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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 28/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Civile
composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Stefano Greco Consigliere relatore dott. Maria Sechi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a numero 17 del ruolo generale affari contenziosi per l'anno 2022
promossa da:
(già Parte_1 [...]
) (c.f. ), in Parte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante, con sede in Roma ed ivi elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Rosario Salonia e Antonio Valori, che lo rappresentano e difendono,
appellante
Contro
(P.IVA. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante, con sede in Cagliari ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Umberto Cossu, che la rappresenta e difende
appellata
Pagina 1 la causa è stata trattenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse di voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, disattesa ogni Pt_1
contraria istanza, eccezione e deduzione, riformare integralmente la sentenza n. 2169/2021 resa inter partes dal Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione I Civile, e, per l'effetto, condannare la
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con sede legale in Cagliari (09123), Viale Trieste, 172, al pagamento in favore di
(già Parte_1 [...]
) della complessiva somma di Euro Parte_2
98.452,24, a titolo di contributi per finanziamento per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
2018 e 2020, o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi se del caso anche in via equitativa, oltre interessi di mora ex art. 1284 c.c.
Con vittoria delle spese di lite e accessori di legge del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati nella memoria ex art. 183, co. VI,
n. 2 e 3 c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti;
nell'interesse di : l'ecc.ma Corte d'Appello adita Controparte_1
voglia, ogni contraria istanza disattesa:
a) rigettare ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto;
b) con il favore di spese e competenze del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato in data 26 ottobre 2019,
[...]
aveva convenuto in giudizio davanti Parte_3
al Tribunale di Cagliari la al fine di ottenere la condanna di Controparte_1
quest'ultima al pagamento della somma di € 85.603,04, asseritamente dovuta a titolo di contributi per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.
Pagina 2 L'attore, in particolare, dopo aver premesso di essere un ente associativo paritetico, costituito dalle associazioni firmatarie del C.C.N.L. del settore edilizia (l e le associazioni CP_2
sindacali , e ) ed avente per scopo la promozione, CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
l'attuazione e il coordinamento su scala nazionale delle iniziative di formazione, qualificazione
e riqualificazione professionale nel settore delle costruzioni intraprese dai centri di formazione
di settore, denominate scuole edili, aveva, innanzi tutto, rappresentato che, ai sensi dell'art. 12
dello statuto associativo, le proprie entrate erano costituite dai contributi posti a carico delle
Casse Edili territoriali, così come stabiliti dal C.C.N.L. e dagli accordi nazionali stipulati dalle
associazioni costituenti
Lo stesso attore aveva aggiunto che tra i contributi posti a carico delle aziende e da versarsi
presso le competenti Casse Edili territoriali sono ricomprese le quote finalizzate alla
formazione e all'addestramento professionale e che servono per finanziare il Parte_2
e le relative scuole edili di formazione, precisando poi che in virtù di accordi sindacali
[...]
risulta evidente che ogni singola – sia di derivazione industriale che di derivazione Parte_4
artigiana – è obbligata a corrispondere annualmente al una somma pari Parte_2
allo 0,02% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al suddetto punto 3) dell'art. 25
del ccnl edili.
L'attore, più specificamente, aveva sostenuto che tale obbligo di pagamento, a carico delle
Casse Edili, era previsto dall'allegato L) del C.C.N.L. del settore edile del 18 giugno 2008 (oltre che da diversi accordi successivi), osservando poi che del resto, risulta indubitabile l'evidente
correlazione – e la circolarità – tra la costituzione di ciascuna cassa edile territoriale e gli
obblighi di versamento da parte di quest'ultima in favore degli Enti Paritetici Bilaterali
Nazionali che sono promanazione stessa delle associazioni stipulanti i contratti collettivi di
categoria che rappresentano il nucleo fondante costitutivo di ciascuna cassa edile territoriale.
Il quindi, aveva allegato che, in violazione delle norme contrattuali di categoria Pt_1
e degli accordi soprarichiamati, la aveva omesso di Controparte_1
Pagina 3 corrispondergli la somma complessiva di € 85.603,04 a titolo di contributi per gli anni 2013,
2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, benché tale somma fosse stata già preventivamente
incamerat[a] ovvero riscoss[a] o comunque versat[a] in favore della stessa -dalle CP_1
imprese ad essa iscritte- a titolo di contribuzione per la formazione e l'addestramento
professionale ovvero a titolo di contribuzione complessiva per il finanziamento della gestione,
da rimettere poi agli organismi paritetici nazionali, tra cui appunto il Parte_2
, e ne aveva reclamato il pagamento.
