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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/10/2025, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1115/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1115/2021 avente ad oggetto risarcimento danni, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CARBONE GUGLIELMO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE CONTRO quale impresa designata per il F.G.V.S., C.F. , Controparte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. FRANCONE ANTONINO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/06/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTORE Piaccia al Tribunale dichiarare la esclusiva responsabilità del veicolo (moto d'acqua) rimasto sconosciuto nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare la , CP_3 quale impresa designata per la Regione Sicilia per la gestione del F.G.V.S., al risarcimento integrale dei danni subiti dalla Sig.ra nelle accezioni di danno biologico, danno morale e danno Controparte_1 esistenziale, complessivamente quantificati in Euro 140.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione dal sinistro. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
CONVENUTO Piaccia al Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per i motivi esposti in narrativa, rigettare la domanda così come proposta per le ragioni esposte in narrativa e per intervenuta prescrizione del diritto. Con il favore delle spese e compensi.
pagina 1 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15.3.2021 conveniva in giudizio la Controparte_1 [...]
quale impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Controparte_2
Strada, esponendo che: il 21.8.2009, alle ore 15.00 circa, si trovava in località Punta Braccetto (frazione di Santa Croce di Camerina) a bordo di un pedalò di proprietà della società Incartour C. s.n.c. CP_4 insieme ad altri amici;
il pedalò su cui si trovava veniva violentemente urtato da una moto d'acqua; dopo l'impatto la moto d'acqua si allontanava, per cui il conducente della stessa rimaneva ignoto;
a seguito del violento urto tra il pedalò e la moto d'acqua, perdeva l'equilibrio ed andava ad urtare con la parte perianale del corpo sul manubrio direzionale del mezzo e poi cadeva in acqua;
a causa del violento trauma e dei conseguenti fortissimi dolori, perdeva conoscenza e veniva trasportata da conoscenti presenti sul posto al presidio di guardia medica del camping “Baia dei Coralli” e, successivamente, a mezzo del 118, veniva condotta al pronto soccorso dell'Ospedale Guzzardi di Vittoria dove le veniva diagnosticata una “ferita lacero contusa alla vulva” per cui veniva disposto l'immediato ricovero presso la divisione di Ostetricia e Ginecologia dello stesso ospedale;
le successive visite specialistiche riscontravano una “Lacerazione irregolare che interessava dalla base del grande labbro di sinistra fino al retto con interessamento della mucosa e sottomucosa. Sfintere non ben valutabile per la dolorabilità”; veniva quindi trasferita al reparto di chirurgia generale e veniva sottoposta ad intervento chirurgico dove veniva evidenziato che “posta in posizione ginecologica ferita lacero contusa che parte dalla commessura posteriore delle grandi labbra ed interessa lo sfintere esterno, interno e si approfondisce sul canale anale per circa 2-3 cm. Ricostruzione delle fibre del muscolo interno ed esterno”; in data 26.8.2009 veniva dimessa con diagnosi di “Lesione traumatica dello sfintere interno ed esterno”; a seguito del sinistro riportava lesioni gravissime che ne pregiudicavano e ne continuano a pregiudicare la vita quotidiana. Chiedeva pertanto al Tribunale di condannare la quale impresa Controparte_2 designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al pagamento della somma di € 140.000,00 a titolo di risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal sinistro. Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta la Controparte_2 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per mancanza di prova che il sinistro sia stato cagionato da un natante non identificato e la prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
deduceva, inoltre, l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea. Chiedeva pertanto al Tribunale di rigettare la domanda, con vittoria di spese e compensi. Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione. Invero, l'eccezione di prescrizione rientra tra le eccezioni di parte che devono essere sollevate con la comparsa di risposta tempestivamente depositata.
