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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/12/2024, n. 3279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 3279 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 7398/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
23.04.2004, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
MAROCCO SILENA (C.F. ), che la rappresenta e la C.F._2
difende, come da procura in atti
Nei confronti di
C.F. , nato a [...], il Controparte_1 C.F._3
19.11.1994, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. DELUCA
LORETTA (C.F. ), e dall'Avv. SOMMARIVA CAROLA C.F._4
(C.F. ) che lo rappresentano e lo difendono, come da C.F._5 procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da , al fine di ottenere Parte_1
la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Vista la costituzione di le relative conclusioni;
Controparte_1
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 12.11.2022 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) dall'unione non sono nati figli;
c) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
d) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Rilevato che all'udienza del 28.11.2024 entrambi i coniugi sono comparsi personalmente, hanno dichiarato che allo stato non vi sono possibilità di ricostituzione della convivenza e hanno accettato la proposta del giudice di conciliare la causa alle seguenti condizioni:
- Rinuncia della ricorrente alla domanda di addebito della separazione
- Pronuncia sullo stato
- Obbligo a carico del di corrispondere alla assegno di CP_1 Parte_1 mantenimento, entro il giorno cinque di ogni mese, dell'importo di euro 70,00
- Spese compensate;
Rilevato che alla già menzionata udienza, dato atto dell'accettazione delle parti della proposta di conciliazione, è stata disposta la conversione del rito e rimessa la causa al collegio;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2
Ritenuto che
, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possano venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M. del 30.11.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di mantenimento dei coniugi, prendendo atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti:
- Rinuncia della ricorrente alla domanda di addebito della separazione
- Pronuncia sullo stato
- Obbligo a carico del di corrispondere alla assegno di CP_1 Parte_1 mantenimento, entro il giorno cinque di ogni mese, dell'importo di euro 70,00
- Spese compensate
Compensa le spese di giudizio.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2022, Numero 315, Parte II, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 3.12.2024
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 Il Presidente est.
Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
23.04.2004, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
MAROCCO SILENA (C.F. ), che la rappresenta e la C.F._2
difende, come da procura in atti
Nei confronti di
C.F. , nato a [...], il Controparte_1 C.F._3
19.11.1994, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. DELUCA
LORETTA (C.F. ), e dall'Avv. SOMMARIVA CAROLA C.F._4
(C.F. ) che lo rappresentano e lo difendono, come da C.F._5 procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da , al fine di ottenere Parte_1
la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Vista la costituzione di le relative conclusioni;
Controparte_1
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 12.11.2022 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) dall'unione non sono nati figli;
c) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
d) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Rilevato che all'udienza del 28.11.2024 entrambi i coniugi sono comparsi personalmente, hanno dichiarato che allo stato non vi sono possibilità di ricostituzione della convivenza e hanno accettato la proposta del giudice di conciliare la causa alle seguenti condizioni:
- Rinuncia della ricorrente alla domanda di addebito della separazione
- Pronuncia sullo stato
- Obbligo a carico del di corrispondere alla assegno di CP_1 Parte_1 mantenimento, entro il giorno cinque di ogni mese, dell'importo di euro 70,00
- Spese compensate;
Rilevato che alla già menzionata udienza, dato atto dell'accettazione delle parti della proposta di conciliazione, è stata disposta la conversione del rito e rimessa la causa al collegio;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2
Ritenuto che
, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possano venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M. del 30.11.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di mantenimento dei coniugi, prendendo atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti:
- Rinuncia della ricorrente alla domanda di addebito della separazione
- Pronuncia sullo stato
- Obbligo a carico del di corrispondere alla assegno di CP_1 Parte_1 mantenimento, entro il giorno cinque di ogni mese, dell'importo di euro 70,00
- Spese compensate
Compensa le spese di giudizio.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2022, Numero 315, Parte II, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 3.12.2024
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 Il Presidente est.
Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4