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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 14/11/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 531/2022
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI SEZIONE CIVILE VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 14/11/2025
Dott.ssa AR IX Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Chiamata la causa tra
Parte_1
Avv. MELCHIORRI ALESSIA sostituita dall'Avv. ERMINI
APPELLANTE contro
Controparte_1
Avv. PERASSO MARIA BARBARA ANNA sostituto dall'Avv. BRUNDU
APPELLATA
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Il Presidente
Dott.ssa AR IX
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa AR IX Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 531/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. MELCHIORRI ALESSIA come da procura Parte_1 in atti
APPELLANTE contro
rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. PERASSO MARIA BARBARA ANNA come da procura in atti
APPELLATA
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. la conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Sassari la domandando l'accertamento del credito e la condanna della CP_1 resistente al pagamento di € 10.641,73, oltre interessi moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002.
Assumeva di essere creditrice in forza di cessione avvenuta con la a sua volta Controparte_2 cessionaria della la quale aveva fornito strumenti ortopedici alla Controparte_3 resistente.
Si costituiva la chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo l'intervenuta prescrizione CP_1 decennale del credito, l'inapplicabilità degli interessi moratori e l'insussistenza del diritto creditorio per intervenuto adempimento in data 1.4.2009 e 2.9.2009 da parte della . Parte_2
Con la ordinanza del 4.10.2022 il Giudice rigettava il ricorso dichiarando la prescrizione del credito e condannava la al pagamento in favore della resistente delle spese di giudizio. Pt_1
***
Avverso tale ordinanza ha proposto appello la , deducendo: Pt_1
1) la erronea valutazione sul pagamento del credito effettuato da Equitalia nei confronti della
Controparte_3
2) l'erronea applicazione della prescrizione decennale del credito e la erronea valutazione degli atti interruttivi.
Pertanto, ha chiesto di essere dichiarata creditrice nei confronti della e di condannare la CP_1 controparte al pagamento di € 10.641,73 in suo favore, oltre interessi moratori di cui al D. Lgs.
231/2022 e 192/2012, con vittoria di spese.
Si è costituita la Gestione Regionale Liquidatoria di chiedendo il rigetto dell'appello e CP_1 la conferma dell'ordinanza impugnata, con vittoria di spese.
Alla odierna udienza la causa è stata definita con sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante ha lamentato l'erronea valutazione sul pagamento del credito effettuato da Equitalia nei confronti della Secondo la il Giudice avrebbe dovuto dichiarare estinto Controparte_3 Pt_1 il credito a seguito di tale pagamento, che sarebbe dovuto avvenire in favore della CP_2
(cessionaria) e non della creditrice originaria.
Inoltre, la si è doluta dell'erronea applicazione della prescrizione decennale del credito da lei Pt_1 preteso e della erronea valutazione degli atti interruttivi. Secondo l'appellante il Giudice avrebbe dovuto considerare l'effetto interruttivo della comunicazione della alla del Pt_1 Parte_2
26.4.2019. pagina 3 di 5 Tali motivi di appello possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione logico- giuridica ed entrambi non meritano pregio.
Quanto alla censura relativa alla estinzione del credito per avvenuto pagamento, l'art. 48-bis del D.P.R.
602/1973 dispone che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente di riscossione delle somme iscritte a ruolo […]”.
Nel caso di specie, sono presenti agli atti gli ordinativi di pagamento nn. 1005 del 1.4.2009 e 2724 del
2.9.2009 e l'interrogazione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione sui debiti della creditrice originaria.
In applicazione della disposizione di cui sopra, la aveva emesso un primo ordinativo (n. Parte_2
1005 del 1.4.2009) con cui aveva disposto ad Equitalia il pagamento di € 10.641,73 in favore della
(cessionaria della . CP_2 Controparte_3
A seguito della interrogazione alla Agenzia delle Entrate-Riscossione, aveva riscontrato un debito della creditrice originaria ( in favore di Equitalia, e dunque aveva annullato il primo Controparte_3 ordinativo, disponendo il secondo (n. 2724 del 2.9.2009) con l'intenzione di pagare quanto dovuto direttamente in favore della stessa.
Pertanto, non emerge dagli atti alcuna prova relativa al pagamento effettuato, ma solo l'intenzione di pagare, nonostante la contraria affermazione fatta sul punto dal Giudice.
Quanto alla doglianza relativa alla prescrizione del credito preteso, è pacifico che la cessione non interrompe automaticamente la prescrizione. Infatti, per interrompere la prescrizione è necessario compiere atti specifici, quale l'invio di una richiesta scritta di pagamento al debitore.
