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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 17/04/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso, ai sensi degli articoli 350 bis e 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 356/2024 R.G. trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 1 aprile 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(cf ) rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Pia DE NIGRIS del foro di Roma ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio
giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
p iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Paolo NOVELLA del foro di Avezzano ed elettivamente domiciliata in Tagliacozzo presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 346/23 del Tribunale di Avezzano del 18 dicembre
2023 in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno discusso la causa mediante il deposito delle note di trattazione scritta come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Avezzano ha rigettato, con conseguente condanna anche alla rifusione delle spese di spese di lite, l'opposizione riassunta (inizialmente la stessa è stata proposta dalla ditta CP_2 successivamente estinta), dopo l'interruzione disposta, da , nella qualità di socio Parte_1
unico della predetta società relativamente al giudizio di opposizione al decreto n. 518/17 con cui è stato ingiunto, in favore della il pagamento della somma di € 55.196,01. CP_1 Controparte_1
1 1.2. Giova, ai fini di un corretto inquadramento del perimetro del thema decidendum anche del presente giudizio, rilevare che le ragioni dell'opposizione vanno distinte a seconda della parte che le ha sollevate.
Infatti, originariamente si è limitata a contestare la sussistenza della pretesa creditoria CP_2
azionata in via monitoria assumendo di aver corrisposto il dovuto e disconoscendo le sottoscrizioni apposte in calce ai documenti di trasporto.
Su tali profili della vicenda, non essendo stati riproposti in sede di appello, si omette, per ragioni di economia espositiva, di addentrarsi.
Nell'atto di riassunzione del 27 aprile 2022, di contro, il si è limitato essenzialmente a Pt_1 contestare la possibilità di agire nei suoi confronti per il pagamento dell'importo dovendo trovare applicazione l'art. 2495 cod civ che esclude ogni pretesa nei propri confronti non essendovi stata alcuna riscossione in base al bilancio finale di liquidazione.
1.3.La ditta ha dedotto (tanto nell'uno quanto nell'altro caso) l'infondatezza Controparte_1 dell'opposizione così insistendo per il suo rigetto.
1.4. Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione del primo giudice possono di seguito essere così sintetizzate:
- la pretesa creditoria è stata ritenuta adeguatamente dimostrata non solo dalla produzione documentale (tra cui anche le fatture), ma anche dalle deposizioni dei testi escussi;
- in estrema sintesi, i testimoni hanno confermato che il materiale oggetto delle citate fatture è stato prelevato da personale incaricato (e dipendente) di direttamente presso la sede della CP_2
società opposta;
- il legale rappresentante di poi non si è presentato a rendere il deferito interpello sicchè CP_2 da tale circostanza deve desumersi, secondo quanto previsto dall'art. 232 cpc, un ulteriore fattore della sussistenza del credito;
- con specifico riguardo invece alla questione sollevata dal con l'atto di riassunzione, è stata Pt_1
citata la giurisprudenza prevalente ed in particolare la sentenza delle Sezioni Unite della S.C. n. 6070 del 2013, sul fatto che la cancellazione della società dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio consentendo, di conseguenza, l'esperimento (nella specie la prosecuzione) dell'azione nei confronti del socio;
2 1.5. La pronunzia del giudice marsicano è stata tempestivamente impugnata dal il quale, Pt_1 attraverso l'articolazione di un unico motivo, ha censurato la sentenza invocando la violazione e comunque l'errata interpretazione dell'art. 2475 cod civ.
In estrema sintesi, secondo la prospettazione dell'appellante, il presupposto per invocare il coinvolgimento del socio è la riscossione a seguito della liquidazione e pertanto, in difetto di una tale prova, a difettare è un requisito della domanda.
La ha resistito all'impugnazione eccependone, preliminarmente, Controparte_1
l'inammissibilità (ai sensi dell'art. 342 cpc) e comunque contestatone la fondatezza anche nl merito.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo (peraltro integralmente in formato telematico) d'ufficio del primo grado.
All'esito dell'udienza del 1 aprile 2025, sostituita dal deposito di note, le parti (a cui è stato assegnato termine per memorie conclusive) hanno discusso la causa che pertanto può essere trattenuta in decisione.
2. Come già anticipato, il perimetro del presente giudizio è delimitato unicamente dalla questione relativa alla possibilità di proporre o meglio di estendere la pretesa creditoria inizialmente avanzata nei confronti di nche nei riguardi di , socio della predetta e soggetto che CP_2 Parte_1
ha riassunto tempestivamente il giudizio.
