Sentenza 3 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/05/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Nicolò Crascì Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 94/2023 R.g.a.c.
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Mirone, per procura in atti
-appellante-
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f.: , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Raimondo, per procura in atti
-appellato-
^^^^^
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23 marzo 2025, la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata posta in decisione con rinuncia congiunta dei termini per il deposito di note conclusive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 8.1.2018, proponeva opposizione Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n.2180/2017, emesso dal Tribunale di Siracusa il
15.11.2017, con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di €
8.500,00 portata dall'assegno bancario n.0015857373-12 tratto sul c/c acceso presso
1
Spadaro dell'assegno bancario, azionato in via monitoria.
Illustrava che l'opposto, di professione bracciante agricolo, nel tempo libero era solito recarsi presso i locali della propria azienda e per amicizia prestava la propria collaborazione che contraccambiava con beni e prestiti di denaro;
che per la fiducia riposta nei suoi confronti, spesso l'opposto sostava nel proprio ufficio ove annotava i prelievi della merce dei clienti, redigeva i buoni di consegna che poi venivano custoditi unitamente alla restante documentazione fiscale nella scrivania del proprio nell'ufficio, compresi gli assegni,alcuni dei quali sottoscritti dall'opponente in bianco, in attesa di essere compilati e consegnati ai fornitori al momento della consegna della merce. Spiegava che nel cassetto della propria scrivania si trovavano svariati assegni, alcuni, come detto, firmati in bianco da destinare ai fornitori, altri, rimasti insoluti;
altri ancora da restituire perché saldati o compensati dall'esponente; che anche l'assegno contestato giaceva da tempo nel cassetto della propria scrivania in bianco e privo di sottoscrizione e faceva parte di un carnet rilasciatogli nel novembre del 2011 dalla Banca Nuova, agenzia di Rosolini, quando ancora aveva sede in detta citta e non si era trasferita a Siracusa;
che il carnet contenente l'assegno fatto valere dallo gli era stato rilasciato due anni prima della data di Pt_1 emissione apposta sull' assegno;
che era certo di aver utilizzato altri assegni facenti parte di carnet successivamente rilasciati;
che detto assegno non era stato distrutto perché inutilizzabile in quanto aveva cessato ogni rapporto con la Banca Nuova nel 2014, anche se, non era certo del momento in cui l'opposto se ne era furtivamente appropriato. Indicava come probabile movente della condotta illecita dello , il suo recente licenziamento dalla il cui legale Pt_1 Controparte_2
rappresentante era il proprio figlio, che su sua richiesta lo aveva Controparte_3 assunto in data 7.6.2016 “per assicurare all'amico anche una posizione
2 previdenziale, attesi i suoi sopraggiunti problemi di salute e per legittimare e regolarizzare la sua quasi oramai costante presenza nei locali della propria azienda nente, utilizzati in parte anche dalla società costituita dal proprio Controparte_2 figlio ”. Spiegava che il proprio figlio, suo malgrado, era stato costretto in CP_3
seguito a licenziare lo in data 8.3.201, a causa dei suoi problemi di salute Pt_1
(alcolismo) e che da tale momento quest'ultimo non soltanto aveva interrotto i propri rapporti amicali con tutta la famiglia ma aveva avviato una vera e CP_1
propria ritorsione nei confronti propri e del figlio. Illustrava le azioni giudiziali intraprese dalla nei confronti della che si era vista Pt_1 Controparte_2
recapitare il decreto ingiuntivo n.409/2017, reso il 19.4.2017 dal Tribunale di
Siracusa, per il pagamento di mensilità asseritamente non corrisposte, TFR, ed altri emolumenti stipendiali, che era stato opposto;
nei propri confronti lo Pt_1
aveva ottenuto un altro decreto ingiuntivo, portante il n.1668/2017 del 27.7.2017, notificato il 18.9.2017, avente ad oggetto il pagamento di un altro assegno, datato
15.6.2009, tratto sul c/c acceso presso BCC di Pachino portante l'importo di
€.40.000.00, contro il quale era pendente il giudizio di opposizione iscritto al n.
5286/2017 R.G.A.C. Deduceva di aver presentato per tali fatti denuncia/querela nei confronti di in data del 25.09.2017. Parte_1
Concludeva nel modo seguente :Preliminarmente, con provvedimento da rendere inaudita altera parte, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per i gravissimi e documentali motivi di cui in narrativa
e/o per qualsivoglia altra ragione e/o causale, sussistendone i dedotti presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Sempre in via preliminare Adottare ogni idoneo provvedimento per riunire il presente giudizio a quello già pendente tra le stesse parti iscritto al n. 5286/2017 R.G., assegnato al Sig. G.U. Dott.ssa
Raffaella Finocchiaro, stante la sussistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dal nostro codice di rito. Nel merito Revocare l'opposto decreto ingiuntivo perché inammissibile, stante l'omessa anche generica deduzione del sottostante rapporto causale. Ritenere e dichiarare che la sottoscrizione dell'azionato assegno non è riferibile all'opponente, che formalmente ne ribadisce
3 il disconoscimento;
Ritenere e dichiarare, comunque, che l'opponente nulla deve all'opposto e che l'azionato assegno bancario è privo di qualsivoglia rapporto causale e, conseguentemente, dichiarare inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata in fatto e diritto la pretesa creditoria azionata dall'opposto con il decreto ingiuntivo, il tutto per i motivi di cui in narrativa e/o per qualsivoglia altra motivazione Conseguentemente revocare, annullare e, comunque, dichiarare privo di ogni efficacia giuridica l'opposto decreto per le ragioni tutte esposte in narrativa e/o per qualsivoglia altra causale. Con vittoria di spese e compensi”.
Si costituiva che contestava la rappresentazione fattuale Parte_1
avversaria che definiva strumentale allo scopo di evitare il pagamento dovuto in quanto in effetti egli aveva da sempre lavorato alle dipendenze dello , CP_1
senza che il proprio rapporto di lavoro dipendente fosse stato regolarizzato;
che soltanto nel mese di luglio 2016 la propria posizione lavorativa era stata regolarizzata con l'assunzione della ditta del figlio dell'opponente, la DI SR;
che per le mansioni svolte- conducente di autotreni e di addetto al trasporto di merci- non aveva alcun accesso agli uffici della ditta;
che era calunniosa CP_1
l' affermazione del preteso furto dell'assegno; che erano prive di rilievo le circostanze indicate dall'opponente (epoca rilascio carnet assegni, trasferimento della filiale della banca trattaria, cessazione nel 2014 del rapporto bancario ) in quanto l'assegno, seppur aveva perduto efficacia di titolo esecutivo e l'azione cartolare era prescritta, valeva comunque come riconoscimento di debito, con la conseguenza che era esonerato dal fornire la prova del rapporto sottostante, mentre, rimaneva a carico dell'opponente fornire la prova contraria alla presunzione di esistenza del rapporto;
che era infondata e pretestuosa è l'affermazione che il titolo era stato emesso con alcune parti in bianco e poi completato da un soggetto diverso da colui che lo ha sottoscritto. Aggiungeva “senza ciò costituisca inversione dell'onere della prova che l'assegno azionato trovava la propria causale nella parziale restituzione di un prestito di complessivi € 50.000,00 ricevuto dal negli anni 2004 e 2006; a riprova di ciò si producono in Controparte_1 allegato le matrici di 17 (diciassette) assegni circolari all'ordine di CP_1
4 di cui 15 (quindici) di € 2.000,00 ciascuno emessi in data 5/1/2004 e 2 Pt_1
(due) € 10.000,00 ciascuno, emessi in data 25/9/2006 (all. 3); in restituzione del prestito ricevuto il ha corrisposto € 1.500,00, in contanti ed ha poi CP_1
emesso in favore dell'odierno opposto l'assegno di € 40.000,00,(all.4) di cui si allega copia, oggetto di opposizione a decreto ingiuntivo in altro giudizio pendente innanzi al Tribunale di Siracusa e l'ulteriore assegno di € 8.500,00 oggi azionato di cui si allega copia (all.5), per il quale è stata promossa opposizione”. Deduceva che con il deposito delle matrici degli assegni circolari aveva smentito le contrarie affermazioni dell'opponente. Si opponeva alla sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo sia perché l'opposizione non era fondata su prova scritta e sia perché l'opponente non aveva argomentato sull'esistenza dei gravi motivi che potevano giustificare la chiesta sospensione anche perchè costui era fortemente indebitato e suoi i beni erano tutti gravati da iscrizioni ipotecarie a garanzia di debiti di svariati milioni di euro. Per quanto esposto così concludeva
“Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa: - preliminarmente rigettare
l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto;
- nel merito, rigettare la domanda di controparte perché infondata, con condanna alle spese del presente giudizio”.
Con ordinanza del 18.10.2019 il giudice istruttore rigettata l'istanza di riunione del presente giudizio con l'altro pendente iscritto al n.5286/2017 r.g. avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1168/2017 (assegno di €40.000,00), concedeva i termini ex art 183 comma VI cpc. Con la prima memoria istruttoria ex art 183 comma VI cpc l'opponente, sulle matrici degli assegni circolari prodotti da controparte dell'importo complessivo di € 50.000,00 replicava che in base alle verifiche effettuate presso l'istituto emittente “Banca di Credito Cooperativo di
Pachino Soc. Coop. a r.l”., gli assegni circolari citati da controparte erano stati tutti richiesti da soggetti diversi dall'opposto e cioè da e da Controparte_4 [...]
Indi l'opponente deduceva di aver a questopunto dimostrato l'inesistenza Per_1
del rapporto sottostante indicato dall'opposto, e ciò comportava l'accoglimento della proposta opposizione. Con ordinanza del 7.7.2021veniva disposto
5 l'interrogatorio formale dell'opposto e successivamente ammesse ed espletate le prove testimoniali. Con provvedimento del 31.3.2022 il primo giudice domandava chiarimenti all'opponente in ordine all'effettuato disconoscimento, ed in particolare se quest'ultimo era riferito soltanto alla sottoscrizione dell'assegno oppure all'abusivo riempimento dell'assegno sottoscritto in bianco, come aveva dedotto con la seconda memoria istruttoria ove il medesimo opponente aveva chiesto l'espletamento della ctu “per accertare “ la sua compilazione ad opera di persona diversa del sottoscrittore, compilazione effettuata ad anni di distanza dalla data dell'apposta sottoscrizione”. All'udienza di rinvio del 28.4.2022 il procuratore di parte opponente ha fornito i chiarimenti richiesti e le parti congiuntamente hanno chiesto il rinvio per la precisazione dele conclusioni. Con le note scritte autorizzate l'opponente ha precisato le proprie conclusioni riportandosi alle conclusioni rassegnate nell'atto di opposizione e ha precisato le proprie Parte_1
conclusioni riportandosi alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione risposta del 7/2/2018. La causa è stata decisa dal Tribunale di Siracusa con la sentenza n. 2429/2022 pubblicata il 13 dicembre 2022 che ha accolto l'opposizione per la ragione assorbente che contro il tempestivo disconoscimento della firma presente nell'assegno l'opposto non aveva formulato istanza di verificazione e di conseguenza ha annullato il decreto ingiuntivo e d ha condannato lo al Pt_1
pagamento delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di Parte_1
citazione notificato il 13 gennaio 2023 ed ha prodotto la sentenza resa dal Tribunale di Siracusa in data 2.10.2023 che ha accolto la sua opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 1668/2017 che è stato revocato.
Si è costituito che ha eccepito l'inammissibilità dell'appellato Controparte_1
per effetto della mancata censura della ratio decidenti della sentenza appellata e per la conseguente la formazione del giudicato sulle ragioni di rigetto della domanda monitoria rimasta sguarnita di prova, oltre a contestare nel merito il proposto appello.
6 La Corte disposta la cartolarizzazione ex art 127 ter cpc dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.5.2024, all'esito delle note scritte ha posto la causa in decisione e di seguito è stata rimessa sul ruolo per la rimodulazione del Collegio giudicante, a seguito del trasferimento del Presidente del Collegio presso altro ufficio giudiziario. All'udienza di discussione del 24.3.2025 i procuratori presenti hanno insistito nelle conclusioni già rassegnate ed hanno chiesto che la causa venisse posta in decisione con rinuncia dei termini ex art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La brevità dell'atto di appello permette di riportane integralmente il testo che così si esprime: La sentenza impugnata è errata e deve essere riformata per le ragioni di seguito esposte 1) In ordine al disconoscimento della sottoscrizione. Si impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale, a fronte della richiesta dell'opponente di disporre CTU calligrafica effettuata in data 24/3/2022, non ha ritenuto di dare corso alla chiesta attività istruttoria. Il Giudice di primo grado non ha offerto alcuna motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di consulenza grafologica proveniente dall'opponente e ciò vale rendere viziata la sentenza che, sul punto deve essere riformata. 2) In ordine alla prova del rapporto sottostante.
Con la comparsa di costituzione in giudizio l'odierno appellante ha prodotto documentazione idonea a provare il rapporto di credito sottostante l'assegno azionato in giudizio. In particolare, è stato rilevato che l'assegno azionato trova la propria causale nella parziale restituzione di un prestito di complessivi € 50.000,00 ricevuto dal negli anni 2004 e 2006 come provato dalle matrici Controparte_1 di 17 (diciassette)assegni circolari all'ordine di di cui 15 Controparte_1
(quindici) di € 2.000,00 ciascuno emessi in data 5/1/2004 e 2 (due) € 10.000,00 ciascuno, emessi in data 25/9/2006 prodotte in giudizio (all. 3 alla comparsa di risposta); in restituzione del prestito ricevuto il ha corrisposto € CP_1
1.500,00, in contanti ed ha poi emesso in favore dell'odierno opposto l'assegno di € 40.000,00, (all.4 alla comparsa di risposta), oggetto di opposizione a decreto ingiuntivo in altro giudizio
7 pendente innanzi al Tribunale di Siracusa e l'ulteriore assegno di € 8.500,00, oggetto del presente giudizio. Si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui, ritenuto fondato il disconoscimento della sottoscrizione dell'assegno, ha omesso qualsiasi statuizione in ordine alla valutazione della sussistenza del credito azionato. Appare utile rammentare che “l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla” (Cass. civ., Sez. 3, n. 20613 del 07/10/2011). La ricostruzione dei fatti oggetto del giudizio deve quindi essere integrata con la valutazione delle risultanze probatorie offerte in primo grado in relazione alla genesi del credito azionato in giudizio. È' di tutta evidenza la rilevanza delle superiori circostanze ai fini della decisione impugnata atteso che la mancanza di qualsivoglia motivazione in ordine all'accertamento del credito azionato impone la riforma della sentenza impugnata.
Conclusivamente la sentenza impugnata va riformata con l'affermazione della sussistenza del credito vantato da nei confronti di Parte_1 CP_1
per le causali esposte in comparsa di risposta e nel presente atto
[...]
d'appello”.
^^^^
Il Collegio, esaminati congiuntamente i motivi di appello, valuta il primo inammissibile ed il secondo manifestamente infondato.
In premessa vanno ricordati alcuni principi giurisprudenziali elaborati dalla S.C. che rivestono rilevanza per la definizione del giudizio all'esame.
Nella consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità vige il principio secondo cui seppur il destinatario della promessa di pagamento non è tenuto a provare il rapporto sottostante, tuttavia, non può evitare di indicarlo in quanto “.. il carattere processuale, e non sostanziale, dell'astrazione insita nella stessa comporta che il promittente che agisca in giudizio debba comunque allegare il rapporto sottostante,
8 pur essendo comunque assolto dall'onere di provarlo. Tale vantaggio dell'inversione dell'onere della prova del rapporto fondamentale è rinunciabile, anche implicitamente, ma tale rinuncia non è ravvisabile qualora il promissario si limiti ad indicare il rapporto fondamentale) (Cass n. 8891/2010).
Inoltre si è pure affermato che “In tema di promessa di pagamento non titolata, la mera indicazione del promissario circa la riferibilità della promessa ad altro rapporto, rispetto a quello dedotto dal promittente, non comporta implicita rinuncia ad avvalersi del beneficio dell'astrazione processuale: la rinuncia al vantaggio della dispensa dell'onere della prova del rapporto fondamentale richiede, infatti, una inequivoca manifestazione della volontà abdicativa, la quale è configurabile quando il beneficiario, nell'azionare il credito, deduca, oltre alla promessa di pagamento, il rapporto ad essa sottostante con autonoma iniziativa istruttoria (che non può ricavarsi dal mero dato dell'indicazione di altro rapporto) e non anche quando lo stesso promissario formuli tale richiesta istruttoria per reagire alle eccezioni del promittente (Cass n. 13215/2023).
