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Sentenza 6 agosto 2024
Sentenza 6 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/08/2024, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1127/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Manuela Velotti Presidente
Dr.ssa Silvia Romagnoli Giudice rel. Dr. Andrea Lama Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1127/2021 promossa da:
(C.F. ) (QUALE SOGGETTO INCORPORANTE Parte_1 P.IVA_1 [...]
) Parte_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti RAFFALE LENER, BONFANTE GRAZIE, CIPRIANI CARLO,
RESTANO FEDERICO e MOLZA STEFANO con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in VIA SAN GIORGIO 4 Pt_2
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso da Avv.ti PANDOLFO FRANCO e COLLINA SARA con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in VIA FARINI 3 Pt_2
PARTE APPELLATA
OGGETTO: STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 5.3.2024 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c./35 D. Lgs. 149/2022, come segue
- Per parte appellante: “Voglia la Corte Ecc.ma; respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
NEL MERITO: accogliere l'appello proposto da avverso la Sentenza del Tribunale di Parte_1 Bologna n. n. 1307/2021 e, per l'effetto, in parziale riforma della predetta sentenza in via preliminare: respingersi in limine le domande attrici, essendo coperta da giudicato l'intera materia del contendere fatta valere dall'attrice in questo giudizio;
in subordine, nel merito:
1 dichiarare inammissibile e comunque respingere l'appello incidentale di _1 dichiararsi nulle, improponibili o comunque respingersi tutte le domande avanzate da parte attrice, ove necessario previa rimessione della questione pregiudiziale, per le ragioni esposte in narrativa, alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE;
in ogni caso: con il favore di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere, se del caso, i capitoli di prova di cui al §.V dell'atto di citazione in appello, respingendo ogni avversa istanza”
- Per parte appellata: “che piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna – rigettata ogni contraria istanza, anche istruttoria, e deduzione – così provvedere in successione:
1 = in via principale: rigettare per assoluta infondatezza, nonché per quanto occorra per inammissibilità quanto alla avversa domanda pregiudiziale, l'appello svolto dalla
[...]
(quale avente causa della incorporata Controparte_2 Pt_2 Parte_2
) avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 1307/2021 del 14.5.2021;
[...]
2 = in via incidentale condizionata: nella non creduta ipotesi di riforma, totale o parziale, della decisione gravata dalla appellante, confermare l'assoluta nullità di tutti i contratti oggetto di lite per i motivi dedotti nell'appello incidentale condizionato svolto con la memoria di costituzione;
3 = nell'ipotesi di cui al sub. 2 ammettere ove ritenuto i mezzi istruttori svolti in prime cure dalla Società appellata. Con il favore delle spese del grado e con ogni altra salvezza”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 1307/2021 del 13/14.5.2021 il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in accoglimento della domanda attorea di Parte_3
nel prosieguo anche solo nei confronti di
[...] _1 Controparte_3
(nel prosieguo anche solo , ora nel
[...] CP_4 Controparte_2
prosieguo anche solo ) con cui veniva invocata la nullità dei contratti normativi relativi a Pt_1
operatività in derivati con conseguente domanda di restituzione di tutti i costi e le perdite subite, condannava al pagamento di € 13.444.049,57 oltre interessi legali ed al rimborso delle CP_4
spese del grado di giudizio.
Osservava il primo giudice, fatte le dovute premesse in fatto circa l'andamento del rapporto di operatività in derivati, che prima della instaurazione del giudizio aveva già convenuto _1
(e i suoi funzionari) innanzi al Tribunale di Roma sostenendo la nullità di clausole CP_4
contenute negli accordi-quadro (o normativi) del 2003 e del 2007 regolanti l'operatività in derivati e che il predetto Tribunale con sentenza n. 10504/2014 aveva dichiarato la propria incompetenza
2 territoriale assegnando termine di rito per la riassunzione davanti al Tribunale di Bologna, cui non seguiva tempestiva riassunzione con conseguente estinzione del giudizio;
che tuttavia nelle more di detta (mancata) riassunzione aveva richiesto e ottenuto d.i. n. 2618/2009 provvisoriamente CP_4 esecutivo per l'importo di € 6.521.688,48 derivante dal saldo negativo del c/c 6684, importo che veniva successivamente pagato dalla debitrice nonostante l'interposta opposizione al decreto innanzi al Tribunale di Bologna (R.G. 8958/2009) che si concludeva con sentenza n. 561/2011 che, tracciata la differenza di petita e causae petendi rispetto al precedente giudizio del Tribunale di Roma, rigettava l'eccezione dell'opponente di continenza rispetto a quel giudizio e invece dichiarava la litispendenza con esso della domanda riconvenzionale risarcitoria svolta dalla opponente a Roma e, nel _1
merito rigettava l'opposizione confermando il d.i. opposto;
che proposto appello avverso detta sentenza del Tribunale di Bologna la causa veniva cancellata dal ruolo per mancata comparizione delle parti poiché nelle more aveva pagato la somma di € 575.000,00 a titolo di interessi sul _1
decreto ingiuntivo e le parti avevano raggiunto accordo transattivo che prevedeva l'abbandono dell'appello e la cancellazione delle ipoteche giudiziali e della iscrizione a Centrale Rischi di Banca
d'Italia; che era infondata l'eccezione preliminare di giudicato ex art. 2909 c.c. svolta nel giudizio da rispetto a tutte le voci componenti la pretesa restitutoria/risarcitoria di quanto CP_4 _1 agli importi di € 6.347.361,09 (incasso di per l'escussione delle garanzie pignoratizie CP_4 collegate all'operatività in derivati) e di € 6.521.688,48 (pagamento del 2009) in quanto “effetti economico-patrimoniali dei contratti in derivati” confluiti nel saldo debitore del c/c di cui al d.i. confermato con la sentenza del Tribunale di Bologna;
quanto all'importo di € 575.000,00 pur pagato a saldo e stralcio degli interessi legali di cui al d.i. del 2009 perché il pagamento faceva parte dell'accordo transattivo del 2013 che altresì prevedeva la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria e della segnalazione a sofferenza e non pregiudicava le questioni afferenti l'operatività in derivati fatte valere in giudizio;
che, nel merito, le opzioni su cambi (o opzioni valutarie) sono contratti in derivati aleatori esattamente al pari degli IRS (Interest Rate Swap) con la conseguenza che solo qualora l'alea bilaterale sia del tutto esclusa in via oggettiva il contratto è affetto da nullità per mancanza di causa, che nella fattispecie le operazioni certamente contemplavano un'alea bilaterale e dunque i relativi contratti non erano nulli, che invece i contratti de quibus erano nulli per difetto dell'elemento negoziale essenziale costituito dalla indicazione dei criteri di calcolo del Mark to Market (MTM) inteso come stima del valore del derivato ad una certa data che secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale consiste in elemento essenziale alla determinatezza dell'oggetto del contratto sicchè il contratto è nullo nel caso risulti omessa l'indicazione del criterio (formula matematica) di calcolo della valorizzazione del MTM, che infatti negli accordi normativi dell'operatività in derivati per cui
è causa non veniva indicato né il MTM iniziale né la formula matematica per la valorizzazione del
3 derivato momento per momento;
che gli altri motivi di nullità sollevati da per quanto _1
assorbiti dalla precedente valutazione di nullità erano infondati (difetto di accordo sul requisito del compenso, inesistenza della causa negoziale in concreto e contrarietà a norme imperative); che parimenti era infondata la prospettazione di inadempimento contrattuale di in particolare CP_4
perché per le operazioni in derivati sino al 9.11.2007 aveva attestato la propria qualifica di _1
operatore qualificato ex art. 31 Reg. 11522/1998 e successivamente le era stata riconosciuta CP_5
la qualifica di cliente professionale ai sensi degli artt. 26 e 113 del Reg. 16190/2007 (Mifid), CP_5
che in ogni caso aveva omesso di specificare gli inadempimenti informativi e le violazioni _1
di ai sensi degli artt. 23 D. Lgs. 58/1998 e 1218 c.c. così come di fornire la prova del CP_4
danno e del nesso di causalità, che la direttiva Mifid prevedeva la verifica di adeguatezza solo in relazione a servizi di consulenza e di gestione di portafogli che nella fattispecie non sussisteva, che la negoziazione in contropartita diretta non implicava sempre e comunque un conflitto di interessi per il quale occorreva allegare e provare ulteriori circostanze.
