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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/02/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PATTI Sezione Civile VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 13 febbraio 2025, dinnanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica;
nella causa civile iscritta al n. 1013/2024 R.G.A.C., promossa da (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Patti, via Fontanelle n. 30, presso lo studio dell'avv. Stefania Ricciardi che la rappresenta e difende (numero di fax: 0941/241033; indirizzo di posta elettronica certificata: , Email_1 attrice, contro
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso i cui uffici è domiciliata per legge, in via dei CP_1
Mille, is. 221, n. 65, convenuta,
(P.IVA: ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, contumace, avente ad oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento;
è presente l'avv. Stefania Ricciardi la quale, su invito del giudice, precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi alle proprie domande, eccezioni e difese formulate in atti di causa e nelle note conclusive. Nessuno è comparso per parte convenuta. All'esito della discussione, il Giudice, dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione notificato in data 27 settembre 2024, Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'atto di intimazione di pagamento
[...] n. 295 2024 9012366030000, con il quale le era stato intimato il pagamento della complessiva somma di euro 53.261,26, in forza della cartella di pagamento n. 209520070054190772000, notificata il 18 gennaio 2008, per sanzione amministrativa L 689/81, Dlgs 507/99 e altre violazioni depenaliz., oltre maggiorazioni per ritardo pagamento. Ha eccepito la nullità dell'atto per omessa notifica della cartella presupposta e per prescrizione quinquennale e decennale del preteso credito. Ha chiesto, previa sospensione, la declaratoria nullità dell'atto intimato con riferimento alla cartella presupposta sopra indicata. Con comparsa di risposta depositata in data 8 novembre 2024, si è costituita la , la quale ha eccepito il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione e ha chiesto il rigetto delle domande dell'attrice. L' , seppure regolarmente convenuta, Controparte_2 non si è costituita. Ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. In primo luogo, va chiarito che l'attrice ha limitato la domanda di accertamento dell'inesistenza del diritto di credito intimato con riferimento alla sola cartella di pagamento n. 209520070054190772000, notificata il 18 gennaio 2008, per sanzione amministrativa L. 689/81, dell'importo di euro 53.261,26, rispetto alla quale, atteso l'oggetto, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. Sicché, la presente sentenza non riguarderà le altre cartelle pure indicate nell'atto di intimazione opposto, non oggetto, di domanda e rispetto alle quali, peraltro, non sussisterebbe la giurisdizione del giudice ordinario ma di quello tributario. Ciò premesso, la ha eccepito il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva deducendo l'esclusiva legittimazione dell'Agenzia di Riscossione. L'eccezione appare infondata. È orientamento di questo Tribunale, che, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di sanzione amministrativa, la legittimazione passiva spetta sia all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, sia al concessionario del servizio di riscossione che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, quale litisconsorte necessario, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (Trib. Patti, 8 settembre 2022, n. 628; conf. App. Roma, 6 marzo 2018, n. 893). Nel merito, l'opposizione appare fondata. L'attrice ha eccepito la prescrizione, sia quinquennale sia decennale, del credito deducendo che, a seguito della presunta notifica della cartella presupposta in data 18 gennaio 2018, non sarebbe intervenuta alcun altro atto interruttivo. Sul punto, va chiarito che la prescrizione applicabile nella specie è quella quinquennale, trattandosi di crediti derivanti da sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 28 legge n. 689/1981. Né tale termine può essere modificato dall'eventuale mancata opposizione della cartella di pagamento. La scadenza del termine per proporre l'opposizione a cartella di pagamento, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito senza determinare anche la cosiddetta conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario, decennale, ai sensi dell'articolo 2953 del codice civile. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (Cass., n. 31297/2022). Ciò posto, la cartella di pagamento risulta notificata in data 18 gennaio 2008, mentre l'intimazione di pagamento oggi opposta in data 9 settembre 2024. Qualora, come nella specie, la domanda proposta integri una vera e propria opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., perché tendente a far valere un fatto estintivo delle obbligazioni verificatosi in una fase successiva alla formazione del titolo, rappresentato dalla cartella di pagamento non opposta tempestivamente, il diritto di credito azionato dall'ente esattore attraverso l'iscrizione nel ruolo esattoriale non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale che gli è applicabile, in conseguenza della sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale ritualmente notificata. In effetti, la riscossione attraverso ruoli esattoriali costituisce un procedimento alternativo, e per molti interpreti esclusivo, rispetto a quello giurisdizionale rappresentato, ad esempio, dal procedimento monitorio. Questo è finalizzato alla formazione in tempi rapidi di un titolo esecutivo stragiudiziale, necessario e sufficiente alla riscossione in forma coattiva, con gli strumenti previsti dalla legge speciale, degli enunciati crediti. Questo comporta