Ordinanza collegiale 24 ottobre 2024
Sentenza 17 marzo 2025
Ordinanza collegiale 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 17/03/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00506/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00891/2023 REG.RIC.
N. 00892/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 891 del 2023, proposto da
Comune di Villareggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mattia Crucioli e Alessia Tiragallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Città Metropolitana di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicoletta Bugalla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino e Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e presso la stessa ex lege domiciliati in Torino, via dell'Arsenale, 21;
2i Rete Gas S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati RI Alessandra Bazzani e Francesca RI Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Guido BA in Milano, via Visconti di Modrone 12;
Arpa Piemonte, Regione Piemonte, Provincia di Vercelli, Azienda Sanitaria Locale di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Asl To 4 e E-Distribuzione S.p.a., non costituite in giudizio;
nei confronti
Filiera Blu S.r.l. Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati PA Allora e Katia Giardini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Maurizio RR, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 892 del 2023, proposto da
LO LL, IA NI RR, GI PA TI, SE IA, Maurizio RR, RI ZI RR, TA LI, IU RR, IL UC, Il Tempio della Carne di UC IL e Ads Flower Bike, rappresentati e difesi dagli avvocati Mattia Crucioli e Alessia Tiragallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Città Metropolitana di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicoletta Bugalla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e presso la stessa ex lege domiciliati in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Arpa Piemonte, Regione Piemonte, Provincia di Vercelli, Azienda Sanitaria Locale di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Asl To 4, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa - Comando Militare Esercito Piemonte, 2i Rete Gas Spa, E-Distribuzione Spa e Comune di Villareggia, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Filiera Blu S.r.l. Agricola, rappresentata e difesa dagli avvocati PA Allora e Katia Giardini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 891 del 2023:
della Determinazione Dirigenziale, Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale, Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera, della Città Metropolitana di Torino, atto n. dd. 4898 del 4/8/2023, recante “Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 alla costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione di biometano in comune di Villareggia. Impresa Filiera Blu erl Agricola – cod. 024475”, nonché di tutti gli atti ad essa presupposti, conseguenti e/o comunque connessi, ivi espressamente compresi, ove occorrer possa: dei pareri della Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1, prot. 54533 del 17/4/2023 e prot. 14563 del 30/1/2023, della Direzione Azioni Integrate EE.LL. prot. 50211 del 5/4/2023, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la CmTo, prot. 22491 del 22/11/22, della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera della CMTo, prot. 123812 del 27/9/2022, di ARPA, prot. 13042 del 8/2/2023, dell'ASL TO4, prot. 9558 del 27/1/2023 (tutti allegati alla Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Torino atto n. dd. 4898 del 4/8/2023), del nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico n. 134233 del 6/9/2021, della comunicazione del Comando Provinciale VVF Torino di approvazione ex art. 3 D.P.R. n. 151/2011, dei verbali della Conferenza dei Servizi del 28/9/2022, del 19/1/2023, del 13/4/2023 e degli allegati pareri.
quanto al ricorso n. 892 del 2023:
della Determinazione Dirigenziale, Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale, Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera, della Città Metropolitana di Torino, atto n. dd. 4898 del 4/8/2023, recante “Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 alla costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione di biometano in comune di Villareggia. Impresa Filiera Blu erl Agricola – cod. 024475”, nonché di tutti gli atti ad essa presupposti, conseguenti e/o comunque connessi, ivi espressamente compresi, ove occorrer possa: dei pareri della Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1, prot. 54533 del 17/4/2023 e prot. 14563 del 30/1/2023, della Direzione Azioni Integrate EE.LL. prot. 50211 del 5/4/2023, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la CmTo, prot. 22491 del 22/11/22, della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera della CMTo, prot. 123812 del 27/9/2022, di ARPA, prot. 13042 del 8/2/2023, dell'ASL TO4, prot. 9558 del 27/1/2023 (tutti allegati alla Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Torino atto n. dd. 4898 del 4/8/2023), del nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico n. 134233 del 6/9/2021, della comunicazione del Comando Provinciale VVF Torino di approvazione ex art. 3 D.P.R. n. 151/2011, dei verbali della Conferenza dei Servizi del 28/9/2022, del 19/1/2023, del 13/4/2023 e degli allegati pareri.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione nei giudizi come in epigrafe indicati della Città Metropolitana di Torino, del Ministero della Cultura, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Difesa, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Torino e di Filiera Blu S.r.l. Agricola, nonché, quanto al solo giudizio R.G. 891/2023, della 2i Rete Gas S.p.A.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2025 il dott. Marco Costa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Le impugnative di cui all’epigrafe hanno entrambe ad oggetto l’autorizzazione ai sensi dell’art. 12 del D.lgs 387/2003 alla realizzazione nel territorio del Comune di Villareggia di un impianto di produzione di biometano tramite upgrading (depurazione) del biogas generato da digestione anaerobica di biomasse agricole, agroindustriali e zootecniche, comprese nell’elenco riportato nella Parte A dell’Allegato VIII al D.Lgs. 199/2021.
2. Il progetto assentito prevede la localizzazione dell’impianto in prossimità del complesso aziendale di stoccaggio ed essicazione cereali della Società Cooperativa Agricola DO LT (aderente a CA, Consorzio Agricolo Piemontese Per Agroforniture e Cereali Società Cooperativa Agricola), al fine di inserire la filiera energetica nel contesto agricolo, attraverso interazioni e sinergie con le realtà presenti sul territorio: l’alimentazione dell’impianto impiegherà materiale organico di natura prettamente agro-zootecnica e agro-industriale (doc. n. 8 CMT) mentre i prodotti di risulta (digestato) verranno riutilizzati in agricoltura come fertilizzanti, con spandimento sui terreni circostanti anche mediante fertirrigazione (doc. 8, pag. 34 e doc. 17 controinteressata). Il biogas derivante dal processo di digestione anaerobica verrà depurato per produrre biometano, da immettere, al netto di quanto utilizzato dal cogeneratore per gli autoconsumi elettrici e termici dell’impianto (il cui calore di cogenerazione servirà anche il vicino complesso COPAC), nella rete locale gestita da 2i rete Gas spa (pag. 23 doc. n. 3 e pag. 2-3 verbale conferenza dei servizi doc. n. 14 CMT).
3. L’area interessata dall’intervento, al pari di tutto il territorio di Villareggia, ricade in ambito di zona di ricarica dell’acquifero profondo e in zona di piano per la tutela e il risanamento della qualità dell’aria ai sensi della DGR 18 maggio 2018, n. 36- 6882; quanto alla classificazione urbanistica, il P.R.G.C. di Villareggia ne prevede la destinazione agricola, con classe I di pericolosità geologica, senza specifiche limitazioni agli interventi urbanistici e senza ulteriori vincoli di carattere ambientale, paesaggistico e idrogeologico (docc. nn. 4-5- 6 CMT); i terreni trasformandi risultano riclassificati in classe IV di capacità d’uso di suoli ai sensi della D.D. della Regione Piemonte n. 1029/2021 (doc. n.7 CMT).
