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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/03/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Augusto Sabatini - Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo - Consigliere
Dott.ssa Antonietta Bonanno - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 43\2021 r.g., vertente
TRA
- CF: , Parte_1 C.F._1 [...]
CF: , Parte_2 C.F._2 Parte_3
CF elettivamente domiciliati in S CodiceFiscale_3
Agata di Militello via S. Giuseppe 61 presso lo studio professionale dell'avv. Salvatore Cinnera Martino che li rappresenta e difende per procura in atti, pec: Email_1
APPELLANTI
E
- in persona del legale rappresentante, Controparte_1
cessionaria di e di e per essa CP_2 CP_3
quale mandataria (già CP_4 CP_5
elettivamente domiciliati in Patti via due Giugno 2B presso lo studio professionale degli avv.ti Carmen Trifilò e Fabrizio
Trifilò che la rappresenta e difende per mandato in atti
Pec : Email_2 APPELLATA
- , procuratrice di Controparte_6
, rappresentata da ( nuova Parte_4 CP_4
denominazione di domiciliata in Milano via CP_5
Viale Monte Nero 82 presso lo studio professionale dell' avv.
Maria Luisa Alibranti che la rappresenta e difende per mandato in atti pec: Email_3
APPELLATA
- CF : , in persona del legale CP_7 P.IVA_1
rappresentante e per essa, quale mandataria,
[...]
CF : in Controparte_8 P.IVA_2
persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata in MA presso lo studio professionale degli avv.ti
Mannocchi Massimo e Fioretti Andrea che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per mandato in atti
Pec: Email_4
Pec: Email_5
APPELLATA
- (già Controparte_9 Controparte_11
, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro
[...]
tempore , elettivamente domiciliata in Messina via N. Fabrizi is. 191 n. 87 presso lo studio professionale dell' avv.
Giovanni Cambria che la rappresenta e difende per mandato in atti
Pec: Email_6
APPELLATA
- CF in persona del legale CP_2 P.IVA_3
rappresentante
APPELLATA contumace - in persona del legale Controparte_12
rappresentante
Appellata contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 762 \2020 del Tribunale di Patti emessa in data 17.12.2020 nel giudizio di rinvio della Cassazione definito con sentenza n. 14449\16 che ha cassato la sentenza n.164\2013 del Tribunale di
Patti con cui è stata dichiarata inammissibile, in quanto tardiva,
l'opposizione proposta dai fratelli perché qualificata come opposizione Pt_1
agli atti esecutivi ex art 617 cpc .
Conclusioni delle parti: come da verbale del 19.02.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 11.01.2021 , Parte_1 Parte_2
e impugnavano per i motivi che si illustreranno infra
[...] Parte_3
la sentenza n. 762\2020 con cui il Tribunale di Patti rigettava, nel giudizio in riassunzione dalla Cassazione, l'opposizione all'esecuzione promossa dagli odierni appellanti, dichiarando la carenza di legittimazione attiva degli attori e compensando le spese di lite.
Si costituivano in giudizio la , la Controparte_13 [...]
Co
la , la contestando quanto Controparte_6 CP_7 CP_14
dedotto dagli appellanti e chiedendo il rigetto del gravame.
Superato il filtro sulla non inammissibilità del gravame giusta ordinanza del
25.06.2021 e dopo alcuni rinvii per carico di ruolo, all'udienza del 19.02.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisine con i termini per il deposito di scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per una migliore comprensione della vicenda appare utile premettere i fatti di causa.
Con atto di opposizione del 5.8.2010 promossa a seguito dell'ordinanza di vendita emessa dal GE in data 7-8 giugno 2010 nel procedimento esecutivo immobiliare ( RE 10\2000) instaurato contro i fratelli dichiarati falliti Pt_1
con sentenza del Tribunale di Patti del 1.09.1998 e poi tornati in bonis per la revoca del fallimento pronunciata con sentenza del 22.11.2001, gli odierni appellanti si opponevano all'esecuzione promossa ai loro danni da BA di
MA, per chiedere, previa declaratoria di improcedibilità della procedura, la nullità\inesistenza del pignoramento eseguito, ad avviso degli opponenti, in violazione dell'art. 51 LF che statuisce la improcedibilità della procedure esecutive individuali promosse ai danni dei debitori dichiarati falliti.
Il giudice dell'opposizione, qualificava l'opposizione come opposizione agli atti esecutivi e la dichiarava inammissibile per tardività .
Avverso la predetta sentenza ricorrevano in Cassazione gli opponenti.
La Corte Suprema, accogliendo il primo motivo di ricorso, ha affermato che l'opposizione avente ad oggetto il diritto del creditore ad iniziare e proseguire azioni esecutive in pendenza di fallimento, si attaglia quale contestazione di diritto e non alla regolarità formale di atti esecutivi, e come tale deve essere qualificata come un'opposizione all'esecuzione promossa ex art. 615 c.p.c.
Cassava, quindi, con rinvio la sentenza n.164\2013 del Tribunale di Patti.
Con la sentenza impugnata in questa sede, emessa nel giudizio di riassunzione, il primo Giudice ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva degli attori, individuando nella figura del Curatore l'unico soggetto legittimato a fare valere la violazione dell'art. 51 LF ed ha compensato le spese del giudizio.
***
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da sotto il profilo della violazione della CP_9 disposizione del primo comma dell'art. 342 c. p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018).
Nel caso in esame, invero, le doglianze di parte appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Sulla non inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348bis c. p. c. la Corte si
è già pronunciata con ordinanza del 25 giugno 2021, come si è riportato sopra.
Venendo al merito del gravame, con il primo motivo di gravame gli appellanti lamentano che la Suprema Corte nell'accogliere il primo motivo di ricorso, qualificando l'opposizione promossa, ha implicitamente verificato,
d'ufficio ed in via preliminare, la legittimazione attiva dei ricorrenti, riconoscendola esistente, evidenziando che la Cassazione se avesse rilevato la carenza di legittimazione avrebbe dichiarato d'ufficio il ricorso inammissibile.
Affermano inoltre che avendo ( incorporante di BA di MA) CP_2 sollevato in controricorso l'eccezione di legittimità attiva degli attori in favore del Curatore, la Corte nel decidere il ricorso ha valutato la sussistenza della legittimazione attiva dei ricorrenti, ritenendola sussistente.
Pertanto il Tribunale non poteva discostarsi da quanto statuito dalla Suprema
Corte e avrebbe dovuto ritenere sussistente la legittimazione attiva degli opponenti.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti evidenziano che la
Cassazione nell'affermare il principio di diritto sulla norma di cui all'art. 51 LF ha precisato che il divieto di esecuzioni individuali “ è rilevabile d'ufficio in qualsiasi momento dell'esecuzione”
Pertanto lamentano che il primo giudice ha errato a non ritenere che i fratelli cessato il fallimento, in quanto proprietari dei beni pignorati avevano Pt_1
tutto l'interesse ed il diritto a far rilevare la violazione dell'articolo 51 L.F. e porre fine a un'esecuzione che, a loro avviso, la stessa Cassazione dichiarava essere palesemente illegittima.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza del primo giudice nella parte in cui dichiara che unico soggetto a fare dichiarare la improcedibilità della procedura era il solo Curatore e non anche i debitori dichiarati falliti.
Deducono gli appellanti che la violazione in quanto rilevabile d'ufficio, ben poteva e doveva essere eccepita dagli stessi debitori .
Con il quarto motivo gli appellanti deducono che sussiste la loro legittimazione a fare valere la improcedibilità della procedura esecutiva, anche in ordine alla circostanza che nel 2001 il fallimento era stato revocato ed i falliti sono tornati in bonis con la conseguenza che erano gli unici a poter fare valere, nel 2010, la violazione dell'art. 51 LF .
Con il quinto motivo affermano gli appellanti che il primo giudice ha errato a non uniformarsi al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte con la sentenza di rinvio con cui ha dichiarato che l'articolo 51 l. f. prevede, dal giorno della dichiarazione di fallimento, un assoluto divieto per i creditori di dare inizio o proseguire l'esecuzione individuale sui beni compresi nella procedura concorsuale, divieto che certamente non è disponibile per le parti e che è rilevabile d'ufficio in qualsiasi momento dal giudice dell'esecuzione.
Con il sesto motivo gli appellanti chiedono che la Corte nel riformare la sentenza di primo grado pronunci sulle spese dell'intero giudizio.
***
In via preliminare va dichiarata la contumacia di , CP_2 [...]
, le quali regolarmente citate non sono costituite nel Controparte_12
presente giudizio.
Nel merito ragioni di speditezza consigliano la valutazione unitaria delle censure.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare va disattesa l'eccezione con cui parte appellante deduce che la Cassazione abbia formulato nel merito un principio di diritto a cui il primo giudice non si sarebbe uniformato.
Il principio di diritto espresso dalla cassazione è il seguente: “ la contestazione della possibilità per il creditore di iniziare o proseguire l'esecuzione forzata individuale in costanza del fallimento del debitore, ai sensi dell'articolo 51 legge fallimentare, configura una vera e propria contestazione del diritto di questi di procedere ad esecuzione forzata (individuale) e non attiene semplicemente alla regolarità di uno o più atti di esecuzione ovvero alla modalità di esercizio esecuzione dell'azione esecutiva. Di conseguenza essa va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615 c.p.c. e non può dirsi assoggettata al regime, anche di decadenza, di cui all'art. 617
c.p.c.
La Suprema Corte quindi si limita a qualificare l'azione promossa e definendola opposizione all'esecuzione ne statuisce l'ammissibilità. Nulla aggiunge in merito alla legittimazione ad agire degli opponenti.
Chiarisce anzi la Suprema Corte che “alle ulteriori valutazioni del giudice di merito espresse con riferimento alla ipotetica alternativa qualificazione di opposizione all'esecuzione e la infondatezza di essa per difetto di legittimazione non può essere attribuito alcun rilievo e restano privi di rilievo
i motivi di ricorso con cui sono state censurate”.
Quindi non corrisponde al vero quanto affermato da parte appellante seconda la quale sulle statuizioni di merito, attinenti alla legittimazione attiva degli opponenti, si sia formato il giudicato interno.
Né può essere condivisa la ricostruzione degli appellanti secondo i quali la
Cassazione avrebbe valutato ed accertato la loro legittimazione attiva nel giudizio di opposizione, per avere esaminato i motivi di ricorso e non averlo dichiarato inammissibile ove avesse accertato la carenza di legittimazione attiva.
Non vi è dubbio che la Suprema Corte nella preventiva disamina sulla legittimazione dei ricorrenti ha verificato la loro legittimazione formale ad agire in Cassazione, in quanto parti nel giudizio di merito, ma non- certamente - la loro legittimazione sostanziale nel giudizio di opposizione.
Pertanto nel merito non sussiste alcun giudicato interno sulla accertamento della legittimazione attiva degli opponenti, avendo la Suprema Corte qualificato l'opposizione, affermando unicamente che la violazione dell'art. 51L.F, fatta valere con l'opposizione, costituisce una opposizione all'esecuzione e non agli atti esecutivi.
Venendo al merito, è utile ribadire che l'art. 51 LF , statuisce che “ salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante il fallimento , può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento “
Risulta dagli atti del giudizio che il creditore procedente ( BA di MA ) ha notificato atto di precetto ai debitori falliti nel 2000 ( ed ha proceduto con il pignoramento proc esec. N. 10\2000) quanto era pendente il fallimento, ( revocato nel 2001) avendo violato il citato disposto.
La violazione però poteva essere fatta valere solo dal Curatore fallimentare, per più ordini di ragioni. In primo luogo rileva la Corte che l'art. 42, comma primo, l. fall., statuisce che nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito sta in giudizio il curatore. È proprio da tale disposizione che si desume come la privazione dei poteri processuali in capo al fallito rappresenti un effetto dello spossessamento, fenomeno da intendersi come incapacità del fallito di amministrare e disporre i beni che compongono il patrimonio responsabile. Da qui l'ulteriore precisazione che la privazione della legittimazione processuale del fallito patisce la sola eccezione di cui all'art. 43, comma 2°, l. fall., in forza del quale il debitore ha facoltà di partecipare al giudizio limitatamente alle questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico;
e non si estende alle controversie sui beni e sui rapporti strettamente personali.
Quindi, la dichiarazione di fallimento trasferisce la legittimazione processuale a proporre qualsiasi tipologia di contestazione sull'esecuzione pendente dal debitore all'organo gestorio della procedura concorsuale.
Cassazione civile 26 settembre 1997, n. 9456 ha riconosciuto una eccezionale legittimazione processuale «suppletiva» del fallito in ipotesi di inerzia del
Curatore; coerentemente con tali premesse Cass., Sez. Un., 24 dicembre 2009,
n. 27346 e Cass., 22 luglio 2005, n. 15369, hanno invece escluso tale legittimazione ogni volta che l'inerzia della curatela sia dovuta dalla valutazione negativa sulla convenienza della coltivazione della controversia.
Quindi non vi è dubbio che legittimato a fare valere la improcedibilità della procedura era solo il Curatore ed i falliti sarebbero potuti intervenire in caso di inerzia del Curatore.
Nel caso in esame gli opponenti però non sono intervenuti sull'inerzia del
Curatore, poiché nel momento in cui hanno proposto l'opposizione ( nell'agosto del 2010 ) il fallimento era stato revocato e gli organi fallimentari, quindi anche il Curatore, avevano cessato la carica da oltre nove anni.
Pertanto i debitori non erano legittimati alla opposizione finalizzata a fare valere la violazione dell'art. 51 LF.
Tale conclusione è rafforzata dalla disamina sulla ratio dell'art. 51 LF e sulle conseguenze della violazione del divieto.
