Improcedibile
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22/04/2025, n. 3451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3451 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03451/2025REG.PROV.COLL.
N. 08760/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8760 del 2023, proposto da AF TO e dalla soc. Il NI di TO AF società semplice società agricola, quest’ultima in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’avv. Grisante Diofebi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
la Regione Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana Caselli, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per l’Umbria (Sezione prima) n. 131 del 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Umbria;
Viste le memorie delle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;
Uditi nell’udienza pubblica del 27 febbraio 2025, per la parte appellante, l’avv. Grisante Diofebi; nessuno presente per le Regione Umbria;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- I fatti di causa che hanno condotto all’odierno giudizio di appello possono essere così ricostruiti.
1.1.- Con D.G.R. n. 777 del 29 giugno 2015, la Giunta regionale dell’Umbria prendeva atto dell’approvazione del Programma di sviluppo rurale (PSR) per l’Umbria 2014/20204444 (FEASR) e con successiva D.G.R. n. 1251 del 29 ottobre 2015, autorizzava l’emanazione del bando finalizzato alla presentazione delle domande di aiuto per la misura 6, sottomisura 6.1, tipologia di intervento 6.1.1 « Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori » del PSR per l’Umbria 2014/2020, anche nella modalità « Pacchetto giovani ».
1.2.- Con D.D. n. 8437 del 13 novembre 2015, avente ad oggetto « PSR per l’Umbria 2014/2020, misura 6, intervento 6.1.1. Bando di evidenza pubblica concernente: “Modalità e criteri di concessione degli aiuti per l’avviamento di imprese condotte da giovani agricoltori ” con possibilità di attivazione del Piano Integrato Aziendale (PIA) in modalità “Pacchetto Giovani », la Regione approvava l’avviso pubblico per l’implementazione delle misure che, nella fase di prima attuazione, fissava il termine di scadenza del primo step al 31 gennaio 2016, prorogato successivamente al 15 febbraio 2017, con possibilità di attivazione del piano integrato aziendale (PIA) in modalità pacchetto giovani.
1.3.- L’accesso al beneficio alla Misura 6.1 in modalità « Pacchetto giovani » (PIA) richiedeva tra l’altro, ai sensi dell’art. 5 dell’allegato A al bando, un’età compresa fra i 18 anni (compiuti) ed i 40 (non compiuti) e la presentazione della domanda di sostegno all’avviamento di impresa agricola entro dodici mesi dalla data del primo insediamento.
1.4.- Con D.G.R. n. 1157/2017 la Giunta regionale disponeva l’adeguamento degli avvisi pubblici per la presentazione delle domande a valere sulle tipologie di intervento 4.1.1., 4.2.1. e 6.1.1. del PSR per l’Umbria 2014 attraverso la predisposizione di appositi testi coordinati, fissando la data del 15 dicembre 2017 per la presentazione delle domande di sostegno e sospendendo allo stesso tempo la acquisizione di nuove domande far data dal 16 dicembre 2017. Con D.D. n. 11293/2017, il Servizio regionale aiuti alle imprese agricole, approvava le modifiche e integrazioni al bando di cui alla D.D. n. 8437 del 2015.
1.5.- L’appellante società, costituita dai sig.ri AF TO e Samuele TO, presentava in data 14 dicembre 2017 domanda di sostegno ai sensi della D.D. n. 11293 del 2017, con un progetto PIA ove si integravano i benefici delle misure 6 e 4 e dei tipi di intervento 6.1.1. e 4.1.1. Con la suddetta domanda la società chiedeva un premio per due insediamenti ‘giovani agricoltori’ pari ad euro 100.000,00, a valere sulla 6.1.1., ed un contributo pari ad euro 201.514,00 per investimenti, a valere sulla Misura 4.1.1.
1.6.- A seguito di istruttoria, la domanda della società Il NI veniva ritenuta ricevibile, ma non ammessa a finanziamento, avendo ottenuto un punteggio potenziale di 28,82 (a fronte del punteggio minimo di 46,19 punti ottenuto dalle 120 aziende finanziate).