4. La Società Filiera Blu s.r.l. Agricola – controinteressata in entrambi i ricorsi - ha presentato alla Città Metropolitana di Torino nel marzo 2021 una prima istanza – successivamente archiviata su richiesta della medesima proponente - e nell’agosto 2022 una seconda domanda di autorizzazione, modificata nelle linee progettuali anche per venire incontro alla richiesta formulata dal Comune di Villareggia di rilocalizzazione dell’impianto in direzione Sud-Est, al fine di allontanarlo per quanto possibile dalle abitazioni più vicine.
5. Il progetto ha visto l’opposizione di parte della cittadinanza, in parte aderente al locale Comitato “Villareggia: vita, ambiente, sviluppo sostenibile”: quest’ultimo ha partecipato al pertinente procedimento autorizzatorio ivi presentando, unitamente ad alcuni promotori, aderenti e cittadini, osservazioni e documenti critici (si vedano, in particolare, i doc. nn. 18, 19 e 23 depositati dal Comune, con cui il sodalizio e i firmatari evidenziano plurimi elementi contrari alla realizzazione dell’impianto, quali, in sintesi, l’asserita inidoneità del sito per la vicinanza al centro abitato -abitazioni, scuola, campo sportivo e aziende agricole-, la perdita di oltre 30.000 mq di terreni coltivati, le emissioni odorigene e acustiche, da riferirsi anche ad una realizzanda RSA, la sicurezza stradale e la viabilità, anche in rapporto agli attuali due accessi all’impianto CA, la presenza della falda acquifera, nonché la possibile incidenza del progetto su siti naturali protetti inclusi nella Rete Natura 2000).
6. Il procedimento unico, culminato con il provvedimento di autorizzazione in questa sede gravato, è stato condotto secondo il modulo procedimentale della Conferenza di servizi, indetta dalla Città Metropolitana di Torino e articolatasi in tre riunioni istruttorie (28.9.2022, 19.1.2023 e 13.4.2023).
7. Nella prima riunione del 28.9.2022 (doc. 10 Comune), premessa una breve ricostruzione dell’iter procedimentale pregresso, veniva dato atto della documentazione depositata dalla Società proponente, nonché riassunti i dati tecnici e costruttivi dell’impianto, individuando i pertinenti assensi da acquisire; l’esame preliminare del progetto enucleava quindi numerosi profili meritevoli di approfondimento, con assegnazione al proponente di un termine per la presentazione di documentazione aggiuntiva, anche alla luce delle perplessità ivi anticipate e successivamente formalizzate in contributo scritto dagli Enti pubblici intervenuti: in particolare, il Comune odierno ricorrente sottolineava la vicinanza dell’impianto al centro abitato, paventando problematiche relative alla viabilità e alla carenza di opere di mitigazione verso Sud (doc. 13 Comune); l’Arpa e la competente ASL evidenziavano la necessità di ulteriori verifiche relative all’impatto acustico, l’Ufficio emissioni della Città Metropolitana, l’Arpa e l’ASL ponevano l’attenzione sull’impatto odorigeno, con richiesta dell’ASL di specificazione per ciascuna sorgente delle misure previste per evitarne la diffusione, nonché di valutazione dell’efficacia del sistema di trattamento del biogas rispetto all’abbattimento dell’acido solfidrico, COV e silossani anche in caso di incidente (parere del 11.10.2022, doc. 14 Comune), l’Arpa, ancora, rilevava ulteriori, non considerati ricettori quali un ristorante, alcune abitazioni e la scuola nonché carenze nella completezza della simulazione prodotta dalla proponente quanto a sorgenti emissive (parere del 3.10.2022, doc. 15 Comune), la Direzione azioni integrate EE.LL della Città Metropolitana rammentava che l’area ricade in una zona di ricarica dell’acquifero profondo ritenendo necessario un approfondimento dell’analisi idrogeologica presentata (parere del 27.9.2022, doc. 16 Comune), la Direzione viabilità della Città Metropolitana richiamava il proprio parere reso nel corso del primo procedimento, rilevando che non sono state definite le due soluzioni di collegamento viario sulla scorta delle indicazioni ivi rappresentate (doc. 17 Comune). La prima riunione si concludeva quindi con la richiesta di chiarimenti in relazione ai profili sopra evidenziati.
8. Nella seconda riunione del 19.1.2023 venivano approfondite le problematiche emerse nella prima seduta (doc. 11 Comune) alla luce delle integrazioni prodotte dalla Società proponente, delle prime e seconde osservazioni critiche depositate dal Comitato cittadino e della formalizzazione delle prime valutazioni degli Enti pubblici intervenuti (docc. 6 e 7 Comune): quanto alla prima questione posta dal Comitato circa la qualificazione dell’impianto quale raffineria, la stessa veniva respinta e confutata dalla Città Metropolitana, dando altresì atto dell’esame delle restanti osservazioni presentate dal sodalizio, con prevista, più approfondita trattazione nel corso dei lavori; quanto all’impatto odorigeno, l’Arpa considerava sulla base della meteorologia locale l’odore emesso come potenzialmente percepibile ma contenuto nel parametro massimo di tollerabilità pari a 5 unità olfattive, suggerendo comunque la redazione di un piano di gestione dell’odore e di misure idonee a mitigarne le emissioni, anche in caso di criticità (tali considerazioni sono accompagnate nel parere formalizzato dalla indicazione di ulteriori approfondimenti, non ritenendo la modellizzazione allegata al progetto pienamente soddisfacente, doc. 6 Comune), l’Asl ha condiviso le proposte dell’Arpa stante la prossimità dei recettori; relativamente all’impatto acustico, la stessa Arpa ha rilevato che, dall’esame dello studio previsionale, l’impianto rispettava i pertinenti limiti emissivi proponendo tuttavia un attento monitoraggio in fase di esercizio, accompagnato dall’incapsulamento del compressore utilizzato per la compressione del gas da immettere nella rete, trovando l’Asl concorde sul punto; per quanto riguarda le interferenze con la viabilità comunale, il Comune si è espresso negativamente ribadendo le perplessità già manifestate mentre, in relazione alla viabilità provinciale, la Provincia competente non si è espressa; la Società proponente nel descrivere le caratteristiche di sostenibilità dell’impianto ha sottolineato che il nuovo progetto in discussione avrà un impatto decisamente inferiore al precedente, non essendovi più necessità di trasportare il gas liquido stante l’allacciamento diretto alla rete di distribuzione; relativamente alla sicurezza dell’impianto il Comune ha rilevato la mancanza del parere dei VVF; quanto, ancora, alla presenza della falda acquifera, ad avviso della Città metropolitana la collocazione della stessa non osta alla realizzazione dell’intervento, ma le misure a tutela meritano ulteriore approfondimento, non risultando direttamente evincibili dagli allegati progettuali. All’esito della trattazione, la Città Metropolitana, su istanza di Filiera Blu, ha sospeso il procedimento, e in data 9.3.2023, l’impresa ha prodotto ulteriori integrazioni.
9. Il Comune ricorrente in data 9.3.2023 ha trasmesso il proprio parere negativo, ritenendo non superate le problematiche concernenti l’accessibilità dell’impianto in progetto (doc. 22 Comune); il Comitato, unitamente al gruppo di aderenti e sottoscrittori, ha prodotto nell’istruendo procedimento le proprie “Terze osservazioni” (doc. 23 Comune) ivi ribadendo che le criticità già evidenziate nei precedenti scritti non risultavano superate.
10. Nella terza riunione del 13.4.2023 (doc. 12 Comune) veniva dato atto del deposito del parere favorevole dei Vigili del Fuoco ex art. 3 del D.P.R. n. 151/2011, nonché valutate le modifiche progettuali introdotte a valle delle considerazioni espresse dagli enti Pubblici nelle precedenti riunioni e nei collegati pareri, mentre permaneva la sola opposizione del Comune di Villareggia; in particolare, la Direzione Azioni Integrate EE.LL della Città Metropolitana valutava favorevolmente la nuova configurazione dei serbatoi dell’impianto, suggerendo alcune ulteriori cautele in fase realizzativa; quanto all’impatto odorigeno, l’ARPA integrava le proprie valutazioni evidenziando che le emissioni odorigene non eccedevano il limite di tollerabilità neppure considerando quale recettore la futura RSA, che si collocherebbe “in corrispondenza della isopleta di due unità odorigene/mc rispetto al 98mo percentile. La norma non individua tuttavia un limite da rispettare. Il ricettore più esposto sotto tale profilo non è l’RSA ma il recettore n. 1, per il quale la percezione degli odori resterebbe comunque entro un limite tollerabile” ; quanto all’impatto acustico, le pertinenti valutazioni sul nuovo recettore n. 3 non risultavano problematiche in relazione alla relativa classificazione acustica, prefigurando la necessità di confermare le valutazioni espresse al termine della bonifica acustica in corso da parte di CA (di cui era atteso un minor apporto emissivo), mentre l’ASL confermava l’opportunità dell’incapsulamento del compressore ed un piano di gestione degli odori; quanto alle problematiche interessanti la viabilità, la Direzione Coordinamento Viabilità della Città Metropolitana ribadiva il parere già espresso ed allegato al verbale della Conferenza dei servizi del 19.1.2023, evidenziando che, in quanto esistente, l’accesso principale al sito CA presso l’innesto della Strada Comunale Amorosa sulla S.P. 88 deve essere conforme a norme e regolamenti applicabili in materia stradale, mentre il Comune ha ribadito la propria posizione contraria al rilascio dell’autorizzazione già espressa nel parere depositato, appuntata sull’insufficienza della viabilità in rapporto all’incremento del traffico e all’ampiezza della carreggiata della SP. 88, ritenendo sussistenti altri profili non sufficientemente approfonditi, quali la capacità di assorbimento del gas da parte della rete sollevata dal Comitato. I lavori della suddetta terza riunione proseguivano con l’esame degli assensi acquisiti e della complessiva documentazione istruttoria raccolta e si concludevano con un pronunciamento di massima di contenuto favorevole alla realizzabilità dell’intervento ed al rilascio della autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003.
11. Sulla base dell’esito dei lavori della Conferenza di Servizi, esaminato altresì il progetto definitivo depositato dalla Società proponente, con la qui gravata Determina Dirigenziale n. 4898 del 04.08.2023 la Città Metropolitana di Torino ha autorizzato, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, la costruzione e l’esercizio dell’impianto per la produzione di biometano di cui è causa, dando atto dei pareri favorevoli espressi dalle Amministrazioni intervenute con la sola eccezione del Comune di Villareggia; il provvedimento dà espressamente atto che: i lavori della Conferenza dei Servizi sono conclusi e il provvedimento di autorizzazione unica costituisce anche la determinazione motivata di conclusione della conferenza stessa, come disposto dagli artt. 14 e ss .della L. 241/90; dall’esame degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti non sono emersi vincoli che precludano la realizzazione dell’opera né sono emersi elementi di criticità in relazione alle matrici ambientali analizzate; l’autorizzazione rilasciata costituisce anche titolo abilitativo ai sensi del D.P.R. 380/2001 per la realizzazione dell'impianto in oggetto e delle opere connesse, comprensivo delle valutazioni ai fini della compatibilità con la viabilità comunale, in assenza di formalizzazione dell’atto espresso da parte del Comune di competenza.
L’efficacia del suddetto provvedimento era subordinata all’ottemperanza, da parte del titolare, alle prescrizioni contenute nei pareri e negli atti di assenso ivi allegati.
12. Avverso il suddetto provvedimento sono insorti con separati ricorsi il Comune di Villareggia (R.G. 891/2023) e un gruppo di cittadini e soggetti presenti sul territorio (R.G. 892/2023), deducendo censure sostanzialmente sovrapponibili quanto a portato contestativo, articolate in 8 motivi di ricorso.
13. All’esito dell’udienza pubblica del 26.9.2024, trattenuta la causa in decisione e riuniti i ricorsi di cui in epigrafe, il Tribunale ha ritenuto con ordinanza collegiale n. 1070/2024 di “acquisire una compiuta relazione esplicativa, corredata di puntuali richiami alla documentazione tecnica agli atti, da redigersi a cura della resistente Città Metropolitana di Torino e della controinteressata Filiera Blu S.r.l., in ordine alle prestazioni e capacità dell’impianto di cui è causa per il requisito minimo “limite termico - LT”, come individuato per la filiera del biogas da insediare nei “Comuni ricadenti nella Zona di Piano del Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” dall’allegato alla deliberazione della Giunta Regionale piemontese del 30 gennaio 2012, n. 6-3315” assegnando alle parti il termine ivi specificato.
14. Le parti onerate hanno ottemperato al provvedimento di cui sopra depositando in giudizio gli elaborati richiesti, su cui i ricorrenti hanno preso posizione con propri scritti difensivi.
15. All’udienza pubblica del 22.1.2025 il difensore di Filiera blu s.r.l. ha eccepito la necessità di stralciare la memoria difensiva e i documenti depositati dalle parti ricorrenti successivamente all'ordinanza istruttoria, cui hanno replicato in opposizione i difensori delle parti ricorrenti; all’esito della discussione il Collegio ha assegnato la causa in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare si dà atto che i ricorsi in epigrafe sono stati riuniti con ordinanza n. 1070 del 24.10.2024.
2. Parimenti in limine deve essere rigettata la sopra richiamata richiesta di stralcio di parte controinteressata poiché, sebbene l’ordinanza dell’intestato Tribunale n. 1070/2024 si sia concentrata su uno specifico profilo istruttorio, nondimeno il prosieguo della trattazione dell’intera controversia è stato aggiornato alla celebrata udienza pubblica del 22.1.2025, restituendo a tutte le parti piena facoltà di contraddittorio nei termini previsti dall’ordinamento processuale.
3. Quanto alla prima censura del ricorso R.G. 891/2023 corrispondente alla quarta censura del ricorso R.G. 892/2023, viene in rubrica dedotta la “Violazione D.M. Infrastrutture e Trasporti 19/4/2006 - Violazione dei principi di buon andamento ed efficacia dell’attività amministrativa nonché artt. 97 Cost. e 1 L n. 241/1990 – Violazione art. 3 L 241/1990 – Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e diritto e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione” .
Le parti attrici stigmatizzano nelle rispettive impugnative il rilascio della gravata autorizzazione nonostante le criticità afferenti alla viabilità e alla sicurezza della circolazione stradale, sollevate sin dall’esame del primo progetto di impianto e in tesi mai risolte; in sintesi, per un verso l’aumento del traffico veicolare pesante generato dall’impianto risulterebbe sottostimato dalla proponente e, comunque, erroneamente valutato sul piano metodologico, assumendone un irrealistico flusso costante durante l’intero anno solare, per altro verso non sarebbero state previste né le necessarie opere di adeguamento della viabilità destinata a sopportarlo né la modificata dell’intersezione stradale in corrispondenza dell’accesso comune all’impianto CA.
Le doglianze, riprodotte con contenuto sostanzialmente coincidente in entrambe le impugnative, non meritano accoglimento.
3.1. L’impatto quantitativo e qualitativo dell’impianto sulla viabilità locale risulta approfonditamente valutato nel procedimento culminato con la gravata autorizzazione unica e ritenuto dall’Amministrazione metropolitana all’esito dell’istruttoria di entità limitata: detta valutazione, pertanto, si colloca all’esito di un fisiologico apprezzamento tecnico-discrezionale dei dati desumibili dall’istruttoria procedimentale, cosicché il relativo scrutinio nella presente sede giurisdizionale deve necessariamente arrestarsi al riscontro di macroscopiche illogicità e carenze idonee ad inficiarne l’attendibilità, non sussistenti nel caso di specie.
Gli argomenti contestativi sviluppati dalle parti attrici, appuntati in larga misura sulla sottostima dei dati numerici in ingresso e uscita dallo stabilimento, infatti, in parte si basano su mere congetture – quali la paventata impossibilità di fruire del sistema di fertirrigazione, con conseguente, necessario ricorso ad un maggior numero di prelievi del fertilizzante non distribuito con tale modalità (doc. 18 Comune, osservazioni Comitato, pag. 11 in nota) – e, in ogni caso, non smentiscono i valori riferiti all’attuale flusso di traffico assunti quale parametro di riferimento in sede procedimentale. Sotto ulteriore profilo, l’Amministrazione procedente ha comunque considerato che l’impianto autorizzato andrà ad inserirsi nel contesto della viabilità servente il complesso di essicazione e stoccaggio del mais afferente al CA, i cui spazi di sosta e manovra interni e prospicienti l’ingresso principale potranno essere utilizzati dai mezzi a servizio del nuovo, realizzando impianto.
3.2. Quanto alla asserita inidoneità dell’intersezione stradale esistente, tale aspetto risulta valutato e ritenuto non dirimente, proprio sulla base della presenza di spazi di manovra e di “attestazione dei mezzi” all’esterno della sede viaria, ferma la competenza comunale a disporre la regolarizzazione dell’accesso secondo le vigenti normative in materia di viabilità. Su tale ultimo aspetto l’autorizzazione gravata dà infatti atto che, successivamente alla riunione decisoria della Conferenza di servizi del 13.4.2023 e a seguito di ulteriore richiesta del Comune di Villareggia del 23.5.2023, la Direzione Coordinamento Viabilità della Città metropolitana si è espressa con la nota del 4.6.2023 in senso favorevole agli adeguamenti geometrici dell’intersezione stradale ritenuti necessari dall’Ente Locale nel rispetto del D.M. del 19/4/2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione di intersezioni stradali” (incrocio tra Via Amorosa e la S.P. 88, in prossimità dell’entrata all’esistente stabilimento CA e futura via di accesso all’impianto di Filiera Blu). La Città Metropolitana ha tuttavia correttamente aggiunto che la necessità di adeguamento dell’intersezione, comunque necessaria, non può di per sé ritenersi ostativa alla realizzazione del complesso, logicamente argomentando che la “ricerca della suddetta soluzione progettuale compatibile con il D.M. del 19/4/2006 tra le due strade citate, considerato che non è prevista alcuna modifica all’accesso dell’area industriale già attualmente in uso, potrà pertanto svolgersi anche con il coinvolgimento delle imprese titolari dell’ingresso, senza tuttavia che ciò possa costituire un pregiudizio all’autorizzazione del nuovo impianto di Filiera Blu” .
4. La seconda censura di cui al ricorso R.G. 891/2023, corrispondente alla prima censura del ricorso R.G. 892/2023, si incentra sulla rubricata “Violazione art. 12 D.Lgs. 387/2003 e parte III paragr. 14, all. 2 (paragr. 14), parte IV paragr. 16 e 1, all. 3 (paragr. 17) Linee Guida di cui al D.M. Sviluppo Economico 10/9/2010 e D.M. Transizione ecologica n. 240, 15-09- 2022 - Violazione DGR Piemonte 18/5/2018, n. 36-6882, DGR 30/1/2012, n. 5-3314 e DGR Piemonte 30/1/2012, n. 6-3315 - Violazione dei principi di buon andamento ed efficacia dell’attività amministrativa nonché artt. 97 Cost. e 1 L n. 241/1990 - Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione sotto ulteriore profilo – Violazione art. 191 TFUE, 3 ter D.Lgs 152/2006 e del principio di precauzione” . In particolare, i ricorrenti contestano diffuse carenze istruttorie, in tesi sfociate nel mancato rilievo dell’inidoneità del sito sotto plurimi e separatamente evidenziati profili.
Le censure non meritano accoglimento:
a) per quanto concerne la dedotta circostanza che il Comune ricade in zona di piano per la tutela e il risanamento della qualità dell’aria ai sensi della DGR 18.5.2018, n. 36-6882 e, pertanto, l’autorizzazione alla costruzione degli impianti generativi è subordinata al rispetto di rigidi parametri prestazionali, espressamente imposti dalla DGR 6-3315/2012 (con riferimento al paragrafo 2.1 del relativo allegato, laddove fissa requisiti minimi prestazionali di efficienza), deve obiettarsi quanto segue.
