Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/03/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.V.G. 221/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 221/2025 del R.V.G.,
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Maria Teresa Saporito
[...]
E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1 CodiceFiscale_2
a e difesa dall'avv. Martino Melchionda;
rilevato che i coniugi:
- hanno contratto matrimonio in data 26 settembre 2020 nel Comune di Campagna (SA);
- hanno depositato in data 31 gennaio 2025 ricorso per separazione consensuale ex artt.473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c.;
- hanno confermato le condizioni indicate in ricorso nelle note sostitutive della udienza del 27 febbraio 2025;
ritenuto che
le condizioni della separazione non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
considerato che
con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
evidenziato sin da ora che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis.19, 2°comma, c.p.c.: in tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.; ricordato che la pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito. visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
DICHIARA la separazione tra i coniugi , nato a [...] Parte_1
(SA) il 12.12.1989, C.F.: nata a [...] CodiceFiscale_1 CP_1
(SA) il 10.07.1987, C.F.: ; CodiceFiscale_2
OMOLOGA le condizio predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto e confermate con le note sostitutive dell'udienza del 27 febbraio 2025; ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al PM per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Campagna (SA) (Anno 2020, Atto n.11, Parte I); SPESE di lite al definitivo;
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 25 marzo 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi