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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/06/2025, n. 4552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4552 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40294/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta sezione civile
In persona del giudice Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. rg. 40294/2023 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza del giorno 7.05.2025 e vertente
TRA
codice fiscale Parte_1 C.F._1 Parte_2 codice fiscale , rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2
Antonio MAZZA presso il cui studio, in Milano, via Lovanio n.10, sono elettivamente domiciliati, giusta procura speciale allegata all'atto di citazione attori
E
c.f. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 giusta mandato in calce alla compara di costituzione dall'avv.
Michele Peretto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Bologna Piazzale Anceschi 5 ove convenuta
E
(P.I. , in persona dei Procuratori Controparte_2 P.IVA_1 dott. e dott. con sede in Milano, Controparte_3 Controparte_4
P.zza del Calendario, 3, rappresentata e difesa per procura speciale
22.11.2023 allegata al presente atto dall'avv. Daniele Magnani ed pagina 1 di 9 elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Milano, Via Santa
Sofia, 22 convenuto
Conclusioni per gli attori voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni utile declaratoria del caso e/o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria e incidentale:
A) accertare e dichiarare che, per i fatti di causa, le parti attrici hanno patito e patiscono i danni derivanti da:
● la perdita di tutto il capitale investito, ammontante a
€.100.000,00;
● la perdita di tutto il profitto ricavato dal trading online:
⮚ ammontante al saldo tra profitti e perdite, da quantificarsi in
€.14.896.935,45 o nella diversa somma accertanda in giudizio,
⮚ comprendente l'importo di €.1.300.000,00, prestato al CP_1
oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria, maturati a maturandi dall'evento lesivo all'effettivo ristoro;
B) accertare e dichiarare che, dei fatti di causa e dei danni indicati nella conclusione “A” (che precede), sono responsabili, anche a vario titolo e per le ragioni di diritto sopra esposte (fatta salva ogni diversa qualificazione in diritto dell'Ecc.mo Tribunale),
i convenuti e Controparte_1 Controparte_2
C) per l'effetto condannare i convenuti e Controparte_1
in solido o meno, al risarcimento, in favore Controparte_2 delle odierne parti attrici, del risarcimento dei danni patiti e patiendi, così come indicati nella conclusione “A” (che precede), oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria, maturati a maturandi dall'evento lesivo all'effettivo ristoro;
D) comunque, condannare i convenuti e Controparte_1 [...]
alla refusione, in favore delle odierne parti attrici, CP_2 delle spese e competenze del presente giudizio, maggiorate di spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
pagina 2 di 9 Si insiste per la richiesta di rigetto d'ogni istanza delle parti avverse.
Conclusioni per Controparte_1
Nel merito
Previa occorrendo ogni declaratoria respingere tutte le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto e non avendo parte attrice assolto al preciso obbligo di provare la responsabilità del convenuto . CP_1
Accertare e dichiarare la responsabilità in ordine ai fatti di causa di parte attrice e per l'effetto respingersi ogni domanda e/o respingere la domanda attorea per comportamento di parte convenuta da valutarsi ai sensi dell'art 1227 cc.
Nella non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree tenere mallevato il da e conseguentemente CP_1 CP_2 condannare questa al pagamento, refusione e/o restituzione di qualsiasi somma il fosse chiamato a pagare. CP_1
In ogni caso con vittoria si spese diritti e onorari.
In via istruttoria avanzava le stesse istanze già formulate in corso di causa.
Conclusioni per Controparte_2
In via preliminare
Dichiarare la decadenza e quindi l'inammissibilità della domanda di malleva proposta dal convenuto sig. (C.F. Controparte_1
) nei confronti dell'altra convenuta C.F._3 CP_2
nella (intempestiva) comparsa di risposta 15 maggio 2024, con
[...] ogni conseguente pronunzia e statuizione.
In sede di merito - Previa occorrendo declaratoria incidentale di nullità ex artt. 1418 e/o 1343 c.c., o comunque secondo la formula ritenuta più opportuna di legge o di giustizia, dei contratti stipulati dagli attori con i soggetti, le società, i siti web e le piattaforme da essi indicati (GoldFxTrading / FA ES TD /
/ / o come CP_5 Controparte_6 Controparte_7 meglio), assolvere la convenuta con la miglior Controparte_2
pagina 3 di 9 formula da tutte le domande formulate e formulande nei suoi confronti dagli attori, perché infondate in fatto e in diritto.
