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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/09/2025, n. 9490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9490 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi all'udienza del 29/09/2025, all'esito di trattazione ex art.127 ter
CPC , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13695 /2024 R.G. promossa
Da
rappresentato e difeso dagli avv.ti PALMA PAOLO, CACCIATO INSILLA ELISA Parte_1
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall' avv.to PANCARI SABRINA , CP_1
resistente
Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Oggetto: Opposizione ad ATP.
Con ricorso tempestivamente depositato il 8.4.2024 e ritualmente notificato, l'istante Pt_1
premesso di avere esperito la procedura ex art.445 bis al fine di ottenere l'accertamento
[...]
del requisito sanitario relativo a: art.12 e 13 L.118/71, art.3 c.1 e 2 L.104/92, esenzione ticket per il
67%, e di avere depositato atto di contestazione parziale della consulenza Tecnica depositata in quel procedimento avverso il mancato riconoscimento dei benefici tranne per ciò che concerne
1 l'esenzione ticket, lamenta che il CTU abbia sottovalutato le sue condizioni cliniche;
conclude: “…la pretesa dell'istante inerente al riconoscimento dei requisiti sanitari e amministrativi legittimanti una percentuale di invalidità pari al 74 % ai fini della percezione dell' assegno di invalidità di cui ex art
13 118/7, nonché il riconoscimento alla pretesa inerente all'handicap grave ai sensi dell'art 3 comma
3 ed in subordine comma 1 L. 104/92 dal dì della domanda amministrativa o dalla successiva data riconosciuta secondo giustizia. - Nella denegata ipotesi in cui il Giudice della procedura ex. Art. 445 bis cpc non dovesse omologare parzialmente i requisiti sanitari inerente il riconoscimento di un grado si invalidità del 67% ai fini dell'esenzione parziale del ticket sanitario si chiede voler riconoscere la sussistenza del requisito sanitario predetto come riconosciuto dal ctu e non CP_ contestato dall' nei termini di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari sia del presente procedimento sia del procedimento per ATP, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore che se ne dichiara antistatario”.
CP_ L' si è costituito sollevando eccezioni preliminari e opponendosi all'accoglimento del ricorso.
Acquisito il fascicolo dell'ATP, ritenuto necessario disporre nuova CTU, all'esito di questa , disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Vanno innanzitutto rigettate le eccezioni preliminari, essendo stata verificata la tempestività sia del dissenso , sia del deposito del ricorso.
Ancora preliminarmente, si rileva che è stata emessa omologa parziale “ai fini del riconoscimento del diritto di cui all'art.5 , co. 4, L. 407/1990, con decorrenza dal mese di dicembre 2023”, ma che al giudice dell'opposizione è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (v. Cass.13234/2025).
Riguardo alla natura giuridica di questo giudizio, deve rilevarsi che la Cassazione ha definitivamente affermato che “Nelle controversie in materia di invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario),
2 sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio- economici” (v. Cass. Sez. L , Sentenza n. 27010 del 24/10/2018, Sentenza n. 9755 del 08/04/2019 ).
In ossequio a tali principi, la presente pronuncia deve limitarsi alla questione della sussistenza dell'accertamento sanitario.
Nel merito, rileva il giudice come non si ravvisino margini di dubbio circa il diritto del ricorrente alla dichiarazione della sussistenza del requisito sanitario relativo all'esenzione ticket , avendo il CTU dott. tabilito che “sussiste un complessivo grado invalidante pari al 68%, percentuale quindi Per_1
sovrapponibile a quella dedotta nell'espletata fase di ATP, percentuale che non individua la sussistenza dei requisiti necessari per l'erogazione dell'assegno mensile ex art.13 L.118/71” e che
“Per quanto attiene la legge 104/92 nel loro complesso, le evidenziate manifestazioni patologiche e le correlate incidenze funzionali, sia allo stato attuale sia all'epoca dell'istanza amministrativa, non risultano di espressività tale da poter essere ricomprese nelle previsioni di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92, bensì sono configurabili quale handicap ai sensi del comma 1 dello stesso articolo che, come specificato, precisa che “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”, condizioni queste emerse e riscontrate a carico del periziando in esame, la cui decorrenza può anch'essa essere ancorata al dicembre 2023”.
Anche per ciò che concerne l'accertato grado di invalidità, l'epoca di insorgenza va riportata a Per_ dicembre 2023 (v. prima relazione dott. .
Le conclusioni esposte dal CTU nell'elaborato peritale sono pienamente condivisibili in quanto formulate all'esito di indagini correttamente eseguite ed immuni da profili di censurabilità.
Nulla osta all'applicazione della disposizione contenuta nell'art.149 disp.att.cpc, che consente la valutazione anche degli aggravamenti di patologie preesistenti.
La domanda, pertanto, va accolta;
le spese di lite possono ritenersi compensate stante l'accertata decorrenza successiva al deposito del ricorso.
Le spese di CTU possono porsi a carico della parte soccombente;
le stesse vengono liquidate con separato decreto.