1.7.- Con D.G.R. 19 novembre 2018 n. 1320, la Giunta regionale deliberava di destinare parte delle dotazioni finanziarie residue al finanziamento delle domande utilmente collocate nella graduatoria e pervenute al 15 dicembre 2017, e con la restante parte di riaprire i termini per la presentazione di nuove domande a valere sulla misura 4 (4.1.1. e 4.2.1.) e sulla misura 6 (6.1.1.) disponendo l’emanazione di nuovi bandi e prevedendo come ultima scadenza il 31.5.2019.
1.8.- Con D.D. 14 dicembre 2018 n. 13683 la Regione approvava il nuovo bando di evidenza pubblica concernente le norme procedurali per la presentazione delle domande e la concessione degli aiuti ai sensi del PSR per l’Umbria 2014/2020, misura 6, sottomisura 6.1; in discontinuità con il passato, veniva esclusa la possibilità di presentazione di piani aziendali integrati (modalità pacchetto giovani - PIA).
1.9.- Il predetto bando di cui alla d.d. 13683 del 2018, stabiliva, tra l’altro, che « per giovane agricoltore si intende una persona tra i 18 anni (compiuti) ed i 40 (non compiuti) al momento della presentazione della domanda di sostegno che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si è insediato per la prima volta in qualità di capo dell’azienda (articolo 2(n) del Reg. (UE) n. 1305/2013) da non più di 24 mesi dalla presentazione della domanda di sostegno ai sensi del presente avviso in una micro o piccola impresa (Racc. n.2003/361/CE) che svolge attività agricola » (art. 3). Il bando specificava, tuttavia che, per chi avesse presentato domanda di sostegno a valere sul bando di cui alla d.d. 8437/2015, risultata ammissibile e non finanziata nella graduatoria 2017 (d.d. 13320/2018), i termini di cui sopra sarebbero stati calcolati alla data di presentazione della domanda di sostegno ai sensi del predetto bando.
1.10.- Il bando subiva diverse modifiche con conseguenti proroghe del termine per la presentazione delle domande (determinazioni dirigenziali nn. 5029, 6517, 9281, 11068, 11952 del 2019).
1.11.- La società presentava, quindi, in data 31 dicembre 2019, la propria domanda di sostegno (n. 2111) a valere sulla misura 6, sottomisura 6.1, tipologia di intervento 6.1.1, chiedendo i relativi benefici per il primo insediamento solo per il socio sig. AF TO e per un importo pari ad euro 50.000,00, rinunciando alla domanda già presentata ai sensi della d.d. n. 11293/2017. A seguito della suddetta rinuncia, la società presentava, altresì, domanda di sostegno per la parte relativa agli investimenti della Misura 4.1.1. (prima presenti nel Pacchetto PIA) a valere sul bando approvato con d.d. 13679/2019 per un importo pari ad euro 183.910,14 (domanda n. 2019/21005). All’esito dell’istruttoria della suddetta domanda a valere sulla Misura 4.1.1. la società 1.12.- Il NI risultava ammessa a finanziamento per l’integrale importo richiesto.