- Nella non creduta ipotesi di accoglimento delle domande degli attori, dichiarare che è integralmente garantita Controparte_2
e mallevata dal sig. (C.F. e Controparte_1 C.F._3 conseguentemente condannare quest'ultimo a rifondere e a rimborsare a qualsiasi somma che essa fosse obbligata a Controparte_2 pagare agli attori a qualsivoglia titolo, ragione e causa.
- Nella non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi tempestiva e ammissibile la domanda di malleva proposta dal sig. CP_1
(C.F.
[...]
) nei confronti di assolverla C.F._3 Controparte_2 con la miglior formula da tutte le domande formulate e formulande nei suoi confronti dal predetto, perché infondate in fatto e in diritto.
In ogni caso
- Con vittoria di spese, diritti e onorari.
In via istruttoria avanzava le stesse istanze già formulate in corso di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto dai signori
[...]
e perché fosse accertata la responsabilità Parte_1 Parte_2 solidale di e di per i danni Controparte_2 Controparte_1 loro occorsi stimabili in euro 14.896.935,45 oltre interessi e conseguentemente i convenuti fossero condannati al risarcimento.
A fondamento della domanda parte attrice deduceva: che i signori e erano clienti della T_ Pt_2
che presso la Banca operava, anche come Consulente CP_2
Investimenti, il sig. ; che il convenuto, in data Controparte_1
8 maggio 2019, proponeva all'attore una nuova linea di investimenti mediante una piattaforma di trading online gestita da una società inglese, la Società FA INVESTMENT LTD;
che il sig. T_ incoraggiato dal sig. decideva di aderire alla proposta e CP_1 pertanto il convenuto gli presentava “tale (di altra Persona_1
pagina 4 di 9 società intermediaria, la GOLDFXTRADING)” che gli forniva le credenziali per l'accesso alla piattaforma di trading online e le indicazioni per il primo bonifico;
che il sig. iniziava ad T_ operare sempre sotto la supervisione del che, CP_1 considerati i profitti conseguiti inizialmente, gli odierni attori decidevano di investire nella piattaforma altre risorse comuni (fino all'importo complessivo di euro 100.000,00); che, a seguito di varie vicissitudini, le interlocuzioni con i consulenti della piattaforma diventavano sempre più difficili e l'unico canale di contatto rimaneva il sig. che, un nuovo consulente amico del CP_1 convenuto, tale , inviava all'attore un estratto del Persona_2 suo conto-trading da cui risultava, nel gennaio 2021, un saldo positivo per euro 14.896.935,45; che il sig. chiedeva CP_1 anche, nel febbraio 2021, al sig. di autorizzare lo T_ spostamento di 1.000.000 di euro dal suo conto-trading a quello del convenuto, per rientrare del saldo negativo del suo conto trading personale;
che, a partire da lunedì 22 marzo 2021, il sig. T_ non riusciva più ad accedere ai conti sull'applicazione in quanto l'account risultava disabilitato;
che l'attore apprendeva della segnalazione CONSOB delle società FA INVESTMENT LTD e
GoldFXTrading, in quanto offrivano servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione;
che gli attori perdevano tanto il capitale investito, ammontante ad euro 100.000,00, quanto tutto il profitto ricavato dal trading online, ammontante ad euro 14.896.935,45 comprendente l'importo di euro 1.300.000,00 prestato al che CP_1 quest'ultimo doveva rispondere dei danni causati agli attori conseguenti alla violazione delle disposizioni contenute nell'art. 21 commi 1 e 2 ter TUF;
che era invece responsabile in CP_2 applicazione dell'art.2049 c.c., secondo il quale “I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”.
pagina 5 di 9 costituendosi chiedeva che la domanda attorea Controparte_1 fosse rigettata in quanto il sig. decideva di investire ed T_ operava sulla piattaforma autonomamente. costituendosi chiedeva che la domanda attorea Controparte_2 fosse rigettata in quanto: il sig. all'epoca dei Controparte_1 fatti non era iscritto all'Albo dei Consulenti, né abilitato all'offerta fuori sede, né aveva ricevuto alcun incarico dalla Banca come promotore finanziario;
l'attività svolta sulla piattaforma era del tutto estranea all'operatività di CP_2
Tanto premesso la domanda è infondata.
