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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 5642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5642 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 3632/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. I n. 2388/2019,
pubblicata in data 20.9.2019,
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
giusta procura a margine dell'atto di appello (C.F. Parte_2
), presso il cui studio in Napoli via Belvedere n. 45 C.F._2
elettivamente domiciliata
Appellante
E
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore domiciliato per la carica presso la Resi-denza Municipale alla via Albana – Palazzo Lucarelli, elettivamente domiciliato alla via Alcide De Gasperi
n. 140 presso lo Studio dell'avv. Giovanni Tandini (C.F. ) CodiceFiscale_3
che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di risposta
1 Appellato, appellante incidentale
Conclusioni
All'udienza dell'8.5.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.,
le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) L'andamento del giudizio di primo grado è così riassunto nel provvedimento impugnato:
“[ ] l'attrice, proprietaria dell'appartamento sito nello stabile condominiale di c.so
DO MO n. 52 in S. Maria C.V., chiede di essere risarcita dei danni subìti a causa dell'inefficienza delle condotte idriche e fognarie comunali le cui incessanti perdite nel prospiciente sottosuolo, mai riparate a dovere nel corso degli anni, hanno eroso il terreno sui cui poggiano le fondazioni dell'edificio, provocandone l'abbassamento, ed hanno prodotto gravi lesioni all'appartamento di essa attrice (oltre che all'intero stabile), come accertato già nell'ambito di un precedente accertamento tecnico preventivo (n.r.g.
3/2007) conclusosi con la relazione del c.t.u. ing. depositata in data 22.1.2008. Per_1
Segnala che la situazione è stata oggetto, a partire dall'anno 2000, di vari provvedimenti ed interventi disposti dalla P.A. che però non hanno eliminato le cause del fenomeno dannoso.
Il si è costituito, con comparsa dell'originario difensore Controparte_2 avv. Pietro Vinciguerra depositata il 10.2.2009, eccependo di non essere responsabile ed incolpando lo stesso condominio di appartenenza dell'attrice dei danni lamentati che difatti ascrive, in prima istanza, alla fatiscenza delle condotte fognarie condominiali e quindi alla inerzia del nel porvi rimedio;
non senza aggiungere che le con- Parte_3 dotte comunali sono invece integre e fatte oggetto degli interventi di competenza dell'ente proprietario.”.
A.b.) Il tribunale adito, istruita la causa mediante prova testimoniale e disposta c.t.u., così statuiva:
“1) condanna il al risarcimento dei danni Controparte_3 patrimoniali cagionati a che liquida in € 49.651,66 Parte_1
2 (quarantanovemilaseicentocinquantuno/66), oltre gli interessi al tasso legale sugli importi e per i periodi indicati nella tabella al § 6 della motivazione;
2) condanna il al pagamento delle spese di lite Controparte_3 in favore dell'attrice che liquida in complessivi € 7.620,00 di cui: € 370 per spese ed €
7.250 per compenso professionale, oltre iva, cpa e 15% per rimborso forfettario;
3) pone definitivamente a carico del le spese Controparte_3 di c.t.u e dichiara non ripetibili nei confronti del le Controparte_3 spese di a.t.p.”.
Il tribunale, dopo avere ricondotto la domanda nell'ambito della responsabilità
del custode ed aver riportato sommariamente le regole che la disciplinano, con i relativi oneri probatori, riguardo all'accertamento del nesso causale tra le perdite alla conduttura fognaria ed i danni subiti dall'immobile della e dal fabbricato, Pt_1
così testualmente argomentava:
“Dagli atti che si esaminano risulta, nella fattispecie, che i problemi alla staticità dell'edificio condominiale che ospita l'appartamento dell'attrice hanno iniziato a mani- festarsi nell'anno 2001 allorchè, a seguito di un parziale crollo, vi fu l'intervento dei
Vigili del Fuoco (26.5.01) ed il Comune emise un'ordinanza di sgombero e di messa in sicurezza (31.5.01), cui l'anno successivo, per il ripetersi di analoga criticità, fece seguito quella del 19.4.02.
All'udienza del 17.4.2012 i testi geom. (tecnico della ditta incaricata dal CP_4
a seguito delle segnalazioni dell'amministratore condominiale) e ing. CP_3 Tes_1
(direttore dei lavori nominato dal condominio per la messa in sicurezza
[...] dell'edificio) ricordano di uno scavo (nell'anno 2002, epoca dell'incarico di entrambi) eseguito su via DO MO in prossimità del fabbricato in questione, per ispezionare quel tratto di fogna comunale, all'esito del quale si riscontrò che il terriccio circostante la condotta fognaria era umido (geom. ed anche maleodorante (ing. CP_4 [...]
) ed entrambi ne trassero la conclusione, certamente corretta, che vi erano delle CP_5 perdite, tant'è che il riferisce pure che la sua ditta appose del cemento nei punti CP_4 in cui l'intonaco, che rivestiva la pietra di tufo di cui era fatta la condotta fognaria, aveva ceduto. Tale intervento, riferisce il risale all'anno 2002/2003 e l'ing. CP_4 [...]
(la cui nomina, dopo la rinuncia del precedente tecnico arch. è datata CP_5 Per_2
3 15.4.2002 ed è collegata alla ordinanza del 31.5.2001 benchè preceda di pochi giorni l'altra ordinanza comunale del 19.4.2002, come si ricava dalla sua comunicazione acquisita al protocollo comunale in data 23.4.2002) aggiunge che in quella occasione non ce ne furono altri poiché era imminente (come assicurò il tecnico comunale) l'inizio dei lavori di manutenzione straordinaria dell'intero tratto fognario di c.so A. MO, durante i quali si prevedeva di risolvere definitivamente la riscontrata perdita proveniente dal condotto fognario di via San Gennaro (o Porta di Giove) immettendo tale condotto in quello di c.so A. MO. Questi lavori, termina l'ing. , furono CP_5 poi realizzati (nell'anno 2004, come risulta dai documenti in atti -n.d.e.-) ma lui non ebbe modo di assistervi in quanto sfornito di incarico che glielo consentisse. Il teste
(ud. del 27.6.13), tecnico del del quale fa menzione anche il teste Tes_2 CP_3
conferma che in tale occasione, caratterizzata dall'avvallamento del manto CP_4 stradale, fu riscontrata la perdita di liquami dal fognolo che correva nel sottosuolo.
Anche il teste (ud. del 17.7.2014), titolare di altra ditta che lavorò per il Tes_3
Comune dal 1998 al 2001 e che intervenne ancora prima della ditta del Cosenza
(verosimilmente nell'anno 2001), ricorda di un analogo avvallamento stradale prospiciente l'edificio in questione, di aver scavato e di aver riscontrato perdite dal condotto fognario, cui si provvide a rimediare.
L'inefficienza del condotto fognario comunale nel tratto prossimo all'edificio in cui abita l'attrice è dunque un dato che può dirsi acquisito in maniera certa e che riceve documentato riscontro anche dal fatto che il già nell'anno Controparte_2
2000 (prima delle due predette ordinanze) lo aveva individuato tra quelli da recuperare con priorità rispetto ad altri (v. relazione del 21.7.2000 che accompagna il progetto di recupero delle infrastrutture primarie di c.so A. MO e via Porta di Giove poi approvato con delibera di G.C. del 28.7.2000, n. 331 –allegati all'ATP n.r.g. 3/07 acquisito al presente fascicolo d'ufficio–).
Anche le numerose fotografie realizzate nel corso dei predetti vari interventi susseguitisi dal 2001 al 2004 (anno in cui fu realizzata la nuova fognatura), le quali sono state raccolte in sede di a.t.p. (ed in parte riprodotte anche in questa sede), documentano la fatiscenza e l'inidoneità del vecchio condotto (in muratura di tufo con spallette laterali fessurate o perfino inesistenti), le perdite in atto e le cavità generate nel sottosuolo, le quali sono notoriamente foriere di cedimenti.
Il c.t.u., nella sua relazione dell'anno 2016, ha infine accertato che i cedimenti strutturali dell'edificio che ospita l'appartamento dell'attrice (sito al 2° piano con
4 prospetto su c.so A. MO) sono stati provocati dalla perdita continua e costante nel tempo del sistema fognario che ha eroso il sottosuolo e ridotto la capacità portante del terreno su cui poggiano le fondazioni (v. pag. 18), non senza avvertire che il riscontrato aumento di larghezza delle crepe del setto murario è sintomatico di un fenomeno degenerativo che, per quanto blando, è ancora in atto (pag. 19).
In tale contesto può dirsi sufficientemente dimostrato il nesso causale tra la perdita della vetusta conduttura comunale ed i danni all'edificio.
Successivamente il tribunale, sempre sulla scorta di quanto appurato dal c.t.u.
anche durante il precedente accertamento tecnico preventivo, ed a seguito di chiarimenti, negava che i danni potessero essere ricondotti a perdite della condotta fognaria condominiale a servizio del fabbricato, rimarcando che quand'anche ciò
fosse vero, si tratterebbe di responsabilità solidale nei riguardi della che Pt_1
non escluderebbe quella per l'intero dell'ente locale, in assenza di domanda di regresso contro il condominio.