[...]
La costituitasi in giudizio, aveva contestato in toto Controparte_1
l'avversa pretesa, sostenendo che, secondo la corretta interpretazione dei contratti e accordi collettivi ex adverso citati, l'obbligo contributivo delle Casse Edili nei confronti di Pt_1
nazionale presupponeva l'istituzione di una sede territoriale di e della relativa scuola Pt_1
edile, laddove invece nel territorio sardo non risultava essere stata istituita alcuna sede territoriale di né alcuna scuola edile. Pt_1
Sulla base di tale allegazione, quindi, la convenuta aveva chiesto al Tribunale di rigettare la domanda attrice.
1.2 Istruita la causa con produzioni documentali, il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n.
2169/2021 pubblicata il 14 luglio 2021, aveva rigettato la domanda di parte attrice.
Il Tribunale aveva, innanzi tutto, sottolineato che erano incontestati sia il fatto del mancato
pagamento delle somme richieste dal (sulla cui qualificazione, peraltro, Parte_2
non è stata mossa alcuna contestazione di sorta), sia il fatto della mancata istituzione in
degli organismi territoriali di denominati scuole edili. CP_1 Pt_1
Il Giudice di primo grado, quindi, dopo aver ricostruito l'organizzazione piramidale del sistema di formazione nel settore dell'edilizia (composta dal nazionale, dalle sue Pt_1
articolazioni regionali e dagli organismi territoriali denominati scuole edili) e dopo aver richiamato l'allegato L) del C.C.N.L. del settore edile del 18.6.2008 - in forza del quale il
contributo a deve essere corrisposto direttamente dalla Parte_2 Parte_4
Pagina 4 “mediante prelievo dalle competenze del rispettivo organismo paritetico territoriale” e il
finanziamento degli organismi paritetici nazionali deve essere posto a carico dei rispettivi
organismi paritetici territoriali-, aveva accolto la tesi di parte convenuta, secondo cui la mancata costituzione in di un organismo paritetico impediva di CP_1 Controparte_7
ravvisare il diritto dell'attore al pagamento dei contributi.
In proposito, il Giudice di prime cure aveva osservato, da un lato, come non vi sia,
nell'ambito territoriale sardo, alcun organismo paritetico/scuola edile Controparte_7
destinatario dell'obbligo di finanziamento e, dall'altro, che non si comprende il perché la
convenuta si debba far carico del pagamento dei contributi al pur in Parte_2
assenza di alcuna attività di formazione da esso coordinata, in assenza dell'istituzione, da parte
del delle scuole edili territoriali. Pt_1
1.3 Avverso tale decisione (già Controparte_8 [...]
) ha proposto Parte_3
appello.
La ha resistito. Controparte_1 Controparte_1
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata, quindi, tenuta in decisione sulle conclusioni trascritte.
2.1 Con la proposta impugnazione l'appellante ha, innanzi tutto, affermato che la sentenza gravata appare viziata per avere male interpretato il contenuto dei rapporti obbligatori
scaturenti dalla contrattazione collettiva.
L'appellante, in particolare, dopo avere richiamato le previsioni del già citato allegato “L” al contratto collettivo (espressamente richiamato in sentenza), rubricato “Finanziamento degli organismi paritetici nazionali di settore”, ha sostenuto che le chiare previsioni della
contrattazione collettiva dispongono quindi che nel settore edile - ivi compreso quello artigiano
- ogni Edilcassa/Cassa Edile (organismo paritetico territoriale) deve versare agli organismi
paritetici nazionali tra cui appunto rientra il nazionale il relativo contributo – lo Pt_1
Pagina 5 0,02% - preventivamente costituito quanto alla provvista dai versamenti che le aziende fanno
direttamente ad ogni e che la quota dei contributi posti a carico delle Controparte_9
imprese per la formazione professionale dei lavoratori è destinata, a prescindere
dall'istituzione delle Scuole Edili, in quota parte, al finanziamento del nazionale. Pt_1
Secondo l'appellante, dunque, le previsioni della contrattazione collettiva rendono … evidente come l'obbligo di pagamento del “contributo” posto in capo alle Casse
Edili/Edilcassa – che previamente incamerano le somme dalle aziende - nei confronti del
nazionale non richiede, né presuppone, la necessaria costituzione di “ Pt_1 Pt_1
scuole edili”.
Tali affermazioni, tuttavia, non possono essere condivise.
In vero, come ha già osservato il Tribunale, il sistema della formazione del settore dell'edilizia è gestito ed erogato da una organizzazione piramidale strutturata su tre livelli.
L'art. 91 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini del 18 giugno 2008, infatti, stabilisce che la finalità di migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecnico-produttive delle imprese è attuata attraverso un unico sistema formativo
nazionale paritetico di categoria … strutturato in organismi territoriali, denominati Scuole
edili, in organismi regionali, denominati Formedil regionali e nell'organismo nazionale di
raccordo, coordinamento e indirizzo denominato Pt_1
A quest'ultimo ente, posto evidentemente al primo livello, è affidato il compito di attuare,
promuovere le iniziative di formazione professionale per i lavoratori dell'edilizia, anche nei
confronti delle istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali, di realizzare il coordinamento,
il controllo quantitativo sulle attività e qualitativo sui contenuti formativi e il monitoraggio a
livello nazionale dell'attività svolta dagli Enti territoriali, nonche' di supportare gli stessi nella
risoluzione di problemi di natura tecnica e amministrativa e legislativa per quanto concerne le
materie della formazione.
Al livello intermedio sono posti i regionali, costituiti come articolazioni del Pt_1
Pagina 6 , che associano le Scuole edili territoriali di una singola Regione ed hanno Parte_2
il compito, secondo le linee guida formulate in materia dal nazionale, di raccordarsi Pt_1
con le parti sociali a livello regionale, l'Ente Regione e il . Parte_2
Il terzo livello è costituito, infine, dalle Scuole edili, definite come agenzie formative del
settore su cui si basa il sistema nazionale, che operano su base territoriale in attuazione delle linee guida predisposte dal nazionale. Pt_1
Lo stesso articolo 91 prevede poi che il si avvale di un contributo Parte_2
annuale le cui quantità e modalità di erogazione sono definite da quanto disposto nell'allegato
L, che le attività del sono finanziate con contributo degli enti scuola Controparte_10
territoriali di riferimento, stabilito in sede regionale dalle parti sociali, e che al finanziamento
delle Scuole edili verrà provveduto con il contributo a carico delle imprese, da fissarsi
localmente in misura compresa fra lo 0,20% e l'1% sugli elementi della retribuzione di cui al
punto 3) dell'art. 25 e da versarsi con modalità stabilite dalle Organizzazioni territoriali.
In questo quadro, dunque, deve essere letto l'allegato “L”, più volte invocato dall'appellante,
il quale testualmente prevede che il finanziamento degli organismi paritetici nazionali - CP_11
– posto a carico dei rispettivi Organismi paritetici territoriali è fissato nelle Pt_1 CP_12
seguenti misure:
- 0,02% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 CP_11
del ccnl;
- calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. CP_13
24 del ccnl;
- 0,01% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. CP_12
24 del ccnl.
Il contributo è versato, a partire dalla scadenza del 31 marzo 2005, direttamente dalla Pt_4
a ciascun Organismo paritetico nazionale, mediante prelievo dalle competenze del
[...]
rispettivo Organismo paritetico territoriale, calcolato sulla massa salariale di pertinenza
Pagina 7 dell'esercizio precedente.
I bilanci degli Organismi nazionali, una volta approvati, devono essere inviati, a cura degli
Organismi medesimi agli Organismi territoriali di competenza.
Ebbene, il primo periodo dell'allegato “L” poc'anzi richiamato pone chiaramente a carico delle Scuole edili, definite dall'art. 91 del Contratto collettivo come organismi territoriali di un unico sistema formativo nazionale paritetico di categoria, l'onere economico relativo al finanziamento del Formedil nazionale. L'uso dell'aggettivo “rispettivo”, in vero, implicando il riferimento a ciascuno degli enti che si sono nominati in precedenza, rende evidente che gli organismi territoriali a carico dei quali viene posto il finanziamento di ciascuno dei tre organismi paritetici nazionali debbano essere individuati in quelli appartenenti alla stessa struttura e, dunque, per quanto rileva in questa sede, nelle scuole edili.
Il successivo capoverso, d'altra parte, conferma tale interpretazione precisando che le Casse
Edili debbano effettuare il pagamento mediante prelievo dalle competenze del rispettivo
Organismo paritetico territoriale, ovvero attingendo la provvista dai contributi spettanti alle scuole edili.
La struttura piramidale in cui si articola il sistema formativo nazionale del settore edile, del resto, presuppone che le attività svolte dal siano indirizzate alle Scuole edili Parte_2
territoriali o abbiano, comunque, ad oggetto le attività direttamente svolte da queste ultime.
Una corretta e ragionevole interpretazione dell'allegato L) cit. induce, dunque, a escludere radicalmente che la territorialmente competente sia gravata dell'obbligo di Parte_4
versamento, in favore di , del contributo in esame ogniqualvolta in ambito Parte_2
territoriale non si sia provveduto alla costituzione di una scuola edile.
2.2 L'appellante, in verità, ha evidenziato che la convenuta, nella sua comparsa conclusionale, aveva riconosciuto di aver riscosso dalle imprese aderenti la quota di
competenza di per poi però negare, erroneamente, di essere tenuta a riversare detti Pt_1
importi in favore di anche in mancanza dello svolgimento delle attività di formazione Pt_1
Pagina 8 alla quale l'attrice è deputata, ma tale circostanza non appare significativa, non potendo da essa farsi derivare l'esistenza di un obbligazione che, come si è detto, deve gravare su un soggetto che, nel caso in esame, non è stato costituito e non è stato sostituito da altro organo facente parte della medesima struttura piramidale.
A questo proposito, basi osservare che il Tribunale ha affermato che nel territorio regionale
sardo l'attività di formazione nel settore dell'edilizia viene svolta direttamente e soltanto da
, che opera “presso le sedi permanenti del sistema EDILCASSA-CTPR in Cagliari, CP_1
Sassari, Nuoro, Oristano, Carbonia, Olbia e Tortolì, e in relazione ad ulteriori necessità presso
sedi temporanee (Guspini, Isili ed altre ancora)” e che tale accertamento non è stato censurato dall'appellante.
2.3 La a sostegno della sue argomentazioni ha anche sostenuto che il rigore logico Pt_1
giuridico di quanto sopra dedotto dall'odierno appellante trova conferma peraltro in due
circostanze la cui valutazione è stata, tuttavia, omessa dal Giudice di Primo Grado ovvero: -
nel verbale di accordo del 06.09.2019 – stipulato dalle parti sociali territoriali della CP_1
costituenti – veniva stabilito espressamente di pagare al la quota CP_1 Pt_1
relativa all'anno 2018; - nell'intervenuto pagamento spontaneo, da parte di ed a CP_1
seguito della notifica dell'atto di citazione di primo grado, all'odierno appellante del contributo relativo all'annualità 2019, pari ad € 12.849,36, restando, tuttavia, debitrice del
per le somme a quest'ultimo dovute a titolo di contributi per gli anni 2013, 2014, Pt_1
2015, 2016, 2017, 2018 e 2020, pari ad € 98.452,24, ma l'argomento non ha pregio.
Nell'accordo sottoscritto il 6 settembre 2019, infatti, le parti sociali avevano concordato di pagare la quota relativa all'anno 2018 e di dare mandato all'ufficio di presidenza per avviare
una trattativa con per definire il contenzioso, tenuto conto che l' non ha Pt_1 CP_1
mai beneficiato dell'attività svolta in termini di indirizzo e coordinamento del causa Pt_1
della mancata costituzione dell'ente scuola nel nostro sistema (si veda il paragrafo 2).
In questo quadro, dunque, appare evidente che il pagamento effettuato nel 2019, lungi dal
Pagina 9 rappresentare un riconoscimento dell'obbligo di pagamento, era stato disposto in attesa di definire gli obblighi conseguenti alla mancata attivazione delle scuole edili.
3.1 Per tutte le ragioni sopra enunciate, l'appello proposto risulta infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
3.2 Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, determinato in relazione al credito azionato, e della complessiva attività svolta.
3.3 Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la Controparte_8
sentenza 2169/2021 del Tribunale di Cagliari, pubblicata in data 14/07/2021;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 9.991,00, a titolo di compensi professionali,
oltre a spese generali ed accessori dovuti per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione
Così deciso in Cagliari il 26 febbraio 2025
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore
Dott. Stefano Greco
Pagina 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Civile
composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Stefano Greco Consigliere relatore dott. Maria Sechi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a numero 17 del ruolo generale affari contenziosi per l'anno 2022
promossa da:
(già Parte_1 [...]
