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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/10/2025, n. 2820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2820 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3313/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima nelle persone dei seguenti magistrati: dott. US ON Presidente dott.ssa OS IL Consigliere rel. dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3313/2023 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. , Parte_2 P.IVA_2
C.F. ), Parte_3 C.F._1
C.F. ), Parte_4 C.F._2
“ (C.F. ), Parte_5 P.IVA_3 tutti elettivamente domiciliati in VIA FONTANA, 22 20100 MILANO presso lo studio dell'avv.
IN OE ROSANNA, che li rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BERTOLAZZI PIERCARLO ) C.F._3
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1 P.IVA_4
SOTTOCORNO, 52 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. BARILE RUGGERO, che la rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 13 APPELLATA
Conclusioni
Per Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5
IN VIA PRELIMINARE: dato atto del mancato esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, co. 1bis, D. Lgs. 28/10, dichiarare improcedibile la domanda monitoria spiegata da
[...]
; per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 12435/22, R.G. n. 20148/22, reso dal Tribunale di Milano in data 16. /25.07.22;
IN PRINCIPALITÀ E NEL MERITO: previa qualunque formula e/o statuizione, in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare che non è debitrice di Parte_1 Parte_1 alcuna somma nei confronti di , a nessun titolo e/o ragione e/o causa ed in Controparte_1 relazione alle pretese creditorie di cui alla domanda monitoria come spiegata, per i motivi esposti in atti;
per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n.
12435/22, R.G. n. 20148/22, reso dal Tribunale di Milano in data 16./25.07.22; ancora IN PRINCIPALITÀ E NEL MERITO: previa qualunque formula e/o statuizione, in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare che , Parte_2 Parte_3
ed non sono debitori di alcuna somma nei confronti di Parte_4 Parte_5
, a nessun titolo e/o ragione e/o causa ed in relazione alle pretese creditorie Controparte_1 di cui alla domanda monitoria come spiegata, per i motivi esposti in atti;
per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace nei confronti dei medesimi , Parte_2 Parte_3
ed il decreto ingiuntivo n. 12435/22, R.G. n. 20148/22, Parte_4 Parte_5 reso dal Tribunale di Milano in data 16. /25.07.22;
IN OGNI CASO: con il favore delle spese tutte di lite, compensi professionali, tassa di sentenza, e spese tutte successive occorrende.
Per Controparte_1
Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello,
−respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
−previi gli opportuni accertamenti;
−emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
IN VIA PRELIMINARE:
pagina 2 di 13 −prenda atto che in esito alla prima udienza del 22/05/2024 è stata rigettata l'istanza di parte appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado impugnata poiché istanza inaccoglibile, infondata in fatto e in diritto, nonché priva di presupposti ex art. 283 c.p.c., all'occorrenza confermando l'ordinanza del 22/05/2024 resa in proposito, con conseguente rigetto di ogni eventuale contraria, e/o nuova, istanza o pretesa di parte appellante
IN VIA PRINCIPALE:
−respinga l'atto di appello proposto da , Parte_1 Parte_3 Parte_4
, e da dichiarandolo per tutti i motivi esposti
[...] Parte_2 Parte_5 inammissibile e/o irricevibile e/o infondato e/o non provato ed inaccoglibile;
−PER L'EFFETTO:
−confermi integralmente la sentenza impugnata n. 8087/2023 del Tribunale di Milano (G.U. dott. S.
Stefani) pubblicata il 17/10/2023 (notificata il 20/10/2023) resa tra le parti;
IN OGNI CASO ed anche per il davvero denegato caso in cui l'Ecc.ma Corte dovesse mai – ma non si vede davvero come – ritenere ammissibile/rituale/ricevibile il disconoscimento in accoglimento del motivo n. 2 di appello:
−previo rigetto delle eccezioni e domande, tutte, preliminari e di merito, svolte e/o reiterate anche nella presente fase di gravame dagli opponenti ed odierni appellanti con l'appello introduttivo, e in accoglimento anche delle difese, eccezioni, istanze (anche istruttorie ex art. 216 c.p.c.) e domande di primo grado pure espressamente riproposte anche in questa sede di appello dalla Compagnia convenuta opposta e odierna appellata: in via preliminare:
−respinga dichiarandola inaccoglibile ed infondata l'eccezione svolta dagli attori opponenti di ritenuta improcedibilità del decreto ingiuntivo opposto e della domanda della Compagnia per mancato avvio del tentativo di mediazione/conciliazione come previsto dal D. Lgs. n. 28/2010 in quanto, per i motivi esposti, nella specie non è predicabile tale improcedibilità e comunque perché i rapporti per cui
è causa sono sottratti all'alveo delle materie oggetto dell'obbligo di preventivo esperimento del tentativo di mediazione di cui all'art. 5 D. lgs. n. 28/2010 oppure, in subordine e in denegata ipotesi, assegni termine di 15 giorni per introdurre l'iter di mediazione alla prima udienza del presente giudizio;
in via principale, previo rigetto dell'avversario disconoscimento ex art. 214 c.p.c. in quanto inammissibile e/o quantunque infondato:
pagina 3 di 13 −respinga con la miglior formula ritenuta l'opposizione proposta da Parte_1
Im. e confermando nei
[...] CP_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 loro confronti in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
−in ogni caso, dichiari tenuti e condanni la (C.F. Parte_1
), la (C.F. ), il sig. (C.F. P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2 Parte_3
, il sig. (C.F. ) e la C.F._1 Parte_4 C.F._2 [...]
(C.F. ), in solido tra di loro, a pagare a Parte_5 P.IVA_3 Controparte_1
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, le somme indicate nel
[...] P.IVA_4 decreto ingiuntivo opposto, o la diversa somma meglio vista, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
IN OGNI CASO:
−con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A. per entrambi i gradi di giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- senza alcuna rinuncia a quanto rilevato ed eccepito in ordine Controparte_3 all'inammissibilità e/o irricevibilità e/o tardività e/o irrilevanza del disconoscimento avversario per le ragioni tutte esposte in comparsa di costituzione nonché nelle proprie memorie n. 1 e n. 2 ex art. 183 comma VI c.p.c. depositate - insiste per l'ammissione delle richieste e deduzioni istruttorie quantunque articolate nella propria seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. depositata, che si richiamano integralmente, nonché all'occorrenza insiste per il recepimento delle richieste di prova ivi pure dedotte e che di seguito si trascrivono: <<.. avendo quantunque dichiarato ai sensi dell'art 216 c.p.c. sin dalla propria costituzione di volersi valere della scrittura disconosciuta costituita dalla polizza fideiussoria n. 213.071.0000902203 e dell'annessa appendice per pattuizione di coobbligazione solidale prodotte con il ricorso monitorio, e poi anche in originale alla prima udienza del 04/04/2023, originale la cui scansione in via telematica si era pure depositata in via telematica già con l'atto costitutivo (v. prod.
04), all'occorrenza insiste per l'ammissione di conseguente giudizio di verificazione attraverso CTU grafologica ed acquisizione di saggio grafico da demandarsi a designando CTU perito calligrafico a cui conferire l'espletamento dell'indagine di ogni attività necessaria per verificare la autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alla polizza fideiussoria n. 213.071.0000902203 del 6/07/2009
(compreso l'allegato del 6/07/2009 del pari sottoscritto da ed alla Parte_1 annessa appendice di coobbligazione solidale, ivi compresa l'attività di acquisizione di scritture pagina 4 di 13 comparative utili a tale fine da utilizzare oltre a quelle già prodotte in atti (v. le procure alle liti avversarie relative all'atto di opposizione introduttiva del presente giudizio prodotti ex adverso al momento dell'iscrizione al ruolo della causa;
prod. 11 recante relazione tecnica del 26/5/2009 a firma di;
prod. 12 recante convenzione stipulata tra il e Parte_1 CP_4 [...] del 7/10/2009), oltre l'attività di consultazione delle visure camerali prodotte con Parte_1 il ricorso monitorio per cui è causa al doc. 09, all'occorrenza autorizzandosi il nominando CTU ad accedere ai Registri della Camera di Commercio al fine di acquisire scritture comparative utili per l'indagine;
−sempre ai fini istruttori e dell'eventuale giudizio di verificazione reitera all'occorrenza anche l' istanza di ordine ex art. 210 c.p.c. da rivolgersi al terzo, in persona del Sindaco e Controparte_5 legale rappresentante pro tempore o in sua vece in persona dei Dirigenti all'uopo preposti all'Ufficio
Tecnico di tale con sede in Piazza De Gasperi, 7 20010 – RL (Città Metropolitana di CP_4
Milano) – indirizzo pec egione.lombardia.it, di esibire nel presente giudizio Ema_1 Email_2 originale e/o copia dell'esemplare della polizza fideiussoria n. 213.071.0000902203 che la ha procurato al in ossequio e in relazione alle Parte_1 Controparte_5 obbligazioni assunte con la Convenzione a rogito del Notaio del 07/10/2009 per l'esecuzione Per_1 del piano attuativo residenziale PA Rogorotto 2 approvato con delibera della Giunta Comunale del
15/4/2009 n. 33, unitamente alle appendici afferenti la medesima polizza che risultino in possesso dell'Ente, nonché reitera richiesta ex art. 213 c.p.c. al terzo, in persona del Sindaco Controparte_5
e legale rappresentante pro tempore o in sua vece in persona dei Dirigenti all'uopo preposti all'Ufficio
Tecnico di tale con sede in Piazza De Gasperi, 7 20010 – RL (Città Metropolitana di CP_4
Milano) – indirizzo pec comune. egione.lombardia.it, di informazioni scritte relative al Email_2 titolo ed alla causa del pagamento da parte di in favore del Controparte_1 CP_5
dell'importo di € 427.338,70 eseguito dalla Compagnia il 09/03/2022 in dipendenza della
[...] polizza fideiussoria n. 213.071.0000902203 che la ha procurato al Parte_1
in ossequio e in relazione alle obbligazioni assunte con la Convenzione a rogito del Controparte_5
Notaio del 07/10/2009 per l'esecuzione del piano attuativo residenziale PA Rogorotto 2 Per_1 approvato con delibera della Giunta Comunale del 15/4/2009 n. 33;
−sempre ai fini istruttori e dell'eventuale giudizio di verificazione insta per l'ammissione di prova orale per testimoni sui seguenti capitoli di prova – già formulati sin dalla comparsa di costituzione e pagina 5 di 13 risposta - da demandarsi al teste sig. (C.F. ) già titolare Testimone_1 C.F._4 dell'Agenzia di Milano n. 213:
1) Vero che la in persona del suo legale rappresentante in data Parte_1
06/07/2009 sottoscriveva la polizza fideiussoria n. 213.071.0000902203 già esibita al doc. 01 del ricorso monitorio di emessa da in favore del Controparte_1 Controparte_1 CP_5
con riferimento alle obbligazioni relative all'esecuzione del Piano Attuativo denominato
[...]
“Rogorotto 2” , che si rammostra, e che in data 20/07/2009 effettuava il pagamento dell'importo dovuto a titolo di premio?
2) Vero che la (in persona di suo legale rappresentante di allora), il sig. Parte_2 Pt_3
Part
, il sig. e la (in persona del suo legale
[...] Parte_4 Parte_5 rappresentante di allora) sottoscrivevano in sua presenza a favore di in Controparte_1 data 6/07/2009 la pattuizione speciale di coobbligazione riferita alla polizza fideiussoria n.
213.071.0000902203 già esibite entrambe al doc. 01 del ricorso monitorio di Controparte_1 che si rammostra?
SEMPRE IN VIA ISTRUTTORIA:
−per i motivi esposti senz'altro si confida nel rigetto dell'appello sotto ogni profilo con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata, senza necessità di darsi corso ad istruttoria come già valutato in primo grado dal Tribunale;
in ogni caso, all'occorrenza, si resta disponibili ad esibire e depositare anche in questo secondo grado di giudizio l'originale la polizza e dell'appendice di coobbligazione solidale e si insta per l'ammissione delle deduzioni e richieste istruttorie di primo grado, pure qui reiterate e sopra ritrascritte per esteso, per CTU grafotecnica e per testimoni nonché per istanza ex art. 210 c.p.c. e 213 c.p.c., indicate al fine di superare in ogni caso il disconoscimento di firma avversario e specificamente reiterate dalla Compagnia opposta anche all'udienza di conclusioni di primo grado del 17/10/2023 mediante il foglio telematicamente depositato che si intende qui ritrascritto.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo di Controparte_1 pagamento per euro 427.338,70 oltre interessi e spese a carico di Parte_1
e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
Parte_5
pagina 6 di 13 A fondamento del ricorso monitorio aveva allegato: Controparte_1
-di aver stipulato nell'interesse di e a favore del Parte_1 Controparte_5 una polizza fideiussoria a garanzia delle obbligazioni previste in una Convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione
-che e avevano Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 sottoscritto una appendice di coobbligazione, assumendo in via solidale gli obblighi della contraente, ed in particolare l'obbligo di rimborsare ad essa garante quanto versato in favore del CP_4 beneficiario
-di aver versato al in data 9.3.2022 la somma di euro 427.338,70, a seguito degli Controparte_5 inadempimenti contestati dal ad Controparte_5 Parte_6
, prima dell'escussione della garanzia da parte del fra e il
[...] CP_4 Parte_1
vi era stato un contenzioso davanti al giudice amministrativo, conclusosi con Controparte_5 decisioni sfavorevoli per Parte_1
-che si era svolto anche un procedimento cautelare davanti al Tribunale di Milano per impedire l'escussione della garanzia, ma il Tribunale aveva respinto il ricorso.
Gli ingiunti si sono opposti al decreto e, nel contraddittorio con il Tribunale di Controparte_1
Milano ha definito il giudizio con la sentenza n. 8087/23 con la quale ha respinto l'opposizione e dichiarato esecutivo il decreto.
In sintesi, il Tribunale, dopo aver respinto l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, ha ritenuto:
-ininfluente, oltre che contraddetto dalle difese assunte nel contenzioso amministrativo, il disconoscimento della sottoscrizione della polizza fideiussoria effettuato dalla contraente,
-precluso dalla confessione stragiudiziale, resa in una lettera inviata prima della causa, il disconoscimento della sottoscrizione effettuato dai coobbligati.
2. Il giudizio di appello
Gli opponenti soccombenti hanno proposto appello davanti a questa Corte sulla base di tre motivi, chiedendo in via preliminare la sospensione dell'esecutività della sentenza.
pagina 7 di 13 L'appellata si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione e dell'appello, richiamando ex art. 346 c.p.c. le eccezioni e le istanze già svolte in primo grado per contestare la validità ed efficacia del disconoscimento.
La causa, dopo il rigetto dell'istanza di sospensione, è stata rinviata per la rimessione in decisione ed entrambe le parti hanno depositato gli scritti conclusivi.
3. Motivi della decisione
Ritiene la Corte, all'esito della camera di consiglio seguita alla rimessione al Collegio da parte del consigliere istruttore, che l'appello non possa trovare accoglimento.
I motivi, come di seguito rubricati e riassunti per punti essenziali, risultano, infatti, infondati per le ragioni che seguono.
3.1 Sul mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Gli appellanti ritengono erronea la decisione del Tribunale (che ha escluso l'applicabilità della mediazione obbligatoria per non essere la polizza fideiussoria un contratto assicurativo o bancario), facendo rilevare che la qualità soggettiva di impresa assicurativa in capo all'appellata imporrebbe la qualificazione del contratto come assicurativo e, pertanto, l'assoggettamento della causa alla condizione di procedibilità della mediazione prevista dal D. Lgs. 28/10.
Ritiene la Corte che la censura non sia condivisibile per le ragioni già esposte, e di seguito trascritte, in altra pronuncia resa su questione analoga.
La motivazione della sentenza, infatti, può essere espressa mediante il richiamo a precedenti conformi e, come ha ritenuto la S.C., i precedenti richiamati possono essere anche di merito e anche dello stesso
Ufficio [v. Cass. 29017/21“La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio … in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile”].
pagina 8 di 13 Come è stato ritenuto in Corte d'Appello Milano n. 2368/23, quindi, ““…secondo la giurisprudenza di legittimità, l'assicurazione fideiussoria non costituisce un contratto di assicurazione, per cui non risulta applicabile la relativa disciplina (cfr. Cass. n. 6757/2001 in cui si rammenta che "Il contratto di assicurazione fideiussoria o cauzionale pur presentando peculiarità inerenti al rapporto assicurativo, costituisce, sostanzialmente, una fideiussione, sicché resta assoggettato alla regolamentazione di questa figura, salva diversa previsione contrattuale”) … prescindendo dalla natura assicurativa del soggetto incaricato di prestare il servizio di garanzia, il contratto, come formulato, non può farsi rientrare nell'ambito dei contratti assicurativi strictu sensu ma, piuttosto, deve leggersi quale contratto di garanzia poiché il rapporto fatto valere in causa dall'assicurazione attiene al regresso del garante nei confronti del garantito sicché attratto nell'ambito del genere fideiussorio. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è ormai unanime nel ritenere che, per le controversie aventi ad oggetto una fideiussione, la mediazione non deve assurgere a condizione di procedibilità della domanda poiché
l'art. 5 D. Lgs. n. 28 del 2010 fa riferimento, da un lato, ai contratti "bancari e finanziari", con univoco richiamo alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel Codice civile e nel TUB e, dall'altro, alla contrattualistica riguardante gli strumenti finanziari di cui al TUF;
quindi, in ogni caso non è estensibile alla diversa tipologia della fideiussione (Cass. n.18283/2022; Cass. n. 31209/2022 in cui, seppur il contratto fideiussorio era stato concluso con una banca, si esclude la tipicità della fideiussione come contratto bancario, decisione analogamente applicabile al caso di specie in cui la fideiussione non può attrarsi nell'ambito dei contratti assicurativi per la sola ragione che il garante è una società assicurativa)”.
Il principio così enunciato trova conferma anche nella recente Cass. 1791/25 (richiamata in comparsa conclusionale dall'appellata) che ha ribadito che “la polizza fideiussoria non ha natura assicurativa, ma funzione di garanzia, e, a prescindere se vada qualificata come fideiussione o garanzia autonoma, si tratta comunque di contratto che esula dall'ambito di operatività del citato art. 5, comma 1-bis, D.
Lgs. n. 28/2010”.
3.2 Sul disconoscimento delle sottoscrizioni operato dagli attori opponenti e sulla valenza confessoria dei documenti prodotti dall'odierna appellata.
Gli appellanti ritengono erronea la decisione poiché, mediante l'attribuzione, in tesi errata, del carattere confessorio a dichiarazioni contenute in atti (due sentenze e una lettera) che essi non hanno sottoscritto,
pagina 9 di 13 sarebbero stati utilizzati a fini probatori documenti oggetto di disconoscimento (la polizza fideiussoria e le appendici di coobbligazione).
Nel giudizio di primo grado, infatti, la debitrice aveva disconosciuto le Parte_1 sottoscrizioni attribuite alla Società contenute nella polizza fideiussoria e analogo disconoscimento era stato effettuato dai coobbligati Im. e CP_2 Parte_5 Parte_4 Parte_3
La sentenza qui appellata ha, tuttavia, ritenuto di definire il giudizio utilizzando quali prove i suddetti documenti, sul presupposto, in primo luogo, dell'ininfluenza del disconoscimento da parte della debitrice principale [v. testualmente sentenza appellata: “Il Parte_1 disconoscimento della sottoscrizione della polizza fideiussoria operato dalla contraente è ininfluente, ai sensi dell'art. 1936 c.c. La norma, infatti, riconosce l'efficacia della fideiussione anche qualora il debitore non ne sia a conoscenza, di modo che la sua firma o meno sulla polizza è ininfluente ai fini dell'esercizio dell'azione di regresso del garante che ha pagato. Inoltre, il disconoscimento è incompatibile con le precedenti iniziative giudiziarie promosse dalla stessa società presso il giudice amministrativo (cfr. docc. 2 e 3 mon.). In quella sede, infatti, l' ha chiesto Parte_1 anche l'accertamento dell'inesistenza dei presupposti per l'escussione della polizza, il che ha come presupposto proprio l'esistenza, la validità e l'efficacia della stessa, senza mai contestarne la sottoscrizione”].
Per i coobbligati, il Tribunale ha, invece, ritenuto precluso il disconoscimento poiché “incompatibile con il contenuto della lettera - non contestata - del loro legale in data 24/5/2019 (v. doc. 10 conv.). In tale missiva, infatti, il legale ha dato atto espressamente di agire in nome e per conto di Pt_3
e qualificati proprio come co-obbligati in Parte_4 Parte_2 Controparte_6 solido con la . La lettera ha, quindi, natura confessoria circa la qualità di Parte_1 co-obbligati ed essa è stata inviata al legale della compagnia assicurativa;
si tratta, quindi, di una confessione stragiudiziale resa al rappresentante della parte che, ai sensi degli artt. 2735 e 2733 c.c. forma piena prova contro colui che l'ha fatta”.
Gli appellanti, in sintesi, ritengono, come si è detto, che il Tribunale abbia errato nel fondare la decisione sui tre documenti prodotti dall'appellata, da essi non sottoscritti e quindi, in tesi, privi del valore confessorio attribuito dal primo giudice.
Ritiene la Corte che il motivo non possa essere accolto e che la decisione sul punto vada confermata, con le seguenti precisazioni e integrazioni.
pagina 10 di 13 Preliminarmente si deve rilevare che, con riferimento alla debitrice principale Parte_1
, non risulta specificamente censurata, come fa rilevare anche la difesa dell'appellata, la
[...] motivazione relativa all'ininfluenza del disconoscimento per l'obbligato principale ai sensi di quanto previsto dall'art.1936 c.c.: il motivo di appello di sul punto risulta, quindi, Parte_1 inammissibile, essendosi formato il giudicato sulla ratio decidendi non contestata.
In ogni caso, sempre con riferimento all'obbligata principale e poi anche con riferimento alle due società coobbligate, e si può aggiungere alla motivazione del Tribunale il rilievo di Pt_5 Pt_2 inammissibilità del disconoscimento (come già eccepito sin dal primo grado dall'odierna appellata), per non essere stata specificamente negata dalle suddette appellanti la sottoscrizione di tutti coloro che avrebbero potuto impegnare la società al tempo della sottoscrizione della polizza [v. Cass. 7240/19 “Il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente”].
Per i coobbligati persone fisiche, e il Tribunale, come si è detto, ha motivato la Parte_4 Pt_3 decisione ritenendo precluso il disconoscimento della confessione stragiudiziale contenuta nella missiva non contestata inviata dal loro legale al legale di controparte (doc. 10 fascicolo primo grado appellata).
Ritiene la Corte che su tale punto la motivazione debba essere corretta, ferma restando la decisione.
La dichiarazione “confessoria” proveniente dal mandatario (quale deve considerarsi il legale che in fase stragiudiziale dichiari nella corrispondenza di agire “in nome e per conto” dei clienti) non può avere, infatti, valore di prova legale e quindi essere preclusiva del disconoscimento (v. Cass. 15538/13 “Ai sensi dell'art. 2731 cod. civ., l'efficacia probatoria della confessione postula che essa sia resa da persona capace di disporre del diritto cui i fatti confessati si riferiscono, ossia da persona che abbia la capacità e la legittimazione ad agire negozialmente riguardo al diritto. Ne consegue che non hanno valore confessorio le dichiarazioni rese dal mandatario del titolare del diritto medesimo”).
pagina 11 di 13 Il disconoscimento dei coobbligati persone fisiche non è, quindi, precluso e per tale ragione deve trovare ingresso l'istanza di verificazione proposta da , che ha espressamente ribadito in appello CP_1 ex art. 346 c.p.c. le istanze già svolte in primo grado.
Si può rilevare in proposito che la verificazione non esige la formale apertura di un procedimento incidentale né l'assunzione di specifiche prove (v. Cass. 32169/22) e può essere decisa facendo ricorso ad ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni (v. Cass. 9523/07; Cass. 14227/99).
A tal fine può, quindi, assumere valore probatorio l'insieme delle circostanze desumibili dalla missiva alla quale ha fatto riferimento il Tribunale (doc. 10 cit.), missiva che neppure in appello (come in primo grado) è stata contestata dagli appellanti quanto al conferimento del mandato al difensore e al contenuto della dichiarazione da quest'ultimo resa in nome e per conto loro, con la quale è stata espressamente riconosciuta l'assunzione della coobbligazione.
3.3. Il terzo motivo di appello
Il terzo motivo di appello, avente ad oggetto la condanna al pagamento delle spese di lite quale statuizione accessoria, rimane assorbito nell'infondatezza dei primi due.
L'appello, quindi, deve essere respinto.
3.4 Le spese di lite
Le spese di lite del presente grado vengono poste a carico della parte appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 8087/2023 del Tribunale di Milano;
- condanna gli appellanti indicati in epigrafe al pagamento delle spese del grado, liquidate in €
14.239,00 per compensi, di cui € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva ed €
7.298,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
-dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il giorno 8 ottobre 2025 pagina 12 di 13 Il Consigliere est. Il Presidente
OS IL US ON
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima nelle persone dei seguenti magistrati: dott. US ON Presidente dott.ssa OS IL Consigliere rel. dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3313/2023 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. , Parte_2 P.IVA_2
C.F. ), Parte_3 C.F._1
C.F. ), Parte_4 C.F._2
“ (C.F. ), Parte_5 P.IVA_3 tutti elettivamente domiciliati in VIA FONTANA, 22 20100 MILANO presso lo studio dell'avv.
IN OE ROSANNA, che li rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BERTOLAZZI PIERCARLO ) C.F._3
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1 P.IVA_4
SOTTOCORNO, 52 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. BARILE RUGGERO, che la rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 13 APPELLATA
Conclusioni
Per Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5
IN VIA PRELIMINARE: dato atto del mancato esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, co. 1bis, D. Lgs. 28/10, dichiarare improcedibile la domanda monitoria spiegata da
[...]
; per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 12435/22, R.G. n. 20148/22, reso dal Tribunale di Milano in data 16. /25.07.22;
IN PRINCIPALITÀ E NEL MERITO: previa qualunque formula e/o statuizione, in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare che non è debitrice di Parte_1 Parte_1 alcuna somma nei confronti di , a nessun titolo e/o ragione e/o causa ed in Controparte_1 relazione alle pretese creditorie di cui alla domanda monitoria come spiegata, per i motivi esposti in atti;
per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n.
12435/22, R.G. n. 20148/22, reso dal Tribunale di Milano in data 16./25.07.22; ancora IN PRINCIPALITÀ E NEL MERITO: previa qualunque formula e/o statuizione, in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare che , Parte_2 Parte_3
ed non sono debitori di alcuna somma nei confronti di Parte_4 Parte_5
, a nessun titolo e/o ragione e/o causa ed in relazione alle pretese creditorie Controparte_1 di cui alla domanda monitoria come spiegata, per i motivi esposti in atti;
per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace nei confronti dei medesimi , Parte_2 Parte_3
ed il decreto ingiuntivo n. 12435/22, R.G. n. 20148/22, Parte_4 Parte_5 reso dal Tribunale di Milano in data 16. /25.07.22;
IN OGNI CASO: con il favore delle spese tutte di lite, compensi professionali, tassa di sentenza, e spese tutte successive occorrende.
Per Controparte_1
Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello,
−respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
−previi gli opportuni accertamenti;
−emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
IN VIA PRELIMINARE:
pagina 2 di 13 −prenda atto che in esito alla prima udienza del 22/05/2024 è stata rigettata l'istanza di parte appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado impugnata poiché istanza inaccoglibile, infondata in fatto e in diritto, nonché priva di presupposti ex art. 283 c.p.c., all'occorrenza confermando l'ordinanza del 22/05/2024 resa in proposito, con conseguente rigetto di ogni eventuale contraria, e/o nuova, istanza o pretesa di parte appellante
IN VIA PRINCIPALE:
−respinga l'atto di appello proposto da , Parte_1 Parte_3 Parte_4
, e da dichiarandolo per tutti i motivi esposti
[...] Parte_2 Parte_5 inammissibile e/o irricevibile e/o infondato e/o non provato ed inaccoglibile;
−PER L'EFFETTO:
−confermi integralmente la sentenza impugnata n. 8087/2023 del Tribunale di Milano (G.U. dott. S.
Stefani) pubblicata il 17/10/2023 (notificata il 20/10/2023) resa tra le parti;
IN OGNI CASO ed anche per il davvero denegato caso in cui l'Ecc.ma Corte dovesse mai – ma non si vede davvero come – ritenere ammissibile/rituale/ricevibile il disconoscimento in accoglimento del motivo n. 2 di appello:
−previo rigetto delle eccezioni e domande, tutte, preliminari e di merito, svolte e/o reiterate anche nella presente fase di gravame dagli opponenti ed odierni appellanti con l'appello introduttivo, e in accoglimento anche delle difese, eccezioni, istanze (anche istruttorie ex art. 216 c.p.c.) e domande di primo grado pure espressamente riproposte anche in questa sede di appello dalla Compagnia convenuta opposta e odierna appellata: in via preliminare:
−respinga dichiarandola inaccoglibile ed infondata l'eccezione svolta dagli attori opponenti di ritenuta improcedibilità del decreto ingiuntivo opposto e della domanda della Compagnia per mancato avvio del tentativo di mediazione/conciliazione come previsto dal D. Lgs. n. 28/2010 in quanto, per i motivi esposti, nella specie non è predicabile tale improcedibilità e comunque perché i rapporti per cui
è causa sono sottratti all'alveo delle materie oggetto dell'obbligo di preventivo esperimento del tentativo di mediazione di cui all'art. 5 D. lgs. n. 28/2010 oppure, in subordine e in denegata ipotesi, assegni termine di 15 giorni per introdurre l'iter di mediazione alla prima udienza del presente giudizio;
in via principale, previo rigetto dell'avversario disconoscimento ex art. 214 c.p.c. in quanto inammissibile e/o quantunque infondato:
pagina 3 di 13 −respinga con la miglior formula ritenuta l'opposizione proposta da Parte_1
Im. e confermando nei
[...] CP_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 loro confronti in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
−in ogni caso, dichiari tenuti e condanni la (C.F. Parte_1
), la (C.F. ), il sig. (C.F. P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2 Parte_3
, il sig. (C.F. ) e la C.F._1 Parte_4 C.F._2 [...]
(C.F. ), in solido tra di loro, a pagare a Parte_5 P.IVA_3 Controparte_1
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, le somme indicate nel
[...] P.IVA_4 decreto ingiuntivo opposto, o la diversa somma meglio vista, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
IN OGNI CASO:
−con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A. per entrambi i gradi di giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- senza alcuna rinuncia a quanto rilevato ed eccepito in ordine Controparte_3 all'inammissibilità e/o irricevibilità e/o tardività e/o irrilevanza del disconoscimento avversario per le ragioni tutte esposte in comparsa di costituzione nonché nelle proprie memorie n. 1 e n. 2 ex art. 183 comma VI c.p.c. depositate - insiste per l'ammissione delle richieste e deduzioni istruttorie quantunque articolate nella propria seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. depositata, che si richiamano integralmente, nonché all'occorrenza insiste per il recepimento delle richieste di prova ivi pure dedotte e che di seguito si trascrivono: <<.. avendo quantunque dichiarato ai sensi dell'art 216 c.p.c. sin dalla propria costituzione di volersi valere della scrittura disconosciuta costituita dalla polizza fideiussoria n. 213.071.0000902203 e dell'annessa appendice per pattuizione di coobbligazione solidale prodotte con il ricorso monitorio, e poi anche in originale alla prima udienza del 04/04/2023, originale la cui scansione in via telematica si era pure depositata in via telematica già con l'atto costitutivo (v. prod.
04), all'occorrenza insiste per l'ammissione di conseguente giudizio di verificazione attraverso CTU grafologica ed acquisizione di saggio grafico da demandarsi a designando CTU perito calligrafico a cui conferire l'espletamento dell'indagine di ogni attività necessaria per verificare la autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alla polizza fideiussoria n. 213.071.0000902203 del 6/07/2009
(compreso l'allegato del 6/07/2009 del pari sottoscritto da ed alla Parte_1 annessa appendice di coobbligazione solidale, ivi compresa l'attività di acquisizione di scritture pagina 4 di 13 comparative utili a tale fine da utilizzare oltre a quelle già prodotte in atti (v. le procure alle liti avversarie relative all'atto di opposizione introduttiva del presente giudizio prodotti ex adverso al momento dell'iscrizione al ruolo della causa;
prod. 11 recante relazione tecnica del 26/5/2009 a firma di;
prod. 12 recante convenzione stipulata tra il e Parte_1 CP_4 [...] del 7/10/2009), oltre l'attività di consultazione delle visure camerali prodotte con Parte_1 il ricorso monitorio per cui è causa al doc. 09, all'occorrenza autorizzandosi il nominando CTU ad accedere ai Registri della Camera di Commercio al fine di acquisire scritture comparative utili per l'indagine;
−sempre ai fini istruttori e dell'eventuale giudizio di verificazione reitera all'occorrenza anche l' istanza di ordine ex art. 210 c.p.c. da rivolgersi al terzo, in persona del Sindaco e Controparte_5 legale rappresentante pro tempore o in sua vece in persona dei Dirigenti all'uopo preposti all'Ufficio
Tecnico di tale con sede in Piazza De Gasperi, 7 20010 – RL (Città Metropolitana di CP_4
Milano) – indirizzo pec egione.lombardia.it, di esibire nel presente giudizio Ema_1 Email_2 originale e/o copia dell'esemplare della polizza fideiussoria n. 213.071.0000902203 che la ha procurato al in ossequio e in relazione alle Parte_1 Controparte_5 obbligazioni assunte con la Convenzione a rogito del Notaio del 07/10/2009 per l'esecuzione Per_1 del piano attuativo residenziale PA Rogorotto 2 approvato con delibera della Giunta Comunale del
15/4/2009 n. 33, unitamente alle appendici afferenti la medesima polizza che risultino in possesso dell'Ente, nonché reitera richiesta ex art. 213 c.p.c. al terzo, in persona del Sindaco Controparte_5
e legale rappresentante pro tempore o in sua vece in persona dei Dirigenti all'uopo preposti all'Ufficio
Tecnico di tale con sede in Piazza De Gasperi, 7 20010 – RL (Città Metropolitana di CP_4
Milano) – indirizzo pec comune. egione.lombardia.it, di informazioni scritte relative al Email_2 titolo ed alla causa del pagamento da parte di in favore del Controparte_1 CP_5
dell'importo di € 427.338,70 eseguito dalla Compagnia il 09/03/2022 in dipendenza della
[...] polizza fideiussoria n. 213.071.0000902203 che la ha procurato al Parte_1
in ossequio e in relazione alle obbligazioni assunte con la Convenzione a rogito del Controparte_5
Notaio del 07/10/2009 per l'esecuzione del piano attuativo residenziale PA Rogorotto 2 Per_1 approvato con delibera della Giunta Comunale del 15/4/2009 n. 33;
−sempre ai fini istruttori e dell'eventuale giudizio di verificazione insta per l'ammissione di prova orale per testimoni sui seguenti capitoli di prova – già formulati sin dalla comparsa di costituzione e pagina 5 di 13 risposta - da demandarsi al teste sig. (C.F. ) già titolare Testimone_1 C.F._4 dell'Agenzia di Milano n. 213:
1) Vero che la in persona del suo legale rappresentante in data Parte_1
06/07/2009 sottoscriveva la polizza fideiussoria n. 213.071.0000902203 già esibita al doc. 01 del ricorso monitorio di emessa da in favore del Controparte_1 Controparte_1 CP_5
con riferimento alle obbligazioni relative all'esecuzione del Piano Attuativo denominato
[...]
“Rogorotto 2” , che si rammostra, e che in data 20/07/2009 effettuava il pagamento dell'importo dovuto a titolo di premio?
2) Vero che la (in persona di suo legale rappresentante di allora), il sig. Parte_2 Pt_3
Part
, il sig. e la (in persona del suo legale
[...] Parte_4 Parte_5 rappresentante di allora) sottoscrivevano in sua presenza a favore di in Controparte_1 data 6/07/2009 la pattuizione speciale di coobbligazione riferita alla polizza fideiussoria n.
213.071.0000902203 già esibite entrambe al doc. 01 del ricorso monitorio di Controparte_1 che si rammostra?
SEMPRE IN VIA ISTRUTTORIA:
−per i motivi esposti senz'altro si confida nel rigetto dell'appello sotto ogni profilo con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata, senza necessità di darsi corso ad istruttoria come già valutato in primo grado dal Tribunale;
in ogni caso, all'occorrenza, si resta disponibili ad esibire e depositare anche in questo secondo grado di giudizio l'originale la polizza e dell'appendice di coobbligazione solidale e si insta per l'ammissione delle deduzioni e richieste istruttorie di primo grado, pure qui reiterate e sopra ritrascritte per esteso, per CTU grafotecnica e per testimoni nonché per istanza ex art. 210 c.p.c. e 213 c.p.c., indicate al fine di superare in ogni caso il disconoscimento di firma avversario e specificamente reiterate dalla Compagnia opposta anche all'udienza di conclusioni di primo grado del 17/10/2023 mediante il foglio telematicamente depositato che si intende qui ritrascritto.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo di Controparte_1 pagamento per euro 427.338,70 oltre interessi e spese a carico di Parte_1
e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
Parte_5
pagina 6 di 13 A fondamento del ricorso monitorio aveva allegato: Controparte_1
-di aver stipulato nell'interesse di e a favore del Parte_1 Controparte_5 una polizza fideiussoria a garanzia delle obbligazioni previste in una Convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione
-che e avevano Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 sottoscritto una appendice di coobbligazione, assumendo in via solidale gli obblighi della contraente, ed in particolare l'obbligo di rimborsare ad essa garante quanto versato in favore del CP_4 beneficiario
-di aver versato al in data 9.3.2022 la somma di euro 427.338,70, a seguito degli Controparte_5 inadempimenti contestati dal ad Controparte_5 Parte_6
, prima dell'escussione della garanzia da parte del fra e il
[...] CP_4 Parte_1
vi era stato un contenzioso davanti al giudice amministrativo, conclusosi con Controparte_5 decisioni sfavorevoli per Parte_1
-che si era svolto anche un procedimento cautelare davanti al Tribunale di Milano per impedire l'escussione della garanzia, ma il Tribunale aveva respinto il ricorso.
Gli ingiunti si sono opposti al decreto e, nel contraddittorio con il Tribunale di Controparte_1
Milano ha definito il giudizio con la sentenza n. 8087/23 con la quale ha respinto l'opposizione e dichiarato esecutivo il decreto.
In sintesi, il Tribunale, dopo aver respinto l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, ha ritenuto:
-ininfluente, oltre che contraddetto dalle difese assunte nel contenzioso amministrativo, il disconoscimento della sottoscrizione della polizza fideiussoria effettuato dalla contraente,
-precluso dalla confessione stragiudiziale, resa in una lettera inviata prima della causa, il disconoscimento della sottoscrizione effettuato dai coobbligati.
2. Il giudizio di appello
Gli opponenti soccombenti hanno proposto appello davanti a questa Corte sulla base di tre motivi, chiedendo in via preliminare la sospensione dell'esecutività della sentenza.
pagina 7 di 13 L'appellata si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione e dell'appello, richiamando ex art. 346 c.p.c. le eccezioni e le istanze già svolte in primo grado per contestare la validità ed efficacia del disconoscimento.
La causa, dopo il rigetto dell'istanza di sospensione, è stata rinviata per la rimessione in decisione ed entrambe le parti hanno depositato gli scritti conclusivi.
3. Motivi della decisione
Ritiene la Corte, all'esito della camera di consiglio seguita alla rimessione al Collegio da parte del consigliere istruttore, che l'appello non possa trovare accoglimento.
I motivi, come di seguito rubricati e riassunti per punti essenziali, risultano, infatti, infondati per le ragioni che seguono.
3.1 Sul mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Gli appellanti ritengono erronea la decisione del Tribunale (che ha escluso l'applicabilità della mediazione obbligatoria per non essere la polizza fideiussoria un contratto assicurativo o bancario), facendo rilevare che la qualità soggettiva di impresa assicurativa in capo all'appellata imporrebbe la qualificazione del contratto come assicurativo e, pertanto, l'assoggettamento della causa alla condizione di procedibilità della mediazione prevista dal D. Lgs. 28/10.
Ritiene la Corte che la censura non sia condivisibile per le ragioni già esposte, e di seguito trascritte, in altra pronuncia resa su questione analoga.
La motivazione della sentenza, infatti, può essere espressa mediante il richiamo a precedenti conformi e, come ha ritenuto la S.C., i precedenti richiamati possono essere anche di merito e anche dello stesso
Ufficio [v. Cass. 29017/21“La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio … in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile”].
pagina 8 di 13 Come è stato ritenuto in Corte d'Appello Milano n. 2368/23, quindi, ““…secondo la giurisprudenza di legittimità, l'assicurazione fideiussoria non costituisce un contratto di assicurazione, per cui non risulta applicabile la relativa disciplina (cfr. Cass. n. 6757/2001 in cui si rammenta che "Il contratto di assicurazione fideiussoria o cauzionale pur presentando peculiarità inerenti al rapporto assicurativo, costituisce, sostanzialmente, una fideiussione, sicché resta assoggettato alla regolamentazione di questa figura, salva diversa previsione contrattuale”) … prescindendo dalla natura assicurativa del soggetto incaricato di prestare il servizio di garanzia, il contratto, come formulato, non può farsi rientrare nell'ambito dei contratti assicurativi strictu sensu ma, piuttosto, deve leggersi quale contratto di garanzia poiché il rapporto fatto valere in causa dall'assicurazione attiene al regresso del garante nei confronti del garantito sicché attratto nell'ambito del genere fideiussorio. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è ormai unanime nel ritenere che, per le controversie aventi ad oggetto una fideiussione, la mediazione non deve assurgere a condizione di procedibilità della domanda poiché
l'art. 5 D. Lgs. n. 28 del 2010 fa riferimento, da un lato, ai contratti "bancari e finanziari", con univoco richiamo alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel Codice civile e nel TUB e, dall'altro, alla contrattualistica riguardante gli strumenti finanziari di cui al TUF;
quindi, in ogni caso non è estensibile alla diversa tipologia della fideiussione (Cass. n.18283/2022; Cass. n. 31209/2022 in cui, seppur il contratto fideiussorio era stato concluso con una banca, si esclude la tipicità della fideiussione come contratto bancario, decisione analogamente applicabile al caso di specie in cui la fideiussione non può attrarsi nell'ambito dei contratti assicurativi per la sola ragione che il garante è una società assicurativa)”.
Il principio così enunciato trova conferma anche nella recente Cass. 1791/25 (richiamata in comparsa conclusionale dall'appellata) che ha ribadito che “la polizza fideiussoria non ha natura assicurativa, ma funzione di garanzia, e, a prescindere se vada qualificata come fideiussione o garanzia autonoma, si tratta comunque di contratto che esula dall'ambito di operatività del citato art. 5, comma 1-bis, D.
Lgs. n. 28/2010”.
3.2 Sul disconoscimento delle sottoscrizioni operato dagli attori opponenti e sulla valenza confessoria dei documenti prodotti dall'odierna appellata.
Gli appellanti ritengono erronea la decisione poiché, mediante l'attribuzione, in tesi errata, del carattere confessorio a dichiarazioni contenute in atti (due sentenze e una lettera) che essi non hanno sottoscritto,
pagina 9 di 13 sarebbero stati utilizzati a fini probatori documenti oggetto di disconoscimento (la polizza fideiussoria e le appendici di coobbligazione).
Nel giudizio di primo grado, infatti, la debitrice aveva disconosciuto le Parte_1 sottoscrizioni attribuite alla Società contenute nella polizza fideiussoria e analogo disconoscimento era stato effettuato dai coobbligati Im. e CP_2 Parte_5 Parte_4 Parte_3
La sentenza qui appellata ha, tuttavia, ritenuto di definire il giudizio utilizzando quali prove i suddetti documenti, sul presupposto, in primo luogo, dell'ininfluenza del disconoscimento da parte della debitrice principale [v. testualmente sentenza appellata: “Il Parte_1 disconoscimento della sottoscrizione della polizza fideiussoria operato dalla contraente è ininfluente, ai sensi dell'art. 1936 c.c. La norma, infatti, riconosce l'efficacia della fideiussione anche qualora il debitore non ne sia a conoscenza, di modo che la sua firma o meno sulla polizza è ininfluente ai fini dell'esercizio dell'azione di regresso del garante che ha pagato. Inoltre, il disconoscimento è incompatibile con le precedenti iniziative giudiziarie promosse dalla stessa società presso il giudice amministrativo (cfr. docc. 2 e 3 mon.). In quella sede, infatti, l' ha chiesto Parte_1 anche l'accertamento dell'inesistenza dei presupposti per l'escussione della polizza, il che ha come presupposto proprio l'esistenza, la validità e l'efficacia della stessa, senza mai contestarne la sottoscrizione”].
Per i coobbligati, il Tribunale ha, invece, ritenuto precluso il disconoscimento poiché “incompatibile con il contenuto della lettera - non contestata - del loro legale in data 24/5/2019 (v. doc. 10 conv.). In tale missiva, infatti, il legale ha dato atto espressamente di agire in nome e per conto di Pt_3
e qualificati proprio come co-obbligati in Parte_4 Parte_2 Controparte_6 solido con la . La lettera ha, quindi, natura confessoria circa la qualità di Parte_1 co-obbligati ed essa è stata inviata al legale della compagnia assicurativa;
si tratta, quindi, di una confessione stragiudiziale resa al rappresentante della parte che, ai sensi degli artt. 2735 e 2733 c.c. forma piena prova contro colui che l'ha fatta”.
Gli appellanti, in sintesi, ritengono, come si è detto, che il Tribunale abbia errato nel fondare la decisione sui tre documenti prodotti dall'appellata, da essi non sottoscritti e quindi, in tesi, privi del valore confessorio attribuito dal primo giudice.
Ritiene la Corte che il motivo non possa essere accolto e che la decisione sul punto vada confermata, con le seguenti precisazioni e integrazioni.
pagina 10 di 13 Preliminarmente si deve rilevare che, con riferimento alla debitrice principale Parte_1
, non risulta specificamente censurata, come fa rilevare anche la difesa dell'appellata, la
[...] motivazione relativa all'ininfluenza del disconoscimento per l'obbligato principale ai sensi di quanto previsto dall'art.1936 c.c.: il motivo di appello di sul punto risulta, quindi, Parte_1 inammissibile, essendosi formato il giudicato sulla ratio decidendi non contestata.
In ogni caso, sempre con riferimento all'obbligata principale e poi anche con riferimento alle due società coobbligate, e si può aggiungere alla motivazione del Tribunale il rilievo di Pt_5 Pt_2 inammissibilità del disconoscimento (come già eccepito sin dal primo grado dall'odierna appellata), per non essere stata specificamente negata dalle suddette appellanti la sottoscrizione di tutti coloro che avrebbero potuto impegnare la società al tempo della sottoscrizione della polizza [v. Cass. 7240/19 “Il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente”].
Per i coobbligati persone fisiche, e il Tribunale, come si è detto, ha motivato la Parte_4 Pt_3 decisione ritenendo precluso il disconoscimento della confessione stragiudiziale contenuta nella missiva non contestata inviata dal loro legale al legale di controparte (doc. 10 fascicolo primo grado appellata).
Ritiene la Corte che su tale punto la motivazione debba essere corretta, ferma restando la decisione.
La dichiarazione “confessoria” proveniente dal mandatario (quale deve considerarsi il legale che in fase stragiudiziale dichiari nella corrispondenza di agire “in nome e per conto” dei clienti) non può avere, infatti, valore di prova legale e quindi essere preclusiva del disconoscimento (v. Cass. 15538/13 “Ai sensi dell'art. 2731 cod. civ., l'efficacia probatoria della confessione postula che essa sia resa da persona capace di disporre del diritto cui i fatti confessati si riferiscono, ossia da persona che abbia la capacità e la legittimazione ad agire negozialmente riguardo al diritto. Ne consegue che non hanno valore confessorio le dichiarazioni rese dal mandatario del titolare del diritto medesimo”).
pagina 11 di 13 Il disconoscimento dei coobbligati persone fisiche non è, quindi, precluso e per tale ragione deve trovare ingresso l'istanza di verificazione proposta da , che ha espressamente ribadito in appello CP_1 ex art. 346 c.p.c. le istanze già svolte in primo grado.
Si può rilevare in proposito che la verificazione non esige la formale apertura di un procedimento incidentale né l'assunzione di specifiche prove (v. Cass. 32169/22) e può essere decisa facendo ricorso ad ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni (v. Cass. 9523/07; Cass. 14227/99).
A tal fine può, quindi, assumere valore probatorio l'insieme delle circostanze desumibili dalla missiva alla quale ha fatto riferimento il Tribunale (doc. 10 cit.), missiva che neppure in appello (come in primo grado) è stata contestata dagli appellanti quanto al conferimento del mandato al difensore e al contenuto della dichiarazione da quest'ultimo resa in nome e per conto loro, con la quale è stata espressamente riconosciuta l'assunzione della coobbligazione.
3.3. Il terzo motivo di appello
Il terzo motivo di appello, avente ad oggetto la condanna al pagamento delle spese di lite quale statuizione accessoria, rimane assorbito nell'infondatezza dei primi due.
L'appello, quindi, deve essere respinto.
3.4 Le spese di lite
Le spese di lite del presente grado vengono poste a carico della parte appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 8087/2023 del Tribunale di Milano;
- condanna gli appellanti indicati in epigrafe al pagamento delle spese del grado, liquidate in €
14.239,00 per compensi, di cui € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva ed €
7.298,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
-dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il giorno 8 ottobre 2025 pagina 12 di 13 Il Consigliere est. Il Presidente
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