pagina 2 di 4 Nella specie, la convenuta è stata citata per l'udienza del 22.7.2021, poi spostata d'ufficio all'udienza del 7.9.2021, mentre si è costituita l'1.9.2021, dunque oltre il termine di venti giorni previsto dal previgente art. 166 c.p.c.. Ciò premesso, la domanda avanzata da è infondata e deve pertanto essere Controparte_1 rigettata. Deve essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Controparte_5 quale impresa designata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada, non essendovi prova che il sinistro sia stato causato da una moto d'acqua non identificata. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, “spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (Cass. n. 10540/2023). Nel caso in esame, la dichiarò ai medici del pronto soccorso dell'ospedale di Vittoria, CP_1 in data 21/08/2009, che la dinamica dell'evento fu di natura accidentale essendo la stessa caduta dalla barca scivolando. Tale dichiarazione ha valenza di confessione stragiudiziale resa ad un terzo ed è da ritenersi genuina e attendibile, essendo stata resa nell'immediatezza dei fatti e provenendo dalla stessa parte. A tale riguardo, la Suprema Corte ha evidenziato che “In tema di giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale, le dichiarazioni del danneggiato riportate nel referto di pronto soccorso hanno efficacia probatoria di confessione stragiudiziale rese ad un terzo e sono, pertanto, liberamente valutabili da parte del giudice del merito, ex art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c., ed idonee a fondare il convincimento di quest'ultimo” (Cass. n. 20879/2024). La dichiarazione dell'attrice non risulta smentita dalle prove testimoniali.
ha riferito che il 21.8.2009 non si trovava sul pedalò, ma sulla spiaggia e che, Persona_1 pur vedendo una moto d'acqua girare in mare, non ha potuto direttamente assistere all'impatto della stessa con il pedalò; questo evento le fu raccontato da altre persone che erano a bordo del natante con la (cfr. verbale d'udienza del 22.11.2022). La testimone ha CP_1 Tes_1 riferito su circostanze avvenute successivamente all'incidente per cui è causa (cfr. verbale d'udienza del 22.11.2022). Il testimone ha riferito che il 21.8.2009 si trovava in spiaggia e assistette alla Testimone_2 collisione tra la moto d'acqua ed il pedalò, sentendo un botto;
ha poi riferito di non ricordare, a distanza di quattordici anni dall'evento, il punto di impatto tra i due natanti;
ha poi aggiunto che dopo l'impatto la moto d'acqua si allontanava, rimanendo sconosciuto il suo conducente e che dalla spiaggia vedeva la caduta dell'attrice, pur non ricordando il punto in cui avesse sbattuto (cfr. verbale d'udienza del 20.6.2023). In merito alle testimonianze de relato la giurisprudenza di legittimità afferma: “gli altri testi, quelli "de relato" in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante, può assumere rilievo al
pagina 3 di 4 fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” (Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3137 del 2016). Ritiene questo Giudice che non ricorrano altri elementi oggettivi e concordanti tali da suffragare la credibilità della testimonianza de relato resa da , non avendo la Persona_1 stessa saputo precisare chi fossero le persone che le hanno riferito dell'incidente, indicandole con il solo nome di battesimo. Neanche la testimonianza di appare attendibile, apparendo inverosimile che lo Testimone_2 stesso abbia assistito alla collisione tra la moto d'acqua e il pedalò dalla spiaggia, considerando la probabile distanza dalla spiaggia del presunto urto, non riuscendo una moto a circolare dove l'acqua è bassa, tanto è vero che il non ha saputo precisare il punto dove è avvenuto Tes_2
l'impatto tra i natanti. Pertanto, non essendo emersi dalle prove testimoniali elementi oggettivi e concordanti tali da smentire quanto dichiarato dall'attrice ai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Vittoria il 21.8.2009, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Controparte_5
quale impresa designata per il fondo di garanzia per le vittime della strada, poiché non vi
[...]