Relativamente al quantum così si esprimeva:
“danni patrimoniali subìti dall'attrice consistono nel costo dei lavori necessari al ripristino della sua proprietà rimasta danneggiata dal cedimento delle fondazioni;
detto costo è stato dal c.t.u. calcolato in € 84.996,24 (iva esclusa) ed è comprensivo anche dei costi di cui la condomina attrice si dovrà sobbarcare per la riparazione delle parti comuni del fabbricato condominiale. A base dei suoi calcoli il c.t.u. ha posto il compenso di € 403.660,93, da corrispondere all'appaltatore incaricato dai condomini di eseguire tutti i predetti lavori (alle parti comuni ed a quelle esclusive) con contratto del
3.4.2013, che ha poi ridotto proporzionalmente in ragione dei millesimi di proprietà comune di cui è titolare l'attrice. La critica del convenuto si è anzitutto incentrata sulla inammissibilità di nuova documentazione (il contratto di appalto) la quale però si rivela senz'altro utile e conveniente all'operazione di quantificazione del danno demandata al c.t.u. oltre ad essere di formazione sopravvenuta alla scadenza dei termini per la sua produzione in giudizio, ragion per cui si propende per disattendere il rilievo mosso dalla difesa comunale.”.
Nel fare proprie, invece, alcune obiezioni opposte dall'ente riguardo ad alcune
5 voci di danno computate dal c.t.u., così argomentava:
“Le opere indicate dal n. 65 al n. 76 del computo metrico allegato al contratto di appalto attengono a: avvolgibili in legno, tramezzatura di mattoni forati, arricciatura di muratura, intonaco, fondo di superfici murarie, tinteggiatura, massetto in malta cementizia, pavimento, piastrelle, gradini e battiscopa dell'appartamento dell'attrice, le quali (comportando la sostituzione dei vecchi elementi, danneggiati dal cedimento ma comunque già logori per il normale uso) costituiscono certamente una miglioria rispetto al valore ed allo stato ante sinistro (l'appartamento sito in un vecchio edificio risalente al XIX secolo fu acquistato dall'attrice nell'anno 2000 per il prezzo di L. 97.200.000).
Di tali migliorie l'attrice non può arricchirsi a scapito del convenuto pertanto il relativo co-sto di € 23.912,43 (calcolato dall'estensore sommando il costo degli interventi elencati dal n. 65 al n. 76 nel computo metrico considerato dal c.t.u.) va per equità ridotto del 40% e quindi per tali opere (dal n. 65 al n. 76) spettano all'attrice €
14.347,45 (pari a € 23.912,43 x 0,6).
Sono dunque i primi € 9.564,98 (= € 23.912,43 – € 14.347,45) che vanno sottratti ai predetti € 84.996,24 (calcolati dal c.t.u.).”.
Analogamente per le successive voci dalla 77 alla 90, evidenziava che, attenendo alla
“predisposizione ed allaccio apparecchi igienico-sanitari, impianto di scarico, lavello, vaso, bidet, piatto doccia, impianto elettrico di tutto l'alloggio, porta di caposcala, porta a vetrata, tre infissi monoblocco ed avvolgibile, la cui posa in opera e realizzazione nell'appartamento dell'attrice non sono imputabili al convenuto ma sono evidentemente solo occasionate dall'avvertita convenienza ed opportunità di farle eseguire contemporaneamente agli altri lavori necessari a riparare l'immobile dai danni prodotti dal cedimento dedotto in lite”,
riteneva che dovessero essere esclusi euro 13. 936,45, dal che dagli euro
84.996,24 quantificati dal c.t.u., sottratti euro 14.347,45 (sub a) ed euro 13.936,45
(sub b), i danni ammontavano ad euro € 56.712,34.
Ma, in considerazione dell'inerzia del a provvedere alle opere Parte_3
occorrenti per scongiurare l'aggravamento dei danni, segnalate già in sede di atp nel 6 2008, cui non poteva considerarsi estranea anche la , provvedeva Pt_1
all'ulteriore riduzione del 15% in applicazione dell'art. 1227 comma 2 c.c.,
riconoscendo come dovuti euro 48.205,49, maggiorati di interessi fino alla somma di euro 49.651,66, come da tabella predisposta a pag. 7, regolando le spese a carico dell'ente, ivi comprese quelle di c.t.u., con esclusione di quelle relative all'atp al cui procedimento era rimasto estraneo il comune, senza “evitarne” l'utilizzabilità,
essendo, comunque, stato messo in condizione di contraddire sin dalla sua produzione e nell'ambito della successiva c.t.u..
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello , gravame da Parte_1
intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte espressa
della presente decisione, contestando la decisione di primo grado in relazione alla riduzione operata dal tribunale riguardo alle opere da 65 a 76, alcune sostenute da essa attrice già nel 2007, e, in ogni caso, non soggette ad usura, mentre per quelle escluse da 77 a 90, mancando di considerare che si trattava di opere resesi necessaria dal rifacimento dei solai, avendo essa provveduto anche nel 2007 al rifacimento dell'impianto elettrico.
Si doleva, altresì, dell'errore di calcolo commesso nel sottrarre la decurtazione riguardante le opere da 65 a 76, ammontante non a 14.347,45, ma a 9.564,98.
Censurava, infine, la decisione anche relativamente alla ritenuta applicazione dell'art. 1227 comma 2 c.c., avendo essa sin dall'inizio messo in campo ogni iniziativa a rimuovere i danni.
Concludeva, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, per la condanna del al pagamento della somma di euro 84.996,24, oltre interessi e rivalutazione;
CP_3
in subordine, eliminando le riduzioni ingiustificate tra cui quella di euro 14.347,45
7 invece di euro 9.564,98, al pagamento della somma di euro 61.512,81 e non
56.712,34, vinte le spese del giudizio.
B.b.) Si costituivano l'ente appellato il quale, resistendo all'impugnazione,
proponeva a sua volta, con diffuse argomentazioni, impugnazione incidentale diretta a contestare la propria responsabilità, in particolare, in estrema sintesi, denunciando la nullità della consulenza, basata su documentazione acquisita dal consulente durante le relative operazioni e al di fuori dei termini in cui si consumano le preclusioni istruttorie su input delle parti, giungendo a formulare un giudizio di sussistenza dei danni in connessione con le perdite della condotta fognaria comunale senza aver effettuato sopralluoghi e senza considerare che era stato mutato lo stato dei luoghi, né valutando in maniera adeguata il materiale istruttorio acquisito e le deposizioni testimoniali, dovendo i danni essere ricondotti alla vetustà del fabbricato e alla mancata manutenzione.
L'appellato così concludeva:
“1. in via principale, rigettare il gravame siccome inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondato in fatto e diritto;
2. in accoglimento del proposto appello incidentale, dichiarare l'infondatezza in fatto e diritto della domanda proposta dall'appellante in Primo Grado, riformando ed annullando la sentenza nella parte in cui condanna il al Controparte_6 risarcimento dei danni patiti dalla sig.ra nonché nella parte Parte_1 inerente il go-verno delle spese;
3. condannare l'appellante al pagamento di spese, diritti e competenze del doppio grado di giudizio;
4. rendendo, infine, ogni ulteriore provvedimento di giustizia.”.
B.d.) All'udienza indicata in epigrafe, la causa, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 + 20.
8 C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Evidentemente l'appello incidentale con il quale il contesta la CP_3
derivazione causale dei danni lamentati dalla al proprio appartamento dai Pt_1
cedimenti e perdite della condotta fognaria comunale risulta essere logicamente pregiudiziale, investendo l'an della pretesa azionata dall'attrice in prima istanza.
C.a.i.) Al riguardo occorre ancora una volta partire dal dato che, in base alla formulazione dell'art. 342 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis (il quale,
peraltro, non si discosta in maniera significativa da quello attuale), l'appellante ha l'onere di motivare l'atto di impugnazione e di proporre critiche conferenti alla pronuncia impugnata – la quale costituisce, evidentemente, l'imprescindibile punto
di partenza nella costruzione dei motivi di appello – esponendo in maniera organica
ed intelligibile gli elementi di giudizio che giustifichino le modifiche richieste al giudice del gravame, ai fini della diversa soluzione da dare alla controversia, rispetto alla decisione assunta dal primo giudice.
L'atto di appello deve possedere il necessario e coerente collegamento tra i motivi che lo sorreggono e le conseguenze che si vogliono far discendere rispetto alla decisione gravata, tanto che da taluno in dottrina era stato persino sostenuto che l'impugnazione avrebbe dovuto essere costruita sul modello di un progetto alternativo di sentenza, opzione interpretativa che, sebbene, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non può essere accolta nella sua assolutezza 'formale', è da condividere almeno in relazione all'organicità
dell'impugnazione e, soprattutto, alla coerenza tra obiettivi e risultato richiesto.