Con la sentenza impugnata, pertanto, il Tribunale di Bologna dichiarava la nullità dell'accordo normativo del 9.11.2007 e di tutti i contratti in derivati dedotti per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto e conseguentemente condannava a pagare ad CP_4 la complessiva somma di € 13.444.097,57 oltre interessi e spese di lite. _1
2.
L'appello
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 4.6.2021 quale Parte_1
avente causa della incorporata , appellava innanzi a questa Corte la predetta sentenza, CP_4
chiedendone, previa sospensione ex art. 283 c.p.c., la parziale riforma della sulla base di n. 3 motivi
e instando, in via subordinata, per la rimessione alla Corte di Giustizia Europea ex art. 267 TFUE della verifica di compatibilità con il diritto UE di Cass. Sez. Un. n. 8779/2020 applicata dal primo giudice.
Ritualmente costituita parte appellata con comparsa di costituzione depositata in data 30.9.2021 chiedeva il rigetto dell'appello per infondatezza e quanto al rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia deduceva l'inammissibilità dell'istanza; “in via incidentale condizionata” riproponeva genericamente tutte le domande anche istruttorie svolte in prime cure, e specificamente le tre domande di nullità denegate dal primo giudice (nullità per difetto di bilateralità dell'alea, nullità per difetto di accordo sul requisito del compenso, nullità per inesistenza della causa in concreto e per contrarietà a norme imperative).
4 Con ordinanza del Presidente di Sezione del 9.6.2021 veniva disposta in via interinale e provvisoria inaudita altera parte ex art. 351/3°co. c.p.c. la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e all'esito della instaurazione del contraddittorio la sospensiva veniva confermata dal collegio con ordinanza del 10.9.2021.
Con note scritte depositate 21.10.2021 per la prima udienza del 26.10.2021 , oltre a Pt_1 contestare il contenuto della comparsa avversaria eccepiva l'inammissibilità dei motivi di appello incidentale avversari per genericità ex art. 342 c.p.c. così come del generico richiamo alle difese del primo grado;
richiamava nel merito relazione tecnica Dr. depositata con l'atto di appello (doc. Per_1
4); con successive note scritte del 30.5.2023 per l'udienza di p.c. del 30.5.2023 depositava parere tecnico pro-veritate Persona_2
Parte appellata depositava in allegato a note scritte del 27.2.2024 per udienza di p.c. del 5.3.2024 parere tecnico di in replica al precedente parere tecnico dell'appellante. Testimone_1
Tes_ Parte appellante replicava al parere tecnico con deduzioni in comparsa conclusionale Tes_1
(aff. 49-55).
3.
Specificità dei motivi di appello
La deduzione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dei motivi di appello incidentale di è _1
svolta da in termini di assoluta genericità sia con la prima difesa (note 21.10.2021) sia nelle Pt_1
conclusioni via via reiterate e non è minimamente sviluppata neppure in comparsa conclusionale.
Ad ogni modo, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 c.p.c.
l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cassazione civile, sez. II, 21/06/2023, n. 17709, conf. Cassazione civile, sez.
II, 25/01/2023, n. 2320).
Dati questi principi, la Corte reputa infondato il rilievo quanto ai motivi di appello incidentale specificamente dedotti e afferenti agli ulteriori profili di nullità del contratti normativi disattesi dal primo giudice, rispetto ai quali sono adeguatamente specificate tanto le ragioni di doglianza quanto le ragioni della sentenza ritenute erronee;
per contro è del tutto generico il rimando dell'appellante incidentale alle difese del primo grado ed alla domanda risarcitoria per la responsabilità
5 dell'intermediario (cfr. aff. 35 della comparsa), senza formulazione di motivi di appello specifici né di conclusioni di riforma della sentenza appellata.
4.
Puntualizzazioni salienti
Va dato atto che non sono presenti nel fascicolo di primo grado i documenti analogici prodotti dalle parti in allegato agli atti introduttivi di quel giudizio, del pari analogici. Le produzioni offerte da con l'atto di citazione in primo grado, nondimeno, sono rinvenibili nel deposito telematico CP_4 dell'appellante denominato “doc trib. I parte zip” (di seguito anche solo all. zip cit.).
Gli scritti conclusivi (solo le comparse conclusionali rispettivamente di n. 78 e n. 85 pagine) sono inutilmente ripetitivi, in gran parte pedissequamente, delle precedenti difese, nonostante l'espresso invito alla sinteticità formulato dal Consigliere istruttore in sede di udienza di precisazione delle conclusioni;
l'inosservanza dei canoni preposti alla speditezza ed efficienza del processo senza reale necessità difensiva è condotta processuale valutabile ex art 96 c.p.c. in sede di liquidazione delle spese di lite.
In punto di fatto, è pacifico che
- l'operatività in derivati intermediata da nell'interesse di si è protratta dal CP_4 _1
2000 al 2008 ed è stata regolata mediante un primo accordo normativo del 2003 (doc 1 in all. zip cit.) e un secondo accordo normativo del 2007 (doc. 16 all. zip cit.)
- all'operatività in derivati erano finalizzati due c/c: il n. 6684 e il n 6690, entrambi aperti nel
2004, il primo di appoggio per le operazioni in derivati, sul quale è stata concessa apertura di credito (doc. 7 all. zip cit.), garantito sia dal pegno di titoli in deposito amministrato (doc. 9 all. zip cit.) sia dal saldo del secondo c/c (doc 10 all. zip cit.)
- il rapporto di operatività in derivati è stato fatto valere in giudizio da ambo le parti con:
o Domanda di cognizione ordinaria di innanzi al Tribunale di Roma nel 2008 _1
(R.G. 89208/08) nei confronti di e dei suoi funzionari per la responsabilità CP_4
risarcitoria derivante dalla inosservanza degli obblighi assunti con i contratti normativi;
giudizio concluso con sentenza n. 10504 resa in data 13.5.2014 con cui il
Tribunale di Roma dichiarava la propria incompetenza territoriale ed assegnava termine per riassunzione (doc. 32 all. zip cit.); giudizio estinto per mancata riassunzione (doc. 37 all. zip cit.)
6 o Domanda monitoria di innanzi al Tribunale di Bologna con decreto CP_4
ingiuntivo n. 2618/2009 (doc. 33 all. zip cit.) che ingiungeva a il pagamento _1 dell'importo di € 6.521.688,48 per il saldo negativo del c/c n. 6684, opposto da
(R.G. 8958/2009); giudizio concluso con sentenza del Tribunale di Bologna _1
(Dr. Atzori) n. 561/2011 del 25/28.2.2011 di rigetto dell'opposizione e di conferma integrale del d.i., oltrechè di declaratoria di litispendenza della domanda riconvenzionale svolta dall'opponente rispetto al giudizio già promosso al _1
Tribunale di Roma (doc. 34 all. zip cit.); sentenza appellata innanzi a questa Corte
(R.G. 1201/2011) con giudizio estinto per mancata comparizione delle parti a seguito di accordo transattivo del 2013 (di cui a corrispondenza fra le parti, doc 37 all. zip cit.)
o Accordo transattivo del marzo/aprile 2013 con il quale si impegnava a pagare _1
(ed effettivamente ha pagato) l'importo di € 575.000,00 a saldo e stralcio degli interessi legali dovuti sulla sorte capitale del suddetto decreto ingiuntivo, con abbandono del giudizio di appello e cancellazione delle ipoteche giudiziali e della segnalazione rischi a carico di _1
5.
I motivi di appello principale
Con il primo motivo l'appellante deduce l'erronea valutazione del primo giudice ove ha disatteso l'eccezione di giudicato conseguito all'abbandono del giudizio di appello avverso la sentenza del
Tribunale di Bologna n. 561/2011 del 25/28.2.2011; sarebbe errata l'argomentazione del primo giudice secondo cui il giudicato si era formato sulla pretesa concernente il c/c nel quale confluivano i flussi dei contratti in derivati e non su quella derivante dagli accordi normativi, oggetto della domanda riconvenzionale in quel giudizio svolta da e ritenuta dal tribunale di Bologna in _1
rapporto di litispendenza rispetto alla domanda principale già pendente innanzi al Tribunale di Roma.
Sulla base di tale rilievo di giudicato sostiene (come sosteneva) che non possa più Pt_1 _1
sollevare questioni che mettano in discussione il debito derivante delle operazioni in derivati, essendo pacifico che sul c/c 6684 confluivano i saldi di detta operatività.
Parte appellata contesta la fondatezza del motivo, sostenendo che le istanze svolte in primo grado nulla hanno a che vedere con il decreto ingiuntivo a suo tempo ottenuto dalla banca, trovando la domanda fondamento nella nullità dei contratti di opzione ovvero nell'inadempimento dell'intermediario, tanto è vero che nonostante il pagamento della pretesa azionata in monitorio ha continuato a coltivare il giudizio innanzi al Tribunale di Roma che, quello sì, aveva ad _1
oggetto la responsabilità di per l'invalidità/inadempimento dei contratti di opzione. CP_4
7 Il motivo è fondato.
Il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e quindi non solo le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, anche se non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia. In particolare, il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all'insussistenza di cause di invalidità (c.d. giudicato per implicazione discendente) anche diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile. Non sono invece coperte dal giudicato le questioni aventi ad oggetto effetti ulteriori o diversi che non contrastino l'accertamento già compiuto. (cfr. Cassazione civile, sez. III, 26/09/2023, n. 27399)
In particolare, il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, che abbia ad oggetto la condanna al pagamento di prestazioni fondate su un contratto a monte, preclude all'intimato la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del contratto o di specifiche sue clausole, atteso che il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all'insussistenza di cause di invalidità
(c.d. giudicato per implicazione discendente), ancorché diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile. (cfr. Cassazione civile, sez. II, 04/11/2021, n. 31636).
In altre parole, anche in tema di decreto ingiuntivo opera il cd. “giudicato per implicazione discendente” che secondo l'insegnamento della S.C. è quello che preclude, divenuto inoppugnabile il decreto ingiuntivo che abbia ad oggetto prestazioni fondate su un contratto a monte, la possibilità di invocare in un diverso giudizio la nullità del contratto o di specifiche clausole, cioè di far valere cause di invalidità del contratto a monte ancorchè diverse da quelle già esaminate nel processo definito con sentenza irrevocabile.
Osserva la Corte che il principio se valevole per il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile per mancata opposizione, a fortiori vale per il caso in cui avverso il decreto ingiuntivo sia stata proposta opposizione ex art. 645 c.p.c. nella quale tuttavia non sia stata sollevata (o lo sia stata sotto diverso profilo) questione di nullità del contratto a monte: ben avrebbe potuto, e dovuto, l'opponente eccepire l'invalidità del contratto normativo, in via di azione o di semplice eccezione;
in _1 difetto, il giudicato successivamente formatosi sulla statuizione di conferma dell'ingiunzione copre anche il deducibile, ovvero ogni profilo di nullità dei contratti normativi non espressamente sollevato.
Non giova che mentre il giudizio coperto da giudicato aveva ad oggetto la pretesa monitoria di derivante dal saldo negativo del c/c n. 6684 (di appoggio per l'operatività in derivati), la CP_4
domanda sulla quale ha statuito il primo giudice qui appellato è di accertamento della nullità dell'accordo normativo del 2007 e, conseguentemente di restituzione di tutto quanto corrisposto in
8 esecuzione di accordo nullo: in tema di giudicato non è tanto l'oggetto del giudizio che rileva (il petitum e la causa petendi) quanto, appunto, il “dedotto e il deducibile”, cioè tutto ciò che è stato espressamente dedotto o che, costituendo il precedente logico essenziale e necessario della pronuncia
(cfr. Cass. civ. Sez. III, 26.9.23 n. 2399) poteva e doveva essere dedotto nel giudizio, laddove, venendo al caso che occupa, la validità degli accordi normativi (in sostanza dei contratti concernenti l'operatività in derivati) è sul piano logico prima che giuridico l'antecedente necessario della ingiunzione poi confermata dalla sentenza passata in giudicato.