1.12.- Con d.d. 22 gennaio 2020 n. 433, la Regione Umbria modificava nuovamente il testo del bando approvato con d.d. n. 13683 del 2018. L’Amministrazione regionale, considerato « che Agea OP, in fase di validazione dei criteri e indici di Verificabilità e controllabilità delle Misure (VCM) - che consiste in una verifica dei criteri e dei requisiti di ammissibilità delle domande di sostegno- ha osservato che i requisiti di ammissibilità delle domande di sostegno devono essere valutati alla data di presentazione della nuova domanda di sostegno ancorché il Bando sia attuato in modalità Sportello con apertura di step periodici di raccolta domande di sostegno (nota mail AGEA del 21/11/2019) », e richiamato « il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio (OMNIBUS) di modifica al regolamento (UE) n. 1305/2013 che recita “Al fine di garantire la certezza del diritto e l'attuazione armonizzata e non discriminatoria del sostegno a favore dei giovani agricoltori, occorre stabilire che, nel contesto dello sviluppo rurale, la ‘data di insediamento’, di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e in altre norme pertinenti, corrisponde alla data in cui il richiedente esegue o completa per la prima volta un'azione che attiene all'insediamento, e che la domanda di sostegno deve essere presentata al più tardi 24 mesi dopo tale data », osservava che « vista la tempistica del bando, le domande pervenute ai sensi del bando in oggetto e che avevano presentato domanda nel precedente bando non hanno più il requisito di ammissibilità relativamente ai termini di cui al precedente paragrafo (presentazione della domanda di sostegno entro 24 mesi dal primo insediamento)», determinandosi per una «una rettifica del bando in oggetto ».
1.13.- La Regione Umbria modificava nuovamente il bando di cui alla d.d. n. 13683/2018 alla luce delle osservazioni AGEA e delle disposizioni del Regolamento n. 2393/2017/UE, che aveva modificato il precedente Regolamento n. 1305/2013. Di conseguenza, l’Amministrazione riteneva nulle le rinunce per i titolari delle domande di sostegno presentate sul bando di cui alla d.d. n. 8437/2015 la cui domanda risultava ammissibile ma non finanziata nella graduatoria 2017 (D.D. 13320/2018), ricollocando i suddetti soggetti nella originaria graduatoria di cui alla medesima d.d. n. 13320/2018, con la facoltà di rettificare le proprie domande e gli interventi senza però possibilità di un aumento del punteggio già conseguito.
1.14.- Con la domanda di annullamento oggetto del ricorso di prime cure i ricorrenti lamentavano l’illegittimità dell’esclusione disposta con d.d. n. 433 del 2020 in ragione della carenza del requisito di ammissibilità – 24 mesi dal primo insediamento – per la presentazione della domanda. La società Il NI era, infatti, ricollocata nella pregressa graduatoria di cui alla d.d. n. 8437 del 2015 ad esito della quale la propria domanda era stata ritenuta ammissibile ma non finanziata per mancanza di risorse, con nessuna prospettiva – secondo quanto esposto dalla parte privata – di migliorare la posizione vista la possibilità di rettifica della domanda stessa con modifica degli interventi ma senza possibilità di un maggior punteggio.
1.15.- Con sentenza n. 131 del 2023 il T.a.r. per l’Umbria in parte dichiarava improcedibile la domanda caducatoria e rigettava la domanda di risarcimento del danno.
1.15.1.- L’iter argomentativo della pronuncia di prime cure era così articolato:
a) quanto alla statuizione di improcedibilità della domanda di annullamento :
- parte ricorrente avrebbe omesso di impugnare la sopravvenuta d.d. n. 2877 del 1° aprile 2021, con la quale la domanda di sostegno della ditta Il NI era stata ricollocata nella graduatoria di cui alla d.d n. 6763 del 28.6.2018 relativa al bando 2015, né avrebbe impugnato la successiva d.d. 19 aprile 2021 n. 3334, con la quale era stata approvata la graduatoria riferita al bando approvato con d.d. n. 13683 del 2018, nella quale la ricorrente non figurava;
- sarebbe stata infondata l’affermazione secondo cui il nesso di presupposizione tra la d.d. 433 del 2020 e la successiva d.d. n. 2877 del 2021 avrebbe determinato la automatica caducazione del secondo provvedimento: « l’effetto caducante derivante dall’impugnativa dell’atto presupposto, invocato dalla parte ricorrente, non può estendersi alle citate sopravvenute deliberazione regionali, in quanto andrebbe ad incidere in via immediata e diretta sulla posizione di soggetti terzi rispetto al presente giudizio, segnatamente dei richiedenti utilmente collocatisi nella graduatoria di cui all’allegato A alla D.D. n. 3334 del 2021 che potrebbero vedersi pretermessi dal reinserimento della domanda di sostegno della ditta Il NI » (§7 sentenza impugnata);
b) quanto alla statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del danno :
- il pregiudizio allegato non sarebbe stato connotato dal carattere dell’attualità sul rilievo che: I) allo stato la domanda di sostegno presentata dalla parte ricorrente a valere sul PSR Umbria 2012/2020 sarebbe ancora finanziabile; II) la medesima domanda è inserita nella graduatoria di cui alla d.d n. 6763 del 2018 relativa al bando 2015: in tale graduatoria, sebbene il punteggio conseguito è inferiore rispetto a quello ottenuto con la successiva domanda del dicembre 2019, la domanda di parte ricorrente è ricevibile per quanto riguarda la Misura 6.1.1. relativa al premio primo investimento per un importo pari ad euro 100.000,00 – doppio rispetto a quello richiesto con la successiva domanda del 2019 – corrispondente a due primi insediamenti giovani per i signori TO AF e TO VA.
2.- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la parte privata la quale ne ha chiesto la riforma sulla base di doglianze così compendiate:
1) Errore di giudizio; violazione e/o falsa applicazione art. 35, comma 1, lettera c) c.p.a.; difetto di motivazione; omesso esame dei documenti e travisamento dei fatti. Sostengono gli appellanti che la declaratoria di improcedibilità della domanda di annullamento proposta in primo grado sarebbe erronea in considerazione che:
- con la determina dirigenziale n. 433/2020 la Regione Umbria ha nuovamente modificato il bando di cui alla determina dirigenziale n. 13683/2018 e, per effetto di tale provvedimento la domanda della società ricorrente e del signor AF TO come giovane imprenditore è stata esclusa non avendo risultando più in possesso del requisito di ammissibilità dei 24 mesi dal primo insediamento. La società Il NI dunque sarebbe stata «riportata» nella vecchia graduatoria di cui al bando adottato con determinazione dirigenziale n. 8437/2015 approvata con determina dirigenziale 13320/2018 nella quale la domanda era stata ritenuta ammissibile ma non finanziata per mancanza di risorse; ciò senza possibilità di acquisire nuovo punteggio;
- la società avendo perso il requisito di ammissibilità non avrebbe potuto essere riammessa nella graduatoria di cui al bando emanato con determina dirigenziale 13683/2018 ed approvata con determina dirigenziale 334/2021; di conseguenza non avrebbe avuto interesse all’impugnazione di tale ultimo provvedimento, stante la impossibilità di incidere sulla posizione degli altri utilmente presenti nella predetta graduatoria e nella quale la società non avrebbe mai potuto, in tesi, essere ricollocata;
- nessun interesse a impugnare la determina dirigenziale n. 2877/2021 del 1° aprile 2021 si sarebbe radicato in quanto, da un lato, si sarebbe trattato di atto meramente esecutivo della determina dirigenziale n. 433/2020 tempestivamente impugnata, e, dall’altro, detta determina avrebbe ricollocato la società in una vecchia graduatoria – quella approvata con determina dirigenziale n. 1330/2018 relativa al bando del 2015 – nella stessa posizione, inidonea, in tesi, a pregiudicare altri soggetti ivi collocati;
- la lesività per la parte privata sarebbe derivata soltanto dalla determina n. 433/2020 la cui caducazione avrebbe determinato l’annullamento degli atti a valle in ragione dello stretto nesso di presupposizione tra i diversi atti;
2) Errore di giudizio; violazione e/o falsa applicazione art. 34, comma 3, c.p.a. anche per omessa pronuncia; difetto di motivazione; omesso esame dei documenti e travisamento dei fatti. Sarebbe errata la affermazione del T.a.r. circa la carenza di attualità del pregiudizio posto a base della domanda risarcitoria. Premesso che ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., in presenza di un evidenziato interesse risarcitorio il T.a.r. avrebbe dovuto pronunciare sulla legittimità dell’atto impugnato, nel caso di specie la tesi secondo cui il pregiudizio sarebbe stato assente in ragione della persistente finanziabilità dell’intervento non risponderebbe all’assetto fattuale della vicenda. Ciò sul rilievo che per effetto della determina dirigenziale n. 433/2020 impugnata, la domanda della società sarebbe stata ricollocata nella vecchia graduatoria, quella del bando 2015 e con l’espressa statuizione della determina dirigenziale sopraindicata, di non poter acquisire un migliore punteggio (che, peraltro, lo stesso T.a.r. avrebbe individuato come più basso rispetto a quello conseguito con la domanda del 2019-bando 2018 rimasta poi esclusa per effetto delle modifiche al bando di cui alla determina dirigenziale n. 433/2020).
Circostanza, questa, che confermerebbe la fondatezza della domanda risarcitoria.
Con deliberazione GR n. 164 del 2 marzo 2022 e con successiva determina dirigenziale n. 12529 del 29 novembre 2022 la Regione Umbria avrebbe, peraltro, destinato ulteriori dotazioni finanziarie ai progetti riconosciuti ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi riportati nella graduatoria del Pacchetto Giovani (PIA) di cui alla determina dirigenziale 13320/2018, con esclusione del premio di primo insediamento di cui all’intervento PSR 6.1.1.
3.- Gli appellanti hanno « riproposto » i motivi di ricorso che non sarebbero stati esaminati in prime cure:
1) Violazione e/o falsa applicazione art.1 l. n. 241 del 1990 in relazione al regolamento UE n. 1305/2013 e successive modifiche; eccesso di potere sotto diversi profili. I tempi eccessivamente lunghi di definizione del procedimento e le continue modifiche alle regole della procedura avrebbero dato luogo – sotto vari profili – ad una lesione del legittimo affidamento;
2) Violazione art. 1 l. n. 241 del 1990 sotto altro profilo; violazione del principio di legittimo affidamento, dei doveri di lealtà, correttezza e buona fede; eccesso di potere per ingiustizia manifesta. L’amministrazione regionale con l’esclusione della società Il NI avrebbe, di fatto, traslato a carico del soggetto partecipante le conseguenze di una sua condotta « colposa » ed avrebbe posto in capo alla società le conseguenze negative di un (asserito) suo evidente errore nel dettare la disciplina di gara e nel gestire la procedura stessa; ciò, in violazione palese sia del principio di legittimo affidamento e del dovere di lealtà e correttezza;
3) Violazione e/o falsa applicazione sotto ulteriore profilo dell’art. 1 l. n. 241 del 1990 in relazione ai più generali principi in tema di procedure concorsuali; eccesso di potere per sviamento. Le continue modifiche alle regole della procedura avrebbero condotto un abnorme allungamento dei tempi per la sua definizione, con conseguente perdita dei requisiti di ammissione della società, del suo socio e di altre numerose ditte in analoga situazione;
4) Violazione art. 3 l. n. 241 del 1990, difetto di istruttoria e di motivazione. Il provvedimento dell’amministrazione recherebbe una congrua motivazione e, nel caso di specie, non sarebbe invocabile la clausola di salvaguardia dell’art. 2 del bando. Sul versante dell’istruttoria difettosa, il Regolamento UE n. 2393/2017 è entrato in vigore nel 2016 e, in base ai principi minimi che presidiano le procedure concorsuali, i requisiti di ammissione avrebbero dovuto essere posseduti al momento di presentazione della domanda.
4.- Gli appellanti hanno riproposto la domanda risarcitoria in presenza di una asserita responsabilità precontrattuale della Regione Umbria.
5.- Si è costituita in giudizio la Regione Umbria la quale, con distinte memorie, ha concluso per l’infondatezza dell’appello e dei motivi riproposti. Essa ha, in via preliminare, evidenziato, quanto alle connotazioni della procedura, che:
- la clausola dell’art. 2 del bando statuiva l’assenza di obblighi per l’Amministrazione in conseguenza della presentazione della domanda;
- la modifica dell’art. 3 del bando (d.d. 13683/2018, nella parte in cui prevedeva « Per chi ha presentato domanda di sostegno a valere sul bando di cui alla D.D. n. 8437/2015, la cui domanda di sostegno risulta ammissibile e non finanziata nella graduatoria 2017 (D.D. n. 13320/2018) i termini di cui sopra sono calcolati alla data di presentazione della domanda di sostegno di cui al predetto bando ») operata con d.d. n. 433/2020, si sarebbe rivelata coerente sia con la clausola di salvaguardia, sia con la modifica al regolamento (UE) n. 1305/2013 (secondo cui « Al fine di garantire la certezza del diritto e l'attuazione armonizzata e non discriminatoria del sostegno a favore dei giovani agricoltori, occorre stabilire che, nel contesto dello sviluppo rurale, la “data di insediamento”, di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 […] e in altre norme pertinenti, corrisponde alla data in cui il richiedente esegue o completa per la prima volta un'azione che attiene all'insediamento, e che la domanda di sostegno deve essere presentata al più tardi 24 mesi dopo tale data »);
- sarebbe stata applicata la clausola di salvaguardia con possibilità di modifica delle condizioni di accesso al bando, come quella oggetto di contestazione, per salvaguardare il corretto utilizzo delle risorse comunitarie;
- l’organismo pagatore, in fase di validazione dei criteri e indici di verificabilità e controllabilità delle misure, avrebbe evidenziato che la procedura prevista nel bando in ordine al calcolo dei termini per la verifica del requisito di ammissibilità del primo insediamento, non sarebbe stata supportata da nessuna disposizione normativa: ha, in tal senso, osservato che i requisiti di ammissibilità delle domande di sostegno avrebbero dovuto essere valutati alla data di presentazione della nuova domanda di sostegno alla luce del bando approvato e non alla data di presentazione della domanda relativa ad un precedente bando. Una diversa condotta avrebbe determinato la concessione di un contributo illegittimo, suscettibile di sanzione UE;
- alla luce di osservazioni della Commissione UE la Regione avrebbe eliminato, prima della scadenza del bando prorogata (con d.d. n.11952/2019 in data 22.1.2020) al 31 gennaio 2020, la disposizione oggetto di contestazione (con calcolo dei termini alla data di presentazione della domanda di sostegno di cui al predetto bando), con modifica della condizione di ammissibilità (che ha determinato l’esclusione della società appellante) prima della scadenza dei termini del bando: assetto, questo, che avrebbe escluso ogni ipotesi di legittimo affidamento;
- in conseguenza di tale modifica, nel rispetto del principio di buona fede e al fine di minimizzare le conseguenze negative derivanti dalla (in tesi, « doverosa ») modifica di cui sopra, ha ‘annullato’ le rinunce presentate dai titolari delle domande di sostegno ammesse ma non finanziate sul bando di cui alla d.d. n. 8437/2015 ai fini della partecipazione al nuovo bando 2018, e avrebbe consentito agli stessi soggetti la possibilità di rettificare le domande di sostegno a valere sul bando di cui alla d.d. n. 8437/2015;
- sulla base di quanto previsto nella d.d. n. 2877 del 1° aprile la domanda di sostegno della società sarebbe stata ricollocata nella graduatoria di cui alla d.d n. 6763 del 28.6.2018 relativa al bando 2015 in cui la stessa risultava ricevibile;
- con d.d. n. 3334 del 19 aprile 2021 è stata approvata la graduatoria di ricevibilità delle domande presentate a valere sul bando approvato con d.d. 13683/2018, ma la domanda della società non vi figurerebbe in quanto ricollocata con d.d. n. 2877/2021 nella graduatoria approvata con d.d. 6763/2018 relativa al bando 2015.
5.1.- In relazione ai singoli motivi di appello, la Regione ha evidenziato:
- quanto al primo motivo d’appello, l’eventuale annullamento della d.d. 2877/2021, non impugnata da parte ricorrente, comporterebbe l’inserimento della domanda di sostegno presentata dalla società in data 31 gennaio 2019 nella graduatoria di ricevibilità approvata con d.d. 3334 del 19 aprile 2021, con (asserita) lesione del diritto di difesa dei beneficiari/richiedenti interessati alla conservazione degli atti: l’annullamento della d.d. n. 433/2020, non sarebbe, pertanto, utile per la parte privata, essendosi consolidati, per effetto della mancata tempestiva impugnazione degli atti sopravvenuti, i risultati istruttori a seguito dell’approvazione della graduatoria approvata con d.d. 3334/2021;
- quanto al secondo motivo d’appello, a parte l’(asserita) conformità a legge dei provvedimenti, il legittimo affidamento la cui violazione avrebbe potuto dar luogo a risarcimento del danno, avrebbe postulato l’acquisizione una posizione di vantaggio in capo al privato che, nel caso di specie, non sarebbe intervenuta (e in tal senso mancherebbero i presupposti per la configurabilità di una responsabilità precontrattuale della p.a.);
- quanto al terzo motivo, all’esito di una indagine esplorativa realizzata dalla Regione in conseguenza della disponibilità di nuovi fondi circa l’interesse (anche) della società appellante alla persistenza della domanda di aiuto proposta nel 2017, essa non avrebbe reso nessuna risposta (ciò che confermerebbe l’indifferenza alla disponibilità di somme).
5.2.- La Regione ha pure concluso per l’infondatezza dei motivi riproposti.
6.- In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato ulteriori scritti volti a ribadire le rispettive tesi difensive.
7.- All’udienza pubblica del 27 febbraio 2025, presente il procuratore dell’appellante il quale ha dichiarato la permanenza di un interesse soltanto risarcitorio, l’appello, su richiesta dello stesso, è stato trattenuto in decisione.
8.- In via preliminare va rilevato che il procuratore di parte appellante nel corso dell’udienza ha dichiarato, come si è detto e come risulta nel verbale, che in capo alla parte privata residua ormai un interesse soltanto risarcitorio: da tale dichiarazione deve inferirsi la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione della domanda caducatoria (con le connesse doglianze riguardanti anche la ritualità della sua originaria proposizione), con la conseguenza che il primo motivo d’appello e il quarto motivo riproposto ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. – l’unico, tra quelli riproposti, volto a sostenere la originaria domanda caducatoria – vanno dichiarati improcedibili.
9.- Anche la pretesa di carattere risarcitorio non è meritevole di accoglimento.
9.1.- Il T.a.r., pur stigmatizzando il comportamento tenuto dall’Amministrazione regionale nella gestione della procedura, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno sul rilievo che « allo stato la domanda di sostegno presentata dalla parte ricorrente a valere sul PSR Umbria 2012/2020 risulta ancora finanziabile »: sarebbe emerso « dagli atti di causa […] che la domanda presentata dalla società agricola Il NI è attualmente inserita nella graduatoria di cui alla D.D n. 6763 del 2018 relativa al bando 2015; in tale graduatoria, sebbene il punteggio conseguito sia inferiore rispetto a quello ottenuto con la successiva domanda del dicembre 2019, la domanda di parte ricorrente risulta ricevibile per quanto riguarda la Misura 6.1.1. relativa al premio primo investimento per un importo pari ad euro 100.000,00 doppio rispetto a quello richiesto con la successiva domanda del 2019 corrispondente a due primi insediamenti giovani per i sig.ri TO AF e TO VA ».
9.2.- Parte appellante ha criticato il mancato esame, in via incidentale, da parte del giudice di primo grado, delle doglianze riguardanti la determina n. 433/2020, rilevando l’inesattezza dell’affermazione, posta a base della statuizione reiettiva della domanda risarcitoria, della persistente finanziabilità dell’intervento.
