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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 28/05/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Causa R.G. 361/24 Oggi 28 maggio 2025 alle ore 11,36 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli , mediante l'applicativo “Teams”, sono comparsi: l'Avv. Domenico Laudani, noto all'Ufficio per la parte ricorrente e l'Avv. Massimo Autieri, noto all'Ufficio, per l' . I procuratori delle parti CP_1
collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via preliminare o pregiudiziale, nonchè istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche in via istruttoria insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese e per la quantificazione delle stesse i procuratori delle parti si rimettono a giustizia, chiedendo i procuratori delle parti di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (immediatamente sospesa dalle ore 11,38 alle ore 16,03 per causa R.G. 506/23) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito. Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore 11,37).
Alle ore 18,26 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 18,27
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli T
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Siena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona della g.o.t. Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 361 /2024 R.Lav.
promossa da:
, residente a Cetona (SI), elettivamente domiciliato in Via XIII Traversa n. 55, a Controparte_2
Belpasso (CT) presso lo studio dell'avvocato Domenico Laudani dal quale è rappresentata, come da procura allegata al ricorso introduttivo;
PARTE RICORRENTE
OPPONENTE
contro
:
in persona del l.r.p.t. con sede in Roma, Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Autieri ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente in Siena via Lippo Memmi 2, come da procura allegata alla memoria di costituzione
PARTE RESISTENTE
OPPOSTA
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Breve riassunto dei fatti di causa
La ricorrente ha introdotto il presente giudizio assumendo il difetto di legittimazione passiva non essendo la legale rappresentante della Ha poi lamentato la mancata Controparte_4 notifica degli atti presupposti, con conseguente nullità dell'atto impugnato, l'intervenuta decadenza ex art. 14 L. 689/81 per mancata contestazione nel termine di 90 gg., il superamento del termine quinquennale per l'adozione dell'ordinanza impugnata.. Nel merito ha, poi, eccepito la nullità dell'ordinanza impugnata stante la mancata indicazione dell'entità della commessa violazione ed il difetto di motivazione, la errata ed illegittima duplicazione degli avvisi di accertamento, la mancanza di prova sulle condotte sanzionate, la mancanza di prova in ordine al rapporto di lavoro che avrebbe generato l'omissione contestata, l'omessa indicazione della concreta violazione asseritamente commessa dalla ricorrente, sostenendo, altresì, che nel periodo in cui la era CP_2
la legale rappresentante della società avrebbe posto in essere tutti gli adempimenti contributivi dovuti. Ha, infine, eccepito la sproporzione e ed irragionevolezza della sanzione comminata sulla base della norma sopravvenuta, lamentando, infine, la violazione del diritto del difesa, delle norme sulla privacy e la violazione del codice del consumo, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe
Si è costituto in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
eccependo che l'ordinanza di ingiunzione qui impugnata scaturisce dai precedenti avvisi di accertamento regolarmente notificati alla società ricorrente, in relazione ad omissioni contributive per i mesi di maggio – giugno – luglio – agosto - settembre – ottobre e novembre 2016, rilevando il mancato o ritardato versamento delle quote di contributi a carico dei lavoratori, per un totale di euro
3.070,89, precisando che detti avvisi di accertamento erano stati notificati anche alla società obbligata in solido, come da documentazione depositata, lamentando, quindi, il mancato pagamento nel termine di legge delle somme di cui alla prodromica diffida, contestando la prescrizione del credito, come specificato insistendo per la reiezione del ricorso e la conferma dell'atto impugnato, in subordine di rideterminare la sanzione come dovuta. Ha, infine , evidenziato che a fronte della sopravvenuta normativa era stato effettuato il ricalcolo della sanzione e che le somme dovute risultano essere euro 6.141,78, come da atto in autotutela depositato, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Fallite le trattative intercorse all'esito della rideterminazione la causa è stata ritenuta pronta per la decisione su base documentale.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla carenza di legittimazione passiva
Emerge dalla visura storica depositata in atti che la ricorrente è stata la legale rappresentante della fino al 24.11.2018, le omissioni contributive per mancati versamenti Controparte_4
Uniemens riguardano i mesi di giugno – agosto e novembre 2018, conseguentemente l'eccezione è smentita per tabulas e va disattesa e respinta.
Sulla eccepita decadenza ex art. 14 l. 689/81
Va evidenziato come siano circostanze di fatto NON contestate ex art. 115 c.p.c. in primis le omissioni contributive relative ai mesi di giugno – agosto e novembre 2018 (le contestazioni sollevate sono infatti generiche e smentite dalla mera lettura degli avvisi di accertamento depositata dall' ) ed in secondo luogo, ma non meno rilevante, che gli accertamenti, che hanno portato CP_1 alla contestazione di cui agli atti prot. n. .7500.23/10/2019.0132023 del 23/10/2019 CP_1
OI001947932 e prot. n. .7500.23/10/2019.0132024 del 23/10/2019 OI001927425, notificati sia CP_1 alla che alla società nel novembre del 2019, siano terminati in prossimità di dette CP_2 notifiche, come dichiarato dall' in comparsa (pag. 5 costituzione “….completamento di tutte le CP_1 indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso e, conseguentemente, di tutti i profili che consentano la congrua determinazione della sanzione da attribuire al trasgressore, e nel caso di specie il completamento di queste attività si è compiuto solo a ridosso della notificazione della violazione, che pertanto è sicuramente tempestiva…”) con ciò solo escludendo la violazione del detto termine per quanto segue.
La norma di cui all'art. 14, comma 2, legge n. 689/1981 dispone che “se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni […]”
Nel caso di specie, gli atti di accertamento inerente alle omissioni contributive per i mesi di giugno – agosto e novembre 2018 sono stati adottati ad ottobre 2019 e notificato a novembre 2019.
Al fine di verificare se, in concreto, sia riscontrabile la tardività della contestazione lamentata dal ricorrente, pare opportuno prendere le mosse da quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità sul punto. In particolare, si è osservato che la norma invocata dal ricorrente non predetermina in maniera automatica il limite temporale del procedimento di verifica per accertare l'infrazione amministrativa, posto che il concreto espletamento di quest'ultimo dipende dalle peculiarità delle varie specifiche situazioni. Si è aggiunto, poi, che spetta al giudice del merito apprezzare i profili di congruità/incongruità del tempo ragionevolmente necessario alla
PA per acquisire i dati, i fatti rilevanti ed ogni altra informazione utile e per poi valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione, “fermo restando che comunque incombe alla parte opponente che contesta la legittimità della sanzione l'onere di provare le circostanze che renderebbero ingiustificata o colposamente tardiva la pretesa della
Amministrazione stessa” (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. L, 30 ottobre 2019, n. 27903; Cass. civ., sez.
L, 2 aprile 2014, n. 7681; Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2018, n. 14678; nonché, ex plurimis, in tempi più remoti ma in termini ancora condivisibili Cass. civ., sez. L, 2 febbraio 1999, n. 865).
Ebbene, nel caso che ci occupa, il tempo intercorso tra i fatti materiali e la contestazione degli illeciti amministrativi risulta in tutto congruo, alla luce dei seguenti rilievi.
Innanzitutto, occorre tenere in considerazione il fatto che, allorché ci si riferisce alla contestazione ed all'accertamento che l'ente dovrebbe tempestivamente effettuare, ciò che rileva non è la mera apprensione del fatto materiale, per così dire, “grezzo”, e genericamente percepito/percepibile dalla PA al momento della trasmissione della relativa documentazione da parte dell'autore della violazione o della acquisizione aliunde di tale documentazione, bensì un fatto qualificato, il cui inquadramento quale illecito del tipo poi contestato richiede una elaborazione ed
'aggregazione' dei dati raccolti al fine di individuare gli elementi costitutivi della fattispecie da contestare. Dunque, nella vicenda che ci occupa, non possono ritenersi sufficienti i riferimenti temporali che la ricorrente prospetta, riferendosi genericamente ad una omessa o tardiva notifica e art. 14 L. 689/81 senza alcun riferimento in ordine alle date effettive nelle quali l'importo dovuto dal contribuente diviene percettibile da parte dell'Istituto previdenziale. È ragionevole ritenere, infatti, che l'amministrazione necessitasse di tempi ulteriori e significativi per espletare tutti gli accertamenti ed approfondimenti indispensabili per tramutare tale mera percettibilità in vera e propria conoscenza idonea a giustificare la contestazione nei confronti del ricorrente.
In specie, la violazione per cui è causa inerenti ad omissioni relative ai mesi di giugno – agosto e novembre 2018, è stata oggetto di contestazione nell'ottobre 2019, a meno di un anno dall'ultima omissione (novembre 2018). Si tratta di un arco temporale ragionevole, alla luce di tutto quanto osservato sin qui, ma soprattutto alla luce della circostanza NON contestata che gli accertamenti che hanno condotto alla notifica dell'atto di accertamento, prodromico all'ordinanza qui impugnata, si sono conclusi in prossimità del ottobre 2019 e della notifica effettuata nel novembre 2019 (pertanto entro i novanta giorni di legge), con ciò solo dimostrando che la notifica de qua è avvenuta nei 90 gg. dall'accertamento. Ad abundantiam, si consideri che, come richiesto dall'indirizzo giurisprudenziale qui condiviso, incombe sulla parte opponente che contesti la legittimità della sanzione l'onere di allegare e provare le circostanze che rendano incongrue, ingiustificate e colposamente tardive le contestazioni effettuate dall'Amministrazione. Nel caso che ci occupa, tuttavia, parte ricorrente, al di là della prospettazione del tutto generica del superamento del termine di 90 giorni entro i quali CP_ l' avrebbe dovuto notificare l'atto prodromico, non ha allegato alcuna circostanza dalla quale desumersi la colposa tardività addebitabile all'ente convenuto o un'incongruità dei tempi impiegati per la contestazione tale da rendere irragionevole e dunque illegittima la sanzione irrogata. Non ha nemmeno dedotto genericamente quale sarebbe stato per ogni omissione contributiva il dies a quo del decorrere di detto termine decadenziale.
Del resto, proprio recentemente la Suprema Corte ha confermato tale interpretazione normativa estrapolando il seguente motivo di diritto “ il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016,
l' deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato CP_1 versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell alcuna CP_1 attività istruttoria” (v. Cass. 7641/25 e Cass. 8075/25) tale principio può essere esteso al caso di specie ove le omissioni contributive riguardano periodi tutti successivi all'entrata in vigore della norma de qua, con la conseguenza che in assenza di espresse, specifiche e circostanziate contestazioni in ordine alla circostanza fattuale dedotta dall' di essere stato in grado di CP_1 terminare gli accertamenti amministrativi necessari ai fini della contestazione solo nell'ottobre 2019 con immediata notifica nel novembre 2019 dell'atto prodromico l'eccezione di decadenza unico motivo posto a fondamento dell'opposizione è smentita e deve essere disattesa e respinta.
Tanto basta per respingere il motivo di doglianza in esame.
Sulla eccepita prescrizione
Dopo la notifica dell'atto valido ad interrompere il decorso della prescrizione effettuata a novembre 2019, le ordinanza impugnate sono state notificate a marzo 2024 quindi palesemente prima del decorso del termine quinquennale di prescrizione previsto per legge.
L'eccezione è infondata e va disattesa e respinta
Sulle eccezioni relative alla carenza motivazionale e mancanza di prova sulle omissioni contestate nonché sulla violazione del diritto del difesa, delle norme sulla privacy e la violazione del codice del consumo
Le deduzioni in ordine alla lamentate violazioni sono del tutto generiche sfornite di qualsivoglia riferimento ai fatti di causa, nonché smentite per tabulas dalle difese svolte dalla parte ricorrente che hanno consentito ogni e più ampia difesa sia in fatto che in diritto, manifestando la pretestuosità delle stesse. Peraltro, la mera lettura della documentazione depositata da parte resistente evidenzia come siano specificati i motivi, i periodi di omissione ed il tipo di omissione contributiva.
Anche in parte qua l'opposizione è infondata e deve essere disattesa e respinta.
Sulle censure in punto di violazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni irrogate
L'art. 11 della legge n. 689 del 1981 prevede che “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”. A fronte delle doglianze di parte ricorrente, che censura le ordinanze-ingiunzione opposte per aver fatto cattiva applicazione dei criteri di cui alla norma citata questo giudice è chiamato a vagliare l'adeguatezza degli importi CP_ irrogati da a titolo di sanzione per le violazioni commesse dal ricorrente, alla luce del principio di proporzionalità della sanzione al fatto illecito realizzato, di cui occorrerà valutare la gravità, anche alla lume della condotta susseguente alla commissione dell'illecito e alle circostanze inerenti alla persona dell'agente. Premesso ciò va evidenziato che l'omissione contributiva contestata ammontava complessivamente ad €. 3.316,00 il criterio indicato dalla norma di cui all'art. 23 D.L. 48/23 prevede che la sanzione debba essere quantificata da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, orbene nel caso di specie le sanzioni impugnate sono state determinate in 810,00 ed euro
810,51 ne consegue ictu oculi l'assoluta congruità delle stesse.
Il ricorso è infondato e deve essere disatteso e respinto.
Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e liquidate in assenza di nota spese sulla base dei criteri di cui al D.M. 147/22 ai medi di scaglione in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale effettivamente effettuata che non ha visto istruttoria e neppure il deposito di note conclusive autorizzate, giustificando la liquidazione ai minimi di scaglione per questa ultima fase, quindi, in complessivi €. 1.310,00 per onorari ex D.M. 147/22, oltre rimborso forfettario del 15% ed oneri se dovuti da pagarsi a carico del ricorrente ed in favore dell' CP_1
P. Q. M.
Visti gli artt. 429 e segg. c.p.c.
Il Giudice del Lavoro di Siena, definitivamente pronunciando:
1) Rigetta il ricorso, per quanto esposto nella parte motiva, e per l'effetto conferma integralmente gli atti impugnati con condanna della ricorrente al pagamento delle somme ivi ingiunte;
2) visto l'art. 91 c.p.c. condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' CP_1 delle spese di lite liquidate in complessivi €. 1.310,00 per onorari ex D.M. 147/22, oltre rimborso forfettario del 15% ed oneri se dovuti;
3) visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena, 28/05/2025 Il giudice o.p. dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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