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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/06/2025, n. 2666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2666 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N.6114 /2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6114 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2022
TRA
, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Sabatino Livia, Parte_1
presso il cui studio, sito in via Antonio Amato 21, San Cipriano Picentino,
elettivamente domicilia
OPPONENTE
E
, in persona Controparte_1
del Direttore ad interim, rappresentante pro tempore dell'ufficio, che elegge domicilio al Corso Garibaldi ( Pal. Amato)- Salerno
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 n.
3911/3863A del 3.5.2022, emessa dall' e CP_1 Controparte_1 notificata in data 30.5.2022
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate all'udienza del 4 giugno
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente proposto, il sig. , in proprio e quale l.r.p.t. della Parte_1
ditta OURFOOD s.r.l.s., con sede legale in San Cipriano P.no (SA), alla via Cav. A.
Amato n.38, chiedeva che, preliminarmente, fosse sospesa l'esecutività e, nel merito,
annullata e/o revocata l'ordinanza ingiunzione n. 3911/3863A emessa in data 3 maggio
2022 dall' di e notificata il 30 maggio 2022, Controparte_1 CP_1
con la quale gli era ingiunto di provvedere al pagamento della somma di € 5.160,00,
oltre spese di procedura, come sanzione amministrativa per le violazioni di legge accertate con verbale unico di accertamento e notificazione n. SA00000/2020-861-01
del 31 agosto 2020, consistenti, sia nell'avere utilizzato irregolarmente, mancando la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, il Sig. CP
, per il giorno 15 febbraio 2020, in qualità di aiuto cuoco, sia per l'omessa o
[...]
infedele registrazione sul libro unico del lavoro- fatti salvi i casi di errore meramente materiale- dei dati (orario di lavoro effettivamente prestato rispetto a quello registrato)
relativi alle lavoratrici, sigg.re e , e alla Controparte_3 CP_4
prestazione lavorativa, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali.
Il ricorrente deduceva, innanzitutto, l'inosservanza dell'art. 14 Legge 689/1981, essendo abbondantemente decorso il termine di giorni 90 senza che ciò fosse giustificato dall'esecuzioni di ulteriori e complessi accertamenti da parte dell'amministrazione opposta;
lamentava altresì la carenza, contraddittorietà e genericità della motivazione dell'ordinanza ingiunzione impugnata, la mancata indicazione nel verbale unico di accertamento degli esiti dettagliati dell'indagine eseguita dagli ispettori, l'insufficienza delle fonti di prova indicate nel verbale, la mancanza di elementi concomitanti idonei a suffragare l'utilizzazione del sig. CP
, come lavoratore subordinato, nonché di fonti di prova idonee a suffragare la
[...]
contestazione della non coincidenza dell'orario di lavoro prestato rispetto quello effettivamente reso dalle lavoratrici e , nonché, Controparte_3 CP_4
infine, l'erronea quantificazione della sanzione comminata in violazione dell'art. 11
della L. 689/81. Instava conseguentemente per, previa sospensione dell'esecutività
dell'ordinanza ingiunzione opposta, l'annullamento della stessa, in quanto illegittima o, in subordine, la riduzione della sanzione applicata, vinte le spese di lite con attribuzione.
Con comparsa depositata telematicamente, solo in data 11.07.2023 a causa della mancata iniziale ricezione dell'atto introduttivo, si costituiva in giudizio l
[...]
, a mezzo dei propri funzionari delegati, contestando Controparte_1
ogni avverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Instaurato il contraddittorio, la causa, istruita in via meramente documentale, veniva rinviata all'udienza del 04.06.2025, sostituita dal deposito di note telematiche ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per essere decisa. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il provvedimento impugnato trova la propria origine nell'accertamento ispettivo effettuato in data 15.02.2020 presso la ditta OURFOOD SRLS, esercente attività di ristorazione, in occasione del quale veniva trovato intento al lavoro n.1 lavoratore, sig.