Al riguardo la dottrina è divisa tra chi prospetta la più radicale sanzione della nullità sul piano sostanziale e processuale (che non potrebbe non conseguire - si dice - alla inosservanza di una norma di ordine pubblico), chi coglie il difetto di legittimazione - processuale - sotto i profili così attivo come passivo, chi - infine -, riflettendo sulla finalità della norma diretta alla tutela dei creditori concorsuali, riconosce esclusivamente al curatore la legittimazione a far valere l'incompatibilità con l'esecuzione collettiva, essendo l'iniziativa esecutiva individuale inefficace verso il fallimento e ad esso inopponibile. Il medesimo contrasto sembra riflettersi nella risalente giurisprudenza di legittimità che in specifiche controversie nelle quali il divieto ex art. 51 l.f. era stato fatto valere dal curatore ne definisce le conseguenze in termini di nullità (Cass. 22 ottobre
1957, n. 4050; 2 marzo 1966, n. 618), ma anche in termini di inopponibilità verso il fallimento (Cass. 20 marzo 1965, n. 464); ed espressamente afferma
(Cass. 23 gennaio 1984 n. 546) che la legittimazione ad eccepire
"l'inefficacia" ex art. 51 l.f,. di esecuzioni individuali su beni compresi nella massa fallimentare spetta in via esclusiva al curatore e non può essere rilevata d'ufficio.
La Corte di Cassazione, in una vicenda sovrapponibile a quella in esame, ( cass. n. 17109 del 2002), afferma di “ condivide l'argomento sviluppato da Cass. n. 546 del 1984 che, in ragione della finalità del disposto dell'art. 51
l.f. (diretto a tutelare l'interesse della collettività dei creditori ad escludere che un bene compreso nel fallimento sia sottratto alla disciplina concorsuale), ha riconosciuto che il divieto "non inerisce alla oggettiva validità del pignoramento in sè, ma riflette la opponibilità di esso al fallimento", con la conseguenza che l'unico soggetto qualificato a rappresentare l'interesse del fallimento a far dichiarare l'inefficacia dell'inizio (o della prosecuzione) dell'esecuzione individuale sui beni compresi nella massa attiva fallimentare non può essere che il curatore. E se dunque - deve qui concludersi - la sanzione appropriata, commisurata al fine di soddisfare la esigenza di tutela posta dall'art. 51 l.f., è la inefficacia eccepibile dal solo curatore (e perciò in costanza di procedura), con piena ragione la Corte di merito ha negato che fosse affetta da nullità (eccepibile anche dal debitore) la azione esecutiva immobiliare intrapresa dalla società creditrice con la notifica dell'atto di cui all'art. 555
c.p.c. al debitore eseguita dopo la pubblicazione del decreto di chiusura del suo fallimento, benché ancora non fosse scaduto il - breve - termine per il reclamo (che in effetti non fu nella specie proposto, con automatica decadenza degli organi preposti al fallimento: art. 120 l.f.); e ha quindi confermato il rigetto della opposizione all'esecuzione che il debitore, tornato in bonis alla scadenza del termine per il reclamo ex art. 119, c. 2, l.f., aveva inteso proporre e fondare sul divieto ex art, 51 l.f., (quando in ogni caso - deve infine aggiungersi -, se pur la inosservanza del divieto potesse dirsi sanzionata da nullità, essa, non potrebbe essere opposta dal debitore, in ragione del disposto dell' art. 1572 2°c Cpc )
Gli atti compiuti in violazione dell'art. 51 l.f. , -nel caso in esame la notifica del precetto e del pignoramento al fallito - non sono atti nulli, la cui nullità travolgerebbe tutti gli atti successivi della procedura- ma sono atti validi seppur non opponibili SOLO alla procedura fallimentare e, restano inefficaci sino alla pendenza del fallimento.
Nell'agosto del 2010, al momento della proposizione dell'opposizione all'esecuzione da parte dei debitori, il fallimento era stato revocato e non poteva essere più né eccepita né dichiarata la improcedibilità dell'esecuzione .
Pertanto ritiene la Corte che la violazione dell'art. 51 L.F. poteva essere eccepita solo dal Curatore in costanza di fallimento.
Quindi l'appello va rigettato e confermata l'impugnata sentenza.
3. Le spese di lite del giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico di parte appellante in solido e liquidate coma da dispositivo applicando le tariffe del DM 147\22 del valore indeterminato – complessità media -
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
avverso la sentenza n. 762\2020 emessa dal Tribunale di Patti in data
[...]
18.12.2020 nel giudizio rg n. 1544\2016 anche nei confronti di , CP_2
Controparte_15 Controparte_8 Controparte_12
, in persona dei rispettivi legali
[...] CP_9 Controparte_16
rappresentanti, così decide:
a) Dichiara la contumacia di , CP_2 Controparte_12
e di;
[...] CP_16 b) Rigetta l'appello;
c) Condanna parte appellante, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore di delle parti costituite che si liquidano, per ciascuna parte costituita, nell'importo complessivo di €.12.156,00 di cui € 2518,00 per compensi per fase studio, € 1665,00 per fase introduttiva € 3.686,00 per fase istruttoria, ed € 4.287,00 per fase decisionale, oltre spese generali iva e cpa sui compensi;
d) Dà atto che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/2002;
Così deciso da remoto nella Camera di Consiglio della prima sezione civile in data 12.03.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Antonietta Bonanno Dott. Augusto Sabatini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Augusto Sabatini - Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo - Consigliere
Dott.ssa Antonietta Bonanno - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 43\2021 r.g., vertente
TRA
- CF: , Parte_1 C.F._1 [...]