Poi, in tema di disconoscimento della scrittura privata vale la regola generale “ che la mancata proposizione dell'istanza di verificazione equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto - essendogli precluso l'accertamento dell'autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura medesima o ad argomenti logici - e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli.”(Cassazione civile n. 3602/2024).
Nel caso in esame il decreto ingiuntivo n. 2180/2017 avverso il quale Parte_2 proposto opposizione, si fondava sull'assegno bancario n. 0015857373-
[...]
9 c.c. e, in quanto tale, costituisce prova scritta idonea per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ciò detto, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri probatori. Ne consegue che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria.
Nel caso all'esame, nel proporre opposizione ha eccepito: 1) Controparte_1
l'inesistenza di qualsiasi rapporto sottostante teso a giustificare la qualificazione dell'assegno come promessa di pagamento;
2) la falsità della firma apposta sull'assegno bancario che ha dedotto essergli stato sottratto dall'opposto quando ancora era in bianco. A fronte di ciò l'opposto ha dedotto soltanto che l'assegno costituiva promessa di pagamento per la restituzione di una parte del prestito di complessivi €.50.000,00 asseritamente ricevuto da controparte negli anni 2004 e
2006. L'odierno appellato di fronte al Tribunale ha negato l'esistenza dell'asserito rapporto di mutuo ed ha documentato che gli assegni circolari riferibili alle matrici prodotti dall'opposto individuavano, tra gli ordinanti, soggetti diversi ed estranei al rapporto fra le odierne parti. A fronte di detta dimostrazione nulla ha obiettato l'odierno appellante in senso contrario ed ha continuato a sostenere, come nel presente grado, che le matrici degli assegni circolari prodotte comprovavano l'esistenza di un rapporto di debito dell'opponente nei propri confronti, che era alla base dell'assegno azionato in via monitoria, emesso dallo in parziale CP_1
restituzione di detto prestito.
Ciò posto la prima censura si profila inammissibile in quanto trascura la ratio decidenti e lo svolgimento che ha avuto il processo nel grado precedente ed in particolare tralascia la precisazione richiesta dal primo giudice all'opponente, che
è stata raccolta nel verbale di udienza del 28.4.2022 ove l'odierno appellato ha chiarito che, mentre il disconoscimento della sottoscrizione dell'assegno, rappresentava l'eccezione principale, che aveva tempestivamente formulato in seno
10 all'atto di opposizione, la richiesta di espletamento della ctu calligrafica, contenuta nella seconda memoria istruttoria ex art 183 comma VI cpc , costituiva domanda subordinata volta ad accertare che la compilazione dell'assegno era avvenuta “ad opera di persona diversa del sottoscrittore, compilazione effettuata ad anni di distanza dalla data dell'apposta sottoscrizione” (2°memoria istruttoria” di parte opponente).Conseguentemente il primo giudice, aderendo anche alla considerazione espressa a verbale dalla difesa dell'odierno appellante “che l'assegno può essere compilato in ogni sua parte anche da persone diverse dal sottoscrittore”(verbale del 28.4.2022) ha, correttamente, ritenuto ininfluente l'espletamento della ctu calligrafica, poiché assorbente l'inutilizzabilità dell'assegno come promessa di pagamento, in difetto di richiesta di verificazione della sottoscrizione disconosciuta.
Sì aggiunga che l'odierno appellante, che si duole in questa sede del mancato espletamento della ctu calligrafica, tanto da farne oggetto di motivo di appello, si era opposto davanti al Tribunale al suo espletamento (come risulta dal verbale di udienza in atti del 28.4.2022.). Ed infatti il primo giudice ha così motivato la propria decisione “Invero preliminarmente all'esame delle ragioni del credito e di quant'altro prospettato bisogna prendere atto del “disconoscimento” della firma proposta dal sig. sin dal suo primo atto difensivo. A fronte di questa Parte_3
controparte né nel suo primo atto successivo (la comparsa di costituzione e risposta) e neanche nei termini di cui all'art. 183 c.6° c.p.c. ha chiesto ex art. 216
c.p.c.la verificazione” della scrittura disconosciuta. In questo senso
l'interpretazione letterale della norma giuridica e del rapporto tra l'art. 214 e 216 del c.p.c. sono approfonditi dalle citazioni giurisprudenziali richiamate da parte opponente nella memoria di replica a cui ci si riporta. Il disconoscimento della firma apposta sull'assegno azionato è assorbente su tutte le altre prospettazioni e quindi la domanda va accolta con annullamento del decreto ingiuntivo opposto”.