9.3.- Ora, come si è visto, il T.a.r. ha rigettato la domanda risarcitoria in ragione della carenza dell’elemento oggettivo dell’illecito, sicché nessun obbligo di scrutinio incidentale della fondatezza della domanda di annullamento su di esso gravava (e, in tal senso, si mostra infondata la corrispondente censura veicolata con il secondo motivo di appello), risultando sufficiente al rigetto della domanda la carenza di uno degli elementi costitutivi dell’illecito di cui all’art. 2043 c.c.
9.4.- Premessa tale puntualizzazione, l’impugnata determina risultava del tutto conforme sia alla disciplina di riferimento, sia alle regole di condotta da osservarsi da parte dell’Amministrazione. 9.5.- Risulta evidente dalla ricostruzione in fatto dell’intera vicenda che la decisione, che ha poi determinato l’espulsione della società appellante dalla procedura, è stata assunta in linea con la disciplina UE (regolamento n. 2017/2093), oltre che con la clausola di salvaguardia – non impugnata – contenuta nel bando di riferimento e puntualmente richiamata nella determina n. 433/2020, secondo cui « la regione si riserva in ogni momento di integrare le disposizioni contenute nell’avviso incluso i termini e le condizioni per accedere al sostegno in presenza di fatti e circostanze che fanno sorgere dubbi circa la corretta interpretazione delle disposizioni o siano utili a prevenire comportamenti opportunistici o un potenziale uso improprio delle risorse ».
9.6.- A ciò va aggiunto che pure Agea, con atto del 21 novembre 2019 (non impugnato), aveva avvertito della necessità di valutare le proposte alla data di valutazione della nuova domanda di sostegno.
9.7.- In punto di lesione del legittimo affidamento, è qui sufficiente osservare che la compatibilità comunitaria della condotta dell’Amministrazione escludeva ogni ipotesi di legittimo affidamento che, nel caso di specie, non è neppure sorretto da elementi fattuali considerato il chiaro tenore del bando. Il diritto di invocare illegittimo affidamento si radica nei confronti nei confronti del privato qualora l’Amministrazione abbia fatto sorgere fondate aspettative, ciò che nel caso di specie non è avendo adottato la regione specifiche regole di cautela. Anche in sede europea, nessuno può invocare una violazione di tale principio in mancanza di assicurazioni precise che gli abbia fornito un’Istituzione UE. « Inoltre, qualora un operatore economico prudente ed accorto sia in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento idoneo a ledere i suoi interessi, egli non può invocare il beneficio di tale principio nel caso in cui detto provvedimento venga adottato » (v., in tal senso, Corte di giustizia UE sentenze 22 giugno 2006, C-182/03 e C-217/03, Belgio e Forum 187/Commissione , punto 147 e giurisprudenza ivi citata, nonché 17 settembre 2009, causa C519/07 P, Commissione/Koninklijke FrieslandCampina , Racc. pag. I8495, punto 84; 14 ottobre 2010, C-67/09, Nuova AS RL , punto 71).
9.8.- In tal senso sono infondati sia il secondo motivo di appello, sia i primi tre motivi riproposti, questi ultimi volti a censurare la violazione della corrispondente condotta della Regione Umbria.
9.9.- Per mera completezza va pure aggiunto che all’esito di indagine esplorativa della Regione sulla permanenza dell’interesse ad ottenere l’erogazione di somme nell’ultimo anno di programmazione (2025), la società appellante non ha neppure risposto (memoria di parte pubblica del 24 gennaio 2025).
10.- Conclusivamente l’appello va in parte dichiarato improcedibile (quanto al primo motivo) e, in parte rigettato (quanto al secondo motivo), con conseguente conferma, seppur con diversa motivazione, dell’impugnata sentenza. I motivi riproposti vanno in parte dichiarati improcedibili (quanto ai primi tre motivi) e per il resto rigettati (quanto al quarto motivo).
11.- Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo rigetta e, per l’effetto, conferma, con diversa motivazione, l’impugnata sentenza.
Condanna la parte appellante alla rifusione, in favore della Regione Umbria, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Dario Simeoli, Presidente FF
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe La Greca | Dario Simeoli |
IL SEGRETARIO