CF: , Parte_2 C.F._2 Parte_3
CF elettivamente domiciliati in S CodiceFiscale_3
Agata di Militello via S. Giuseppe 61 presso lo studio professionale dell'avv. Salvatore Cinnera Martino che li rappresenta e difende per procura in atti, pec: Email_1
APPELLANTI
E
- in persona del legale rappresentante, Controparte_1
cessionaria di e di e per essa CP_2 CP_3
quale mandataria (già CP_4 CP_5
elettivamente domiciliati in Patti via due Giugno 2B presso lo studio professionale degli avv.ti Carmen Trifilò e Fabrizio
Trifilò che la rappresenta e difende per mandato in atti
Pec : Email_2 APPELLATA
- , procuratrice di Controparte_6
, rappresentata da ( nuova Parte_4 CP_4
denominazione di domiciliata in Milano via CP_5
Viale Monte Nero 82 presso lo studio professionale dell' avv.
Maria Luisa Alibranti che la rappresenta e difende per mandato in atti pec: Email_3
APPELLATA
- CF : , in persona del legale CP_7 P.IVA_1
rappresentante e per essa, quale mandataria,
[...]
CF : in Controparte_8 P.IVA_2
persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata in MA presso lo studio professionale degli avv.ti
Mannocchi Massimo e Fioretti Andrea che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per mandato in atti
Pec: Email_4
Pec: Email_5
APPELLATA
- (già Controparte_9 Controparte_11
, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro
[...]
tempore , elettivamente domiciliata in Messina via N. Fabrizi is. 191 n. 87 presso lo studio professionale dell' avv.
Giovanni Cambria che la rappresenta e difende per mandato in atti
Pec: Email_6
APPELLATA
- CF in persona del legale CP_2 P.IVA_3
rappresentante
APPELLATA contumace - in persona del legale Controparte_12
rappresentante
Appellata contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 762 \2020 del Tribunale di Patti emessa in data 17.12.2020 nel giudizio di rinvio della Cassazione definito con sentenza n. 14449\16 che ha cassato la sentenza n.164\2013 del Tribunale di
Patti con cui è stata dichiarata inammissibile, in quanto tardiva,
l'opposizione proposta dai fratelli perché qualificata come opposizione Pt_1
agli atti esecutivi ex art 617 cpc .
Conclusioni delle parti: come da verbale del 19.02.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 11.01.2021 , Parte_1 Parte_2
e impugnavano per i motivi che si illustreranno infra
[...] Parte_3
la sentenza n. 762\2020 con cui il Tribunale di Patti rigettava, nel giudizio in riassunzione dalla Cassazione, l'opposizione all'esecuzione promossa dagli odierni appellanti, dichiarando la carenza di legittimazione attiva degli attori e compensando le spese di lite.
Si costituivano in giudizio la , la Controparte_13 [...]
Co
la , la contestando quanto Controparte_6 CP_7 CP_14
dedotto dagli appellanti e chiedendo il rigetto del gravame.
Superato il filtro sulla non inammissibilità del gravame giusta ordinanza del
25.06.2021 e dopo alcuni rinvii per carico di ruolo, all'udienza del 19.02.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisine con i termini per il deposito di scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per una migliore comprensione della vicenda appare utile premettere i fatti di causa.
Con atto di opposizione del 5.8.2010 promossa a seguito dell'ordinanza di vendita emessa dal GE in data 7-8 giugno 2010 nel procedimento esecutivo immobiliare ( RE 10\2000) instaurato contro i fratelli dichiarati falliti Pt_1
con sentenza del Tribunale di Patti del 1.09.1998 e poi tornati in bonis per la revoca del fallimento pronunciata con sentenza del 22.11.2001, gli odierni appellanti si opponevano all'esecuzione promossa ai loro danni da BA di
MA, per chiedere, previa declaratoria di improcedibilità della procedura, la nullità\inesistenza del pignoramento eseguito, ad avviso degli opponenti, in violazione dell'art. 51 LF che statuisce la improcedibilità della procedure esecutive individuali promosse ai danni dei debitori dichiarati falliti.
Il giudice dell'opposizione, qualificava l'opposizione come opposizione agli atti esecutivi e la dichiarava inammissibile per tardività .
Avverso la predetta sentenza ricorrevano in Cassazione gli opponenti.
La Corte Suprema, accogliendo il primo motivo di ricorso, ha affermato che l'opposizione avente ad oggetto il diritto del creditore ad iniziare e proseguire azioni esecutive in pendenza di fallimento, si attaglia quale contestazione di diritto e non alla regolarità formale di atti esecutivi, e come tale deve essere qualificata come un'opposizione all'esecuzione promossa ex art. 615 c.p.c.
