Articolo 10 della Legge 9 agosto 1948, n. 1077
Articolo 9Articolo 11
Versione
18 agosto 1948
Art. 10.
La dotazione e l'assegno del Presidente della Repubblica sono esenti da ogni imposta e tributo presenti o futuri.
Rimangono in vigore le particolari agevolazioni in materia di imposte e tasse, previste da leggi speciali per il Capo dello Stato.
Entrata in vigore il 18 agosto 1948
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