Soprattutto, a tali considerazioni non è affatto estranea l'ulteriore osservazione che, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza delle sezioni unite della Suprema
Corte, l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole
9 censure mosse alle singole soluzioni offerte dalla sentenza impugnata, giacché egli è
assimilabile all'attore nella invocata “revisio” e deve, pertanto, dimostrare il
fondamento della propria domanda, deducendo l'ingiustizia o invalidità della
decisione assunta dal primo giudice (Cass. sez. un. nn. 28498 del 2005; 3033 del
2013, di recente nello stesso senso si veda Cass. n. 40606/2021), affermazioni che, a seguito del recente intervento sempre delle Sezioni Unite (Cass. n.4835 del 2023),
sebbene queste abbiano 'rivisto' il loro pensiero in merito alle acquisizioni probatorie documentali avvenute in primo grado, agli oneri incombenti sulle parti e ai poteri del giudice in modo da assicurarne il riesame, restano, comunque, ferme in relazione ai doveri di specificità e argomentativi gravanti su chi sollecita la revisione della sentenza di primo grado.
Il che comporta che l'appellante ha anche il dovere di illustrare la diversa interpretazione, rispetto a quella data dal tribunale, della fattispecie oggetto della decisione o degli elementi di giudizio e di prova che dovrebbero condurre ad una diversa soluzione della controversia, nonché di indicare la documentazione eventualmente necessaria per supportare le proprie difese e per 'vestire' di specificità i singoli motivi di appello, provvedendo ad illustrare, con altrettanta compiutezza, i risultati di prova che quella documentazione è in grado di offrire, ai fini della riforma della sentenza di primo grado.
Onere di specificità che quanto più è articolata la motivazione svolta nella
sentenza gravata, tanto più impone la correlativa confutazione delle singole
argomentazioni e dei singoli elementi valorizzati dal giudice di primo grado.
C.a.ii.) Partendo da tali coordinate, deve innanzi tutto evidenziarsi che il CP_3
appellante incidentale, basa la prima parte della propria impugnazione censurando la decisione laddove il tribunale, recependo quanto accertato dal c.t.u., non ha tenuto
10 conto che il proprio ausiliare non ha effettuato alcun sopralluogo, né, per quanto è
dato capire, alcun effettivo esame tecnico tale da condurlo all'affermazione che il cedimento strutturale dell'edificio fosse da addebitare alle perdite derivate dalla condotta fognaria comunale, visto che i luoghi erano stati fatti oggetto di opere di ristrutturazione, dilungandosi, poi, diffusamente, sul fatto che era stata acquisita dal c.t.u. documentazione durante le operazioni di consulenza, riguardante i lavori eseguiti sul fabbricato, che non era stata tempestivamente depositata dalle parti.
Ora, deve osservarsi che, riguardo a tale ultimo aspetto, sul quale l'appellante incidentale pone particolarmente la sua attenzione, va rimarcato come esso non attiene in maniera diretta all'eziologia del cedimento e all'accertamento del nesso causale con le perdite della fogna comunale, ma piuttosto alla quantificazione dei danni.
Sicché, l'unica effettiva doglianza espressa sarebbe da rinvenire nel fatto che non sarebbero stati effettuati accertamenti tecnici diretti sull'immobile.
Tale censura è chiaramente mal posta.
E' un dato non contestato che la condotta fognaria comunale sia stata anch'essa oggetto di interventi e che il fabbricato, proprio in forza di provvedimenti dell'ente comunale, necessitava di essere messo in sicurezza, di lavori di consolidamento e ristrutturazione.
Il mandato all'ausiliare è intervenuto a distanza di tempo, ma ciò, anche sulla scorta della documentazione riguardante i vari interventi eseguiti dallo stesso comune negli anni, presso il fabbricato, essendosi presentati avvallamenti nella sua parte antistante, nonché delle dichiarazioni testimoniali raccolte, non poteva che condurre ad una analisi ex post, onde individuare le probabili cause (secondo il consueto modello vigente in ambito civilistico) che avevano determinato la
11 necessità di quegli interventi, in correlazione con le conseguenze riscontrate sulla statica dell'edificio.
Ed è quello che logicamente ha fatto il c.t.u., rifacendosi anche ad un precedente accertamento tecnico preventivo la cui utilizzabilità non è stata negata dall'ente comunale, sebbene non vi avesse partecipato ed anche se adesso pare dolersi di ciò.
L'ausiliare ha così provveduto a ricostruire i vari accadimenti che avevano interessato il fabbricato a far data dalla fine degli anni '90 inizio 2000 e di cui dà
conto – per questo la corte ha ritenuto opportuno riportare integralmente i passi della motivazione – in maniera puntuale ed argomentata il tribunale, basandosi sulle logiche osservazioni del proprio consulente, correttamente corredate dalle giuste valutazioni secondo un ragionamento tecnico-induttivo formulato anche alla luce della tempistica degli accadimenti, al fine di dare per provato che il cedimento strutturale dell'edificio fosse da ascrivere alle prolungate perdite della vetusta ed inadeguata condotta fognaria comunale.
D'altro canto, seguendo quanto anteposto in premessa sub C.a.i.), a ben vedere l'intera impugnazione incidentale del comune si fonda esclusivamente sul tentativo di minimizzare la portata delle perdite indubitabilmente riscontrate nel lungo arco di tempo di oltre cinque anni da tutti i testi ascoltati durante l'istruzione della causa.
Testimoni, alcuni dei quali direttamente collegati all'ente comunale o perché si occupavano del servizio di manutenzione, o perché incaricati di intervenire sulla rete viaria – vds. deposizioni del e del quest'ultimo riferendo di CP_4 Tes_3
perdite “rilevanti” a dispetto di quanto detto dal comune – o quali tecnici comunali
( ) investiti del problema a seguito delle numerose segnalazioni circa Tes_2
avvallamenti o cedimenti del tratto stradale, i quali, guarda caso, venivano riscontrati in prossimità del fabbricato.
12 Il tutto, considerando, funditus, il dato pregnante che pacifica era l'inadeguatezza costruttiva della rete fognaria a causa della sua vetustà, tanto che anche gli interventi di riparazione erano sempre effettuati 'a tampone', in vista del suo completo rifacimento, infatti avvenuto di lì a poco.
Tentativo di minimizzazione 'collegato' all'ipotesi alternativa che, invece, le cause del cedimento strutturale erano dovute alla vetustà non della fogna, ma del fabbricato stesso o al tratto di fogna condominiale, tanto da strumentalizzare il ragionamento svolto dall'ausiliare, il quale, nell'evidenziare la tipologia strutturale dell'edificio, seppur di assai risalente costruzione, rimarcava, però, come esso fosse stato in grado di rispondere nel tempo alle sollecitazioni di eventi sismici anche di grave portata, di tal che nulla autorizzava a poter ascrivere il cedimento delle fondazioni allo stato del fabbricato, in presenza di avvallamenti collocati al di sopra delle perdite riscontrate all'esterno del suo perimetro e del tratto fognario comunale;
tantomeno alla fogna condominiale, ipotesi buttata lì, senza nulla controdedurre a confutazione di quanto espresso dall'ausiliare circa il dato che non vi era nessun indice che potesse giustificarla.
Sicché, seguendo la preponderanza dell'evidenza, non si vede come possa contestarsi che, in assenza di plausibili ipotesi alternative, i danni non siano da ricondurre, come affermato dal tribunale, alle perdite continue, prolungatesi durante un rilevante arco temporale, del tratto fognario comunale, che dilavando a poco a poco il terreno, hanno provocato il cedimento delle fondazioni.
C.a.iii.) Anche la censura con cui viene contestata l'acquisizione da parte del c.t.u., di documentazione consegnatagli dalla , prima che infondata, Pt_1
andrebbe ritenuta inammissibile.
In primo luogo, si osserva che essa viene genericamente menzionata, dovendo,
13 però, in sostanza, essere ricondotta all'acquisizione del computo metrico dei lavori eseguiti per riparare il fabbricato.
Per quel che maggiormente conta, il tribunale, oltre a sostenere che detta acquisizione era funzionale all'accertamento – cosa che potrebbe, ma come vedremo non è così, essere contestabile – ha con chiarezza indicato un'altra ragione che ne consentiva l'acquisizione, essendo “di formazione sopravvenuta alla scadenza dei termini per la sua produzione in giudizio”.
Tale affermazione non è stata affatto censurata ed è in grado di reggere da sola la pronuncia sul punto, potendo, solo per completezza, aggiungersi che, in base all'indirizzo affermatosi in sede di legittimità, laddove vi sia documentazione di formazione sopravvenuta, persino ove ciò avvenga dopo lo spirare dei termini in cui maturano le preclusioni istruttorie, ma prima della decisione di primo grado, la parte
è ammessa alla sua produzione anche in grado di appello, non sussistendo nessuna decadenza 'ulteriore', al di là di quella prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c. (nel testo ante riforma del 2022/2023) ricavabile in via analogico-interpretativa.