In ogni caso l'eventuale espletamento della c.t.u. calligrafica, richiesta dall'originario opponente, non avrebbe modificato l'esito del giudizio perché non avrebbe avuto ad oggetto la verifica dell'autenticità della sottoscrizione dell'assegno che avrebbe dovuto essere verificata necessariamente attraverso il
11 procedimento incidentale di cui all'art. 216 cpc. Pertanto, non è neppure ipotizzabile una informale ed “implicita richiesta di verificazione” che presuppone la sussistenza agli atti di elementi già acquisiti per verificare diversamente l'autenticità della sottoscrizione mentre nella fattispecie l'attuale appellante non ha fornito alcun contributo a tale scopo dimostrativo, difatti, non ha formulato richieste istruttorie e non ha prodotto documenti (Cass. n 32169/2022; Cass. n. 16383/2017).
Inoltre, il primo giudice nella sentenza, non si è limitato a dichiarare gli effetti prodotti dalla mancata verificazione della sottoscrizione dell'assegno disconosciuta ma ha anche dichiarato, implicitamente, non provata l'esistenza di altre ragioni di credito quando, nella sentenza , ha rimandato facendole proprie, alle considerazioni giuridiche contenute nella memoria di replica dell'opponente, che aveva insistito per l'accoglimento della propria opposizione rimasto in ogni caso indimostrato il credito vantato dall'opposto.
Si profila pertanto manifestamente infondata la seconda censura che si fonda sull'assunto, già smentito del grado precedente, che l'odierno appellante oltre ad allegare avrebbe anche dimostrato il rapporto dal quale scaturiva il proprio credito.
Ed infatti, l'odierno appellante trascura anche di considerare che lo CP_1
davanti al Tribunale aveva fornito la prova documentale (1°memoria istruttoria), proveniente dalla stessa banca emittente, che gli assegni circolari, assunti dall'opposto a prova del mutuo concesso, in effetti erano stati emessi su richiesta di soggetti diversi dalla parte opposta ( e ), persone Controparte_4 Persona_1
che non erano state né evocate in giudizio né erano state indicate dall'odierno appellante come testimoni per confermare quanto avrebbe dichiarato in sede di interrogatorio formale.Difatti, in sede di interrogatorio formale, l'odierno appellante sull'articolato indicato al n. 12 ha negato l'allegazione dell'opponente ossia - che Per_ aveva tacitato i propri rapporti di dare/avere con la e la - ed ha dichiarato CP_4
di aver egli mutuato allo l'importo di € 50.00,00 per il tramite della CP_1
propria moglie, e della suocera, . Detta ultima Controparte_4 Persona_1
dichiarazione dell'odierno appellante, oltre che parzialmente diversa rispetto a quella iniziale, non aveva comunque riscontro negli atti di causa e, pertanto, era
12 suo onere, ex art 2697 cc, ricoprendo la posizione di attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, dimostrare di avere diritto ad avere restituito le somme erogate dalla moglie e dalla suocera in quanto non era sufficiente la prova che queste ultime avevano in passato elargito somme in favore dell'odierno appellato, che, anche se ha ammesso di averle ricevute, senza specificare a che titolo, aveva dedotto di averle restituite. Pertanto, anche ad ipotizzare che i versamenti Per_ effettuati dalla e dalla trovavano titolo in un rapporto di mutuo loro CP_4
concesso allo , non poteva lo legittimamente sostituirsi alle citate CP_1 Pt_1
donne e richiedere la restituzione delle somme al posto loro, dovendo dimostrare per intero il fatto costitutivo della propria pretesa, e, quindi, avrebbe dovuto provare che era stato l'effettivo finanziatore degli assegni circolari emessi dalla moglie e dalla suocera e, che, pertanto a lui andavano restituite le somme che aveva prestato e non riscosso;
oppure, che aveva erogato in favore del un prestito, CP_1 diverso dal primo, non ancora ripagato, anch'esso finanziato con risorse proprie.