La costante giurisprudenza di legittimità e di merito ritiene che sia sufficiente una richiesta scritta di adempimento, anche senza l'indicazione dell'importo esatto.
Riportando tali principi al caso di specie, si osserva che dalla comunicazione PEC del 26.4.2019 inviata dalla alla emerge (cfr. doc. 6 fascicolo primo grado prodotto dalla ): Pt_1 Parte_2 Pt_1
1) che la stessa è indirizzata al soggetto sbagliato, in quanto la è una persona Parte_2
Contr giuridica differente rispetto alla (destinataria corretta);
pagina 4 di 5 2) che l'atto è privo di qualsiasi intimazione di pagamento, in quanto consiste in una mera comunicazione della cessione dei crediti fra la (cedente) e la CP_2 Pt_1
(cessionaria).
Pertanto, correttamente il Giudice valutava che l'ordinativo di pagamento n. 2724 del 2.9.2009 era l'ultimo atto di riconoscimento del debito e la diffida del 14.7.2020 era l'unico atto interruttivo della prescrizione, in quanto la comunicazione del 26.4.2019 non conteneva alcuna richiesta di pagamento del debito e, dunque, non era idonea ad interrompere la prescrizione.
Pertanto, si condivide la valutazione del Giudice circa l'intervenuta prescrizione del credito, considerato che il termine prescrizionale è cominciato a decorrere dal 2.9.2009 — data più favorevole al ricorrente — e la diffida del 14.7.2020 è stata inviata oltre il limite decennale della prescrizione.
La sentenza di primo grado deve, pertanto, essere integralmente confermata.
Dal rigetto dell'appello deriva la condanna della al pagamento delle spese di lite del Parte_1 presente grado di giudizio in favore della , Controparte_1 liquidate come in dispositivo secondo lo scaglione di riferimento nei valori minimi, stante la semplicità della causa.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto dalla avverso l'ordinanza resa ai sensi dell'art. Parte_1
702-bis c.p.c. del Tribunale di Sassari emessa in data 4.11.2022, che conferma;
2) condanna la al pagamento in favore della Gestione Regionale Sanitaria Parte_1
Liquidatoria di delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in € CP_1
2.906,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Sassari, il 14.11.2025
Il Presidente – est.
Dott.ssa AR IX
pagina 5 di 5
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI SEZIONE CIVILE VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 14/11/2025
Dott.ssa AR IX Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Chiamata la causa tra
Parte_1
Avv. MELCHIORRI ALESSIA sostituita dall'Avv. ERMINI
APPELLANTE contro
Controparte_1
Avv. PERASSO MARIA BARBARA ANNA sostituto dall'Avv. BRUNDU
APPELLATA
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Il Presidente
Dott.ssa AR IX
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa AR IX Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 531/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. MELCHIORRI ALESSIA come da procura Parte_1 in atti
APPELLANTE contro
rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. PERASSO MARIA BARBARA ANNA come da procura in atti
APPELLATA
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. la conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Sassari la domandando l'accertamento del credito e la condanna della CP_1 resistente al pagamento di € 10.641,73, oltre interessi moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002.
Assumeva di essere creditrice in forza di cessione avvenuta con la a sua volta Controparte_2 cessionaria della la quale aveva fornito strumenti ortopedici alla Controparte_3 resistente.
Si costituiva la chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo l'intervenuta prescrizione CP_1 decennale del credito, l'inapplicabilità degli interessi moratori e l'insussistenza del diritto creditorio per intervenuto adempimento in data 1.4.2009 e 2.9.2009 da parte della . Parte_2
Con la ordinanza del 4.10.2022 il Giudice rigettava il ricorso dichiarando la prescrizione del credito e condannava la al pagamento in favore della resistente delle spese di giudizio. Pt_1
***
Avverso tale ordinanza ha proposto appello la , deducendo: Pt_1
1) la erronea valutazione sul pagamento del credito effettuato da Equitalia nei confronti della
Controparte_3
2) l'erronea applicazione della prescrizione decennale del credito e la erronea valutazione degli atti interruttivi.
Pertanto, ha chiesto di essere dichiarata creditrice nei confronti della e di condannare la CP_1 controparte al pagamento di € 10.641,73 in suo favore, oltre interessi moratori di cui al D. Lgs.
231/2022 e 192/2012, con vittoria di spese.
Si è costituita la Gestione Regionale Liquidatoria di chiedendo il rigetto dell'appello e CP_1 la conferma dell'ordinanza impugnata, con vittoria di spese.
Alla odierna udienza la causa è stata definita con sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante ha lamentato l'erronea valutazione sul pagamento del credito effettuato da Equitalia nei confronti della Secondo la il Giudice avrebbe dovuto dichiarare estinto Controparte_3 Pt_1 il credito a seguito di tale pagamento, che sarebbe dovuto avvenire in favore della CP_2
(cessionaria) e non della creditrice originaria.
Inoltre, la si è doluta dell'erronea applicazione della prescrizione decennale del credito da lei Pt_1 preteso e della erronea valutazione degli atti interruttivi. Secondo l'appellante il Giudice avrebbe dovuto considerare l'effetto interruttivo della comunicazione della alla del Pt_1 Parte_2
26.4.2019. pagina 3 di 5 Tali motivi di appello possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione logico- giuridica ed entrambi non meritano pregio.
Quanto alla censura relativa alla estinzione del credito per avvenuto pagamento, l'art. 48-bis del D.P.R.
602/1973 dispone che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente di riscossione delle somme iscritte a ruolo […]”.
Nel caso di specie, sono presenti agli atti gli ordinativi di pagamento nn. 1005 del 1.4.2009 e 2724 del
2.9.2009 e l'interrogazione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione sui debiti della creditrice originaria.
In applicazione della disposizione di cui sopra, la aveva emesso un primo ordinativo (n. Parte_2
1005 del 1.4.2009) con cui aveva disposto ad Equitalia il pagamento di € 10.641,73 in favore della
(cessionaria della . CP_2 Controparte_3
A seguito della interrogazione alla Agenzia delle Entrate-Riscossione, aveva riscontrato un debito della creditrice originaria ( in favore di Equitalia, e dunque aveva annullato il primo Controparte_3 ordinativo, disponendo il secondo (n. 2724 del 2.9.2009) con l'intenzione di pagare quanto dovuto direttamente in favore della stessa.
Pertanto, non emerge dagli atti alcuna prova relativa al pagamento effettuato, ma solo l'intenzione di pagare, nonostante la contraria affermazione fatta sul punto dal Giudice.
Quanto alla doglianza relativa alla prescrizione del credito preteso, è pacifico che la cessione non interrompe automaticamente la prescrizione. Infatti, per interrompere la prescrizione è necessario compiere atti specifici, quale l'invio di una richiesta scritta di pagamento al debitore.
La costante giurisprudenza di legittimità e di merito ritiene che sia sufficiente una richiesta scritta di adempimento, anche senza l'indicazione dell'importo esatto.
Riportando tali principi al caso di specie, si osserva che dalla comunicazione PEC del 26.4.2019 inviata dalla alla emerge (cfr. doc. 6 fascicolo primo grado prodotto dalla ): Pt_1 Parte_2 Pt_1
1) che la stessa è indirizzata al soggetto sbagliato, in quanto la è una persona Parte_2
Contr giuridica differente rispetto alla (destinataria corretta);
pagina 4 di 5 2) che l'atto è privo di qualsiasi intimazione di pagamento, in quanto consiste in una mera comunicazione della cessione dei crediti fra la (cedente) e la CP_2 Pt_1
(cessionaria).
Pertanto, correttamente il Giudice valutava che l'ordinativo di pagamento n. 2724 del 2.9.2009 era l'ultimo atto di riconoscimento del debito e la diffida del 14.7.2020 era l'unico atto interruttivo della prescrizione, in quanto la comunicazione del 26.4.2019 non conteneva alcuna richiesta di pagamento del debito e, dunque, non era idonea ad interrompere la prescrizione.
Pertanto, si condivide la valutazione del Giudice circa l'intervenuta prescrizione del credito, considerato che il termine prescrizionale è cominciato a decorrere dal 2.9.2009 — data più favorevole al ricorrente — e la diffida del 14.7.2020 è stata inviata oltre il limite decennale della prescrizione.
La sentenza di primo grado deve, pertanto, essere integralmente confermata.
Dal rigetto dell'appello deriva la condanna della al pagamento delle spese di lite del Parte_1 presente grado di giudizio in favore della , Controparte_1 liquidate come in dispositivo secondo lo scaglione di riferimento nei valori minimi, stante la semplicità della causa.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto dalla avverso l'ordinanza resa ai sensi dell'art. Parte_1
702-bis c.p.c. del Tribunale di Sassari emessa in data 4.11.2022, che conferma;
2) condanna la al pagamento in favore della Gestione Regionale Sanitaria Parte_1
Liquidatoria di delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in € CP_1
2.906,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Sassari, il 14.11.2025
Il Presidente – est.
Dott.ssa AR IX
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