Peraltro, la quantificazione dei danni era oggetto del mandato al c.t.u., cosa che avrebbe giustificato la redazione di un apposito computo metrico, ovviamente nel caso in cui i lavori di riparazione non fossero stati eseguiti, mentre la quantificazione del danno, altrimenti, dovrebbe seguire quello 'effettivo', laddove essi siano stati posti in essere, come nella specie.
In conclusione, pertanto, l'appello incidentale deve essere rigettato.
D) Si può passare all'esame dell'appello principale.
Ovviamente circa la sua 'costruzione' valgono le stesse argomentazioni svolte sub C.a.i.) per quello proposto dal comune di . Controparte_3
D.a.) In maniera compendiata in appena due pagine l'appellante principale
14 contesta la riduzione del 40% che il tribunale ha praticato in merito alle opere da 65
a 76 del computo metrico relativo ai lavori, sostenendo soltanto, del tutto genericamente, che “la quasi totalità” di tali opere non sarebbe soggetta ad usura,
senza neppure perorarsi di esprimersi in maniera specifica riguardo a quali di esse si intenda fare riferimento, se non richiamandosi ad asseriti lavori che sarebbero stati fatti da essa nel 2007, di cui costituirebbe prova una fattura asseritamente Pt_1
allegata già in primo grado e che sarebbe stata prodotta anche in grado d'appello.
Innanzi tutto, esaminando gli atti prodotti cartaceamente in prima istanza nei propri fascicoli di parte non è dato comprendere a quale fattura l'appellante faccia riferimento, posto che non è menzionata nell'indice di cui ai foliari: vi è un fascicolo con scritta a penna in alto “3/07” in cui sono indicati documenti da 1° a 10° che non comprendono nessuna fattura;
altro “VOLUME II” con indicazione “1)” della memoria ex art. 183 c.p.c., “2)”rilievi fotografici e “3” articoli di giornale;
altro fascicolo ancora con scritto in alto “6375/08” con indicazione “1°” atto di citazione,
“2°” relazione ing. depositata in tribunale il 22 Gennaio 2008, “3°” Per_1
comunicazione spedita al comune di il 10 maggio 2006, “4°” aggiunto a CP_3
penna relativo alla memoria 183 e fascicolo 2 di cui già si è detto, né vi è altro prodotto telematicamente.
All'atto della costituzione in appello, nei documenti prodotti telematicamente vi è
effettivamente una fattura relativa ad impianto elettrico, la quale è prodotta nel contesto di una stringata relazione tecnica di parte redatta, però, successivamente al deposito della sentenza di primo grado, a tentativo di confutazione di quanto ivi espresso dal tribunale, che non può, a fronte di quanto evidenziato circa le produzioni di primo grado, trovare ingresso in questa sede, stante quanto previsto dall'art. 345 c.p.c., norma ovviamente applicabile anche ai documenti.
15 Di tal che, considerando, altresì, le rappresentazioni fotografiche prodotte, che dimostrano lo stato di evidente vetustà dell'appartamento della , il motivo di Pt_1
appello, per la gran parte inammissibile per difetto di specifica illustrazione degli elementi di giudizio che dovrebbero supportarlo, è anche da ritenere infondato,
apparendo più che giustificata la riduzione operata dal primo giudice sulla scorta dell'osservazione che, altrimenti, la conseguirebbe una ingiusta Pt_1
locupletazione, in violazione del principio che il danneggiato non può ottenere di meno, ma neppure di più dell'effettivo danno subito.
Degli stessi deficit assertivi, prima che dimostrativi, partecipa anche il successivo motivo con cui l'appellante si duole della decurtazione operata in relazione alle voci da 77 a 90, nuovamente priva di una specifica illustrazione, nonostante l'espressa elencazione fatta dal tribunale, di quali di esse andrebbero specificamente ricondotte al cedimento del fabbricato e ai lavori di consolidamento, neppure avendo allegato,
o provato a dimostrare, quali degli elementi avessero subito danneggiamenti che ne impedissero il riutilizzo, non senza rimarcare che, sempre dalle rappresentazioni fotografiche prodotte, emerge la pessima condizione dell'appartamento, risultando ancora una volta più che argomentata l'osservazione del tribunale che i lavori hanno costituito solo “occasione” per la loro opportuna sostituzione.
D.b.) Circa la questione dell'ulteriore riduzione, ex art. 1227 comma 2 c.c., del
15%, alla luce di un concorso di colpa della , la quale, come condomina Pt_1
avrebbe contribuito all'inerzia del , che non si determinava a deliberare i Parte_3
lavori nonostante la loro necessità fosse stata rappresentata già dal c.t.u. in sede di atp, ritiene la corte che il motivo sia, invece, fondato.
Deve premettersi che la decurtazione, come detto, è stata praticata in base al comma 2 dell'art. 1227 c.c., il quale notoriamente costituisce eccezione in senso
16 stretto, che deve ritenersi essere stata ritualmente formulata dal comune, visto che non vi è stata impugnazione sul punto.
Ma, proprio in ragione di ciò, l'onere di dimostrare il concorso dell'attrice nell'aggravamento dei danni non poteva che gravare sul comune.
Nella specie l'attrice si è evidentemente attivata nei riguardi del in Parte_3
relazione ai danni subiti;
nessun elemento è stato offerto all'attenzione del tribunale,
e ora alla corte, per poter formulare un giudizio di corresponsalità della , la Pt_1
quale, oltretutto, almeno per i danni subiti all'interno della sua abitazione, è da stimare terza rispetto alla compagine condominiale.
Pertanto, la ulteriore decurtazione del 15% non risulta giustificata.
Evidente è anche l'errore computo dal tribunale nel riassumere le operazioni di calcolo delle somme da decurtare, visto che, nel sottrarre la somma relativa alle voci da 65 a 76, per effetto della riduzione del 40%, dopo averla indicata in 9.564,98,
finisce poi per sottrarre da 23.912,42 euro 14.347,45 che era la somma da riconoscere.
Sicché, eliminando anche la decurtazione del 15% in ragione del negato concorso di colpa, dalla somma complessiva di euro 84.996,24 (somma non contestata),
vanno sottratti euro 9.564,98 + euro 13,936,45, giungendosi alla somma dovuta di euro 61.495,81.
Trattandosi di debito di valore, in conseguenza della parziale riforma della decisione di primo grado e alla luce, altresì, di quanto affermato dal giudice di legittimità circa la necessità di provvedere sempre, anche in appello, alla liquidazione alla data della decisione, vanno accordati la rivalutazione e gli interessi,
siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la prima funzione pienamente reitegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla
17 mancata disponibilità della somma di denaro.
Seguendo il dies a quo indicato dal tribunale, non oggetto di specifica contestazione, dell'1 gennaio 2008, epoca cui risale l'atp, e applicando i corretti criteri dettati dalla nota pronuncia n. 1712 del 1995, devalutando la somma determinata dal giorno della pronuncia di primo grado fino a gennaio 2008 (pari ad euro 53.943,69) e poi via via applicando gli interessi annui sulla somma annualmente rivalutata fino ad oggi, sono dovuti alla euro 89.961,57 (dalla Pt_1
data della pronuncia su detta somma saranno dovuti gli interessi, divenendo il debito di valuta).
E – Le spese
Per quel che concerne il governo delle spese, si osserva che il parziale accoglimento dell'appello, a fronte del rigetto del gravame incidentale, rafforza l'esito del giudizio di primo grado, che vede sempre soccombente l'ente comunale,
mutando lo scaglione di riferimento, attestandosi, però, maggiormente verso il basso rispetto alla forbice ivi prevista, sicché da un lato si ritiene che, relativamente alle spese di primo grado (escluse quelle dell'atp per le medesime ragioni ivi espresse,
del resto non oggetto di impugnazione), esse possano essere liquidate in senso conforme alla liquidazione operata dal tribunale (euro 370,00 per spese ed euro
7.250,00 per compensi), con liquidazione prossima ai minimi per quelle del grado di appello in considerazione anche del parziale accoglimento dei motivi, sussistendo,
altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante incidentale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13
comma 1 bis dpr cit.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando
18 sull'impugnazione di cui in epigrafe, ogni altro motivo rigettato come da
motivazione, così provvede:
a) dichiara inammissibile e rigetta l'appello incidentale, nei sensi di cui in motivazione;
b) accoglie l'appello principale, nei limitati termini di cui in motivazione, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna il
[...]
al pagamento della maggior somma di euro 89.961,57 Controparte_3
comprensiva di rivalutazione e interessi, rispetto a quella riconosciuta nella sentenza di primo grado, oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. su tale somma, dalla data della presente sentenza;
c) rigettandolo per il resto;
d) condanna l' a rifondere le spese di lite in favore CP_7
dell'attrice/appellante principale che liquida, d1) per il primo grado in senso conforme a quanto fatto dal giudice di primo grado (analogamente escluse quelle di
ATP); d2) per il grado di appello in euro 804,00 per spese ed euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
e) dà atto che, per effetto della presente sentenza, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante incidentale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit.
Napoli, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 3632/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. I n. 2388/2019,
pubblicata in data 20.9.2019,
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
giusta procura a margine dell'atto di appello (C.F. Parte_2
), presso il cui studio in Napoli via Belvedere n. 45 C.F._2
elettivamente domiciliata
Appellante
E
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore domiciliato per la carica presso la Resi-denza Municipale alla via Albana – Palazzo Lucarelli, elettivamente domiciliato alla via Alcide De Gasperi
n. 140 presso lo Studio dell'avv. Giovanni Tandini (C.F. ) CodiceFiscale_3
che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di risposta
1 Appellato, appellante incidentale
Conclusioni
All'udienza dell'8.5.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.,
le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) L'andamento del giudizio di primo grado è così riassunto nel provvedimento impugnato:
“[ ] l'attrice, proprietaria dell'appartamento sito nello stabile condominiale di c.so
DO MO n. 52 in S. Maria C.V., chiede di essere risarcita dei danni subìti a causa dell'inefficienza delle condotte idriche e fognarie comunali le cui incessanti perdite nel prospiciente sottosuolo, mai riparate a dovere nel corso degli anni, hanno eroso il terreno sui cui poggiano le fondazioni dell'edificio, provocandone l'abbassamento, ed hanno prodotto gravi lesioni all'appartamento di essa attrice (oltre che all'intero stabile), come accertato già nell'ambito di un precedente accertamento tecnico preventivo (n.r.g.
3/2007) conclusosi con la relazione del c.t.u. ing. depositata in data 22.1.2008. Per_1
Segnala che la situazione è stata oggetto, a partire dall'anno 2000, di vari provvedimenti ed interventi disposti dalla P.A. che però non hanno eliminato le cause del fenomeno dannoso.
Il si è costituito, con comparsa dell'originario difensore Controparte_2 avv. Pietro Vinciguerra depositata il 10.2.2009, eccependo di non essere responsabile ed incolpando lo stesso condominio di appartenenza dell'attrice dei danni lamentati che difatti ascrive, in prima istanza, alla fatiscenza delle condotte fognarie condominiali e quindi alla inerzia del nel porvi rimedio;
non senza aggiungere che le con- Parte_3 dotte comunali sono invece integre e fatte oggetto degli interventi di competenza dell'ente proprietario.”.
A.b.) Il tribunale adito, istruita la causa mediante prova testimoniale e disposta c.t.u., così statuiva:
“1) condanna il al risarcimento dei danni Controparte_3 patrimoniali cagionati a che liquida in € 49.651,66 Parte_1
2 (quarantanovemilaseicentocinquantuno/66), oltre gli interessi al tasso legale sugli importi e per i periodi indicati nella tabella al § 6 della motivazione;
2) condanna il al pagamento delle spese di lite Controparte_3 in favore dell'attrice che liquida in complessivi € 7.620,00 di cui: € 370 per spese ed €
7.250 per compenso professionale, oltre iva, cpa e 15% per rimborso forfettario;
3) pone definitivamente a carico del le spese Controparte_3 di c.t.u e dichiara non ripetibili nei confronti del le Controparte_3 spese di a.t.p.”.
Il tribunale, dopo avere ricondotto la domanda nell'ambito della responsabilità
del custode ed aver riportato sommariamente le regole che la disciplinano, con i relativi oneri probatori, riguardo all'accertamento del nesso causale tra le perdite alla conduttura fognaria ed i danni subiti dall'immobile della e dal fabbricato, Pt_1
così testualmente argomentava:
“Dagli atti che si esaminano risulta, nella fattispecie, che i problemi alla staticità dell'edificio condominiale che ospita l'appartamento dell'attrice hanno iniziato a mani- festarsi nell'anno 2001 allorchè, a seguito di un parziale crollo, vi fu l'intervento dei
Vigili del Fuoco (26.5.01) ed il Comune emise un'ordinanza di sgombero e di messa in sicurezza (31.5.01), cui l'anno successivo, per il ripetersi di analoga criticità, fece seguito quella del 19.4.02.
All'udienza del 17.4.2012 i testi geom. (tecnico della ditta incaricata dal CP_4
a seguito delle segnalazioni dell'amministratore condominiale) e ing. CP_3 Tes_1
(direttore dei lavori nominato dal condominio per la messa in sicurezza
[...] dell'edificio) ricordano di uno scavo (nell'anno 2002, epoca dell'incarico di entrambi) eseguito su via DO MO in prossimità del fabbricato in questione, per ispezionare quel tratto di fogna comunale, all'esito del quale si riscontrò che il terriccio circostante la condotta fognaria era umido (geom. ed anche maleodorante (ing. CP_4 [...]
) ed entrambi ne trassero la conclusione, certamente corretta, che vi erano delle CP_5 perdite, tant'è che il riferisce pure che la sua ditta appose del cemento nei punti CP_4 in cui l'intonaco, che rivestiva la pietra di tufo di cui era fatta la condotta fognaria, aveva ceduto. Tale intervento, riferisce il risale all'anno 2002/2003 e l'ing. CP_4 [...]
(la cui nomina, dopo la rinuncia del precedente tecnico arch. è datata CP_5 Per_2
3 15.4.2002 ed è collegata alla ordinanza del 31.5.2001 benchè preceda di pochi giorni l'altra ordinanza comunale del 19.4.2002, come si ricava dalla sua comunicazione acquisita al protocollo comunale in data 23.4.2002) aggiunge che in quella occasione non ce ne furono altri poiché era imminente (come assicurò il tecnico comunale) l'inizio dei lavori di manutenzione straordinaria dell'intero tratto fognario di c.so A. MO, durante i quali si prevedeva di risolvere definitivamente la riscontrata perdita proveniente dal condotto fognario di via San Gennaro (o Porta di Giove) immettendo tale condotto in quello di c.so A. MO. Questi lavori, termina l'ing. , furono CP_5 poi realizzati (nell'anno 2004, come risulta dai documenti in atti -n.d.e.-) ma lui non ebbe modo di assistervi in quanto sfornito di incarico che glielo consentisse. Il teste
(ud. del 27.6.13), tecnico del del quale fa menzione anche il teste Tes_2 CP_3
conferma che in tale occasione, caratterizzata dall'avvallamento del manto CP_4 stradale, fu riscontrata la perdita di liquami dal fognolo che correva nel sottosuolo.
Anche il teste (ud. del 17.7.2014), titolare di altra ditta che lavorò per il Tes_3
Comune dal 1998 al 2001 e che intervenne ancora prima della ditta del Cosenza
(verosimilmente nell'anno 2001), ricorda di un analogo avvallamento stradale prospiciente l'edificio in questione, di aver scavato e di aver riscontrato perdite dal condotto fognario, cui si provvide a rimediare.
L'inefficienza del condotto fognario comunale nel tratto prossimo all'edificio in cui abita l'attrice è dunque un dato che può dirsi acquisito in maniera certa e che riceve documentato riscontro anche dal fatto che il già nell'anno Controparte_2
2000 (prima delle due predette ordinanze) lo aveva individuato tra quelli da recuperare con priorità rispetto ad altri (v. relazione del 21.7.2000 che accompagna il progetto di recupero delle infrastrutture primarie di c.so A. MO e via Porta di Giove poi approvato con delibera di G.C. del 28.7.2000, n. 331 –allegati all'ATP n.r.g. 3/07 acquisito al presente fascicolo d'ufficio–).
Anche le numerose fotografie realizzate nel corso dei predetti vari interventi susseguitisi dal 2001 al 2004 (anno in cui fu realizzata la nuova fognatura), le quali sono state raccolte in sede di a.t.p. (ed in parte riprodotte anche in questa sede), documentano la fatiscenza e l'inidoneità del vecchio condotto (in muratura di tufo con spallette laterali fessurate o perfino inesistenti), le perdite in atto e le cavità generate nel sottosuolo, le quali sono notoriamente foriere di cedimenti.
Il c.t.u., nella sua relazione dell'anno 2016, ha infine accertato che i cedimenti strutturali dell'edificio che ospita l'appartamento dell'attrice (sito al 2° piano con
4 prospetto su c.so A. MO) sono stati provocati dalla perdita continua e costante nel tempo del sistema fognario che ha eroso il sottosuolo e ridotto la capacità portante del terreno su cui poggiano le fondazioni (v. pag. 18), non senza avvertire che il riscontrato aumento di larghezza delle crepe del setto murario è sintomatico di un fenomeno degenerativo che, per quanto blando, è ancora in atto (pag. 19).
In tale contesto può dirsi sufficientemente dimostrato il nesso causale tra la perdita della vetusta conduttura comunale ed i danni all'edificio.
Successivamente il tribunale, sempre sulla scorta di quanto appurato dal c.t.u.
anche durante il precedente accertamento tecnico preventivo, ed a seguito di chiarimenti, negava che i danni potessero essere ricondotti a perdite della condotta fognaria condominiale a servizio del fabbricato, rimarcando che quand'anche ciò
fosse vero, si tratterebbe di responsabilità solidale nei riguardi della che Pt_1
non escluderebbe quella per l'intero dell'ente locale, in assenza di domanda di regresso contro il condominio.