Cassava, quindi, con rinvio la sentenza n.164\2013 del Tribunale di Patti.
Con la sentenza impugnata in questa sede, emessa nel giudizio di riassunzione, il primo Giudice ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva degli attori, individuando nella figura del Curatore l'unico soggetto legittimato a fare valere la violazione dell'art. 51 LF ed ha compensato le spese del giudizio.
***
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da sotto il profilo della violazione della CP_9 disposizione del primo comma dell'art. 342 c. p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018).
Nel caso in esame, invero, le doglianze di parte appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Sulla non inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348bis c. p. c. la Corte si
è già pronunciata con ordinanza del 25 giugno 2021, come si è riportato sopra.
Venendo al merito del gravame, con il primo motivo di gravame gli appellanti lamentano che la Suprema Corte nell'accogliere il primo motivo di ricorso, qualificando l'opposizione promossa, ha implicitamente verificato,
d'ufficio ed in via preliminare, la legittimazione attiva dei ricorrenti, riconoscendola esistente, evidenziando che la Cassazione se avesse rilevato la carenza di legittimazione avrebbe dichiarato d'ufficio il ricorso inammissibile.
Affermano inoltre che avendo ( incorporante di BA di MA) CP_2 sollevato in controricorso l'eccezione di legittimità attiva degli attori in favore del Curatore, la Corte nel decidere il ricorso ha valutato la sussistenza della legittimazione attiva dei ricorrenti, ritenendola sussistente.
Pertanto il Tribunale non poteva discostarsi da quanto statuito dalla Suprema
Corte e avrebbe dovuto ritenere sussistente la legittimazione attiva degli opponenti.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti evidenziano che la
Cassazione nell'affermare il principio di diritto sulla norma di cui all'art. 51 LF ha precisato che il divieto di esecuzioni individuali “ è rilevabile d'ufficio in qualsiasi momento dell'esecuzione”
Pertanto lamentano che il primo giudice ha errato a non ritenere che i fratelli cessato il fallimento, in quanto proprietari dei beni pignorati avevano Pt_1
tutto l'interesse ed il diritto a far rilevare la violazione dell'articolo 51 L.F. e porre fine a un'esecuzione che, a loro avviso, la stessa Cassazione dichiarava essere palesemente illegittima.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza del primo giudice nella parte in cui dichiara che unico soggetto a fare dichiarare la improcedibilità della procedura era il solo Curatore e non anche i debitori dichiarati falliti.
Deducono gli appellanti che la violazione in quanto rilevabile d'ufficio, ben poteva e doveva essere eccepita dagli stessi debitori .
Con il quarto motivo gli appellanti deducono che sussiste la loro legittimazione a fare valere la improcedibilità della procedura esecutiva, anche in ordine alla circostanza che nel 2001 il fallimento era stato revocato ed i falliti sono tornati in bonis con la conseguenza che erano gli unici a poter fare valere, nel 2010, la violazione dell'art. 51 LF .
Con il quinto motivo affermano gli appellanti che il primo giudice ha errato a non uniformarsi al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte con la sentenza di rinvio con cui ha dichiarato che l'articolo 51 l. f. prevede, dal giorno della dichiarazione di fallimento, un assoluto divieto per i creditori di dare inizio o proseguire l'esecuzione individuale sui beni compresi nella procedura concorsuale, divieto che certamente non è disponibile per le parti e che è rilevabile d'ufficio in qualsiasi momento dal giudice dell'esecuzione.
Con il sesto motivo gli appellanti chiedono che la Corte nel riformare la sentenza di primo grado pronunci sulle spese dell'intero giudizio.
***
In via preliminare va dichiarata la contumacia di , CP_2 [...]
, le quali regolarmente citate non sono costituite nel Controparte_12
presente giudizio.
Nel merito ragioni di speditezza consigliano la valutazione unitaria delle censure.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare va disattesa l'eccezione con cui parte appellante deduce che la Cassazione abbia formulato nel merito un principio di diritto a cui il primo giudice non si sarebbe uniformato.
Il principio di diritto espresso dalla cassazione è il seguente: “ la contestazione della possibilità per il creditore di iniziare o proseguire l'esecuzione forzata individuale in costanza del fallimento del debitore, ai sensi dell'articolo 51 legge fallimentare, configura una vera e propria contestazione del diritto di questi di procedere ad esecuzione forzata (individuale) e non attiene semplicemente alla regolarità di uno o più atti di esecuzione ovvero alla modalità di esercizio esecuzione dell'azione esecutiva. Di conseguenza essa va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615 c.p.c. e non può dirsi assoggettata al regime, anche di decadenza, di cui all'art. 617
c.p.c.
La Suprema Corte quindi si limita a qualificare l'azione promossa e definendola opposizione all'esecuzione ne statuisce l'ammissibilità. Nulla aggiunge in merito alla legittimazione ad agire degli opponenti.
Chiarisce anzi la Suprema Corte che “alle ulteriori valutazioni del giudice di merito espresse con riferimento alla ipotetica alternativa qualificazione di opposizione all'esecuzione e la infondatezza di essa per difetto di legittimazione non può essere attribuito alcun rilievo e restano privi di rilievo
i motivi di ricorso con cui sono state censurate”.
Quindi non corrisponde al vero quanto affermato da parte appellante seconda la quale sulle statuizioni di merito, attinenti alla legittimazione attiva degli opponenti, si sia formato il giudicato interno.
Né può essere condivisa la ricostruzione degli appellanti secondo i quali la
Cassazione avrebbe valutato ed accertato la loro legittimazione attiva nel giudizio di opposizione, per avere esaminato i motivi di ricorso e non averlo dichiarato inammissibile ove avesse accertato la carenza di legittimazione attiva.
Non vi è dubbio che la Suprema Corte nella preventiva disamina sulla legittimazione dei ricorrenti ha verificato la loro legittimazione formale ad agire in Cassazione, in quanto parti nel giudizio di merito, ma non- certamente - la loro legittimazione sostanziale nel giudizio di opposizione.
Pertanto nel merito non sussiste alcun giudicato interno sulla accertamento della legittimazione attiva degli opponenti, avendo la Suprema Corte qualificato l'opposizione, affermando unicamente che la violazione dell'art. 51L.F, fatta valere con l'opposizione, costituisce una opposizione all'esecuzione e non agli atti esecutivi.
Venendo al merito, è utile ribadire che l'art. 51 LF , statuisce che “ salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante il fallimento , può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento “
Risulta dagli atti del giudizio che il creditore procedente ( BA di MA ) ha notificato atto di precetto ai debitori falliti nel 2000 ( ed ha proceduto con il pignoramento proc esec. N. 10\2000) quanto era pendente il fallimento, ( revocato nel 2001) avendo violato il citato disposto.
La violazione però poteva essere fatta valere solo dal Curatore fallimentare, per più ordini di ragioni. In primo luogo rileva la Corte che l'art. 42, comma primo, l. fall., statuisce che nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito sta in giudizio il curatore. È proprio da tale disposizione che si desume come la privazione dei poteri processuali in capo al fallito rappresenti un effetto dello spossessamento, fenomeno da intendersi come incapacità del fallito di amministrare e disporre i beni che compongono il patrimonio responsabile. Da qui l'ulteriore precisazione che la privazione della legittimazione processuale del fallito patisce la sola eccezione di cui all'art. 43, comma 2°, l. fall., in forza del quale il debitore ha facoltà di partecipare al giudizio limitatamente alle questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico;
e non si estende alle controversie sui beni e sui rapporti strettamente personali.
Quindi, la dichiarazione di fallimento trasferisce la legittimazione processuale a proporre qualsiasi tipologia di contestazione sull'esecuzione pendente dal debitore all'organo gestorio della procedura concorsuale.
Cassazione civile 26 settembre 1997, n. 9456 ha riconosciuto una eccezionale legittimazione processuale «suppletiva» del fallito in ipotesi di inerzia del
Curatore; coerentemente con tali premesse Cass., Sez. Un., 24 dicembre 2009,
n. 27346 e Cass., 22 luglio 2005, n. 15369, hanno invece escluso tale legittimazione ogni volta che l'inerzia della curatela sia dovuta dalla valutazione negativa sulla convenienza della coltivazione della controversia.
Quindi non vi è dubbio che legittimato a fare valere la improcedibilità della procedura era solo il Curatore ed i falliti sarebbero potuti intervenire in caso di inerzia del Curatore.
Nel caso in esame gli opponenti però non sono intervenuti sull'inerzia del
Curatore, poiché nel momento in cui hanno proposto l'opposizione ( nell'agosto del 2010 ) il fallimento era stato revocato e gli organi fallimentari, quindi anche il Curatore, avevano cessato la carica da oltre nove anni.
Pertanto i debitori non erano legittimati alla opposizione finalizzata a fare valere la violazione dell'art. 51 LF.
Tale conclusione è rafforzata dalla disamina sulla ratio dell'art. 51 LF e sulle conseguenze della violazione del divieto.
