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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/12/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. N. 6335/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa IC OD Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 17/09/2024, da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09/11/1991, e
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il proc. dom. avv. CARLUCCI MARIA RITA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 21/07/2018 a Adrara San Martino, in regime di separazione dei beni, dalla cui unione sono nati i figli e , allo stato ancora Per_1 Per_2 minorenni.
1 Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
03/12/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del comune difensore, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 21/11/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo, non ravvisandosi contrasti né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi dei minori.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L.
898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
- omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi Parte_1
e alle condizioni enunciate in ricorso, che si trascrivono di Parte_2 seguito:
“1) i minori ed restano affidati ad entrambi i genitori - in regime Per_1 Per_2 condiviso - con collocazione prevalente presso l'abitazione materna (ivi
2 mantenendo la residenza anagrafica) sita in Villongo (BG) Via Loreschi n. 11, in locazione alla SI.ra . I coniugi eserciteranno congiuntamente la Parte_1 responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima. Per le decisioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà invece essere esercitata separatamente. I ricorrenti si impegnano a tenersi informati ed aggiornati su tutto quanto concerne la vita scolastica (incontro con gli insegnanti, ritiro pagelle, gite ed eventi vari) e sociale (catechismo, feste ecc.) dei minori in modo da consentire ad entrambi di potersi organizzare e, ove possibile, partecipare attivamente alla vita dei figli;
2) i rapporti tra i minori ed i genitori vengono così disciplinati:
a) durante la settimana:
- fermo restando il collocamento dei figli con la madre, il padre conserva la facoltà di vederli e di tenerli con sé tutte le volte che lo desideri, previo accordo e preavviso telefonico alla madre e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori;
il tutto nel prioritario rispetto delle esigenze educative, scolastiche, di salute oltre che di qualsivoglia altra natura dei minori;
- il SI. potrà sentire telefonicamente i figli in ogni momento della giornata;
Pt_2
- durante la settimana, il padre avrà la gestione dei figli nelle giornate di martedì e giovedì e li terrà con sé dalle 17.00 alle 21.30, allorquando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
b) fine settimana:
- il padre potrà tenere con sé i figli a weekend alterni, dalle ore 19.00 (orario cena) del venerdì sino alle ore 21.30 della domenica;
c) vacanze: - nelle vacanze estive il SInor e la signora potranno Pt_2 Parte_1 tenere con sé i bambini per due settimane, anche non consecutive, previa comunicazione tra gli stessi del piano vacanze entro il 31 maggio di ogni anno.
d) festività ed altre ricorrenze:
- il SInor trascorrerà con i figli minori una settimana nel corso delle Pt_2 vacanze natalizie e due giorni in quelle Pasquali;
- i minori trascorreranno, ad anni alterni, la festività del Natale e Santo Stefano con un genitore e la festività della Pasqua e Pasquetta con l'altro;
3 3) il sig. si impegna a concorrere nel mantenimento dei figli minori mediante Pt_2 il versamento alla madre, a decorrere dall'udienza presidenziale, dell'importo complessivo di Euro 400,00 (=quattrocento/00) da corrispondere mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SInora al seguente Parte_1
IBAN: [...] presso Banca Intesa, Filiale di
Desenzano del Garda entro i primi cinque giorni di ogni mese e per dodici mesi l'anno. Detto importo è soggetto a rivalutazione automatica di anno in anno secondo gli indici ISTAT;
4) i coniugi concordano sul fatto che l'assegno unico sarà percepito per intero dalla SI.ra ; Parte_1
5) entro 15 giorni dall'esibizione delle pezze giustificative il SInor Pt_2 corrisponderà alla SInora anche il 50% delle spese straordinarie Parte_1 sostenute nell'interesse dei figli, individuate come segue, sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
4 6) i minori avranno il diritto di frequentare liberamente gli ascendenti paterni e materni, fermo restando che tale frequentazione non potrà in ogni caso pregiudicare i rapporti degli stessi con i rispettivi genitori;
7) le parti si obbligano l'una nei confronti dell'altra a comunicare le variazioni della rispettiva residenza, nonché a rendere preventivamente note all'altro genitore, le località, comprensive del relativo indirizzo, in cui si verranno a trovare, di volta in volta, con i propri figli;
8) i coniugi si danno reciprocamente atto di aver già regolato ogni altra questione economica tra loro prima della presentazione del presente ricorso;
9) i genitori si scambiano sin d'ora reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto o di ogni documento equipollente in cui possa venire iscritto il minore”;
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
ADRARA SAN MARTINO, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (trascrizione: anno 2018, atto n.2, Parte II, Serie A).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/12/2025.
Il Presidente estensore
IC OD
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa IC OD Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 17/09/2024, da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09/11/1991, e
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il proc. dom. avv. CARLUCCI MARIA RITA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 21/07/2018 a Adrara San Martino, in regime di separazione dei beni, dalla cui unione sono nati i figli e , allo stato ancora Per_1 Per_2 minorenni.
1 Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
03/12/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del comune difensore, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 21/11/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo, non ravvisandosi contrasti né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi dei minori.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L.
898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
- omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi Parte_1
e alle condizioni enunciate in ricorso, che si trascrivono di Parte_2 seguito:
“1) i minori ed restano affidati ad entrambi i genitori - in regime Per_1 Per_2 condiviso - con collocazione prevalente presso l'abitazione materna (ivi
2 mantenendo la residenza anagrafica) sita in Villongo (BG) Via Loreschi n. 11, in locazione alla SI.ra . I coniugi eserciteranno congiuntamente la Parte_1 responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima. Per le decisioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà invece essere esercitata separatamente. I ricorrenti si impegnano a tenersi informati ed aggiornati su tutto quanto concerne la vita scolastica (incontro con gli insegnanti, ritiro pagelle, gite ed eventi vari) e sociale (catechismo, feste ecc.) dei minori in modo da consentire ad entrambi di potersi organizzare e, ove possibile, partecipare attivamente alla vita dei figli;
2) i rapporti tra i minori ed i genitori vengono così disciplinati:
a) durante la settimana:
- fermo restando il collocamento dei figli con la madre, il padre conserva la facoltà di vederli e di tenerli con sé tutte le volte che lo desideri, previo accordo e preavviso telefonico alla madre e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori;
il tutto nel prioritario rispetto delle esigenze educative, scolastiche, di salute oltre che di qualsivoglia altra natura dei minori;
- il SI. potrà sentire telefonicamente i figli in ogni momento della giornata;
Pt_2
- durante la settimana, il padre avrà la gestione dei figli nelle giornate di martedì e giovedì e li terrà con sé dalle 17.00 alle 21.30, allorquando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
b) fine settimana:
- il padre potrà tenere con sé i figli a weekend alterni, dalle ore 19.00 (orario cena) del venerdì sino alle ore 21.30 della domenica;
c) vacanze: - nelle vacanze estive il SInor e la signora potranno Pt_2 Parte_1 tenere con sé i bambini per due settimane, anche non consecutive, previa comunicazione tra gli stessi del piano vacanze entro il 31 maggio di ogni anno.
d) festività ed altre ricorrenze:
- il SInor trascorrerà con i figli minori una settimana nel corso delle Pt_2 vacanze natalizie e due giorni in quelle Pasquali;
- i minori trascorreranno, ad anni alterni, la festività del Natale e Santo Stefano con un genitore e la festività della Pasqua e Pasquetta con l'altro;
3 3) il sig. si impegna a concorrere nel mantenimento dei figli minori mediante Pt_2 il versamento alla madre, a decorrere dall'udienza presidenziale, dell'importo complessivo di Euro 400,00 (=quattrocento/00) da corrispondere mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SInora al seguente Parte_1
IBAN: [...] presso Banca Intesa, Filiale di
Desenzano del Garda entro i primi cinque giorni di ogni mese e per dodici mesi l'anno. Detto importo è soggetto a rivalutazione automatica di anno in anno secondo gli indici ISTAT;
4) i coniugi concordano sul fatto che l'assegno unico sarà percepito per intero dalla SI.ra ; Parte_1
5) entro 15 giorni dall'esibizione delle pezze giustificative il SInor Pt_2 corrisponderà alla SInora anche il 50% delle spese straordinarie Parte_1 sostenute nell'interesse dei figli, individuate come segue, sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
4 6) i minori avranno il diritto di frequentare liberamente gli ascendenti paterni e materni, fermo restando che tale frequentazione non potrà in ogni caso pregiudicare i rapporti degli stessi con i rispettivi genitori;
7) le parti si obbligano l'una nei confronti dell'altra a comunicare le variazioni della rispettiva residenza, nonché a rendere preventivamente note all'altro genitore, le località, comprensive del relativo indirizzo, in cui si verranno a trovare, di volta in volta, con i propri figli;
8) i coniugi si danno reciprocamente atto di aver già regolato ogni altra questione economica tra loro prima della presentazione del presente ricorso;
9) i genitori si scambiano sin d'ora reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto o di ogni documento equipollente in cui possa venire iscritto il minore”;
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
ADRARA SAN MARTINO, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (trascrizione: anno 2018, atto n.2, Parte II, Serie A).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/12/2025.
Il Presidente estensore
IC OD
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