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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/10/2025, n. 1970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1970 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 21.10.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, letti gli atti e le note di udienza depositate dalla parte ricorrente e dall' CP_1 all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 6903/2024 R.G. Previdenza avente ad oggetto: pagamento ratei
TRA
(c.f.: ) nato ad [...] il [...], in Parte_1 C.F._1 qualità di erede di , rappresentato e difeso dall'avv. De Filippo Lucia ed Persona_1 elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dai propri funzionari ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/11/2024, la parte ricorrente ha proposto domanda giudiziale per ottenere il pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento poiché il Tribunale di Napoli, con sentenza nr. 6142/2022, ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario a decorrere dal 01.07.2020.
Ha esposto che, nonostante la rituale notifica della sentenza in data 02.12.2022, l'istituto convenuto non ha provveduto all'erogazione della prestazione. CP_ Regolare la notifica, l' si è costituito deducendo che il pagamento della somma per cui è causa è avvenuto in data 08.10.2024, ovvero prima del deposito del ricorso. Ha concluso, dunque, chiedendo di dichiarare l'inammissibilità della domanda.
Pag. 1 di 3 Letti gli atti, la causa, documentalmente istruita, è decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In sede di note scritte per l'odierna udienza, il procuratore della parte ricorrente ha confermato il pagamento in data antecedente al deposito del ricorso e, tuttavia, si è opposto alla declaratoria di inammissibilità evidenziando che il ritardo nel pagamento è esclusivamente imputabile all' essendo CP_1 stata la sentenza ritualmente notificata in data 02.12.2022. Pertanto, ha insistito sulla declaratoria di cessata materia del contendere con condanna dell'istituto al pagamento delle spese del giudizio.
Come correttamente sostenuto dall' non può essere dichiarata la cessazione della materia del CP_1 contendere in merito alla domanda del ricorrente di pagamento dei ratei. Tale domanda è piuttosto improponibile per carenza di interesse ad agire.
A tal riguardo va evidenziato che è circostanza pacifica tra le parti che il pagamento dei ratei è avvenuto in data 08.10.2024 ovvero prima del deposito del ricorso.
La cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia e affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n.
2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Nella fattispecie in esame, non sono presenti tutti e tre gli elementi innanzi indicati atteso che il pagamento avvenuto il 08.10.2024 laddove il ricorso è stato depositato in data 07.11.2024.
Si è dunque in presenza non di un fatto sopravvenuto (così come richiesto per la pronuncia di cessata materia del contendere) quanto piuttosto di un fatto verificatosi antecedente al deposito del ricorso.
Ne consegue l'improponibilità della domanda per difetto di interesse ad agire.
Né può addivenirsi a diversa conclusione in virtù della circostanza che l abbia adempiuto dopo CP_1 quasi due anni dalla notifica della sentenza del Tribunale di Napoli nr. 6142/2022. Invero, il pagamento tardivo avrebbe giustificato la proposizione di altro tipo di azione, eventualmente risarcitoria, e non quella odierna di condanna al pagamento dei ratei.
Appare equo compensare le spese del giudizio tenuto conto della natura della pronuncia.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa
Maria Viola, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa le spese del giudizio.
SI COMUNICHI.
Nola, 21/10/2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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