Al riguardo la dottrina è divisa tra chi prospetta la più radicale sanzione della nullità sul piano sostanziale e processuale (che non potrebbe non conseguire - si dice - alla inosservanza di una norma di ordine pubblico), chi coglie il difetto di legittimazione - processuale - sotto i profili così attivo come passivo, chi - infine -, riflettendo sulla finalità della norma diretta alla tutela dei creditori concorsuali, riconosce esclusivamente al curatore la legittimazione a far valere l'incompatibilità con l'esecuzione collettiva, essendo l'iniziativa esecutiva individuale inefficace verso il fallimento e ad esso inopponibile. Il medesimo contrasto sembra riflettersi nella risalente giurisprudenza di legittimità che in specifiche controversie nelle quali il divieto ex art. 51 l.f. era stato fatto valere dal curatore ne definisce le conseguenze in termini di nullità (Cass. 22 ottobre
1957, n. 4050; 2 marzo 1966, n. 618), ma anche in termini di inopponibilità verso il fallimento (Cass. 20 marzo 1965, n. 464); ed espressamente afferma
(Cass. 23 gennaio 1984 n. 546) che la legittimazione ad eccepire
"l'inefficacia" ex art. 51 l.f,. di esecuzioni individuali su beni compresi nella massa fallimentare spetta in via esclusiva al curatore e non può essere rilevata d'ufficio.
La Corte di Cassazione, in una vicenda sovrapponibile a quella in esame, ( cass. n. 17109 del 2002), afferma di “ condivide l'argomento sviluppato da Cass. n. 546 del 1984 che, in ragione della finalità del disposto dell'art. 51
l.f. (diretto a tutelare l'interesse della collettività dei creditori ad escludere che un bene compreso nel fallimento sia sottratto alla disciplina concorsuale), ha riconosciuto che il divieto "non inerisce alla oggettiva validità del pignoramento in sè, ma riflette la opponibilità di esso al fallimento", con la conseguenza che l'unico soggetto qualificato a rappresentare l'interesse del fallimento a far dichiarare l'inefficacia dell'inizio (o della prosecuzione) dell'esecuzione individuale sui beni compresi nella massa attiva fallimentare non può essere che il curatore. E se dunque - deve qui concludersi - la sanzione appropriata, commisurata al fine di soddisfare la esigenza di tutela posta dall'art. 51 l.f., è la inefficacia eccepibile dal solo curatore (e perciò in costanza di procedura), con piena ragione la Corte di merito ha negato che fosse affetta da nullità (eccepibile anche dal debitore) la azione esecutiva immobiliare intrapresa dalla società creditrice con la notifica dell'atto di cui all'art. 555
c.p.c. al debitore eseguita dopo la pubblicazione del decreto di chiusura del suo fallimento, benché ancora non fosse scaduto il - breve - termine per il reclamo (che in effetti non fu nella specie proposto, con automatica decadenza degli organi preposti al fallimento: art. 120 l.f.); e ha quindi confermato il rigetto della opposizione all'esecuzione che il debitore, tornato in bonis alla scadenza del termine per il reclamo ex art. 119, c. 2, l.f., aveva inteso proporre e fondare sul divieto ex art, 51 l.f., (quando in ogni caso - deve infine aggiungersi -, se pur la inosservanza del divieto potesse dirsi sanzionata da nullità, essa, non potrebbe essere opposta dal debitore, in ragione del disposto dell' art. 1572 2°c Cpc )
Gli atti compiuti in violazione dell'art. 51 l.f. , -nel caso in esame la notifica del precetto e del pignoramento al fallito - non sono atti nulli, la cui nullità travolgerebbe tutti gli atti successivi della procedura- ma sono atti validi seppur non opponibili SOLO alla procedura fallimentare e, restano inefficaci sino alla pendenza del fallimento.
Nell'agosto del 2010, al momento della proposizione dell'opposizione all'esecuzione da parte dei debitori, il fallimento era stato revocato e non poteva essere più né eccepita né dichiarata la improcedibilità dell'esecuzione .
Pertanto ritiene la Corte che la violazione dell'art. 51 L.F. poteva essere eccepita solo dal Curatore in costanza di fallimento.
Quindi l'appello va rigettato e confermata l'impugnata sentenza.
3. Le spese di lite del giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico di parte appellante in solido e liquidate coma da dispositivo applicando le tariffe del DM 147\22 del valore indeterminato – complessità media -
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
avverso la sentenza n. 762\2020 emessa dal Tribunale di Patti in data
[...]
18.12.2020 nel giudizio rg n. 1544\2016 anche nei confronti di , CP_2
Controparte_15 Controparte_8 Controparte_12
, in persona dei rispettivi legali
[...] CP_9 Controparte_16
rappresentanti, così decide:
a) Dichiara la contumacia di , CP_2 Controparte_12
e di;
[...] CP_16 b) Rigetta l'appello;
c) Condanna parte appellante, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore di delle parti costituite che si liquidano, per ciascuna parte costituita, nell'importo complessivo di €.12.156,00 di cui € 2518,00 per compensi per fase studio, € 1665,00 per fase introduttiva € 3.686,00 per fase istruttoria, ed € 4.287,00 per fase decisionale, oltre spese generali iva e cpa sui compensi;
d) Dà atto che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/2002;
Così deciso da remoto nella Camera di Consiglio della prima sezione civile in data 12.03.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Antonietta Bonanno Dott. Augusto Sabatini