) (c.f. ), in Parte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante, con sede in Roma ed ivi elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Rosario Salonia e Antonio Valori, che lo rappresentano e difendono,
appellante
Contro
(P.IVA. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante, con sede in Cagliari ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Umberto Cossu, che la rappresenta e difende
appellata
Pagina 1 la causa è stata trattenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse di voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, disattesa ogni Pt_1
contraria istanza, eccezione e deduzione, riformare integralmente la sentenza n. 2169/2021 resa inter partes dal Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione I Civile, e, per l'effetto, condannare la
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con sede legale in Cagliari (09123), Viale Trieste, 172, al pagamento in favore di
(già Parte_1 [...]
) della complessiva somma di Euro Parte_2
98.452,24, a titolo di contributi per finanziamento per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
2018 e 2020, o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi se del caso anche in via equitativa, oltre interessi di mora ex art. 1284 c.c.
Con vittoria delle spese di lite e accessori di legge del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati nella memoria ex art. 183, co. VI,
n. 2 e 3 c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti;
nell'interesse di : l'ecc.ma Corte d'Appello adita Controparte_1
voglia, ogni contraria istanza disattesa:
a) rigettare ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto;
b) con il favore di spese e competenze del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato in data 26 ottobre 2019,
[...]
aveva convenuto in giudizio davanti Parte_3
al Tribunale di Cagliari la al fine di ottenere la condanna di Controparte_1
quest'ultima al pagamento della somma di € 85.603,04, asseritamente dovuta a titolo di contributi per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.
Pagina 2 L'attore, in particolare, dopo aver premesso di essere un ente associativo paritetico, costituito dalle associazioni firmatarie del C.C.N.L. del settore edilizia (l e le associazioni CP_2
sindacali , e ) ed avente per scopo la promozione, CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
l'attuazione e il coordinamento su scala nazionale delle iniziative di formazione, qualificazione
e riqualificazione professionale nel settore delle costruzioni intraprese dai centri di formazione
di settore, denominate scuole edili, aveva, innanzi tutto, rappresentato che, ai sensi dell'art. 12
dello statuto associativo, le proprie entrate erano costituite dai contributi posti a carico delle
Casse Edili territoriali, così come stabiliti dal C.C.N.L. e dagli accordi nazionali stipulati dalle
associazioni costituenti
Lo stesso attore aveva aggiunto che tra i contributi posti a carico delle aziende e da versarsi
presso le competenti Casse Edili territoriali sono ricomprese le quote finalizzate alla
formazione e all'addestramento professionale e che servono per finanziare il Parte_2
e le relative scuole edili di formazione, precisando poi che in virtù di accordi sindacali
[...]
risulta evidente che ogni singola – sia di derivazione industriale che di derivazione Parte_4
artigiana – è obbligata a corrispondere annualmente al una somma pari Parte_2
allo 0,02% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al suddetto punto 3) dell'art. 25
del ccnl edili.
L'attore, più specificamente, aveva sostenuto che tale obbligo di pagamento, a carico delle
Casse Edili, era previsto dall'allegato L) del C.C.N.L. del settore edile del 18 giugno 2008 (oltre che da diversi accordi successivi), osservando poi che del resto, risulta indubitabile l'evidente
correlazione – e la circolarità – tra la costituzione di ciascuna cassa edile territoriale e gli
obblighi di versamento da parte di quest'ultima in favore degli Enti Paritetici Bilaterali
Nazionali che sono promanazione stessa delle associazioni stipulanti i contratti collettivi di
categoria che rappresentano il nucleo fondante costitutivo di ciascuna cassa edile territoriale.
Il quindi, aveva allegato che, in violazione delle norme contrattuali di categoria Pt_1
e degli accordi soprarichiamati, la aveva omesso di Controparte_1
Pagina 3 corrispondergli la somma complessiva di € 85.603,04 a titolo di contributi per gli anni 2013,
2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, benché tale somma fosse stata già preventivamente
incamerat[a] ovvero riscoss[a] o comunque versat[a] in favore della stessa -dalle CP_1
imprese ad essa iscritte- a titolo di contribuzione per la formazione e l'addestramento
professionale ovvero a titolo di contribuzione complessiva per il finanziamento della gestione,
da rimettere poi agli organismi paritetici nazionali, tra cui appunto il Parte_2
, e ne aveva reclamato il pagamento.
[...]
La costituitasi in giudizio, aveva contestato in toto Controparte_1
l'avversa pretesa, sostenendo che, secondo la corretta interpretazione dei contratti e accordi collettivi ex adverso citati, l'obbligo contributivo delle Casse Edili nei confronti di Pt_1
nazionale presupponeva l'istituzione di una sede territoriale di e della relativa scuola Pt_1
edile, laddove invece nel territorio sardo non risultava essere stata istituita alcuna sede territoriale di né alcuna scuola edile. Pt_1
Sulla base di tale allegazione, quindi, la convenuta aveva chiesto al Tribunale di rigettare la domanda attrice.
1.2 Istruita la causa con produzioni documentali, il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n.
2169/2021 pubblicata il 14 luglio 2021, aveva rigettato la domanda di parte attrice.
Il Tribunale aveva, innanzi tutto, sottolineato che erano incontestati sia il fatto del mancato
pagamento delle somme richieste dal (sulla cui qualificazione, peraltro, Parte_2
non è stata mossa alcuna contestazione di sorta), sia il fatto della mancata istituzione in
degli organismi territoriali di denominati scuole edili. CP_1 Pt_1
Il Giudice di primo grado, quindi, dopo aver ricostruito l'organizzazione piramidale del sistema di formazione nel settore dell'edilizia (composta dal nazionale, dalle sue Pt_1
articolazioni regionali e dagli organismi territoriali denominati scuole edili) e dopo aver richiamato l'allegato L) del C.C.N.L. del settore edile del 18.6.2008 - in forza del quale il
contributo a deve essere corrisposto direttamente dalla Parte_2 Parte_4
Pagina 4 “mediante prelievo dalle competenze del rispettivo organismo paritetico territoriale” e il
finanziamento degli organismi paritetici nazionali deve essere posto a carico dei rispettivi
organismi paritetici territoriali-, aveva accolto la tesi di parte convenuta, secondo cui la mancata costituzione in di un organismo paritetico impediva di CP_1 Controparte_7
ravvisare il diritto dell'attore al pagamento dei contributi.
In proposito, il Giudice di prime cure aveva osservato, da un lato, come non vi sia,
nell'ambito territoriale sardo, alcun organismo paritetico/scuola edile Controparte_7
destinatario dell'obbligo di finanziamento e, dall'altro, che non si comprende il perché la
convenuta si debba far carico del pagamento dei contributi al pur in Parte_2
assenza di alcuna attività di formazione da esso coordinata, in assenza dell'istituzione, da parte
del delle scuole edili territoriali. Pt_1
1.3 Avverso tale decisione (già Controparte_8 [...]
) ha proposto Parte_3
appello.
La ha resistito. Controparte_1 Controparte_1
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata, quindi, tenuta in decisione sulle conclusioni trascritte.
2.1 Con la proposta impugnazione l'appellante ha, innanzi tutto, affermato che la sentenza gravata appare viziata per avere male interpretato il contenuto dei rapporti obbligatori
scaturenti dalla contrattazione collettiva.
L'appellante, in particolare, dopo avere richiamato le previsioni del già citato allegato “L” al contratto collettivo (espressamente richiamato in sentenza), rubricato “Finanziamento degli organismi paritetici nazionali di settore”, ha sostenuto che le chiare previsioni della
contrattazione collettiva dispongono quindi che nel settore edile - ivi compreso quello artigiano
- ogni Edilcassa/Cassa Edile (organismo paritetico territoriale) deve versare agli organismi
paritetici nazionali tra cui appunto rientra il nazionale il relativo contributo – lo Pt_1
Pagina 5 0,02% - preventivamente costituito quanto alla provvista dai versamenti che le aziende fanno
direttamente ad ogni e che la quota dei contributi posti a carico delle Controparte_9
imprese per la formazione professionale dei lavoratori è destinata, a prescindere
dall'istituzione delle Scuole Edili, in quota parte, al finanziamento del nazionale. Pt_1
Secondo l'appellante, dunque, le previsioni della contrattazione collettiva rendono … evidente come l'obbligo di pagamento del “contributo” posto in capo alle Casse
Edili/Edilcassa – che previamente incamerano le somme dalle aziende - nei confronti del
nazionale non richiede, né presuppone, la necessaria costituzione di “ Pt_1 Pt_1
scuole edili”.
Tali affermazioni, tuttavia, non possono essere condivise.
In vero, come ha già osservato il Tribunale, il sistema della formazione del settore dell'edilizia è gestito ed erogato da una organizzazione piramidale strutturata su tre livelli.
L'art. 91 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini del 18 giugno 2008, infatti, stabilisce che la finalità di migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecnico-produttive delle imprese è attuata attraverso un unico sistema formativo
nazionale paritetico di categoria … strutturato in organismi territoriali, denominati Scuole
edili, in organismi regionali, denominati Formedil regionali e nell'organismo nazionale di
raccordo, coordinamento e indirizzo denominato Pt_1
A quest'ultimo ente, posto evidentemente al primo livello, è affidato il compito di attuare,
promuovere le iniziative di formazione professionale per i lavoratori dell'edilizia, anche nei
confronti delle istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali, di realizzare il coordinamento,
il controllo quantitativo sulle attività e qualitativo sui contenuti formativi e il monitoraggio a
livello nazionale dell'attività svolta dagli Enti territoriali, nonche' di supportare gli stessi nella
risoluzione di problemi di natura tecnica e amministrativa e legislativa per quanto concerne le
materie della formazione.
Al livello intermedio sono posti i regionali, costituiti come articolazioni del Pt_1
Pagina 6 , che associano le Scuole edili territoriali di una singola Regione ed hanno Parte_2
il compito, secondo le linee guida formulate in materia dal nazionale, di raccordarsi Pt_1
con le parti sociali a livello regionale, l'Ente Regione e il . Parte_2
Il terzo livello è costituito, infine, dalle Scuole edili, definite come agenzie formative del
settore su cui si basa il sistema nazionale, che operano su base territoriale in attuazione delle linee guida predisposte dal nazionale. Pt_1
Lo stesso articolo 91 prevede poi che il si avvale di un contributo Parte_2
annuale le cui quantità e modalità di erogazione sono definite da quanto disposto nell'allegato
L, che le attività del sono finanziate con contributo degli enti scuola Controparte_10
territoriali di riferimento, stabilito in sede regionale dalle parti sociali, e che al finanziamento
delle Scuole edili verrà provveduto con il contributo a carico delle imprese, da fissarsi
localmente in misura compresa fra lo 0,20% e l'1% sugli elementi della retribuzione di cui al
punto 3) dell'art. 25 e da versarsi con modalità stabilite dalle Organizzazioni territoriali.
In questo quadro, dunque, deve essere letto l'allegato “L”, più volte invocato dall'appellante,
il quale testualmente prevede che il finanziamento degli organismi paritetici nazionali - CP_11
– posto a carico dei rispettivi Organismi paritetici territoriali è fissato nelle Pt_1 CP_12
seguenti misure:
- 0,02% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 CP_11
del ccnl;
- calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. CP_13
24 del ccnl;
- 0,01% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. CP_12
24 del ccnl.
Il contributo è versato, a partire dalla scadenza del 31 marzo 2005, direttamente dalla Pt_4
a ciascun Organismo paritetico nazionale, mediante prelievo dalle competenze del
[...]
rispettivo Organismo paritetico territoriale, calcolato sulla massa salariale di pertinenza
Pagina 7 dell'esercizio precedente.
I bilanci degli Organismi nazionali, una volta approvati, devono essere inviati, a cura degli
Organismi medesimi agli Organismi territoriali di competenza.
Ebbene, il primo periodo dell'allegato “L” poc'anzi richiamato pone chiaramente a carico delle Scuole edili, definite dall'art. 91 del Contratto collettivo come organismi territoriali di un unico sistema formativo nazionale paritetico di categoria, l'onere economico relativo al finanziamento del Formedil nazionale. L'uso dell'aggettivo “rispettivo”, in vero, implicando il riferimento a ciascuno degli enti che si sono nominati in precedenza, rende evidente che gli organismi territoriali a carico dei quali viene posto il finanziamento di ciascuno dei tre organismi paritetici nazionali debbano essere individuati in quelli appartenenti alla stessa struttura e, dunque, per quanto rileva in questa sede, nelle scuole edili.
Il successivo capoverso, d'altra parte, conferma tale interpretazione precisando che le Casse
Edili debbano effettuare il pagamento mediante prelievo dalle competenze del rispettivo
Organismo paritetico territoriale, ovvero attingendo la provvista dai contributi spettanti alle scuole edili.
La struttura piramidale in cui si articola il sistema formativo nazionale del settore edile, del resto, presuppone che le attività svolte dal siano indirizzate alle Scuole edili Parte_2
territoriali o abbiano, comunque, ad oggetto le attività direttamente svolte da queste ultime.
Una corretta e ragionevole interpretazione dell'allegato L) cit. induce, dunque, a escludere radicalmente che la territorialmente competente sia gravata dell'obbligo di Parte_4
versamento, in favore di , del contributo in esame ogniqualvolta in ambito Parte_2
territoriale non si sia provveduto alla costituzione di una scuola edile.
2.2 L'appellante, in verità, ha evidenziato che la convenuta, nella sua comparsa conclusionale, aveva riconosciuto di aver riscosso dalle imprese aderenti la quota di
competenza di per poi però negare, erroneamente, di essere tenuta a riversare detti Pt_1
importi in favore di anche in mancanza dello svolgimento delle attività di formazione Pt_1
Pagina 8 alla quale l'attrice è deputata, ma tale circostanza non appare significativa, non potendo da essa farsi derivare l'esistenza di un obbligazione che, come si è detto, deve gravare su un soggetto che, nel caso in esame, non è stato costituito e non è stato sostituito da altro organo facente parte della medesima struttura piramidale.
A questo proposito, basi osservare che il Tribunale ha affermato che nel territorio regionale
sardo l'attività di formazione nel settore dell'edilizia viene svolta direttamente e soltanto da
, che opera “presso le sedi permanenti del sistema EDILCASSA-CTPR in Cagliari, CP_1
Sassari, Nuoro, Oristano, Carbonia, Olbia e Tortolì, e in relazione ad ulteriori necessità presso
sedi temporanee (Guspini, Isili ed altre ancora)” e che tale accertamento non è stato censurato dall'appellante.
2.3 La a sostegno della sue argomentazioni ha anche sostenuto che il rigore logico Pt_1
giuridico di quanto sopra dedotto dall'odierno appellante trova conferma peraltro in due
circostanze la cui valutazione è stata, tuttavia, omessa dal Giudice di Primo Grado ovvero: -
nel verbale di accordo del 06.09.2019 – stipulato dalle parti sociali territoriali della CP_1
costituenti – veniva stabilito espressamente di pagare al la quota CP_1 Pt_1
relativa all'anno 2018; - nell'intervenuto pagamento spontaneo, da parte di ed a CP_1
seguito della notifica dell'atto di citazione di primo grado, all'odierno appellante del contributo relativo all'annualità 2019, pari ad € 12.849,36, restando, tuttavia, debitrice del
per le somme a quest'ultimo dovute a titolo di contributi per gli anni 2013, 2014, Pt_1
2015, 2016, 2017, 2018 e 2020, pari ad € 98.452,24, ma l'argomento non ha pregio.
Nell'accordo sottoscritto il 6 settembre 2019, infatti, le parti sociali avevano concordato di pagare la quota relativa all'anno 2018 e di dare mandato all'ufficio di presidenza per avviare
una trattativa con per definire il contenzioso, tenuto conto che l' non ha Pt_1 CP_1
mai beneficiato dell'attività svolta in termini di indirizzo e coordinamento del causa Pt_1
della mancata costituzione dell'ente scuola nel nostro sistema (si veda il paragrafo 2).
In questo quadro, dunque, appare evidente che il pagamento effettuato nel 2019, lungi dal
Pagina 9 rappresentare un riconoscimento dell'obbligo di pagamento, era stato disposto in attesa di definire gli obblighi conseguenti alla mancata attivazione delle scuole edili.
3.1 Per tutte le ragioni sopra enunciate, l'appello proposto risulta infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
3.2 Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, determinato in relazione al credito azionato, e della complessiva attività svolta.
3.3 Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la Controparte_8
sentenza 2169/2021 del Tribunale di Cagliari, pubblicata in data 14/07/2021;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 9.991,00, a titolo di compensi professionali,
oltre a spese generali ed accessori dovuti per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione
Così deciso in Cagliari il 26 febbraio 2025
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore
Dott. Stefano Greco
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