Premesso che la determina 6-3315/2012, in quanto citata nel provvedimento gravato e considerata nella relativa istruttoria, assume quindi rilievo anche quale autovincolo amministrativo (si veda il verbale della Conferenza di servizi, prima seduta del 28.9.2022, doc. 10 Comune), a confutazione dell’assunto attoreo il Collegio rileva che, disposta specifica istruttoria processuale sul punto, i requisiti prestazionali in discussione risultano soddisfatti (doc. 71 controinteressata, doc. 26 CMT, pag. 4): la configurazione dell’impianto, infatti, prevede l’impiego di un cogeneratore alimentato da parte del biogas in loco prodotto, con soluzione progettuale che si pone quale alternativa all’utilizzo di apparecchiature alimentate da fonti energetiche direttamente prelevate dalla rete. Invero, i parametri fissati dalla suddetta determina si riferiscono espressamente alla sola produzione di energia elettrica da biogas e devono essere verificati, pertanto, solo con riferimento al cogeneratore, isolatamente apprezzato ai fini prestazionali qui in discussione.
Diversamente opinando, si giungerebbe alla paradossale affermazione, patrocinata dalle parti attrici (vedasi la relazione tecnica di cui al doc. 49 prodotto dal Comune), che, ove il cogeneratore in questione destinasse la totalità dell’energia termica prodotta al mantenimento in temperatura dei digestori anaerobici deputati alla produzione del biogas, questa non sarebbe computabile per valutarne l’efficienza, con conseguente inevitabile mancato raggiungimento dei limiti di cui alla determina n. 6-3315/2012. Una conclusione di tal fatta non può dirsi ragionevole, poiché finirebbe con il premiare una diversa soluzione tecnica che, come visto, comporterebbe necessariamente il diretto prelievo dell’energia dalla rete in luogo dello sfruttamento della risorsa rinnovabile prodotta in loco.
Quanto all’ulteriore impatto dell’opera lamentato dai ricorrenti, l’istruttoria condotta dall’Amministrazione non evidenzia alcuna delle carenze denunciate, poiché le fonti delle emissioni attese sono state compiutamente individuate e il provvedimento finale reca plurime, stringenti prescrizioni per il relativo contenimento e monitoraggio (si vedano gli allegati A.2 e A.3), garantendo un elevato approfondimento delle sottese problematiche, certamente non inferiore a quello che la richiamata D.D. 6-3315/2012 riserva per le aree c.d. “di attenzione”, mentre non vi sono elementi per classificare i lotti di terreno edificandi quale “sito non idoneo”.
b) Anche la censura incentrata sulla produzione agricola di qualità nell’area interessata dal progetto è infondata.
Sebbene la “Relazione di inquadramento territoriale” del progetto risulti depositata nel solo, primo progetto successivamente abbandonato (doc. 22 CMT), per un verso il relativo contenuto, quantomeno in relazione al contesto di inserimento, risulta tenuto implicitamente in considerazione dall’Amministrazione nel corso dell’istruttoria culminata con il qui gravato provvedimento finale (vedasi il verbale della prima riunione della Conferenza di Servizi, ove la Città Metropolitana descrive l’oggetto della nuova domanda quale “variante del progetto già presentato il 31/3/2021 dalla stessa Filiera Blu, che in data 10/5/2022 ne ha richiesto l’archiviazione, attuata da questa Direzione con D.D. n. 2775 del 8/6/2022” ), per altro verso i terreni interessati dall’impianto, già classificati in seconda classe di capacità d’uso del suolo, sono stati riclassificati in Classe IV dalla Regione Piemonte con D.D. n. 1029/A1709C del 30.11.2021 (classe identificante terreni che, sebbene coltivabili, sono tuttavia caratterizzati da limitazioni molto evidenti che restringono la scelta delle colture insediabili e richiedono una gestione molto attenta per contenerne la degradazione), talché nessuna delle produzioni agricole destinatarie di qualificata tutela e protezione risulta insistere sui medesimi ovvero compromessa dall’insediando impianto (il Comune, con il depositato doc. n. 28 si limita infatti a segnalarne l’asserita prossimità, senza che dalla stessa possa evincersi alcun pregiudizio).
c) Parimenti infondata è la parte della doglianza secondo cui l’impianto ricadrà in una zona agricola c.d. “area greenfield” e comporterà la perdita di oltre 34.000 mq di terreni agricoli attualmente coltivati.
La genericità della censura e la già rilevata riclassificazione in Classe IV di capacità d’uso del suolo dei terreni trasformandi (doc. 7 CMT) inducono a ritenere che la scelta localizzativa sia stata improntata a un non irragionevole bilanciamento tra il sacrificio di terreni di scarso pregio e gli attesi benefici derivanti dall’intervento (doc. 8 controinteressata, relazione tecnica, pag. 36), in armonia con il favor legislativo per gli impianti in questione espresso dall’art. 12, comma 3 del D.Lgs. 387/2003; a ciò deve aggiungersi la circostanza che l’intervento in progetto rientra tra le opere necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, costituenti ai sensi dell’art. 18 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108 interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.
d) Neppure il fatto, dedotto dai ricorrenti, che il sito si troverebbe in prossimità di aree di rilevanza ambientale presenta profili di fondatezza.
Fermo il più approfondito scrutinio della questione in sede di trattazione delle successive censure, l’evidenziata prossimità ai siti tutelati risulta smentita per tabulas dal documento n. 23 dell’intimata Città Metropolitana: la distanza dalle zone protette, infatti, è superiore a 2 km e queste risultano racchiuse in un contesto perifluviale protetto e situato ad una quota altimetrica più bassa di quella delle aree pianeggianti ove sorgerà l’impianto; sotto altro, connesso profilo, il rischio di contaminazione delle aree da parte dei liquami zootecnici e, quindi, di contaminazione delle falde acquifere risulta poco verosimile in ragione del verso di scorrimento delle medesime acque sotterranee e comunque è presidiato dalle stringenti prescrizioni realizzative imposte alla proponente, sicché dalle censure attoree non emerge alcuna specifica, residua interferenza con le suddette aree tutelate. In conclusione, alla luce dei profili esaminati, la complessiva valutazione di compatibilità del progetto sul piano ambientale non risulta affetta dalle carenze lamentate.
5. Con la terza censura di cui al ricorso 891/2023, corrispondente alla seconda censura del ricorso R.G. 892/2023, viene denunciata la “Violazione DGR Piemonte 18/5/2018, n. 36-6882, art. 271 D.Lgs 152/2006 - Violazione dei principi di buon andamento ed efficacia dell’attività amministrativa nonché degli artt. 97 Cost. e 1 L n. 241/1990 – Violazione art. 3 L n. 241/1990 – Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione – Violazione 191 del TFUE, 3 ter D.Lgs 152/2006 e del principio di precauzione” .
Difetterebbe la valutazione delle emissioni prodotte dall’impianto, quali formaldeide, acido solfidrico e silossani, nonché biogas (anche nelle fasi di fermo), cui si aggiungerebbero ulteriori emissioni diffuse: l’assenso così rilasciato, pertanto, si porrebbe in contrasto con il principio di precauzione imposto dalla normativa comunitaria e con i valori limite di emissione imposti dall’art. 271 del d. lgs. 152/2006.
Le doglianze sono infondate.
L’allegato A.2 all’autorizzazione ha imposto alla proponente, per quanto riguarda il cogeneratore, il pieno rispetto del “quadro delle emissioni” di cui alla tabella 3.4.2 contenuta nella D.D. n. 753/2022 (doc. 24 CMT, estratto, pag. 2), ritenendo saltuario e, perciò, sostanzialmente trascurabile il rilascio di sostanze da parte delle altre fonti ivi considerate. In ogni caso, l’allegato A.3 contiene dettagliate prescrizioni finalizzate al contenimento e al monitoraggio delle emissioni convogliate e diffuse, con rigidi parametri emissivi anche per la torcia fredda utilizzata per convogliare l’off-gas, gas residuo derivante dalla separazione del biometano dal biogas (doc. 1 CMT, con particolare riferimento alla prescrizione n. 6 e all’ivi prevista analisi periodica degli effluenti con misura dei composti chimici ivi specificati); inoltre un sistema di filtrazione a carboni attivi del biogas cattura già in tale fase i silossani, l’acido solfidrico e i composti organici volatili (doc. 8 controinteressata, pag. 23); il contenimento delle emissioni diffuse risulta poi presidiato sia da specifici accorgimenti progettuali (copertura di tutte le vasche per ottimizzare il recupero del biogas e minimizzare le emissioni fuggitive, docc. 13 e 3 CMT, nonché accorgimenti progettuali atti a prevenire infiltrazioni dei liquami nel sottosuolo) sia da approfondite valutazioni istruttorie, accompagnate da pertinenti prescrizioni realizzative e di monitoraggio (modellizzazione, gestione e monitoraggio dell’impatto odorigeno e analoga trattazione dell’impatto acustico, con riserva di integrazione delle prescrizioni impartite in sede di esercizio dell’impianto).
Ne deriva che le questioni relative alle emissioni dell’impianto sono state adeguatamente valutate e approfondite in sede istruttoria, giungendo ad autorizzare l’intervento senza trascurare alcuna pertinente indagine.
6. Con la quarta censura del ricorso RG 891/2023, corrispondente alla terza censura del ricorso RG 892/2023, le parti deducono la “ IV. Violazione DGR Piemonte 13-4554/2017, DGR Piemonte 9-11616/2004 – Violazione del PRG di Villareggia - Violazione L.R n.52/2000 e L. 447/1995 - Violazione dei principi di buon andamento e efficacia dell’attività amministrativa nonché artt. 97 Cost. e 1 L n. 241/1990 – Violazione art. 3 L n. 241/1990 – Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione – Violazione art. 191 TFUE, 3 ter D.Lgs 152/2006 e principio di precauzione ”.
La gravata autorizzazione sarebbe stata emanata ignorando le non superate criticità emerse nel corso dell’istruttoria quanto ad impatto odorigeno e acustico dell’impianto, con particolare riferimento al carico emissivo e alla carente individuazione dei recettori più esposti, tra i quali non figurerebbe la prevista RSA da edificarsi nell’area SG1 dello strumento urbanistico comunale.
Il motivo è infondato con riferimento ad entrambi i ricorsi.
6.1. Quanto all’asserita sottovalutazione dell’impatto olfattivo dell’opera, le parti ricorrenti, a sostegno delle rispettive doglianze, citano alcuni passi del parere dell’Arpa reso in data 8.2.2023 e allegato all’autorizzazione impugnata (doc. 1 Comune, pag. 39 del file depositato), in cui l’Ente manifesta alcune perplessità in ordine alla simulazione di dispersione degli odori dell’impresa proponente (doc. 11 CMT), ivi definendola “non cautelativa”. Il parere dell’Arpa, tuttavia, non individua circostanze ostative all’assenso richiesto ma si conclude enunciando mere raccomandazioni migliorative, quali l’adozione di un “Piano di Gestione degli Odori”, in coerenza con quanto espresso dal rappresentante della medesima Agenzia nel corso dei lavori della Conferenza di Servizi (vedasi i verbali delle sedute del 19.1.2023 e del 13.4.2023, docc. 15 e 16 CMT); ad analogo giudizio positivo con prescrizioni giunge l’Azienda sanitaria con il parere del 27.1.2023, parimenti allegato all’assenso gravato, ove quest’ultima concorda con l’opportunità del suddetto “Piano di Gestione degli Odori” in ragione della possibilità di ivi prevedere interventi di carattere gestionale idonei ad affrontare eventuali criticità. Il provvedimento finale ha recepito le suddette raccomandazioni, prevedendo all’allegato A.3 le prescrizioni nn. 11, 12 e 13, volte al monitoraggio delle emissioni odorigene nonché, ove necessario, all’approntamento di un apposito “Piano di Gestione degli Odori”; neppure la valutazione di impatto sul possibile recettore virtuale costituito dalla futura RSA può ritenersi trascurata, poiché l’Arpa ha rilevato che la stessa si collocherebbe “in corrispondenza della isopleta di due unità odorigene/mc rispetto al 98mo percentile. La norma non individua tuttavia un limite da rispettare. Il ricettore più esposto sotto tale profilo non è l’RSA ma il recettore n. 1, per il quale la percezione degli odori resterebbe comunque entro un limite tollerabile” (vedasi il verbale della terza seduta della Conferenza di Servizi, doc. 16 CMT, pag. 5).
In conclusione, pertanto, quanto ad impatto olfattivo non possono ravvisarsi le lamentate lacune istruttorie e motivazionali, né può ritenersi irragionevole, alla stregua delle richiamate raccomandazioni dell’Arpa e dell’Asl, la scelta amministrativa di posticipare l’adozione di eventuali e più incisive misure cautelative all’esito del monitoraggio successivo alla messa in esercizio dell’impianto.
6.2. Quanto al lamentato inquinamento acustico, lo stesso è stato oggetto di approfondita istruttoria alla luce dell’attuale e vigente zonizzazione acustica del Comune di Villareggia, nel corso della quale sono stati esaminati i contributi tecnici della proponente (doc. 43 controinteressata) e raccolti i pareri favorevoli con prescrizioni dell’Arpa e dell’Asl, redatti a seguito degli approfondimenti e delle integrazioni da queste richieste (vedasi gli allegati al doc. 1 depositato da CMT); il provvedimento finale ne ha tenuto conto e, sebbene non abbia previsto già in prima battuta l’isolamento dei compressori auspicato dai suddetti enti Pubblici, nondimeno ha prescritto e stabilito che “l’Impresa dovrà verificare, entro sei mesi dall’inizio dell’attività dell’impianto, il rispetto dei limiti assoluti e differenziali previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 nelle condizioni più gravose di esercizio, secondo la zonizzazione acustica del Comune di Villareggia. Si ricorda che la fase di cantiere è oggetto di deroga, stabilita con autorizzazione rilasciata dal Comune ai sensi dell’art. 9 della L.R. 52/2000” (doc. 1 CMT).
La Società proponente e gli enti pubblici intervenuti - tra cui l’Arpa e l’Azienda sanitaria - hanno inoltre correttamente assunto a presupposto progettuale e valutativo l’attuale classificazione acustica del Comune di Villareggia, con l’area SG1 prescelta per la realizzazione della futura RSA tuttora in Classe III, non essendo stato documentato neppure nel corso del presente giudizio il perfezionamento del procedimento di revisione della suddetta classificazione acustica previsto dall’art. 7 della L.R. piemontese n. 52/2000 a valle dell’approvazione della variante urbanistica.
Invero, l’allegato 5 alla delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 20/12/2018, di approvazione della "variante generale di revisione del Prgc, ai sensi dell’art. 17, comma 4 della L.r. 56/77 e smi – approvazione progetto definitivo”, individua come necessario tale aggiornamento (doc. 47 Comune, pag. 7 del file depositato), che però non è stato recepito in un provvedimento di adozione e approvazione del piano acustico revisionato.
Le parti attrici in ogni caso stigmatizzano la stessa individuazione dei recettori.
Tale contestazione non è condivisibile, giacchè i rilievi eseguiti in loco hanno confermato la sostanziale bontà delle stime previsionali poste alla base del progetto ed estese all’intera area circostante l’impianto (si vedano, in particolare, le tavole alle pagg. 27 e 28 del doc. 43 di parte controinteressata): l’Arpa, infatti, con il parere del 17.1.2023 ha sollevato perplessità in relazione al recettore R1 più prossimo all’impianto, suggerendo una complessiva attività di monitoraggio ma nel contempo affermando “ la documentazione presentata soddisfa i criteri di cui alla D.G.R. n.9-11616 del 02/02/2004 ”. Una volta ritenuta attendibile la modellizzazione delle emissioni, non possono ritenersi rilevanti gli ulteriori profili di doglianza lamentati, in quanto si appuntano su profili già esaminati e superati nel corso dei lavori Conferenza di Servizi (l’asserita, erronea qualificazione del recettore n. 3 è stata esaminata e superata nella terza seduta del 13.4.2023, doc. 16 CMT pag. 5; i valori sonori ante operam dei recettori PM01 e PM02 contengono scostamenti di modesta entità, destinati a ridursi al completamento delle opere di riqualificazione acustica dell’impianto CA; i livelli acustici post operam R1 e R3, asseritamente superiori a quelli previsti dalla classe IV, non sono ritenuti dalla stessa Arpa ostativi all’intervento, anche in considerazione del richiamato risanamento acustico dell’impianto di essicazione e del conseguente miglioramento del relativo quadro emissivo).
In ogni caso, i lavori della Conferenza di Servizi hanno valutato misure di mitigazione ai sensi dell’art. 9 della L. 447/1995: la gravata autorizzazione prevede espressamente che ove al momento della messa in esercizio dell’impianto dovessero emergere criticità rilevate a seguito del previsto monitoraggio, queste dovranno essere eliminate e i valori di emissione ricondotti a quanto previsto dalla vigente zonizzazione acustica comunale.
In conclusione, neppure in relazione all’impatto acustico l’istruttoria e la motivazione dell’atto gravato possono ritenersi carenti, né irragionevole o poco cautelativa la scelta amministrativa di posticipare l’adozione di eventuali più invasive misure di abbattimento delle emissioni all’esito del previsto monitoraggio dell’impianto, anche alla stregua dell’imposto rispetto dei livelli sonori in conformità alla zonizzazione acustica comunale.
7. Con la quinta censura di entrambi i ricorsi le parti istanti deducono “Violazione art. 8 D.Lgs. 164/2000 e “Criteri per la valutazione di ammissibilità di una richiesta di connessione e per la localizzazione del punto di immissione” di ARERA - Violazione DGR 30/1/2012, n. 5-3314 - 30 Violazione dei principi di buon andamento ed efficacia dell’attività amministrativa nonché degli artt. 97 Cost. e 1 legge n. 241/1990 e s.m.i. - Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione ”.
Le parti sostengono che la rete metanifera locale non possa accogliere il volume di produzione generato nei periodi di picco.
La censura è infondata.
Nella terza seduta la Conferenza di Servizi (doc. 16 CMT pag. 3) ha approfonditamente affrontato il tema della gestione di eventuali eccessi di produzione e degli accorgimenti tecnici atti a contenerli: “nelle integrazioni [della proponente] si precisa che la capacità di assorbimento del biometano prodotto è prevista scendere al di sotto della portata media immessa dall’impianto (380 Smc/h) per periodi e per un numero limitato di volte all’anno (< 2000 h/a indicativamente). In tali casi la prima possibilità di intervento è data dagli accumulatori pressostatici che fungono da polmone per l’impianto consentendo di gestire la riduzione di assorbimento della rete del gas per un certo tempo. La seconda possibilità è data dalla flessibilità del cogeneratore a biogas, che in condizioni nominali lavora ad inseguimento dei consumi elettrici dell’impianto, con valori di produzione inferiori alla potenza di picco, e che quindi può gestire portate maggiori, incrementando la generazione elettrica, nei momenti di riduzione di assorbimento della rete del gas. Inoltre è possibile ridurre l’alimentazione di biomasse all’interno del fermentatore in modo che la produzione di biogas si riduca entro poche ore. Rileva inoltre che 2i Rete Gas s.p.a. invitata a tutte le riunioni della Conferenza dei Servizi, inclusa la presente, non ha mai evidenziato problematiche in merito, neppure a seguito di nostra espressa richiesta nella nota prot. 23993 del 14/2/2023” .
Quanto sopra dimostra che la documentazione aggiuntiva versata in sede procedimentale dalla proponente sia stata ritenuta dalla Città Metropolitana esauriente a valle di un giudizio tecnico-discrezionale non sindacabile se non per macroscopiche illogicità o inattendibilità, non sussistenti nel casi di specie, in ragione della dimostrata possibilità di modulare l’immissione del gas in rete, agendo sia sulla capacità locale di temporaneo assorbimento ovvero sul maggior consumo della risorsa, sia sulla quantità totale prodotta.
8. Con la sesta censura di entrambi i ricorsi le parti denunciano la “Violazione dei principi di buon andamento ed efficacia dell’attività amministrativa nonché artt. 97 Cost. e 1 legge n. 241/1990 e s.m.i. – Violazione art. 3 legge n. 241/1990 - Eccesso di potere per errore sui 33 presupposti di fatto e di diritto e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione – Violazione art. 19 PTA Piemonte, Direttiva quadro acque 2000/60/CE, DGR 2/2/2018, n. 12-6441 e art. 191 del TFUE e del principio di precauzione”.
Le soluzioni tecniche di parziale interramento delle vasche proposte dalla Società e accettate dagli Enti Pubblici non sarebbero idonee a prevenire l’inquinamento delle acque in caso di sversamento dalle cisterne.
La censura non merita accoglimento.
Il dedotto errore valutativo risulta smentito dalla profusa istruttoria amministrativa condotta sul punto, al cui esito l’Amministrazione ha imposto modifiche progettuali recepite dalla proponente con la soluzione tecnica espressamente indicata nell’allegato A.1 dell’autorizzazione impugnata: “Le strutture suddette saranno dotate di rivestimento integrale con apposita guaina polimerica solidale al getto del calcestruzzo e membrana impermeabile in polipropilene anti-sversamento al di sotto delle platee di fondazione delle vasche e del locale pompe. Tale membrana durante la messa in opera sarà dotata di pendenza tale da convogliare il digestato, in caso di perdita delle vasche, in direzione dei pozzetti di verifica situati in punti strategici sul perimetro delle vasche” (doc. 1 Comune, allegato A.1); con la prescrizione n. 26 di cui al successivo allegato A.3, l’implementazione dei suddetti accorgimenti realizzativi è individuata come essenziale ai fini della prevenzione dell’inquinamento della falda acquifera, il cui presidio tutorio è rafforzato da procedure di collaudo ad hoc accompagnate da un ben individuato programma giornaliero di controlli e campionamenti e dalla previsione, in documento dedicato, delle misure organizzative atte a ovviare ad eventuali sversamenti.
La suddetta decisione si pone in sintonia con le conclusioni istruttorie raggiunte sul punto dai competenti Uffici della Città metropolitana con il parere del 3.4.2023 allegato all’autorizzazione gravata, laddove viene ritenuta “accettabile la soluzione proposta dal Richiedente di interrare i serbatoi di soli 2 metri all’estradosso del piano di fondazione” purché compensata dal rivestimento integrale dell’interno delle Vasche in wiretarp anticorrosione, dalla posa di una membrana impermeabile in polipropilene anti–sversamento al di sotto delle platee di fondazione delle vasche e del locale pompe nonché al di sotto delle tubazioni interrate del trasporto del digestato, dalla posa, fra le platee di fondazione e la membrana impermeabile in polipropilene anti– sversamento, di uno strato di magrone e uno di sabbia, dalla posa della membrana impermeabile in polipropilene anti–sversamento dotata di una pendenza tale da convogliare l’eventuale sversamento in direzione di pozzetti situati in punti strategici sul perimetro delle vasche, nonché, infine, da pozzetti ispezionabili e campionabili.
I paventati rischi di tracimazione delle vasche risultano oggetto di analisi già nella prima seduta della Conferenza di Servizi del 28.9.2022 (doc. 14 CMT), ove la proponente aveva già chiarito che “non vi è possibilità di tracimazione poiché la vasca di stoccaggio è controllata in modo automatico così che il materiale ivi presente sia, nel caso, trasferita ai fermentatori. In tal modo si evita la possibile tracimazione della vasca in caso di eventi meteorologici importanti” ; anche sotto tale aspetto non sono riscontrabili omissioni o inadeguatezze in sede istruttoria.
Alla luce delle considerazioni svolte, non possono essere accolte le doglianze appuntate sulle plurime violazioni di cui in rubrica, risultando i corrispondenti profili di tutela dall’inquinamento presidiati da misure valutate sufficienti in esito ad un giudizio amministrativo espressione di discrezionalità tecnica come visto esente da macroscopiche carenze.
9. Con la settima censura di entrambi i ricorsi le parti denunciano la “Violazione Direttiva n. 92/43/CEE e “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza” - Violazione dei principi di buon andamento ed 35 efficacia dell’attività amministrativa nonché artt. 97 Cost. e 1 legge n. 241/1990 e s.m.i. – Violazione art. 3 L. 241/1990 - Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione – Violazione art. 191 del TFUE e del principio di precauzione”.
Difetterebbe la valutazione del potenziale impatto sui siti naturali oggetto di rafforzata protezione, doverosa anche in relazione al cantiere ricadente all’esterno del perimetro ambientale protetto.
La censura è infondata.
Il Collegio non ignora l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “la mera distanza dell'area oggetto di intervento dai limitrofi siti della Rete Natura 2000 non è…un elemento di per sé sufficiente ad escludere la probabilità di una incidenza significativa sui predetti siti” (Tar Piemonte, II, 4.3.2021 n. 243, con pertinenti richiami giurisprudenziali).
L’indifferenza del suddetto elemento geografico, tuttavia, deve essere letta alla luce del solo presupposto che giustifica l’istruzione del procedimento ambientale in questione, ovvero l’incidenza significativa del valutando progetto sui beni ambientali destinatari di qualificata e rafforzata tutela.
Nel caso di specie, come visto, l’erigendo impianto si colloca ad oltre 2 km di distanza dal contesto perifluviale protetto, oltretutto posto ad una quota altimetrica più bassa e separato dal lotto di edificazione da una vasta area destinata a coltivazioni intensive di cereali e altre colture. A ciò deve aggiungersi che la falda sottostante il complesso scorre in direzione di allontanamento dal sito tutelato, contribuendo per tale via ad escludere profili di ipotetica interferenza e compromissione da parte di contaminanti presenti nelle acque.
Le superiori considerazioni consentono, quindi, di ritenere che la gravata decisione amministrativa abbia correttamente escluso l’emersione di “motivi ostativi alla realizzazione dell’intervento, né elementi di non idoneità del sito interessato in accordo con la normativa e le indicazioni nazionali e regionali”; la variegata istruttoria condotta depone per la mancanza di quella “incidenza significativa” che sola giustifica l’istruzione dell’invocato subprocedimento ambientale.
Del resto, neppure le parti ricorrenti, nelle rispettive difese e, prima ancora, nelle copiose osservazioni procedimentali versate, hanno individuato concreti e specifici profili di interferenza con le suddette aree naturali, limitandosi a contestare i profili qui in esame sul piano meramente astratto.
10. Con l’ottava censura di entrambe le impugnative le parti denunciano la “Violazione art. 14 DM Sviluppo Economico 10/9/2010 e DGR 30/1/2012, n. 5-3314 – Violazione art. 26 DM 5046/2016 e Regolamento Regionale 29/10/2007 n. 10/R - Violazione dei principi di buon andamento ed efficacia dell’attività amministrativa nonché degli artt. 97 Cost. e 1 l. 241/1990 e s.m.i. – Violazione art. 3 l. 241/1990 - Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione” .
Ad avviso dei deducenti le linee guida di cui al DM 10/9/2010 e la DGR n. 5-3314/2012 specificano i contenuti dell’istanza di autorizzazione e dedicano particolare attenzione alla biomassa utilizzata e al piano di utilizzo del digestato: nel caso in questione non sarebbe individuabile la provenienza degli input né l’area di spandimento degli output.
Il motivo è infondato.
I profili di origine degli input e la destinazione degli output prodotti dall’impianto risultano oggetto di specifica indicazione in sede progettuale (doc. 8 controinteressata), di pertinenti valutazioni istruttorie e, infine, delle prescrizioni nn. 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 di cui all’allegato A.3 dell’autorizzazione gravata.
Tanto è sufficiente per ritenere insussistenti le violazioni di cui in rubrica.
11. In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere respinti perché infondati.
La particolarità e complessità della fattispecie trattata giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente
Marco Costa, Referendario, Estensore
Martina Arduino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Costa | Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO