Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 27/06/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in persona del Presidente del Tribunale, Giulio Giuntoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 239/2021 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 744/20, promossa da:
C.F. Parte_1 C.F._1
.F. , Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Scapuzzi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in 57122
Livorno (LI), Via delle Cateratte n. 90/6, giusta procura in atti.
OPPONENTI
CONTRO
C.F. e per essa quale mandataria, C.F. , CP_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Maria Panini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Giovanni Antonio Plana n. 4, giusta procura in atti.
OPPOSTA
C.F. , e per essa quale mandatarie Parte_3 P.IVA_3 [...]
C.F. , rappresentata e difesa dall' Avv. Giacinto Di Donato ed Parte_4 P.IVA_4
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Barberini n. 86, giusta procura in atti.
TERZA INTERVENUTA
Conclusioni delle parti:
Per gli opponenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa: • in via principale, nel merito, revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
744 del 20 novembre 2020, notificato ai Sigg.ri ed in data Parte_1 Parte_2
31 dicembre 2020 e, conseguentemente, dichiarare non dovuto il credito reclamato da CP_2
nella sua sopraindicata qualità, nei confronti dei Sigg.ri ed Parte_1 Parte_2
• in ogni caso, con condanna della convenuta-opposta alla rifusione integrale delle spese e delle competenze del presente giudizio, con maggiorazione del rimborso spese forfettario nella misura del
15% (od in quella eventualmente diversa che sia applicabile ratione temporis), oltre CNP ed IVA nella misura di legge e tutte le successive occorrende”.
Per l'opposta: “NEL MERITO: rigettare integralmente, per i motivi esposti in narrativa, l'opposizione spiegata avverso il decreto ingiuntivo n. 744/2020, n. r.g. 1864/2020, emesso dal Tribunale di Massa
pagina 1 di 5
- pertanto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 744/2020, n. r.g. 1864/2020, emesso dal Tribunale di Massa nei confronti degli ingiunti;
- conseguentemente confermare la creditoria vantata dalla cessionaria Parte_5
nella sua qualità di procuratrice mandataria di nei confronti degli opponenti in forza del CP_1
predetto decreto ingiuntivo n. 744/2020, n. r.g. 1864/2020, sia per sorte capitale che per le spese e competenze afferenti la fase monitoria, ovvero al pagamento di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi di accoglimento della presente opposizione, condannare gli opponenti al pagamento della maggiore o minor somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa all'esito dell'istruttoria ad espletarsi”.
Per la terza intervenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza anche istruttoria, per i motivi esposti: NEL MERITO: rigettare integralmente, per i motivi esposti in narrativa, l'opposizione spiegata avverso il decreto ingiuntivo n. 744/2020, n. r.g. 1864/2020, emesso dal Tribunale di Massa in quanto assolutamente infondata sia in fatto che in diritto;
- pertanto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 744/2020, n. r.g. 1864/2020, emesso dal Tribunale di
Massa nei confronti degli ingiunti;
- conseguentemente confermare la creditoria vantata dalla cessionaria nella sua qualità di procuratrice mandataria di Parte_4 Pt_3
nei confronti degli opponenti in forza del predetto decreto ingiuntivo n. 744/2020, n. r.g.
[...]
1864/2020, sia per sorte capitale che per le spese e competenze afferenti la fase monitoria, ovvero al pagamento di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi di accoglimento della presente opposizione, condannare gli opponenti al pagamento della maggiore o minor somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa all'esito dell'istruttoria ad espletarsi. Con vittoria di compensi e spese di giudizio oltre al rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. ritualmente notificato, ed Parte_1 [...]
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo, con cui – ad istanza della Pt_2 CP_2
– era stato ingiunto agli opponenti, in solido tra loro, in qualità di garanti della società Bonotti
[...]
Esportazioni S.r.l., il pagamento di € 491.392,76 (oltre interessi e spese della procedura monitoria), a titolo di saldo passivo alla chiusura dei rapporti di conto corrente di titolarità della società garantita.
In particolare, l'importo oggetto di ingiunzione rappresentava il saldo passivo dei rapporti di conto corrente nn. 21430,96 e 22049/03 (ora c/c 634148/22), sottoscritti dalla società garantita rispettivamente in data 25 maggio 1993 ed in data 25 febbraio 2002, presso la Filiale di Massa della gli attori opponenti venivano chiamati a rispondere delle somme Controparte_3
pagina 2 di 5 poco sopra menzionate in ragione delle garanzie rilasciate dagli stessi relativamente a qualsiasi rapporto bancario intercorrente tra Bonotti Esportazioni S.r.l. e Controparte_4 sino al limite di Lire 300.000.000,00, successivamente elevate, con lettera del 26 gennaio 2011, ad €
840.000,00.
Gli opponenti contestavano la fondatezza della pretesa creditoria eccependo: i) la nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 l. 287/1990 alla luce del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia; ii) la mancata dimostrazione, da parte della Banca, di aver diligentemente richiesto il pagamento ai debitori ceduti del credito portato dalle fatture anticipate ad con conseguente Pt_6 applicazione della decadenza di cui all'articolo 1957 c.c.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta, chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione, evidenziando la piena validità ed efficacia della garanzia prestata dagli opponenti.
Con atto del 31 maggio 2024 cedeva a il credito oggetto di causa;
CP_1 Parte_3
successivamente il 01/07/2024 in qualità di sua Controparte_5 mandataria, interveniva nel presente processo ai sensi dell'art. 111 C.P.C.
La causa veniva istruita mediante acquisizione di prove documentali e decisa all'esito dello scambio di comparse conclusionale e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) La garanzia prestata dall'opponente.
Il negozio sottoscritto dagli opponenti il 09/07/1993 va qualificato come contratto di garanzia autonoma;
secondo costante giurisprudenza infatti: “Al fine della configurabilità del contratto autonomo di garanzia è decisiva l'esclusione della legittimazione del debitore principale a chiedere al garante di opporre al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, in deroga, quindi, alla disciplina legale dell'obbligazione fideiussoria tipica e accessoria di quella principale, in cui il fideiussore ha l'onere di preavvisare il debitore principale che intende procedere al pagamento allo scopo di metterlo in condizione di fare tempestiva opposizione, ove sussistano idonee ragioni da eccepire al creditore opponibili al fideiussore che abbia pagato senza osservare l'onere del preavviso.”
(Cass. 16213/2015, in senso conforme anche Cass. n. 12152/2016; Cass. n. 4717/2019).
Alla clausola 7 della garanzia in esame (doc. 4 fascicolo opponente) si prevede la rinuncia dei debitori garanti alla facoltà di opporre eccezioni nei confronti del creditore prima di procedere al pagamento, ed infatti le parti hanno pattuito che “il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente all'Azienda di credito, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni latro accessorio”; tale inciso è di per sé sufficiente per qualificare il negozio in questione come di garanzia autonoma, dato che si evince chiaramente la pagina 3 di 5 volontà degli opponenti di offrire alla società creditrice opposta sicura soddisfazione di ogni suo credito vantato nei confronti della BONOTTI ESPORTAZIONI S.R.L. scindendo il rapporto di accessorietà col debito principale, nei limiti dell'importo massimo garantito.
Va evidenziato che la Suprema Corte (v. Cass. 15091/21) ha ritenuto l'esistenza di un contratto autonomo di garanzia anche in assenza della clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”, se è previsto che il garante debba pagare in un termine ristretto dalla richiesta del garantito, essendo in tal caso implicita l'impossibilità di opporre eccezioni, e nel caso di specie l'art. 7 del contratto prevede che il pagamento debba avvenire immediatamente, cosicchè non possono esservi dubbi sulla natura autonoma della garanzia oggetto di causa.
Pertanto, la società opposta ha legittimamente esercitato il suo autonomo diritto di credito nei confronti dei garanti;
sono dunque assorbite tutte le eccezioni sollevate dagli opponenti in ordine alla nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 l. 287/1990, nonché alla violazione dell'art. 1957 c.c., posto che non trova applicazione la disciplina della fideiussione al contratto in esame.
Sono inoltre pienamente legittime le estensioni della garanzia intervenute rispettivamente in data
05.10.1993 da lire 300.000.000,00, a lire 660.000.000,00 e poi il 26.01.2011 sino ad euro 840.000,00.
Infatti, gli opponenti hanno richiamato espressamente quanto convenuto all'atto della sottoscrizione della garanzia del 09/07/1993 (doc. 4 fascicolo opponenti), e pertanto non vi è alcun vizio di validità di tali ulteriori negozi accessori, che hanno semplicemente modificato quello principale, richiamandone integralmente l'oggetto ai fini dell'art. 1346 c.c.
B) Il credito azionato in giudizio.
Gli attori opponenti, al di là dei dedotti e specifici profili di contestazione, non hanno contestato puntualmente l'entità del credito oggetto del presente giudizio, né motivatamente la legittimazione attiva del cessionario con la conseguenza per cui, ai sensi dell'articolo 115 c.p.c., deve CP_1
ritenersi pacifica nel presente procedimento il quantum del credito di cui si discute e la titolarità dello stesso in capo ad CP_1
Il rigetto delle eccezioni relative alle garanzie prestate comporta, pertanto, la conferma la reiezione della domanda e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
C) L'intervento ex art. 111 c.p.c. cessionaria di è volontariamente intervenuta nel giudizio, per il Parte_3 CP_1
tramite della mandataria Parte_4
La cessione del credito – non oggetto di contestazione nel presente giudizio – ha determinato la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della pagina 4 di 5 legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (così Cass., 22.10.2009, n. 22424).
Nel caso in esame la parte originaria non ha chiesto di essere estromessa: sicché il non CP_1
ha perso la qualità di parte, nonostante l'intervento volontario spiegato da Parte_3
La condanna in punto di spese, pertanto, avrà ad oggetto le parti originarie del rapporto.
D) Conclusioni e spese di lite.
L'opposizione è dunque infondata e le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente decidendo, così provvede: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna gli opponenti in solido al rimborso delle spese di lite nei confronti di che CP_1 liquida in €. 20.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Massa, 27.06.2025
Il Presidente del Tribunale
Giulio Giuntoli
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