, senza che il datore avesse provveduto alla preventiva comunicazione Controparte_2
di instaurazione del rapporto di lavoro, in relazione ad una giornata lavorativa
(15.2.2020), circostanza avvalorata dal fatto che, a seguito dell'accesso ispettivo da parte dell'amministrazione opposta, la ditta provvedeva spontaneamente alla formale assunzione del lavoratore sino al 2.8.2020 (come da all. produzione di parte Pt_2
ricorrente). Inoltre, in occasione del primo accesso, veniva contestata l'omessa registrazione dell'effettivo orario di lavoro osservato dalle dipendenti Sig.ra CP_4
e Sig.ra
[...] Controparte_3
Orbene, costituisce jus receptum che, in tema di sanzioni amministrative, il termine per la contestazione della violazione all'interessato, stabilito, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 6, non decorre dal momento in cui il "fatto" è stato acquisito nella sua materialità, ma da quello nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo dell'osservanza delle disposizioni che si assumono violate, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi". (Cass. 12830/2006; 23608/09;
26734/11; 25836/11). In particolare, la Suprema Corte ha fatto proprio il principio di ragionevolezza evidenziando che “in tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento,
l'amministrazione procedente deve provvedere alla contestazione, sono collegati all'esito del procedimento di accertamento, la legittimità della cui durata va, di conseguenza, valutata dal giudice del merito in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini…” (cfr.; Cass. Civ., 11308/1998; 1866/2000;
2088/2000; 3254/2003).
Spetta dunque al giudice dell'opposizione valutare il tempo utilizzato dall'accertatore per addivenire alle proprie conclusioni sanzionatorie, identificando nella quantità e nella qualità dei documenti acquisiti nel corso dell'attività di vigilanza un valido criterio cui ancorare la valutazione della ragionevolezza del tempo dell'accertamento.
Facendo applicazione dei richiamati principi giurisprudenziali, occorre rilevare che,
nella fattispecie, prescindendo dalla circostanza che già dall'esame del verbale di primo accesso redatto dagli ispettori in data 15 febbraio 2020, emergeva l'individuazione di tutti gli illeciti commessi dal ricorrente, l'attività acquisitiva di documentazione da parte dell'amministrazione resistente, sulla base della documentazione agli atti, deve ritenersi conclusa il 31 agosto 2020, data in cui l' adottava il cosiddetto verbale Pt_3
unico di accertamento, poi tempestivamente notificato in data 14 settembre 2020, dopo il vaglio della documentazione acquiita.
Tutto ciò premesso, passando all'esame della fattispecie oggetto del presente giudizio,
parte ricorrente deduce che l'ordinanza-ingiunzione impugnata sarebbe illegittima in quanto carente della motivazione. Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Dalla documentazione in atti, infatti, emerge chiaramente come l'Amministrazione
resistente abbia rispettato il requisito della motivazione: l'ordinanza ingiunzione n.
3911/3863A del 3 maggio 2020 rinviene la sua motivazione mediante il rinvio “per relationem” al rapporto n. SA00000/2020-861-01 del 31.8.2020 redatto dagli Ispettori
del lavoro, i quali hanno accertato la violazione contestata in sede di primo accesso alla ditta OURFOOD SRLS, ritenendo fondato quanto accertato nel predetto verbale di primo accesso ispettivo n.116/121/153/154 del 15.2.2020.
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'Amministrazione ha indicato nel provvedimento sanzionatorio le ragioni, di fatto e di diritto, sottese alla sua emanazione mediante rinvio ad altri atti già loro noti, in quanto notificatigli in precedenza, nonché in modo puntuale le violazioni commesse, cioè la “mancata preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro” in riferimento al lavoratore , per il giorno 15.2.2020, nonché “l'omessa o infedele Controparte_2
registrazione sul libro unico del lavoro- fatti salvi i casi di errore meramente materiale-
dei dati relativi al lavoratore e alla prestazione lavorativa, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali”, con riguardo alle lavoratrici CP_4
nel periodo da maggio 2019 a febbraio 2020, e nel
[...] Controparte_3
periodo giugno 2019 a febbraio 2020, ed infine delle norme che si assumono violate.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 20189/08, ha chiarito che “il suddetto obbligo (di motivazione) deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che e' ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, gia' noto al trasgressore in virtu' della obbligatoria preventiva contestazione (vedi Cass. 28 ottobre
2003, n. 16203)”. Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che anche tale motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Parte opponente eccepisce infine, l'insufficienza probatoria sottesa alle contestazioni solevate ed alle sanzioni conseguentemente comminate, con la conclusione che la resistente non abbia raccolto elementi probatori sufficienti, tali da sostenere la sussistenza del vincolo di subordinazione del sig. , né tali da Controparte_2
sorreggere l'ulteriore contestazione di cui all'art. all'art.39 co.1 e 2 del D.L.