3
PQM
Definitivamente pronunziando:
Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza del requisito sanitario relativo all'esenzione ticket (68% invalidità) e alla condizione ex art.3 c.1 L.104/92 , con decorrenza dicembre
2023;
spese di lite compensate;
CP_
- Spese di CTU a carico dell'
Roma 29.9.2025
Il Giudice
Dott. S. Rossi
4
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi all'udienza del 29/09/2025, all'esito di trattazione ex art.127 ter
CPC , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13695 /2024 R.G. promossa
Da
rappresentato e difeso dagli avv.ti PALMA PAOLO, CACCIATO INSILLA ELISA Parte_1
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall' avv.to PANCARI SABRINA , CP_1
resistente
Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Oggetto: Opposizione ad ATP.
Con ricorso tempestivamente depositato il 8.4.2024 e ritualmente notificato, l'istante Pt_1
premesso di avere esperito la procedura ex art.445 bis al fine di ottenere l'accertamento
[...]
del requisito sanitario relativo a: art.12 e 13 L.118/71, art.3 c.1 e 2 L.104/92, esenzione ticket per il
67%, e di avere depositato atto di contestazione parziale della consulenza Tecnica depositata in quel procedimento avverso il mancato riconoscimento dei benefici tranne per ciò che concerne
1 l'esenzione ticket, lamenta che il CTU abbia sottovalutato le sue condizioni cliniche;
conclude: “…la pretesa dell'istante inerente al riconoscimento dei requisiti sanitari e amministrativi legittimanti una percentuale di invalidità pari al 74 % ai fini della percezione dell' assegno di invalidità di cui ex art
13 118/7, nonché il riconoscimento alla pretesa inerente all'handicap grave ai sensi dell'art 3 comma
3 ed in subordine comma 1 L. 104/92 dal dì della domanda amministrativa o dalla successiva data riconosciuta secondo giustizia. - Nella denegata ipotesi in cui il Giudice della procedura ex. Art. 445 bis cpc non dovesse omologare parzialmente i requisiti sanitari inerente il riconoscimento di un grado si invalidità del 67% ai fini dell'esenzione parziale del ticket sanitario si chiede voler riconoscere la sussistenza del requisito sanitario predetto come riconosciuto dal ctu e non CP_ contestato dall' nei termini di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari sia del presente procedimento sia del procedimento per ATP, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore che se ne dichiara antistatario”.
CP_ L' si è costituito sollevando eccezioni preliminari e opponendosi all'accoglimento del ricorso.
Acquisito il fascicolo dell'ATP, ritenuto necessario disporre nuova CTU, all'esito di questa , disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Vanno innanzitutto rigettate le eccezioni preliminari, essendo stata verificata la tempestività sia del dissenso , sia del deposito del ricorso.
Ancora preliminarmente, si rileva che è stata emessa omologa parziale “ai fini del riconoscimento del diritto di cui all'art.5 , co. 4, L. 407/1990, con decorrenza dal mese di dicembre 2023”, ma che al giudice dell'opposizione è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (v. Cass.13234/2025).
Riguardo alla natura giuridica di questo giudizio, deve rilevarsi che la Cassazione ha definitivamente affermato che “Nelle controversie in materia di invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario),
2 sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio- economici” (v. Cass. Sez. L , Sentenza n. 27010 del 24/10/2018, Sentenza n. 9755 del 08/04/2019 ).
In ossequio a tali principi, la presente pronuncia deve limitarsi alla questione della sussistenza dell'accertamento sanitario.
Nel merito, rileva il giudice come non si ravvisino margini di dubbio circa il diritto del ricorrente alla dichiarazione della sussistenza del requisito sanitario relativo all'esenzione ticket , avendo il CTU dott. tabilito che “sussiste un complessivo grado invalidante pari al 68%, percentuale quindi Per_1
sovrapponibile a quella dedotta nell'espletata fase di ATP, percentuale che non individua la sussistenza dei requisiti necessari per l'erogazione dell'assegno mensile ex art.13 L.118/71” e che
“Per quanto attiene la legge 104/92 nel loro complesso, le evidenziate manifestazioni patologiche e le correlate incidenze funzionali, sia allo stato attuale sia all'epoca dell'istanza amministrativa, non risultano di espressività tale da poter essere ricomprese nelle previsioni di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92, bensì sono configurabili quale handicap ai sensi del comma 1 dello stesso articolo che, come specificato, precisa che “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”, condizioni queste emerse e riscontrate a carico del periziando in esame, la cui decorrenza può anch'essa essere ancorata al dicembre 2023”.
Anche per ciò che concerne l'accertato grado di invalidità, l'epoca di insorgenza va riportata a Per_ dicembre 2023 (v. prima relazione dott. .
Le conclusioni esposte dal CTU nell'elaborato peritale sono pienamente condivisibili in quanto formulate all'esito di indagini correttamente eseguite ed immuni da profili di censurabilità.
Nulla osta all'applicazione della disposizione contenuta nell'art.149 disp.att.cpc, che consente la valutazione anche degli aggravamenti di patologie preesistenti.
La domanda, pertanto, va accolta;
le spese di lite possono ritenersi compensate stante l'accertata decorrenza successiva al deposito del ricorso.
Le spese di CTU possono porsi a carico della parte soccombente;
le stesse vengono liquidate con separato decreto.
3
PQM
Definitivamente pronunziando:
Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza del requisito sanitario relativo all'esenzione ticket (68% invalidità) e alla condizione ex art.3 c.1 L.104/92 , con decorrenza dicembre
2023;
spese di lite compensate;
CP_
- Spese di CTU a carico dell'
Roma 29.9.2025
Il Giudice
Dott. S. Rossi
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