è prova del fatto che il danno all'attrice derivò da un urto con una moto d'acqua allontanatasi dopo l'impatto, tanto da restarne sconosciuto il conducente. Alla luce di quanto esposto, la domanda avanzata da deve essere rigettata. Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo secondo il DM n. 55/2014 utilizzando lo scaglione di valore corrispondente all'importo della domanda rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1115/2021: RIGETTA la domanda di . Controparte_1
NN l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 10.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA. Ragusa, 14/10/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1115/2021 avente ad oggetto risarcimento danni, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CARBONE GUGLIELMO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE CONTRO quale impresa designata per il F.G.V.S., C.F. , Controparte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. FRANCONE ANTONINO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/06/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTORE Piaccia al Tribunale dichiarare la esclusiva responsabilità del veicolo (moto d'acqua) rimasto sconosciuto nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare la , CP_3 quale impresa designata per la Regione Sicilia per la gestione del F.G.V.S., al risarcimento integrale dei danni subiti dalla Sig.ra nelle accezioni di danno biologico, danno morale e danno Controparte_1 esistenziale, complessivamente quantificati in Euro 140.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione dal sinistro. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
CONVENUTO Piaccia al Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per i motivi esposti in narrativa, rigettare la domanda così come proposta per le ragioni esposte in narrativa e per intervenuta prescrizione del diritto. Con il favore delle spese e compensi.
pagina 1 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15.3.2021 conveniva in giudizio la Controparte_1 [...]
quale impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Controparte_2
Strada, esponendo che: il 21.8.2009, alle ore 15.00 circa, si trovava in località Punta Braccetto (frazione di Santa Croce di Camerina) a bordo di un pedalò di proprietà della società Incartour C. s.n.c. CP_4 insieme ad altri amici;
il pedalò su cui si trovava veniva violentemente urtato da una moto d'acqua; dopo l'impatto la moto d'acqua si allontanava, per cui il conducente della stessa rimaneva ignoto;
a seguito del violento urto tra il pedalò e la moto d'acqua, perdeva l'equilibrio ed andava ad urtare con la parte perianale del corpo sul manubrio direzionale del mezzo e poi cadeva in acqua;
a causa del violento trauma e dei conseguenti fortissimi dolori, perdeva conoscenza e veniva trasportata da conoscenti presenti sul posto al presidio di guardia medica del camping “Baia dei Coralli” e, successivamente, a mezzo del 118, veniva condotta al pronto soccorso dell'Ospedale Guzzardi di Vittoria dove le veniva diagnosticata una “ferita lacero contusa alla vulva” per cui veniva disposto l'immediato ricovero presso la divisione di Ostetricia e Ginecologia dello stesso ospedale;
le successive visite specialistiche riscontravano una “Lacerazione irregolare che interessava dalla base del grande labbro di sinistra fino al retto con interessamento della mucosa e sottomucosa. Sfintere non ben valutabile per la dolorabilità”; veniva quindi trasferita al reparto di chirurgia generale e veniva sottoposta ad intervento chirurgico dove veniva evidenziato che “posta in posizione ginecologica ferita lacero contusa che parte dalla commessura posteriore delle grandi labbra ed interessa lo sfintere esterno, interno e si approfondisce sul canale anale per circa 2-3 cm. Ricostruzione delle fibre del muscolo interno ed esterno”; in data 26.8.2009 veniva dimessa con diagnosi di “Lesione traumatica dello sfintere interno ed esterno”; a seguito del sinistro riportava lesioni gravissime che ne pregiudicavano e ne continuano a pregiudicare la vita quotidiana. Chiedeva pertanto al Tribunale di condannare la quale impresa Controparte_2 designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al pagamento della somma di € 140.000,00 a titolo di risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal sinistro. Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta la Controparte_2 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per mancanza di prova che il sinistro sia stato cagionato da un natante non identificato e la prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
deduceva, inoltre, l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea. Chiedeva pertanto al Tribunale di rigettare la domanda, con vittoria di spese e compensi. Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione. Invero, l'eccezione di prescrizione rientra tra le eccezioni di parte che devono essere sollevate con la comparsa di risposta tempestivamente depositata.
pagina 2 di 4 Nella specie, la convenuta è stata citata per l'udienza del 22.7.2021, poi spostata d'ufficio all'udienza del 7.9.2021, mentre si è costituita l'1.9.2021, dunque oltre il termine di venti giorni previsto dal previgente art. 166 c.p.c.. Ciò premesso, la domanda avanzata da è infondata e deve pertanto essere Controparte_1 rigettata. Deve essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Controparte_5 quale impresa designata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada, non essendovi prova che il sinistro sia stato causato da una moto d'acqua non identificata. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, “spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (Cass. n. 10540/2023). Nel caso in esame, la dichiarò ai medici del pronto soccorso dell'ospedale di Vittoria, CP_1 in data 21/08/2009, che la dinamica dell'evento fu di natura accidentale essendo la stessa caduta dalla barca scivolando. Tale dichiarazione ha valenza di confessione stragiudiziale resa ad un terzo ed è da ritenersi genuina e attendibile, essendo stata resa nell'immediatezza dei fatti e provenendo dalla stessa parte. A tale riguardo, la Suprema Corte ha evidenziato che “In tema di giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale, le dichiarazioni del danneggiato riportate nel referto di pronto soccorso hanno efficacia probatoria di confessione stragiudiziale rese ad un terzo e sono, pertanto, liberamente valutabili da parte del giudice del merito, ex art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c., ed idonee a fondare il convincimento di quest'ultimo” (Cass. n. 20879/2024). La dichiarazione dell'attrice non risulta smentita dalle prove testimoniali.
ha riferito che il 21.8.2009 non si trovava sul pedalò, ma sulla spiaggia e che, Persona_1 pur vedendo una moto d'acqua girare in mare, non ha potuto direttamente assistere all'impatto della stessa con il pedalò; questo evento le fu raccontato da altre persone che erano a bordo del natante con la (cfr. verbale d'udienza del 22.11.2022). La testimone ha CP_1 Tes_1 riferito su circostanze avvenute successivamente all'incidente per cui è causa (cfr. verbale d'udienza del 22.11.2022). Il testimone ha riferito che il 21.8.2009 si trovava in spiaggia e assistette alla Testimone_2 collisione tra la moto d'acqua ed il pedalò, sentendo un botto;
ha poi riferito di non ricordare, a distanza di quattordici anni dall'evento, il punto di impatto tra i due natanti;
ha poi aggiunto che dopo l'impatto la moto d'acqua si allontanava, rimanendo sconosciuto il suo conducente e che dalla spiaggia vedeva la caduta dell'attrice, pur non ricordando il punto in cui avesse sbattuto (cfr. verbale d'udienza del 20.6.2023). In merito alle testimonianze de relato la giurisprudenza di legittimità afferma: “gli altri testi, quelli "de relato" in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante, può assumere rilievo al
pagina 3 di 4 fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” (Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3137 del 2016). Ritiene questo Giudice che non ricorrano altri elementi oggettivi e concordanti tali da suffragare la credibilità della testimonianza de relato resa da , non avendo la Persona_1 stessa saputo precisare chi fossero le persone che le hanno riferito dell'incidente, indicandole con il solo nome di battesimo. Neanche la testimonianza di appare attendibile, apparendo inverosimile che lo Testimone_2 stesso abbia assistito alla collisione tra la moto d'acqua e il pedalò dalla spiaggia, considerando la probabile distanza dalla spiaggia del presunto urto, non riuscendo una moto a circolare dove l'acqua è bassa, tanto è vero che il non ha saputo precisare il punto dove è avvenuto Tes_2
l'impatto tra i natanti. Pertanto, non essendo emersi dalle prove testimoniali elementi oggettivi e concordanti tali da smentire quanto dichiarato dall'attrice ai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Vittoria il 21.8.2009, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Controparte_5
quale impresa designata per il fondo di garanzia per le vittime della strada, poiché non vi
[...]
è prova del fatto che il danno all'attrice derivò da un urto con una moto d'acqua allontanatasi dopo l'impatto, tanto da restarne sconosciuto il conducente. Alla luce di quanto esposto, la domanda avanzata da deve essere rigettata. Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo secondo il DM n. 55/2014 utilizzando lo scaglione di valore corrispondente all'importo della domanda rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1115/2021: RIGETTA la domanda di . Controparte_1
NN l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 10.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA. Ragusa, 14/10/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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