Ne consegue, quindi, come la pronunzia di primo grado, in difetto di specifica impugnazione sul punto, deve ritenersi oramai passata in giudicato relativamente al tema della titolarità del credito in capo a Controparte_1
3.1. Per ragioni di economia espositiva, così bypassando l'ulteriore questione spiegata questa volta dalla appellata in ordine all'ammissibilità del gravame, la vicenda ben può essere sin da subito delibata nel merito.
L'appello è infondato in diritto, prima ancora che in fatto e di conseguenza deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
3.2. Il tema della legittimazione (vertendosi in un'ipotesi di requisito dell'azione) del socio a fronte di una pretesa creditoria avanzata nei confronti della società estinta ha in effetti costituito argomento di ampia riflessione in ambito giurisprudenziale.
A ben vedere, passando in rassegna l'evoluzione del pensiero giurisprudenziale, anche successivamente alle decisioni menzionate nella sentenza impugnata, la S.C. ha avuto modo di occuparsi della questione.
3 In particolare, ciò è accaduto con un altro arresto, a Sezioni Unite del 2024 (sentenza n. 29812) in cui, pur dovendo risolvere il contrasto venutosi a creare su aspetti diversi comunque legati alla estinzione di una società (la fattispecie sostanziale infatti ha riguardato una domanda di equo indennizzo e quindi una situazione giuridica attiva), è stato ribadito, per quanto di interesse ai fini che qui ci occupano, che:
- Il parametro normativo di riferimento è costituito dall'art. 2475 cod civ nella nuova formulazione, introdotta dalla riforma del diritto societario operata dal D.Lgs. n. 6 del 2003 in base al quale, con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione, i liquidatori sono obbligati a chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese: l'iscrizione della cancellazione in tale registro comporta l'estinzione della società. Tuttavia, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi;
- La norma è stata al centro di una contrapposizione interpretativa tanto nei suoi aspetti sostanziali (che maggiormente rilevano nella fattispecie) che processuali;
- Sul primo versante, un sicuro punto di approdo deve individuarsi nelle sentenze “gemelle”
(quanto al principio enunciato) sempre delle Sezioni Unite del 2013 n. 6072, 6070 e 6072 in cui è “stato evidenziato che l'estinzione della società, conseguente alla volontaria cancellazione dal registro delle imprese, non può comportare anche l'estinzione dei debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo, perché in tal modo si finirebbe col consentire al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui, facendo venir meno le garanzie prestate da terzi. Di conseguenza, secondo tali decisioni, la responsabilità dei soci, prevista dall'art. 2495 cod. civ., implica un meccanismo di tipo successorio, che ha lo scopo di impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale sottratto al controllo del creditore, espropriarlo del proprio diritto. stato così affermato il seguente principio di diritto: "qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché
4 azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato".(cfr sentenza sopra citata);
A loro volta, nelle decisioni del 2013 le Sezioni Unite n. 6070 è stato rilevato che:
- “Il legislatore del codice civile, anche in occasione della già ricordata riforma del diritto societario, si è preoccupato espressamente soltanto di disciplinare la sorte dei debiti sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società dal registro.Il citato art. 2495, comma 2, (riprendendo, peraltro, quanto già stabiliva in proposito il previgente art. 2456, comma 2) stabilisce, a tal riguardo, che i creditori possono agire nei confronti dei soci della dissolta società di capitali sino alla concorrenza di quanto questi ultimi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. E' prevista, inoltre, anche la possibilità di agire (deve intendersi, però, per risarcimento dei danni) nei confronti del liquidatore, se il mancato pagamento del debito sociale è dipeso da colpa di costui;
ma di tale ulteriore previsione non occorre qui occuparsi, non essendo stata esercitata azione alcuna contro il liquidatore nella vertenza in esame. Un'analoga disposizione è dettata, per le società in nome collettivo, dal pure già citato art. 2312, comma 2, salvo che, in tal caso, pur dopo la dissoluzione dell'ente ma coerentemente con le caratteristiche del diverso tipo societario, non opera la limitazione di responsabilità di cui godono i soci di società di capitali. La stessa regola si ripropone per la società in accomandita semplice, ma l'ultrattività dei principi vigenti in pendenza di società fa sì che, anche dopo la cancellazione, l'accomandante risponda solo entro i limiti della sua quota di liquidazione (art. 2324).” ;
- “Lo scarno tessuto normativo cui s'è fatto cenno non sembra autorizzare la conclusione che, con l'estinzione della società derivante dalla sua volontaria cancellazione dal registro delle imprese, si estinguano anche i debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo. Se così fosse, si finirebbe col consentire al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui
(magari facendo venir meno, di conseguenza, le garanzie, prestate da terzi, che a quei debiti eventualmente accedano), e ciò pare tanto più inammissibile in un contesto normativo nel quale l'art. 2492 c.c., neppure accorda al creditore la legittimazione a proporre reclamo contro il bilancio finale di liquidazione della società debitrice, il cui deposito prelude alla cancellazione. Ipotizzare - come pure si è fatto da taluni - che la volontaria estinzione dell'ente collettivo comporti, perciò, la cessazione della materia del contendere nei giudizi contro di esso pendenti per l'accertamento di debiti sociali tuttora insoddisfatti significherebbe imporre un ingiustificato sacrificio del diritto dei creditori;
sacrificio che non verrebbe sanato dalla
5 possibilità di agire nei confronti dei soci, alle condizioni indicate dalla citata disposizione dell'art. 2495, se quest'azione fosse concepita come diversa ed autonoma rispetto a quella già intrapresa verso la società, non foss'altro che per la necessità di dover riprendere il giudizio da capo con maggiori oneri e col rischio di non riuscire a reiterare le prove già espletate”;
- In definitiva, al fine di scongiurare, anche nell'ottica di una lettura costituzionalmente orientata (nel rispetto dell'art. 24 Cost), situazioni di indebita espropriazione del diritto di credito da parte della società che potrebbe quindi trovare nella liquidazione preordinata alla successiva estinzione una sorta di via di fuga per sottrarsi alle obbligazioni assunte, è stato enunciato il seguente principio di diritto “Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: (a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
(b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa,
i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti
o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale
o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato”;
- Quale ulteriore corollario è stato infine chiarito che “Nessun ingiustificato pregiudizio viene arrecato alle ragioni dei creditori, del resto, per il fatto che i soci di società di capitali rispondono solo nei limiti dell'attivo loro distribuito all'esito della liquidazione. Infatti, se la società è stata cancellata senza distribuzione di attivo, ciò evidentemente vuoi dire che vi sarebbe stata comunque incapienza del patrimonio sociale rispetto ai crediti da soddisfare.
D'altro canto, alla tesi - pure in sè certamente plausibile - che limita il descritto meccanismo successorio all'ipotesi in cui i soci di società di capitali (o il socio accomandante della società in accomandita semplice) abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, ravvisandovi una condizione da cui dipenderebbe la possibilità di proseguire nei confronti di detti soci l'azione originariamente intrapresa dal creditore sociale verso la società (tesi propugnata da Cass. 16 maggio 2012, nn. 7676 e 7679, nonché da Cass. 9 novembre 2012, n. 19453), sembra da preferire quella che individua invece sempre nei soci coloro che son destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione (anche, come si dirà, ai fini
6 processuali), fermo però restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità cui s'è fatto cenno.”;
3.3. Dalla piana trasposizione dei principi di diritto la soluzione del caso consegue de plano.
Diversamente infatti da quanto opinato dall'appellante il requisito della preventiva riscossione a seguito della liquidazione non può trovare applicazione nell'ipotesi di socio unico.
Ed infatti, dalla disamina del materiale documentale è risultato che:
- L'assemblea societaria in data 11 agosto 2021 (quindi già pendente il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) ha deliberato la liquidazione della società CP_2
- La cancellazione e la conseguente estinzione si è avuta il successivo 10 settembre 2021;
- Sempre dalla visura camerale, peraltro prodotta dallo stesso è emersa la sua qualità di Pt_1
unico socio (circostanza questa peraltro ammessa in sede di riassunzione);
Deve di conseguenza trovare applicazione l'art. 2462 cod civ con riconoscimento dell'obbligazione in capo al per i debiti della Pt_1 CP_2
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello deve essere rigettato.
4. In ultimo, le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
- valore e natura della pratica;
- importanza, difficoltà, complessità della pratica;
- condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
- risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
- pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di la somma di € 4.997,00 per compensi professionali attenendosi ai Controparte_1
valori minimi attesa la non particolare complessità della questione (valore della controversia da €
52.001,00 a € 260.000 fase di trattazione ed istruttoria esclusa in quanto non dovuta), oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
5. Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo
7 a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio
2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 346/23 del Tribunale di Avezzano così decide nel contraddittorio delle parti:
a) Rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
b) Condanna l'appellante alla rifusione in favore di delle spese del presente grado che CP_3 liquida in € 4.997,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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