Relativamente al quantum così si esprimeva:
“danni patrimoniali subìti dall'attrice consistono nel costo dei lavori necessari al ripristino della sua proprietà rimasta danneggiata dal cedimento delle fondazioni;
detto costo è stato dal c.t.u. calcolato in € 84.996,24 (iva esclusa) ed è comprensivo anche dei costi di cui la condomina attrice si dovrà sobbarcare per la riparazione delle parti comuni del fabbricato condominiale. A base dei suoi calcoli il c.t.u. ha posto il compenso di € 403.660,93, da corrispondere all'appaltatore incaricato dai condomini di eseguire tutti i predetti lavori (alle parti comuni ed a quelle esclusive) con contratto del
3.4.2013, che ha poi ridotto proporzionalmente in ragione dei millesimi di proprietà comune di cui è titolare l'attrice. La critica del convenuto si è anzitutto incentrata sulla inammissibilità di nuova documentazione (il contratto di appalto) la quale però si rivela senz'altro utile e conveniente all'operazione di quantificazione del danno demandata al c.t.u. oltre ad essere di formazione sopravvenuta alla scadenza dei termini per la sua produzione in giudizio, ragion per cui si propende per disattendere il rilievo mosso dalla difesa comunale.”.
Nel fare proprie, invece, alcune obiezioni opposte dall'ente riguardo ad alcune
5 voci di danno computate dal c.t.u., così argomentava:
“Le opere indicate dal n. 65 al n. 76 del computo metrico allegato al contratto di appalto attengono a: avvolgibili in legno, tramezzatura di mattoni forati, arricciatura di muratura, intonaco, fondo di superfici murarie, tinteggiatura, massetto in malta cementizia, pavimento, piastrelle, gradini e battiscopa dell'appartamento dell'attrice, le quali (comportando la sostituzione dei vecchi elementi, danneggiati dal cedimento ma comunque già logori per il normale uso) costituiscono certamente una miglioria rispetto al valore ed allo stato ante sinistro (l'appartamento sito in un vecchio edificio risalente al XIX secolo fu acquistato dall'attrice nell'anno 2000 per il prezzo di L. 97.200.000).
Di tali migliorie l'attrice non può arricchirsi a scapito del convenuto pertanto il relativo co-sto di € 23.912,43 (calcolato dall'estensore sommando il costo degli interventi elencati dal n. 65 al n. 76 nel computo metrico considerato dal c.t.u.) va per equità ridotto del 40% e quindi per tali opere (dal n. 65 al n. 76) spettano all'attrice €
14.347,45 (pari a € 23.912,43 x 0,6).
Sono dunque i primi € 9.564,98 (= € 23.912,43 – € 14.347,45) che vanno sottratti ai predetti € 84.996,24 (calcolati dal c.t.u.).”.
Analogamente per le successive voci dalla 77 alla 90, evidenziava che, attenendo alla
“predisposizione ed allaccio apparecchi igienico-sanitari, impianto di scarico, lavello, vaso, bidet, piatto doccia, impianto elettrico di tutto l'alloggio, porta di caposcala, porta a vetrata, tre infissi monoblocco ed avvolgibile, la cui posa in opera e realizzazione nell'appartamento dell'attrice non sono imputabili al convenuto ma sono evidentemente solo occasionate dall'avvertita convenienza ed opportunità di farle eseguire contemporaneamente agli altri lavori necessari a riparare l'immobile dai danni prodotti dal cedimento dedotto in lite”,
riteneva che dovessero essere esclusi euro 13. 936,45, dal che dagli euro
84.996,24 quantificati dal c.t.u., sottratti euro 14.347,45 (sub a) ed euro 13.936,45
(sub b), i danni ammontavano ad euro € 56.712,34.
Ma, in considerazione dell'inerzia del a provvedere alle opere Parte_3
occorrenti per scongiurare l'aggravamento dei danni, segnalate già in sede di atp nel 6 2008, cui non poteva considerarsi estranea anche la , provvedeva Pt_1
all'ulteriore riduzione del 15% in applicazione dell'art. 1227 comma 2 c.c.,
riconoscendo come dovuti euro 48.205,49, maggiorati di interessi fino alla somma di euro 49.651,66, come da tabella predisposta a pag. 7, regolando le spese a carico dell'ente, ivi comprese quelle di c.t.u., con esclusione di quelle relative all'atp al cui procedimento era rimasto estraneo il comune, senza “evitarne” l'utilizzabilità,
essendo, comunque, stato messo in condizione di contraddire sin dalla sua produzione e nell'ambito della successiva c.t.u..
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello , gravame da Parte_1
intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte espressa
della presente decisione, contestando la decisione di primo grado in relazione alla riduzione operata dal tribunale riguardo alle opere da 65 a 76, alcune sostenute da essa attrice già nel 2007, e, in ogni caso, non soggette ad usura, mentre per quelle escluse da 77 a 90, mancando di considerare che si trattava di opere resesi necessaria dal rifacimento dei solai, avendo essa provveduto anche nel 2007 al rifacimento dell'impianto elettrico.
Si doleva, altresì, dell'errore di calcolo commesso nel sottrarre la decurtazione riguardante le opere da 65 a 76, ammontante non a 14.347,45, ma a 9.564,98.
Censurava, infine, la decisione anche relativamente alla ritenuta applicazione dell'art. 1227 comma 2 c.c., avendo essa sin dall'inizio messo in campo ogni iniziativa a rimuovere i danni.
Concludeva, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, per la condanna del al pagamento della somma di euro 84.996,24, oltre interessi e rivalutazione;
CP_3
in subordine, eliminando le riduzioni ingiustificate tra cui quella di euro 14.347,45
7 invece di euro 9.564,98, al pagamento della somma di euro 61.512,81 e non
56.712,34, vinte le spese del giudizio.
B.b.) Si costituivano l'ente appellato il quale, resistendo all'impugnazione,
proponeva a sua volta, con diffuse argomentazioni, impugnazione incidentale diretta a contestare la propria responsabilità, in particolare, in estrema sintesi, denunciando la nullità della consulenza, basata su documentazione acquisita dal consulente durante le relative operazioni e al di fuori dei termini in cui si consumano le preclusioni istruttorie su input delle parti, giungendo a formulare un giudizio di sussistenza dei danni in connessione con le perdite della condotta fognaria comunale senza aver effettuato sopralluoghi e senza considerare che era stato mutato lo stato dei luoghi, né valutando in maniera adeguata il materiale istruttorio acquisito e le deposizioni testimoniali, dovendo i danni essere ricondotti alla vetustà del fabbricato e alla mancata manutenzione.
L'appellato così concludeva:
“1. in via principale, rigettare il gravame siccome inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondato in fatto e diritto;
2. in accoglimento del proposto appello incidentale, dichiarare l'infondatezza in fatto e diritto della domanda proposta dall'appellante in Primo Grado, riformando ed annullando la sentenza nella parte in cui condanna il al Controparte_6 risarcimento dei danni patiti dalla sig.ra nonché nella parte Parte_1 inerente il go-verno delle spese;
3. condannare l'appellante al pagamento di spese, diritti e competenze del doppio grado di giudizio;
4. rendendo, infine, ogni ulteriore provvedimento di giustizia.”.
B.d.) All'udienza indicata in epigrafe, la causa, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 + 20.
8 C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Evidentemente l'appello incidentale con il quale il contesta la CP_3
derivazione causale dei danni lamentati dalla al proprio appartamento dai Pt_1
cedimenti e perdite della condotta fognaria comunale risulta essere logicamente pregiudiziale, investendo l'an della pretesa azionata dall'attrice in prima istanza.
C.a.i.) Al riguardo occorre ancora una volta partire dal dato che, in base alla formulazione dell'art. 342 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis (il quale,
peraltro, non si discosta in maniera significativa da quello attuale), l'appellante ha l'onere di motivare l'atto di impugnazione e di proporre critiche conferenti alla pronuncia impugnata – la quale costituisce, evidentemente, l'imprescindibile punto
di partenza nella costruzione dei motivi di appello – esponendo in maniera organica
ed intelligibile gli elementi di giudizio che giustifichino le modifiche richieste al giudice del gravame, ai fini della diversa soluzione da dare alla controversia, rispetto alla decisione assunta dal primo giudice.
L'atto di appello deve possedere il necessario e coerente collegamento tra i motivi che lo sorreggono e le conseguenze che si vogliono far discendere rispetto alla decisione gravata, tanto che da taluno in dottrina era stato persino sostenuto che l'impugnazione avrebbe dovuto essere costruita sul modello di un progetto alternativo di sentenza, opzione interpretativa che, sebbene, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non può essere accolta nella sua assolutezza 'formale', è da condividere almeno in relazione all'organicità
dell'impugnazione e, soprattutto, alla coerenza tra obiettivi e risultato richiesto.
Soprattutto, a tali considerazioni non è affatto estranea l'ulteriore osservazione che, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza delle sezioni unite della Suprema
Corte, l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole
9 censure mosse alle singole soluzioni offerte dalla sentenza impugnata, giacché egli è
assimilabile all'attore nella invocata “revisio” e deve, pertanto, dimostrare il
fondamento della propria domanda, deducendo l'ingiustizia o invalidità della
decisione assunta dal primo giudice (Cass. sez. un. nn. 28498 del 2005; 3033 del
2013, di recente nello stesso senso si veda Cass. n. 40606/2021), affermazioni che, a seguito del recente intervento sempre delle Sezioni Unite (Cass. n.4835 del 2023),
sebbene queste abbiano 'rivisto' il loro pensiero in merito alle acquisizioni probatorie documentali avvenute in primo grado, agli oneri incombenti sulle parti e ai poteri del giudice in modo da assicurarne il riesame, restano, comunque, ferme in relazione ai doveri di specificità e argomentativi gravanti su chi sollecita la revisione della sentenza di primo grado.
Il che comporta che l'appellante ha anche il dovere di illustrare la diversa interpretazione, rispetto a quella data dal tribunale, della fattispecie oggetto della decisione o degli elementi di giudizio e di prova che dovrebbero condurre ad una diversa soluzione della controversia, nonché di indicare la documentazione eventualmente necessaria per supportare le proprie difese e per 'vestire' di specificità i singoli motivi di appello, provvedendo ad illustrare, con altrettanta compiutezza, i risultati di prova che quella documentazione è in grado di offrire, ai fini della riforma della sentenza di primo grado.
Onere di specificità che quanto più è articolata la motivazione svolta nella
sentenza gravata, tanto più impone la correlativa confutazione delle singole
argomentazioni e dei singoli elementi valorizzati dal giudice di primo grado.
C.a.ii.) Partendo da tali coordinate, deve innanzi tutto evidenziarsi che il CP_3
appellante incidentale, basa la prima parte della propria impugnazione censurando la decisione laddove il tribunale, recependo quanto accertato dal c.t.u., non ha tenuto
10 conto che il proprio ausiliare non ha effettuato alcun sopralluogo, né, per quanto è
dato capire, alcun effettivo esame tecnico tale da condurlo all'affermazione che il cedimento strutturale dell'edificio fosse da addebitare alle perdite derivate dalla condotta fognaria comunale, visto che i luoghi erano stati fatti oggetto di opere di ristrutturazione, dilungandosi, poi, diffusamente, sul fatto che era stata acquisita dal c.t.u. documentazione durante le operazioni di consulenza, riguardante i lavori eseguiti sul fabbricato, che non era stata tempestivamente depositata dalle parti.
Ora, deve osservarsi che, riguardo a tale ultimo aspetto, sul quale l'appellante incidentale pone particolarmente la sua attenzione, va rimarcato come esso non attiene in maniera diretta all'eziologia del cedimento e all'accertamento del nesso causale con le perdite della fogna comunale, ma piuttosto alla quantificazione dei danni.
Sicché, l'unica effettiva doglianza espressa sarebbe da rinvenire nel fatto che non sarebbero stati effettuati accertamenti tecnici diretti sull'immobile.
Tale censura è chiaramente mal posta.
E' un dato non contestato che la condotta fognaria comunale sia stata anch'essa oggetto di interventi e che il fabbricato, proprio in forza di provvedimenti dell'ente comunale, necessitava di essere messo in sicurezza, di lavori di consolidamento e ristrutturazione.
Il mandato all'ausiliare è intervenuto a distanza di tempo, ma ciò, anche sulla scorta della documentazione riguardante i vari interventi eseguiti dallo stesso comune negli anni, presso il fabbricato, essendosi presentati avvallamenti nella sua parte antistante, nonché delle dichiarazioni testimoniali raccolte, non poteva che condurre ad una analisi ex post, onde individuare le probabili cause (secondo il consueto modello vigente in ambito civilistico) che avevano determinato la
11 necessità di quegli interventi, in correlazione con le conseguenze riscontrate sulla statica dell'edificio.
Ed è quello che logicamente ha fatto il c.t.u., rifacendosi anche ad un precedente accertamento tecnico preventivo la cui utilizzabilità non è stata negata dall'ente comunale, sebbene non vi avesse partecipato ed anche se adesso pare dolersi di ciò.
L'ausiliare ha così provveduto a ricostruire i vari accadimenti che avevano interessato il fabbricato a far data dalla fine degli anni '90 inizio 2000 e di cui dà
conto – per questo la corte ha ritenuto opportuno riportare integralmente i passi della motivazione – in maniera puntuale ed argomentata il tribunale, basandosi sulle logiche osservazioni del proprio consulente, correttamente corredate dalle giuste valutazioni secondo un ragionamento tecnico-induttivo formulato anche alla luce della tempistica degli accadimenti, al fine di dare per provato che il cedimento strutturale dell'edificio fosse da ascrivere alle prolungate perdite della vetusta ed inadeguata condotta fognaria comunale.
D'altro canto, seguendo quanto anteposto in premessa sub C.a.i.), a ben vedere l'intera impugnazione incidentale del comune si fonda esclusivamente sul tentativo di minimizzare la portata delle perdite indubitabilmente riscontrate nel lungo arco di tempo di oltre cinque anni da tutti i testi ascoltati durante l'istruzione della causa.
Testimoni, alcuni dei quali direttamente collegati all'ente comunale o perché si occupavano del servizio di manutenzione, o perché incaricati di intervenire sulla rete viaria – vds. deposizioni del e del quest'ultimo riferendo di CP_4 Tes_3
perdite “rilevanti” a dispetto di quanto detto dal comune – o quali tecnici comunali
( ) investiti del problema a seguito delle numerose segnalazioni circa Tes_2
avvallamenti o cedimenti del tratto stradale, i quali, guarda caso, venivano riscontrati in prossimità del fabbricato.
12 Il tutto, considerando, funditus, il dato pregnante che pacifica era l'inadeguatezza costruttiva della rete fognaria a causa della sua vetustà, tanto che anche gli interventi di riparazione erano sempre effettuati 'a tampone', in vista del suo completo rifacimento, infatti avvenuto di lì a poco.
Tentativo di minimizzazione 'collegato' all'ipotesi alternativa che, invece, le cause del cedimento strutturale erano dovute alla vetustà non della fogna, ma del fabbricato stesso o al tratto di fogna condominiale, tanto da strumentalizzare il ragionamento svolto dall'ausiliare, il quale, nell'evidenziare la tipologia strutturale dell'edificio, seppur di assai risalente costruzione, rimarcava, però, come esso fosse stato in grado di rispondere nel tempo alle sollecitazioni di eventi sismici anche di grave portata, di tal che nulla autorizzava a poter ascrivere il cedimento delle fondazioni allo stato del fabbricato, in presenza di avvallamenti collocati al di sopra delle perdite riscontrate all'esterno del suo perimetro e del tratto fognario comunale;
tantomeno alla fogna condominiale, ipotesi buttata lì, senza nulla controdedurre a confutazione di quanto espresso dall'ausiliare circa il dato che non vi era nessun indice che potesse giustificarla.
Sicché, seguendo la preponderanza dell'evidenza, non si vede come possa contestarsi che, in assenza di plausibili ipotesi alternative, i danni non siano da ricondurre, come affermato dal tribunale, alle perdite continue, prolungatesi durante un rilevante arco temporale, del tratto fognario comunale, che dilavando a poco a poco il terreno, hanno provocato il cedimento delle fondazioni.
C.a.iii.) Anche la censura con cui viene contestata l'acquisizione da parte del c.t.u., di documentazione consegnatagli dalla , prima che infondata, Pt_1
andrebbe ritenuta inammissibile.
In primo luogo, si osserva che essa viene genericamente menzionata, dovendo,
13 però, in sostanza, essere ricondotta all'acquisizione del computo metrico dei lavori eseguiti per riparare il fabbricato.
Per quel che maggiormente conta, il tribunale, oltre a sostenere che detta acquisizione era funzionale all'accertamento – cosa che potrebbe, ma come vedremo non è così, essere contestabile – ha con chiarezza indicato un'altra ragione che ne consentiva l'acquisizione, essendo “di formazione sopravvenuta alla scadenza dei termini per la sua produzione in giudizio”.
Tale affermazione non è stata affatto censurata ed è in grado di reggere da sola la pronuncia sul punto, potendo, solo per completezza, aggiungersi che, in base all'indirizzo affermatosi in sede di legittimità, laddove vi sia documentazione di formazione sopravvenuta, persino ove ciò avvenga dopo lo spirare dei termini in cui maturano le preclusioni istruttorie, ma prima della decisione di primo grado, la parte
è ammessa alla sua produzione anche in grado di appello, non sussistendo nessuna decadenza 'ulteriore', al di là di quella prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c. (nel testo ante riforma del 2022/2023) ricavabile in via analogico-interpretativa.
