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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/10/2025, n. 1881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1881 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 29293/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice Rel. dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 29293/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DIONISIO ILARIA che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. LIPANI CARMELA Controparte_1
LAURA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 in LA LOGGIA (TO) il 05/11/2022.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LA LOGGIA (atto n.
48 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 06/01/2006. Per_1
Con ricorso depositato il 13/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo per l'accoglimento delle conclusioni relative alla separazione, ma dichiaravano contestualmente di voler rinunciare alla domanda di divorzio congiunto.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.. Vi è accordo economico.
Stante la rinuncia alla domanda di divorzio, la causa non viene rimessa sul ruolo, non essendovi più altra domanda su cui il Tribunale debba pronunciarsi.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che dal mese di settembre 2024 sino a quando il sig. rimarrà presso Parte_1
l'abitazione ex coniugale, lo stesso si farà carico integralmente delle rate di mutuo e delle spese condominiali ordinarie, nonché delle utenze.
DÀ ATTO che con il ricavato della vendita i coniugi si impegneranno a estinguere il mutuo e a saldare tutte le spese riguardanti tale immobile: in ogni caso, tutte le eventuali pendenze relative a tale abitazione, compresi i costi del conto corrente su cui attualmente transita il mutuo, verranno suddivise in parti uguali tra gli stessi. pagina 2 di 3 DÀ ATTO che vengono assegnati alla Sig.ra gli arredi che erano collocati presso la Controparte_1 casa di via Coppino, tenuti attualmente nel box auto, oltre la cameretta della figlia (incluso il mobile soggiorno riposto all'interno della stessa cameretta e da sempre utilizzato dalla figlia) presente attualmente all'interno dell'ex casa coniugale ad oggi abitata dal sig. Pt_1
DISPONE a carico del Sig. un contributo al mantenimento della figlia Parte_1 Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, di importo pari ad €. 200,00 mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese a favore della sig.ra a decorrere dal mese di agosto Controparte_1
2024, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo
d'Intesa del Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che la sig.ra percepirà integralmente l'assegno unico. Controparte_1
DÀ ATTO che entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione / divorzio, la Sig.ra perfezionerà l'intestazione della proprietà del cane in favore della stessa, oltre Controparte_1 CP_2
a rimettere la querela sporta nei confronti del sig. . Parte_1
DÀ ATTO che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice Rel. dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 29293/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DIONISIO ILARIA che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. LIPANI CARMELA Controparte_1
LAURA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 in LA LOGGIA (TO) il 05/11/2022.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LA LOGGIA (atto n.
48 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 06/01/2006. Per_1
Con ricorso depositato il 13/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo per l'accoglimento delle conclusioni relative alla separazione, ma dichiaravano contestualmente di voler rinunciare alla domanda di divorzio congiunto.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.. Vi è accordo economico.
Stante la rinuncia alla domanda di divorzio, la causa non viene rimessa sul ruolo, non essendovi più altra domanda su cui il Tribunale debba pronunciarsi.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che dal mese di settembre 2024 sino a quando il sig. rimarrà presso Parte_1
l'abitazione ex coniugale, lo stesso si farà carico integralmente delle rate di mutuo e delle spese condominiali ordinarie, nonché delle utenze.
DÀ ATTO che con il ricavato della vendita i coniugi si impegneranno a estinguere il mutuo e a saldare tutte le spese riguardanti tale immobile: in ogni caso, tutte le eventuali pendenze relative a tale abitazione, compresi i costi del conto corrente su cui attualmente transita il mutuo, verranno suddivise in parti uguali tra gli stessi. pagina 2 di 3 DÀ ATTO che vengono assegnati alla Sig.ra gli arredi che erano collocati presso la Controparte_1 casa di via Coppino, tenuti attualmente nel box auto, oltre la cameretta della figlia (incluso il mobile soggiorno riposto all'interno della stessa cameretta e da sempre utilizzato dalla figlia) presente attualmente all'interno dell'ex casa coniugale ad oggi abitata dal sig. Pt_1
DISPONE a carico del Sig. un contributo al mantenimento della figlia Parte_1 Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, di importo pari ad €. 200,00 mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese a favore della sig.ra a decorrere dal mese di agosto Controparte_1
2024, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo
d'Intesa del Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che la sig.ra percepirà integralmente l'assegno unico. Controparte_1
DÀ ATTO che entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione / divorzio, la Sig.ra perfezionerà l'intestazione della proprietà del cane in favore della stessa, oltre Controparte_1 CP_2
a rimettere la querela sporta nei confronti del sig. . Parte_1
DÀ ATTO che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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