che, la posizione creditoria iscritta a ruolo non muta la sua fonte e natura a seguito della mancata tempestiva opposizione della cartella esattoriale ritualmente notificata. Pertanto, sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla sua notifica il titolo esecutivo stragiudiziale, costituito dal ruolo esattoriale, diventa intangibile, tuttavia, non potendosi estendere ad esso la norma dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di giudicato, il credito ivi iscritto continua ad essere assoggettato al regime prescrizionale speciale, proprio della sua natura. Ne deriva che, è onere dell'agente della riscossione e/o dell'ente impositore dimostrare di avere compiuto atti interruttivi della prescrizione in epoca successiva alla notificazione della cartella esattoriale. L'onere di provare il fatto interruttivo della prescrizione, ritualmente introdotto nel processo, grava su chi ha esercitato il diritto soggetto a prescrizione;
perché sorga detto onere, è sufficiente la dimostrazione che il diritto è venuto in essere e poteva essere fatto valere in un momento in relazione al quale esso, in mancanza del menzionato fatto interruttivo, avrebbe dovuto essere considerato estinto quando è stato azionato (Cass., n. 5413/2021). Nella specie, tale prova della notifica di validi atti interruttivi a seguito di quella della cartella avvenuta nel 2008, non è stata fornita dalle convenute. La ha prodotto un generico estratto inidoneo a Controparte_1 dimostrare il perfezionamento della notifica di validi atti interruttivi della prescrizione successivamente alla notifica della presupposta cartella. Ogni altra eccezione formulata dall'attrice, per il principio della ragione più liquida, rimane assorbita. Per quanto esposto, il credito indicato nell'intimazione di pagamento n. 295 2024 9012366030000, limitatamente alla somma di euro 53.261,26, concernente la cartella di pagamento n. 209520070054190772000, appare prescritto, con conseguente illegittimità parziale dell'intimazione di pagamento e della cartella presupposta indicata. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi attesa la semplicità e la serialità delle questioni trattate, dell'assenza di attività istruttoria e del mancato deposito di memorie integrative e dello scaglione di riferimento euro 52.001,00 – euro 260.000,00), seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, rigettata o assorbita ogni altra eccezione o domanda, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1013/2024 R.G.A.C.:
- accoglie l'opposizione e dichiara la prescrizione ex art. 28, co. 1, l. n. 689/1981 del diritto alla riscossione delle somme portate dalla cartella di pagamento n. 209520070054190772000, presupposta all'atto di intimazione di pagamento n. 295 2024 9012366030000, limitatamente alla somma di euro 53.261,26, con conseguente nullità ed inefficacia parziale del predetto titolo esecutivo;
- condanna le convenute al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite che si liquidano in euro 778,20 per esborsi (c.u. e marca) ed euro 4.217,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
nella causa civile iscritta al n. 1013/2024 R.G.A.C., promossa da (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Patti, via Fontanelle n. 30, presso lo studio dell'avv. Stefania Ricciardi che la rappresenta e difende (numero di fax: 0941/241033; indirizzo di posta elettronica certificata: , Email_1 attrice, contro
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso i cui uffici è domiciliata per legge, in via dei CP_1
Mille, is. 221, n. 65, convenuta,
(P.IVA: ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, contumace, avente ad oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento;
è presente l'avv. Stefania Ricciardi la quale, su invito del giudice, precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi alle proprie domande, eccezioni e difese formulate in atti di causa e nelle note conclusive. Nessuno è comparso per parte convenuta. All'esito della discussione, il Giudice, dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione notificato in data 27 settembre 2024, Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'atto di intimazione di pagamento
[...] n. 295 2024 9012366030000, con il quale le era stato intimato il pagamento della complessiva somma di euro 53.261,26, in forza della cartella di pagamento n. 209520070054190772000, notificata il 18 gennaio 2008, per sanzione amministrativa L 689/81, Dlgs 507/99 e altre violazioni depenaliz., oltre maggiorazioni per ritardo pagamento. Ha eccepito la nullità dell'atto per omessa notifica della cartella presupposta e per prescrizione quinquennale e decennale del preteso credito. Ha chiesto, previa sospensione, la declaratoria nullità dell'atto intimato con riferimento alla cartella presupposta sopra indicata. Con comparsa di risposta depositata in data 8 novembre 2024, si è costituita la , la quale ha eccepito il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione e ha chiesto il rigetto delle domande dell'attrice. L' , seppure regolarmente convenuta, Controparte_2 non si è costituita. Ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. In primo luogo, va chiarito che l'attrice ha limitato la domanda di accertamento dell'inesistenza del diritto di credito intimato con riferimento alla sola cartella di pagamento n. 209520070054190772000, notificata il 18 gennaio 2008, per sanzione amministrativa L. 689/81, dell'importo di euro 53.261,26, rispetto alla quale, atteso l'oggetto, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. Sicché, la presente sentenza non riguarderà le altre cartelle pure indicate nell'atto di intimazione opposto, non oggetto, di domanda e rispetto alle quali, peraltro, non sussisterebbe la giurisdizione del giudice ordinario ma di quello tributario. Ciò premesso, la ha eccepito il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva deducendo l'esclusiva legittimazione dell'Agenzia di Riscossione. L'eccezione appare infondata. È orientamento di questo Tribunale, che, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di sanzione amministrativa, la legittimazione passiva spetta sia all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, sia al concessionario del servizio di riscossione che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, quale litisconsorte necessario, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (Trib. Patti, 8 settembre 2022, n. 628; conf. App. Roma, 6 marzo 2018, n. 893). Nel merito, l'opposizione appare fondata. L'attrice ha eccepito la prescrizione, sia quinquennale sia decennale, del credito deducendo che, a seguito della presunta notifica della cartella presupposta in data 18 gennaio 2018, non sarebbe intervenuta alcun altro atto interruttivo. Sul punto, va chiarito che la prescrizione applicabile nella specie è quella quinquennale, trattandosi di crediti derivanti da sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 28 legge n. 689/1981. Né tale termine può essere modificato dall'eventuale mancata opposizione della cartella di pagamento. La scadenza del termine per proporre l'opposizione a cartella di pagamento, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito senza determinare anche la cosiddetta conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario, decennale, ai sensi dell'articolo 2953 del codice civile. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (Cass., n. 31297/2022). Ciò posto, la cartella di pagamento risulta notificata in data 18 gennaio 2008, mentre l'intimazione di pagamento oggi opposta in data 9 settembre 2024. Qualora, come nella specie, la domanda proposta integri una vera e propria opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., perché tendente a far valere un fatto estintivo delle obbligazioni verificatosi in una fase successiva alla formazione del titolo, rappresentato dalla cartella di pagamento non opposta tempestivamente, il diritto di credito azionato dall'ente esattore attraverso l'iscrizione nel ruolo esattoriale non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale che gli è applicabile, in conseguenza della sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale ritualmente notificata. In effetti, la riscossione attraverso ruoli esattoriali costituisce un procedimento alternativo, e per molti interpreti esclusivo, rispetto a quello giurisdizionale rappresentato, ad esempio, dal procedimento monitorio. Questo è finalizzato alla formazione in tempi rapidi di un titolo esecutivo stragiudiziale, necessario e sufficiente alla riscossione in forma coattiva, con gli strumenti previsti dalla legge speciale, degli enunciati crediti. Questo comporta che, la posizione creditoria iscritta a ruolo non muta la sua fonte e natura a seguito della mancata tempestiva opposizione della cartella esattoriale ritualmente notificata. Pertanto, sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla sua notifica il titolo esecutivo stragiudiziale, costituito dal ruolo esattoriale, diventa intangibile, tuttavia, non potendosi estendere ad esso la norma dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di giudicato, il credito ivi iscritto continua ad essere assoggettato al regime prescrizionale speciale, proprio della sua natura. Ne deriva che, è onere dell'agente della riscossione e/o dell'ente impositore dimostrare di avere compiuto atti interruttivi della prescrizione in epoca successiva alla notificazione della cartella esattoriale. L'onere di provare il fatto interruttivo della prescrizione, ritualmente introdotto nel processo, grava su chi ha esercitato il diritto soggetto a prescrizione;
perché sorga detto onere, è sufficiente la dimostrazione che il diritto è venuto in essere e poteva essere fatto valere in un momento in relazione al quale esso, in mancanza del menzionato fatto interruttivo, avrebbe dovuto essere considerato estinto quando è stato azionato (Cass., n. 5413/2021). Nella specie, tale prova della notifica di validi atti interruttivi a seguito di quella della cartella avvenuta nel 2008, non è stata fornita dalle convenute. La ha prodotto un generico estratto inidoneo a Controparte_1 dimostrare il perfezionamento della notifica di validi atti interruttivi della prescrizione successivamente alla notifica della presupposta cartella. Ogni altra eccezione formulata dall'attrice, per il principio della ragione più liquida, rimane assorbita. Per quanto esposto, il credito indicato nell'intimazione di pagamento n. 295 2024 9012366030000, limitatamente alla somma di euro 53.261,26, concernente la cartella di pagamento n. 209520070054190772000, appare prescritto, con conseguente illegittimità parziale dell'intimazione di pagamento e della cartella presupposta indicata. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi attesa la semplicità e la serialità delle questioni trattate, dell'assenza di attività istruttoria e del mancato deposito di memorie integrative e dello scaglione di riferimento euro 52.001,00 – euro 260.000,00), seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, rigettata o assorbita ogni altra eccezione o domanda, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1013/2024 R.G.A.C.:
- accoglie l'opposizione e dichiara la prescrizione ex art. 28, co. 1, l. n. 689/1981 del diritto alla riscossione delle somme portate dalla cartella di pagamento n. 209520070054190772000, presupposta all'atto di intimazione di pagamento n. 295 2024 9012366030000, limitatamente alla somma di euro 53.261,26, con conseguente nullità ed inefficacia parziale del predetto titolo esecutivo;
- condanna le convenute al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite che si liquidano in euro 778,20 per esborsi (c.u. e marca) ed euro 4.217,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)