In primo luogo, premesso che gli attori fondavano la responsabilità del sig. sulla violazione dell'art. 21 Tuf, non veniva CP_1 prodotto in atti alcun documento attestante il rapporto di consulenza finanziaria intercorso tra i sig.ri – e il convenuto, T_ Pt_2 al fine di poterne verificare il contenuto e l'ambito temporale;
il riconosceva infatti di essere stato consulente degli CP_1 attori “prima dei fatti narrati”, ma negava di avere proposto in tale veste gli investimenti on line per cui è causa.
Risulta, poi, che il sig. , dipendente CP_1 Controparte_2 all'epoca dei fatti, si era cancellato dall'albo dei consulenti finanziari in data 30.01.2014 e aveva richiesto e ottenuto un'ulteriore iscrizione solo dal 28.12.2020 (doc. 2 . CP_2
In tale contesto, non può dirsi provato che i plurimi messaggi scambiati tra il signor e il signor ed in T_ CP_1 particolare quelli di cui al doc. 2 di parte attrice, ove il secondo sembra far riferimento alla propria personale esperienza sulla piattaforma di trading on line, siano riconducibili ad una prestazione di consulenza da cui possano derivare gli obblighi di cui all'art. 21 citato.
Anche volendo ritenere provato che tale tipologia di trading sia stata segnalata all'attore dal convenuto risulta, dalle stesse allegazioni di parte attrice, che il sig. dopo una fase T_ inziale, abbia investito in totale autonomia, rapportandosi pagina 6 di 9 direttamente con i soggetti che di volta in volta dicevano di operare come consulenti per la piattaforma.
Si legge infatti in citazione: “A differenza di quanto concordato inizialmente, le operazioni venivano eseguite materialmente sempre e solo dal visto che il Consulente “ si limitava a T_ Per_1 dettare le operazioni da fare.
Man mano che passava il tempo, il capiva sempre più le T_ dinamiche da seguire e, quindi, iniziava a essere sempre più autonomo.”
La messaggistica prodotta da parte attrice, inoltre, contiene plurimi riferimenti ai contatti avvenuti direttamente tra il sig. e T_ tali sedicenti consulenti.
Sempre per quanto allegato in citazione, inoltre, non sembra sussistere alcun nesso di causalità tra la perdita asseritamente subita dagli attori e la condotta del sig. che sarebbe CP_1 consistita esclusivamente nel consigliare all'attore di investire nella piattaforma, ove per altro lui stesso operava on line.
Per quanto riportato dagli attori, infatti, le operazioni di trading consentivano al sig. non solo di rientrare del capitale T_ investito, ma di conseguire ingentissimi guadagni così da pervenire ad un saldo, tra profitti e perdite, pari ad euro 14.896.935,45, al quale tuttavia non è più possibile accedere “visto che la stessa applicazione non riconosce più le credenziali di accesso del
”. T_
Da quanto sopra, emerge che il danno subito dai signori e T_
, anche laddove provato, non sarebbe derivato, secondo Pt_2
l'impostazione attorea, dalle operazioni compiute sulla piattaforma in questione che, per quanto sostenuto anche negli atti conclusivi, era effettivamente esistente ed operava nei mercati finanziari, pur essendo stata segnalata per “abusivismo”. La perdita economica sarebbe dunque dipesa dalla distrazione del rendimento complessivo conseguito dagli attori, ad opera di terzi che ne avrebbero impedito il prelevamento. Rispetto a tale condotta risulta del tutto estraneo pagina 7 di 9 il sig. al quale veniva esclusivamente imputato di avere CP_1 suggerito al sig. la piattaforma. T_
Infine, invero, nel contesto sopra descritto, neppure può dirsi provato il pregiudizio economico subito dagli attori, considerato che gli stessi non dimostravano neppure di aver tentato di recuperare le somme versate dai soggetti nei confronti dei quali eseguivano i bonifici, ovverosia (bonifici del 16 maggio e 21 giugno CP_5
2019), (bonifici del 3 e del 4 settembre Controparte_6
2019) e (bonifico del 3 settembre 2019). Quanto ai Controparte_7 profitti, che pure non risultano essere stati richiesti al gestore della piattaforma, gli stessi non possono ritenersi comunque documentati dagli attori, sui quali incombeva l'onere di provare il pregiudizio economico subito, avendo gli stessi prodotto esclusivamente un riepilogo movimenti (doc 56), privo di qualsivoglia attestazione di autenticità.
A maggior ragione, per quanto sopra, non può dirsi sussistente alcuna responsabilità di rispetto alla perdita Controparte_2 lamentata dagli attori, poiché, per quanto detto, non è configurabile alcun illecito da parte del signor presupposto per CP_1
l'applicabilità dell'art. 2049 c.c.
A ciò si aggiunga che “ai fini della configurabilità della responsabilità del committente per il danno arrecato dal fatto illecito del commesso (ex art. 2049 c.c.), pur essendo sufficiente un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito e il rapporto tra detti soggetti, è necessario accertare che il commesso abbia perseguito finalità coerenti con quelle per le quali erano state affidate le mansioni e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe.
(Cass. 21385/2024)
Ebbene nel caso di specie l'operatività di trading on line tramite la piattaforma per cui è causa era del tutto estranea all'attività della
, che né collocava, né sollecitava la sottoscrizione di prodotti CP_8 del genere.
pagina 8 di 9 Del resto, parte attrice non allegava neppure che gli attori ritenevano la piattaforma riconducibile in qualche modo a
[...] ma sul punto riferiva di un unico incontro, ove il CP_2 [...]
avrebbe spiegato al il funzionamento della CP_1 T_ piattaforma, avvenuto presso la Banca, del tutto irrilevante in un contesto di scambio costante di messaggi tra il e il T_ [...]
attraverso utenze mail e telefoniche private. CP_1
Per le ragioni di cui sopra le domande attoree non possono essere accolte nei confronti di entrambi i convenuti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri del d.m. 1247/2022 relativi al valore delle domande attoree pari ad euro 14.996.935,45, applicati ai valori minimi e senza la fase istruttoria considerata l'attività difensiva svolta rispettivamente dai convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così dispone: rigetta le domande avanzate da e;
Parte_1 Parte_2 condanna gli attori e al pagamento Parte_1 Parte_2 delle spese di lite in favore di che liquida in Controparte_2 complessivi euro 22.364,00 per compenso professionale oltre rimb forf
I.V.A. e C.A.P.; condanna gli attori e al pagamento Parte_1 Parte_2 delle spese di lite in favore di che liquida in Controparte_1 complessivi euro 22.364,00 per compenso professionale oltre rimb. forf. I.V.A. e C.A.P.;
Così deciso in Milano il 4.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Guantario
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta sezione civile
In persona del giudice Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. rg. 40294/2023 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza del giorno 7.05.2025 e vertente
TRA
codice fiscale Parte_1 C.F._1 Parte_2 codice fiscale , rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2
Antonio MAZZA presso il cui studio, in Milano, via Lovanio n.10, sono elettivamente domiciliati, giusta procura speciale allegata all'atto di citazione attori
E
c.f. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 giusta mandato in calce alla compara di costituzione dall'avv.
Michele Peretto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Bologna Piazzale Anceschi 5 ove convenuta
E
(P.I. , in persona dei Procuratori Controparte_2 P.IVA_1 dott. e dott. con sede in Milano, Controparte_3 Controparte_4
P.zza del Calendario, 3, rappresentata e difesa per procura speciale
22.11.2023 allegata al presente atto dall'avv. Daniele Magnani ed pagina 1 di 9 elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Milano, Via Santa
Sofia, 22 convenuto
Conclusioni per gli attori voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni utile declaratoria del caso e/o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria e incidentale:
A) accertare e dichiarare che, per i fatti di causa, le parti attrici hanno patito e patiscono i danni derivanti da:
● la perdita di tutto il capitale investito, ammontante a
€.100.000,00;
● la perdita di tutto il profitto ricavato dal trading online:
⮚ ammontante al saldo tra profitti e perdite, da quantificarsi in
€.14.896.935,45 o nella diversa somma accertanda in giudizio,
⮚ comprendente l'importo di €.1.300.000,00, prestato al CP_1
oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria, maturati a maturandi dall'evento lesivo all'effettivo ristoro;
B) accertare e dichiarare che, dei fatti di causa e dei danni indicati nella conclusione “A” (che precede), sono responsabili, anche a vario titolo e per le ragioni di diritto sopra esposte (fatta salva ogni diversa qualificazione in diritto dell'Ecc.mo Tribunale),
i convenuti e Controparte_1 Controparte_2
C) per l'effetto condannare i convenuti e Controparte_1
in solido o meno, al risarcimento, in favore Controparte_2 delle odierne parti attrici, del risarcimento dei danni patiti e patiendi, così come indicati nella conclusione “A” (che precede), oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria, maturati a maturandi dall'evento lesivo all'effettivo ristoro;
D) comunque, condannare i convenuti e Controparte_1 [...]
alla refusione, in favore delle odierne parti attrici, CP_2 delle spese e competenze del presente giudizio, maggiorate di spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
pagina 2 di 9 Si insiste per la richiesta di rigetto d'ogni istanza delle parti avverse.