Ne consegue che ogni domanda fondata sulla nullità dei contratti normativi è preclusa, ex art 2909
c.c., dal giudicato della sentenza del Tribunale di Bologna n. 561/2011 più volte citata, divenuta irrevocabile a seguito dell'estinzione del giudizio di appello avverso di essa proposto.
Con il secondo motivo l'appellante deduce l'errore del primo giudice nel non riconoscere effetto preclusivo della domanda di nell'accordo transattivo occorso nel 2013. _1
Deduce l'appellante, sul punto, che la transazione avente ad oggetto l'abbandono delle ostilità nelle due cause pendenti al Tribunale di Bologna copre l'intero rapporto obbligatorio dedotto in giudizio concernente l'operatività in derivati.
Il motivo è osteggiato da parte appellata che rileva che l'accordo transattivo afferiva ai soli interessi legali del decreto ingiuntivo e che era stato pattuito da che già aveva pagato quanto dovuto _1
per sorte capitale, solo per ottenere la liberazione dalle ipoteche giudiziali e la cancellazione della posizione a sofferenza presso la Centrale Rischi.
Con il terzo motivo l'appellante si duole della declaratoria di nullità dell'accordo normativo del 2007 per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto per mancata indicazione del Mark to Market
(MtM) e della conseguente declaratoria di nullità di “tutti i contratti derivati dedotti”, statuizione censurata sotto diversi rilievi: a) che contrariamente a quanto affermato dal primo giudice il MtM non costituisce l'oggetto del contratto ma rappresenta esclusivamente una proiezione finanziaria del valore effettivo del contratto in caso di rinegoziazione o di scioglimento anticipato rispetto alla scadenza naturale e, come tale, non può assurgere a elemento essenziale del contratto b) che in ogni caso il secondo accordo normativo prevedeva previsioni idonee a determinare il MtM avendo errato il primo giudice nell'affermare che il rinvio alle quotazioni di mercato equivaleva ad un rinvio ai cd. usi di piazza c) che il tribunale aveva confuso le opzioni valutarie con gli swap applicando alle prime i principi enunciati incidentalmente da Cass. Sez. Un. n. 8770/2020 dai quali si erano successivamente distanziati diversi tribunali d) che il tribunale aveva dichiarato la nullità di tutte le opzioni valutarie
9 per cui aveva agito senza considerare che una parte di esse erano state concluse nella _1
vigenza del primo accordo normativo ossia nel periodo 1.8.2007/9.11.2007.
Parte appellata contesta la fondatezza del motivo sostenendo in particolare che le opzioni valutarie rappresentano al pari degli swap contratti derivati aleatori, che il MtM non era un valore astratto ma un valore effettivamente corrisposto/incassato come dimostrato dall'obbligo di indicazione in bilancio del relativo fair value ex art. 2427 bis c.c., che conseguentemente era indispensabile l'indicazione del modello matematico di calcolo del MtM ad integrare l'alea razionale meritevole di tutela giuridica, che anzi l'effettiva calcolabilità del rischio del derivato non si limitava al MtM ma si estendeva agli scenari probabilistici ed ai costi occulti;
che la nullità di “tutti i contratti derivati” non era dichiarata in conseguenza della nullità del secondo accordo normativo.
La fondatezza del 1° motivo di appello è assorbente rispetto ai restanti motivi e, altresì, rispetto all'istanza, peraltro inammissibile, di rinvio alla CGUE per conflitto della sentenza della S.C. a S.U.
n. 8770/2020 con il diritto dell'Unione.
In accoglimento del primo motivo di appello, pertanto, la sentenza impugnata va integralmente riformata e dichiarato che l'accertamento contenuto nella sentenza del Tribunale di Bologna n.
561/2011 del 25/28.2.2011, passata in giudicato nel 2013, precludeva a la possibilità di far _1
valere in un successivo giudizio cause di invalidità dei contratti normativi stipulati inter partes a regolamento dell'operatività in derivati, con conseguente rigetto della domanda svolta in primo grado sub 1) delle conclusioni in quel giudizio rassegnate.
6.
L'appello incidentale
L'appellata svolge appello incidentale (come detto adeguatamente specifico) con riferimento agli altri profili di nullità dei contratti normativi dedotti in primo grado (mancanza di alea bilaterale razionale, nullità per difetto di pattuizione sul compenso, nullità per mancanza di causa meritevole) assorbiti dal profilo di nullità concernente il MtM e comunque ad abundantiam esaminati e ritenuti infondati dal primo giudice.
Ogni profilo di nullità concernente i contratti normativi è coperto dal giudicato della sentenza del
Tribunale di Bologna n. n. 561/2011 del 25/28.2.2011 per i motivi sopra spiegati.
10 E' il caso di rilevare che il tema della responsabilità contrattuale di per l'inadempimento agli CP_4 obblighi informativi imposti all'intermediario finanziario dalla normativa di riferimento (TUF e regolamentare ratione temporis), ovvero per l'inadempimento di altri obblighi specifici a termini di contratto – pure dedotto in primo grado sempre in via principale da sub 2) delle rassegnate _1
conclusioni – e disatteso dal primo giudice, non è stato riproposto in appello, con conseguente acquiescenza ex artt. 329/346 c.p.c. e giudicato interno sulla infondatezza di ogni relativa pretesa.
7.
Le spese
La decisione nel merito, con riforma totale della sentenza di primo grado, comporta che le spese processuali siano da ricalcolarsi in base all'esito complessivo della lite, che nella fattispecie vede la integrale soccombenza di la liquidazione segue i criteri e parametri di cui di cui a D.M. _1
10.3.2014 n. 55 (attuativo dell'art. 1/3° co. L. n. 247 del 31.12.2012 di riforma della professione forense) come modificato da ultimo ex D.M. 13.8.2022 n. 147, tenuto conto dei valori medi delle relative tabelle del primo e del secondo grado di giudizio, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
quale soggetto incorporante nei confronti di
[...] Parte_2 [...]
con atto di appello notificato in Parte_3
data 4.6.2021, nonché sull'appello incidentale proposto da quest'ultima con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.9.2021, così provvede:
ACCOGLIE l'appello e in RIFORMA integrale della sentenza appellata
RIGETTA ogni domanda svolta da Parte_3
[...]
RIGETTA l'appello incidentale svolto da Parte_3
[...]
CONDANNA – in Parte_3
persona del l.r.p.t. al rimborso in favore di n persona del l.r.p.t. delle Parte_1
spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per compenso di avvocato in € 37.448,51 per
11 il primo grado di giudizio ed in € 1.828,00 per esborsi ed € 21.358,50 per compenso di avvocato per il presente grado di appello, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 16.7.2024.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr.ssa Manuela Velotti
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Manuela Velotti Presidente
Dr.ssa Silvia Romagnoli Giudice rel. Dr. Andrea Lama Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1127/2021 promossa da:
(C.F. ) (QUALE SOGGETTO INCORPORANTE Parte_1 P.IVA_1 [...]
) Parte_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti RAFFALE LENER, BONFANTE GRAZIE, CIPRIANI CARLO,
RESTANO FEDERICO e MOLZA STEFANO con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in VIA SAN GIORGIO 4 Pt_2
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso da Avv.ti PANDOLFO FRANCO e COLLINA SARA con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in VIA FARINI 3 Pt_2
PARTE APPELLATA
OGGETTO: STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 5.3.2024 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c./35 D. Lgs. 149/2022, come segue
- Per parte appellante: “Voglia la Corte Ecc.ma; respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
NEL MERITO: accogliere l'appello proposto da avverso la Sentenza del Tribunale di Parte_1 Bologna n. n. 1307/2021 e, per l'effetto, in parziale riforma della predetta sentenza in via preliminare: respingersi in limine le domande attrici, essendo coperta da giudicato l'intera materia del contendere fatta valere dall'attrice in questo giudizio;
in subordine, nel merito:
1 dichiarare inammissibile e comunque respingere l'appello incidentale di _1 dichiararsi nulle, improponibili o comunque respingersi tutte le domande avanzate da parte attrice, ove necessario previa rimessione della questione pregiudiziale, per le ragioni esposte in narrativa, alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE;
in ogni caso: con il favore di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere, se del caso, i capitoli di prova di cui al §.V dell'atto di citazione in appello, respingendo ogni avversa istanza”
- Per parte appellata: “che piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna – rigettata ogni contraria istanza, anche istruttoria, e deduzione – così provvedere in successione:
1 = in via principale: rigettare per assoluta infondatezza, nonché per quanto occorra per inammissibilità quanto alla avversa domanda pregiudiziale, l'appello svolto dalla
[...]
(quale avente causa della incorporata Controparte_2 Pt_2 Parte_2
) avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 1307/2021 del 14.5.2021;
[...]
2 = in via incidentale condizionata: nella non creduta ipotesi di riforma, totale o parziale, della decisione gravata dalla appellante, confermare l'assoluta nullità di tutti i contratti oggetto di lite per i motivi dedotti nell'appello incidentale condizionato svolto con la memoria di costituzione;
3 = nell'ipotesi di cui al sub. 2 ammettere ove ritenuto i mezzi istruttori svolti in prime cure dalla Società appellata. Con il favore delle spese del grado e con ogni altra salvezza”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 1307/2021 del 13/14.5.2021 il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in accoglimento della domanda attorea di Parte_3
nel prosieguo anche solo nei confronti di
[...] _1 Controparte_3
(nel prosieguo anche solo , ora nel
[...] CP_4 Controparte_2
prosieguo anche solo ) con cui veniva invocata la nullità dei contratti normativi relativi a Pt_1
operatività in derivati con conseguente domanda di restituzione di tutti i costi e le perdite subite, condannava al pagamento di € 13.444.049,57 oltre interessi legali ed al rimborso delle CP_4
spese del grado di giudizio.
Osservava il primo giudice, fatte le dovute premesse in fatto circa l'andamento del rapporto di operatività in derivati, che prima della instaurazione del giudizio aveva già convenuto _1
(e i suoi funzionari) innanzi al Tribunale di Roma sostenendo la nullità di clausole CP_4
contenute negli accordi-quadro (o normativi) del 2003 e del 2007 regolanti l'operatività in derivati e che il predetto Tribunale con sentenza n. 10504/2014 aveva dichiarato la propria incompetenza
2 territoriale assegnando termine di rito per la riassunzione davanti al Tribunale di Bologna, cui non seguiva tempestiva riassunzione con conseguente estinzione del giudizio;
che tuttavia nelle more di detta (mancata) riassunzione aveva richiesto e ottenuto d.i. n. 2618/2009 provvisoriamente CP_4 esecutivo per l'importo di € 6.521.688,48 derivante dal saldo negativo del c/c 6684, importo che veniva successivamente pagato dalla debitrice nonostante l'interposta opposizione al decreto innanzi al Tribunale di Bologna (R.G. 8958/2009) che si concludeva con sentenza n. 561/2011 che, tracciata la differenza di petita e causae petendi rispetto al precedente giudizio del Tribunale di Roma, rigettava l'eccezione dell'opponente di continenza rispetto a quel giudizio e invece dichiarava la litispendenza con esso della domanda riconvenzionale risarcitoria svolta dalla opponente a Roma e, nel _1
merito rigettava l'opposizione confermando il d.i. opposto;
che proposto appello avverso detta sentenza del Tribunale di Bologna la causa veniva cancellata dal ruolo per mancata comparizione delle parti poiché nelle more aveva pagato la somma di € 575.000,00 a titolo di interessi sul _1
decreto ingiuntivo e le parti avevano raggiunto accordo transattivo che prevedeva l'abbandono dell'appello e la cancellazione delle ipoteche giudiziali e della iscrizione a Centrale Rischi di Banca
d'Italia; che era infondata l'eccezione preliminare di giudicato ex art. 2909 c.c. svolta nel giudizio da rispetto a tutte le voci componenti la pretesa restitutoria/risarcitoria di quanto CP_4 _1 agli importi di € 6.347.361,09 (incasso di per l'escussione delle garanzie pignoratizie CP_4 collegate all'operatività in derivati) e di € 6.521.688,48 (pagamento del 2009) in quanto “effetti economico-patrimoniali dei contratti in derivati” confluiti nel saldo debitore del c/c di cui al d.i. confermato con la sentenza del Tribunale di Bologna;
quanto all'importo di € 575.000,00 pur pagato a saldo e stralcio degli interessi legali di cui al d.i. del 2009 perché il pagamento faceva parte dell'accordo transattivo del 2013 che altresì prevedeva la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria e della segnalazione a sofferenza e non pregiudicava le questioni afferenti l'operatività in derivati fatte valere in giudizio;
che, nel merito, le opzioni su cambi (o opzioni valutarie) sono contratti in derivati aleatori esattamente al pari degli IRS (Interest Rate Swap) con la conseguenza che solo qualora l'alea bilaterale sia del tutto esclusa in via oggettiva il contratto è affetto da nullità per mancanza di causa, che nella fattispecie le operazioni certamente contemplavano un'alea bilaterale e dunque i relativi contratti non erano nulli, che invece i contratti de quibus erano nulli per difetto dell'elemento negoziale essenziale costituito dalla indicazione dei criteri di calcolo del Mark to Market (MTM) inteso come stima del valore del derivato ad una certa data che secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale consiste in elemento essenziale alla determinatezza dell'oggetto del contratto sicchè il contratto è nullo nel caso risulti omessa l'indicazione del criterio (formula matematica) di calcolo della valorizzazione del MTM, che infatti negli accordi normativi dell'operatività in derivati per cui
è causa non veniva indicato né il MTM iniziale né la formula matematica per la valorizzazione del
3 derivato momento per momento;
che gli altri motivi di nullità sollevati da per quanto _1
assorbiti dalla precedente valutazione di nullità erano infondati (difetto di accordo sul requisito del compenso, inesistenza della causa negoziale in concreto e contrarietà a norme imperative); che parimenti era infondata la prospettazione di inadempimento contrattuale di in particolare CP_4
perché per le operazioni in derivati sino al 9.11.2007 aveva attestato la propria qualifica di _1
operatore qualificato ex art. 31 Reg. 11522/1998 e successivamente le era stata riconosciuta CP_5
la qualifica di cliente professionale ai sensi degli artt. 26 e 113 del Reg. 16190/2007 (Mifid), CP_5
che in ogni caso aveva omesso di specificare gli inadempimenti informativi e le violazioni _1
di ai sensi degli artt. 23 D. Lgs. 58/1998 e 1218 c.c. così come di fornire la prova del CP_4
danno e del nesso di causalità, che la direttiva Mifid prevedeva la verifica di adeguatezza solo in relazione a servizi di consulenza e di gestione di portafogli che nella fattispecie non sussisteva, che la negoziazione in contropartita diretta non implicava sempre e comunque un conflitto di interessi per il quale occorreva allegare e provare ulteriori circostanze.
Con la sentenza impugnata, pertanto, il Tribunale di Bologna dichiarava la nullità dell'accordo normativo del 9.11.2007 e di tutti i contratti in derivati dedotti per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto e conseguentemente condannava a pagare ad CP_4 la complessiva somma di € 13.444.097,57 oltre interessi e spese di lite. _1
2.
L'appello
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 4.6.2021 quale Parte_1
avente causa della incorporata , appellava innanzi a questa Corte la predetta sentenza, CP_4
chiedendone, previa sospensione ex art. 283 c.p.c., la parziale riforma della sulla base di n. 3 motivi
e instando, in via subordinata, per la rimessione alla Corte di Giustizia Europea ex art. 267 TFUE della verifica di compatibilità con il diritto UE di Cass. Sez. Un. n. 8779/2020 applicata dal primo giudice.
Ritualmente costituita parte appellata con comparsa di costituzione depositata in data 30.9.2021 chiedeva il rigetto dell'appello per infondatezza e quanto al rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia deduceva l'inammissibilità dell'istanza; “in via incidentale condizionata” riproponeva genericamente tutte le domande anche istruttorie svolte in prime cure, e specificamente le tre domande di nullità denegate dal primo giudice (nullità per difetto di bilateralità dell'alea, nullità per difetto di accordo sul requisito del compenso, nullità per inesistenza della causa in concreto e per contrarietà a norme imperative).
4 Con ordinanza del Presidente di Sezione del 9.6.2021 veniva disposta in via interinale e provvisoria inaudita altera parte ex art. 351/3°co. c.p.c. la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e all'esito della instaurazione del contraddittorio la sospensiva veniva confermata dal collegio con ordinanza del 10.9.2021.
Con note scritte depositate 21.10.2021 per la prima udienza del 26.10.2021 , oltre a Pt_1 contestare il contenuto della comparsa avversaria eccepiva l'inammissibilità dei motivi di appello incidentale avversari per genericità ex art. 342 c.p.c. così come del generico richiamo alle difese del primo grado;
richiamava nel merito relazione tecnica Dr. depositata con l'atto di appello (doc. Per_1
4); con successive note scritte del 30.5.2023 per l'udienza di p.c. del 30.5.2023 depositava parere tecnico pro-veritate Persona_2
Parte appellata depositava in allegato a note scritte del 27.2.2024 per udienza di p.c. del 5.3.2024 parere tecnico di in replica al precedente parere tecnico dell'appellante. Testimone_1
Tes_ Parte appellante replicava al parere tecnico con deduzioni in comparsa conclusionale Tes_1
(aff. 49-55).
3.
Specificità dei motivi di appello
La deduzione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dei motivi di appello incidentale di è _1
svolta da in termini di assoluta genericità sia con la prima difesa (note 21.10.2021) sia nelle Pt_1
conclusioni via via reiterate e non è minimamente sviluppata neppure in comparsa conclusionale.
Ad ogni modo, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 c.p.c.
l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cassazione civile, sez. II, 21/06/2023, n. 17709, conf. Cassazione civile, sez.
II, 25/01/2023, n. 2320).
Dati questi principi, la Corte reputa infondato il rilievo quanto ai motivi di appello incidentale specificamente dedotti e afferenti agli ulteriori profili di nullità del contratti normativi disattesi dal primo giudice, rispetto ai quali sono adeguatamente specificate tanto le ragioni di doglianza quanto le ragioni della sentenza ritenute erronee;
per contro è del tutto generico il rimando dell'appellante incidentale alle difese del primo grado ed alla domanda risarcitoria per la responsabilità
5 dell'intermediario (cfr. aff. 35 della comparsa), senza formulazione di motivi di appello specifici né di conclusioni di riforma della sentenza appellata.
4.
Puntualizzazioni salienti
Va dato atto che non sono presenti nel fascicolo di primo grado i documenti analogici prodotti dalle parti in allegato agli atti introduttivi di quel giudizio, del pari analogici. Le produzioni offerte da con l'atto di citazione in primo grado, nondimeno, sono rinvenibili nel deposito telematico CP_4 dell'appellante denominato “doc trib. I parte zip” (di seguito anche solo all. zip cit.).
Gli scritti conclusivi (solo le comparse conclusionali rispettivamente di n. 78 e n. 85 pagine) sono inutilmente ripetitivi, in gran parte pedissequamente, delle precedenti difese, nonostante l'espresso invito alla sinteticità formulato dal Consigliere istruttore in sede di udienza di precisazione delle conclusioni;
l'inosservanza dei canoni preposti alla speditezza ed efficienza del processo senza reale necessità difensiva è condotta processuale valutabile ex art 96 c.p.c. in sede di liquidazione delle spese di lite.
In punto di fatto, è pacifico che
- l'operatività in derivati intermediata da nell'interesse di si è protratta dal CP_4 _1
2000 al 2008 ed è stata regolata mediante un primo accordo normativo del 2003 (doc 1 in all. zip cit.) e un secondo accordo normativo del 2007 (doc. 16 all. zip cit.)
- all'operatività in derivati erano finalizzati due c/c: il n. 6684 e il n 6690, entrambi aperti nel
2004, il primo di appoggio per le operazioni in derivati, sul quale è stata concessa apertura di credito (doc. 7 all. zip cit.), garantito sia dal pegno di titoli in deposito amministrato (doc. 9 all. zip cit.) sia dal saldo del secondo c/c (doc 10 all. zip cit.)
- il rapporto di operatività in derivati è stato fatto valere in giudizio da ambo le parti con:
o Domanda di cognizione ordinaria di innanzi al Tribunale di Roma nel 2008 _1
(R.G. 89208/08) nei confronti di e dei suoi funzionari per la responsabilità CP_4
risarcitoria derivante dalla inosservanza degli obblighi assunti con i contratti normativi;
giudizio concluso con sentenza n. 10504 resa in data 13.5.2014 con cui il
Tribunale di Roma dichiarava la propria incompetenza territoriale ed assegnava termine per riassunzione (doc. 32 all. zip cit.); giudizio estinto per mancata riassunzione (doc. 37 all. zip cit.)
6 o Domanda monitoria di innanzi al Tribunale di Bologna con decreto CP_4
ingiuntivo n. 2618/2009 (doc. 33 all. zip cit.) che ingiungeva a il pagamento _1 dell'importo di € 6.521.688,48 per il saldo negativo del c/c n. 6684, opposto da
(R.G. 8958/2009); giudizio concluso con sentenza del Tribunale di Bologna _1
(Dr. Atzori) n. 561/2011 del 25/28.2.2011 di rigetto dell'opposizione e di conferma integrale del d.i., oltrechè di declaratoria di litispendenza della domanda riconvenzionale svolta dall'opponente rispetto al giudizio già promosso al _1
Tribunale di Roma (doc. 34 all. zip cit.); sentenza appellata innanzi a questa Corte
(R.G. 1201/2011) con giudizio estinto per mancata comparizione delle parti a seguito di accordo transattivo del 2013 (di cui a corrispondenza fra le parti, doc 37 all. zip cit.)
o Accordo transattivo del marzo/aprile 2013 con il quale si impegnava a pagare _1
(ed effettivamente ha pagato) l'importo di € 575.000,00 a saldo e stralcio degli interessi legali dovuti sulla sorte capitale del suddetto decreto ingiuntivo, con abbandono del giudizio di appello e cancellazione delle ipoteche giudiziali e della segnalazione rischi a carico di _1
5.
I motivi di appello principale
Con il primo motivo l'appellante deduce l'erronea valutazione del primo giudice ove ha disatteso l'eccezione di giudicato conseguito all'abbandono del giudizio di appello avverso la sentenza del
Tribunale di Bologna n. 561/2011 del 25/28.2.2011; sarebbe errata l'argomentazione del primo giudice secondo cui il giudicato si era formato sulla pretesa concernente il c/c nel quale confluivano i flussi dei contratti in derivati e non su quella derivante dagli accordi normativi, oggetto della domanda riconvenzionale in quel giudizio svolta da e ritenuta dal tribunale di Bologna in _1
rapporto di litispendenza rispetto alla domanda principale già pendente innanzi al Tribunale di Roma.
Sulla base di tale rilievo di giudicato sostiene (come sosteneva) che non possa più Pt_1 _1
sollevare questioni che mettano in discussione il debito derivante delle operazioni in derivati, essendo pacifico che sul c/c 6684 confluivano i saldi di detta operatività.
Parte appellata contesta la fondatezza del motivo, sostenendo che le istanze svolte in primo grado nulla hanno a che vedere con il decreto ingiuntivo a suo tempo ottenuto dalla banca, trovando la domanda fondamento nella nullità dei contratti di opzione ovvero nell'inadempimento dell'intermediario, tanto è vero che nonostante il pagamento della pretesa azionata in monitorio ha continuato a coltivare il giudizio innanzi al Tribunale di Roma che, quello sì, aveva ad _1
oggetto la responsabilità di per l'invalidità/inadempimento dei contratti di opzione. CP_4
7 Il motivo è fondato.
Il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e quindi non solo le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, anche se non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia. In particolare, il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all'insussistenza di cause di invalidità (c.d. giudicato per implicazione discendente) anche diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile. Non sono invece coperte dal giudicato le questioni aventi ad oggetto effetti ulteriori o diversi che non contrastino l'accertamento già compiuto. (cfr. Cassazione civile, sez. III, 26/09/2023, n. 27399)
In particolare, il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, che abbia ad oggetto la condanna al pagamento di prestazioni fondate su un contratto a monte, preclude all'intimato la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del contratto o di specifiche sue clausole, atteso che il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all'insussistenza di cause di invalidità
(c.d. giudicato per implicazione discendente), ancorché diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile. (cfr. Cassazione civile, sez. II, 04/11/2021, n. 31636).
In altre parole, anche in tema di decreto ingiuntivo opera il cd. “giudicato per implicazione discendente” che secondo l'insegnamento della S.C. è quello che preclude, divenuto inoppugnabile il decreto ingiuntivo che abbia ad oggetto prestazioni fondate su un contratto a monte, la possibilità di invocare in un diverso giudizio la nullità del contratto o di specifiche clausole, cioè di far valere cause di invalidità del contratto a monte ancorchè diverse da quelle già esaminate nel processo definito con sentenza irrevocabile.
Osserva la Corte che il principio se valevole per il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile per mancata opposizione, a fortiori vale per il caso in cui avverso il decreto ingiuntivo sia stata proposta opposizione ex art. 645 c.p.c. nella quale tuttavia non sia stata sollevata (o lo sia stata sotto diverso profilo) questione di nullità del contratto a monte: ben avrebbe potuto, e dovuto, l'opponente eccepire l'invalidità del contratto normativo, in via di azione o di semplice eccezione;
in _1 difetto, il giudicato successivamente formatosi sulla statuizione di conferma dell'ingiunzione copre anche il deducibile, ovvero ogni profilo di nullità dei contratti normativi non espressamente sollevato.
Non giova che mentre il giudizio coperto da giudicato aveva ad oggetto la pretesa monitoria di derivante dal saldo negativo del c/c n. 6684 (di appoggio per l'operatività in derivati), la CP_4
domanda sulla quale ha statuito il primo giudice qui appellato è di accertamento della nullità dell'accordo normativo del 2007 e, conseguentemente di restituzione di tutto quanto corrisposto in
8 esecuzione di accordo nullo: in tema di giudicato non è tanto l'oggetto del giudizio che rileva (il petitum e la causa petendi) quanto, appunto, il “dedotto e il deducibile”, cioè tutto ciò che è stato espressamente dedotto o che, costituendo il precedente logico essenziale e necessario della pronuncia
(cfr. Cass. civ. Sez. III, 26.9.23 n. 2399) poteva e doveva essere dedotto nel giudizio, laddove, venendo al caso che occupa, la validità degli accordi normativi (in sostanza dei contratti concernenti l'operatività in derivati) è sul piano logico prima che giuridico l'antecedente necessario della ingiunzione poi confermata dalla sentenza passata in giudicato.
Ne consegue che ogni domanda fondata sulla nullità dei contratti normativi è preclusa, ex art 2909
c.c., dal giudicato della sentenza del Tribunale di Bologna n. 561/2011 più volte citata, divenuta irrevocabile a seguito dell'estinzione del giudizio di appello avverso di essa proposto.
Con il secondo motivo l'appellante deduce l'errore del primo giudice nel non riconoscere effetto preclusivo della domanda di nell'accordo transattivo occorso nel 2013. _1
Deduce l'appellante, sul punto, che la transazione avente ad oggetto l'abbandono delle ostilità nelle due cause pendenti al Tribunale di Bologna copre l'intero rapporto obbligatorio dedotto in giudizio concernente l'operatività in derivati.
Il motivo è osteggiato da parte appellata che rileva che l'accordo transattivo afferiva ai soli interessi legali del decreto ingiuntivo e che era stato pattuito da che già aveva pagato quanto dovuto _1
per sorte capitale, solo per ottenere la liberazione dalle ipoteche giudiziali e la cancellazione della posizione a sofferenza presso la Centrale Rischi.
Con il terzo motivo l'appellante si duole della declaratoria di nullità dell'accordo normativo del 2007 per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto per mancata indicazione del Mark to Market
(MtM) e della conseguente declaratoria di nullità di “tutti i contratti derivati dedotti”, statuizione censurata sotto diversi rilievi: a) che contrariamente a quanto affermato dal primo giudice il MtM non costituisce l'oggetto del contratto ma rappresenta esclusivamente una proiezione finanziaria del valore effettivo del contratto in caso di rinegoziazione o di scioglimento anticipato rispetto alla scadenza naturale e, come tale, non può assurgere a elemento essenziale del contratto b) che in ogni caso il secondo accordo normativo prevedeva previsioni idonee a determinare il MtM avendo errato il primo giudice nell'affermare che il rinvio alle quotazioni di mercato equivaleva ad un rinvio ai cd. usi di piazza c) che il tribunale aveva confuso le opzioni valutarie con gli swap applicando alle prime i principi enunciati incidentalmente da Cass. Sez. Un. n. 8770/2020 dai quali si erano successivamente distanziati diversi tribunali d) che il tribunale aveva dichiarato la nullità di tutte le opzioni valutarie
9 per cui aveva agito senza considerare che una parte di esse erano state concluse nella _1
vigenza del primo accordo normativo ossia nel periodo 1.8.2007/9.11.2007.
Parte appellata contesta la fondatezza del motivo sostenendo in particolare che le opzioni valutarie rappresentano al pari degli swap contratti derivati aleatori, che il MtM non era un valore astratto ma un valore effettivamente corrisposto/incassato come dimostrato dall'obbligo di indicazione in bilancio del relativo fair value ex art. 2427 bis c.c., che conseguentemente era indispensabile l'indicazione del modello matematico di calcolo del MtM ad integrare l'alea razionale meritevole di tutela giuridica, che anzi l'effettiva calcolabilità del rischio del derivato non si limitava al MtM ma si estendeva agli scenari probabilistici ed ai costi occulti;
che la nullità di “tutti i contratti derivati” non era dichiarata in conseguenza della nullità del secondo accordo normativo.
La fondatezza del 1° motivo di appello è assorbente rispetto ai restanti motivi e, altresì, rispetto all'istanza, peraltro inammissibile, di rinvio alla CGUE per conflitto della sentenza della S.C. a S.U.
n. 8770/2020 con il diritto dell'Unione.
In accoglimento del primo motivo di appello, pertanto, la sentenza impugnata va integralmente riformata e dichiarato che l'accertamento contenuto nella sentenza del Tribunale di Bologna n.
561/2011 del 25/28.2.2011, passata in giudicato nel 2013, precludeva a la possibilità di far _1
valere in un successivo giudizio cause di invalidità dei contratti normativi stipulati inter partes a regolamento dell'operatività in derivati, con conseguente rigetto della domanda svolta in primo grado sub 1) delle conclusioni in quel giudizio rassegnate.
6.
L'appello incidentale
L'appellata svolge appello incidentale (come detto adeguatamente specifico) con riferimento agli altri profili di nullità dei contratti normativi dedotti in primo grado (mancanza di alea bilaterale razionale, nullità per difetto di pattuizione sul compenso, nullità per mancanza di causa meritevole) assorbiti dal profilo di nullità concernente il MtM e comunque ad abundantiam esaminati e ritenuti infondati dal primo giudice.
Ogni profilo di nullità concernente i contratti normativi è coperto dal giudicato della sentenza del
Tribunale di Bologna n. n. 561/2011 del 25/28.2.2011 per i motivi sopra spiegati.
10 E' il caso di rilevare che il tema della responsabilità contrattuale di per l'inadempimento agli CP_4 obblighi informativi imposti all'intermediario finanziario dalla normativa di riferimento (TUF e regolamentare ratione temporis), ovvero per l'inadempimento di altri obblighi specifici a termini di contratto – pure dedotto in primo grado sempre in via principale da sub 2) delle rassegnate _1
conclusioni – e disatteso dal primo giudice, non è stato riproposto in appello, con conseguente acquiescenza ex artt. 329/346 c.p.c. e giudicato interno sulla infondatezza di ogni relativa pretesa.
7.
Le spese
La decisione nel merito, con riforma totale della sentenza di primo grado, comporta che le spese processuali siano da ricalcolarsi in base all'esito complessivo della lite, che nella fattispecie vede la integrale soccombenza di la liquidazione segue i criteri e parametri di cui di cui a D.M. _1
10.3.2014 n. 55 (attuativo dell'art. 1/3° co. L. n. 247 del 31.12.2012 di riforma della professione forense) come modificato da ultimo ex D.M. 13.8.2022 n. 147, tenuto conto dei valori medi delle relative tabelle del primo e del secondo grado di giudizio, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
quale soggetto incorporante nei confronti di
[...] Parte_2 [...]
con atto di appello notificato in Parte_3
data 4.6.2021, nonché sull'appello incidentale proposto da quest'ultima con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.9.2021, così provvede:
ACCOGLIE l'appello e in RIFORMA integrale della sentenza appellata
RIGETTA ogni domanda svolta da Parte_3
[...]
RIGETTA l'appello incidentale svolto da Parte_3
[...]
CONDANNA – in Parte_3
persona del l.r.p.t. al rimborso in favore di n persona del l.r.p.t. delle Parte_1
spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per compenso di avvocato in € 37.448,51 per
11 il primo grado di giudizio ed in € 1.828,00 per esborsi ed € 21.358,50 per compenso di avvocato per il presente grado di appello, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 16.7.2024.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr.ssa Manuela Velotti
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