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Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/07/2024, n. 3088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3088 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 864/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 864 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1
Attrice opponente, con l'avvocata Stefania Ostan
e
Controparte_1
Convenuta opposta, con l'avvocata Antonella Guadagni
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 21 maggio 2024, e perciò per l'attrice come da atto di citazione in opposizione e per la convenuta come da memoria integrativa n. 1.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 4320/2023 emesso in data 27 novembre 2023 il Tribunale di Brescia, su istanza di (di seguito per semplicità: , che agiva in nome e per Controparte_2 CP_2
conto della società (di seguito per semplicità: , ingiungeva a Controparte_1 CP_1 Parte_1
di pagare in favore della ricorrente la somma capitale di € 19.074,96, oltre interessi come da domanda e pagina 1 di 5 spese di procedura di ingiunzione liquidate in € 850,00, per compensi professionali, in euro 145,50 per esborsi ed alle successive occorrende.
Avverso tale decreto, notificato in data 12 dicembre 2023, proponeva tempestiva opposizione, con atto di citazione notificato in data 19 gennaio 2024, , contestando sotto vari profili la Parte_1
pretesa azionata in via monitoria dalla banca.
L'opponente contestava in particolare i) la mancanza di prova che il credito azionato in via monitoria dalla convenuta opposta fosse ricompreso nella cessione in blocco operata dalla originaria creditrice
(Ubi Banca/Bper Banca) a ii) la mancanza di prova scritta del credito azionato in via monitoria, CP_1
non essendo a tale fine sufficiente la produzione dei cc.dd. saldaconto ex art. 50 T.U.B., occorrendo al contrario la produzione degli estratti conto relativi a tutta la durata dei rapporti;
ii) la liberazione del fideiussore dalla garanzia, avendo la creditrice violato gli obblighi sanciti dall'art. 1956 c.c.
Tanto premesso, chiedeva l'opponente che il Tribunale, non concessa la provvisoria esecutività all'opposto decreto, revocasse il decreto opposto, dichiarando che nulla era dovuto alla società opposta da parte degli opponenti;
con condanna della convenuta opposta al pagamento in suo favore delle spese di lite. si costituiva in giudizio, contestando la tempestività dell'atto di opposizione, asseritamente CP_2
notificato oltre il termine perentorio di giorni quaranta;
contestava per il resto in fatto e in diritto le eccezioni proposte ex adverso;
chiedeva pertanto che il Tribunale rigettasse l'opposizione, confermando l'opposto decreto;
con salvezza delle spese di lite.
La causa, istruita mediante la sola produzione di documenti, è stata discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'11 luglio 2024, sulle conclusioni delle parti precisate all'udienza del
21 maggio 2024 richiamate in epigrafe.
2. La asserita tardività e conseguente inammissibilità dell'opposizione.
L'eccezione è infondata.
Ed infatti parte opponente ha fornito in memoria istruttoria n. 1 la prova che la consegna della notifica del ricorso-decreto era avvenuta in data 12 dicembre 2023 (cfr. doc. 5 di parte opponente); che, di conseguenza, la notifica dell'atto di citazione in opposizione, perfezionata in data 19 gennaio 2024 (cfr. ricorso-decreto notificato prodotto in allegato all'atto di citazione in opposizione) era avvenuta nel termine perentorio di giorni quaranta previsto dall'art. 641 c.p.c.
3. La non necessità del ricorso alla procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010.
pagina 2 di 5 Preliminarmente rileva il giudicante che secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità “le controversie relative ai contratti di fidejussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, L. n. 28/2010, poiché tale norma prevede
l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel
T.U.B., e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F., senza comprendere la fidejussione, che non costituisce un contratto bancario tipico” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 31209 del 21 ottobre 2022); di talché l'esperimento della mediazione non è necessario per azionare i diritti derivanti da contratti di fidejussione.
4. Mancata prova della titolarità del credito in capo alla convenuta opposta.
L'eccezione è infondata.
Ed infatti, se è vero che la produzione da parte della convenuta dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco ex art. 58 TUB, non appare di tenore tale che “gli elementi comuni presi in considerazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr. Cass. Civ., Sez., ord.
n. 17110 del 26 giugno 2019; cfr. anche Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 4277 del 10 febbraio 2023) – dal momento che la cessione in blocco aveva ad oggetto “taluni crediti di proprietà della cedente derivanti da contratti di finanziamento” (cfr. estratto G.U. 19 agosto 2021 prodotto da parte convenuta sub doc. 4 in allegato al fascicolo monitorio), è altrettanto vero che la convenuta opposta ha prodotto in allegato alla comparsa di costituzione (cfr. doc. 15) dichiarazione da parte della originaria creditrice e cedente in blocco, secondo la quale il credito derivante dal finanziamento (costituente il titolo della pretesa azionata in via monitoria dalla odierna convenuta) era ricompreso tra quelli oggetto della cessione in blocco, dichiarazione di indubbia valenza probatoria, sicuramente idonea a fondare il convincimento del giudice circa la inclusione del credito tra quelli oggetto della cessione in blocco, e perciò circa la legittimazione attiva di (cfr., ex multis, cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 10200 del 16 aprile CP_1
2021; cfr. anche Sez. III, ord. n. 17944 del 22 giugno 2023).
5. Mancata prova del quantum debeatur.
L'eccezione è fondata.
pagina 3 di 5 Ed invero nel presente giudizio di opposizione la convenuta opposta non ha prodotto, nella comparsa di costituzione così come nella memoria istruttoria n. 2, alcun documento a prova del quantum del proprio credito.
Orbene osserva il giudicante come, se è vero che, nel caso il credito si fondi su un contratto di mutuo, ordinariamente per fondare la prova dell'an e del quantum debeatur è sufficiente la produzione in giudizio del contratto e del piano di ammortamento, secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità “il collegamento di un mutuo bancario con un contratto di conto corrente bancario, con la previsione che le somme mutuate debbano essere restituite mediante accrediti su detto conto, comporta che la banca, al fine di ottenere la condanna del cliente al pagamento del debito che assume rimasto inadempiuto, non può limitarsi a produrre il contratto di finanziamento, dovendo dimostrare il quantum delle proprie spettanze mediante le risultanze del conto” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 7955 del 17 luglio 1991); né a tale fine può soccorrere la produzione del mero estratto di saldaconto ex art. 50 T.U.B., la cui efficacia probatoria è limitata alla sola fase monitoria (cfr. Cass.
Civ., Sez. III, sent. n. 21092 del 19 ottobre 2016; cfr. anche Sez. III, ord. n. 14357 del 27 maggio
2019).
6. Conclusioni.
In conclusione da quanto sopra esposto discende la declaratoria di revoca del decreto opposto, e il rigetto della domanda di condanna proposta dalla convenuta opposta nei confronti di
[...]
Parte_1
Restano assorbite le ulteriori domande ed istanze, anche istruttorie, delle parti.
7. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
la convenuta opposta va quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute dalle parti opponenti per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 5.201,00= a € 26.000,00=, in complessivi € 5.077,00= per compensi, oltre € 118,50 per anticipazioni, 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, revoca il decreto ingiuntivo emesso in data 27 novembre 2023 al n. 4320/2023 ord. nei confronti di Pt_1 pagina 4 di 5 rigetta la domanda proposta da in nome e per conto di Parte_1 Controparte_2 [...]
nei confronti di condanna la convenuta opposta al pagamento, in favore CP_1 Parte_1
della predetta opponente, della somma di € 118,50= per anticipazioni, € 5.077,00= per onorari, oltre
15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 18 luglio 2024
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 864 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1
Attrice opponente, con l'avvocata Stefania Ostan
e
Controparte_1
Convenuta opposta, con l'avvocata Antonella Guadagni
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 21 maggio 2024, e perciò per l'attrice come da atto di citazione in opposizione e per la convenuta come da memoria integrativa n. 1.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 4320/2023 emesso in data 27 novembre 2023 il Tribunale di Brescia, su istanza di (di seguito per semplicità: , che agiva in nome e per Controparte_2 CP_2
conto della società (di seguito per semplicità: , ingiungeva a Controparte_1 CP_1 Parte_1
di pagare in favore della ricorrente la somma capitale di € 19.074,96, oltre interessi come da domanda e pagina 1 di 5 spese di procedura di ingiunzione liquidate in € 850,00, per compensi professionali, in euro 145,50 per esborsi ed alle successive occorrende.
Avverso tale decreto, notificato in data 12 dicembre 2023, proponeva tempestiva opposizione, con atto di citazione notificato in data 19 gennaio 2024, , contestando sotto vari profili la Parte_1
pretesa azionata in via monitoria dalla banca.
L'opponente contestava in particolare i) la mancanza di prova che il credito azionato in via monitoria dalla convenuta opposta fosse ricompreso nella cessione in blocco operata dalla originaria creditrice
(Ubi Banca/Bper Banca) a ii) la mancanza di prova scritta del credito azionato in via monitoria, CP_1
non essendo a tale fine sufficiente la produzione dei cc.dd. saldaconto ex art. 50 T.U.B., occorrendo al contrario la produzione degli estratti conto relativi a tutta la durata dei rapporti;
ii) la liberazione del fideiussore dalla garanzia, avendo la creditrice violato gli obblighi sanciti dall'art. 1956 c.c.
Tanto premesso, chiedeva l'opponente che il Tribunale, non concessa la provvisoria esecutività all'opposto decreto, revocasse il decreto opposto, dichiarando che nulla era dovuto alla società opposta da parte degli opponenti;
con condanna della convenuta opposta al pagamento in suo favore delle spese di lite. si costituiva in giudizio, contestando la tempestività dell'atto di opposizione, asseritamente CP_2
notificato oltre il termine perentorio di giorni quaranta;
contestava per il resto in fatto e in diritto le eccezioni proposte ex adverso;
chiedeva pertanto che il Tribunale rigettasse l'opposizione, confermando l'opposto decreto;
con salvezza delle spese di lite.
La causa, istruita mediante la sola produzione di documenti, è stata discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'11 luglio 2024, sulle conclusioni delle parti precisate all'udienza del
21 maggio 2024 richiamate in epigrafe.
2. La asserita tardività e conseguente inammissibilità dell'opposizione.
L'eccezione è infondata.
Ed infatti parte opponente ha fornito in memoria istruttoria n. 1 la prova che la consegna della notifica del ricorso-decreto era avvenuta in data 12 dicembre 2023 (cfr. doc. 5 di parte opponente); che, di conseguenza, la notifica dell'atto di citazione in opposizione, perfezionata in data 19 gennaio 2024 (cfr. ricorso-decreto notificato prodotto in allegato all'atto di citazione in opposizione) era avvenuta nel termine perentorio di giorni quaranta previsto dall'art. 641 c.p.c.
3. La non necessità del ricorso alla procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010.
pagina 2 di 5 Preliminarmente rileva il giudicante che secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità “le controversie relative ai contratti di fidejussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, L. n. 28/2010, poiché tale norma prevede
l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel
T.U.B., e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F., senza comprendere la fidejussione, che non costituisce un contratto bancario tipico” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 31209 del 21 ottobre 2022); di talché l'esperimento della mediazione non è necessario per azionare i diritti derivanti da contratti di fidejussione.
4. Mancata prova della titolarità del credito in capo alla convenuta opposta.
L'eccezione è infondata.
Ed infatti, se è vero che la produzione da parte della convenuta dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco ex art. 58 TUB, non appare di tenore tale che “gli elementi comuni presi in considerazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr. Cass. Civ., Sez., ord.
n. 17110 del 26 giugno 2019; cfr. anche Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 4277 del 10 febbraio 2023) – dal momento che la cessione in blocco aveva ad oggetto “taluni crediti di proprietà della cedente derivanti da contratti di finanziamento” (cfr. estratto G.U. 19 agosto 2021 prodotto da parte convenuta sub doc. 4 in allegato al fascicolo monitorio), è altrettanto vero che la convenuta opposta ha prodotto in allegato alla comparsa di costituzione (cfr. doc. 15) dichiarazione da parte della originaria creditrice e cedente in blocco, secondo la quale il credito derivante dal finanziamento (costituente il titolo della pretesa azionata in via monitoria dalla odierna convenuta) era ricompreso tra quelli oggetto della cessione in blocco, dichiarazione di indubbia valenza probatoria, sicuramente idonea a fondare il convincimento del giudice circa la inclusione del credito tra quelli oggetto della cessione in blocco, e perciò circa la legittimazione attiva di (cfr., ex multis, cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 10200 del 16 aprile CP_1
2021; cfr. anche Sez. III, ord. n. 17944 del 22 giugno 2023).
5. Mancata prova del quantum debeatur.
L'eccezione è fondata.
pagina 3 di 5 Ed invero nel presente giudizio di opposizione la convenuta opposta non ha prodotto, nella comparsa di costituzione così come nella memoria istruttoria n. 2, alcun documento a prova del quantum del proprio credito.
Orbene osserva il giudicante come, se è vero che, nel caso il credito si fondi su un contratto di mutuo, ordinariamente per fondare la prova dell'an e del quantum debeatur è sufficiente la produzione in giudizio del contratto e del piano di ammortamento, secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità “il collegamento di un mutuo bancario con un contratto di conto corrente bancario, con la previsione che le somme mutuate debbano essere restituite mediante accrediti su detto conto, comporta che la banca, al fine di ottenere la condanna del cliente al pagamento del debito che assume rimasto inadempiuto, non può limitarsi a produrre il contratto di finanziamento, dovendo dimostrare il quantum delle proprie spettanze mediante le risultanze del conto” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 7955 del 17 luglio 1991); né a tale fine può soccorrere la produzione del mero estratto di saldaconto ex art. 50 T.U.B., la cui efficacia probatoria è limitata alla sola fase monitoria (cfr. Cass.
Civ., Sez. III, sent. n. 21092 del 19 ottobre 2016; cfr. anche Sez. III, ord. n. 14357 del 27 maggio
2019).
6. Conclusioni.
In conclusione da quanto sopra esposto discende la declaratoria di revoca del decreto opposto, e il rigetto della domanda di condanna proposta dalla convenuta opposta nei confronti di
[...]
Parte_1
Restano assorbite le ulteriori domande ed istanze, anche istruttorie, delle parti.
7. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
la convenuta opposta va quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute dalle parti opponenti per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 5.201,00= a € 26.000,00=, in complessivi € 5.077,00= per compensi, oltre € 118,50 per anticipazioni, 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, revoca il decreto ingiuntivo emesso in data 27 novembre 2023 al n. 4320/2023 ord. nei confronti di Pt_1 pagina 4 di 5 rigetta la domanda proposta da in nome e per conto di Parte_1 Controparte_2 [...]
nei confronti di condanna la convenuta opposta al pagamento, in favore CP_1 Parte_1
della predetta opponente, della somma di € 118,50= per anticipazioni, € 5.077,00= per onorari, oltre
15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 18 luglio 2024
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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