25.06.2008 n.112, convertito nella Legge 6.08.2008 n.133, riferita alle lavoratrici e . Sul punto, giova ricordare il valore che CP_4 Controparte_3
assumono le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di accesso. Sulla base degli orientamenti giurisprudenziali maggioritari le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva, godono di maggiore attendibilità rispetto a quanto potrebbe essere riferito successivamente, in sede di interrogatorio, in quanto rese in un momento in cui i lavoratori non avevano consapevolezza delle conseguenze negative che sarebbero potute derivare al proprio datore di lavoro e non avevano alcuna ragione di rendere una versione dei fatti non conforme alla realtà, “mentre la medesima attendibilità non può essere data a dichiarazioni successive, che non solo si appiattiscono sulla tesi difensiva del datore di lavoro, finalizzata ad eliminare la sanzione irrogata, ma non danno alcuna logica giustificazione delle ragioni per cui in precedenza era stata fornita una diversa, e del tutto difforme spiegazione” (cfr. Corte di Appello di Lecce, n.
483/2016- si vedano ex multis, Cass. Civ., n. 15073/2008; Cass. Civ., n. 3525/2005;
Cass. Civ., n. 19/04/2010 n. 9252).
Ebbene, nel caso di specie, la violazione relativa alla registrazione delle ore effettivamente lavorate, può ritenersi sufficientemente provata a mezzo della
CP_ documentazione versata in atti dall' resistente (all.n. 5 produzione di parte resistente), in quanto, nel verbale di acquisizione informazioni del 15.2.2020, le dipendenti ed hanno dichiarato di lavorare, CP_4 Controparte_3
rispettivamente, 25 ore, per 5 giorni a settimana, e 30 ore, per 6 giorni alla settimana.
Inoltre, in ordine all'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la ditta ricorrente ed il lavoratore , dall'esame della documentazione Controparte_2
prodotta emerge chiaramente, che il lavoratore, il giorno dell'accesso ispettivo (del
15.2.2020), è stato trovato intento al lavoro di aiuto in cucina e, in sede di dichiarazioni, ha confermato di essere al suo primo giorno di lavoro.
Peraltro, a tal proposito, ad ulteriore sostegno di quanto rappresentato si fa rilevare la circostanza per cui le dichiarazioni rese dal lavoratore nel corso dell'accertamento ispettivo, risultano ulteriormente avvalorate dalla condotta posta in essere dalla ditta opponente, la quale, a seguito dell'intervento dell' , ha provveduto CP_1
spontaneamente a registrare sul libro unico del lavoro l'assunzione del lavoratore
[...]
. CP Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che il ricorso è infondato e va, nel caso di specie, rigettato e, per l'effetto, l'ordinanza-ingiunzione n. 3911/3863A del
3.5.2022, deve essere confermata.
Quanto alla domanda subordinata di parte ricorrente di rideterminarsi in riduzione l'ammontare della sanzione comminata, essa non merita accoglimento, in quanto appare congrua rispetto ai limiti edittali ed alla gravità dell'infrazione.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono poste pertanto a carico del sig. e la ditta OURFOOD SRLS, in solido, Parte_1
considerato che nel caso di specie l'Amministrazione resistente è stata in giudizio in persona del funzionario delegato, nel qual caso secondo la giurisprudenza di legittimità (“ex pluribus” Cass. Civ., Sez. Lav., n. 2362/2020) sono liquidabili in favore dell'Ente solo le spese, in considerazione dell'attività espletata e, considerate la natura, il valore (€ 5.160,00) e la complessità delle questioni (bassa), si liquidano forfetariamente le spese spettanti all'Amministrazione resistente in € 852,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione n.
3911/3863° emessa dall' in data 3 Controparte_1
maggio 2022 e notificata in data 30 maggio 2022; 2) condanna e la ditta OURFOOD SRLS, in solido, al Parte_1
rimborso, in favore dell' Controparte_1
, delle spese di lite pari ad € 852,00.
[...]
Così deciso in Salerno il 16.6.2025 mediante sentenza resa ex articolo 429 c.p.c.
pubblicata senza lettura alle parti, non presenti in udienza, in quanto trattata mediante modalità scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6114 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2022
TRA
, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Sabatino Livia, Parte_1
presso il cui studio, sito in via Antonio Amato 21, San Cipriano Picentino,
elettivamente domicilia
OPPONENTE
E
, in persona Controparte_1
del Direttore ad interim, rappresentante pro tempore dell'ufficio, che elegge domicilio al Corso Garibaldi ( Pal. Amato)- Salerno
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 n.
3911/3863A del 3.5.2022, emessa dall' e CP_1 Controparte_1 notificata in data 30.5.2022
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate all'udienza del 4 giugno
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente proposto, il sig. , in proprio e quale l.r.p.t. della Parte_1
ditta OURFOOD s.r.l.s., con sede legale in San Cipriano P.no (SA), alla via Cav. A.
Amato n.38, chiedeva che, preliminarmente, fosse sospesa l'esecutività e, nel merito,
annullata e/o revocata l'ordinanza ingiunzione n. 3911/3863A emessa in data 3 maggio
2022 dall' di e notificata il 30 maggio 2022, Controparte_1 CP_1
con la quale gli era ingiunto di provvedere al pagamento della somma di € 5.160,00,
oltre spese di procedura, come sanzione amministrativa per le violazioni di legge accertate con verbale unico di accertamento e notificazione n. SA00000/2020-861-01
del 31 agosto 2020, consistenti, sia nell'avere utilizzato irregolarmente, mancando la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, il Sig. CP
, per il giorno 15 febbraio 2020, in qualità di aiuto cuoco, sia per l'omessa o
[...]
infedele registrazione sul libro unico del lavoro- fatti salvi i casi di errore meramente materiale- dei dati (orario di lavoro effettivamente prestato rispetto a quello registrato)
relativi alle lavoratrici, sigg.re e , e alla Controparte_3 CP_4
prestazione lavorativa, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali.
Il ricorrente deduceva, innanzitutto, l'inosservanza dell'art. 14 Legge 689/1981, essendo abbondantemente decorso il termine di giorni 90 senza che ciò fosse giustificato dall'esecuzioni di ulteriori e complessi accertamenti da parte dell'amministrazione opposta;
lamentava altresì la carenza, contraddittorietà e genericità della motivazione dell'ordinanza ingiunzione impugnata, la mancata indicazione nel verbale unico di accertamento degli esiti dettagliati dell'indagine eseguita dagli ispettori, l'insufficienza delle fonti di prova indicate nel verbale, la mancanza di elementi concomitanti idonei a suffragare l'utilizzazione del sig. CP
, come lavoratore subordinato, nonché di fonti di prova idonee a suffragare la
[...]
contestazione della non coincidenza dell'orario di lavoro prestato rispetto quello effettivamente reso dalle lavoratrici e , nonché, Controparte_3 CP_4
infine, l'erronea quantificazione della sanzione comminata in violazione dell'art. 11
della L. 689/81. Instava conseguentemente per, previa sospensione dell'esecutività
dell'ordinanza ingiunzione opposta, l'annullamento della stessa, in quanto illegittima o, in subordine, la riduzione della sanzione applicata, vinte le spese di lite con attribuzione.
Con comparsa depositata telematicamente, solo in data 11.07.2023 a causa della mancata iniziale ricezione dell'atto introduttivo, si costituiva in giudizio l
[...]
, a mezzo dei propri funzionari delegati, contestando Controparte_1
ogni avverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Instaurato il contraddittorio, la causa, istruita in via meramente documentale, veniva rinviata all'udienza del 04.06.2025, sostituita dal deposito di note telematiche ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per essere decisa. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il provvedimento impugnato trova la propria origine nell'accertamento ispettivo effettuato in data 15.02.2020 presso la ditta OURFOOD SRLS, esercente attività di ristorazione, in occasione del quale veniva trovato intento al lavoro n.1 lavoratore, sig.
, senza che il datore avesse provveduto alla preventiva comunicazione Controparte_2
di instaurazione del rapporto di lavoro, in relazione ad una giornata lavorativa
(15.2.2020), circostanza avvalorata dal fatto che, a seguito dell'accesso ispettivo da parte dell'amministrazione opposta, la ditta provvedeva spontaneamente alla formale assunzione del lavoratore sino al 2.8.2020 (come da all. produzione di parte Pt_2
ricorrente). Inoltre, in occasione del primo accesso, veniva contestata l'omessa registrazione dell'effettivo orario di lavoro osservato dalle dipendenti Sig.ra CP_4
e Sig.ra
[...] Controparte_3
Orbene, costituisce jus receptum che, in tema di sanzioni amministrative, il termine per la contestazione della violazione all'interessato, stabilito, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 6, non decorre dal momento in cui il "fatto" è stato acquisito nella sua materialità, ma da quello nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo dell'osservanza delle disposizioni che si assumono violate, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi". (Cass. 12830/2006; 23608/09;
26734/11; 25836/11). In particolare, la Suprema Corte ha fatto proprio il principio di ragionevolezza evidenziando che “in tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento,
l'amministrazione procedente deve provvedere alla contestazione, sono collegati all'esito del procedimento di accertamento, la legittimità della cui durata va, di conseguenza, valutata dal giudice del merito in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini…” (cfr.; Cass. Civ., 11308/1998; 1866/2000;
2088/2000; 3254/2003).
Spetta dunque al giudice dell'opposizione valutare il tempo utilizzato dall'accertatore per addivenire alle proprie conclusioni sanzionatorie, identificando nella quantità e nella qualità dei documenti acquisiti nel corso dell'attività di vigilanza un valido criterio cui ancorare la valutazione della ragionevolezza del tempo dell'accertamento.
Facendo applicazione dei richiamati principi giurisprudenziali, occorre rilevare che,
nella fattispecie, prescindendo dalla circostanza che già dall'esame del verbale di primo accesso redatto dagli ispettori in data 15 febbraio 2020, emergeva l'individuazione di tutti gli illeciti commessi dal ricorrente, l'attività acquisitiva di documentazione da parte dell'amministrazione resistente, sulla base della documentazione agli atti, deve ritenersi conclusa il 31 agosto 2020, data in cui l' adottava il cosiddetto verbale Pt_3
unico di accertamento, poi tempestivamente notificato in data 14 settembre 2020, dopo il vaglio della documentazione acquiita.
Tutto ciò premesso, passando all'esame della fattispecie oggetto del presente giudizio,
parte ricorrente deduce che l'ordinanza-ingiunzione impugnata sarebbe illegittima in quanto carente della motivazione. Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Dalla documentazione in atti, infatti, emerge chiaramente come l'Amministrazione
resistente abbia rispettato il requisito della motivazione: l'ordinanza ingiunzione n.
3911/3863A del 3 maggio 2020 rinviene la sua motivazione mediante il rinvio “per relationem” al rapporto n. SA00000/2020-861-01 del 31.8.2020 redatto dagli Ispettori
del lavoro, i quali hanno accertato la violazione contestata in sede di primo accesso alla ditta OURFOOD SRLS, ritenendo fondato quanto accertato nel predetto verbale di primo accesso ispettivo n.116/121/153/154 del 15.2.2020.
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'Amministrazione ha indicato nel provvedimento sanzionatorio le ragioni, di fatto e di diritto, sottese alla sua emanazione mediante rinvio ad altri atti già loro noti, in quanto notificatigli in precedenza, nonché in modo puntuale le violazioni commesse, cioè la “mancata preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro” in riferimento al lavoratore , per il giorno 15.2.2020, nonché “l'omessa o infedele Controparte_2
registrazione sul libro unico del lavoro- fatti salvi i casi di errore meramente materiale-
dei dati relativi al lavoratore e alla prestazione lavorativa, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali”, con riguardo alle lavoratrici CP_4
nel periodo da maggio 2019 a febbraio 2020, e nel
[...] Controparte_3
periodo giugno 2019 a febbraio 2020, ed infine delle norme che si assumono violate.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 20189/08, ha chiarito che “il suddetto obbligo (di motivazione) deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che e' ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, gia' noto al trasgressore in virtu' della obbligatoria preventiva contestazione (vedi Cass. 28 ottobre
2003, n. 16203)”. Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che anche tale motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Parte opponente eccepisce infine, l'insufficienza probatoria sottesa alle contestazioni solevate ed alle sanzioni conseguentemente comminate, con la conclusione che la resistente non abbia raccolto elementi probatori sufficienti, tali da sostenere la sussistenza del vincolo di subordinazione del sig. , né tali da Controparte_2
sorreggere l'ulteriore contestazione di cui all'art. all'art.39 co.1 e 2 del D.L.
25.06.2008 n.112, convertito nella Legge 6.08.2008 n.133, riferita alle lavoratrici e . Sul punto, giova ricordare il valore che CP_4 Controparte_3
assumono le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di accesso. Sulla base degli orientamenti giurisprudenziali maggioritari le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva, godono di maggiore attendibilità rispetto a quanto potrebbe essere riferito successivamente, in sede di interrogatorio, in quanto rese in un momento in cui i lavoratori non avevano consapevolezza delle conseguenze negative che sarebbero potute derivare al proprio datore di lavoro e non avevano alcuna ragione di rendere una versione dei fatti non conforme alla realtà, “mentre la medesima attendibilità non può essere data a dichiarazioni successive, che non solo si appiattiscono sulla tesi difensiva del datore di lavoro, finalizzata ad eliminare la sanzione irrogata, ma non danno alcuna logica giustificazione delle ragioni per cui in precedenza era stata fornita una diversa, e del tutto difforme spiegazione” (cfr. Corte di Appello di Lecce, n.
483/2016- si vedano ex multis, Cass. Civ., n. 15073/2008; Cass. Civ., n. 3525/2005;
Cass. Civ., n. 19/04/2010 n. 9252).
Ebbene, nel caso di specie, la violazione relativa alla registrazione delle ore effettivamente lavorate, può ritenersi sufficientemente provata a mezzo della
CP_ documentazione versata in atti dall' resistente (all.n. 5 produzione di parte resistente), in quanto, nel verbale di acquisizione informazioni del 15.2.2020, le dipendenti ed hanno dichiarato di lavorare, CP_4 Controparte_3
rispettivamente, 25 ore, per 5 giorni a settimana, e 30 ore, per 6 giorni alla settimana.
Inoltre, in ordine all'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la ditta ricorrente ed il lavoratore , dall'esame della documentazione Controparte_2
prodotta emerge chiaramente, che il lavoratore, il giorno dell'accesso ispettivo (del
15.2.2020), è stato trovato intento al lavoro di aiuto in cucina e, in sede di dichiarazioni, ha confermato di essere al suo primo giorno di lavoro.
Peraltro, a tal proposito, ad ulteriore sostegno di quanto rappresentato si fa rilevare la circostanza per cui le dichiarazioni rese dal lavoratore nel corso dell'accertamento ispettivo, risultano ulteriormente avvalorate dalla condotta posta in essere dalla ditta opponente, la quale, a seguito dell'intervento dell' , ha provveduto CP_1
spontaneamente a registrare sul libro unico del lavoro l'assunzione del lavoratore
[...]
. CP Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che il ricorso è infondato e va, nel caso di specie, rigettato e, per l'effetto, l'ordinanza-ingiunzione n. 3911/3863A del
3.5.2022, deve essere confermata.
Quanto alla domanda subordinata di parte ricorrente di rideterminarsi in riduzione l'ammontare della sanzione comminata, essa non merita accoglimento, in quanto appare congrua rispetto ai limiti edittali ed alla gravità dell'infrazione.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono poste pertanto a carico del sig. e la ditta OURFOOD SRLS, in solido, Parte_1
considerato che nel caso di specie l'Amministrazione resistente è stata in giudizio in persona del funzionario delegato, nel qual caso secondo la giurisprudenza di legittimità (“ex pluribus” Cass. Civ., Sez. Lav., n. 2362/2020) sono liquidabili in favore dell'Ente solo le spese, in considerazione dell'attività espletata e, considerate la natura, il valore (€ 5.160,00) e la complessità delle questioni (bassa), si liquidano forfetariamente le spese spettanti all'Amministrazione resistente in € 852,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione n.
3911/3863° emessa dall' in data 3 Controparte_1
maggio 2022 e notificata in data 30 maggio 2022; 2) condanna e la ditta OURFOOD SRLS, in solido, al Parte_1
rimborso, in favore dell' Controparte_1
, delle spese di lite pari ad € 852,00.
[...]
Così deciso in Salerno il 16.6.2025 mediante sentenza resa ex articolo 429 c.p.c.
pubblicata senza lettura alle parti, non presenti in udienza, in quanto trattata mediante modalità scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.