Conclusioni per Controparte_1
Nel merito
Previa occorrendo ogni declaratoria respingere tutte le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto e non avendo parte attrice assolto al preciso obbligo di provare la responsabilità del convenuto . CP_1
Accertare e dichiarare la responsabilità in ordine ai fatti di causa di parte attrice e per l'effetto respingersi ogni domanda e/o respingere la domanda attorea per comportamento di parte convenuta da valutarsi ai sensi dell'art 1227 cc.
Nella non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree tenere mallevato il da e conseguentemente CP_1 CP_2 condannare questa al pagamento, refusione e/o restituzione di qualsiasi somma il fosse chiamato a pagare. CP_1
In ogni caso con vittoria si spese diritti e onorari.
In via istruttoria avanzava le stesse istanze già formulate in corso di causa.
Conclusioni per Controparte_2
In via preliminare
Dichiarare la decadenza e quindi l'inammissibilità della domanda di malleva proposta dal convenuto sig. (C.F. Controparte_1
) nei confronti dell'altra convenuta C.F._3 CP_2
nella (intempestiva) comparsa di risposta 15 maggio 2024, con
[...] ogni conseguente pronunzia e statuizione.
In sede di merito - Previa occorrendo declaratoria incidentale di nullità ex artt. 1418 e/o 1343 c.c., o comunque secondo la formula ritenuta più opportuna di legge o di giustizia, dei contratti stipulati dagli attori con i soggetti, le società, i siti web e le piattaforme da essi indicati (GoldFxTrading / FA ES TD /
/ / o come CP_5 Controparte_6 Controparte_7 meglio), assolvere la convenuta con la miglior Controparte_2
pagina 3 di 9 formula da tutte le domande formulate e formulande nei suoi confronti dagli attori, perché infondate in fatto e in diritto.
- Nella non creduta ipotesi di accoglimento delle domande degli attori, dichiarare che è integralmente garantita Controparte_2
e mallevata dal sig. (C.F. e Controparte_1 C.F._3 conseguentemente condannare quest'ultimo a rifondere e a rimborsare a qualsiasi somma che essa fosse obbligata a Controparte_2 pagare agli attori a qualsivoglia titolo, ragione e causa.
- Nella non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi tempestiva e ammissibile la domanda di malleva proposta dal sig. CP_1
(C.F.
[...]
) nei confronti di assolverla C.F._3 Controparte_2 con la miglior formula da tutte le domande formulate e formulande nei suoi confronti dal predetto, perché infondate in fatto e in diritto.
In ogni caso
- Con vittoria di spese, diritti e onorari.
In via istruttoria avanzava le stesse istanze già formulate in corso di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto dai signori
[...]
e perché fosse accertata la responsabilità Parte_1 Parte_2 solidale di e di per i danni Controparte_2 Controparte_1 loro occorsi stimabili in euro 14.896.935,45 oltre interessi e conseguentemente i convenuti fossero condannati al risarcimento.
A fondamento della domanda parte attrice deduceva: che i signori e erano clienti della T_ Pt_2
che presso la Banca operava, anche come Consulente CP_2
Investimenti, il sig. ; che il convenuto, in data Controparte_1
8 maggio 2019, proponeva all'attore una nuova linea di investimenti mediante una piattaforma di trading online gestita da una società inglese, la Società FA INVESTMENT LTD;
che il sig. T_ incoraggiato dal sig. decideva di aderire alla proposta e CP_1 pertanto il convenuto gli presentava “tale (di altra Persona_1
pagina 4 di 9 società intermediaria, la GOLDFXTRADING)” che gli forniva le credenziali per l'accesso alla piattaforma di trading online e le indicazioni per il primo bonifico;
che il sig. iniziava ad T_ operare sempre sotto la supervisione del che, CP_1 considerati i profitti conseguiti inizialmente, gli odierni attori decidevano di investire nella piattaforma altre risorse comuni (fino all'importo complessivo di euro 100.000,00); che, a seguito di varie vicissitudini, le interlocuzioni con i consulenti della piattaforma diventavano sempre più difficili e l'unico canale di contatto rimaneva il sig. che, un nuovo consulente amico del CP_1 convenuto, tale , inviava all'attore un estratto del Persona_2 suo conto-trading da cui risultava, nel gennaio 2021, un saldo positivo per euro 14.896.935,45; che il sig. chiedeva CP_1 anche, nel febbraio 2021, al sig. di autorizzare lo T_ spostamento di 1.000.000 di euro dal suo conto-trading a quello del convenuto, per rientrare del saldo negativo del suo conto trading personale;
che, a partire da lunedì 22 marzo 2021, il sig. T_ non riusciva più ad accedere ai conti sull'applicazione in quanto l'account risultava disabilitato;
che l'attore apprendeva della segnalazione CONSOB delle società FA INVESTMENT LTD e
GoldFXTrading, in quanto offrivano servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione;
che gli attori perdevano tanto il capitale investito, ammontante ad euro 100.000,00, quanto tutto il profitto ricavato dal trading online, ammontante ad euro 14.896.935,45 comprendente l'importo di euro 1.300.000,00 prestato al che CP_1 quest'ultimo doveva rispondere dei danni causati agli attori conseguenti alla violazione delle disposizioni contenute nell'art. 21 commi 1 e 2 ter TUF;
che era invece responsabile in CP_2 applicazione dell'art.2049 c.c., secondo il quale “I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”.
pagina 5 di 9 costituendosi chiedeva che la domanda attorea Controparte_1 fosse rigettata in quanto il sig. decideva di investire ed T_ operava sulla piattaforma autonomamente. costituendosi chiedeva che la domanda attorea Controparte_2 fosse rigettata in quanto: il sig. all'epoca dei Controparte_1 fatti non era iscritto all'Albo dei Consulenti, né abilitato all'offerta fuori sede, né aveva ricevuto alcun incarico dalla Banca come promotore finanziario;
l'attività svolta sulla piattaforma era del tutto estranea all'operatività di CP_2
Tanto premesso la domanda è infondata.
In primo luogo, premesso che gli attori fondavano la responsabilità del sig. sulla violazione dell'art. 21 Tuf, non veniva CP_1 prodotto in atti alcun documento attestante il rapporto di consulenza finanziaria intercorso tra i sig.ri – e il convenuto, T_ Pt_2 al fine di poterne verificare il contenuto e l'ambito temporale;
il riconosceva infatti di essere stato consulente degli CP_1 attori “prima dei fatti narrati”, ma negava di avere proposto in tale veste gli investimenti on line per cui è causa.
Risulta, poi, che il sig. , dipendente CP_1 Controparte_2 all'epoca dei fatti, si era cancellato dall'albo dei consulenti finanziari in data 30.01.2014 e aveva richiesto e ottenuto un'ulteriore iscrizione solo dal 28.12.2020 (doc. 2 . CP_2
In tale contesto, non può dirsi provato che i plurimi messaggi scambiati tra il signor e il signor ed in T_ CP_1 particolare quelli di cui al doc. 2 di parte attrice, ove il secondo sembra far riferimento alla propria personale esperienza sulla piattaforma di trading on line, siano riconducibili ad una prestazione di consulenza da cui possano derivare gli obblighi di cui all'art. 21 citato.
Anche volendo ritenere provato che tale tipologia di trading sia stata segnalata all'attore dal convenuto risulta, dalle stesse allegazioni di parte attrice, che il sig. dopo una fase T_ inziale, abbia investito in totale autonomia, rapportandosi pagina 6 di 9 direttamente con i soggetti che di volta in volta dicevano di operare come consulenti per la piattaforma.
Si legge infatti in citazione: “A differenza di quanto concordato inizialmente, le operazioni venivano eseguite materialmente sempre e solo dal visto che il Consulente “ si limitava a T_ Per_1 dettare le operazioni da fare.
Man mano che passava il tempo, il capiva sempre più le T_ dinamiche da seguire e, quindi, iniziava a essere sempre più autonomo.”
La messaggistica prodotta da parte attrice, inoltre, contiene plurimi riferimenti ai contatti avvenuti direttamente tra il sig. e T_ tali sedicenti consulenti.
Sempre per quanto allegato in citazione, inoltre, non sembra sussistere alcun nesso di causalità tra la perdita asseritamente subita dagli attori e la condotta del sig. che sarebbe CP_1 consistita esclusivamente nel consigliare all'attore di investire nella piattaforma, ove per altro lui stesso operava on line.
Per quanto riportato dagli attori, infatti, le operazioni di trading consentivano al sig. non solo di rientrare del capitale T_ investito, ma di conseguire ingentissimi guadagni così da pervenire ad un saldo, tra profitti e perdite, pari ad euro 14.896.935,45, al quale tuttavia non è più possibile accedere “visto che la stessa applicazione non riconosce più le credenziali di accesso del
”. T_
Da quanto sopra, emerge che il danno subito dai signori e T_
, anche laddove provato, non sarebbe derivato, secondo Pt_2
l'impostazione attorea, dalle operazioni compiute sulla piattaforma in questione che, per quanto sostenuto anche negli atti conclusivi, era effettivamente esistente ed operava nei mercati finanziari, pur essendo stata segnalata per “abusivismo”. La perdita economica sarebbe dunque dipesa dalla distrazione del rendimento complessivo conseguito dagli attori, ad opera di terzi che ne avrebbero impedito il prelevamento. Rispetto a tale condotta risulta del tutto estraneo pagina 7 di 9 il sig. al quale veniva esclusivamente imputato di avere CP_1 suggerito al sig. la piattaforma. T_
Infine, invero, nel contesto sopra descritto, neppure può dirsi provato il pregiudizio economico subito dagli attori, considerato che gli stessi non dimostravano neppure di aver tentato di recuperare le somme versate dai soggetti nei confronti dei quali eseguivano i bonifici, ovverosia (bonifici del 16 maggio e 21 giugno CP_5
2019), (bonifici del 3 e del 4 settembre Controparte_6
2019) e (bonifico del 3 settembre 2019). Quanto ai Controparte_7 profitti, che pure non risultano essere stati richiesti al gestore della piattaforma, gli stessi non possono ritenersi comunque documentati dagli attori, sui quali incombeva l'onere di provare il pregiudizio economico subito, avendo gli stessi prodotto esclusivamente un riepilogo movimenti (doc 56), privo di qualsivoglia attestazione di autenticità.
A maggior ragione, per quanto sopra, non può dirsi sussistente alcuna responsabilità di rispetto alla perdita Controparte_2 lamentata dagli attori, poiché, per quanto detto, non è configurabile alcun illecito da parte del signor presupposto per CP_1
l'applicabilità dell'art. 2049 c.c.
A ciò si aggiunga che “ai fini della configurabilità della responsabilità del committente per il danno arrecato dal fatto illecito del commesso (ex art. 2049 c.c.), pur essendo sufficiente un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito e il rapporto tra detti soggetti, è necessario accertare che il commesso abbia perseguito finalità coerenti con quelle per le quali erano state affidate le mansioni e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe.
(Cass. 21385/2024)
Ebbene nel caso di specie l'operatività di trading on line tramite la piattaforma per cui è causa era del tutto estranea all'attività della
, che né collocava, né sollecitava la sottoscrizione di prodotti CP_8 del genere.
pagina 8 di 9 Del resto, parte attrice non allegava neppure che gli attori ritenevano la piattaforma riconducibile in qualche modo a
[...] ma sul punto riferiva di un unico incontro, ove il CP_2 [...]
avrebbe spiegato al il funzionamento della CP_1 T_ piattaforma, avvenuto presso la Banca, del tutto irrilevante in un contesto di scambio costante di messaggi tra il e il T_ [...]
attraverso utenze mail e telefoniche private. CP_1
Per le ragioni di cui sopra le domande attoree non possono essere accolte nei confronti di entrambi i convenuti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri del d.m. 1247/2022 relativi al valore delle domande attoree pari ad euro 14.996.935,45, applicati ai valori minimi e senza la fase istruttoria considerata l'attività difensiva svolta rispettivamente dai convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così dispone: rigetta le domande avanzate da e;
Parte_1 Parte_2 condanna gli attori e al pagamento Parte_1 Parte_2 delle spese di lite in favore di che liquida in Controparte_2 complessivi euro 22.364,00 per compenso professionale oltre rimb forf
I.V.A. e C.A.P.; condanna gli attori e al pagamento Parte_1 Parte_2 delle spese di lite in favore di che liquida in Controparte_1 complessivi euro 22.364,00 per compenso professionale oltre rimb. forf. I.V.A. e C.A.P.;
Così deciso in Milano il 4.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Guantario
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