Peraltro, la quantificazione dei danni era oggetto del mandato al c.t.u., cosa che avrebbe giustificato la redazione di un apposito computo metrico, ovviamente nel caso in cui i lavori di riparazione non fossero stati eseguiti, mentre la quantificazione del danno, altrimenti, dovrebbe seguire quello 'effettivo', laddove essi siano stati posti in essere, come nella specie.
In conclusione, pertanto, l'appello incidentale deve essere rigettato.
D) Si può passare all'esame dell'appello principale.
Ovviamente circa la sua 'costruzione' valgono le stesse argomentazioni svolte sub C.a.i.) per quello proposto dal comune di . Controparte_3
D.a.) In maniera compendiata in appena due pagine l'appellante principale
14 contesta la riduzione del 40% che il tribunale ha praticato in merito alle opere da 65
a 76 del computo metrico relativo ai lavori, sostenendo soltanto, del tutto genericamente, che “la quasi totalità” di tali opere non sarebbe soggetta ad usura,
senza neppure perorarsi di esprimersi in maniera specifica riguardo a quali di esse si intenda fare riferimento, se non richiamandosi ad asseriti lavori che sarebbero stati fatti da essa nel 2007, di cui costituirebbe prova una fattura asseritamente Pt_1
allegata già in primo grado e che sarebbe stata prodotta anche in grado d'appello.
Innanzi tutto, esaminando gli atti prodotti cartaceamente in prima istanza nei propri fascicoli di parte non è dato comprendere a quale fattura l'appellante faccia riferimento, posto che non è menzionata nell'indice di cui ai foliari: vi è un fascicolo con scritta a penna in alto “3/07” in cui sono indicati documenti da 1° a 10° che non comprendono nessuna fattura;
altro “VOLUME II” con indicazione “1)” della memoria ex art. 183 c.p.c., “2)”rilievi fotografici e “3” articoli di giornale;
altro fascicolo ancora con scritto in alto “6375/08” con indicazione “1°” atto di citazione,
“2°” relazione ing. depositata in tribunale il 22 Gennaio 2008, “3°” Per_1
comunicazione spedita al comune di il 10 maggio 2006, “4°” aggiunto a CP_3
penna relativo alla memoria 183 e fascicolo 2 di cui già si è detto, né vi è altro prodotto telematicamente.
All'atto della costituzione in appello, nei documenti prodotti telematicamente vi è
effettivamente una fattura relativa ad impianto elettrico, la quale è prodotta nel contesto di una stringata relazione tecnica di parte redatta, però, successivamente al deposito della sentenza di primo grado, a tentativo di confutazione di quanto ivi espresso dal tribunale, che non può, a fronte di quanto evidenziato circa le produzioni di primo grado, trovare ingresso in questa sede, stante quanto previsto dall'art. 345 c.p.c., norma ovviamente applicabile anche ai documenti.
15 Di tal che, considerando, altresì, le rappresentazioni fotografiche prodotte, che dimostrano lo stato di evidente vetustà dell'appartamento della , il motivo di Pt_1
appello, per la gran parte inammissibile per difetto di specifica illustrazione degli elementi di giudizio che dovrebbero supportarlo, è anche da ritenere infondato,
apparendo più che giustificata la riduzione operata dal primo giudice sulla scorta dell'osservazione che, altrimenti, la conseguirebbe una ingiusta Pt_1
locupletazione, in violazione del principio che il danneggiato non può ottenere di meno, ma neppure di più dell'effettivo danno subito.
Degli stessi deficit assertivi, prima che dimostrativi, partecipa anche il successivo motivo con cui l'appellante si duole della decurtazione operata in relazione alle voci da 77 a 90, nuovamente priva di una specifica illustrazione, nonostante l'espressa elencazione fatta dal tribunale, di quali di esse andrebbero specificamente ricondotte al cedimento del fabbricato e ai lavori di consolidamento, neppure avendo allegato,
o provato a dimostrare, quali degli elementi avessero subito danneggiamenti che ne impedissero il riutilizzo, non senza rimarcare che, sempre dalle rappresentazioni fotografiche prodotte, emerge la pessima condizione dell'appartamento, risultando ancora una volta più che argomentata l'osservazione del tribunale che i lavori hanno costituito solo “occasione” per la loro opportuna sostituzione.
D.b.) Circa la questione dell'ulteriore riduzione, ex art. 1227 comma 2 c.c., del
15%, alla luce di un concorso di colpa della , la quale, come condomina Pt_1
avrebbe contribuito all'inerzia del , che non si determinava a deliberare i Parte_3
lavori nonostante la loro necessità fosse stata rappresentata già dal c.t.u. in sede di atp, ritiene la corte che il motivo sia, invece, fondato.
Deve premettersi che la decurtazione, come detto, è stata praticata in base al comma 2 dell'art. 1227 c.c., il quale notoriamente costituisce eccezione in senso
16 stretto, che deve ritenersi essere stata ritualmente formulata dal comune, visto che non vi è stata impugnazione sul punto.
Ma, proprio in ragione di ciò, l'onere di dimostrare il concorso dell'attrice nell'aggravamento dei danni non poteva che gravare sul comune.
Nella specie l'attrice si è evidentemente attivata nei riguardi del in Parte_3
relazione ai danni subiti;
nessun elemento è stato offerto all'attenzione del tribunale,
e ora alla corte, per poter formulare un giudizio di corresponsalità della , la Pt_1
quale, oltretutto, almeno per i danni subiti all'interno della sua abitazione, è da stimare terza rispetto alla compagine condominiale.
Pertanto, la ulteriore decurtazione del 15% non risulta giustificata.
Evidente è anche l'errore computo dal tribunale nel riassumere le operazioni di calcolo delle somme da decurtare, visto che, nel sottrarre la somma relativa alle voci da 65 a 76, per effetto della riduzione del 40%, dopo averla indicata in 9.564,98,
finisce poi per sottrarre da 23.912,42 euro 14.347,45 che era la somma da riconoscere.
Sicché, eliminando anche la decurtazione del 15% in ragione del negato concorso di colpa, dalla somma complessiva di euro 84.996,24 (somma non contestata),
vanno sottratti euro 9.564,98 + euro 13,936,45, giungendosi alla somma dovuta di euro 61.495,81.
Trattandosi di debito di valore, in conseguenza della parziale riforma della decisione di primo grado e alla luce, altresì, di quanto affermato dal giudice di legittimità circa la necessità di provvedere sempre, anche in appello, alla liquidazione alla data della decisione, vanno accordati la rivalutazione e gli interessi,
siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la prima funzione pienamente reitegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla
17 mancata disponibilità della somma di denaro.
Seguendo il dies a quo indicato dal tribunale, non oggetto di specifica contestazione, dell'1 gennaio 2008, epoca cui risale l'atp, e applicando i corretti criteri dettati dalla nota pronuncia n. 1712 del 1995, devalutando la somma determinata dal giorno della pronuncia di primo grado fino a gennaio 2008 (pari ad euro 53.943,69) e poi via via applicando gli interessi annui sulla somma annualmente rivalutata fino ad oggi, sono dovuti alla euro 89.961,57 (dalla Pt_1
data della pronuncia su detta somma saranno dovuti gli interessi, divenendo il debito di valuta).
E – Le spese
Per quel che concerne il governo delle spese, si osserva che il parziale accoglimento dell'appello, a fronte del rigetto del gravame incidentale, rafforza l'esito del giudizio di primo grado, che vede sempre soccombente l'ente comunale,
mutando lo scaglione di riferimento, attestandosi, però, maggiormente verso il basso rispetto alla forbice ivi prevista, sicché da un lato si ritiene che, relativamente alle spese di primo grado (escluse quelle dell'atp per le medesime ragioni ivi espresse,
del resto non oggetto di impugnazione), esse possano essere liquidate in senso conforme alla liquidazione operata dal tribunale (euro 370,00 per spese ed euro
7.250,00 per compensi), con liquidazione prossima ai minimi per quelle del grado di appello in considerazione anche del parziale accoglimento dei motivi, sussistendo,
altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante incidentale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13
comma 1 bis dpr cit.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando
18 sull'impugnazione di cui in epigrafe, ogni altro motivo rigettato come da
motivazione, così provvede:
a) dichiara inammissibile e rigetta l'appello incidentale, nei sensi di cui in motivazione;
b) accoglie l'appello principale, nei limitati termini di cui in motivazione, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna il
[...]
al pagamento della maggior somma di euro 89.961,57 Controparte_3
comprensiva di rivalutazione e interessi, rispetto a quella riconosciuta nella sentenza di primo grado, oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. su tale somma, dalla data della presente sentenza;
c) rigettandolo per il resto;
d) condanna l' a rifondere le spese di lite in favore CP_7
dell'attrice/appellante principale che liquida, d1) per il primo grado in senso conforme a quanto fatto dal giudice di primo grado (analogamente escluse quelle di
ATP); d2) per il grado di appello in euro 804,00 per spese ed euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
e) dà atto che, per effetto della presente sentenza, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante incidentale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit.
Napoli, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
19