Ed infatti costituisce principio consolidato che “L'attore che chieda la restituzione di una somma di denaro, affermando di averla data a mutuo, è tenuto a dare la prova, oltre che della avvenuta con-segna del denaro, anche che questa è stata effettuata per un titolo che ne importi l'obbligo alla restituzione, con la conseguenza che l'onere della prova su di lui incombente può dirsi adempiuto solo quando risultino accertati entrambi tali elementi del fatto costitutivo della pretesa, senza che la contestazione del convenuto, il quale riconoscendo di aver ricevuto la somma deduca una diversa ragione della sua dazione, configuri un'eccezione in senso sostanziale, tale da investire l'onere della detta prova (Cass. n. 9209/2001; Cass n.
180/2018; Cass. n. 3642/2004).
Ora poiché l'appellante non ha allegato l'esistenza di un rapporto di debito /credito Per_ diverso da quello intercorso tra l'appellato e la e la come dimostra il CP_4
contenuto dell'atto di appello ove vengono riproposti gli stessi argomenti che non hanno trovato riscontro processuale, tanto bastava per ritenere provato inesistente il nesso eziologico tra il rapporto dedotto - la cui paternità non era riconducibile alla parte opposta - e il titolo per cui era causa con la chiara conseguenza che, nella
13 mancata produzione di ulteriori fonti da porre alla base del credito e nella impossibile attribuzione di ulteriori oneri in capo al presunto debitore, la richiesta delle somme portate dall'assegno bancario in esame risultava priva di fondamento.
Al riguardo la Suprema Corte ha infatti affermato che “ In tema di prova di promessa di pagamento e ricognizione di debito, una volta che il debitore abbia fornito la prova dell'inesistenza o dell'estinzione del debito relativo al rapporto indicato dal creditore (ovvero dallo stesso debitore, essendone il creditore esentato e non essendo la promessa titolata) spetta a chi si afferma comunque creditore l'indicazione di un diverso rapporto sottostante che giustifichi il credito, in quanto il principio dell'astrazione processuale della causa, posto dall'art. 1988 c.c., che esonera colui in favore del quale la promessa o la ricognizione è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale non può intendersi nel senso che al debitore compete l'impossibile prova dell'assenza di qualsiasi altra ipotetica ragione di debito, ulteriore rispetto a quella di cui abbia dimostrato l'insussistenza (Cass. civ.
17713/2016).
Per tali motivi l'appello è respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ragione del valore della causa (scaglione da € 5.200.00 ad € 26.000,00) in applicazione del DM
n. 147/2022 con applicazione dei valori medi tariffari, disponendone la distrazione in favore del difensore della parte appellata che ne ha fatto richiesta, dichiaratosi antistatario.
L'impugnazione è stata proposta in data successiva al 31.1.2013 di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, del
2012), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti
14 di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Deve, pertanto, provvedersi in conformità.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, definitivamente decidendo nel giudizio iscritto al n. 94/2023R.g.a.c, così provvede: rigetta, perché in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato,
l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Siracusa n. 2429/2022 pubblicata in data 13.12.2022, che conferma condanna al pagamento delle spese processuali del presente Parte_1
giudizio in favore di disponendone la distrazione in favore del Controparte_1
suo difensore, Avv. Luigi Raimondi, che liquida, in complessivi € 5.809,00(€
1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per fase decisionale) oltre il 15% per spese generali, c.p.a e iva come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello
Così deciso in Catania addì 14 aprile 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Avv. Maria Angela Galioto Dott. Nicolò Crascì
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
12 tratto sul c/c acceso presso Banca Nuova ed emesso in data 13.10.2013, privo di efficacia cartolare, essendo prescritta la relativa azione.
Nondimeno nei rapporti diretti tra traente e prenditore va rilevato che l'assegno bancario può sempre valere come promessa di pagamento a norma dell'art. 1988