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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/04/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1236/2021
dott. Giuseppe Magnoli Presidente
dott. Cesare Massetti Consigliere
dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1236/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 4 ottobre 2021
d a
(P.IVA , rappresentata Parte_1 P.IVA_1
OGGETTO: e difesa dall'avv. BIANCHI BRUNO del Foro di Milano ed elettivamente opposizione a precetto domiciliata presso il suo studio, giusta procura allegata all'atto all'atto 100001 introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F./P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea
Di Lascio e Saul Monzani del Foro di Bergamo, giusta procura allegata al fascicolo di primo grado e in questa sede nuovamente allegata, con elezione di domicilio digitale all'indirizzo Email_1
APPELLATO
In punto: appello avverso della sentenza del Tribunale di Bergamo
n.1942/2021, pubblicata il 18 ottobre 2021
FATTO E DIRITTO Considerato che l'appellante proponeva ritualmente appello avverso la sentenza n. 1942/2021 del Tribunale di Bergamo;
che il si costituiva in giudizio;
Controparte_1
che all'udienza del 6 aprile 2022, celebratasi in modalità cartolari, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni alla udienza dell'8 gennaio 2025;
che l'appellante ha depositato, in data 12 dicembre 2024, l'istanza di rinuncia agli atti del giudizio d'appello, “anche al fine di evitare possibili ulteriori ripercussioni sul passivo già esistente”;
che con atto del 20 dicembre 2024, il Controparte_1 dichiarava “di accettare tale rinuncia e chiede pertanto che il giudizio sia dichiarato estinto, con compensazione delle spese di lite”;
che all'udienza dell'8 gennaio 2025, la Corte, dato atto della mancata comparizione delle parti, visti gli articoli 309 e 181 cpc, rinviava la causa per gli stessi incombenti all'udienza del 5/3/2025 ore 9.30;
che in data 31 gennaio 2025, la Corte accoglieva l'istanza delle parti di sostituzione dell'udienza del 5 marzo 2025 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che a tale udienza, celebratasi in modalità cartolare, la Corte, dato atto del deposito telematico di note scritte, a opera dei procuratori delle parti, con le quali chiedevano di dichiarare l'estinzione del giudizio a spese compensate, poneva la causa in decisione senza termini;
rilevato che sussistono i presupposti previsti dall'art. 306 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del giudizio
P. Q M.
La Corte d'Appello di Brescia – prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Bergamo n.1942/2021, pubblicata il 18 ottobre 2021
dichiara l'estinzione del processo a spese integralmente compensate, come da richiesta delle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 2 aprile 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1236/2021
dott. Giuseppe Magnoli Presidente
dott. Cesare Massetti Consigliere
dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1236/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 4 ottobre 2021
d a
(P.IVA , rappresentata Parte_1 P.IVA_1
OGGETTO: e difesa dall'avv. BIANCHI BRUNO del Foro di Milano ed elettivamente opposizione a precetto domiciliata presso il suo studio, giusta procura allegata all'atto all'atto 100001 introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F./P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea
Di Lascio e Saul Monzani del Foro di Bergamo, giusta procura allegata al fascicolo di primo grado e in questa sede nuovamente allegata, con elezione di domicilio digitale all'indirizzo Email_1
APPELLATO
In punto: appello avverso della sentenza del Tribunale di Bergamo
n.1942/2021, pubblicata il 18 ottobre 2021
FATTO E DIRITTO Considerato che l'appellante proponeva ritualmente appello avverso la sentenza n. 1942/2021 del Tribunale di Bergamo;
che il si costituiva in giudizio;
Controparte_1
che all'udienza del 6 aprile 2022, celebratasi in modalità cartolari, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni alla udienza dell'8 gennaio 2025;
che l'appellante ha depositato, in data 12 dicembre 2024, l'istanza di rinuncia agli atti del giudizio d'appello, “anche al fine di evitare possibili ulteriori ripercussioni sul passivo già esistente”;
che con atto del 20 dicembre 2024, il Controparte_1 dichiarava “di accettare tale rinuncia e chiede pertanto che il giudizio sia dichiarato estinto, con compensazione delle spese di lite”;
che all'udienza dell'8 gennaio 2025, la Corte, dato atto della mancata comparizione delle parti, visti gli articoli 309 e 181 cpc, rinviava la causa per gli stessi incombenti all'udienza del 5/3/2025 ore 9.30;
che in data 31 gennaio 2025, la Corte accoglieva l'istanza delle parti di sostituzione dell'udienza del 5 marzo 2025 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che a tale udienza, celebratasi in modalità cartolare, la Corte, dato atto del deposito telematico di note scritte, a opera dei procuratori delle parti, con le quali chiedevano di dichiarare l'estinzione del giudizio a spese compensate, poneva la causa in decisione senza termini;
rilevato che sussistono i presupposti previsti dall'art. 306 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del giudizio
P. Q M.
La Corte d'Appello di Brescia – prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Bergamo n.1942/2021, pubblicata il 18 ottobre 2021
dichiara l'estinzione del processo a spese integralmente compensate, come da richiesta delle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 2 aprile 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli