la riforma solo parziale della sentenza appellata e la conseguente condanna al pagamento da parte di delle spese sportive giustifica la Parte_1 compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi in ragione di un mezzo e la condanna di
(che ha dato causa al decreto ingiuntivo per le spese sportive) per la rimanente Parte_1 metà. Tali spese sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, con distrazione, secondo i parametri minimi previsti, tenuto conto della non particolare complessità della controversia e della assenza della fase istruttoria.
Si evidenzia che in base a Cassazione civile sez. III, 12/04/2018, n.9064 "Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione."
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda respinta, così decide:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 17238/2022 e dichiara non dovuti i relativi importi limitatamente alle spese mediche per i motivi esposti in motivazione, con le conseguenti restituzioni di somme già corrisposte;
- compensa per metà le spese di lite e, per la restante metà, condanna a rifondere Parte_1
a le spese di giudizio, liquidate in € 500,00 per compensi, oltre spese generali CP_1 al 15%, IVA e cassa come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.
Così deciso in Roma, in data 21.11.2025
Il Giudice.
Dott.ssa Filomena Albano
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Andrea Vigorito